Decreto Ministeriale 10 marzo 1977 Determinazione

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Decreto Ministeriale 10 marzo 1977 Determinazione
Decreto Ministeriale 10 marzo 1977
Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici di dispersione
termica.
Emanato da: Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato
Pubblicato su: S.O. a G.U. n. 36, 06/02/1978
Riguardante: Risparmio energetico - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici
- Zone climatiche
NOTE
Decreto previsto dall’art. 15 della Legge 30 aprile 1976, n. 373, “Norme per il contenimento del consumo
energetico per gli usi termici negli edifici” (G.U. n. 148, 07/06/76), è stato in buona parte abrogato dal D.M.
30/07/86, “Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici” (G.U. n. 244, 20/10/86), che ha
aggiornato:
- i valori massimi dei coefficienti volumici di dispersione termica ammissibile nei singoli Comuni;
- i valori ammessi per i coefficienti volumici di dispersione termica degli edifici;
- il valore massimo di Cd ammissibile per i singoli ambienti e ricuperatori di calore.
TESTO
IL MINISTRO PER L’INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L’ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l’art. 15 della legge 30 aprile 1976, n. 373;
Su conforme parere del Consiglio nazionale delle ricerche;
DECRETA:
Art. 1 - Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno
Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dall’ubicazione
geografica.
Le sei zone sono così individuate:
ZONA A: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600.
ZONA A: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900.
ZONA B: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400.
ZONA C: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100.
ZONA D: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000.
ZONA E: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
I valori dei gradi-giorno che servono per individuare la zona climatica di appartenenza per ogni singolo comune, sono
riportate nella tabella in allegato.
Oltre ai gradi-giorno la tabella riporta l’altitudine del comune e la durata convenzionale del periodo di riscaldamento.
Per i comuni non indicati nella tabella si adottano i gradi-giorno del comune riportato sulla tabella stessa più vicino in linea
d’aria e sullo stesso versante, rettificati aumentandoli o diminuendoli di una quantità pari ad un centesimo del numero di
giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno.
Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore dei gradi-giorno del comune
più vicino, preso come riferimento.
Art. 2 - Determinazione dei valori massimi dei coefficienti volumici di dispersione termica ammissibili nei singoli Comuni
Il coefficiente di dispersione termica Cd è definito all’art. 21 del regolamento d’esecuzione della legge 30 aprile 1976, n. 373.
[Il presidente della giunta regionale procede alle seguenti operazioni:
- calcola il numero dei gradi-giorno di ogni comune, secondo il procedimento indicato all’art. 1, e ne individua la zona
climatica d’appartenenza;
- all’interno degli intervalli di Cd indicati nelle successive tabelle 1 e 2 per le zone climatiche B, C, D, e E, in proporzione ai
gradi-giorno del comune in esame determina i valori massimi ammissibili di Cd per S/V  0,3 e S/V  0,9 e li assegna al
comune stesso;
- ai comuni appartenenti alle zone A e F assegna come valori massimi i valori di Cd riportati nelle tabelle 1 e 2.
Esempio: per un comune con 1056 gradi-giorno, che risulta quindi nella zona C, dalla tabella 1 si ha, arrotondando alla
seconda cifra decimale:
1
per S/V 0,3 Cd = 0,53 – (0,53 – 0,48) x
1056 – 901
1400 – 901
= 0,51
per S/V  0,9 Cd = 1,03 – (1,03 – 0,91) x
1056 – 901
1400 – 901
= 0,99
TABELLA 1
Valori di Cd in kcal/h m3 °C
S/V
A
gradi-giorno
fino a 600
 0,3
 0,9
0,56
1,10
B
gradi-giorno
601
0,56
1,10
900
0,53
1,03
ZONA CLIMATICA
C
D
gradi-giorno
gradi-giorno
901
0,53
1,03
1400
0,48
0,91
1401
0,48
0,91
2100
0,39
0,75
E
gradi-giorno
2101
0,39
0,75
3000
0,35
0,70
F
gradi-giorno
oltre 3000
0,35
0,70
TABELLA 2
Valori di Cd in W/m3°C
S/V
A
gradi-giorno
fino a 600
 0,3
 0,9
0,65
1,28
B
gradi-giorno
ZONA CLIMATICA
C
D
gradi-giorno
gradi-giorno
601
0,65
1,28
901
0,62
1,20
900
0,62
1,20
1400
0,56
1,06
1401
0,56
1,06
2100
0,45
0,87
E
gradi-giorno
2101
0,45
0,87
3000
0,41
0,81
F
gradi-giorno
oltre 3000
0,41
0,81
[Art. 3 - Valori ammessi per i coefficienti volumici di dispersione termica degli edifici
I coefficienti volumici di dispersione termica degli edifici ai quali si applicano le norme della legge 30 aprile 1976, n. 373,
non possono superare:
- per S/V minore o uguale a 0,3 e S/V maggiore o uguale a 0,9, i valori assegnati al comune dal presidente della giunta
regionale, ai sensi del precedente art. 2;
- per S/V maggiore di 0,3 e minore di 0,9, il valore determinato per interpolazione lineare.
Nel rapporto S/V:
V = è il volume lordo della parti di edificio riscaldato, definito dalle superfici esterne degli elementi che lo delimitano ed
espresso in metri cubi;
S = è la superficie esterna che delimita il volume V, espresso in metri quadrati.]
[Art. 4 - Valore massimo di cd ammissibile per i singoli ambienti
Il valore del coefficiente volumico Cd di singoli ambienti non deve essere superiore a quello indicato nella tabella seguente in
relazione al rapporto S/V del singolo ambiente.
Cd massimo ammissibile per i singoli ambienti in kcal/h m3°C
S/V
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
AeB
gradi-giorno
fino a 900
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
C
gradi-giorno
901÷ 1400
0,71
0,89
1,06
1,24
1,42
1,60
1,78
ZONA CLIMATICA
D
gradi-giorno
1401÷2100
0,61
0,76
0,91
1,06
1,21
1,37
1,52
2
E
gradi-giorno
2101÷3000
0,51
0,64
0,77
0,90
1,02
1,15
1,28
F
gradi-giorno
oltre 3000
0,43
0,53
0,64
0,75
0,85
0,96
1,07
Cd massimo ammissibile per i singoli ambienti in Watt/m3°C
S/V
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
AeB
gradi-giorno
fino a 900
0,93
1,16
1,40
1,63
1,86
2,09
2,33
C
gradi-giorno
901÷ 1400
0,83
1,03
1,23
1,44
1,65
1,86
2,07
ZONA CLIMATICA
D
gradi-giorno
1401÷2100
0,71
0,88
1,06
1,23
1,41
1,59
1,77
E
gradi-giorno
2101÷3000
0,59
0,74
0,89
1,05
1,19
1,34
1,49
F
gradi-giorno
oltre 3000
0,50
0,62
0,74
0,87
0,99
1,12
1,24
Nel rapporto S / V:
V = è il volume netto dell’ambiente singolo misurato all’interno delle superfici che lo delimitano, espresso in metri cubi;
S = è la superficie interna delle pareti affacciate all’esterno espressa in metri quadrati.]
[Art. 5 – Recuperatori di calore
I valori di G e M definiti all’art. 21 del regolamento già citato, al di sopra dei quali è obbligatorio l’impiego di
apparecchiature di recupero del calore disperso per ventilazione, sono quelli indicati nella seguente tabella.
Da gradi-giorno 1400 a 2100
G
M
n. ore annue di funzionamento
portata in m3/h
2.000
7.000
12.000
30.000
60.000
oltre 2100 gradi-giorno
M
G
n. ore annue di
portata in m3/h
funzionamento
2.000
2.400
7.000
1.700
12.000
1.600
30.000
1.350
60.000
1.250
3.400
2.400
2.300
1.900
1.800
Per portate non indicate in tabella si procede mediante interpolazione o estrapolazione lineare.]
Roma, addì 10 marzo 1977
Il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato
DONAT-CATTIN
Il Ministro dei lavori pubblici
GULLOTTI
3
ALLEGATO
Comune
Agrigento
Alassio
Alessandria
Amatrice
Ancona
Aosta
Arezzo
Ariano Irpino
Atri
Auronzo
Avellino
Bari
Belluno
Benevento
Bergamo
Bertinoro
Biella
Bologna
Bolzano
Bormio
Bressanone
Cagliari
Camerino
Caserta
Catania
Chieti
Como
Corleone
Cosenza
Courmayeur
Crotone
Desenzano
Desulo
Dobbiaco
Edolo
Enna
Fabriano
Firenze
Floresta
Foligno
Foggia
Foppolo
Forlì
Gallipoli
Genova
Gorizia
Iesi
Imperia
Isola del Cantone
Ivrea
Lacedonia
L’Aquila
Provincia

Savona

Rieti



Avellino
Teramo
Belluno





Forlì
Vercelli


Sondrio
Bolzano

Macerata




Palermo

Aosta
Catanzaro
Brescia
Nuoro
Bolzano
Brescia

Ancona

Messina
Perugia

Bergamo

Lecce


Ancona

Genova
Torino
Avellino

Quota
m s.l.m.
230
5
95
955
16
583
296
780
442
864
350
5
383
135
249
220
420
55
262
1.225
559
4
671
68
10
330
201
542
237
1.224
8
66
891
1.243
699
931
325
50
1.275
234
76
1.508
34
12
19
84
97
22
298
245
736
714
4
Durata convenzionale del periodo
di riscaldamento in giorni
120
150
180
180
150
180
170
180
160
210
150
120
195
120
180
160
180
180
195
200
200
120
180
130
120
160
180
130
130
210
120
160
160
240
190
160
160
180
190
150
120
240
160
120
120
180
150
120
160
180
160
180
Gradi
giorno
970
1.020
2.550
3.040
1.590
2.750
1.950
2.440
2.240
3.960
1.940
1.100
3.000
1.710
2.370
2.150
2.670
2.170
2.580
3.310
3.400
920
2.380
1.220
690
2.000
2.400
1.340
1.020
3.620
930
2.130
2.250
5.300
2.760
2.080
2.140
1.800
2.750
1.750
1.380
5.100
1.960
790
1.240
2.300
1.580
1.120
2.370
2.310
2.220
2.670
La Spezia
Lecce
Livorno
Lucera
Macomer
Melfi
Messina
Milano
Milazzo
Mineo
Mores
Napoli
Norcia
Ortisei
Padova
Palermo
Pavullo nel Frignano
Perugia
Pesaro
Pescara
Pescopagano
Piacenza
Pienza
Pisa
Porretta Terme
Potenza
Ravenna
Recoaro
Reggio Calabria
Rieti
Riposto
Roma
Salò
Sassari
Sestola
Siena
Siracusa
Sondrio
Taranto
Tarvisio
Teramo
Torino
Trento
Treviso
Trieste
Tropea
Udine
Urbino
Venezia
Verghereto
Verona



Foggia
Nuoro
Potenza


Messina
Catania
Sassari

Perugia
Bolzano


Modena



Potenza

Siena

Bologna


Vicenza


Catania

Brescia

Modena




Udine





Catanzaro

Pesaro

Forlì

3
51
3
235
563
531
3
121
1
511
366
10
604
1.234
12
14
682
493
11
4
954
61
491
5
349
819
4
450
15
405
7
20
75
225
1.020
322
17
307
15
732
265
239
194
15
2
61
119
485
1
812
59
5
150
120
120
150
150
160
120
180
120
150
130
130
160
210
180
120
180
150
150
150
160
180
160
150
180
150
150
180
120
160
120
150
160
120
180
170
105
180
120
200
160
180
180
180
180
120
190
180
180
180
150
1.390
1.030
1.360
1.520
1.610
1.800
330
2.340
320
1.430
1.350
880
2.460
3.990
2.340
690
2.750
2.190
2.030
1.600
2.980
2.540
2.230
1.380
2.600
2.500
2.160
2.960
380
2.200
400
1.440
2.420
1.180
3.290
2.000
620
2.480
1.010
3.750
1.530
2.570
2.570
2.160
1.960
550
2.240
2.360
2.110
2.550
2.050