Dossier Turchia

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Dossier Turchia
DOSSIER TURCHIA
(marzo 2012)
Presenza diretta
Sei banche italiane sono presenti in Turchia con proprie dipendenze: Intesa Sanpaolo,
BIIS (gruppo Intesa), Banca Monte Paschi Siena, Unicredit, BNL-BNP Paribas e CariparmaCredit Agricole.
SEDE
BANCA
TIPOLOGIA RAPPRESENTANTE
ISTANBUL
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
UFF. RAPPR. FIORENZO SENESE
ISTANBUL
BIIS (INTESA SANPAOLO)
UFF. RAPPR. FILIPPO GRANARA
ISTANBUL
INTESA SANPAOLO
UFF. RAPPR. MEHMET BUCUKOGLU
ISTANBUL
BNL, GRUPPO BNP PARIBAS c/o BNP
Paribas TEB
DESK
MASSIMILIANO TERRERI
ISTANBUL
BNL, BNP PARIBAS – Turk Economi
Bancasi
SEDE
Massimiliano Terreri
(Resp Italian Desk )
ISTANBUL
UNICREDIT (Yapi Kredi Bank)
SEDE
ISTANBUL
CARIPARMA, GRUPPO Crédit Agricole CIB Bank Turk AS
Banca
STEFANO BELLUCCI
Fonte: sistema bancario
IntesaSanpaolo ha avviato un progetto di potenziamento e razionalizzazione del network
internazionale che prevede l’apertura di una Filiale in Istanbul.
BNL è operativa in Turchia tramite la presenza della banca privata turca Türk Ekonomi
Bankası (TEB) controllata dalla casa madre BNP Paribas. Banca commerciale con servizi
corporate e retail ed oltre 600 filiali sul territorio. Presso TEB è istituito un italian desk per
assistere gli scambi commerciali e gli investitori italiani con servizi bancari in loco.
Unicredit - Ad ottobre 2006 è stata completata la fusione di Koçbank con Yapı ve Kredi
Bankasi. L’81,8% del capitale della banca risultante dalla fusione1 (Yapi ve Kredi Bankasi)
é detenuto da Koç Financial Services – la joint venture paritetica fra Unicredit e il Gruppo
1
Prima delle fusione, Koçbank era controllata al 99,8% da Koç Financial Services A.S., la joint venture paritetica fra
UniCredit e il Gruppo Koç, mentre Yapi ve Kredi Bankasi era controllata al 67,3% da Koçbank.
Koç – mentre il rimanente 18,20% è detenuto da azionisti di minoranza. Yapi ve Kredi
Bankasi è la quinta banca del Paese e la quarta privata con una quota di mercato pari al
9% circa ed opera attraverso una rete distributiva di 857 sportelli.
Cariparma. E’ presente in Turchia tramite la CA-CIB che fa parte del Gruppo Credit
Agricole.
Un gruppo bancario (Unicredit) detiene partecipazioni di minoranza in intermediari locali.
PAESE
Turchia
BANCA
Unicredit
PARTECIPATA
Quota %
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.
0,24
TURKIYE IS BANKASI A.S. - ISBANK
0,19
TURK EKONOMI BANKASI A.S.
0,14
Fonte: EBR e Banca d’Italia, dicembre 2009
Esposizione del sistema bancario italiano
Secondo gli ultimi dati della Banca dei Regolamenti Internazionali, a dicembre 2011,
l’esposizione del sistema creditizio italiano verso la Turchia era pari a 5,708 miliardi di
dollari.
Accordi di collaborazione
Due gruppi bancari hanno stipulato accordi di collaborazione con controparti bancarie per
lo sviluppo delle relazioni fra la reciproca clientela: Akbank, Turkiye Garanti Bankasi,
Isbankasi, Halkbank,
Operatività delle banche italiane (febbraio 2012)
Plafond complessivo
Plafond utilizzato
con
Sace
Totale a breve
29,1
senza
Sace
5.453,7
Totali
con
Sace
5.482,8
9,1
export
altro
senza
Sace
9,1
0,0
3.201,5
export
altro
totale
1.910,4
1.291,2
3.210,6
59%
Totale a m.l.t.
240,7
2.370,0
2.610,7
202,7
2,7
200,0
1.615,7
213,2
1.402,5
1.818,4
70%
Totali*
269,7
7.823,7
8.093,5
211,7
11,7
200,0
4.817,3
2.123,6
2.693,7
5.029,0
62%
Complessivamente è stanziato un plafond di 8 miliardi di euro, di cui 5 miliardi utilizzati
(62% del totale)
Pressoché la totalità del plafond stanziato (98%) non prevede copertura assicurativa ed è
allocato per il 68% sul breve termine.
Il 96% del plafond utilizzato è senza copertura SACE e il 66% di questo è impiegato nel
breve termine (3,2 miliardi di euro).
2
Approfondimenti su alcune questioni politiche, economiche e finanziarie di
particolare rilevanza per le relazioni tra l’Italia, l’UE e la Turchia
Dichiarazione di Barcellona e partenariato euromediterraneo
La presente dichiarazione è l’atto fondatore di un partenariato globale tra l’Unione europea
(UE) e dodici paesi del Sud del Mediterraneo. Lo scopo del partenariato è di rendere il
Mediterraneo uno spazio comune di pace, stabilità e prosperità, attraverso il rafforzamento
del dialogo politico e sulla sicurezza, la cooperazione economica e finanziaria, sociale e
culturale.
ATTO
La Dichiarazione finale (EN
) della Conferenza ministeriale euromediterranea di
Barcellona del 27 e 28 novembre 1995 e il suo programma di lavoro.
SINTESI
L’'Unione europea (UE) istituisce un contesto di cooperazione multilaterale con i paesi del
bacino mediterraneo. Tale partenariato rappresenta una nuova fase nelle loro relazioni,
affrontando per la prima volta gli aspetti economici, sociali, umani, culturali e le questioni
di sicurezza comune.
Il partenariato si è concretizzato con l’adozione della dichiarazione di Barcellona da parte
degli Stati membri dell’UE e dei seguenti dodici paesi terzi mediterranei (PTM): Algeria,
Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e Autorità
palestinese. La Lega degli Stati arabi (EN) e l'Unione del Maghreb arabo (UMA) (FR) sono
state invitate così come la Mauritania in qualità di membro dell'UMA.
Il partenariato si basa su uno spirito di solidarietà e di rispetto delle specificità proprie di
ogni partecipante, inserendosi in maniera complementare rispetto alle azioni e iniziative
intraprese a favore della pace, della stabilità e dello sviluppo della regione.
Il partenariato politico e di sicurezza
Il primo obiettivo del partenariato mira a favorire la nascita di uno spazio comune di pace
e di stabilità del Mediterraneo. Un obiettivo che deve essere raggiunto grazie al dialogo
politico multilaterale, a complemento dei dialoghi bilaterali previsti ai sensi degli accordi
euromediterranei di associazione. I partner si impegnano a:

rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, attraverso l’applicazione dei principi
della Carta delle Nazioni Unite (EN) (ES) (FR), della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo (EN) (ES) (FR) e del diritto internazionale, nonché a scambiare informazioni
in questi settori;
3

rispettare i principi dello Stato di diritto e della democrazia, riconoscendo il diritto di
ciascun partecipante di scegliere e sviluppare liberamente il suo sistema politico,
socioculturale, economico e giudiziario;

rispettare la sovranità degli Stati, l'uguaglianza di diritti dei popoli e il loro diritto
all'autodeterminazione;

rispettare l'integrità territoriale, il principio di non intervento negli affari interni e la
composizione pacifica delle controversie;

combattere il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga;

promuovere la sicurezza regionale, eliminare le armi di distruzione di massa, aderire ai
regimi di non proliferazione nucleare sia internazionali che regionali, nonché agli
accordi sul disarmo e sul controllo degli armamenti.
I partecipanti sostengono una composizione giusta, globale e sostenibile delle controversi
in Medio Oriente, basata precipuamente sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delele
Nazioni Unite.
Il partenariato economico e finanziario
Lo sviluppo socioeconomico sostenibile ed equilibrato dei PTM deve portare alla creazione
di una zona di prosperità condivisa nel Mediterraneo.
Le riforme devono permettere di instaurare una zona di libero scambio (ZLS) che deve
tradursi con la progressiva eliminazione degli ostacoli doganali (tariffari e non tariffari) agli
scambi commerciali dei prodotti manufatti. I partner prevedono altresì una liberalizzazione
progressiva degli scambi dei prodotti agricoli e dei servizi.
La realizzazione della ZLS euromediterranea è disciplinata dagli accordi euromediterranei
di associazione e dagli accordi di libero scambio tra I PTM. Tali accordi sono conclusi nel
rispetto delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (EN) (ES) (FR);
I partner definiscono alcune priorità per facilitare l’attuazione della ZLS:

adottare un sistema doganale di cumulo dell’origine delle merci, adattare le regole
della concorrenza, di certificazione degli operatori economici e di protezione dei
diritti di proprietà intellettuale;

sviluppare l'economia di mercato, il settore privato, il trasferimento di tecnologie e
l’integrazione economica dei PTM;

ammodernare le strutture economiche e sociali, e incoraggiare i programmi a
favore delle popolazioni più povere;

favorire il libero scambio, armonizzare le regole e le procedure doganali, eliminare
gli ostacoli tecnici ingiustificati nello scambio dei prodotti agricoli.

Inoltre la cooperazione economica intrapresa dai partner mira a:

favorire gli investimenti e il risparmio privato, compresi gliinvestimenti esteri
diretti;

incoraggiare la cooperazione regionale tra i PTM;
4

creare un ambiente favorevole all’industria e alle piccole e medie imprese (PMI);

raggiungere una gestione sostenibile dell’ambiente, dell’energia, delle risorse
naturali e delle risorse ittiche;

promuovere il ruolo della donna nell’economia;

ammodernare l'agricoltura.
I partner devono inoltre stabilire delle priorità di cooperazione per quanto riguarda le
infrastrutture
di
trasporto,
lo
sviluppo
delle
tecnologie
dell'informazione
e
l'ammodernamento delle telecomunicazioni.
Infine, i partner devono rafforzare la loro cooperazione finanziaria e l’UE deve aumentare
la sua assistenza finanziaria in particolare attraverso la Banca europea per gli investimenti
(BEI).
Il partenariato sociale, culturale e umano
I partner cooperano al fine di sviluppare le risorse umane, favorire la comprensione tra le
culture e gli scambi tra le società civili.
In tale ottica, la dichiarazione di Barcellona e il suo programma di lavoro pongono
l'accento su:

l'importanza del dialogo interculturale e interreligioso;

l'importanza del ruolo dei mezzi di comunicazione di massa ai fini della conoscenza e
della comprensione reciproca tra culture;

gli scambi culturali, la conoscenza di altre lingue, l’attuazione di programmi educativi e
culturali rispettosi delle identità culturali;

l'importanza del settore sanitario e dello sviluppo sociale e il rispetto dei diritti sociali
fondamentali;

il
coinvolgimento
della
società
civile
nel
partenariato
euromediterraneo
e
il
rafforzamento della cooperazione fra autorià regionali e locali;

la lotta contro l'immigrazione clandestina, il terrorismo, al traffico di droga, alla
criminalità internazionale e alla corruzione;
Contesto
La dichiarazione di Barcellona prevede riunioni periodiche dei ministri degli Esteri dei
partner mediterranei e dell'UE. Tali conferenze euromediterranee (EN) (FR) sono preparate
da un "Comitato euromediterraneo per il processo di Barcellona" che è incaricato inoltre di
monitorare il processo e le priorità di cooperazione.
Approfondimento: L’integrazione interregionale Sud-Sud
Il
processo
di
stretta
cooperazione
Sud-Sud
è
uno
degli
assi
portanti
del
Partenariato
Euromediterraneo poiché rappresenta una tappa necessaria per una piena integrazione tra i mercati
dei Paesi Europei e Mediterranei. Da essa dipende tanto la crescita dei singoli Paesi Partner quanto
l’effettivo ampliamento delle opportunità di business per le imprese europee che si insediano nell’area.
5
Al riguardo, al fine di approfondire la dimensione regionale del processo di integrazione sono stati
sottoscritti i seguenti accordi:

l’Accordo di Agadir: firmato nel 2004 da Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania e operativo dal
2007; mira alla creazione di un’area di libero scambio tra i Paesi firmatari (circa 120 milioni di
abitanti) nel rispetto dei principi dell’organizzazione Mondiale del Commercio. Ulteriore obiettivo
dell’accordo è favorire una progressiva integrazione a livello produttivo, consentendo il cumulo
della denominazione di origine tra i Paesi aderenti e i Paesi UE. L’UE ha sostenuto sia
politicamente che economicamente tale Accordo, incoraggiando il coinvolgimento di altri Paesi
del Mediterraneo e stanziando 4 milioni di euro per la fornitura di assistenza tecnica ai Paesi
firmatari.

l’Unione del Maghreb Arabo (UMA): istituita nel 1989 tra Marocco, Algeria, Tunisia, Mauritania e
Libia con la firma del trattato di Marrakech, l’UMA si pone diverse finalità tra cui, la libera
circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali2.
Si segnala inoltre che la Turchia ha concluso numerosi accordi di libero scambio con i Paesi del bacino
del Mediterraneo tra cui Israele (entrato in vigore nel 1997), le Autorità palestinesi (2004), la Siria
(2004), la Tunisia (2004), l’Egitto (2005), il Marocco (2006), e recentemente anche con la Giordania
(2009).
Memorandum of Understanding con l’Unione delle Banche Arabe (UAB)
L’esigenza di sviluppare una collaborazione sistematica tra l’ABI e le Associazioni dei Paesi
dell’area mediterranea è emersa nel febbraio del 2006, in occasione della prima edizione
del Forum sul Mediterraneo di Palermo. A tal fine, sono stati successivamente avviati una
serie di contatti con l’Unione delle Banche Arabe (UAB) - che associa associazioni
bancarie, banche centrali, nonché direttamente banche di tutti i Paesi del Golfo e del Nord
Africa3 – con la quale si è definito un Memorandum of Understanding (MoU) che è stato
firmato dalle parti nel settembre del 2007.
Tale MoU è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) favorire una maggiore
conoscenza ed integrazione tra il mondo bancario e finanziario italiano e quello arabo; b)
rafforzare le relazioni interbancarie a supporto dei flussi commerciali e di investimento da
e verso i Paesi arabi; c) creare le premesse per la creazione di alleanze e partnerships
strategiche tra le banche italiane ed arabe.
Al fine di realizzare tali obiettivi è stato realizzato un programma di attività che si è
sostanziato in un pacchetto “integrato” di iniziative di diversa natura, tra cui:
2
Tra i progetti di cooperazione interregionale approvati dall’UMA vi sono la costituzione di una Banca per gli
Investimenti e l’Import-Export, una convenzione per l’attività marittima e un accordo nel settore dei trasporti.
3
L’Unione delle Banche Arabe associa tutte le principali banche, associazioni, banche centrali ed istituzioni finanziarie
dei Paesi del Mediterraneo interessati dal partenariato euro-mediterraneo (Nord Africa e alcuni Paesi medio-orientali),
dei Paesi del Golfo e di alcuni Paesi europei. In dettaglio si tratta di: Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Egitto, Emirati
Arabi Uniti, Francia, Giordania, Iraq, Libano, Libia, Marocco, Sudan, Tunisia, Turchia, Regno Unito, Palestina, Qatar,
Kuwait, Oman, Spagna, Siria, Yemen, Malta.
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
lo scambio di informazioni sui rispettivi sistemi bancari, attraverso la cura di specifiche
pubblicazioni;

una missione di otto tra i principali gruppi bancari italiani in Bahrein, con incontri con
Istituzioni finanziarie, Autorità di regolamentazione e sette banche arabe, nell’ambito
dei quali è stato dedicato ampio spazio all’approfondimento della finanza islamica;

il supporto alla progettazione di iniziative di formazione su banche e finanza nel
Mediterraneo;

il Forum Internazionalizzazione del 2008 dedicato ai Paesi del Golfo, organizzato con il
supporto dell’UAB ed il coinvolgimento di esponenti di spicco del mondo finanziario
arabo, tra cui i vertici del Dubai International Financial Center.
Rapporti bilaterali Italia-Turchia (fonte Ambasciata d’Italia in Turchia)
Attualita’
Le relazioni tra Italia e Turchia hanno raggiunto negli ultimi anni un livello di assoluta
eccellenza.
Alla convergenza in ambiti di importanza fondamentale quali il Mediterraneo, il Medio
Oriente, i Balcani, e la NATO, si è affiancato il valore aggiunto del convinto sostegno
italiano alle aspirazioni europee della Turchia. Su queste basi ha preso forma il
partenariato strategico tra Italia e Turchia che permea di significato eccezionale i legami
politici, economico-commerciali, e culturali tra i due Paesi.
L’importanza fondamentale del rapporto con Ankara è all’origine dell’istituzione nel 2005
presso la Farnesina di un Tavolo Permanente sulla Turchia: una cabina di regia presieduta
annualmente dal Ministro degli Esteri alla quale partecipano i vertici delle amministrazioni
ed imprese italiane impegnate nello sviluppo di progetti di cooperazione tra i due Paesi.
I due Ministri degli Esteri hanno inoltre firmato nel luglio 2005 un protocollo di
collaborazione rafforzata che prevede consultazioni periodiche tra gli stessi Ministri nonché
tra i segretari generali dei due dicasteri per monitorare e rafforzare la cooperazione
bilaterale.
L’intensificazione dei rapporti ha determinato un significativo aumento dello scambio di
visite al più alto livello, come è possibile notare dal relativo elenco presente in questo sito.
Nel 2006 è stato celebrato il 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e
Turchia con una programmazione di eventi economici e culturali di primo piano. La
ricorrenza del 150° anniversario si è idealmente aperta con la visita di Stato dell’allora
Presidente della Repubblica Ciampi in Turchia (22-24 novembre 2005) e si è conclusa con
la visita di Stato dell’allora Presidente della Repubblica Sezer in Italia (8-9 gennaio 2007).
7
Il documento di strategia per il rafforzamento delle relazioni bilaterali, firmato dai due
Primi Ministri nel gennaio 2007, ha confermato il partenariato strategico tra i due Governi
che hanno stabilito di tenere annualmente Vertici Intergovernativi per sviluppare i
principali ambiti della collaborazione bilaterale.
Il primo Vertice Intergovernativo, presieduto dai Primi Ministri Berlusconi ed Erdoğan con
la partecipazione di cinque Ministri del Governo italiano (Esteri, Difesa, Interno, Trasporti,
Sviluppo Economico) e i corrispettivi Ministri del Governo turco, ha avuto luogo ad Izmir il
12 novembre 2008. Si è trattato del primo Vertice Intergovernativo tenuto dal Governo
turco con un altro Paese. In tale occasione i due Ministri degli Esteri, Frattini e Babacan,
hanno firmato l’accordo governativo per l'istituzione di un’università italo-turca ad
Istanbul.
Anche la diplomazia parlamentare riveste ampia rilevanza nel quadro dei rapporti politici
bilaterali. Nel 2005 il Presidente della Camera dei Deputati italiana ed il Presidente della
Grande Assemblea Nazionale di Turchia hanno firmato un protocollo di collaborazione che,
come seguito operativo, ha consentito l’organizzazione di quattro seminari parlamentari,
tenutesi alternativamente in Italia ed in Turchia, ad opera dei due coordinatori del
protocollo, incarichi attualmente ricoperti dall’On. Valentina Aprea e dall’On. Nursuna
Memecan. In questa cornice la visita in Turchia del Presidente della Camera dei Deputati
On. Fini (31 ottobre 2008) ha contributo in modo determinante all’ulteriore rafforzamento
del dialogo interparlamentare.
I due Paesi attribuiscono molta importanza anche allo sviluppo del dialogo tra le rispettive
società civili. In questo settore va menzionato il Foro di dialogo italo-turco, annuale
appuntamento di incontro organizzato dal Gruppo Unicredit e dal Centro per gli Studi
Strategici del Ministero degli Affari Esteri turco. Il Foro di dialogo, giunto quest’anno alla
VI edizione, è sempre co-presieduto dai Ministri degli Esteri dei due Paesi ed offre ad
autorevoli esponenti delle due società civili l’opportunità di approfondire temi di comune
interesse.
Criticita'
Barriere tariffarie
Le questioni riguardanti le barriere all’entrata al mercato turco ed in particolare quelle
attinenti alla presenza di dazi, contingenti, nonché altre misure di protezione di tipo non
tariffario, devono essere inquadrate nel contesto dell’Accordo di Unione Doganale che lega
il Paese all’Unione Europea sin dal 1° gennaio 1996. L’Accordo - che lascia al momento
scoperto solo il settore agricolo e parte di quello dei servizi - ha sinora ben funzionato,
come riconosciuto peraltro anche dalla Commissione Europea che si prefigge l’obiettivo di
espanderne l’applicazione nei campi sinora esclusi. Si registrano tuttavia alcune aree in cui
la parte turca non ha ancora del tutto adempiuto agli impegni presi con l’Unione, in
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seguito ai quali Ankara avrebbe dovuto rimuovere le barriere tecniche all’ingresso dei
prodotti comunitari entro il 31 dicembre 2000, al fine di adeguarsi completamente
all’acquis comunitario in materia.
Barriere non tariffarie
Le più numerose restrizioni alle importazioni indicateci dai nostri esportatori riguardano i
prodotti agricoli ed agro-alimentari e quelli lato sensu sanitari (quali le montature degli
occhiali, cosmetici e detergenti) o che comunque necessitano di certificati sanitari. Al
riguardo, i problemi risiedono, oltre che nella indeterminatezza delle certificazioni
richieste, nel fatto che questi Ministeri dell’Agricoltura e della Sanità richiedono talvolta
documenti pubblici per casi in cui in Italia e’ prevista la sola autocertificazione fornita
dall’interessato; difficoltà sorgono anche per quanto riguarda le attestazioni emesse da
laboratori italiani la cui validità non e’ sempre qui riconosciuta in quanto non provenienti
da un organo dello Stato centrale. Sembrano invece in via di superamento quelle
complicazioni legate alla certificazione dei prodotti: sebbene in Turchia possano circolare
liberamente i beni in possesso del marchio “CE”, anche questi ultimi sono talvolta
sottoposti a procedure di approvazione non previste negli Accordi doganali.
Da un punto di vista generale, la Commissione Europea e la comunità degli investitori
internazionali in Turchia richiedono ad Ankara di abbandonare il sistema dei controlli
preventivi all’ingresso dei beni nello spazio doganale turco, in quanto metodo ritenuto
inefficiente ed inutilmente costoso per gli importatori che devono produrre un’ingente, ma
non significativa, documentazione. In alternativa, essi suggeriscono di sviluppare un
meccanismo di controlli ex post sui beni circolanti nel mercato, offrendo questa soluzione
una più accurata tutela delle esigenze di sicurezza e di protezione dei consumatori.
Per ciò che attiene agli appalti pubblici, a giudizio degli operatori internazionali e della
Commissione Europea la recente legge in materia, pur ampliando il grado di trasparenza
delle procedure, conserva tuttavia previsioni normative discriminatorie nei confronti dei
partecipanti alle gare privi della nazionalità turca.
Sussiste tuttora il divieto di introduzione nel Paese di beni usati ultradecennali, tra cui
autovetture e macchinari, contro cui si e’ più volte pronunciata la Commissione Europea.
Simili misure impediscono l’impiego di quei beni di investimento il cui utilizzo e’ ritenuto
talvolta indispensabile dagli imprenditori stranieri, tra cui quelli italiani, che stabiliscono
attività produttive nel Paese; si segnala al riguardo che e’ pero’ autorizzata l’importazione
di linee produttive complete, anche se di seconda mano.
Dell’inizio del 2005 e’ la decisione unilaterale assunta dalle autorità turche in merito alla
necessita’ di imporre misure di salvaguardia (quote) all’entrata di prodotti tessili
provenienti dalla Cina. Tale determinazione, che inizialmente ha provocato forti reazioni
tanto in ambito comunitario quanto in ambito OMC, rispecchia tuttavia la situazione di
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grave disagio nella quale versa il settore tessile del Paese a causa dell’invasione di prodotti
cinesi a basso costo.
Violazioni delle norme sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale
La Turchia ha compiuto alcuni progressi in materia, migliorando la sua disciplina legislativa
sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale al fine di recepire l’acquis comunitario e le
pressanti richieste che la Commissione Europea e numerosi Paesi OCSE formulano al
riguardo. Nonostante siano stati compiuti alcuni passi in avanti - ad esempio, istituendo
delle sezioni giudiziarie specializzate - la Commissione Europea non osserva miglioramenti
degni di nota, soprattutto negli importanti settori della protezione dei copyright informatici
e di quelli farmaceutici, rilevando la necessita’ di urgenti nuovi interventi legislativi, anche
alla luce della diffusa disapplicazione delle norme esistenti.
Per quanto concerne l’Ambasciata e l’Ufficio ICE, si nota che non ci sono finora pervenute
segnalazioni di fenomeni di contraffazione a danno di brevetti italiani, mentre invece si
rilevano casi di riproduzione di marchi italiani nei settori dell’abbigliamento, dei beni di
lusso e della gioielleria. Si e’ a tal fine favorito l’avviamento della collaborazione tra
l’Ufficio marchi e brevetti italiano e l’Istituto brevetti turco che, il 9 luglio 2004 ad Ancona,
hanno firmato una Dichiarazione di Intenti che prevede lo scambio di informazioni su due
punti: possibile adozione di sistemi compatibili di registrazione elettronica dei marchi;
sistemi di ricorso contro i rifiuti da parte dell’Ufficio nazionale brevetti e marchi ed ai
meccanismi giuridici in grado di garantire il miglioramento della tutela dei brevetti e dei
marchi.
Problematiche relative agli investimenti esteri nel Paese
La legge quadro sugli investimenti esteri diretti del 5 giugno 2003 ha modificato il
contesto normativo che regolava la materia, adottando un approccio liberale e di apertura
all’afflusso dei capitali esteri che era stato incoraggiato, tra gli altri, dal Fondo Monetario
Internazionale e dalla Banca Mondiale. Tra le numerose novità della legge spicca
l’abolizione dell’autorizzazione del Ministero del Tesoro per la finalizzazione degli
investimenti stranieri (si passa quindi da una logica di “approvazione” ad una di semplice
“registrazione”); vengono inoltre classificati come investimenti esteri diretti anche gli
acquisti, effettuati sul mercato azionario, di partecipazioni societarie per quote superiori al
10%. La soglia di capitale minimo investito, in passato obbligatoria per i soci esteri ma
non per quelli nazionali (chiamati a versare solamente 5 miliardi di lire turche - circa
3.300 dollari - per costituire una società per azioni e 500 milioni di lire turche - circa 330
dollari - nel caso di una società a responsabilità limitata), viene eliminata e le imprese
straniere vedono riconosciuto il diritto di acquistare proprietà immobiliari, usufruendo
quindi di parità di trattamento rispetto agli investitori locali. La legge definisce inoltre i
criteri di determinazione del valore delle azioni ed obbligazioni di società estere, qualora
esse vengano versate a fronte di un investimento e ribadisce la possibilità di ricorrere
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all’arbitrato internazionale nei casi di contenzioso; rimane in vigore, come già consentito
nella normativa precedente, la piena libertà di rimpatrio dei profitti, dei dividendi e di ogni
altro provente.
In tale positivo contesto, si segnala tuttavia che dalla liberalizzazione sono esclusi alcuni
settori, quali quello della difesa, delle telecomunicazioni e dell’energia, dove prevalgono
normative speciali che in alcuni casi derogano al principio della equiparazione tra
investitori esteri e nazionali. Alcuni operatori lamentano inoltre che, a causa delle vistose
lacune del sistema fiscale turco, le imprese internazionali sono di fatto assoggettate ad
una pressione tributaria superiore a quella a cui sono sottoposte le loro omologhe turche,
che spesso eludono in maniera significativa i loro obblighi tributari.
Nel 2004 si e’ riunito per la prima volta ad Istanbul, sotto la presidenza del primo Ministro
Erdogan ed il Coordinamento del Ministro dell’economia Babacan, il Comitato Consultivo
degli Investitori, organismo che dovrebbe costituire, nelle intenzioni di Ankara, una
piattaforma di dialogo tra il Governo e la comunità degli affari, da cui trarre spunti preziosi
per rendere la Turchia più attraente per gli investitori stranieri. La seconda riunione si e’
tenuta il 29 aprile 2005 e ad essa sono stati invitati i rappresentanti di ben 4 grossi gruppi
italiani (Fiat, Telecom Italia, Unicredito ed Indesit Company) su un totale di 20 investitori
internazionali. Al Comitato partecipano i Presidenti o gli Amministratori Delegati delle 20
aziende internazionali nonché i rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale e della
Banca Mondiale. Per parte turca sono coinvolte la Tusiad (Associazione degli Industriali),
la TOBB (Unione delle Camere di Commercio e delle Borse), la Yased (Associazione degli
Investitori Internazionali) e la Tim (Associazione degli Esportatori).
QUADRO LEGISLATIVO DEL SETTORE BANCARIO IN TURCHIA (Fonte: Consolato
Generale d’Italia a Istanbul)
INTRODUZIONE
La Legge n. 4389 del 1999 e tutta la legislazione successiva é stata sostituita dalla Legge
n. 5411 in vigore dal 1 gennaio 2006. Quest’ultima si compone di 171 articoli e codifica i
testi legali precedenti e i regolamenti inerenti. Per altri aspetti la Legge n. 5411 apporta
delle interessanti innovazioni. Per completare il quadro del settore bancario in Turchia
occorre fare riferimento alla Legge 5464, per quanto concerne l’utilizzo degli assegni e
delle carte di credito in vigore dal 1 Marzo 2006, e alla Legge 5582 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale il 6 Marzo 2007 per il sistema di finanziamento del settore immobiliare.
Negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi al fine di rafforzare le istituzioni
regolatorie e di supervisione e assicurare efficienza e competitivita’ al settore. In Turchia
(2011) operano 48 banche; 31 di queste sono banche per depositi, mentre 13 sono
banche per lo sviluppo e gli investimenti e 4 sono banche a partecipazione. Le banche
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turche hanno 50 succursali e 16 uffici di rappresentanza all’estero; 30 di queste sono
situate nella Repubblica Nord di Cipro, 2 negli USA, 10 in Barhain, 2 nel Regno Unito, 1 a
Lussemburgo, 2 a Malta, 1 in Macedonia, 1 in Georgia e 1 in Bulgaria.
LEGGE N. 5411
Questa legge definisce le operazioni bancarie e le condizioni che gli operatori del settore
devono rispettare. Si definiscono quali sono le societa’ bancarie che sono sottoposte alla
suddetta legge; inoltre vengono elencate una serie di operazioni che rientrano nelle
attivita’ sottoposte alla Legge 5411. Le operazioni sono le seguenti: ricezione di depositi,
gestione dei mezzi di pagamento, transazioni monetarie, di titoli e di strumenti finanziari a
termine, servizi d’investimento, factoring, leasing (questa operazione non é qualificata
come bancaria, ma, dato che la BDDK ha competenza in materia, il settore viene qui
regolamentato), gestione dei fondi pensione (art. 4).
Vengono inoltre elencate le condizioni da rispettare al fine di avere libero accesso alla
professione nel settore bancario; si specifica la forma giuridica necessaria, il capitale
minimo, il business plan, le procedure di controllo interno, l’indipendenza e le competenze
di cui devono disporre i dirigenti di banca (art. 7 – 8).
Per quanto concerne le succursali delle banche estere in Turchia restano valide le
condizioni di ordine generale applicate agli istituti turchi; inoltre si fa molto affidamento
sul parere positivo dell’autorita’ di controllo del Paese di origine dell’istituto bancario (art.
9).
Solo le banche hanno diritto a ricevere depositi, salvo qualche eccezione riservata ad
esempio alle compagnie di assicurazione (art. 60).
Si vieta inoltre di diffondere false notizie attraverso mezzi di comunicazione di massa e
Internet circa la “buona salute” degli istituti bancari (art. 74).
Le banche hanno l’obbligo di optare per uno degli status previsti dalla legge e di rispettare
di conseguenza i limiti previsti. In generale si prevede che una banca non puo’ superare il
limite del 15% del proprio capitale sociale nella partecipazione ad una filiale non
finanziaria. Il totale non puo’ superare il 60% (art.56). Inoltre, un istituto bancario non
puo’ superare il limite del 50% del proprio capitale sociale negli investimenti immobiliari.
Infine le banche non possono esercitare l’attivita’ di promotrici immobiliari e commercianti
di beni.
Gli istituti bancari in Turchia devono optare per uno dei 4 status previsti dalla Legge 5411:
1. Banche per i depositi: sono regolamentate dallo statuto a piu’ ampio respiro tra
quelli previsti. Gli istituti bancari che vi rientrano possono svolgere tutte le
operazioni bancarie ad eccezione di quelle inerenti il leasing.
2. Banche a partecipazione (dette anche Banche islamiche): questi istituti bancari non
possono pagare i depositi che raccolgono.
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3. Banche di sviluppo e d’investimento: non possono accettare i depositi remunerati o
partecipativi ad eccezione dei fondi ricevuti dai debitori, dagli associati, ecc.
(art.60)
4. Altro: societa’ di leasing e factoring. Le societa’ finanziarie specializzate in queste
attivita’ non sono delle banche, per cui il loro regolamento anteriore resta
applicabile, ma sono comunque sottoposte alla supervisione della BDDK.
Due autorita’ amministrative indipendenti sono responsabili del buon funzionamento
del settore: l’Autorita’ di regolazione e controllo (BDDK - Bankacilik Düzenleme ve
Denetleme Kurumu – BRSA - Banking Regulation and Supervision Agency) e la TMSF
(Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu – SDIF - Savings Deposit Insurance Fund) che funge
da amministratore provvisorio, assicuratore e liquidatore.
Autorita’ di regolazione e controllo (BDDK)
La BDDK nasce nel 2000 e ha principalmente potere regolatore o normativo al fine di
precisare il testo di legge e adattare la regolamentazione del settore agli standard
internazionali. Inizialmente si pone come obiettivo principale quello di rafforzare la
struttura legale del sistema bancario che durante la crisi del 2000-2001 ha rivelato
tutti i suoi problemi strutturali e le sue fragilita’. Il sistema va rinnovato e questa
operazione va completata nel piu’ breve tempo possibile. Inoltre tale Autorita’ gode di
potere di approvazione per quanto concerne il capitale minimo, business plan,
governance, qualifiche dei dirigenti e del personale. La BDDK fornisce l’autorizzazione a
esercitare 6 mesi dopo l’approvazione bancaria (durante questo periodo va raccolto il
capitale, vanno pagati i diritti di entrata al TMSF, ecc.). La BDDK fornisce inoltre parere
conforme in caso di modificazioni statutarie, del capitale sociale, dell’azionariato che
coinvolgono almeno il 10% del totale detenuto, fusione e scioglimento volontario.
La suddetta Autorita’ svolge anche funzione di controllo e supervisione degli istituti
bancari che sono sottoposti alla Legge 5411. Tale potere puo’ sfociare anche nell’invio
di un osservatore presso l’Assemblea generale degli azionari di una banca.
Da non dimenticare il potere sanzionatorio dell’Autorita’ che va dal consolidamento dei
regolamenti, al ritiro della propria approvazione e al trasferimento della questione
specifica alla TMSF per la procedura di liquidazione.
Grazie alla Legge 5411 il campo delle competenze della BDDK é stato allargato:
l’Autorita’ ora si occupa di istituti bancari, societa’ di leasing e factoring e societa’
finanziarie. Inoltre ha potere anche nei confronti di societa’ che svolgono funzioni per
gli istituti bancari: tutti i contratti per la fornitura di servizi da parte di societa’ esterne
firmati dagli istituti bancari devono essere notificati alla BDDK. Inoltre la BDDK
presiede la Commissione del Settore finanziario che raggruppa ogni semestre il Tesoro,
la Banca Centrale di Turchia, l’Autorita’ dei mercati finanziari (SPK), il TMSF e il
Consiglio della concorrenza. Questa Commissione costituisce un luogo di scambio di
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informazioni, di proposizioni e di coordinamento. In caso di crisi finanziaria la BDDK ha
una funzione di coordinamento tra il Tesoro, la Banca Centrale di Turchia e i servizi che
lei stessa fornisce.
TMSF: amministratore provvisorio, assicuratore e liquidatore
Il TMSF funge da assicuratore ed é dotato di risorse proprie; in particolare la Legge
5411 all’art. 63 stabilisce il principio della copertura dei depositi bancari delle persone
fisiche ad eccezione degli azionari e dei quadri dirigenti attraverso il TMSF. La
copertura ha un limite di 50.000 TRY per conto. Al fine di svolgere questa funzione di
assicuratore il TMSF dispone di una serie di risorse elencate all’art.130: ad esempio gli
istituti bancari sono obbligati a versare il 10% del loro capitale minimo al TMSF.
Un’altra importante funzione del TMSF é quella di amministratore provvisorio in caso la
BDDK le affidi la gestione di un istituto; in queste circostanze il TMSF dispone di tutti i
poteri attribuiti all’istituto che gli é stato affidato. In quanto tale puo’ quindi vendere le
azioni, optare per la fusione con un altro istituto, ecc.
In caso la BDDK annulli la propria autorizzazione ad operare nei confronti di un istituto
il TMSF assume poteri eccezionali e liquida il soggetto in questione nel rispetto delle
norme vigenti in caso di fallimento (pagamento in base al grado di privilegio di cui
godono i diversi investitori e in base al limite di copertura, procedura accellerata al fine
di valutare l’ammontare dei beni di cui dispone l’istituto, ecc.).
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