Il principio di precauzione nella legislazione regionale

Transcript

Il principio di precauzione nella legislazione regionale
Il principio di precauzione
nella legislazione regionale
Bruno Nobile
1.- Premessa
Al principio di precauzione (better safe than sorry), con specifico riguardo ai prodotti
alimentari, si fa significativo riferimento, a livello comunitario, già nel “Libro bianco sulla
sicurezza alimentare” (COM (1999) 719 def.).
Così, in sede comunitaria, nel porre il problema della rintracciabilità dei prodotti lungo
tutta la catena alimentare, si è affermato che l’uso di pareri scientifici soccorre per
corroborare la politica della sicurezza alimentare, ricorrendo – se del caso – al principio
di precauzione.
I redattori del Libro bianco hanno formulato una serie di proposte atte a trasformare la
politica alimentare dell’Unione in uno “strumento proattivo, dinamico, coerente e
completo per assicurare un elevato livello di salute umana e di tutela dei consumatori”,
asserendo nello specifico che “ove appropriato si applicherà il principio di precauzione
nelle decisioni di gestione del rischio”.
Nello stesso documento il capitolo dedicato alla dimensione internazionale della
sicurezza alimentare è ispirato al principio, secondo il quale alimenti e mangimi importati
devono soddisfare requisiti sanitari almeno equivalenti a quelli fissati dalla Comunità
europea. La quale, peraltro, si prefiggeva, contestualmente e coerentemente, l’obiettivo
di chiarire e rafforzare l’esistente quadro nell’ambito dell’OMC per l’uso del principio di
precauzione, “alla ricerca di una metodologia concordata quanto al raggio di azione in
virtù di tale principio”.
Successivamente, la Commissione delle Comunità europee interveniva sull’argomento
con una propria Comunicazione (Bruxelles, 2 febbraio 2000 – COM (2000) 1), nella
quale, in primo luogo, pur riconoscendosi che il principio di precauzione non è
giuridicamente definito dal Trattato, che ne parla esplicitamente solo in riferimento alla
protezione dell'ambiente, tuttavia si conclude che, in pratica, la sua portata risulta molto
più ampia ed esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione
scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti
nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante,
possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità.
Nel Documento si afferma che il ricorso al principio di precauzione interviene unicamente
in un'ipotesi di rischio potenziale, anche se questo rischio non può essere interamente
1
dimostrato, o la sua portata quantificata o i suoi effetti determinati per l'insufficienza o il
carattere non concludente dei dati scientifici, presupponendosi:
- l’'identificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno, da un
prodotto o da un procedimento;
- una valutazione scientifica del rischio che, per l'insufficienza dei dati, il loro carattere
non concludente o la loro imprecisione, non consente di determinare con sufficiente
certezza il rischio in questione.
Va, inoltre, citata la Risoluzione del Parlamento europeo sull’ESB e la sicurezza dei
mangimi animali, approvata il 12 dicembre 2000. Vi legge, tra l’altro: “Tutte le decisioni
relative all’immissione sul mercato e alla continuazione della commercializzazione di
generi alimentari e mangimi devono essere basate sul principio di precauzione e su
prove scientifiche”.
Nei fatti l’Unione europea ha applicato il principio di precauzione in materia di OGM
(peraltro quasi esclusivamente oggetto della legislazione regionale del nostro Paese) nel
momento in cui ritenne di adottare una moratoria per la loro commercializzazione tra il
1999 e il 2004.
2.- Rassegna di legislazione regionale sul principio di precauzione
2.A.- Il principio di precauzione rileva nelle leggi regionali che intervengono in
tema di organismi geneticamente modificati; provvedimenti finalizzati essenzialmente a
preservare i prodotti tipici, biologici e tradizionali.
Regione Abruzzo - legge regionale n. 6 del 16 marzo 2001: “Norme in materia di
coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi
geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati”.
La legge n. 6 del 2001 ha definito, all’articolo 1, i propri obiettivi. Successivamente la
legge regionale n. 26 del 2007 (v. infra) ha sostituito integralmente tale articolo.
Al primo degli articoli della legge n. 6/2001 ne fanno seguito altri, volti a dettare
disposizioni per:
- vietare coltivazione e allevamento, sui terreni di proprietà pubblica, collettiva e nelle
aree, a qualunque titolo, protette (articolo 2). [Sostituito dall’articolo 2 della legge
regionale n. 26 del 20 luglio 2007: v. infra];
- individuare l’Autorità regionale e i siti per la ricerca di OGM (articolo 2-bis: introdotto
dalla legge regionale n. 26 del 20 luglio 2007: v. infra);
- escludere dalla protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti erogati dalla
Regione (articolo 3). [Sostituito dall’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 20 luglio
2007: v. infra];
- vietare la somministrazione, nella ristorazione collettiva, la somministrazione di
prodotti contenenti OGM (articolo 4);
2
- obbligare tutti i gestori di esercizi commerciali operanti sul territorio regionale di
verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di adeguata etichettatura indicante
l’eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti derivati (articolo
5). [Modificato dall’articolo 5 della legge regionale n. 26 del 20 luglio 2007: v. infra];
- escludere dall’erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche
di manipolazione genetica finalizzate alla creazione varietale e/o alla selezione animale
(articolo 6);
- comunicare il consenso informato (articolo7);
- promuovere campagne di informazione e di educazione alimentare sugli OGM
(articolo 8);
- istituire apposita Commissione di vigilanza per la corretta attuazione della legge
(articolo 9). [Sostituito dall’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 20 luglio 2007: v.
infra];
- fissare le sanzioni per violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 (articolo
10). [Modificato dall’articolo 7della legge regionale n. 26 del 20 luglio 2007: v. infra].
Regione Abruzzo - legge regionale n. 26 del 20 luglio 2007: “Modifiche alla L. R. 16
marzo 2001, n. 6 recante Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione
e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro
derivati”.
Questa legge regionale ha introdotto modifiche alla precedente n. 6 del 2001.
Segnatamente è stato sostituito l’articolo 1 (“Oggetto e finalità”), che risulta ora del
seguente tenore:
“1. La Regione, in applicazione del principio di precauzione e dell'azione preventiva di cui
all'art. 174 del Trattato della Comunità Europea e dell'art. 26 bis della Direttiva
2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 12 marzo 2001 (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio), con la
presente legge tutela le risorse genetiche del territorio regionale nonché la qualità ed
originalità della propria produzione agricola. Promuove, altresì, le azioni utili a prevenire i
possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l'ambiente, derivanti da
coltivazione ed allevamento di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati
"OGM". Detta, inoltre, ulteriori disposizioni per la commercializzazione, il consumo,
l’informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM.
2. La Regione Abruzzo promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore
agricolo con l’obiettivo di mantenere e sviluppare la biodiversità e l’alto valore del
paesaggio agrario regionale.
3. Il riferimento al termine OGM comprende gli OGM utilizzati come tali ed i beni prodotti
a partire da OGM o contenenti OGM”.
Il richiamato articolo 174 del Trattato CE stabilisce che la politica dell'Unione in materia
ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio
3
della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul
principio "chi inquina paga".
La Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001,
detta disposizioni sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
Regione Umbria - legge regionale n. 21 del 20 agosto 2001: "Disposizioni in materia di
coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di
organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici".
Le finalità del provvedimento sono enunciate all’articolo 1:
“1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della
qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare con la
presente legge:
a) disciplina la coltivazione, l’allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione
di organismi geneticamente modificati;
b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità;
c) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli
biologici e di qualità, nonché sui rischi derivanti dall’uso di prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati”.
In relazione agli OGM “la Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che
riguardano l'uso, per qualunque fine, di organismi geneticamente modificati e di prodotti
da essi derivati, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente”.
Ne consegue, fra l’altro:
- il divieto di coltivazione di piante transgeniche;
- l’esclusione dai finanziamenti per le strutture produttive che utilizzano OGM;
- l’etichettatura dei prodotti alimentari indicante la presenza di OGM;
- l’esclusione dai finanziamenti regionali delle ricerche che utilizzano tecniche di
manipolazione genetica;
- il divieto di somministrazione di alimenti contenenti OGM nella ristorazione collettiva
pubblica.
Regione Basilicata - legge regionale n. 18 del 20 maggio 2002: "Disposizioni per la
precauzione in materia alimentare e per la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione
e la commercializzazione di organismi modificati e di prodotti da essi derivati. Norme per
la produzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche".
Il principio di precauzione è espressamente richiamato in due dei 18 articoli di cui si
compone la legge: l’art. 1 (Obiettivi – Principio di precauzione) e l’art. 14 (Informazione
ed educazione alimentare).
L’art.1 recita:
“1. La Regione Basilicata tutela le risorse genetiche del proprio territorio e la qualità,
specificità, originalità e territorialità della propria produzione agro-alimentare.
4
2. La Regione Basilicata informa la propria azione e le proprie iniziative in materia
alimentare al rispetto del principio di precauzione ed in base ad esso adotta ogni
opportuna cautela e si attiene a prudenza nell’adozione di ogni provvedimento,
allorquando non siano individuati elementi scientifici dotati di attendibilità che escludano
la produzione di eventi dannosi per la salute umana, anche solo potenziali, come
conseguenza dell’impiego, dell’utilizzo ovvero dell’assunzione di prodotti alimentari.
3. La Regione, per la garanzia della sicurezza alimentare dei propri cittadini, applica il
principio di precauzione nelle decisioni che riguardino in particolare l’uso per qualunque
fine di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.
4. Per organismi geneticamente modificati si intendono quelli previsti dall’art. 1 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n.206 ["Attuazione della direttiva 98/81/CE che
modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati"].
5. La Regione realizza ogni azione utile a prevenire possibili rischi sulla salute umana e
sull’ambiente derivanti dalla coltivazione, dall’allevamento e dall’uso a scopi alimentari
degli organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.
6. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo
con i seguenti obiettivi:
a) mantenere la biodiversità;
b) ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del
mantenimento dell’alto valore del paesaggio agrario”.
In base a quanto previsto all’art. 14 (Informazione ed educazione alimentare) la Regione,
in osservanza al richiamato principio di precauzione, di cui all’art. 1, “organizza,
promuove, sostiene e realizza campagne di informazione ed educazione dei cittadini,
dirette in particolare agli agricoltori, agli operatori scolastici e sanitari, e ai consumatori
sui rischi eventuali per la salute e per l'ambiente derivanti dall'uso di prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati”.
Per contrastare i prodotti OGM e per valorizzare i prodotti biologici, tipici o tradizionali
propri della Regione viene fatto divieto di coltivazione e di allevamento di piante e animali
geneticamente modificati o di altro tipo di organismi geneticamente modificati sui terreni
di proprietà del demanio regionale, sui terreni di proprietà collettiva ricadenti nel territorio
regionale e nelle aree limitrofe a questi, nel raggio di almeno due chilometri (art. 2).
Si segnalano inoltre le norme concernenti:
- il divieto di coltivazione in pieno campo di piante transgeniche;
- l’esclusione dalla possibilità di accedere ai marchi o a qualunque denominazione o
specificazione di qualità per i loro prodotti le aziende agricole che, per le produzioni
oggetto di tali marchi, utilizzino organismi geneticamente modificati, comunque
presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti;
- il divieto nell’ambito della ristorazione collettiva di somministrare prodotti contenenti
OGM;
- la verifica di adeguata etichettatura dei prodotti contenenti OGM destinati
all’alimentazione umana ed animale;
5
- il riconoscimento di titolo preferenziale per le ricerche finalizzate alla verifica dei rischi
connessi alla coltivazione di OGM.
Regione Emilia Romagna - legge regionale n. 25 del 22 novembre 2004: “Norme in
materia di organismi geneticamente modificati”.
Anche la Regione Emilia Romagna è intervenuta a difesa delle produzioni agricole del
proprio territorio. A tale fine la Regione, sulla base del principio di precauzione
contemplato dall’articolo 174 del Trattato CE, nell’ambito delle proprie competenze, ha
disciplinato l’utilizzo di organismi geneticamente modificati, avendo cura di preservare le
risorse genetiche del territorio e di tutelare efficacemente le produzioni agricole ed
alimentari, che fanno dell’identità, originalità, naturalità un valore culturale, economico e
commerciale non compromettibile.
Tutte le misure previste dal provvedimento (divieti, ricerca e sperimentazione, elenchi,
marchi di qualità, informazione, vigilanza) sono funzionali a:
a) favorire l’incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della
distribuzione;
b) assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità dei
prodotti agricoli regionali;
c) vietare la somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati
da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, nel rispetto del
principio di precauzione di cui all’articolo 7 del Reg. (CE) 178/2002;
d) sostenere l’acquisto di prodotti agricoli regionali da parte delle imprese esercenti
attività di ristorazione o ospitalità nell’ambito del territorio regionale;
e) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli
imprenditori agricoli;
f) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei
prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con
l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
g) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di
prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti.
Regione Marche - legge regionale n. 5 del 4 marzo 2004: “Disposizioni in materia di
salvaguardia delle produzioni agricole tipiche, di qualità e biologiche”.
La Regione, per valorizzare le risorse genetiche e la specificità ed originalità delle
produzioni agricole e agroalimentari del proprio territorio e per assicurare un elevato
livello di tutela della salute umana, animale e dell’ambiente, nonché della qualità dei
prodotti e degli interessi dei consumatori:
a) disciplina la produzione e la commercializzazione degli organismi geneticamente
modificati (OGM), promuovendo tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi
per la salute umana e per l’ambiente in applicazione del principio di precauzione;
b) favorisce la produzione e il consumo di prodotti tipici, di qualità e biologici;
6
c) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti tipici di
qualità e biologici.
Ai sopra descritti fini la Regione sostiene le iniziative dei Comuni che dichiarino il proprio
territorio antitransgenico.
Regione Lazio – legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2004: "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2004".
L’articolo 79 detta norme in materia di coltivazione ed allevamento di organismi
geneticamente modificati, disponendo:
“1. La Regione, in applicazione del principio di precauzione espressamente sancito
nell'articolo 174 del Trattato di Amsterdam ed in coerenza con la legge regionale 1 marzo
2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), tutela le
risorse genetiche del proprio territorio con particolare riferimento alla qualità ed originalità
della propria produzione agro-alimentare e promuove azioni utili a prevenire i possibili
rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti da coltivazione ed allevamento degli
organismi geneticamente modificati (OGM).
2. Ai fini di cui al comma 1, nelle more della definizione di protocolli e normative per la
valutazione dell'impatto degli OGM sul sistema agricolo, sono vietate sul territorio
regionale la coltivazione e l'allevamento a qualsiasi titolo di tali OGM.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, nel territorio regionale possono essere
effettuate emissioni deliberate nell'ambiente di OGM o di una combinazione di OGM al
solo scopo di ricerca, sulla base del provvedimento di assenso del Ministero della Salute
in ambiente confinato, purché al di fuori:
a) delle aree di proprietà del demanio regionale, di proprietà collettiva ricadenti nel
territorio regionale e di quelle individuate all'articolo 7, comma 1 della l.r. 15/2000;
b) delle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da marchi di qualità riconosciuti dalla
CE;
c) delle aree dove insistono aziende che praticano l'agricoltura biologica o che a
qualunque titolo ricevono contributi per l'applicazione di misure agroambientali;
d) di zone limitrofe alle aree di cui alle lettere a), b), c), per una distanza di almeno 20
chilometri.
4. L'uso di mangimi contenenti OGM per l'alimentazione del bestiame è condizione
ostativa alla concessione di contributi regionali.
5. L’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo viene
svolta dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'agricoltura del Lazio
(ARSIAL), fermi restando gli eventuali controlli di competenza di altre autorità previsti da
leggi statali e regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentari”.
Regione Lazio - legge regionale n. 15 del 6 novembre 2006: “Disposizioni urgenti in
materia di organismi geneticamente modificati”.
Con provvedimento analogo ai precedenti, la Regione si prefigge lo scopo di tutelare le
risorse genetiche del territorio nonché la qualità ed originalità della propria produzione
7
agricola, promovendo le azioni utili a prevenire i possibili danni per il sistema agricolo,
per la salute umana e l’ambiente, derivanti da coltivazione e allevamento di organismi
geneticamente modificati, e dettando ulteriori disposizioni per la commercializzazione, il
consumo, l’informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM.
Si specifica, in particolare, che il riferimento al termine OGM comprende gli OGM
utilizzati come tali ed i beni prodotti a partire da OGM o contenenti OGM.
Anche queste misure sono esplicitamente ispirate al principio di precauzione.
Regione Valle d'Aosta - legge regionale n. 29 del 18 novembre 2005: ”Disposizioni in
materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche”.
Il provvedimento definisce il quadro normativo per realizzare la coesistenza tra colture
transgeniche, convenzionali e biologiche sul territorio regionale.
I principi ispiratori della legge sono enunciati all’articolo 1:
“1. Le misure per la gestione della coesistenza sono assunte in coerenza con le
informazioni scientifiche disponibili riguardo ai possibili rischi di commistione derivanti
dall’introduzione delle coltivazioni transgeniche, comunque sempre nel rispetto del
principio di precauzione, sia per le colture convenzionali e biologiche, sia per la flora
spontanea, la cui presenza caratterizza le peculiarità, anche produttive, dei diversi agroecosistemi della Regione.
2. Le misure adottate ai fini della coesistenza sono rispondenti al criterio della
proporzionalità ed ispirate all’adozione di comportamenti efficienti ed efficaci, volti
prioritariamente ad assicurare la separazione delle filiere, evitando l’imposizione di oneri
non necessari a carico degli agricoltori e degli altri operatori delle filiere interessate.
3. Le misure per la gestione della coesistenza sono rivolte alle singole aziende agricole
ed agli operatori della filiera, il cui ruolo è ritenuto rilevante ai fini della commistione tra le
colture transgeniche, convenzionali e biologiche ed i prodotti delle stesse, limitatamente
ai processi produttivi che si svolgono sul territorio regionale.
4. L’adozione di misure di portata regionale è limitata alle specie vegetali la cui
coltivazione è incompatibile con la realizzazione di forme di coesistenza che, in base alle
informazioni scientifiche disponibili, nel rispetto del principio di precauzione, possano
essere considerate non pregiudizievoli del grado di biodiversità dell’ambiente naturale e,
più in genere, degli agro-ecosistemi della Regione, nonché dei livelli di qualità e di tipicità
delle produzioni agroalimentari regionali”
La più organica legge regionale in materia di coesistenza determina, nell’ambito dei
principi sopra richiamati:
- il livello di coesistenza;
- le misure da osservare:
- gli adempimenti a carico degli operatori;
- il monitoraggio e la coesistenza;
- il piano di coesistenza;
- le attività di informazione e divulgazione;
8
- il controllo sull’applicazione della legge e le sanzioni amministrative per il mancato
rispetto delle disposizioni recanti le misure previste per la coesistenza.
Regione Piemonte - legge regionale n. 27 del 2 agosto 2006: “Disposizioni urgenti a
salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità”.
La Regione persegue la salvaguardia delle coltivazioni, con particolare riferimento alle
forme di agricoltura convenzionale, integrata e biologica, nel rispetto del principio di
precauzione, al fine di evitare inquinamenti da parte di piante geneticamente modificate.
Tale salvaguardia è svolta con particolare riferimento ai prodotti a denominazione
d'origine e ai prodotti tradizionali agricoli, alla flora spontanea ed alla biodiversità, tenuto
conto delle peculiarità territoriali ed economiche regionali.
Per raggiungere tali obiettivi, la Regione individua specifici interventi e detta regole volte
a prevenire l'inquinamento genico e la commistione tra colture geneticamente modificate
(GM) e non GM.
A tutela della libera scelta del consumatore, l'attuazione delle regole di coesistenza
garantisce la possibilità di distinguere i prodotti transgenici da quelli derivanti da
agricoltura convenzionale e biologica. A tale fine le coltivazioni transgeniche sono
realizzate all'interno di filiere separate da quelle convenzionali e biologiche.
Regione Calabria - legge regionale n. 29 del 14 marzo 2008: “Norme per orientare e
sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali”.
Ai sensi di questa legge:
La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il
consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate
nel territorio regionale e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori
sull’origine e le specificità di tali prodotti.
A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi volti, fra al’altro, a vietare
la somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati da parte
dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, nel rispetto del principio di
precauzione di cui all’articolo 7 del Reg. (CE) 178/2002 del 28 gennaio del 2002
[Regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare].
2.B.- Il principio di precauzione fuori dell’ambito alimentare
Regione Marche - legge regionale n. 26 del 13 novembre 2001: “Sospensione della
terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili
interventi di psicochirurgia”.
La terapia e le pratiche indicate nel titolo della legge sono sospese, su tutto il territorio
della regione, fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e
circostanziato le situazioni cliniche per le quali terapia e pratiche sono sperimentalmente
9
dimostrate efficaci e risolutive e non sono causa di danni temporanei o permanenti alla
salute del paziente.
Regione Umbria legge regionale n. 9 del 14 giugno 2002: “Tutela sanitaria e ambientale
dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
La Regione Umbria, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'articolo 174,
paragrafo 2, del Trattato CEE e dei principi fondamentali della legge 22 febbraio 2001, n.
36, detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente.
Regione Abruzzo - legge regionale n. 45 del 13 dicembre 2004: “Norme per la tutela
della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”.
La Regione Abruzzo detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti
dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della
pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto del principio di precauzione sancito
dall’art. 174, paragrafo 2, del Trattato CEE, dei principi dettati dall’articolo 8 della legge
22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e della legge 6 agosto 1990, n. 223 - Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, del DM. 10 settembre 1998, n. 381 e del
DPCM 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza.
Regione Emilia Romagna - legge regionale n. 13 del 31 marzo 2005: “Statuto della
Regione Emilia Romagna”.
Nello statuto adottato dalla Regione, l’articolo 3 è dedicato al tema delle politiche
ambientali. “La Regione al fine di assicurare le migliori condizioni di vita, la salute delle
persone e la tutela dell'ecosistema, anche alle generazioni future, promuove:
…
c) la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei rumori e delle emissioni
inquinanti, in applicazione del principio di precauzione, dei protocolli internazionali e
delle direttive europee.
Regione Puglia - legge regionale n. 26 del 9 agosto 2006: “Interventi in materia
sanitaria”.
Al fine di predisporre interventi straordinari per la tutela della salute nei luoghi di lavoro,
in considerazione degli infortuni sul lavoro che ogni anno colpiscono i lavoratori della
Regione Puglia, si individuano una serie di aree di intervento, tra le quali l’estensione del
principio di precauzione ai lavoratori a contatto con sostanze cancerogene o presunte
tali.
Regione Abruzzo - legge regionale n. 2 del 10 marzo 2008: “Provvedimenti urgenti a
tutela della Costa Teatina”.
10
La Regione Abruzzo, nel rispetto dell’art. 32 della Costituzione Italiana, del principio di
precauzione sancito dall’art. 174, paragrafo 2 del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea,
e del principio di tutela della salute pubblica sancito dall’art. 152 del trattato di
Amsterdam, nell’ambito della programmazione territoriale, socio-economica ed
ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, garantisce che le
decisioni amministrative relative ai progetti ed agli interventi di cui alle direttive 85/337
CEE, 97/11 CE, 96/61 CE e 42/2001 CE relative alla Valutazione di Impatto Ambientale
ed alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono prese nel rispetto delle esigenze
di salvaguardia e tutela:
a) della salute umana, della conservazione delle risorse, nonché del miglioramento della
qualità umana della vita;
b) della protezione e conservazione delle risorse naturali;
c) della sicurezza del territorio.
ABSTRACT
The precautionary principle in Italian regional law
The Author, in the introduction, refers to EU literature and legislation concerning the
precautionary principle (better safe than sorry), with respect to food products: the White
Book of the European Commission on Food Safety of 1999 (February 2000) states that
the precautionary principle is not judicially defined in the Treaty that deals with it referring
only to environment protection, even if its scope is wider. It is finally made mention of the
Resolution adopted by the European Parliament in December 2000 concerning BSE and
safety of animal feeding stuffs.
The European Union has applied this precautionary principle in the area of genetically
modified organisms (GMOs) (in Italy, as far as food legislation is concerned, exclusively
disciplined by regional law), with the adoption of a moratorium on their commercialisation
between 1999 and 2004.
In regional law the precautionary principle is used in provisions concerning GMOs,
fundamentally in order to protect typical, organic and traditional products or, in fields that
do not concern food, for environment conservation.
11