Renato Ibrido - Consiglio Regionale della Sardegna
Transcript
Renato Ibrido - Consiglio Regionale della Sardegna
Pubblicità in Assemblea Regolamento interno del regionale della Sardegna Consiglio Regolamento della Camera dei deputati Regolamento Repubblica del Senato della Art. 70 Art. 63 Art. 57 1. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è sempre consentita, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio. Lo stesso Presidente può, altresì, disporre che la stampa ed il pubblico possano seguire lo svolgimento delle sedute dell’Assemblea in separati locali attraverso impianti audiovisivi. 2. Su richiesta motivata della Giunta regionale o di un Presidente di Gruppo o di dodici consiglieri, l’Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. La seduta è sempre pubblica in caso di elezioni. 1. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera. 2. Dei lavori dell’Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico. 3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di dieci deputati l’Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l’Assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta. Art. 60 5. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto stenografico. Pubblicità in Commissione Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna Regolamento della Camera dei deputati Regolamento del Senato della Repubblica Art. 52 1. Le sedute delle Commissioni di norma non sono pubbliche. 2. Il Presidente del Consiglio, su domanda della Commissione, da avanzarsi almeno 24 ore prima, può disporre che la stampa ed anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi. 3. Nel caso di audizione degli Assessori previsto dall’art. 47 e per lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, attraverso gli strumenti indicati al comma 2. 4. La Commissione decide, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, quali dei suoi lavori, nell’interesse della Regione e dello Stato, devono rimanere segreti. Articolo 65 1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all’art. 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. 2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. 3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell’interesse dello Stato, debbano rimanere segreti. Art. 31 3. Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietata la partecipazione dei Senatori che non facciano parte delle Commissioni stesse, prevista dal primo comma. Art. 33 1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico. 2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all’ultimo comma dell’art. 31. 3. Le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche. 4. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzarsi almeno 24 ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi. 5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.