Testo dell`accordo tra Ministero dell`Istruzione, dell
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Testo dell`accordo tra Ministero dell`Istruzione, dell
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, Formazione Commercio e Pari Opportunità Accordo per la promozione sperimentale della metodologia dell’alternanza scuola/lavoro (2012/2013) La Regione Friuli Venezia Giulia e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia visto l’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”; il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", ed in particolare la possibilità di realizzare parte del percorso scolastico in alternanza scuola lavoro ; il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”; il Protocollo d’Intesa per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sottoscritto in data 17 maggio 2006 fra l’Ufficio Scolastico regionale e , la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Università degli Sudi di Trieste e di Udine, I.R.R.E. Friuli Venezia Giulia, Confindustria Friuli Venezia Giulia, Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Agenzia delle entrate Friuli Venezia Giulia, CC.CC.II.AA. di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, URES (Unione Economica regionale Slovena), le OO.SS. regionali comparto scuola FLC-CGIL, UIL, CISL, SNALS-CONFSAL, le OO.SS. regionali CGIL, UIL, CISL, CONFSAL; le Linee Guida regionali per i percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui all’art. 4 del sopra menzionato Protocollo d’Intesa; il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali di Stato, approvato con DPR n. 87 del 15 marzo 2010; il documento concernente “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2012 - di seguito PPO 2011, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 257 dell’17 febbraio Allegato al decreto n. 4767/LAVFOR.FP/2012 dell’ 11 settembre 2012 2012 ed, in particolare, il programma specifico n. 6 finalizzato alla promozione della metodologia dell’alternanza scuola lavoro nei confronti degli studenti frequentanti un Istituto scolastico della regione; Il “Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76”, emanato con DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 e le “Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo” , emanate con decreto n. 2932/LAVFOR.FP del 25 ottobre 2011 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Linee guida; I Regolamenti di riassetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole secondarie di secondo grado di cui ai DD.PP.RR. del 15 marzo 2010 n. 87 , n. 88 e n. 89; tenuto conto che il citato PPO 2012, prevede, ai fini della realizzazione del Programma specifico n. 6, la sottoscrizione di un Accordo fra la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio, Pari Opportunità e l’Ufficio Scolastico regionale che definisca le caratteristiche di tale intervento; che il citato decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede la possibilità di realizzare parte del percorso scolastico attraverso l’alternanza di periodi si studio e di lavoro; che il comma 3 dell’articolo 8 del citato Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali di Stato prevede che l’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 15 aprile 1994 sia sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell’ordinamento di cui al medesimo Regolamento, con 132 ore di attività di alternanza scuola lavoro; tenuto inoltre conto che il citato PPO 2012 , prevede, ai fini della realizzazione del Programma specifico n. 6, lo stanziamento di 700.000,00Euro a valere sul Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2, Competitività e Occupazione 2007/13, Asse 4, Capitale Umano; che a seguito della defizione delle tabelle standard di costi unitari ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 396/2009 avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 29 marzo 2012 il costo unitario standard individuato per le attività di alternanza scuola - lavoro risulta pari a Euro 98,00 per ora. convengono quanto segue 1. le azioni da promuovere in via sperimentale nell’ambito del presente Accordo riguardano l’attivazione di progetti formativi, di seguito operazioni, finalizzati: • alla valorizzazione ed integrazione di esperienze di alternanza scuola lavoro già previste, nelle quarte e quinte classi, dal piano di studi degli Istituti Professionali Statali (Tipologia SL/A); • alla valorizzazione ed integrazione di esperienze di alternanza scuola lavoro già previste, nelle quarte e quinte classi dal piano di studi degli Istituti Tecnici Statali e dagli Istituti d’Arte Statali (Tipologia SL/C); 2. le operazioni sono funzionali al perseguimento dei seguenti obiettivi: • attuare modalità di apprendimento flessibili, collegando sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; Allegato al decreto n. 4767/LAVFOR.FP/2012 dell’ 11 settembre 2012 • attuare modalità efficaci di orientamento “in situazione”; • realizzare un organico collegamento delle istituzioni formative con il mondo del lavoro. 3. le modalità di presentazione, selezione, approvazione e gestione delle operazioni sono definite da un Avviso predisposto, sulla base delle indicazioni di cui al presente Accordo, dalla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio, Pari Opportunità 4. il termine ultimo per la presentazione delle operazioni è stabilito al 18 ottobre 2012 5. le operazioni attivabili: • sono riferite a gruppi di almeno 15 allievi, di età pari o superiore a 16 anni, già compiuti al momento dell’avvio dell’operazione medesima, frequentanti nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 la classe quarta o la classe quinta di un Istituto scolastico superiore, di cui al punto 1., ubicato nella regione Friuli Venezia Giulia. Il gruppo destinatario dell’operazione può essere composto da allievi provenienti dalla medesima classe, oppure da classi parallele del medesimo Istituto scolastico; • hanno una durata standard pari a 40 ore comprensive degli esami finali; • possono essere realizzate, all’interno del territorio regionale, presso imprese, associazioni di categoria, studi professionali, centri di ricerca ed enti pubblici e devono concludersi entro il 10 maggio 2013; • in nessun caso si configurano come sostitutive di analoghe attività previste dal piano di studi dell’Istituto scolastico; • non possono essere presentate qualora sia stato richiesto o ottenuto un contributo pubblico per le stesse operazioni ed i medesimi allievi; 6. le operazioni sono promosse dagli Istituti scolastici di cui al punto 1. tenuto conto che i percorsi scolastici di riferimento afferiscono all’area del diritto – dovere di istruzione e formazione professionale e che l’intervento attivabile si caratterizza per la sua natura di valorizzazione e di integrazione di esperienze di alternanza previste dal piano di studi degli stessi Istituti. Gli Istituti medesimi pertanto assumono nei confronti di ciascuna operazione attivata la titolarità e la responsabilità pedagogica ed amministrativa. La titolarità dell’Istituzione scolastica si riferisce in particolare ai processi di progettazione formativa, verifica, valutazione e certificazione delle competenze acquisite dall’allievo; tali azioni devono essere realizzate di concerto tra i soggetti implicati nell’operazione progetto (istituzione formativa e impresa), attraverso la stretta collaborazione ed interazione delle funzioni tutoriali e la stipula di una specifica convenzione che garantisce i seguenti elementi minimi: • • • • regolare i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle operazioni, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti; prevedere l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile; definire i diritti e i doveri di tutte le parti: soggetto promotore, soggetto ospitante, soggetto in alternanza; indicare il periodo e il luogo di svolgimento dell’operazione; 7. la frequenza ad un’operazione consente l’acquisizione, da parte dei soggetti coinvolti, di crediti formativi spendibili all’interno del percorso scolastico frequentato. La certificazione dei crediti, da parte dell’istituzione scolastica, avviene al temine dell’operazione attraverso il rilascio di un attestato di frequenza previo superamento di una prova di verifica finale; 8. le operazioni vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità secondo i seguenti criteri di selezione previsti dal paragrafo 9.1.2 lettera b) delle Linee guida: Allegato al decreto n. 4767/LAVFOR.FP/2012 dell’ 11 settembre 2012 • utilizzo corretto del formulario • coerenza e qualità progettuale • coerenza finanziaria; 9. le operazioni vengono istruite e valutate sulla base dei criteri di cui al punto 8. dall’Ufficio Scolastico Regionale e ammesse al finanziamento secondo il seguente ordine di priorità: • operazioni rivolte ad allievi frequentanti la classe quinta di un Istituto scolastico di cui al punto 1., in base a loro ordine di arrivo; • operazioni rivolte ad allievi frequentanti la classe quarta di un Istituto Professionale di Stato, in base a loro ordine di arrivo; • operazioni rivolte ad allievi frequentanti la classe quarta di un Istituto Tecnico o di un Istituto d’Arte, in base al loro ordine di arrivo. 10. l’esito dell’istruttoria e della valutazione delle operazioni è comunicato dall’ Ufficio Scolastico Regionale alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità per il perfezionamento dell’atto amministrativo di approvazione delle graduatorie. Trieste, 30 luglio 2012 Per il MIUR Per la Regione Friuli Venezia Giulia Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità Il Direttore Generale dott.ssa Daniela Beltrame F.to Beltrame il Direttore Centrale dott.Ruggero Cortellino F.to Cortellino Allegato al decreto n. 4767/LAVFOR.FP/2012 dell’ 11 settembre 2012