Testo dell`accordo tra Ministero dell`Istruzione, dell

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Testo dell`accordo tra Ministero dell`Istruzione, dell
Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Lavoro, Formazione
Commercio e Pari Opportunità
Accordo per la promozione sperimentale della
metodologia dell’alternanza scuola/lavoro (2012/2013)
La Regione Friuli Venezia Giulia e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
visto
l’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente “Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale”;
il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", ed in
particolare la possibilità di realizzare parte del percorso scolastico in alternanza scuola lavoro ;
il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali
e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
il Protocollo d’Intesa per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sottoscritto in
data 17 maggio 2006 fra l’Ufficio Scolastico regionale e , la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, le Università degli Sudi di Trieste e di Udine, I.R.R.E. Friuli Venezia Giulia, Confindustria Friuli
Venezia Giulia, Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Agenzia delle entrate Friuli Venezia Giulia,
CC.CC.II.AA. di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, URES (Unione Economica regionale Slovena), le
OO.SS. regionali comparto scuola FLC-CGIL, UIL, CISL, SNALS-CONFSAL, le OO.SS. regionali
CGIL, UIL, CISL, CONFSAL;
le Linee Guida regionali per i percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui all’art. 4 del sopra
menzionato Protocollo d’Intesa;
il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali di Stato,
approvato con DPR n. 87 del 15 marzo 2010;
il documento concernente “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2012 - di
seguito PPO 2011, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 257 dell’17 febbraio
Allegato al decreto n.
4767/LAVFOR.FP/2012 dell’ 11 settembre 2012
2012 ed, in particolare, il programma specifico n. 6 finalizzato alla promozione della metodologia
dell’alternanza scuola lavoro nei confronti degli studenti frequentanti un Istituto scolastico della
regione;
Il “Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale
europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76”,
emanato con DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 e le “Linee guida per la realizzazione di operazioni
cofinanziate dal Fondo sociale europeo” , emanate con decreto n. 2932/LAVFOR.FP del 25 ottobre 2011 e
successive modifiche e integrazioni, di seguito Linee guida;
I Regolamenti di riassetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole secondarie di
secondo grado di cui ai DD.PP.RR. del 15 marzo 2010 n. 87 , n. 88 e n. 89;
tenuto conto
che il citato PPO 2012, prevede, ai fini della realizzazione del Programma specifico n. 6, la
sottoscrizione di un Accordo fra la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio, Pari
Opportunità e l’Ufficio Scolastico regionale che definisca le caratteristiche di tale intervento;
che il citato decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede la possibilità di realizzare parte del
percorso scolastico attraverso l’alternanza di periodi si studio e di lavoro;
che il comma 3 dell’articolo 8 del citato Regolamento recante norme concernenti il riordino degli
Istituti professionali di Stato prevede che l’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del
decreto del Ministero della pubblica istruzione 15 aprile 1994 sia sostituita, nelle quarte e quinte
classi, funzionanti a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime
dell’ordinamento di cui al medesimo Regolamento, con 132 ore di attività di alternanza scuola
lavoro;
tenuto inoltre conto
che il citato PPO 2012 , prevede, ai fini della realizzazione del Programma specifico n. 6, lo
stanziamento di 700.000,00Euro a valere sul Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2, Competitività e
Occupazione 2007/13, Asse 4, Capitale Umano;
che a seguito della defizione delle tabelle standard di costi unitari ai sensi di quanto previsto dal
Regolamento (CE) n. 396/2009 avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 29
marzo 2012 il costo unitario standard individuato per le attività di alternanza scuola - lavoro risulta
pari a Euro 98,00 per ora.
convengono quanto segue
1. le azioni da promuovere in via sperimentale nell’ambito del presente Accordo riguardano
l’attivazione di progetti formativi, di seguito operazioni, finalizzati:
• alla valorizzazione ed integrazione di esperienze di alternanza scuola lavoro già previste, nelle
quarte e quinte classi, dal piano di studi degli Istituti Professionali Statali (Tipologia SL/A);
• alla valorizzazione ed integrazione di esperienze di alternanza scuola lavoro già previste, nelle
quarte e quinte classi dal piano di studi degli Istituti Tecnici Statali e dagli Istituti d’Arte Statali
(Tipologia SL/C);
2. le operazioni sono funzionali al perseguimento dei seguenti obiettivi:
•
attuare modalità di apprendimento flessibili, collegando sistematicamente la formazione in aula
con l’esperienza pratica;
Allegato al decreto n.
4767/LAVFOR.FP/2012 dell’ 11 settembre 2012
•
attuare modalità efficaci di orientamento “in situazione”;
•
realizzare un organico collegamento delle istituzioni formative con il mondo del lavoro.
3. le modalità di presentazione, selezione, approvazione e gestione delle operazioni sono definite da un
Avviso predisposto, sulla base delle indicazioni di cui al presente Accordo, dalla Direzione centrale
Lavoro, Formazione, Commercio, Pari Opportunità
4. il termine ultimo per la presentazione delle operazioni è stabilito al 18 ottobre 2012
5. le operazioni attivabili:
• sono riferite a gruppi di almeno 15 allievi, di età pari o superiore a 16 anni, già compiuti al
momento dell’avvio dell’operazione medesima, frequentanti nel corso dell’anno scolastico
2012/2013 la classe quarta o la classe quinta di un Istituto scolastico superiore, di cui al punto 1.,
ubicato nella regione Friuli Venezia Giulia. Il gruppo destinatario dell’operazione può essere composto da
allievi provenienti dalla medesima classe, oppure da classi parallele del medesimo Istituto scolastico;
• hanno una durata standard pari a 40 ore comprensive degli esami finali;
• possono essere realizzate, all’interno del territorio regionale, presso imprese, associazioni di
categoria, studi professionali, centri di ricerca ed enti pubblici e devono concludersi entro il 10 maggio
2013;
• in nessun caso si configurano come sostitutive di analoghe attività previste dal piano di studi
dell’Istituto scolastico;
• non possono essere presentate qualora sia stato richiesto o ottenuto un contributo pubblico
per le stesse operazioni ed i medesimi allievi;
6. le operazioni sono promosse dagli Istituti scolastici di cui al punto 1. tenuto conto che i percorsi
scolastici di riferimento afferiscono all’area del diritto – dovere di istruzione e formazione professionale
e che l’intervento attivabile si caratterizza per la sua natura di valorizzazione e di integrazione di
esperienze di alternanza previste dal piano di studi degli stessi Istituti. Gli Istituti medesimi pertanto
assumono nei confronti di ciascuna operazione attivata la titolarità e la responsabilità pedagogica ed
amministrativa. La titolarità dell’Istituzione scolastica si riferisce in particolare ai processi di
progettazione formativa, verifica, valutazione e certificazione delle competenze acquisite dall’allievo; tali
azioni devono essere realizzate di concerto tra i soggetti implicati nell’operazione progetto (istituzione
formativa e impresa), attraverso la stretta collaborazione ed interazione delle funzioni tutoriali e la
stipula di una specifica convenzione che garantisce i seguenti elementi minimi:
•
•
•
•
regolare i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle operazioni, ivi compresi
gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
prevedere l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile;
definire i diritti e i doveri di tutte le parti: soggetto promotore, soggetto ospitante, soggetto in
alternanza;
indicare il periodo e il luogo di svolgimento dell’operazione;
7. la frequenza ad un’operazione consente l’acquisizione, da parte dei soggetti coinvolti, di crediti
formativi spendibili all’interno del percorso scolastico frequentato. La certificazione dei crediti, da parte
dell’istituzione scolastica, avviene al temine dell’operazione attraverso il rilascio di un attestato di
frequenza previo superamento di una prova di verifica finale;
8. le operazioni vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità secondo i seguenti criteri di
selezione previsti dal paragrafo 9.1.2 lettera b) delle Linee guida:
Allegato al decreto n.
4767/LAVFOR.FP/2012 dell’ 11 settembre 2012
•
utilizzo corretto del formulario
•
coerenza e qualità progettuale
•
coerenza finanziaria;
9. le operazioni vengono istruite e valutate sulla base dei criteri di cui al punto 8. dall’Ufficio Scolastico
Regionale e ammesse al finanziamento secondo il seguente ordine di priorità:
• operazioni rivolte ad allievi frequentanti la classe quinta di un Istituto scolastico di cui al punto
1., in base a loro ordine di arrivo;
• operazioni rivolte ad allievi frequentanti la classe quarta di un Istituto Professionale di Stato, in
base a loro ordine di arrivo;
• operazioni rivolte ad allievi frequentanti la classe quarta di un Istituto Tecnico o di un Istituto
d’Arte, in base al loro ordine di arrivo.
10. l’esito dell’istruttoria e della valutazione delle operazioni è comunicato dall’ Ufficio Scolastico
Regionale alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità per il
perfezionamento dell’atto amministrativo di approvazione delle graduatorie.
Trieste, 30 luglio 2012
Per il MIUR
Per la Regione Friuli Venezia Giulia
Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Lavoro,
Formazione, Commercio e Pari Opportunità
Il Direttore Generale
dott.ssa Daniela Beltrame
F.to Beltrame
il Direttore Centrale
dott.Ruggero Cortellino
F.to Cortellino
Allegato al decreto n.
4767/LAVFOR.FP/2012 dell’ 11 settembre 2012