Decreto Ministeriale 10 marzo 1977 Determinazione
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Decreto Ministeriale 10 marzo 1977 Determinazione
Decreto Ministeriale 10 marzo 1977 Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici di dispersione termica. Emanato da: Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato Pubblicato su: S.O. a G.U. n. 36, 06/02/1978 Riguardante: Risparmio energetico - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici - Zone climatiche NOTE Decreto previsto dall’art. 15 della Legge 30 aprile 1976, n. 373, “Norme per il contenimento del consumo energetico per gli usi termici negli edifici” (G.U. n. 148, 07/06/76), è stato in buona parte abrogato dal D.M. 30/07/86, “Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici” (G.U. n. 244, 20/10/86), che ha aggiornato: - i valori massimi dei coefficienti volumici di dispersione termica ammissibile nei singoli Comuni; - i valori ammessi per i coefficienti volumici di dispersione termica degli edifici; - il valore massimo di Cd ammissibile per i singoli ambienti e ricuperatori di calore. TESTO IL MINISTRO PER L’INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L’ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l’art. 15 della legge 30 aprile 1976, n. 373; Su conforme parere del Consiglio nazionale delle ricerche; DECRETA: Art. 1 - Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dall’ubicazione geografica. Le sei zone sono così individuate: ZONA A: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600. ZONA A: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900. ZONA B: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400. ZONA C: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100. ZONA D: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000. ZONA E: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000. I valori dei gradi-giorno che servono per individuare la zona climatica di appartenenza per ogni singolo comune, sono riportate nella tabella in allegato. Oltre ai gradi-giorno la tabella riporta l’altitudine del comune e la durata convenzionale del periodo di riscaldamento. Per i comuni non indicati nella tabella si adottano i gradi-giorno del comune riportato sulla tabella stessa più vicino in linea d’aria e sullo stesso versante, rettificati aumentandoli o diminuendoli di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore dei gradi-giorno del comune più vicino, preso come riferimento. Art. 2 - Determinazione dei valori massimi dei coefficienti volumici di dispersione termica ammissibili nei singoli Comuni Il coefficiente di dispersione termica Cd è definito all’art. 21 del regolamento d’esecuzione della legge 30 aprile 1976, n. 373. [Il presidente della giunta regionale procede alle seguenti operazioni: - calcola il numero dei gradi-giorno di ogni comune, secondo il procedimento indicato all’art. 1, e ne individua la zona climatica d’appartenenza; - all’interno degli intervalli di Cd indicati nelle successive tabelle 1 e 2 per le zone climatiche B, C, D, e E, in proporzione ai gradi-giorno del comune in esame determina i valori massimi ammissibili di Cd per S/V 0,3 e S/V 0,9 e li assegna al comune stesso; - ai comuni appartenenti alle zone A e F assegna come valori massimi i valori di Cd riportati nelle tabelle 1 e 2. Esempio: per un comune con 1056 gradi-giorno, che risulta quindi nella zona C, dalla tabella 1 si ha, arrotondando alla seconda cifra decimale: 1 per S/V 0,3 Cd = 0,53 – (0,53 – 0,48) x 1056 – 901 1400 – 901 = 0,51 per S/V 0,9 Cd = 1,03 – (1,03 – 0,91) x 1056 – 901 1400 – 901 = 0,99 TABELLA 1 Valori di Cd in kcal/h m3 °C S/V A gradi-giorno fino a 600 0,3 0,9 0,56 1,10 B gradi-giorno 601 0,56 1,10 900 0,53 1,03 ZONA CLIMATICA C D gradi-giorno gradi-giorno 901 0,53 1,03 1400 0,48 0,91 1401 0,48 0,91 2100 0,39 0,75 E gradi-giorno 2101 0,39 0,75 3000 0,35 0,70 F gradi-giorno oltre 3000 0,35 0,70 TABELLA 2 Valori di Cd in W/m3°C S/V A gradi-giorno fino a 600 0,3 0,9 0,65 1,28 B gradi-giorno ZONA CLIMATICA C D gradi-giorno gradi-giorno 601 0,65 1,28 901 0,62 1,20 900 0,62 1,20 1400 0,56 1,06 1401 0,56 1,06 2100 0,45 0,87 E gradi-giorno 2101 0,45 0,87 3000 0,41 0,81 F gradi-giorno oltre 3000 0,41 0,81 [Art. 3 - Valori ammessi per i coefficienti volumici di dispersione termica degli edifici I coefficienti volumici di dispersione termica degli edifici ai quali si applicano le norme della legge 30 aprile 1976, n. 373, non possono superare: - per S/V minore o uguale a 0,3 e S/V maggiore o uguale a 0,9, i valori assegnati al comune dal presidente della giunta regionale, ai sensi del precedente art. 2; - per S/V maggiore di 0,3 e minore di 0,9, il valore determinato per interpolazione lineare. Nel rapporto S/V: V = è il volume lordo della parti di edificio riscaldato, definito dalle superfici esterne degli elementi che lo delimitano ed espresso in metri cubi; S = è la superficie esterna che delimita il volume V, espresso in metri quadrati.] [Art. 4 - Valore massimo di cd ammissibile per i singoli ambienti Il valore del coefficiente volumico Cd di singoli ambienti non deve essere superiore a quello indicato nella tabella seguente in relazione al rapporto S/V del singolo ambiente. Cd massimo ammissibile per i singoli ambienti in kcal/h m3°C S/V 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 AeB gradi-giorno fino a 900 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 C gradi-giorno 901÷ 1400 0,71 0,89 1,06 1,24 1,42 1,60 1,78 ZONA CLIMATICA D gradi-giorno 1401÷2100 0,61 0,76 0,91 1,06 1,21 1,37 1,52 2 E gradi-giorno 2101÷3000 0,51 0,64 0,77 0,90 1,02 1,15 1,28 F gradi-giorno oltre 3000 0,43 0,53 0,64 0,75 0,85 0,96 1,07 Cd massimo ammissibile per i singoli ambienti in Watt/m3°C S/V 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 AeB gradi-giorno fino a 900 0,93 1,16 1,40 1,63 1,86 2,09 2,33 C gradi-giorno 901÷ 1400 0,83 1,03 1,23 1,44 1,65 1,86 2,07 ZONA CLIMATICA D gradi-giorno 1401÷2100 0,71 0,88 1,06 1,23 1,41 1,59 1,77 E gradi-giorno 2101÷3000 0,59 0,74 0,89 1,05 1,19 1,34 1,49 F gradi-giorno oltre 3000 0,50 0,62 0,74 0,87 0,99 1,12 1,24 Nel rapporto S / V: V = è il volume netto dell’ambiente singolo misurato all’interno delle superfici che lo delimitano, espresso in metri cubi; S = è la superficie interna delle pareti affacciate all’esterno espressa in metri quadrati.] [Art. 5 – Recuperatori di calore I valori di G e M definiti all’art. 21 del regolamento già citato, al di sopra dei quali è obbligatorio l’impiego di apparecchiature di recupero del calore disperso per ventilazione, sono quelli indicati nella seguente tabella. Da gradi-giorno 1400 a 2100 G M n. ore annue di funzionamento portata in m3/h 2.000 7.000 12.000 30.000 60.000 oltre 2100 gradi-giorno M G n. ore annue di portata in m3/h funzionamento 2.000 2.400 7.000 1.700 12.000 1.600 30.000 1.350 60.000 1.250 3.400 2.400 2.300 1.900 1.800 Per portate non indicate in tabella si procede mediante interpolazione o estrapolazione lineare.] Roma, addì 10 marzo 1977 Il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato DONAT-CATTIN Il Ministro dei lavori pubblici GULLOTTI 3 ALLEGATO Comune Agrigento Alassio Alessandria Amatrice Ancona Aosta Arezzo Ariano Irpino Atri Auronzo Avellino Bari Belluno Benevento Bergamo Bertinoro Biella Bologna Bolzano Bormio Bressanone Cagliari Camerino Caserta Catania Chieti Como Corleone Cosenza Courmayeur Crotone Desenzano Desulo Dobbiaco Edolo Enna Fabriano Firenze Floresta Foligno Foggia Foppolo Forlì Gallipoli Genova Gorizia Iesi Imperia Isola del Cantone Ivrea Lacedonia L’Aquila Provincia Savona Rieti Avellino Teramo Belluno Forlì Vercelli Sondrio Bolzano Macerata Palermo Aosta Catanzaro Brescia Nuoro Bolzano Brescia Ancona Messina Perugia Bergamo Lecce Ancona Genova Torino Avellino Quota m s.l.m. 230 5 95 955 16 583 296 780 442 864 350 5 383 135 249 220 420 55 262 1.225 559 4 671 68 10 330 201 542 237 1.224 8 66 891 1.243 699 931 325 50 1.275 234 76 1.508 34 12 19 84 97 22 298 245 736 714 4 Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni 120 150 180 180 150 180 170 180 160 210 150 120 195 120 180 160 180 180 195 200 200 120 180 130 120 160 180 130 130 210 120 160 160 240 190 160 160 180 190 150 120 240 160 120 120 180 150 120 160 180 160 180 Gradi giorno 970 1.020 2.550 3.040 1.590 2.750 1.950 2.440 2.240 3.960 1.940 1.100 3.000 1.710 2.370 2.150 2.670 2.170 2.580 3.310 3.400 920 2.380 1.220 690 2.000 2.400 1.340 1.020 3.620 930 2.130 2.250 5.300 2.760 2.080 2.140 1.800 2.750 1.750 1.380 5.100 1.960 790 1.240 2.300 1.580 1.120 2.370 2.310 2.220 2.670 La Spezia Lecce Livorno Lucera Macomer Melfi Messina Milano Milazzo Mineo Mores Napoli Norcia Ortisei Padova Palermo Pavullo nel Frignano Perugia Pesaro Pescara Pescopagano Piacenza Pienza Pisa Porretta Terme Potenza Ravenna Recoaro Reggio Calabria Rieti Riposto Roma Salò Sassari Sestola Siena Siracusa Sondrio Taranto Tarvisio Teramo Torino Trento Treviso Trieste Tropea Udine Urbino Venezia Verghereto Verona Foggia Nuoro Potenza Messina Catania Sassari Perugia Bolzano Modena Potenza Siena Bologna Vicenza Catania Brescia Modena Udine Catanzaro Pesaro Forlì 3 51 3 235 563 531 3 121 1 511 366 10 604 1.234 12 14 682 493 11 4 954 61 491 5 349 819 4 450 15 405 7 20 75 225 1.020 322 17 307 15 732 265 239 194 15 2 61 119 485 1 812 59 5 150 120 120 150 150 160 120 180 120 150 130 130 160 210 180 120 180 150 150 150 160 180 160 150 180 150 150 180 120 160 120 150 160 120 180 170 105 180 120 200 160 180 180 180 180 120 190 180 180 180 150 1.390 1.030 1.360 1.520 1.610 1.800 330 2.340 320 1.430 1.350 880 2.460 3.990 2.340 690 2.750 2.190 2.030 1.600 2.980 2.540 2.230 1.380 2.600 2.500 2.160 2.960 380 2.200 400 1.440 2.420 1.180 3.290 2.000 620 2.480 1.010 3.750 1.530 2.570 2.570 2.160 1.960 550 2.240 2.360 2.110 2.550 2.050