Renato Ibrido - Consiglio Regionale della Sardegna

Transcript

Renato Ibrido - Consiglio Regionale della Sardegna
Pubblicità in Assemblea
Regolamento interno del
regionale della Sardegna
Consiglio Regolamento della Camera dei deputati
Regolamento
Repubblica
del
Senato
della
Art. 70
Art. 63
Art. 57
1. Le sedute dell’Assemblea sono
pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella
forma della trasmissione televisiva diretta,
è sempre consentita, salvo diversa
disposizione del Presidente del Consiglio.
Lo stesso Presidente può, altresì, disporre
che la stampa ed il pubblico possano
seguire lo svolgimento delle sedute
dell’Assemblea
in
separati
locali
attraverso impianti audiovisivi.
2. Su richiesta motivata della Giunta
regionale o di un Presidente di Gruppo o
di dodici consiglieri, l’Assemblea può
deliberare di riunirsi in seduta segreta. La
seduta è sempre pubblica in caso di
elezioni.
1. Le sedute dell’Assemblea sono
pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella
forma della trasmissione televisiva diretta,
è disposta dal Presidente della Camera.
2. Dei lavori dell’Assemblea sono redatti e
pubblicati un resoconto sommario e un
resoconto stenografico.
3. Su richiesta del Governo o di un
presidente di Gruppo o di dieci deputati
l’Assemblea può deliberare di riunirsi in
seduta segreta.
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche.
Tuttavia, su domanda del Governo o di un
decimo dei componenti del Senato,
l’Assemblea può deliberare, senza
discussione, di adunarsi in seduta segreta.
Art. 60
5. Di ogni seduta pubblica vengono redatti
e pubblicati il resoconto sommario ed il
resoconto stenografico.
Pubblicità in Commissione
Regolamento interno del Consiglio regionale
della Sardegna
Regolamento della Camera dei deputati
Regolamento del Senato della Repubblica
Art. 52
1. Le sedute delle Commissioni di norma non sono
pubbliche.
2. Il Presidente del Consiglio, su domanda della
Commissione, da avanzarsi almeno 24 ore prima, può
disporre che la stampa ed anche il pubblico siano
ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in
separati locali attraverso impianti audiovisivi.
3. Nel caso di audizione degli Assessori previsto
dall’art. 47 e per lo svolgimento di interrogazioni e
interpellanze, le sedute delle Commissioni sono di
norma pubbliche, attraverso gli strumenti indicati al
comma 2.
4. La Commissione decide, con la maggioranza di
due terzi dei suoi componenti, quali dei suoi lavori,
nell’interesse della Regione e dello Stato, devono
rimanere segreti.
Articolo 65
1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle
Commissioni, nonché del Comitato per la
legislazione di cui all’art. 16-bis, si provvede
mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle
Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del
Segretario generale della Camera.
2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede
legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata
mediante la pubblicazione di un resoconto
stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo
svolgimento delle sedute in separati locali attraverso
impianti audiovisivi a circuito chiuso.
3. La Commissione decide quali dei suoi lavori,
nell’interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.
Art. 31
3. Le Commissioni possono decidere che, per
determinati documenti, notizie o discussioni che
interessano lo Stato, i propri componenti siano
vincolati dal segreto. In questo caso è vietata la
partecipazione dei Senatori che non facciano parte
delle Commissioni stesse, prevista dal primo comma.
Art. 33
1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si
pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di
sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre
ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto
stenografico.
2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione
delle discussioni e delle deliberazioni relative agli
argomenti di cui all’ultimo comma dell’art. 31.
3. Le sedute delle Commissioni in sede referente e
consultiva non sono pubbliche.
4. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma
precedente, il Presidente del Senato, su domanda
della Commissione, da avanzarsi almeno 24 ore
prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico
siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute
in separati locali attraverso
impianti audiovisivi.
5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente,
la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso
impianti audiovisivi collocati in separati locali, a
disposizione del pubblico e della stampa.