INTERESSI DI MORA
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INTERESSI DI MORA
INTERESSI DI MORA In caso di ritardo nel pagamento il codice civile stabilisce che sono dovuti gli interessi di mora (artt. 1219 e 1224 c.c.). La decorrenza degli interessi ha inizio dal termine per il pagamento previsto nel contratto. D.Lgs. 231/02 - Nei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del contratto, salvo che il debitore non provi che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile. Se il termine di pagamento non è stabilito in contratto, l’art. 4 stabilisce che gli interessi decorrono automaticamente decorsi: - 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (per la prova serve una raccomandata a.r.); - 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione di prestazione dei servizi, se la data di ricevimento della fattura è incerta o anteriore alla consegna merci o prestazione servizi; - 30 giorni dalla data di accettazione, di verifica (es. collaudo) o accertamento della conformità; - 60 giorni dalla consegna o dal ritiro delle merci, per i prodotti alimentari deteriorabili. Per questi beni il termine contrattuale non può in ogni caso essere superiore a quello concordato dalle organizzazioni di categoria presso il Ministero delle attività produttive. L’automatismo non si applica nei seguenti casi: - contratti con consumatori, - pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito, - pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni, - pagamenti effettuati da un assicuratore, - debiti oggetto di fallimento e procedure concorsuali, - richieste di interessi inferiori a € 5. Il tasso di interesse è pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della B.C.E. reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. e valido per sei mesi (1%), aumentato di 7 punti, salvo diverso accordo contrattuale. Per la vendita di prodotti alimentari deteriorabili il tasso di riferimento è aumentato di 9 punti. Anche per il primo semestre 2012 gli interessi restano fissati nella misura complessiva dell’8% e del 10%. L’accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, risulti gravemente iniquo in danno del creditore. Si considera gravemente iniquo l’accordo: - che abbia come principale obiettivo quello di procurare liquidità al compratore in danno del debitore; - con il quale l’appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini ad esso concessi. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, nel caso in cui il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. Le disposizioni del decreto in oggetto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002. Bilancio del creditore - In tutti i casi in cui maturano interessi di mora occorre procedere alla loro imputazione al c.e., anche se sussistono dubbi sulla effettiva riscossione (c.c.: secondo il valore presumibile di realizzo ai sensi dell’art. 2426.8). Le imprese non possono esimersi dal rilevare gli interessi moratori nemmeno se non è loro intenzione richiederne il pagamento per non compromettere i rapporti con il cliente; per evitarne la registrazione occorre comunicare la rinuncia scritta al debitore. Gli interessi di mora dovranno essere imputati al c.e. alla voce C.16.d Proventi diversi dai precedenti e in contropartita alla voce C.II.1 Crediti verso clienti dell'attivo. • In contabilità, per gli interessi di mora attivi maturati (per competenza) e per l’accantonamento al fondo: Ratei attivi / Cliente X per int. di mora a Interessi di mora attivi Accanton. interessi di mora a F.do sval. crediti per int. di mora c.e. B.12 c.e. C.16.d s.p. B.3 Identico accantonamento al Fondo può essere fatto nel caso in cui per gli interessi moratori fosse già stata emessa fattura durante l’esercizio (esclusa Iva ai sensi dell’art. 15/633). Se gli interessi di mora saranno incassati: Cassa a Ratei attivi / Cliente X per int. di mora F.do svalutaz. crediti per int. di mora a Sopravvenienze attive • Se a fine esercizio il Fondo è superiore ai crediti per interessi attivi di mora occorre registrare, per la differenza, una sopravvenienza attiva. Bilancio del debitore - Anche il debitore, per il principio di prudenza, dovrà procedere alla loro imputazione al c.e., anche se sussistono dubbi sull’effettivo pagamento (c.c.: secondo il valore presumibile di realizzo 183 ai sensi dell’art. 2426.8). Gli interessi di mora dovranno essere imputati al c.e. alla voce C.17 Interessi e altri oneri finanziari con contropartita alla voce D.7 Debiti verso fornitori. • In contabilità, per gli interessi di mora maturati (per competenza): Interessi di mora c.e. C.17 a Debiti v/ fornitori per int. di mora s.p. D.7 Fisco - L’art. 109.7 stabilisce che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (per cassa). Se registrati per competenza, affinché non vengano tassati occorre istituire un fondo di accantonamento. I crediti relativi agli interessi di mora non concorrono mai alla formazione della base su cui calcolare la svalutazione crediti dello 0,50%. Rinuncia - Il creditore può anche rinunciare ai benefici previsti dal D.Lgs. 231 (sia per i costi amministrativi cui potrebbe andrebbe incontro sia per non alterare i rapporti con i clienti) essendo le norme previste nel suo interesse, inserendo nelle condizioni generali di vendita o stampando sulla fattura la clausola “Interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002, decorrenti dall’intimazione del pagamento”. In presenza della rinuncia. creditore e debitore, non saranno costretti alle registrazioni degli interessi maturati. E’ opportuno far risultare la scelta da un verbale del Consiglio di amministrazione. Secondo la Circ. Confindustria n. 17450 del 24.3.03 le imprese possono documentare la rinuncia agli interessi di mora mediante: a) scambio di corrispondenza fra creditore e debitore, in cui si dichiari espressamente la rinuncia agli interessi; b) utilizzo della fattura emessa la momento del pagamento, con rinuncia espressa agli interessi di mora; c) emissione di un documento successivo in cui si dichiari che per tutte le fatture relative ad un determinato periodo si procede alla rinuncia agli interessi. Ires e tassazione per cassa - L’art. 109.7 stabilisce che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. La rilevazione, quindi, degli interessi di mora provoca uno sfasamento che comporta l’anticipo o il differimento del momento impositivo rispetto al periodo di competenza. Creditore: Alla maturazione, in base alle registrazioni fatte, dovrà eventualmente effettuare una variazione in diminuzione sull’Unico e calcolare la fiscalità differita. Se successivamente rinuncia al credito per interessi di mora dovrà registrare una sopravvenienza passiva non deducibile (variazione in aumento, in quanto riferita ad un ricavo a suo tempo non tassato, per il principio di cassa). Debitore: Registra gli interessi maturati ma effettua poi una variazione in aumento sull’Unico con conseguente calcolo della fiscalità anticipata. Se successivamente il fornitore rinuncia al suo credito per interessi di mora si dovrà registrare una sopravvenienza attiva non tassata (variazione in diminuzione, in quanto riferita ad un costo a suo tempo tassato, per il principio di cassa). • Solo società di persone e imprese individuali, che non hanno problemi di bilancio e per importi modesti, possono registrare direttamente la movimentazione finanziaria. Irap - Gli interessi di mora, così come gli accantonamenti per svalutazione degli stessi, fanno parte dell’area finanziaria e pertanto non rilevano ai fini Irap. Iva - Gli interessi di mora sono esclusi da Iva ai sensi dell’art. 15.1 n. 1. Sui documenti di addebito (fattura o lettera) si deve apporre una marca da bollo (nessuna marca se gli interessi non superano € 77,47). R.o.l. – Come ammesso dalla C.M. 19/E/2009, nel calcolo delle quote deducibili degli interessi passivi, gli interessi attivi di natura commerciale, concorrono (al contrario degli interessi passivi commerciali) a sterilizzare per il loro ammontare quello degli interessi passivi da sottoporre al vaglio del R.ol. SUGGERIMENTI PRATICI per il creditore 1) Il creditore vuole rinunziare all’automatismo legale per tutti i crediti o solo per alcuni clienti. Nel primo caso è necessario scrivere nelle condizioni generali di vendita (vale per chi ha l’abitudine di far sottoscrivere l’ordine, la copia commissione o il contratto) o in tutte le fatture “interessi di mora, nella misura di cui al D.Lgs 9.10.2002 n. 231, decorrenti dall’intimazione di pagamento”. Nel caso si voglia che la rinuncia abbia valore solo per specifici clienti o per certe forniture, sarà sufficiente stampare sulle relative fatture la clausola sopra riportata. Per ottenere gli interessi di dovrà procedere a formale intimazione. 2) Il creditore vuole mantenere libertà di scelta, di derogare all’automatismo legale. Il risultato può essere ottenuto adottando una delibera del Consiglio di Amministrazione secondo lo schema seguente: “esaminato il testo del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231, considerato che la pretesa di ripetere ai clienti tutti gli interessi di mora che potrebbero maturare secondo tale legge, magari su partite di piccolo importo e per ritardi di 184 modesta durata, comporterebbe un notevole aggravio di lavoro amministrativo, il cui onere potrebbe anche essere superiore al vantaggio derivante dagli interessi, considerato, inoltre, che la pretesa di incassare indiscriminatamente i suddetti interessi di mora potrebbe avere conseguenze commerciali negative quali anche la perdita di clienti delibera che gli interessi di mora saranno addebitati ai clienti solo su decisione specifica del responsabile dell’ufficio commerciale (dell’amministratore delegato) che deciderà di intimare il pagamento delle partite aperte, con gli interessi di mora nella misura di cui all’art. 5 del D.Lgs 231 del 2002, in relazione all’andamento degli affari con il particolare cliente; copia dell’intimazione di pagamento inviata al cliente dovrà essere comunicata al responsabile della contabilità per i conseguenti adempimenti contabili; il responsabile dell’ufficio commerciale (dell’amministratore delegato) avrà in relazione alle prospettive di incasso del credito principale e all’andamento degli affari con il particolare cliente, facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, agli interessi di mora maturati; nei moduli su cui saranno compilate le fatture sarà scritto interessi di mora, nella misura di cui al D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 decorrenti dall’intimazione di pagamento” Le imprese che non hanno il C.d.A. riteniamo possano supplire con: lettera raccomandata (senza busta) spedita al Responsabile dell’Ufficio commerciale o al Direttore Amministrativo (può valere il testo di cui sopra ma con gli opportuni adattamenti); determinazione dell’Amministratore unico riportata nel libro verbali dell’Organo amministrativo o nel libro Verbali assemblee (resta però aperto il problema della …. data certa!); dichiarazione stampigliata sul modulo della fattura; lettera dell’amministratore autospedita, senza busta. 3) L’operatore vuole stabilire un tasso diverso per gli interessi moratori oltre a fissare discrezionalmente la data della loro decorrenza. E’ consigliabile inviare al debitore un preavviso raccomandato nel quale indicare il temine ultimo di pagamento, la minaccia degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, con l’indicazione ben chiara del tasso vigente. Il testo può essere il seguente: “Trascorsi …. giorni dalla data suindicata saranno automaticamente dovuti, ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231, gli interessi di mora, per il semestre in corso, del ….%” . Il creditore, pertanto, potrà scegliere tra: - nessuna comunicazione al Cliente finché i rapporti rimangono buoni, salvo richiederli eventualmente in seguito nel momento commercialmente più utile; - lettera al Cliente del tipo “…..Lei ha maturato, nel corso dell’anno ……. un debito per interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 pari ad Euro … che in considerazione dei buoni rapporti commerciali, non Le verranno richiesti,” - comunicazione al Cliente dell’importo del teorico debito approfittando dell’occasione per rinegoziare le condizioni di vendita a lui riservate; - richiesta pura e semplice del pagamento degli interessi moratori. 185