Sentenza della Corte di Appello di Trento del 20 gennaio 2011

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Sentenza della Corte di Appello di Trento del 20 gennaio 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Trento I^ Sezione in funzione di giudice del
Lavoro
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
1. DOTT.
FABIO MAIONE
PRESIDENTE
2. DOTT.
MARIA GRAZIA ZATTONI
3. DOTT.
IOLANDA RICCHI
CONSIGLIERE REL.
CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 26.4.2010
al n. R.G…./2010 LAVORO promossa con ricorso depositato in
data 26.4.2010
DA
A. V. elettivamente domiciliato in Trento presso l’avv. Filippo
Valcanover dal quale è rappresentato e difeso in forza di mandato a
margine del ricorso ex art 414 c.p.c. datato 20.5.2008
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APPELLANTE
CONTRO
P.APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: Licenziamento individuale del dirigente.
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento in funzione di
giudice del Lavoro n. 56/010 emessa in data 16.3.2010
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE
In riforma della impugnata sentenza:
In via principale e nel merito: previa disapplicazione ove occorra di
tutti
i
provvedimenti
amministrativi
afferenti
la
posizione
dell’appellante,
1)
Accertare e dichiarare la nullità/disapplicazione di ogni norma
/atto/provvedimento/ accordo collettivo che abbia decretato o in
base al quale sia stata decisa la cessazione del rapporto di lavoro
dell’appellante e quindi l’illegittimità di ogni atto che abbia decretato
la cessazione dell’incarico e/o del rapporto di lavoro dell’appellante;
2)
Accertare e dichiarare il diritto del professor V. A.
a
concludere fino alla naturale scadenza l’incarico dirigenziale
assegnatogli in data 8.8.2006 e comunque di essere trattenuta nel
ruolo dei dirigenti quantomeno sino al compimento del 65° anno di
età, per le ragioni di cui tutte in narrativa e per l’effetto,
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3)
Condannare la P. in persona del legale rappresentante por
tempore a reintegrare il prof. V. A. nel posto occupato da questo fino
al 31.8.2007 , con la qualifica di Dirigente Scolastico presso l’Istituto
Comprensivo …
“o quantomeno in altra mansione equivalente,
comunque con il reinserimento e mantenimento dell’appellante nel
ruolo dei dirigenti quantomeno fino al compimento da parte dello
stesso del 65° anno di età, per le ragioni di cui tutte in narrativa;
4)
Condannare la P. in persona del legale rappresentante por
tempore a risarcire al prof. V. A. i danni subiti per le ragioni di cui in
narrativa, quantificabili quantomeno nella somma di euro 68.367,19 ,
o in quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà di
giustizia, eventualmente liquidata anche in via equitativa,oltre ad
interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all’effettivo
saldo.
Spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
Con ogni riserva di dedurre e produrre, anche in via istruttoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Trento in funzione di
giudice del lavoro in data 30.5.2008 A. V. premetteva: che in data
8.8.2006 aveva ricevuto il conferimento dell’incarico dirigenziale di
preposizione all’Istituto … a decorrere dal 1 settembre 2006 sino al 31
agosto 2008; che a seguito della lettera 27.3.2007 con la quale la P.
gli aveva comunicato che, avendo raggiunto una anzianità
contributiva di 40 anni e otto mesi avrebbe dovuto presentare
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domanda di trattenimento in servizio, aveva provveduto a chiedere
con lettera in data 16.5.2007 il trattenimento in servizio; che con
delibera 1461 del 6 luglio 2007 la Giunta Provinciale aveva rigettato
tale richiesta .
Il ricorrente deduceva la illegittimità della delibera della giunta
provinciale, ritenendola frutto di una non corretta interpretazione
dell’art 102 della legge provinciale n.5 del 2006 che non concedeva
alla P. la discrezionalità di cessare il rapporto di lavoro già conferito
al dirigente prima della scadenza, ma solo quello di valutare se
assegnare o meno uno degli incarichi al dirigente ultrasessantenne o
con oltre 40 anni di servizio .
Rilevava che la delibera si poneva in contrasto con il contratto
collettivo e che era nulla per violazione del
principio di non
discriminazione riferita all’età, sia in base alla normativa nazionale
(art 15 statuto dei lavoratori) che a quella comunitaria ( direttiva
CE2000/78).
Infine sosteneva che la delibera che aveva rigettato la domanda di
trattenimento in servizio era ingiusta e priva di motivazione.
Chiedeva quindi che accertata la nullità e disapplicato ogni norma
atto o provvedimento che aveva decretato o in base al quale era stato
decisa la cessazione del suo rapporto di lavoro venisse dichiarato il
diritto a concludere l’incarico fino alla naturale scadenza o fino al
raggiungimento dei 65 anni di età e che la provincia venisse
condannata a reintegrarlo nel posto occupato e a risarcire i danni.
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Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva il rigetto della
domanda.
Con Sentenza n.56/010 emessa in data 16.3.2010 il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Trento respingeva la domanda del ricorrente
compensando fra le parti le spese di lite.
Il Tribunale rilevava che era incontroverso che il ricorrente alla data
nella quale in suo rapporto di lavoro era cessato per volontà
dell’amministrazione aveva raggiunto i 40 anni di servizio; che la
deliberazione … del 6.7.2007 con la quale era stata rigettata la
domanda di trattenimento in servizio era stata adottata in conformità
con le previsione della deliberazione n… del 19.1.2007 con cui
l’organo esecutivo aveva esercitato i poteri attribuitigli dall’art 102
della legge provinciale n.5 del 2006 in tema di individuazione delle
condizioni per la prosecuzione del lavoro nel caso di trattenimento in
servizio dopo il 65° anno di età o dopo 40 anni di servizio; che la
circostanza che la contrattazione collettiva ( art 40 del CCPL 20022005 ) facesse salva la durata degli incarichi attribuiti prima della
stipula definitiva del contratto non consentiva di disapplicare un atto
amministrativo immune da vizi in quanto costituente corretta
applicazione di norma di legge; che non poteva accogliersi la
eccezione
di
nullità
per
violazione
del
principio
di
non
discriminazione riferita all’età, in quanto relativo solo all’età
anagrafica e non a quella pensionabile che era quella che veniva in
considerazione nella fattispecie; che infine la censura avverso la
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delibera di rigetto della domanda di trattenimento in servizio in
quanto” ingiusta e priva di motivazione” esulava dal sindacato
consentito al giudice ordinario sugli atti amministrativi.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 26.4.2010
A. V.
proponeva appello avverso la detta sentenza lamentando che il
giudice avesse rigettato il ricorso sulla base della pronuncia della
Corte
Costituzionale
che
aveva
dichiarato
la
manifesta
inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dallo
stesso giudice in corso di causa, e non avesse invece
preso in
considerazione le argomentazioni del ricorso indipendenti da detta
questione.
Riproponeva quindi tutte le questioni già svolte in primo grado e
chiedeva che in riforma della appellata sentenza venissero accolte le
conclusioni trascritte in epigrafe .
Benchè ritualmente citata la P. non si costituiva e va dichiarata
contumace.
All’udienza di discussione del 20.1.2011 la causa veniva decisa dando
lettura in pubblica udienza del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutate le risultanze processuali ritiene la Corte che l’appello vada
respinto.
In primo luogo non è corretta la affermazione dell’appellante in
merito al fatto che il primo giudice avrebbe risolto la controversia
esclusivamente alla luce della declaratoria di inammissibilità della
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questione di legittimità costituzionale sollevata, posto che il primo
giudice ha preliminarmente preso in esame, confutandole, tutte le
motivazioni svolte dall’odierna parte appellante a sostegno della
domanda.
Passando quindi ad esaminare le singole ragioni di doglianza, che
costituiscono la riproposizione degli argomenti già svolti nel ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado, in primo luogo parte
appellante deduce la non corretta interpretazione da parte del primo
giudice dell’art 102 della Legge Provinciale n.5 del 2006.
L’appellante ribadisce che una corretta interpretazione di tale norma
e della contrattazione collettiva avrebbe dovuto indurre a ritenere la
sussistenza
del
diritto
quantomeno
di
completare
l’incarico
dirigenziale affidatogli, senza alcuna necessità di richiedere la
permanenza in servizio.
Afferma l’appellante che una lettura dei due commi dell’art 102 della
legge provinciale consente di ritenere che essa non concede alla
Provincia la discrezionalità di far cessare l’incarico già conferito al
dirigente prima della scadenza del termine, ma esclusivamente di
valutare se assegnare o meno uno degli incarichi previsti dal primo
comma al dirigente ultra sessantacinquenne o con oltre 40 anni di
servizio.
Aggiunge che quindi il secondo comma dell’art 102 non è che una
specificazione del primo comma e che disciplina i limiti in cui
l’incarico di cui al primo comma può essere conferito ad una
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determinata categoria di dipendenti , diversamente non avendo senso
subordinare il trattenimento in servizio alla vacanza del posto.
Sostiene pertanto l’appellante che la norma del secondo comma
disciplina l’ipotesi in cui il dirigente, raggiunti i limiti di anzianità,
volesse chiedere un nuovo incarico ai sensi del primo comma.
Ritiene la Corte che l’interpretazione suesposta non sia condivisibile.
L’articolo 102 della legge provinciale n.5 del 2006 al primo comma,
per quanto qui interessa, così recita : “La Provincia conferisce ai
dirigenti iscritti nell’albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e
formative, nel limite dei posti vacanti e della dotazione organica
complessiva, incarichi a tempo determinato di durata non superiore
a cinque anni e comunque rinnovabili, per la copertura delle
seguenti posizioni funzionali:
a)
Preposizione
alle
istituzioni
scolastiche
e
formative
provinciali
…. “ Il secondo comma così recita “La Provincia ..individua i casi e le
condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro
nell’ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo
anno di età o dopo quaranta anni di servizio, subordinandolo in
ogni caso alla vacanza del posto”.
Tale essendo la lettera della norma non convince l’interpretazione
secondo
la
quale
il
secondo
comma
disciplinerebbe,
quale
specificazione del primo comma, il limite in cui l’incarico di cui al
primo
comma
possa
essere
conferito
al
dirigente
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ultrasessantacinquenne o con oltre 40 anni di servizio , attribuendo
quindi alla amministrazione la facoltà di valutare se assegnare o
meno ai dirigenti che si trovino nelle dette situazioni uno degli
incarichi di cui al primo comma.
Al contrario la formulazione della norma evidenzia la attribuzione
alla P. di una generale facoltà nell’individuazione delle condizioni che
consentano la “prosecuzione del rapporto di lavoro” ai dipendenti che
intendano rimanere in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di
età o dopo i quaranta anni di servizio ,
Tale formulazione non è invece compatibile con l’interpretazione
datane dall’appellante e cioè che prima di conferire uno degli
incarichi di cui al primo comma a dirigenti che siano ultrasessantenni
o abbiano più di quaranta anni di servizio la Provincia dovrebbe
valutare la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione del
rapporto,
ferma
la
prosecuzione
degli
incarichi
dirigenziali
temporanei già conferiti pur se la loro scadenza è successiva al
raggiungimento dei 65 anni di età o dei 40 anni di servizio.
A fronte infatti della generale facoltà concessa alla Provincia di
determinare limiti e condizioni del prosecuzione dei rapporti di
lavoro dopo il raggiungimento dell’età pensionabile o dei 40 anni di
servizio, contemplata dal secondo comma dell’articolo, non è
possibile sostenere che l’incarico dirigenziale conferito ai sensi del
primo comma prima del compimento dei 65 anni di età o del
quarantesimo anno di servizio del dipendente debba necessariamente
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proseguire, senza che la amministrazione possa, in tal caso, valutare
la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione del rapporto
quando il dirigente abbia compiuto il 65 anno di età o i 40 anni di
servizio( e cioè quando il dirigente si venga comunque a trovare nelle
condizioni nelle quali la prosecuzione del rapporto di lavoro è
sottoposta alla verifica dei casi e delle condizioni che lo consentano
da parte della Provincia).
Appare corretta invece l’interpretazione data dal primo giudice alla
norma nel senso di ritenere che essa attribuisca alla provincia in
generale la individuazione dei casi e delle condizioni che consentano
la prosecuzione del rapporto in corso, una volta che il dirigente abbia
compiuto i 40 anni di servizio o i sessantacinque anni di età, con la
conseguente cessazione anticipata anche degli incarichi a termine che
medio tempore il predetto rivesta.
Il riferimento contenuto nella norma al fatto che la prosecuzione del
rapporto, è in ogni caso “subordinata alla vacanza del posto”, che
secondo l’appellante confermerebbe l’insussistenza del potere della
giunta di far cessare il rapporto prima della scadenza dell’incarico,
non appare decisivo nel senso voluto dall’appellante medesimo.
L’appellante sostiene in proposito che se il rapporto di lavoro del
dirigente divenuto ultrasessantacinquenne nel corso dell’anno
scolastico cessasse automaticamente non avrebbe alcun senso
subordinare la prosecuzione alla vacanza del posto, dato che il suo
posto sarebbe sempre vacante, sicché la norma non può che far
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riferimento al dirigente che raggiunto il sessantacinquesimo anno di
età o i 40 anni di servizio volesse chiedere il conferimento di un
nuovo incarico.
Va peraltro replicato che secondo l’interpretazione caldeggiata
dall’appellante il riferimento alla condizione della scopertura del
posto diventerebbe del tutto tautologico, essendo evidente che
indipendentemente dalla età anagrafica o dalla durata del periodo di
contribuzione
del
dirigente
che
ha
chiesto
il
conferimento
dell’incarico direttivo condizione preliminare per l’accoglimento della
domanda non può che essere la vacanza del posto.
Va conclusivamente confermata la interpretazione dell’art 102 della
legge provinciale data dal primo giudice.
In secondo luogo l’appellante lamenta la violazione dell’art 40 del
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro relativo al periodo 20022005 stipulato il 31.10.2006 e sostiene che il contratto collettivo
renda irrilevante e non necessaria ogni richiesta ed autorizzazione di
trattenimento in servizio.
Va ricordato che l’art 40 così recita :” I dirigenti scolastici sono
preposti alle istituzioni scolastiche autonome con incarico a tempo
determinato , che deve coincidere con l’anno scolastico e deve essere
di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,
comunque rinnovabile. L’incarico , o il rinnovo , può essere di
durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del
dirigente in data antecedente tale termine. E’ fatta salva la durata
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degli incarichi attribuiti prima della stipula definitiva di questo
contratto.”
L’appellante sostiene che le valutazioni della Provincia circa
l’anzianità del dirigente deve essere fatta prima del conferimento
dell’incarico, dato che qualora il rapporto del dirigente cessasse
automaticamente al raggiungimento di una certa anzianità non
avrebbe alcun significato la facoltà della provincia di fissare ex ante
un termine più breve di durata dell’incarico e sottolinea che la norma
del contratto collettivo fa comunque salva la durata degli incarichi
attribuiti prima della stipula.
Ritiene la Corte che la norma collettiva non possa interpretarsi nel
senso voluto dall’appellante e cioè che i contratti a termine stipulati
prima della stipula del contratto collettivo debbano essere portati a
scadenza indipendentemente dalla anzianità del dirigente.
La norma sopra citata fa evidentemente riferimento alla durata
massima dei contratti e fa salva in ogni caso la eventualmente diversa
durata degli incarichi già conferiti. Non interviene invece, né
potrebbe intervenire, in merito alla diversa questione, risolta
normativamente dalla legge provinciale, della facoltà della Provincia
di valutare le condizioni e i casi della prosecuzione del rapporto dopo
il raggiungimento del 65 anno di età o dei 40 anni di contribuzione.
In contrario non può valorizzarsi il fatto che la norma preveda
contratti di durata inferiore a tre anni in caso di pensionamento del
dirigente, posto che si tratta evidentemente di norma che consente di
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rapportare
la
durata
dell’incarico
dirigenziale
o
della
sua
rinnovazione fino al momento in cui il dirigente resti in servizio in
caso di suo collocamento a riposo entro un termine inferiore a tre
anni , appunto consentendo il conferimento o il rinnovo di incarichi
di preposto alle istituzioni scolastiche di durata inferiore al termine
minimo di tre anni fissato per la durata degli incarichi a tempo
determinato, ove il collocamento a riposo sia previsto in data
antecedente a tale termine.
Non è quindi tale previsione idonea a giustificare la conclusione, che
l’appellante
sostiene,
della
insussistenza
della
facoltà
dell’amministrazione provinciale di valutare le condizioni ed i limiti
per la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, in costanza di
incarico, il dirigente pervenga al compimento del 65 anno di età o dei
40 anni di servizio.
A tanto consegue la irrilevanza ai fini voluti dall’appellante del
riferimento alla norma collettiva il che rende superfluo l’esame delle
ulteriori contestazioni concernenti la correttezza della motivazione
con la quale il primo giudice ha ritenuto irrilevante il riferimento alla
norma collettiva , e cioè che la norma della contrattazione collettiva
“non consente, per ciò solo, di disapplicare un atto amministrativo
di per sé immune da vizi in quanto costituente la corretta
applicazione di una norma di legge ( l’art 102 co 2 L.P.5/ 2006)” .
L’appellante deduce altresì la violazione del principio di non
discriminazione di cui all’art 15 statuto dei lavoratori così come
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novellato dal d.legs 21672003 e alla direttiva CE 2000/78.
Il giudice di primo grado nell’escludere la sussistenza delle dedotte
violazioni ha affermato che “i parametri normativi invocati si
riferiscono esclusivamente all’età anagrafica mentre il rigetto della
domanda proposta dal ricorrente di trattenimento in servizio ( di
cui alla delibera della giunta provinciale di Trento n1461
dd.6.7.2007) trova fondamento in una disciplina( quale risultante
dall’art 102 co.2 LP 5/2006 e dalla delibera della giunta provinciale
di Trento n53 dd.19.1.2007 che dispone la cessazione del rapporto
“nel caso di raggiungimento dei 65 anni di età o dei 40 anni di
servizio” con evidente riferimento ai requisiti necessari ai fini della
maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
L’appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe svolto alcuna
considerazione
con
riferimento
alla
normativa
nazionale
e
comunitaria ma si sarebbe limitato all’esame del profilo di
costituzionalità, che non era stato sollevato,posto che l’art 3 cost.
neppure indica l’età quale elemento per cui è espressamente vietata
la discriminazione.
Il rilievo non è fondato dato che come si è sopra esposto il primo
giudice ha osservato, in replica alla dedotta nullità per violazione del
principio di discriminazione, che sia la normativa nazionale sia quella
comunitaria fanno riferimento all’età anagrafica e non all’età
pensionabile, ed ha richiamato, coerentemente, la giurisprudenza
della Corte Costituzione che ha sottolineato come la disciplina
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legislativa relativa al trattenimento in servizio al di là del limite
fissato per il collocamento a riposo rientri nella sfera di
discrezionalità del legislatore sempre che non sia violato il canone di
razionalità.
Va poi evidenziato che le argomentazioni addotte dall’appellante a
sostegno della sussistenza di una discriminazione in ragione dell’età
non appaiono pertinente alla fattispecie posto che l’art 102 della legge
provinciale, lungi dal prevedere un criterio selettivo direttamente o
indirettamente discriminatorio basato sull’età del dipendente,
attribuisce alla Provincia la facoltà di determinare i casi e le
condizioni alla luce delle quali consentire la prosecuzione del
rapporto per coloro che abbiano già raggiunto l’età di 65 anni o la
anzianità di 40 anni di servizio ( e quindi che abbiano già raggiunti i
requisiti necessari per la maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia o di anzianità), sicchè la facoltà conferita dalla norma
attiene appunto alla decisione di trattenere o meno in servizio,
consentendo la prosecuzione del rapporto, il lavoratore che abbia
maturato i requisiti per il collocamento a riposo.
Deve conclusivamente escludersi che possa essere invocata una
discriminazione indiretta fondata sull’età nel caso in cui, come quello
in esame, sia attribuita in generale all’ amministrazione provinciale la
determinazione di condizioni e limiti per il mantenimento in servizio
di un lavoratore che abbia raggiunto i limiti di anzianità di servizio
richiesti per il pensionamento (per di più nel caso di specie a
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prescindere dal raggiungimento o meno di una determinata età
anagrafica).
Non consente di pervenire a conclusione diversa la considerazione
delle recenti decisioni della Corte di Giustizia allegate dalla difesa di
parte appellante all’udienza di discussione, che affermano il potere di
disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma nazionale
rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’unione, ritenuta
incompatibile con il principio di non discriminazione in base all’età e
della quale non sia possibile una interpretazione conforme a tale
principio.
Infine quanto alla dedotta ingiustizia e mancanza di motivazione
della delibera n1461 del 2.7.2007 con la quale è stata negata la
permanenza in servizio di parte appellante va rilevato che
l’appellante ribadisce che il provvedimento è privo di quelle ragioni
che in ipotesi potrebbero giustificarla e superare la presunzione di
discriminazione in base all’età.
In primo luogo deve ribadirsi che non vi è alcuna presunzione di
discriminazione da superare ed in secondo luogo deve rilevarsi che
l’appellante non replica alla motivazione con la quale il giudice di
primo grado ha respinto le medesime censure alla delibera,
affermando cioè che esse esulino dal sindacato consentito al giudice
ordinario, riguardando il merito e non la legittimità dell’atto.
Conclusivamente quindi l’appello va respinto .
La contumacia dell’appellata esclude la necessità di ogni pronuncia in
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ordine alle spese del giudizio .
P.Q.M.
Respinge l’ appello proposto avverso la sentenza n.56/010 emessa in
data 16.3.2010 dal Tribunale di Trento in funzione di giudice del
Lavoro;
Nulla per le spese.
Trento, 20.1.2011
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. MARIA GRAZIA ZATTONI
IL PRESIDENTE
Dott. FABIO MAIONE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
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