visualizza delibera - Comune di BORGETTO

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COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo
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DELIBERAZIONE COPIA DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE
N° 1
Del 07/01/2016
OGGETTO:
Quantificazione
delle
somme impignorabili per il
1° semestre dell’anno 2016
– Art. 159, comma 3, del D.
lgs. 18 agosto 2000 n° 267
I.E.
PROCEDIMENTO
L’anno Duemilasedici il giorno sette del mese di Gennaio
alle ore tredici nelle forme prescritte, nel Municipio di
Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento
dei Sigg.ri.
Nominativi
De Luca Gioacchino
Qualifica
Presenti Assenti
Sindaco
x
Vice Sindaco
x
AMMINISTRATIVO
( L.R. n° 10/91 )
Spina Vito
Responsabile della Proposta:
Balsamo Giovanni
Assessore
x
Santoro Alessandro
Assessore
x
Machonici Claudia
Assessore
x
Responsabile del Procedimento:
Dott. Giuseppe Rappa
Responsabile del Servizio:
Dott. Giuseppe Rappa
PARERI ACQUISITI
SULLA DELIBERA
Parere Tecnico:
Antonela
4
1
Favorevole
Data:
07/01/2016
Funzionario:
Dott. Giuseppe Rappa
Parere Contabile:
Favorevole
Data:
07/01/2016
Funzionario:
Dott. Giuseppe Rappa
Presiede la riunione il
Sindaco Geom. De Luca
Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il
Segretario Comunale D.ssa Di Gangi Calogera
Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Responsabile dell’area
Economico Finanziario relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive
Visto il Decreto Sindacale n. 29 del 04/05/2015 con il quale viene nominato Responsabile
dell’area Economico Finanziaria e del Personale il Dott. Giuseppe Rappa;
PREMESSO CHE:
L’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
1.Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti
degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi
eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura
espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal
giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l’organo
esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere,
quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
4.Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione al comma 2 non
determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere.
L’art.27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, come modificato dall’art.3quater del D.L. 22 febbraio 2002 n.13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile
2002 n.75, così dispone:
“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a
titolo di addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali
esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’interno. Gli atti di
sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile
d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie
medesime né sospendono l’accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.”
- la Corte Costituzionale, con Sentenza n.69/98, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità
costituzionale del citato art.159, comma 3, “nella parte in cui non prevede che
l’impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell’ente o alle retribuzioni
dei dipendenti non opera qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo
della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse,
siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine
cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è
prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente”.
- l’art.1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad
esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;
RITENUTO, pertanto di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;
VISTI:
° il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
° la Legge 28 dicembre 2001 n.448;
° il vigente Regolamento di contabilità;
° lo Statuto dell’Ente;
IN PUNTO DI DIRITTO
Il vigente diritto positivo in materia, è attestato su posizioni in base alle quali l'ente
pubblico si trova nelle stesse condizioni di ogni altro debitore privato, il che garantisce al
creditore procedente l'assoggettabilità ad espropriazione forzata fin anche delle somme
già iscritte in bilancio, salvo il caso in cui esse siano da ricomprendere nel patrimonio
indisponibile dell'ente, a seguito di provvedimento amministrativo o norma di legge
che le abbia vincolate ad una concreta funzione pubblica. La disciplina in argomento
trova una ragionevole giustificazione nella specificità della posizione della P.A., e
nell'opportunità di assicurare una gestione delle risorse funzionale al perseguimento delle
finalità d'interesse pubblico proprie dell'ente esecutato. Alla luce della vigente normativa,
in riferimento agli enti locali: a) non è ammessa la procedura d'esecuzione forzata presso
soggetti diversi dai rispettivi tesorieri; b) non tutte le somme depositate presso la tesoreria
possono essere aggredite: valgono, a questo proposito, le disposizioni inerenti
l'impignorabilità delle somme, e le condizioni per la loro attuazione, di cui all'art. 159 Tuel;
c) occorre tener conto della disposizione di cui all'art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
come modificato dall'art. 147 L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 art. 44 D.L. 30
settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, secondo la
quale, in particolare: - l'obbligo di pagamento a fronte della notificazione dell'atto di
pignoramento, nelle forme della citazione, scade nel termine di 120 giorni dalla notifica del
titolo esecutivo medesimo; - prima di tale termine, il creditore non ha diritto di procedere
ad esecuzione forzata, né possono essere posti in essere atti esecutivi. Quanto premesso:
- gli atti di sequestro/pignoramento eventualmente notificati al tesoriere, in difformità alle
prescrizioni normative, sono nulli, e tale nullità è rilevabile anche d'ufficio, dal giudice; tale
nullità, impedisce di dare ingresso al giudizio di cognizione, richiesto dal creditore che
procede all'esecuzione forzata per accertare di quali somme del debitore il terzo, quale
tesoriere, sia in possesso. Per l'ente locale, dunque, la responsabilità patrimoniale, fissata
a tutela del singolo creditore, subisce delle limitazioni; si assiste, così, ad un sacrificio
della tutela creditoria del singolo a beneficio di una tutela più ampia, della collettività e dei
suoi interessi, dallo stesso ente rappresentati, vale a dire la possibilità, anche a fronte di
procedure esecutorie, di mantenere la disponibilità di buona parte delle risorse finanziarie
pubbliche: per l'espletamento dei servizi indispensabili (i "servizi indispensabili" cui fa
riferimento la lett. c), comma 2, art. 159, D.Lgs. n. 267 del 2000, sono quelli di cui al D.M.
28 maggio 1993; l'art. 1 individua i servizi indispensabili dei comuni,); - per il pagamento
degli stipendi del personale (per i tre mesi successivi); per la restituzione dei mutui/prestiti
obbligazionari contratti per la realizzazione di opere pubbliche (scadenti nel semestre in
corso); per le somme dovute a titolo di addizionale all'Irpef (art. 27, comma 13, L. 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche).
I limiti posti dalla legge alla pignorabilità del denaro pubblico e, quindi, alla responsabilità
patrimoniale dell'ente, impediscono che il creditore insoddisfatto possa aggredire
indistintamente tutte le somme depositate presso la tesoreria, o disponibili sulle contabilità
speciali di girofondi.
Vista la definizione e la categoria giuridica della ‘‘impignorabilità’’ richiamata dal
legislatore, da ultimo, con l’art. 37 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante il cd.
Collegato lavoro, e con l’art. 1, c. 51, dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, (cd.
legge di stabilità 2011), che, sostituisce la tradizionale legge finanziaria annuale. S’intende
per ‘‘impignorabilità’’, la particolare condizione propria di taluni beni e crediti non
suscettibili, per legge, di costituire oggetto di pignoramento, che costituisce la prima fase
dell’espropriazione forzata (art. 491 Cod. proc. civ., inizio dell’espropriazione), con la quale
la somma di denaro necessaria al pagamento del debito non adempiuto viene prelevata
dal patrimonio del debitore, che viene per quella parte espropriato.
Inoltre, a fronte del diniego, da parte dell’amministrazione, di dare corso al pagamento di
un’obbligazione pecuniaria regolarmente assunta, il creditore insoddisfatto ha anche la
possibilità di intentare tale procedura giudiziaria aggredendo con l’espropriazione presso
terzi le somme depositate dall’ente destinatario dell’azione esecutiva presso la tesoreria.
In tale momento possono incontrarsi alcune complicazioni per l’opposizione giudiziale del
debitore pubblico che contesta la non pignorabilità delle somme, legislativamente prevista,
al creditore, ovvero per la rilevabilità di ufficio della nullità del processo esecutivo.
Visto l’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di espropriazione forzata nei
confronti degli enti locali che, com’è noto, non è ammessa, presso soggetti diversi dai
rispettivi tesorieri.
La norma dispone che non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di ‘‘nullità`’’
rilevabile anche ‘‘d’ufficio’’ dal giudice, le somme di competenza dei predetti enti
destinate a una serie di finalita` sociali (come il pagamento di retribuzioni del
personale, rate di mutui e prestiti, o altri servizi indispensabili). Nel merito, occorre
che la giunta comunale, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al
terzo tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette
finalita`. Per il comma 2 dell’art. 159 Tuel si tratta delle somme destinate a: ‘‘a) pagamento
delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre
mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel
semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili’’.
Considerato che, attesa la rilevabilità ‘‘d’ufficio’’ della nullità del processo esecutivo sancita
dall’art. 159, comma 2, le pretese del creditore dell’ente locale, in presenza della delibera
giuntale, e della sua intervenuta esecutività, saranno frustrate anche in mancanza di
opposizione dell’ente pubblico debitore. Ad ogni modo, sembra opportuno che
l’impignorabilità di un bene di un comune in ragione della sua appartenenza al patrimonio
indisponibile dell’ente, concretando una limitazione della responsabilità patrimoniale ai
sensi dell’art. 2740, c. 2 Cod. civ., sia sempre fatta valere dal comune come motivo di
opposizione all’esecuzione forzata contro il creditore pignorante ai sensi dell’art. 615 Cod.
proc. civ.
Vista l’impignorabilità delle somme di competenza degli enti locali a titolo di
addizionale comunale e provinciale all’Irpef ai sensi dell’ art. 27, c. 13, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 che ‘‘pur non modificando in maniera espressa la disposizione che
governa la materia per gli enti locali’’ esclude dall’esecuzione forzata le somme di
competenza dei predetti enti a titolo di addizionale comunale e provinciale all’Irpef. La ratio
della previsione - a maggior ragione in un periodo di ‘‘sblocco’’ del potere di incrementare
tali addizionali (come disposto, da ultimo dai commi 10 e 11 dell’art. 1 del D.L. 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo,) - va rinvenuta in ‘‘una maggior tutela del patrimonio dell’ente’’, giacche´ sottrae
al pignoramento le somme disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie
dello Stato e intestate al Ministero dell’interno, quando siano devolute agli enti locali a
titolo di addizionale comunale e provinciale all’Irpef.. Gli eventuali atti di sequestro o di
pignoramento che dovessero essere notificati sarebbero nulli. La pronuncia di nullità del
pignoramento può essere adottata dal giudice d’ufficio, mentre si stabilisce che detti atti,
ove compiuti, non determinano comunque obbligo di accantonamento alcuno da parte
delle tesorerie, ne´ sospendono l’accreditamento delle somme nelle citate contabilità
speciali. In conclusione, le somme di denaro di competenza derivanti dall’imposta
addizionale all’Irpef devoluta a favore degli enti locali, sono escluse per l’intero
dall’espropriazione ancorchè appartenenti al patrimonio disponibile, e ciò ‘‘per espressa
volontà del legislatore’’ .
Atteso che successivamente, l’impignorabilità delle somme è stata estesa anche agli
Agenti della riscossione. Al riguardo, l’art. 42, c. 7-novies, del D.L. 30 dicembre 2008, n.
207, conv. in legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito che: ‘‘Non sono soggette ad
esecuzione forzata le somme incassate dagli Agenti della riscossione e destinate ad
essere riversate agli enti creditori ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112,
e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237’’.
Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile
del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del
servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 sostituito dalla lettera
b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, e dell’ art. 147-bis del Tuel D.Lgs.
n. 267/2000.
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI QUANTIFICARE, relativamente al 1° semestre dell’anno 2016, gli importi delle
somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste
dall’art.159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, nel modo così specificato:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi € 571.247,31 e per tutto il semestre in
€ 1.365.000,20
b) pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in
corso € 335.000,00
c) espletamento dei servizi locali indispensabili…………………… € 1.295.374,85
così suddiviso:
DESCRIZIONE SERVIZIO
Serv. Connessi Organi istituzionali
Segreteria generale pers. organizzazione
Ufficio Tecnico
Anagr. Stato civile elettorale
Altri servizi generali
Polizia Municipale
Scuola Materna
Istruzione elementare
Istruzione media
Assistenza Scolastica
Viabilità
Pubblica Illuminazione
Servizio Idrico Integrato
Servizio Smaltimento Rifiuti
CODICE
IMPORTO
1010100
108.381,71
1010102
629,55
1010600
1.128,00
1010700
2.106,77
1010800
332.760,77
1030100
26.597,48
1040100
16.200,00
1040200
10.844,81
1040300
10.270,00
1040500
95.000,00
1080100
22.695,00
1080200
72.155,76
1090400
80.345,00
1090500
516.260,00
Totale
1.295.374,85
TOTALE € 2.995.375,05
2. DISPORRE che l’Ufficio Ragioneria in ossequio alla citata normativa, deve emettere i
mandati di pagamento per interventi diversi da quelli vincolati, in assoluto rispetto
dell’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento, o se non è
prescritta fattura, dai provvedimenti di impegno da parte dell’ente, così come stabilito dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 69/98 e successive.
3. DI NOTIFICARE copia del presente atto alla Tesoreria e Banca Credito Cooperativo
“Don Rizzo “ di Alcamo, nella sua qualità di Tesoriere dell’Ente, per i conseguenti
adempimenti di legge;
4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.18 agosto 2000 n.
267.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile
del servizio interessato;
Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare
immediatamente gli atti gestionali necessari;
Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli e palesemente espressi per alzata e seduta;
Delibera
Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività.
IL PRESIDENTE
F.to Geom. De Luca Gioacchino
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Sig. Spina Vito
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Di Gangi Calogera
_______________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
F.to Castronovo Pietro
IL Segretario Comunale
F.to D.ssa di Gangi Calogera
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________
◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute
richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
◊ Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91);
Dal Municipio__________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Di Gangi Calogera
________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Comunale
D.ssa Di Gangi Calogera