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COMUNE DI BORGETTO Provincia di Palermo ------------◊----------- DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERAZIONE N° 1 Del 07/01/2016 OGGETTO: Quantificazione delle somme impignorabili per il 1° semestre dell’anno 2016 – Art. 159, comma 3, del D. lgs. 18 agosto 2000 n° 267 I.E. PROCEDIMENTO L’anno Duemilasedici il giorno sette del mese di Gennaio alle ore tredici nelle forme prescritte, nel Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg.ri. Nominativi De Luca Gioacchino Qualifica Presenti Assenti Sindaco x Vice Sindaco x AMMINISTRATIVO ( L.R. n° 10/91 ) Spina Vito Responsabile della Proposta: Balsamo Giovanni Assessore x Santoro Alessandro Assessore x Machonici Claudia Assessore x Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Rappa Responsabile del Servizio: Dott. Giuseppe Rappa PARERI ACQUISITI SULLA DELIBERA Parere Tecnico: Antonela 4 1 Favorevole Data: 07/01/2016 Funzionario: Dott. Giuseppe Rappa Parere Contabile: Favorevole Data: 07/01/2016 Funzionario: Dott. Giuseppe Rappa Presiede la riunione il Sindaco Geom. De Luca Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale D.ssa Di Gangi Calogera Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Responsabile dell’area Economico Finanziario relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive Visto il Decreto Sindacale n. 29 del 04/05/2015 con il quale viene nominato Responsabile dell’area Economico Finanziaria e del Personale il Dott. Giuseppe Rappa; PREMESSO CHE: L’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita: 1.Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 3. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. 4.Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione al comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere. L’art.27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, come modificato dall’art.3quater del D.L. 22 febbraio 2002 n.13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n.75, così dispone: “Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l’accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.” - la Corte Costituzionale, con Sentenza n.69/98, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del citato art.159, comma 3, “nella parte in cui non prevede che l’impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell’ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente”. - l’art.1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni; RITENUTO, pertanto di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative; VISTI: ° il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267; ° la Legge 28 dicembre 2001 n.448; ° il vigente Regolamento di contabilità; ° lo Statuto dell’Ente; IN PUNTO DI DIRITTO Il vigente diritto positivo in materia, è attestato su posizioni in base alle quali l'ente pubblico si trova nelle stesse condizioni di ogni altro debitore privato, il che garantisce al creditore procedente l'assoggettabilità ad espropriazione forzata fin anche delle somme già iscritte in bilancio, salvo il caso in cui esse siano da ricomprendere nel patrimonio indisponibile dell'ente, a seguito di provvedimento amministrativo o norma di legge che le abbia vincolate ad una concreta funzione pubblica. La disciplina in argomento trova una ragionevole giustificazione nella specificità della posizione della P.A., e nell'opportunità di assicurare una gestione delle risorse funzionale al perseguimento delle finalità d'interesse pubblico proprie dell'ente esecutato. Alla luce della vigente normativa, in riferimento agli enti locali: a) non è ammessa la procedura d'esecuzione forzata presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri; b) non tutte le somme depositate presso la tesoreria possono essere aggredite: valgono, a questo proposito, le disposizioni inerenti l'impignorabilità delle somme, e le condizioni per la loro attuazione, di cui all'art. 159 Tuel; c) occorre tener conto della disposizione di cui all'art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, come modificato dall'art. 147 L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 art. 44 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, secondo la quale, in particolare: - l'obbligo di pagamento a fronte della notificazione dell'atto di pignoramento, nelle forme della citazione, scade nel termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo medesimo; - prima di tale termine, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né possono essere posti in essere atti esecutivi. Quanto premesso: - gli atti di sequestro/pignoramento eventualmente notificati al tesoriere, in difformità alle prescrizioni normative, sono nulli, e tale nullità è rilevabile anche d'ufficio, dal giudice; tale nullità, impedisce di dare ingresso al giudizio di cognizione, richiesto dal creditore che procede all'esecuzione forzata per accertare di quali somme del debitore il terzo, quale tesoriere, sia in possesso. Per l'ente locale, dunque, la responsabilità patrimoniale, fissata a tutela del singolo creditore, subisce delle limitazioni; si assiste, così, ad un sacrificio della tutela creditoria del singolo a beneficio di una tutela più ampia, della collettività e dei suoi interessi, dallo stesso ente rappresentati, vale a dire la possibilità, anche a fronte di procedure esecutorie, di mantenere la disponibilità di buona parte delle risorse finanziarie pubbliche: per l'espletamento dei servizi indispensabili (i "servizi indispensabili" cui fa riferimento la lett. c), comma 2, art. 159, D.Lgs. n. 267 del 2000, sono quelli di cui al D.M. 28 maggio 1993; l'art. 1 individua i servizi indispensabili dei comuni,); - per il pagamento degli stipendi del personale (per i tre mesi successivi); per la restituzione dei mutui/prestiti obbligazionari contratti per la realizzazione di opere pubbliche (scadenti nel semestre in corso); per le somme dovute a titolo di addizionale all'Irpef (art. 27, comma 13, L. 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche). I limiti posti dalla legge alla pignorabilità del denaro pubblico e, quindi, alla responsabilità patrimoniale dell'ente, impediscono che il creditore insoddisfatto possa aggredire indistintamente tutte le somme depositate presso la tesoreria, o disponibili sulle contabilità speciali di girofondi. Vista la definizione e la categoria giuridica della ‘‘impignorabilità’’ richiamata dal legislatore, da ultimo, con l’art. 37 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante il cd. Collegato lavoro, e con l’art. 1, c. 51, dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, (cd. legge di stabilità 2011), che, sostituisce la tradizionale legge finanziaria annuale. S’intende per ‘‘impignorabilità’’, la particolare condizione propria di taluni beni e crediti non suscettibili, per legge, di costituire oggetto di pignoramento, che costituisce la prima fase dell’espropriazione forzata (art. 491 Cod. proc. civ., inizio dell’espropriazione), con la quale la somma di denaro necessaria al pagamento del debito non adempiuto viene prelevata dal patrimonio del debitore, che viene per quella parte espropriato. Inoltre, a fronte del diniego, da parte dell’amministrazione, di dare corso al pagamento di un’obbligazione pecuniaria regolarmente assunta, il creditore insoddisfatto ha anche la possibilità di intentare tale procedura giudiziaria aggredendo con l’espropriazione presso terzi le somme depositate dall’ente destinatario dell’azione esecutiva presso la tesoreria. In tale momento possono incontrarsi alcune complicazioni per l’opposizione giudiziale del debitore pubblico che contesta la non pignorabilità delle somme, legislativamente prevista, al creditore, ovvero per la rilevabilità di ufficio della nullità del processo esecutivo. Visto l’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali che, com’è noto, non è ammessa, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. La norma dispone che non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di ‘‘nullità`’’ rilevabile anche ‘‘d’ufficio’’ dal giudice, le somme di competenza dei predetti enti destinate a una serie di finalita` sociali (come il pagamento di retribuzioni del personale, rate di mutui e prestiti, o altri servizi indispensabili). Nel merito, occorre che la giunta comunale, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al terzo tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita`. Per il comma 2 dell’art. 159 Tuel si tratta delle somme destinate a: ‘‘a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili’’. Considerato che, attesa la rilevabilità ‘‘d’ufficio’’ della nullità del processo esecutivo sancita dall’art. 159, comma 2, le pretese del creditore dell’ente locale, in presenza della delibera giuntale, e della sua intervenuta esecutività, saranno frustrate anche in mancanza di opposizione dell’ente pubblico debitore. Ad ogni modo, sembra opportuno che l’impignorabilità di un bene di un comune in ragione della sua appartenenza al patrimonio indisponibile dell’ente, concretando una limitazione della responsabilità patrimoniale ai sensi dell’art. 2740, c. 2 Cod. civ., sia sempre fatta valere dal comune come motivo di opposizione all’esecuzione forzata contro il creditore pignorante ai sensi dell’art. 615 Cod. proc. civ. Vista l’impignorabilità delle somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’Irpef ai sensi dell’ art. 27, c. 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ‘‘pur non modificando in maniera espressa la disposizione che governa la materia per gli enti locali’’ esclude dall’esecuzione forzata le somme di competenza dei predetti enti a titolo di addizionale comunale e provinciale all’Irpef. La ratio della previsione - a maggior ragione in un periodo di ‘‘sblocco’’ del potere di incrementare tali addizionali (come disposto, da ultimo dai commi 10 e 11 dell’art. 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,) - va rinvenuta in ‘‘una maggior tutela del patrimonio dell’ente’’, giacche´ sottrae al pignoramento le somme disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato e intestate al Ministero dell’interno, quando siano devolute agli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’Irpef.. Gli eventuali atti di sequestro o di pignoramento che dovessero essere notificati sarebbero nulli. La pronuncia di nullità del pignoramento può essere adottata dal giudice d’ufficio, mentre si stabilisce che detti atti, ove compiuti, non determinano comunque obbligo di accantonamento alcuno da parte delle tesorerie, ne´ sospendono l’accreditamento delle somme nelle citate contabilità speciali. In conclusione, le somme di denaro di competenza derivanti dall’imposta addizionale all’Irpef devoluta a favore degli enti locali, sono escluse per l’intero dall’espropriazione ancorchè appartenenti al patrimonio disponibile, e ciò ‘‘per espressa volontà del legislatore’’ . Atteso che successivamente, l’impignorabilità delle somme è stata estesa anche agli Agenti della riscossione. Al riguardo, l’art. 42, c. 7-novies, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito che: ‘‘Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli Agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237’’. Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, e dell’ art. 147-bis del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. PROPONE Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 1. DI QUANTIFICARE, relativamente al 1° semestre dell’anno 2016, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall’art.159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, nel modo così specificato: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi € 571.247,31 e per tutto il semestre in € 1.365.000,20 b) pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso € 335.000,00 c) espletamento dei servizi locali indispensabili…………………… € 1.295.374,85 così suddiviso: DESCRIZIONE SERVIZIO Serv. Connessi Organi istituzionali Segreteria generale pers. organizzazione Ufficio Tecnico Anagr. Stato civile elettorale Altri servizi generali Polizia Municipale Scuola Materna Istruzione elementare Istruzione media Assistenza Scolastica Viabilità Pubblica Illuminazione Servizio Idrico Integrato Servizio Smaltimento Rifiuti CODICE IMPORTO 1010100 108.381,71 1010102 629,55 1010600 1.128,00 1010700 2.106,77 1010800 332.760,77 1030100 26.597,48 1040100 16.200,00 1040200 10.844,81 1040300 10.270,00 1040500 95.000,00 1080100 22.695,00 1080200 72.155,76 1090400 80.345,00 1090500 516.260,00 Totale 1.295.374,85 TOTALE € 2.995.375,05 2. DISPORRE che l’Ufficio Ragioneria in ossequio alla citata normativa, deve emettere i mandati di pagamento per interventi diversi da quelli vincolati, in assoluto rispetto dell’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento, o se non è prescritta fattura, dai provvedimenti di impegno da parte dell’ente, così come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 69/98 e successive. 3. DI NOTIFICARE copia del presente atto alla Tesoreria e Banca Credito Cooperativo “Don Rizzo “ di Alcamo, nella sua qualità di Tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di legge; 4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267. LA GIUNTA MUNICIPALE Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio interessato; Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; DELIBERA Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. LA GIUNTA MUNICIPALE Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti gestionali necessari; Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; Con voti unanimi favorevoli e palesemente espressi per alzata e seduta; Delibera Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività. IL PRESIDENTE F.to Geom. De Luca Gioacchino L’ASSESSORE ANZIANO F.to Sig. Spina Vito IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa Di Gangi Calogera _______________________________________________________________ REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 11, comma 1, L.R.44/91) Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Il Messo Comunale F.to Castronovo Pietro IL Segretario Comunale F.to D.ssa di Gangi Calogera Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA ▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ ◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); ◊ Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); Dal Municipio__________________ Il Segretario Comunale D.ssa Di Gangi Calogera ________________________________________________________________ Copia conforme all’originale per uso amministrativo. Borgetto lì _____________ Il Segretario Comunale D.ssa Di Gangi Calogera