Segue: …al Banking Act del 2009 - Regolazione dell`attività e dei
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Segue: …al Banking Act del 2009 - Regolazione dell`attività e dei
Le procedure speciali di risoluzione delle crisi bancarie nella disciplina inglese Andrea Miglionico Università degli Studi di Roma ‹‹La Sapienza›› [email protected] Roma, 13 settembre 2013 Temi introduttivi L’attuale crisi finanziaria ha agito da fattore catalizzatore nella predisposizione - negli ordinamenti nazionali - di un vasto programma di riforme disciplinari che hanno riguardato il settore creditizio e la governance degli intermediari. L’avvertita necessità di definire meccanismi di policy in grado di evitare, per il futuro, il ripetersi di situazioni di emergenza è sfociata nella previsione di interventi normativi a protezione del mercato ed a sostegno delle imprese in difficoltà. 2 L’evoluzione della normativa inglese Le conseguenze negative rivenienti dai collassi di alcuni gruppi finanziari di grandi dimensioni (Alliance & Leicester, Bradford & Bingley, Bear Stearns, Royal Bank of Scotland, Halifax Bank of Scotland) hanno determinato l’adozione, nel sistema britannico, di strumenti di regolazione destinati a incidere sulle dinamiche dei rapporti in essere tra gli operatori e le authorities di vigilanza. 3 Segue: dai provvedimenti post crisi… Necessita, in primo luogo, identificare le cause dei dissesti dianzi menzionati, la cui emersione nonostante si sia verificata nell’ultimo decennio denota origini lontane nel tempo. Ed invero, queste possono farsi risalire ad una sostanziale carenza di adeguate forme di controllo da parte delle autorità di settore (in particolare della Financial Services Authority) e, dunque, sono riconducibili ai limiti della supervisione bancaria praticata in Gran Bretagna. 4 Segue: dai provvedimenti post crisi… Ciò posto, gli interventi realizzati dal legislatore inglese si sono orientati verso la definizione di un framework dispositivo nel quale sono state fissate le basi per il passaggio da un regime normativo di tipo principlesbased ad un regime caratterizzato da rigidi controlli ed elevati presidi di contrasto. Particolare attenzione è stata dedicata alla formulazione di tecniche regolamentari volte a configurare fattispecie disciplinari in grado di assicurare la stabilità dei mercati ed il buon funzionamento dei meccanismi di risoluzione delle crisi. 5 Segue: dai provvedimenti post crisi… E’ il caso di far presente che la regolamentazione cd. ‹‹per principi›› si caratterizza per l’impiego di standards normativi, best practices, guidelines; tecniche che nel loro insieme sono modalità espressive di un’autonoma gestione delle prassi operative della finanza. Va, peraltro, ricordato che la regolazione finanziaria britannica segue un’impostazione di tipo “comply or explain” (in base al quale le imprese hanno la possibilità di implementare le best practices ovvero di spiegare le ragioni della loro mancata adozione). 6 Segue: dai provvedimenti post crisi… Si è provveduto, quindi, alla predisposizione di uno schema ordinatorio che trova origine nel documento Financial Stability and Depositor Protection: Strengthening the Framework, emanato congiuntamente da tutte le autorità di vigilanza nel gennaio 2008. Il report contiene raccomandazioni e guidelines normative volte principalmente a salvaguardare la posizione dei risparmiatori ed a migliorare l’esercizio dell’operatività bancaria. 7 Segue: … al Banking (Special Provisions) Act del 2008 In tale ordine logico, rileva l’approvazione da parte del Parlamento inglese del Banking (Special Provisions) Act, provvedimento entrato in vigore nel febbraio 2008, con cui si intendeva ovviare alle conseguenze negative derivate dal default di Northern Rock. Trattasi di un complesso di misure adottate, in un primo momento, al fine di nell’immediato lo stato di insolvenza trovavano alcuni istituti di credito dimensioni. provvisorie contrastare in cui si di grandi 8 Segue: … al Banking (Special Provisions) Act del 2008 In particolare, venivano assegnati al Treasury poteri speciali, tra i quali spicca l’acquisizione di azioni delle banche in condizioni di insolvenza ed il trasferimento della loro proprietà ogni qualvolta la loro situazione economico patrimoniale dava adito alla possibilità di rischi sistemici nel complessivo settore finanziario britannico. 9 Segue: … al Banking (Special Provisions) Act del 2008 Si spiega, dunque, la ratio del The Northern Rock plc Transfer Order 2008, atto con il quale il Tesoro ha proceduto all’acquisizione dell’intero pacchetto azionario della banca; ed invero, col provvedimento in parola si è reso possibile attuare la nazionalizzazione di tale ente creditizio previo trasferimento delle relative azioni allo Stato britannico. 10 Segue: … al Banking (Special Provisions) Act del 2008 Ad esso hanno fatto seguito il Northern Rock Compensation Scheme Order 2008, finalizzato a stabilire i criteri di indennizzo degli azionisti dell’istituto e lo Special Liquidity Scheme, emanato dalla Bank of England nell’aprile 2008, ‹‹to improve the liquidity position of the UK banking system››. E’ evidente come ricorrendo a detta misura interventistica la Banca centrale ha inteso avvalersi di uno strumento che, in via straordinaria, consentisse l’immissione di liquidità nel sistema finanziario e la sottoscrizione di aumenti di capitale a favore degli istituti di credito. 11 Segue: … al Banking (Special Provisions) Act del 2008 Come si è già precisato, il fallimento di Northern Rock ha dimostrato l’insufficienza dell’azione di vigilanza nel prevenire situazioni di crisi. Nella fattispecie, è dato riscontrare l’emersione di una specifica responsabilità della Financial Services Authority connessa alla verifica dei liquidity reports della banca; ad essa va, poi, aggiunta la improvvida linea comportamentale della Bank of England la quale ha ingiustificatamente ritardato la sua azione di assistenza finanziaria verso l’istituto in difficoltà. 12 Segue: … al Banking (Special Provisions) Act del 2008 E’ evidente come il Governo inglese abbia voluto procedere al salvataggio della Northern Rock attraverso misure in grado di fronteggiare la particolare situazione di criticità conseguente al congelamento dei depositi ed alla sospensione dell’erogazione del credito. 13 Segue: …al Banking Act del 2009 L’approvazione (in via d’urgenza), da parte del Parlamento inglese, del Banking Act (Special Provisions) 2008 è stata accompagnata dall’emanazione del Banking Act 2009, legge che ha segnato una svolta epocale nell’ordinamento finanziario del Regno Unito. Se con il primo atto dispositivo il legislatore britannico è intervenuto per fronteggiare, nell’immediato, le turbolenze causate dal fallimento di Northern Rock, con il secondo provvedimento ha voluto introdurre un idoneo complesso disciplinare in materia di risoluzione delle crisi bancarie. 14 Segue: …al Banking Act del 2009 Occorre innanzitutto precisare che l’Act del 2009 deve ritenersi preordinato alla modifica ed al rafforzamento delle forme di controllo sull’attività degli intermediari; esso ha, infatti, introdotto meccanismi sanzionatori più efficaci e tempestivi di quelli precedentemente previsti dalla normativa inglese. In particolare, sono state definite procedure speciali per porre rimedio alle forme d’insolvenza degli enti creditizi e previsti nuovi criteri per l’esercizio della supervisione sulle 15 imprese di investimento. Segue: …al Banking Act del 2009 La legislazione in parola contiene puntuali previsioni sul diritto degli azionisti delle banche, conferendo alle authorities di vigilanza la facoltà di esercitare il cd. potere di stabilizzazione (“stabilization power”), destinato ad estrinsecarsi nel congelamento delle azioni attivate nei confronti di una banca in crisi, nonchè nella diminuzione della capacità patrimoniale di quest’ultima. 16 Segue: …al Banking Act del 2009 Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza che il Banking Act 2009 attribuisce alla Bank of England, Financial Services Authority e HM Treasury eccezionali e penetranti poteri di monitoraggio e supervisione che sono finalizzati, in via prioritaria, a contrastare l’insorgere di imprevedibili fenomeni patologici. Più precisamente l’Act del 2009, nonostante mantenga ferma la ripartizione dei compiti di vigilanza assegnati alle nominate autorità, innova il previgente modello ordinatorio introducendo un sistema cd. ‹‹tripartito›› (“Tripartite supervision system”). 17 Segue: …al Banking Act del 2009 Il nuovo impianto disciplinare attribuisce il ruolo di ‘prestatore di ultima istanza’ alla Banca centrale, il compito di sorveglianza sul rischio di liquidità delle banche alla Financial Services Authority e, da ultimo, il controllo ed il mantenimento della stabilità finanziaria al Treasury. Consegue il superamento del pregresso sistema bipolare di supervisione (cd. “Twin Peaks”), ravvisandosi intervenuto il passaggio ad uno schema regolamentare che tiene conto della necessità di ripartire i compiti di vigilanza ‘per finalità ed obiettivi’. 18 Segue: …al Banking Act del 2009 E’ evidente, dunque, l’intento del legislatore britannico di attivare adeguate forme di collaborazione tra le autorità di settore, ascrivendo fondamentale rilievo alle previsioni nelle quali si riconoscono puntuali responsabilità ai titolari dell’azione di controllo, nonchè una esplicita capacità di questi ultimi nel procedere al monitoraggio continuo della situazione patrimoniale delle banche. 19 Segue: …al Banking Act del 2009 Vengono qui in rilievo l’introduzione dello Special Resolution Regime (complesso di norme volte ad impedire il fallimento della banca), il Bank Insolvency Procedure (procedura concorsuale diretta a regolamentare lo stato d’insolvenza degli istituti di credito) e la Bank Administration (procedura finalizzata a sottoporre ad amministrazione giudiziaria la banca in default). 20 Segue: …al Banking Act del 2009 Si è in presenza di una realtà normativa nella quale le innovazioni disciplinari in parola assumono rilevanza ai fini di una più sollecita attuazione dei meccanismi di ristrutturazione degli enti bancari. Più in particolare, è dato riscontrare una tendenza verso la definizione di tecniche organizzative volte al recupero dell’operatività delle imprese in dissesto ed al ripristino del regolare funzionamento del mercato. 21 Segue: …al Banking Act del 2009 Si comprende, quindi, la ratio a base delle misure interventistiche adottate dal legislatore britannico, il quale ha attribuito alla regolamentazione secondaria (e, dunque, all’intervento delle Authorities) il compito primario di assicurare il salvataggio delle imprese in difficoltà. Significativo è, inoltre, lo spazio riconosciuto alle forme di coordinamento tra le autorità di vigilanza, la cui azione assume specifica importanza ai fini della valida esecuzione dei piani di risanamento delle crisi. 22 Segue: …al Banking Act del 2009 Ciò posto, gli interventi come sopra attivati dal regolatore britannico sollevano taluni dubbi in ordine alle modalità procedimentali con cui i medesimi sono stati disposti. In particolare, si ha riguardo alla circostanza che il Parlamento inglese ha emanato gli atti dispositivi in parola previa adozione di procedure d’urgenza, le quali conseguentemente hanno impedito che, nella fattispecie, si svolgesse un ordinario iter di approvazione dei provvedimenti stessi. 23 Segue: …al Banking Act del 2009 E’ bene ricordare che il Banking Act 2009 esprime la sua forza innovativa nel modificare la struttura del precedente Insolvency Act del 1986, nel quale si determinava in modalità automatica la compensazione legale tra debiti della banca verso i correntisti ed i crediti della medesima verso quest’ultimi. Ciò ha comportato l’interruzione (per lungo tempo) delle attività delle banche ed il blocco del relativo core business. 24 Segue: …al Banking Act del 2009 E’ stata la valutazione degli indicati limiti disciplinari ad indurre il governo inglese alla realizzazione delle modifiche regolamentari in precedenza esaminate, le quali per l’appunto evidenziano un chiaro intento normativo di pervenire ad una maggiore tutela della struttura economico-patrimoniale delle imprese in crisi, oltre che a più congrue modalità di erogazione dei servizi essenziali alla clientela. 25 Segue: …al Banking Act del 2009 Di fondo, si intravede la volontà di promuovere canoni di maggiore trasparenza e correttezza operativa in vista di un ordinato sviluppo della concorrenza fra gli istituti di credito. E’ sulla base di tali considerazioni che, pervenendo ad una prima conclusione, può condividersi l’attribuzione di ampie competenze alle autorità di vigilanza disposta dall’Act del 2009. 26 Segue: …al Banking Act del 2009 Rilevante sul punto, appare soprattutto il conferimento al Treasury della possibilità di modificare la legge in parola (cd. ‹‹power to change law››), anche retroattivamente, qualora ciò risulti necessario al fine di attuare lo Special Resolution Regime e le altre procedure concorsuali. Inoltre, deve ritenersi significativa la circostanza che alla medesima authority spetti il compito di emanare – di comune accordo con la Bank of England – il Code of Practice, un codice di condotta volto a favorire la corretta applicazione delle regole contenute nel Banking Act. 27 Segue: …al Banking Act del 2009 E’ evidente come tale Code costituisca uno strumento normativo che si compendia nella formulazione di una serie di raccomandazioni (in tema di gestione e controllo delle bridge banks) e, dunque, nella possibilità di attuare idonee forme di rendicontazione sull’operato del risk management. Da segnalare, in argomento, che il Treasury ha emanato, nel febbraio 2009, il Banking Act 2009 Restriction of Partial Property Transfers ed il Banking Act 2009 Third Party Compensation Arrangements for Partial Property Transfers. 28 Segue: …al Banking Act del 2009 Trattasi di provvedimenti disciplinari preordinati a regolamentare le ipotesi di trasferimento anche parziale della banca in difficoltà e l’indennizzo da corrispondere alle parti danneggiate dall’eventuale dismissione di azioni o dal blocco delle attività di investimento. Tali misure consentono l’utilizzo di celeri meccanismi di intervento – come l’impiego di schemi di rimborso a favore di clienti di istituzioni finanziarie inadempienti – i quali vanno ad affiancarsi all’attività del Financial Services Compensation Scheme. 29 Segue: …al Banking Act del 2009 Il quadro regolamentare sopra delineato, attraverso la sollecitazione di più efficaci meccanismi procedimentali, consente più compiute forme di salvaguardia degli interessi generali e particolari presenti nei mercati finanziari. Da qui l’identificazione di un percorso virtuoso seguito dal regolatore britannico, il quale col rinnovamento dei criteri disciplinari dell’ordinamento bancario è andato ben oltre la correzione e la prevenzione di situazioni di criticità. 30 Valutazioni critiche Da quanto precede, la previsione di meccanismi procedurali a sostegno delle banche in crisi si risolve in un rafforzamento degli strumenti di vigilanza e delle modalità di supervisione sulle imprese finanziarie. Se a livello disciplinare il Banking Act del 2009 ha introdotto innovative misure di intervento, non può comunque sottacersi che, a fronte di tale innovazione, permangono talune zone d’ombra relativamente alla mancanza di idonee forme tecniche per il risanamento delle cd. investment banks. 31 Valutazioni critiche La necessità di stabilire, a livello normativo, un regime di risoluzione per le banche di investimento va ricondotta alle implicazioni negative innescate dallo scandalo di Lehman Brothers International Europe, la quale operava sul territorio britannico come branch della predetta banca americana. Tale evento patologico ha, infatti, posto l’esigenza di delineare un impianto ordinatorio di ampia portata, in grado cioè di contrastare le realtà di crisi verificatesi in istituti (di grandi dimensioni) a rilevanza sistemica. 32 Valutazioni critiche Più in particolare, sono emerse le problematiche relative all’assenza di un compiuto apparato contenente le misure da opporre alla turbolenze finanziarie di Lehman. Sicchè, la carenza di forme operative volte alla prevenzione ed al contenimento dei rischi derivanti dal default di tale banca ha accelerato il processo di modifica delle regole di settore. 33 Valutazioni critiche Si spiega la ragione per cui il Banking Act del 2009, pur non prevedendo specifiche disposizioni sui regimi di insolvenza delle banche di investimento, tuttavia reca talune statuizioni rilevanti ai fini della disciplina in parola. Al riguardo, deve prendersi in considerazione la section 233 del sopra menzionato provvedimento, nella quale si affida al Treasury il compito di identificare le fattispecie destinate a prevedere l’adozione di procedure di amministrazione straordinaria in ragione della salvaguardia degli interessi della clientela e dei depositanti. 34 Valutazioni critiche Va da sé che l’esigenza di attuare un framework dispositivo che in maniera compiuta regolasse la risoluzione delle crisi delle investment banks ha evidenziato la necessità di colmare il gap della normativa esistente. Da qui l’intervento delle authorities britanniche, le quali si sono fatte carico di tale incombenza, in vista del superamento delle difficoltà dovute agli evidenti limiti della disciplina della materia. 35 Valutazioni critiche Più in generale, rileva l’ampio intervento disposto dal legislatore inglese attraverso l’emanazione di una apposita legge – l’Investment Bank Special Administration Regime 2011 – provvedimento volto al risanamento ed alla ristrutturazione delle banche d’investimento in difficoltà. Nel delineato contesto, va evidenziata altresì l’efficace azione svolta da altri meccanismi destinati a rinsaldare le basi del settore bancario ed a ripristinare la fiducia dei risparmiatori. 36 Valutazioni critiche Ci si riferisce, in particolare, alle forme di intervento previste nel documento “A new approach to financial regulation: judgement, focus and stability”, pubblicato dal Treasury nel luglio 2010, nel quale vengono esaminate le cause che hanno determinato le intemperie del mercato finanziario della Gran Bretagna, nonchè identificati i fattori che hanno concorso a determinare le indicate carenze nel sistema dei controlli. 37 Valutazioni critiche Ne è derivata la creazione, da parte del Treasury, della Indipendent Commission on Banking, organismo istituito al fine di valutare l’adeguatezza degli assets patrimoniali delle banche a rilevanza sistemica. Tale Commissione si è attivata emanando un Interim Report, documento consultivo nel quale viene sottolineata l’importanza di attuare cambiamenti strutturali delle condotte degli operatori e delle forme di monitoraggio sugli intermediari. 38 Valutazioni critiche In tale ottica, si colloca la sottoposizione del menzionato Report ad una serie di consultazioni con gli appartenenti al settore, alle quali ha fatto seguito la pubblicazione del cd. “Vickers Report”. Rapporto, quest’ultimo, che pone le basi per la separazione tra banche commerciali e banche di investimento attraverso un meccanismo cd. ring-fence. 39 Valutazioni critiche Detto documento assume, inoltre, particolare rilevanza con riferimento a talune proposte normative in esso contenute: (a) rafforzamento della capacità delle banche ai fini dell’assorbimento delle perdite in bilancio; (b) potenziamento dei meccanismi di protezione dei depositanti; (c) riduzione della leva finanziaria per gli enti bancari a rischio; (d) consolidamento degli strumenti di stabilità finanziaria. 40 Valutazioni critiche E’ evidente come le raccomandazioni del “Vickers Report” appaiano orientate a promuovere l’introduzione di strutture di “ring-fencing” sulle operazioni retail, nonchè sui requisiti di capitale per le banche e, da ultimo, sui depositi assicurati e sui rischi assunti dalle cd. systemically important financial institutions. 41 Valutazioni critiche A ben considerare, il vero obiettivo di tali recommendations è quello di limitare il coinvolgimento dei depositanti in caso di fallimento della banca e di contenere su di essi gli effetti negativi rivenienti da imprevedibili dissesti. Non v’è dubbio che le proposte del Vickers Report si inseriscono in una logica ordinatoria in linea col processo di riforma delineato dal Banking Act del 2009; da qui la valutazione positiva dei presidi del tipo “ring-fencing”, che potrebbero risolversi in una valida strategia in vista di una adeguata protezione dei depositi bancari. 42 Conclusioni Le modifiche apportate alla regolamentazione finanziaria hanno avuto l’effetto di realizzare un compiuto sistema di regole in grado di presidiare alle situazioni di patologia aziendale (non ancora irreversibili) in cui possono venirsi a trovare le banche del Regno Unito. E’ il caso, tuttavia, di rilevare che la tenuta del delineato impianto dispositivo dovrà essere verificata alla luce delle evoluzioni regolamentari che si stanno con forza affermando a livello comunitario. 43 Conclusioni Al riguardo, occorre precisare che il ‹‹modello›› anglosassone ha sostanzialmente anticipato le riforme normative adottate dall’UE; sicchè la prudenza è d’obbligo nella valutazione di una fenomenologia che, ad oggi, non trova ancora adeguato riscontro negli schemi procedimentali elaborati dal legislatore europeo. 44