Il Pagherò cambiario internazionale

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Il Pagherò cambiario internazionale
Il Pagherò cambiario internazionale
Il Promissory Note è uno strumento di pagamento che contiene la promessa
incondizionata fatta dal debitore (emittente/traente) di pagare una determinata somma di
denaro, ad una data stabilita, all'ordine di un operatore estero beneficiario.
Il pagherò cambiario internazionale sostituisce la moneta nel regolamento di operazioni
commerciali con scadenza non solo nel breve, ma anche nel medio/lungo termine,
permettendo cosi di dilazionare il pagamento della fornitura di beni generalmente
strumentali e/o di impianti.
A differenza della cambiale tratta internazionale (dove è necessario che il debitore
apponga la firma di accettazione sulla tratta) nel pagherò cambiario è il debitore che
rilascia il titolo, firmandolo per traenza, per cui sullo stesso sarà già presente la sua
firma.
Per facilitarne la circolazione e l'uso, la Camera di Commercio Internazionale ha
predisposto degli stampati uniformi di promissory note in lingua inglese e francese.
Adottando questi moduli (in sostituzione di quelli utilizzati in Italia) si facilita la
circolazione e lo smobilizzo presso le società di forfaiting internazionali e si evita di
apporre sul modulo cambiario tutte quelle correzioni che fanno perdere le caratteristiche di
esigibilità del titolo stesso.
Gli stampati predisposti contengono una dicitura che impone il pagamento dell'importo che
appare sul titolo di credito, senza alcuna deduzione di diritti, imposte, tasse, di qualsiasi
natura presenti o future: Without deduction for and free of any taxes, import levies or
duties present or future of any nature.
Principali caratteristiche del promissory note
* un titolo di credito all'ordine, che incorpora il diritto del legittimo possessore di
farsi pagare una certa somma alla scadenza prestabilita.
* trasferibile mediante girata, permettendo la cessione del credito incorporato nel
titolo e lo smobilizzo dello stesso, cioè lo sconto prima della scadenza.
* un titolo astratto (almeno per i paesi che hanno disciplinato la materia in conformità
alle Convenzioni di Ginevra del 1930) poiché ha valore ed efficacia indipendentemente
dalla causa che l'ha originato, prescindendo, cosi, da qualsiasi controversia
riguardante il rapporto giuridico sottostante.
* formale, in quanto deve contenere determinati requisiti considerati essenziali dalla
Convenzione di Ginevra (l'espressa denominazione di pagherò cambiario, della data e
del luogo di emissione, l'ordine incondizionato di pagare, l'indicazione di chi deve
pagare, l'indicazione della data e del luogo di pagamento, l'indicazione del prenditore a
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cui effettuare il pagamento, la firma del traente).
* Il pagamento effettivo deve avvenire esclusivamente nella moneta con cui è
espresso il titolo.
* Il debito si considera estinto solo pagando l'importo facciale del titolo, senza quindi
deduzioni per diritti, imposte e tasse presenti e future.
* Il titolo deve essere domiciliato per il pagamento presso la banca prescelta dal
debitore.
* L'emittente della cambiale pagherò è il debitore che apponendo la propria firma di
traenza sul documento promette al creditore di pagare l'importo (espresso sia in cifre
che in lettere) ad una certa data di scadenza all'ordine di un beneficiario.
Dati contenuti nella promissory note
* Denominazione di promissory note
* Luogo e data di emissione
* Data di scadenza
* Moneta e importo in cifre
* Moneta e importo in lettere
* Nome del beneficiario
* Domicilio di pagamento
* Timbro e firma dell'emittente/debitore
* Indirizzo completo dell'emittente/debitore
* Timbro e firma della banca estera che eventualmente avalla il pagherò
Trattandosi di effetti cambiari, vanno necessariamente bollati nelle percentuali che di
seguito indichiamo:
12 per milleper gli effetti emessi in Italia o all'estero e pagabili in Italia 12 per milleper gli
effetti emessi all'estero e pagabili all'estero6 per milleper gli effetti emessi all'estero o
provenienti dall'estero già assoggettati alla bollatura e pagabili sia in Italia che all'estero9
per milleper gli effetti emessi in Italia e pagabili all'estero0,051 europer ogni 516,46 euro
frazione nel caso di crediti all'export con scadenza almeno 18 mesi dalla data di spedizione
Indicazioni operative
* Studiare preventivamente la disciplina giuridica che regola la materia cambiaria nel
paese dell'importatore. In particolare: verificare se è previsto il protesto in caso di
mancato pagamento e, nel caso tale procedura sia attivabile, quale il suo significato e
quali le implicazioni per il debitore e per il compratore; verificare, in caso di mancato
pagamento, quali sono le procedure per esercitare un'eventuale azione di
regresso nei confronti del debitore e per tentare un recupero del credito.
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* Non trascurare mai il rischio di mancato pagamento del pagherò cambiario, nel caso in
cui il debitore di un paese occidentale non sia un soggetto affidabile e solvibile e/o
nel caso in cui il paese del debitore sia considerato un paese a rischio. In assenza di
tali requisiti è opportuno prevedere che la cambiale pagherò sia avallata da banca di
primaria importanza di un paese non a rischio o, in alternativa, sia rilasciata apposita
lettera di garanzia separata.
* Controllare se il titolo è disciplinato conformemente o meno alle Convenzioni di
Ginevra degli anni Trenta (i paesi che non vi hanno aderito - quali Gran Bretagna e
Stati Uniti - applicano una disciplina giuridica diversa e fondata su principi di libertà di
forma ed elasticità).
* Impiegare i moduli uniformi della promissory note elaborati dalla Camera di
Commercio Internazionale.
* Assoggettare la promissory note all'imposta di bollo secondo quanto previsto dalle
norme vigenti. Nel nostro paese la mancanza del bollo priva il pagherò della qualità di
titolo esecutivo.
* Non dimenticare che sul titolo devono essere riportati i dati identificativi del
debitore: nome e cognome, luogo e data di nascita (se persona fisica), codice fiscale.
Antonio Di Meo
Newsletter n. 21 (12/10/2006) - 12 ottobre 2006
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