attivita` agenti e rappresentanti di commercio
Transcript
attivita` agenti e rappresentanti di commercio
ATTIVITA’ AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Definizione Soggetti obbligati In quale Camera di Commercio presentare la S.C.I.A. Incompatibilità Requisiti per la S.C.I.A. Procedimento per la presentazione della S.C.I.A. Modifiche e trasferimenti ex Ruolo Cancellazioni ex Ruolo Riferimenti normativi Ufficio competente -DEFINIZIONE L’agente di commercio è colui/colei che promuove, tramite l’acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un’impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata. Il/La rappresentante di commercio è un agente di commercio che, munito/a di procura, può concludere affari in nome e per conto dell’impresa mandante. Il/La procacciatore/trice d’affari è colui/colei che promuove le vendite di un’impresa, ma in modo non continuativo e senza riferimento ad una zona determinata. -CHE COS'È’ E’ un’attività per la quale si devono iscrivere tutti/e coloro che in forma individuale o societaria intendono svolgere l’attività di agente o di rappresentante di commercio. -PER CHI È / SOGGETTI OBBLIGATI L’agente o il/la rappresentante di commercio, prima d’iniziare la propria attività, è obbligato/a a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A). La S.C.I.A. può essere presentata sia dalla persona fisica sia dalla società, in quest’ultimo caso i requisiti devono essere posseduti dal/la legale rappresentante o dai/lle legali rappresentanti. -IN QUALE CAMERA DI COMMERCIO PRESENTARE LA S.C.I.A. La S.C.I.A. deve essere presentata, allegata alla pratica di Comunicazione Unica, al Registro Imprese della Camera di Commercio della provincia dove si inizia l’attività. -INCOMPATIBILITÀ L’attività di agente e rappresentante è incompatibile con il lavoro dipendente (l’incompatibilità non sussiste per il/la dipendente di un ente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50%) e con l’attività di mediazione. -REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. A) Requisiti generali: maggiore età; essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o straniero/a non comunitario/a residente in Italia munito/a di permesso di soggiorno; B) Requisiti morali: non essere stato/a interdetto/a o inabilitato/a; non essere stato/a condannato/a, (salvo che non sia intervenuta la riabilitazione) per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque, salvo non sia intervenuta la riabilitazione; non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa. C) Requisiti professionali (alternativamente è sufficiente UNO dei seguenti requisiti): 1. Aver superato un corso professionale riconosciuto dalla Regione; 2. aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche; 3. Aver lavorato, per almeno due anni negli ultimi cinque: come dipendente qualificato con mansioni di direzione ed organizzazione alle vendite (1° e 2° livello del contratto del commercio; 6° e 7° livello del contratto dell’industria); come viaggiatore/trice piazzista; oppure essere stato/a nell’ambito di un’impresa titolare, legale rappresentante o collaboratore/trice familiare, che abbia svolto attività di vendita per almeno 2 anni negli ultimi 5. -PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. La Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (sia per le persone fisiche che per le società) deve essere presentata, utilizzando l’apposito modulo, scaricabile dal sito www.vr.camcom.it/albi e ruoli/modulistica agenti di commercio, in allegato alla pratica Comunica, presentata per via telematica al Registro Imprese. L'inizio attività dichiarato al Registro Imprese deve coincidere con la data di presentazione della Scia. L'ufficio competente, dalla stessa data, avvia l'istruttoria di verifica del possesso dei requisiti e dei presupposti di legge della durata massima di 60 gg. I costi per la presentazione sono i seguenti: Diritti e bolli delle pratiche telematiche I1, S5 Copia dell’ “attestazione di versamento” di € 168,00, sul c.c.p. n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate - Tasse e Concessioni Governative” In caso di presentazione della SCIA per una persona fisica/società già iscritto/a all’ex-Ruolo oppure in possesso di lettera di verifica dei requisiti, NON E’ DOVUTA LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. In caso di sola richiesta di verifica del possesso dei requisiti, è necessario presentare la richiesta (Mod. DO VER) in modalità cartacea all’Ufficio Albo Imprese Artigiane – Albi e Ruoli, allegando il tagliando originale dell’attestazione di versamento di € 31,00 per diritti di segreteria, sul c.c.p. 212373 intestato alla Camera di Commercio di Verona e il tagliando originale dell’“attestazione di versamento” di € 168,00 sul c.c.p. n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate - Tasse e Concessioni Governative”. - istruzioni per la presentazione dell’istanza al Registro Imprese con la Comunicazione Unica A) La data dell’invio telematico dell’istanza (data protocollo), la data di inizio attività nel modello Fedra e la data di compilazione della Scia devono essere coincidenti. B) Si richiede, inoltre, di allegare il mandato o contratto di agenzia e rappresentanza, datato e sottoscritto dall’agente. C) Per le società, è necessario allegare la Scia (modello società) con l’intercalare agenti compilato e sottoscritto dai/dalle legali rappresentanti, in cui dichiarano il possesso dei requisiti abilitanti. Inoltre, è necessario inserire nel modello Fedra l’intercalare P per i/le legali rappresentanti, indicando nel riquadro dei poteri la dicitura “abilitato/a ai sensi della L. 204/85”. D) nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente dal soggetto obbligato per legge oppure non venga utilizzata la procura speciale (modello Unioncamere), dovrà esserci in calce al documento della SCIA (firmata comunque con firma autografa dall’obbligato) la dichiarazione di conformità all’originale: “copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese”. -MODIFICHE E TRASFERIMENTI D’ISCRIZIONE EX RUOLO Nel caso d’iscrizione di un/a nuovo/a legale rappresentante di una società, la variazione viene effettuata con la compilazione dell’apposito modulo; in questo caso sono richiesti gli stessi requisiti morali, professionali previsti per la prima iscrizione ed il versamento dell’imposta di bollo da € 14,62 e dei diritti di segreteria di € 31,00. Le variazioni della denominazione sociale, della sede, della residenza, della natura giuridica e del recesso di un/a legale rappresentante vengono effettuate con la compilazione dell’apposita comunicazione esente da bollo, ed il versamento dei diritti di segreteria di € 10,00 da versare sul c.c.p. n. 212373 intestato alla Camera di Commercio di Verona; In caso di trasferimento da una provincia all’altra, l’agente o rappresentante di commercio deve presentare domanda di trasferimento, munita di marca da bollo di € 14,62, nell’ex Ruolo della provincia di residenza. Tale denuncia di variazione è soggetta al pagamento di € 31,00 di diritti di segreteria da versare sul c.c.p. n. 212373, intestato alla Camera di Commercio di Verona. Occorre inoltre provvedere, in una fase successiva, alla denuncia d’iscrizione al Registro delle Imprese. La cancellazione dall’ex ruolo è disposta con provvedimento del dirigente del settore, nei seguenti casi: 1. quando venga a mancare uno dei requisiti morali o si verifichi una della incompatibilità previste dall’art. 5 della legge 204/85; 2. quando intervenga un provvedimento di interdizione o inabilitazione; 3. per decesso del/la titolare, quando si tratti di impresa individuale; 4. per scioglimento, qualora si tratti di società; 5. su richiesta dell’interessato/a; 6. nel caso di irrogazione di misure di prevenzione a carico del soggetto, sulla base della normativa “antimafia”. Alla domanda va applicata una marca da bollo di € 14,62 ed è esente da diritti di segreteria. Il provvedimento di cancellazione deve essere comunicato all’interessato entro 15 giorni dal giorno in cui è stato deciso . L’interessato/a può ricorrere presso il Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 Giorni dall’avvenuta notifica. -SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L’ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITA’ L’esercizio dell’attività di agente o rappresentante di commercio, senza la preventiva presentazione della S.C.I.A., è punita con la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.065,00. Tale sanzione è applicata anche all’impresa mandante che concluda contratti di agenzia con persone non iscritte all’ex-Ruolo o che non abbiano presentato la S.C.I.A. per la verifica del possesso dei requisiti abilitanti. -RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 3.5.1985, n. 204: disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio D.M. 21.08.1985: norme di attuazione della Legge 3.5.1985, n. 204. D. Lgs. 59 del 26 marzo 2010 Legge n.122/2010 art. 49 UFFICIO COMPETENTE Per maggiori informazioni rivolgersi a: Ufficio Registro Imprese - Albi e Ruoli Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona tel. 045/8085865 - fax 045/8085853 E-mail: [email protected] Pec: [email protected] Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle 12,15 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 16,30.