Sentenza della Corte di Appello di Trento del 20 gennaio 2011
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Sentenza della Corte di Appello di Trento del 20 gennaio 2011
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento I^ Sezione in funzione di giudice del Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE PRESIDENTE 2. DOTT. MARIA GRAZIA ZATTONI 3. DOTT. IOLANDA RICCHI CONSIGLIERE REL. CONSIGLIERE Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 26.4.2010 al n. R.G…./2010 LAVORO promossa con ricorso depositato in data 26.4.2010 DA A. V. elettivamente domiciliato in Trento presso l’avv. Filippo Valcanover dal quale è rappresentato e difeso in forza di mandato a margine del ricorso ex art 414 c.p.c. datato 20.5.2008 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 1 APPELLANTE CONTRO P.APPELLATA - CONTUMACE OGGETTO: Licenziamento individuale del dirigente. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento in funzione di giudice del Lavoro n. 56/010 emessa in data 16.3.2010 Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE In riforma della impugnata sentenza: In via principale e nel merito: previa disapplicazione ove occorra di tutti i provvedimenti amministrativi afferenti la posizione dell’appellante, 1) Accertare e dichiarare la nullità/disapplicazione di ogni norma /atto/provvedimento/ accordo collettivo che abbia decretato o in base al quale sia stata decisa la cessazione del rapporto di lavoro dell’appellante e quindi l’illegittimità di ogni atto che abbia decretato la cessazione dell’incarico e/o del rapporto di lavoro dell’appellante; 2) Accertare e dichiarare il diritto del professor V. A. a concludere fino alla naturale scadenza l’incarico dirigenziale assegnatogli in data 8.8.2006 e comunque di essere trattenuta nel ruolo dei dirigenti quantomeno sino al compimento del 65° anno di età, per le ragioni di cui tutte in narrativa e per l’effetto, Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 2 3) Condannare la P. in persona del legale rappresentante por tempore a reintegrare il prof. V. A. nel posto occupato da questo fino al 31.8.2007 , con la qualifica di Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo … “o quantomeno in altra mansione equivalente, comunque con il reinserimento e mantenimento dell’appellante nel ruolo dei dirigenti quantomeno fino al compimento da parte dello stesso del 65° anno di età, per le ragioni di cui tutte in narrativa; 4) Condannare la P. in persona del legale rappresentante por tempore a risarcire al prof. V. A. i danni subiti per le ragioni di cui in narrativa, quantificabili quantomeno nella somma di euro 68.367,19 , o in quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia, eventualmente liquidata anche in via equitativa,oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all’effettivo saldo. Spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi. Con ogni riserva di dedurre e produrre, anche in via istruttoria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Trento in funzione di giudice del lavoro in data 30.5.2008 A. V. premetteva: che in data 8.8.2006 aveva ricevuto il conferimento dell’incarico dirigenziale di preposizione all’Istituto … a decorrere dal 1 settembre 2006 sino al 31 agosto 2008; che a seguito della lettera 27.3.2007 con la quale la P. gli aveva comunicato che, avendo raggiunto una anzianità contributiva di 40 anni e otto mesi avrebbe dovuto presentare Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 3 domanda di trattenimento in servizio, aveva provveduto a chiedere con lettera in data 16.5.2007 il trattenimento in servizio; che con delibera 1461 del 6 luglio 2007 la Giunta Provinciale aveva rigettato tale richiesta . Il ricorrente deduceva la illegittimità della delibera della giunta provinciale, ritenendola frutto di una non corretta interpretazione dell’art 102 della legge provinciale n.5 del 2006 che non concedeva alla P. la discrezionalità di cessare il rapporto di lavoro già conferito al dirigente prima della scadenza, ma solo quello di valutare se assegnare o meno uno degli incarichi al dirigente ultrasessantenne o con oltre 40 anni di servizio . Rilevava che la delibera si poneva in contrasto con il contratto collettivo e che era nulla per violazione del principio di non discriminazione riferita all’età, sia in base alla normativa nazionale (art 15 statuto dei lavoratori) che a quella comunitaria ( direttiva CE2000/78). Infine sosteneva che la delibera che aveva rigettato la domanda di trattenimento in servizio era ingiusta e priva di motivazione. Chiedeva quindi che accertata la nullità e disapplicato ogni norma atto o provvedimento che aveva decretato o in base al quale era stato decisa la cessazione del suo rapporto di lavoro venisse dichiarato il diritto a concludere l’incarico fino alla naturale scadenza o fino al raggiungimento dei 65 anni di età e che la provincia venisse condannata a reintegrarlo nel posto occupato e a risarcire i danni. Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 4 Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva il rigetto della domanda. Con Sentenza n.56/010 emessa in data 16.3.2010 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento respingeva la domanda del ricorrente compensando fra le parti le spese di lite. Il Tribunale rilevava che era incontroverso che il ricorrente alla data nella quale in suo rapporto di lavoro era cessato per volontà dell’amministrazione aveva raggiunto i 40 anni di servizio; che la deliberazione … del 6.7.2007 con la quale era stata rigettata la domanda di trattenimento in servizio era stata adottata in conformità con le previsione della deliberazione n… del 19.1.2007 con cui l’organo esecutivo aveva esercitato i poteri attribuitigli dall’art 102 della legge provinciale n.5 del 2006 in tema di individuazione delle condizioni per la prosecuzione del lavoro nel caso di trattenimento in servizio dopo il 65° anno di età o dopo 40 anni di servizio; che la circostanza che la contrattazione collettiva ( art 40 del CCPL 20022005 ) facesse salva la durata degli incarichi attribuiti prima della stipula definitiva del contratto non consentiva di disapplicare un atto amministrativo immune da vizi in quanto costituente corretta applicazione di norma di legge; che non poteva accogliersi la eccezione di nullità per violazione del principio di non discriminazione riferita all’età, in quanto relativo solo all’età anagrafica e non a quella pensionabile che era quella che veniva in considerazione nella fattispecie; che infine la censura avverso la Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 5 delibera di rigetto della domanda di trattenimento in servizio in quanto” ingiusta e priva di motivazione” esulava dal sindacato consentito al giudice ordinario sugli atti amministrativi. Con ricorso depositato in cancelleria in data 26.4.2010 A. V. proponeva appello avverso la detta sentenza lamentando che il giudice avesse rigettato il ricorso sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale che aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dallo stesso giudice in corso di causa, e non avesse invece preso in considerazione le argomentazioni del ricorso indipendenti da detta questione. Riproponeva quindi tutte le questioni già svolte in primo grado e chiedeva che in riforma della appellata sentenza venissero accolte le conclusioni trascritte in epigrafe . Benchè ritualmente citata la P. non si costituiva e va dichiarata contumace. All’udienza di discussione del 20.1.2011 la causa veniva decisa dando lettura in pubblica udienza del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Valutate le risultanze processuali ritiene la Corte che l’appello vada respinto. In primo luogo non è corretta la affermazione dell’appellante in merito al fatto che il primo giudice avrebbe risolto la controversia esclusivamente alla luce della declaratoria di inammissibilità della Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 6 questione di legittimità costituzionale sollevata, posto che il primo giudice ha preliminarmente preso in esame, confutandole, tutte le motivazioni svolte dall’odierna parte appellante a sostegno della domanda. Passando quindi ad esaminare le singole ragioni di doglianza, che costituiscono la riproposizione degli argomenti già svolti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in primo luogo parte appellante deduce la non corretta interpretazione da parte del primo giudice dell’art 102 della Legge Provinciale n.5 del 2006. L’appellante ribadisce che una corretta interpretazione di tale norma e della contrattazione collettiva avrebbe dovuto indurre a ritenere la sussistenza del diritto quantomeno di completare l’incarico dirigenziale affidatogli, senza alcuna necessità di richiedere la permanenza in servizio. Afferma l’appellante che una lettura dei due commi dell’art 102 della legge provinciale consente di ritenere che essa non concede alla Provincia la discrezionalità di far cessare l’incarico già conferito al dirigente prima della scadenza del termine, ma esclusivamente di valutare se assegnare o meno uno degli incarichi previsti dal primo comma al dirigente ultra sessantacinquenne o con oltre 40 anni di servizio. Aggiunge che quindi il secondo comma dell’art 102 non è che una specificazione del primo comma e che disciplina i limiti in cui l’incarico di cui al primo comma può essere conferito ad una Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 7 determinata categoria di dipendenti , diversamente non avendo senso subordinare il trattenimento in servizio alla vacanza del posto. Sostiene pertanto l’appellante che la norma del secondo comma disciplina l’ipotesi in cui il dirigente, raggiunti i limiti di anzianità, volesse chiedere un nuovo incarico ai sensi del primo comma. Ritiene la Corte che l’interpretazione suesposta non sia condivisibile. L’articolo 102 della legge provinciale n.5 del 2006 al primo comma, per quanto qui interessa, così recita : “La Provincia conferisce ai dirigenti iscritti nell’albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, nel limite dei posti vacanti e della dotazione organica complessiva, incarichi a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni e comunque rinnovabili, per la copertura delle seguenti posizioni funzionali: a) Preposizione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali …. “ Il secondo comma così recita “La Provincia ..individua i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio, subordinandolo in ogni caso alla vacanza del posto”. Tale essendo la lettera della norma non convince l’interpretazione secondo la quale il secondo comma disciplinerebbe, quale specificazione del primo comma, il limite in cui l’incarico di cui al primo comma possa essere conferito al dirigente Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 8 ultrasessantacinquenne o con oltre 40 anni di servizio , attribuendo quindi alla amministrazione la facoltà di valutare se assegnare o meno ai dirigenti che si trovino nelle dette situazioni uno degli incarichi di cui al primo comma. Al contrario la formulazione della norma evidenzia la attribuzione alla P. di una generale facoltà nell’individuazione delle condizioni che consentano la “prosecuzione del rapporto di lavoro” ai dipendenti che intendano rimanere in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo i quaranta anni di servizio , Tale formulazione non è invece compatibile con l’interpretazione datane dall’appellante e cioè che prima di conferire uno degli incarichi di cui al primo comma a dirigenti che siano ultrasessantenni o abbiano più di quaranta anni di servizio la Provincia dovrebbe valutare la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione del rapporto, ferma la prosecuzione degli incarichi dirigenziali temporanei già conferiti pur se la loro scadenza è successiva al raggiungimento dei 65 anni di età o dei 40 anni di servizio. A fronte infatti della generale facoltà concessa alla Provincia di determinare limiti e condizioni del prosecuzione dei rapporti di lavoro dopo il raggiungimento dell’età pensionabile o dei 40 anni di servizio, contemplata dal secondo comma dell’articolo, non è possibile sostenere che l’incarico dirigenziale conferito ai sensi del primo comma prima del compimento dei 65 anni di età o del quarantesimo anno di servizio del dipendente debba necessariamente Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 9 proseguire, senza che la amministrazione possa, in tal caso, valutare la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione del rapporto quando il dirigente abbia compiuto il 65 anno di età o i 40 anni di servizio( e cioè quando il dirigente si venga comunque a trovare nelle condizioni nelle quali la prosecuzione del rapporto di lavoro è sottoposta alla verifica dei casi e delle condizioni che lo consentano da parte della Provincia). Appare corretta invece l’interpretazione data dal primo giudice alla norma nel senso di ritenere che essa attribuisca alla provincia in generale la individuazione dei casi e delle condizioni che consentano la prosecuzione del rapporto in corso, una volta che il dirigente abbia compiuto i 40 anni di servizio o i sessantacinque anni di età, con la conseguente cessazione anticipata anche degli incarichi a termine che medio tempore il predetto rivesta. Il riferimento contenuto nella norma al fatto che la prosecuzione del rapporto, è in ogni caso “subordinata alla vacanza del posto”, che secondo l’appellante confermerebbe l’insussistenza del potere della giunta di far cessare il rapporto prima della scadenza dell’incarico, non appare decisivo nel senso voluto dall’appellante medesimo. L’appellante sostiene in proposito che se il rapporto di lavoro del dirigente divenuto ultrasessantacinquenne nel corso dell’anno scolastico cessasse automaticamente non avrebbe alcun senso subordinare la prosecuzione alla vacanza del posto, dato che il suo posto sarebbe sempre vacante, sicché la norma non può che far Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 10 riferimento al dirigente che raggiunto il sessantacinquesimo anno di età o i 40 anni di servizio volesse chiedere il conferimento di un nuovo incarico. Va peraltro replicato che secondo l’interpretazione caldeggiata dall’appellante il riferimento alla condizione della scopertura del posto diventerebbe del tutto tautologico, essendo evidente che indipendentemente dalla età anagrafica o dalla durata del periodo di contribuzione del dirigente che ha chiesto il conferimento dell’incarico direttivo condizione preliminare per l’accoglimento della domanda non può che essere la vacanza del posto. Va conclusivamente confermata la interpretazione dell’art 102 della legge provinciale data dal primo giudice. In secondo luogo l’appellante lamenta la violazione dell’art 40 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro relativo al periodo 20022005 stipulato il 31.10.2006 e sostiene che il contratto collettivo renda irrilevante e non necessaria ogni richiesta ed autorizzazione di trattenimento in servizio. Va ricordato che l’art 40 così recita :” I dirigenti scolastici sono preposti alle istituzioni scolastiche autonome con incarico a tempo determinato , che deve coincidere con l’anno scolastico e deve essere di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, comunque rinnovabile. L’incarico , o il rinnovo , può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente tale termine. E’ fatta salva la durata Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 11 degli incarichi attribuiti prima della stipula definitiva di questo contratto.” L’appellante sostiene che le valutazioni della Provincia circa l’anzianità del dirigente deve essere fatta prima del conferimento dell’incarico, dato che qualora il rapporto del dirigente cessasse automaticamente al raggiungimento di una certa anzianità non avrebbe alcun significato la facoltà della provincia di fissare ex ante un termine più breve di durata dell’incarico e sottolinea che la norma del contratto collettivo fa comunque salva la durata degli incarichi attribuiti prima della stipula. Ritiene la Corte che la norma collettiva non possa interpretarsi nel senso voluto dall’appellante e cioè che i contratti a termine stipulati prima della stipula del contratto collettivo debbano essere portati a scadenza indipendentemente dalla anzianità del dirigente. La norma sopra citata fa evidentemente riferimento alla durata massima dei contratti e fa salva in ogni caso la eventualmente diversa durata degli incarichi già conferiti. Non interviene invece, né potrebbe intervenire, in merito alla diversa questione, risolta normativamente dalla legge provinciale, della facoltà della Provincia di valutare le condizioni e i casi della prosecuzione del rapporto dopo il raggiungimento del 65 anno di età o dei 40 anni di contribuzione. In contrario non può valorizzarsi il fatto che la norma preveda contratti di durata inferiore a tre anni in caso di pensionamento del dirigente, posto che si tratta evidentemente di norma che consente di Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 12 rapportare la durata dell’incarico dirigenziale o della sua rinnovazione fino al momento in cui il dirigente resti in servizio in caso di suo collocamento a riposo entro un termine inferiore a tre anni , appunto consentendo il conferimento o il rinnovo di incarichi di preposto alle istituzioni scolastiche di durata inferiore al termine minimo di tre anni fissato per la durata degli incarichi a tempo determinato, ove il collocamento a riposo sia previsto in data antecedente a tale termine. Non è quindi tale previsione idonea a giustificare la conclusione, che l’appellante sostiene, della insussistenza della facoltà dell’amministrazione provinciale di valutare le condizioni ed i limiti per la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, in costanza di incarico, il dirigente pervenga al compimento del 65 anno di età o dei 40 anni di servizio. A tanto consegue la irrilevanza ai fini voluti dall’appellante del riferimento alla norma collettiva il che rende superfluo l’esame delle ulteriori contestazioni concernenti la correttezza della motivazione con la quale il primo giudice ha ritenuto irrilevante il riferimento alla norma collettiva , e cioè che la norma della contrattazione collettiva “non consente, per ciò solo, di disapplicare un atto amministrativo di per sé immune da vizi in quanto costituente la corretta applicazione di una norma di legge ( l’art 102 co 2 L.P.5/ 2006)” . L’appellante deduce altresì la violazione del principio di non discriminazione di cui all’art 15 statuto dei lavoratori così come Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 13 novellato dal d.legs 21672003 e alla direttiva CE 2000/78. Il giudice di primo grado nell’escludere la sussistenza delle dedotte violazioni ha affermato che “i parametri normativi invocati si riferiscono esclusivamente all’età anagrafica mentre il rigetto della domanda proposta dal ricorrente di trattenimento in servizio ( di cui alla delibera della giunta provinciale di Trento n1461 dd.6.7.2007) trova fondamento in una disciplina( quale risultante dall’art 102 co.2 LP 5/2006 e dalla delibera della giunta provinciale di Trento n53 dd.19.1.2007 che dispone la cessazione del rapporto “nel caso di raggiungimento dei 65 anni di età o dei 40 anni di servizio” con evidente riferimento ai requisiti necessari ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”. L’appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe svolto alcuna considerazione con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria ma si sarebbe limitato all’esame del profilo di costituzionalità, che non era stato sollevato,posto che l’art 3 cost. neppure indica l’età quale elemento per cui è espressamente vietata la discriminazione. Il rilievo non è fondato dato che come si è sopra esposto il primo giudice ha osservato, in replica alla dedotta nullità per violazione del principio di discriminazione, che sia la normativa nazionale sia quella comunitaria fanno riferimento all’età anagrafica e non all’età pensionabile, ed ha richiamato, coerentemente, la giurisprudenza della Corte Costituzione che ha sottolineato come la disciplina Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 14 legislativa relativa al trattenimento in servizio al di là del limite fissato per il collocamento a riposo rientri nella sfera di discrezionalità del legislatore sempre che non sia violato il canone di razionalità. Va poi evidenziato che le argomentazioni addotte dall’appellante a sostegno della sussistenza di una discriminazione in ragione dell’età non appaiono pertinente alla fattispecie posto che l’art 102 della legge provinciale, lungi dal prevedere un criterio selettivo direttamente o indirettamente discriminatorio basato sull’età del dipendente, attribuisce alla Provincia la facoltà di determinare i casi e le condizioni alla luce delle quali consentire la prosecuzione del rapporto per coloro che abbiano già raggiunto l’età di 65 anni o la anzianità di 40 anni di servizio ( e quindi che abbiano già raggiunti i requisiti necessari per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità), sicchè la facoltà conferita dalla norma attiene appunto alla decisione di trattenere o meno in servizio, consentendo la prosecuzione del rapporto, il lavoratore che abbia maturato i requisiti per il collocamento a riposo. Deve conclusivamente escludersi che possa essere invocata una discriminazione indiretta fondata sull’età nel caso in cui, come quello in esame, sia attribuita in generale all’ amministrazione provinciale la determinazione di condizioni e limiti per il mantenimento in servizio di un lavoratore che abbia raggiunto i limiti di anzianità di servizio richiesti per il pensionamento (per di più nel caso di specie a Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 15 prescindere dal raggiungimento o meno di una determinata età anagrafica). Non consente di pervenire a conclusione diversa la considerazione delle recenti decisioni della Corte di Giustizia allegate dalla difesa di parte appellante all’udienza di discussione, che affermano il potere di disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma nazionale rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’unione, ritenuta incompatibile con il principio di non discriminazione in base all’età e della quale non sia possibile una interpretazione conforme a tale principio. Infine quanto alla dedotta ingiustizia e mancanza di motivazione della delibera n1461 del 2.7.2007 con la quale è stata negata la permanenza in servizio di parte appellante va rilevato che l’appellante ribadisce che il provvedimento è privo di quelle ragioni che in ipotesi potrebbero giustificarla e superare la presunzione di discriminazione in base all’età. In primo luogo deve ribadirsi che non vi è alcuna presunzione di discriminazione da superare ed in secondo luogo deve rilevarsi che l’appellante non replica alla motivazione con la quale il giudice di primo grado ha respinto le medesime censure alla delibera, affermando cioè che esse esulino dal sindacato consentito al giudice ordinario, riguardando il merito e non la legittimità dell’atto. Conclusivamente quindi l’appello va respinto . La contumacia dell’appellata esclude la necessità di ogni pronuncia in Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 16 ordine alle spese del giudizio . P.Q.M. Respinge l’ appello proposto avverso la sentenza n.56/010 emessa in data 16.3.2010 dal Tribunale di Trento in funzione di giudice del Lavoro; Nulla per le spese. Trento, 20.1.2011 IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott. MARIA GRAZIA ZATTONI IL PRESIDENTE Dott. FABIO MAIONE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 17