Quesito 30 del 18.12.2014 AGENTE DI COMMERCIO E VENDITA

Transcript

Quesito 30 del 18.12.2014 AGENTE DI COMMERCIO E VENDITA
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO: le
attività lavorative incompatibili
Quesito n.30 del 18.12.2014
DOMANDA:
“Buonasera, sono un rappresentante di abbigliamento e vorrei anche vendere all'ingrosso , quindi
comprare e rivendere al cliente naturalmente non con la stessa Azienda. Posso aggiungere il codice Ateco
46.42.1 Le due attività si possono svolgere insieme? Grazie anticipatamente per la risposta”
***
RISPOSTA:
L’agente, nell’espletamento del mandato, è tenuto a tutelare gli interessi del
preponente nonché ad agire, nei suoi confronti, con lealtà e buona fede . Inoltre, è
tenuto a non assumere incarichi di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo
gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Nel rispetto di suddetti principi e salvo diversi accordi contrattuali,
sembrerebbero non sussistere ulteriori cause ostative affinché l’agente possa
intraprendere un’ulteriore attività commerciale.
Tale tesi sembrerebbe essere confermata anche dal fatto che le stesse Camere di
Commercio tra i “requisiti di idoneità e incompatibilità per l’attività di agente e
rappresentante di commercio”, enunciano come uniche situazioni lavorative non
conciliabili con l’attività in questione, quelle svolte in qualità di dipendente ad eccezione
del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore
previste dal contratto. L'iscrizione, inoltre, è preclusa a coloro che siano iscritti nei ruoli
mediatori o che, comunque, esercitino attività di mediazione.
La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con
l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti.
Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo
orientamento ed analizza fattispecie di carattere generico. In conseguenza di ciò le
risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto
ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La
prego altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione del quesito, per quanto curata
con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del
professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere
opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli uffici dell’Agenzia
delle Entrate, nonché della Camera di Commercio, territorialmente competenti.
(risposta del 18.12.2014)
Dott. Giuseppe Mancini
Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131
Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org
Pag. 1