Testo della sentenza

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Testo della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SEZIONE CIVILE “STRALCIO”
nella persona del Giudice monocratico
Dr. Armin Waldner
(ai sensi della legge 22.07.1997 n. 276)
ha pronunciato le seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub R.G. 5083/93, vertente
tra
Xxxxx xxxxx, residente in Vipiteno (BZ), rappresentato e difeso dall’Avv.
Dott. Emilio Baviera di Milano e dall’Avv. Dott. Raimondo Pusateri di Bolzano, quest’ultimo pure domiciliatario, per delega a margine dell'atto di citazione
dd. 24.11.1993;
- attore
e
Yyyyyy yyyyy, residente a Vipiteno (BZ), rappresentato e difeso dall'Avv.
Dott. Arnaldo Loner di Bolzano, pure domiciliatario, per delega in calce alla
copia notificata dell’atto di citazione;
- convenuto
Circolo Ippico MMMMM, associazione non riconosciuta con sede in Merano
(BZ), in persona del Presidente pro tempore (_______) , rappresentato e difeso
dall'Avv. Dr. Stefan Thurin e dall’Avv. DDr. Karl Zeller, entrambi di Merano
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(BZ), pure domiciliatari, per delega a margine della comparsa di risposta dd.
18.10.1996;
- chiamato
Aaaaaa Aaaaaa, Bbbbbb Bbbbbb, Ccccccccc Cccccc, Dddddddd Dddddd,
Eeeeee Eeeeee e Fffffff Ffffff, componenti, nell’anno 1993, del Consiglio Direttivo del Circolo Ippico Mmmmmm di Merano (B), tutti rappresentati e difesi
dall'Avv. Dr. Stefan Thurin e dall’Avv. DDr. Karl Zeller, entrambi di Merano
(BZ), pure domiciliatari, per delega a margine della comparsa di risposta dd.
20.03.1997;
- chiamati
Wwwww Wwwwww, Presidente del Circolo Ippico Mmmmmm di Merano
(BZ) per l’anno 1993, residente in Merano, via Postgranz, 12,
- chiamato contumace
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dott. Tito Boscarolli di Bolzano, pure domiciliatario, per delega a margine della copia notificata dell’atto
di citazione per chiamata in causa dd. 4.4.1997;
- chiamata
In punto: risarcimento danni.
Causa trattenuta in decisione all’udienza del 6.6.2002 (ex art. 11, 4° comma,
Legge 276/97), con assegnazione alle parti dei termini per le comparse conclusionali (60 giorni) e per le memorie di replica (20 giorni), sulle seguenti
conclusioni
come precisate dalle parti a verbale udienza 6.6.2002:
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- per parte attrice Xxxxx xxxxx:
come a verbale udienza 6.6.2002:
“1) ritenere e dichiarare responsabile, anche ai sensi dell’art. 2052 CC, di
quanto occorso, il sig. Yyyyyy yyyyy, proprietario del cavallo Champion;
2) condannare il signor Yyyyyy yyyyy al risarcimento dei danni tutti subiti
dall’attore che si quantificano in EURO 12.911,42 (pari a Lire 25.000.000), o
quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi,
Con vittoria di spesa e compensi e rimborso delle spese di consulenza”;
- per la parte convenuta Yyyyyy yyyyy:
come in comparsa di costituzione e risposta d. 26.01.1994 <”Voglia l’On.le
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere le domande attoree tutte siccome infondate, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”>, dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove da chiunque proposte nei confronti del
proprio assistito;
- per la parte chiamata Circolo Ippico Mmmmmm (e componenti del consiglio
direttivo anno 1993):
come in comparse dd. 20.3.1997 <”darsi atto che per il Circolo Ippico
Mmmmmm stanno in giudizio gli allora componenti del consiglio, i sigg. Aaaaa Aaaaa, Bbbbbb Bbbbbb, Ccccccccc Cccccc, Dddddddd Dddddd, Eeeeee
Eeeeee ed Fffffff Ffffff con liberazione degli attuali consiglieri e/o che questi
assumono integralmente la loro posizione. Dichiararsi la Sara Assicurazioni
Spa tenuta a manlevare il C.I.M. e, conseguentemente gli odierni comparenti,
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da ogni domanda proposta nei loro confronti dall’attore Xxxxxx e dal convenuto Yyyyyy. Respingersi comunque ogni domanda nei confronti del C.I.M. e degli odierni comparenti con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”>, dd
20.1.1997 <”1. nei confronti della SARA Assicurazioni per essere dalla stessa
garantito, di quanto, in eventu, dovesse pagare per i titoli dedotti dall’attore e
dal convenuto; 2. nei confronti dei sigg. Wwwww Wwwwww, Aaaaa Aaaaa,
Bbbbbb Bbbbbb, Ccccccccc Cccccc, Dddddddd Dddddd, Eeeeee Eeeeee ed
Fffffff Ffffff, nella loro veste di Componenti il Consiglio Direttivo all’epoca dei
fatti, quali, semmai, responsabili dell’organizzazione e gestione del Circolo
all’epoca, e quindi unici legittimati a resistere alle domande dell’attore e del
convenuto e tenere indenne l’odierna esponente da ogni richiesta degli stessi;
3. con vittoria di tutte le spese di causa”> e 18.10.1996 <”in via preliminare:
si chiede autorizzazione a chiamare in causa ex art. 106 CPC la compagnia di
assicurazioni SARA, corrente in Bolzano, C. Italia n. 19, presso la quale il
Circolo Ippico Mmmmmm era assicurato all’epoca dei fatti; disporsi a carico
dell’attore o del convenuto la chiamata in causa ex art. 107 CPC degli allora
componenti del Consiglio direttivo, personalmente responsabili, che si indicano nelle persone dei signori: Wwwww Wwwwww (presidente), Aaaaa Aaaaa,
Bbbbbb Bbbbbb, Ccccccccc Cccccc, Dddddddd Dddddd, Eeeeee Eeeeee ed
Fffffff Ffffff, per i fatti di cui in narrativa; in via principale: rigettarsi le domande attoree per le ragioni di cui in narrativa. Spese rifuse”>.
- per la parte chiamata Sara Assicurazioni:
come in comparsa di costituzione dd. 14.11.1997 <”Voglia l’Ill.mo Tribunale
di Bolzano, in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in nar-
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rativa, la prescrizione di ogni e qualsiasi diritto azionato dal chiamato Circolo
Ippico Mmmmmm nei confronti della Sara Assicurazioni S.p.A. e derivante da
contratto assicurativo con essa stipulato; conseguentemente, respingere la
domanda di manleva avanzata dal Circolo Ippico nei confronti della Sara
S.p.A., con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa; nel merito: accertare e
dichiarare il fatto occorso al cavallo dell’attore non è ascrivibile a responsabilità alcuna del chiamato Circolo Ippico Mmmmmm e, conseguentemente, respingere siccome infondata, in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte in
narrativa, la domanda dell’attore; con vittoria di diritti, spese ed onorari di
causa”>, rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 4.12.1993 Xxxxx xxxxx di Vipiteno ha convenuto in giudizio Yyyyyy yyyyy, pure di Vipiteno, esponendo quanto segue:
-
esso attore coltivava da anni lo sport equestre e, a scopo amatoriale,
spesso partecipava a concorsi ippici;
-
nell’estate del 1993 il Circolo Ippico Mmmmmm aveva organizzato un
concorso ippico a scopo amatoriale da effettuarsi nei giorni 17-18 luglio;
-
i cavalli in gara erano stati allineati e legati alla posta e cioè uno in fila
all’altro per le soste previste tra una gara e l’altra e per quella notturna;
-
proprio durante la sosta notturna Hella, tale era il nome del cavallo di
proprietà di esso attore, senza motivo alcuno era stato raggiunto da un
calcio dal suo “vicino”, Champion, di proprietà del convenuto Yyyyyy
yyyyy;
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-
il cavallo di esso attore, ferito all’arto posteriore destro con rottura di un
osso e successiva emorragia, veniva prontamente medicato e trasportato
al “pronto soccorso” e subito operato; però, nonostante tutti gli sforzi,
l’animale era morto;
-
da subito esso attore si era attivato per ottenere il risarcimento del danno provocato dalla morte del suo cavallo sia nei confronti del convenuto Yyyyyy, sia nei confronti della compagnia di assicurazioni dello
stesso;
-
il danno, che esso attore si riservava di quantificare meglio in corso di
causa, comprendeva sia il prezzo di pagato all’atto dell’acquisto pari a
Lire 25.000.000, sia tutte le spese successive necessarie per addestrare e
migliorare il cavallo;
-
ogni sforzo da parte di esso attore per concludere la vicenda in modo
bonario non aveva sortito alcun effetto e pertanto ai sensi dell’art. 2052
CC si rendeva necessaria l’azione giudiziaria nei confronti di Yyyyyy
yyyyy in qualità di proprietario del cavallo Champion.
Ciò premesso, l’attore concludeva per l’affermazione di responsabilità per
quanto accaduto, anche ai sensi dell’art. 2052 CC, del convenuto Yyyyyy
yyyyy e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il convenuto Yyyyyy yyyyy, resistendo alle pretese attoree e facendo valere che la responsabilità del fatto di danno in questione andava ascritta non ad esso convenuto, ma al Circolo Organizzatore che, nella serata del giorno 17 luglio 1998, aveva sistemato i cavalli in un box di fortuna allestito all’interno del maneggio coperto; nella nottata, verso le ore tre, si era
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scatenato un violento temporale, nel corso del quale un fulmine era andato a
colpire uno dei fari illuminanti del maneggio, determinando la totale sospensione di ogni erogazione di energia elettrica; in conseguenza di tale fatto i numerosi cavalli siti all’interno del maneggio si erano imbizzarriti ed avevano iniziato scalpitare con l’intento di liberarsi dalle pastoie; in tale contesto il cavallo di esso convenuto, scalciando, aveva colpito il cavallo dell’attore, cagionandone la morte per emorragia.
Ciò posto, andava esclusa una sua responsabilità ex art. 2052 CC., in quanto il
reale succedersi degli avvenimenti esterni (temporale, fulmine) era tale da integrare il caso fortuito; inoltre, i box di riparo degli animali, approntati dal Circolo Organizzatore, erano privi delle più elementari misure cautelative per proteggere i cavalli da reazioni violente (leggasi calci) da parte degli altri animali
ivi stipati, ed innervositi dalla presenza di condizioni atmosferiche avverse sin
dalla mattinata, quali il battifianco (barra orizzontale con applicata, in senso
verticale, apposita protezione rigida) e le apposite balle di paglia; era evidente
quindi la presenza di un fatto del terzo, nel caso il Circolo Organizzatore, causa
autonoma di per sé determinante dell’evento letale de quo.
Per tali ragioni le domande attoree, contestate anche nel quantum, andavano respinte.
Ordinata, per comunanza di causa, la chiamata (ex art. 107 CPC) del Circolo
Ippico Mmmmmm, organizzatore del concorso ippico in questione, lo stesso,
citato da parte attrice, si costituiva, con comparsa di risposta dd. 18.10.1996 facendo valere la necessità, ex art. 38 CC, di integrare il contraddittorio nei confronti degli allora (anno 1993) componenti del Consiglio Direttivo, la cui re-
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sponsabilità personale permaneva anche dopo la perdita del potere di rappresentanza; nel merito l’associazione chiamata deduceva che nel regolamento di
gara dell’epoca vi era un’esenzione, per il Comitato Organizzatore, di ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che comunque potessero accadere
a concorrenti, cavalli, uomini di scuderia e da questi “procurati a terzi”; inoltre,
i cavali erano stati lasciati dai proprietari nei suddetti box, per loro libera scelta
senza assunzione di responsabilità per custodia da parte del Comitato Organizzatore, men che mai di fronte ad un evento eccezionale quale quello verificatosi nella nottata fra il 17 e 18 luglio 1993; peraltro le strutture di “posteggio”
degli animali erano da considerarsi idonee allo scopo, caso mai erano il convenuto e l’attore che non avevano approntato le dovute cautele nel sistemare i cavalli troppo vicini l’uno all’altro; in ogni caso i danni lamentati da parte attrice
erano esorbitanti ed ingiustificati; rilevava ancora il chiamato Circolo Ippico
che all’epoca dei fatti sussisteva assicurazione per ogni danno presso la Sara
Assicurazioni S.p.A., nei confronti della quale si chiedeva l’autorizzazione alla
chiamata in garanzia. Per tali considerazioni le domande attoree andavano pertanto respinte.
Veniva quindi, su ordine del G.I. (ex artt. 106 e 107 CPC), integrato - a cura di
parte chiamata Circolo Ippico Mmmmmm - il contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice Sara S.p.A. e dei componenti del consiglio direttivo
dello stesso Circolo Ippico per l’anno 1993, Wwwww Wwwwww (presidente),
Aaaaa Aaaaa, Bbbbbb Bbbbbb, Ccccccccc Cccccc, Dddddddd Dddddd, Eeeeee
Eeeeee ed Fffffff Ffffff.
Mentre il chiamato Wwwww Wwwwww rimaneva contumace (la sua contu-
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macia, pur non dichiarata all’udienza 27.3.1997, va accertata in questa sede, attesa la regolarità della sua vocatio in ius), gli altri chiamati (nella loro veste di
componenti del consiglio direttivo dello stesso Circolo Ippico per l’anno 1993)
si costituivano con comparsa di costituzione dd. 20.3.1997, richiamando le difese già svolte dal Circolo Ippico Mmmmmm e precisando che nelle avvertenze del regolamento del concorso ippico svoltosi il 17-18.07.1993 si era fatto
espresso riferimento all’esenzione da ogni responsabilità da parte del Comitato
Organizzatore e che, contrariamente a quanto previsto per concorsi ippici nazionali, in quelli interregionali i Circoli Organizzatori non erano obbligati ad
ospitare i cavalli dei partecipanti, ma ne avevano la facoltà; e coloro che partecipavano al concorso, se volevano usufruire dell’ospitalità, ne assumevano tutte le conseguenze; peraltro il posteggio dei cavalli era stato eseguito seguendo
la comune prassi, in appositi box di legno, come tuttora avveniva, e la sistemazione dei cavalli era stata ben conosciuta dai proprietari; erano stati gli stessi
proprietari dei cavalli in questione a scegliere liberamente di lasciarli nei box,
assumendosi essi proprietari la responsabilità per il “posteggio”, senza relativa
accettazione in custodia o in garanzia degli animali stessi da parte del Circolo
Organizzatore; lo stesso Circolo era peraltro all’epoca assicurato per la responsabilità civile presso la Sara Assicurazioni S.p.a., che aveva conseguente obbligo di garanzia. Pertanto essi chiamati, che, in relazione al fatto de quo, dichiaravano di stare in giudizio per il Circolo Ippico Mmmmmm con liberazione
degli attuali consiglieri, concludevano per la reiezione di ogni domanda avversaria nei confronti del Circolo Ippico Mmmmmm, da manlevare in ogni caso a
cura della Sara Assicurazioni S.p.A.
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La Sara Assicurazioni S.p.A., a sua volta, si costituiva, dopo rinnovazione della
notifica della chiamata in causa, con comparsa di costituzione dd. 14.11.1997,
eccependo innanzitutto la prescrizione del diritto azionato dal Circolo Ippico
Mmmmmm; nel merito faceva valere che la sistemazione dei cavalli all’interno
del maneggio coperto non spostava la responsabilità per danni cagionati dai
cavalli a carico del Circolo Ippico, non trasferendosi - per il mero affidamento
di animali ad un terzo per ragioni di custodia, cura, governo o mantenimento allo stesso il diritto di usare gli animali per trarne vantaggio; inoltre, erano stati
i proprietari dei vari cavalli a scegliere liberamente tale sistemazione degli animali, senza accettazione da parte del Circolo Ippico di alcuna responsabilità
di custodia o garanzia per l’incolumità degli stessi; peraltro, quale ulteriore
causa di esonero di responsabilità in capo al chiamato Circolo Ippico, si poneva
il violento temporale occorso nella nottata del 17.7.1993, verso le ore tre circa nel corso del quale i numerosi cavalli, tra cui quello del convenuto, siti
all’interno del maneggio, si erano imbizzarriti ed avevano iniziato a scalpitare che era tale da integrare indubbiamente gli estremi del caso fortuito. Pertanto,
premesso che il diritto azionato nei confronti di essa chiamata era prescritto, la
pretesa nel merito era da considerarsi comunque infondata e andava respinta.
Veniva quindi iniziata l’assunzione delle ammesse prove orali.
Quindi, in seguito all’avvenuta costituzione (in data 20.10.1999) presso questo
Tribunale della “Sezione Stralcio” (ai sensi della legge 22.7.1997 n. 276), il fascicolo di causa veniva trasmesso al sottoscritto Giudice, nella sua veste di Presidente di tale Sezione, che provvedeva a nominare se stesso quale G.I. ed a
fissare per il giorno 18.4.2000, ad ore 9 l'udienza per la prosecuzione del pro-
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cesso, per assunzione dei restanti testi.
Veniva quindi acquisita una consulenza tecnica d’ufficio, espletata dal rag. Enrico Callegari di Bolzano, ai fini di quantificazione del valore del cavallo di cui
è causa.
In esito al deposito della CTU, le parti, all’udienza del 6.6.2002, provvedevano
a precisare le conclusioni ed il G.I., assegnato il termine di legge per il deposito
delle comparse conclusionali e per le memorie di replica, tratteneva la causa in
decisione, riservandosi in esito il deposito della decisione.
Motivi della decisione
AN DEBEATUR
Le domande attoree risultano meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.
Le prove orali assunte hanno consentito di accertare che il fatto di danno di cui
è causa, che ha portato alla morte il cavallo “Hella” di proprietà dell’attore, si è
verificato in quanto il cavallo “Champion”, di proprietà del convenuto Yyyyyy,
sistemato, all’interno del maneggio coperto, collocato in una “posta” a fianco
dell’animale attoreo, ha colpito lo stesso con un calcio (circostanza incontestata), cagionandogli una ferita alla parte inferiore dell’arto posteriore destro con
conseguente emorragia (cf. doc. att. n. 1 e deposizione Dott. Cantieri Piervittorio). Il tutto si è verificato nel contesto di un violento nubifragio, con fulmini e
tuoni, abbattutosi durante la notte tra il 17 ed il 18 luglio 1993 sul Meranese;
una folgore risulta addirittura aver colpito in pieno il faro che illuminava il
campo di gara, facendo piombare nel buio tutte le strutture, e anche la zona dove erano sistemati i cavalli: in conseguenza di tali eventi i cavalli risultano essersi innervositi, imbizzarrendosi e cominciando a scalciare; e in tale frangente,
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appunto, il cavallo del convenuto ha colpito con un calcio il cavallo dell’attore,
ferendolo così gravemente che l’animale, nonostante le pronte cure dei veterinari intervenuti, moriva la mattina del giorno seguente.
Ciò posto va esaminata la questione della responsabilità per l’evento de quo,
del convenuto, ex art. 2052 CC, nella sua qualità di proprietario del cavallo, o
del Circolo Ippico Mmmmmm, organizzatore del concorso ippico, quale “custode” o “affidatario” dell’animale.
Va al riguardo tenuto presente che la responsabilità del proprietario
dell’animale ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto
nesso causale, da un fatto proprio dell’animale, secundum o contra naturam,
comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell’animale, a prescindere dall’agire dell’uomo (Cass. 79/778; 77/261). Per contro, in relazione alla
figura del “custode dell’animale”, si ritiene generalmente che possa dirsi “tenere in uso” l’animale chiunque eserciti su di esso un potere effettivo di governo
pari a quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo potere da
un rapporto giuridico, ovvero anche soltanto da un rapporto di fatto. Responsabile ai sensi dell’art. 2052 CC è infatti chiunque tragga dall’animale quelle utilità che esso può dare mediante ciò che produce, o le sue energie di lavoro, o
l’utilizzazione del suo naturale istinto o semplicemente mediante le sue peculiari caratteristiche esteriori.
Nel caso di specie, a far optare decisamente per la responsabilità del proprietario del cavallo “Champion”, cioè del convenuto Yyyyyy, è la seguente circostanza riferita dal teste Gatterer Egon: “il temporale cessava verso le 20.00 e
quando, verso mezzanotte, siamo entrati in stalla il cavallo Hella era ferito e il
cavallo del sig. Yyyyyy era slegato” (verb. ud. 20.4.1999); ancora all’arrivo del
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medico veterinario Dott. Piervittorio Cantieri, chiamato - secondo il suo ricordo, “in tarda serata, era verso mezzanotte circa” (e ciò significa che l’episodio
de quo si è verificato nello spazio di tempo tra le ore 21, ora in cui i proprietari
dei cavalli si erano recati a cena, e la mezzanotte) - “c’era una situazione abbastanza di confusione all’interno del capannone…la situazione al mio arrivo era
ancora “in agitazione”, mi ricordo di “nitriti”, potevano esserci una trentina di
cavalli” (verb. ud. 7.6.2000). Appare evidente, alla luce della deposizione del
teste Gatterer, che il cavallo del convenuto non era stato adeguatamente legato
alla “posta”: tale negligenza appare particolarmente riprovevole, quando si
consideri che proprio le avverse condizioni atmosferiche avevano impedito lo
svolgersi delle gare programmate in serata e che, in particolare, già prima del
fatto di cui è causa sulla zona si era abbattuto un violento temporale che aveva
fatto innervosire i cavalli, tanto che i loro padroni erano inizialmente rimasti
con loro e solo verso le ore 21 avevano lasciato il maneggio per recarsi a cena
(cfr. testi Gatterer Egon, Wechselberger Karl, Kraler Josef, Stecca Aldo). Dalla
deposizione del Dott. Cantieri, chiamato verso mezzanotte, si desume inoltre
che a quell’ora la situazione atmosferica era tutt’altro che tranquilla; riferisce
infatti il Dott. Cantieri: “mi ricordo di aver sentito il temporale, mentre ero ancora in casa, prima di essere chiamato; al mio arrivo presso il circolo, c’era ancora vento forte, mi ricordo di rami spezzati lungo il tragitto(in autovettura) da
casa al circolo; era stato un temporale forte (mi ricordo che mia figlia, di un
anno, si era agitata, era sveglia; anch’io al momento della chiamata, ero già
sveglio”. E tale situazione ambientale ed atmosferica doveva indurre il proprietario dell’animale (che, meglio di ogni altro, conosceva le caratteristiche caratteriali dello stesso) ad essere particolarmente attento nella sistemazione dello
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stesso all’interno del maneggio, nella “posta” da lui occupata accanto al cavallo
attoreo, onde prevenire situazioni di pericolo (essendo un dato di esperienza,
per persone appassionate del settore, che i cavalli, specialmente se legati, di
fronte a tuoni e fulmini hanno reazioni nervose spesso violente, con imbizzarrimento e calci con il posteriore, per liberarsi; cfr. sul punto anche quanto riferito il teste Cantieri Piervittorio, medico veterinario, verb. ud. 7.6.2000). Non
può quindi ritenersi ricorrere nella specie, per il convenuto, l’esimente del caso
fortuito, costituto da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del
terzo o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri dell’imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
98/12307).
Alla luce di tale circostanza, che denota una scarsa attenzione prestata dal proprietario del cavallo in ordine ad una adeguata sistemazione, all’interno del
maneggio, del suo animale, che fosse sicura anche per gli altri cavalli ricoverati
nello stesso ambiente, ogni altra considerazione (oltre che circa un ipotetico
concorso di colpa dell’attore, neppure specificamente dedotto) circa una responsabilità del Circolo Ippico Mmmmmm, quale preteso “custode” dei cavalli
de quibus, per inidoneità delle strutture messe a disposizione per la sistemazione notturna degli stessi, appare superflua; e ciò in quanto la negligenza del
convenuto, che ha consentito al suo cavallo di liberarsi e muoversi all’interno
del maneggio coperto, viene a spezzare l’eventuale nesso causale tra detto elemento “logistico” (insufficienza delle relative strutture) e l’evento di danno de
quo (non è infatti accertabile a posteriori se l’evento di danno si fosse ugualmente verificato anche con il cavallo del convenuto “legato in posta”, cioè
all’anello al muro). A prescindere da ciò, non pare del resto a questo giudicante
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che si possa ravvisare in capo al Circolo Ippico Mmmmmm una veste di custode dell’animale del convenuto, con conseguente assunzione di responsabilità
per lo stesso, essendo risultato che ogni proprietario doveva provvedere da sé
stesso a “rendere sicuro” (anche per gli altri animali presenti) il ricovero del
suo cavallo nella “posta” di sua pertinenza, utilizzando le balle di paglia e i
“battifianco” che erano stati messi appositamente a loro disposizione (cfr. sul
punto le deposizioni dei testi Gatterer, Wechselberger e Kraler); peraltro, ad
escludere un “affidamento” dei cavalli al Circolo Organizzatore della gara in
questione (in conseguenza della sistemazione degli stessi all’interno del maneggio coperto), e a escludere quindi conseguenti responsabilità in capo al
chiamato Circolo Ippico, vi è anche l’avvertenza contenuta nel “regolamento di
gara” (evidentemente accettato per facta concludentia <= iscrizione al concorso
ippico> dai partecipanti) circa il fatto che il Comitato Organizzatore non assumeva “alcuna responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che comunque potessero accadere a Concorrenti, cavalli, uomini di scuderia e da questi procurati
a terzi” (cfr. doc. n. 2 di parte chiamata). Resta comunque il dubbio - e ciò rileverà al momento della regolamento in punto spese - circa l’idoneità (nel suo
complesso) delle strutture messe a disposizione dei proprietari dei cavalli per il
ricovero degli stessi durante la notte (circostanza che, in quanto correlata a colpa, appare esulare, ex artt. 1228 e/o 1229 CC, dalla clausola di esonero da responsabilità di cui sopra).
Ne consegue che la responsabilità (esclusiva) per il fatto di anno de quo resta
pertanto assodata in capo al convenuto Yyyyyy yyyyy, ex art. 2052 CC, nella
sua veste di proprietario del cavallo “Champion”.
Ne consegue anche che il chiamato Circolo Ippico Mmmmmm, nonché i singo-
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li componenti del consiglio direttivo dello stesso Circolo Ippico per l’anno
1993, pure chiamati, vanno esenti da responsabilità; ciò si riverbera necessariamente sulla pozione della compagnia Sara Assicurazioni S.p.A., asseritamente assicuratore per la responsabilità civile del chiamato Circolo Ippico (la
relativa polizza non risulta infatti prodotta), la qual ha (in comparsa conclusionale) dichiarato di voler rinunciare all’eccezione di prescrizione inizialmente
sollevata relativamente alla domanda di garanzia proposta dall’assicurato.
QUANTUM DEBEATUR
In ordine all’entità del danno sofferto dall’attore per la perdita, in conseguenza
dell’evento di danno de quo, del cavallo “Hella” - femmina baia, di nazionalità
olandese, nata nell’anno 1981 - di sua proprietà (cfr. doc. 2 e3 attorei), va
senz’altro fatto riferimento alla valutazione eseguita sul punto dal CTU Rag.
Enrico Callegari, noto appassionato di cavalli ed esperto del settore.
Il CTU, sulla base della analisi dei dati raccolti (provenienza dell’animale, qualità e destinazione, nonché risultati ottenuti dallo stesso) ha attribuito al cavallo
“Hella” un valore di Lire 13.000.000 riferito all’anno 1993, ritenendo trattarsi
di soggetto di modeste attitudini per gli sport equestri (e quindi ritenendo eccessiva la valutazione attribuita al cavallo dall’attore stesso).
Si tratta di valutazione (correlata a risarcimento del danno per equivalente, ex
art. 2058, II comma, CC) esaurientemente argomentate e ben motivata (fondata
sui disponibili riscontri oggettivi) che può pertanto senz’altro essere recepita e
fatta propria dal sottoscritto giudicante ai fini di decisione.
Pertanto, può essere riconosciuto all’attore, a titolo risarcitorio l’importo stabilito dal CTU.
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Trattandosi - in quanto risarcimento (per equivalente) del danno da fatto illecito - di debito di valore, vanno considerate, in punto rivalutazione monetaria e
interessi compensativi, le indicazioni di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1712 del 22.4.1994-17.2.1995): pertanto l'importo di
cui sopra (Lire 13 milioni) va portato ad attualità, con decorrenza riferita al
momento del fatto lesivo = 17.7.1993 (dato che, ex art. 1219, 2° comma, n. 1,
CC, l’autore di esso è in mora “ex re” dal momento del fatto stesso); pertanto
tenuto conto <per il periodo luglio 1993 - ottobre 2002> della variazione dei
numeri indice ASTAT locali Comune di Bolzano (prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pari al 37,6%), l’importo risarcitorio ammonta a Lire 17.888.000 = Euro 9.238,38 (al tasso di conversione di legge ex Legge n.
443/97 e D. Legisl. n. 213/98).
Spettano, inoltre, all’attore, ex artt. 1219, secondo comma, CC (che regola la
mora ex re nelle obbligazioni da fatto illecito), gli interessi di mora, o, meglio,
compensativi (per “compensare con l’attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro”, in quanto “l’equivalente pecuniario <nei debiti di valore> soddisfa il credito per il bene perduto, ma non anche il mancato godimento delle
utilità che avrebbe potuto dare il bene, se fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro equivalente”, così Cass Sez. Un., sent.
22.4.94-17.2.95, n. 1712; in tal senso, recentemente, anche Cass. sez. II, sent.
27.3.1998 n. 3241; e va tenuto presente che quando oggetto del giudizio è un
debito di valore, in particolare risarcitorio, interessi e rivalutazione costituiscono semplici strumenti di attualizzazione dell'ammontare alla data della pronun-
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cia, con tutto quel che ne segue in termini di legittima computabilità d'ufficio
dei medesimi all'atto della liquidazione del quantum debeatur ed annessa inconfigurabilità del vizio di ultra petita; cfr. per gli interessi: Cass. 4.2.1999 n.
977, 5.12.1994 n. 10433; e per la rivalutazione: Cass. 1.12.1999 n. 13358,
4.12.1997 n. 12297). Nel calcolo degli interessi compensativi - riconosciuti
quale criterio equitativo ex art. 2056 CC per risarcire il danno da “ritardato adempimento” - questo giudicante segue le indicazioni di cui alla sentenza della
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1712 del 22.4.1994 - 17.2.1995, secondo
cui “il fatto illecito obbliga, in modo unitario, al risarcimento del danno, che è
dovuto al momento del fatto stesso (art. 1219, 2° comma, n. 1, CC), nel senso
che l’autore di esso è in mora (non essendo sancita la regola in illiquidis non fit
mora); e tuttavia, non è applicabile l’art. 1224 CC, e cioè dalla situazione di
mora non scaturisce il diritto agli interessi legali moratori, come avviene per le
obbligazioni originariamente pecuniarie; si deve fare ricorso ai criteri dettati
dall’art. 2056 CC e quindi il debitore in mora deve risarcire il danno subito dal
creditore per il ritardo col quale ottiene la disponibilità dell’equivalente pecuniario del debito di valore; non si tratta di danno presunto per legge (art. 1224,
1° comma), ma di danno che deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi,
anche presuntivi e mediante utilizzo di criteri equitativi (2° comma dell’art.
2056); tra detti criteri può utilizzarsi quello più semplice degli interessi ad un
tasso che non deve essere necessariamente quello legale, perché l’equità potrebbe far ritenere eccessivo un interesse del 10%, quale è quello attuale”
(<cioè all’epoca della sentenza della Cassazione=1994>; o, all’inverso, troppo
esiguo quello odierno del 3%); continua la Suprema Corte: “non può condivi-
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dersi la tesi che, essendo il danno un tutto unitario, la sua liquidazione tramite
la tecnica propria dei debiti di valore esaurirebbe ogni sua componente (anche
tenendo conto della più recente giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell’art.
1224, 2° comma, non è consentito il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria); invero, come si è già rilevato, il diritto positivo, nel sancire la
responsabilità del debitore tanto per l’inadempimento che per il ritardo, stabilisce che non è integrale risarcimento l’attribuzione della somma corrispondente
al danno emergente, dovendo essere risarcito il lucro cessante, rappresentato
dal mancato godimento della cosa perduta (o danneggiata) o del suo equivalente in denaro” (così Cass. S.U., sent. 1712/95); tali interessi (compensativi) - ad
un tasso determinato in misura pari al provato pregiudizio sofferto per mancata
disponibilità del denaro nel tempo intercorso, od anche, in difetto di prova, in
misura pari al danno presunto per mancata possibilità di investimento del denaro - andranno calcolati - anziché sul valore rivalutato dell’importo liquidato sul valore iniziale del danno, aumentato di tempo in tempo secondo gli indici di
svalutazione del denaro: infatti, sempre secondo la citata sentenza della Suprema Corte, “gli effetti della rivalutazione potranno aversi solo indirettamente, e cioè tramite il riferimento al capitale che, nel tempo, si incrementa nominalmente, per l’applicazione degli indici periodici di svalutazione (periodicità
da fissarsi con apprezzamento di tutte le circostanze del caso); il giudice potrà
tener conto, in via equitativa, dei successivi aumenti nominali del capitale, corrispondenti alla graduale progressione della svalutazione; sulla somma finale
liquidata (che si converte in debito di valuta) saranno dovuti i normali interessi
legali (ex art. 1282 CC)”.
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Quindi considerato che nel caso di specie l’importo risarcitorio (= EURO
9.238,38) è già liquidato (all’ottobre 2002) in "moneta attuale" (e quindi comprensivo della rivalutazione monetaria), e presupposto, nel caso di specie, in difetto di prova su danno maggiore, un danno da mancata disponibilità del danaro pari al 5% annuo (pari al reddito dato da un investimento - sia immobiliare,
sia in titoli - di media oculatezza) per tutto il periodo dal fatto lesivo
(17.7.1993) ad oggi, e, infine, tenuto conto della liquidazione in valuta odierna
dell'intero importo risarcitorio (e, pertanto, con effetto di anticipazione della
"graduale progressione della svalutazione"), appare equo riconoscere interessi
compensativi, al tasso annuo del 2,5%, sull’importo finale sopra liquidato (già
rivalutato) e ciò dalla data del fatto causativo del danno (17.7.1993) fino alla
data della presente sentenza (17.10.2002).
A decorrere dalla data della presente sentenza (17.10.2002) spettano invece
all’attore Xxxxx xxxxx gli interessi legali (ex art. 1282 C.C., attualmente del
3%), sulla somma capitale risarcitoria (sempre già rivalutata) quale “somma finale” (rivalutata) che - a decorrere dalla liquidazione giudiziale - si converte,
secondo la citata sentenza della Cassazione S.U., n. 1712 del 22.4.94-17.2.95,
in “debito di valuta”.
SPESE PROCESSUALI
Per quanto riguarda, infine, le spese di causa, le stesse vanno indubbiamente
poste a carico del convenuto Yyyyyy, in quanto parte soccombente (art. 91
CPC); ma ciò solo nel contesto del suo rapporto processuale (diretto) con
l’attore. Infatti, per quanto riguarda la “posizione” del convenuto nei confronti
del chiamato Circolo Ippico Mmmmmm, va tenuto conto della circostanza che
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egli, pur contestando la propria responsabilità con specifico riferimento a mancanze organizzative imputabili al chiamato Circolo, non ha proposto formale
domanda di “manleva” nei confronti dello stesso, ma ha addotto tali mancanze
al solo fine di sua difesa in punto caso fortuito; anche se tale allegazione ha indotto il G.I. a disporre la chiamata ex art. 107 CPC del Circolo Ippico
Mmmmmm, cui la causa era indubbiamente comune, non può pertanto dirsi
che il convenuto abbia “determinato” la chiamata in questione, potendosi a
stretto rigore il processo svolgersi anche in assenza del Circolo Ippico
Mmmmmm, la cui partecipazione al processo si è rivelata comunque utile, al
fine di apprezzare e valutare il complesso delle emergenze processuali nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte nel fatto di danno de quo; inoltre, come
già osservato sopra, rimane un margine di dubbio circa l’idoneità delle strutture
messe a disposizione dal Circolo ai proprietari dei cavalli per il ricovero degli
stessi durante la notte. Pertanto, per tali ragioni, appare equo disporre la compensazione delle spese processuali tra il convenuto e il chiamato Circolo Ippico
Mmmmmm (ex art. 92, II comma, CPC).
Vanno pure compensate, per la sussistenza di giusti motivi al riguardo (ex art.
92, secondo comma, CPC) le spese processuali tra il Circolo Ippico
Mmmmmm e la Sara Assicurazioni S.p.A, essendo la presenza in causa di tale
ultima parte conseguenza di apposito rapporto contrattuale (di garanzia); e ciò
vale anche ad escludere una responsabilità, per le spese processuali sostenute
dalla compagnia assicuratrice, del convenuto Yyyyyy, estraneo a tale rapporto.
Pertanto, le spese processuali da porre a carico del convenuto Yyyyyy, in favore di Xxxxx xxxxx, possono venir liquidate come segue: in EURO 5.280,00
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complessivamente, di cui EURO 2.600,00 per onorari, EURO 1.700,00 per diritti, EURO 550,00 per spese vive ed EURO 430,00 per rimborso forfetario del
10% su onorari e diritti, il tutto oltre CAP ed IVA come per legge;
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 90 della legge 26 novembre 1990 n. 353, come modificato dall’art. 9 del D.L. 18.10.1995 n. 432,
convertito, con modificazioni, nella legge 20.12.1995 n. 534.
P.Q.M.
Il Giudice Unico monocratico
definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
accertata in ordine al fatto di danno de quo, per le ragioni di cui in motivazione, la responsabilità del convenuto Yyyyyy yyyyy,
condanna
il convenuto Yyyyyy yyyyy, per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento
in favore dell'attore Xxxxx xxxxx dell'importo di EURO 9.238,38 (novemiladuecentotrentotto/38), oltre interessi al tasso annuo del 2,5% dal 17.7.1993 fino
alla data della presente sentenza; ed oltre interessi al tasso legale (ex art. 1284
CC) sul detto importo capitale risarcitorio dalla data della presente sentenza
(17.10.2002) in poi;
respinge
le altre domande proposte in causa dalle parti;
condanna
il convenuto Yyyyyy yyyyy a rifondere all'attore Xxxxx xxxxx le spese processuali, liquidate complessivamente in EURO 5.280,00, oltre C.P. ed IVA come
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per legge;
dichiara
per il resto, le spese processuali integralmente compensate tra le parti in causa;
dichiara
la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
Così deciso in Bolzano, li 17.10.2002
Il Giudice
(Dr. Armin Waldner)