I principali adempimenti nella gestione fiscale

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I principali adempimenti nella gestione fiscale
I principali adempimenti
nella gestione fiscale dell’impresa
La tassazione dei diversi soggetti passivi
Relazione del Dr. Luca De Stefani
www.studiodestefani.com
Studio De Stefani
Società di persone
CARATTERISTICA
POSIZIONE DEI SOCI
S.N.C.
S.A.S.
(società in nome collettivo) (società in accomandita semplice)
Responsabilità illimitata
Accomandatari: responsabilità
illimitata
Accomandanti: responsabilità
limitata al capitale investito
CAPITALE MINIMO
Non previsto
Non previsto
AMMINISTRATORI E
DURATA DELLA
CARICA
Soci
A tempo indeterminato
Solo i soci accomandatari
A tempo indeterminato
ORGANO DI
CONTROLLO
Non previsto
Non previsto
ASSEMBLEE E
MAGGIORANZE
Non prevista
Non prevista
OBBLIGO DI DEPOSITO
DEL BILANCIO
No
No
POSSIBILITA’ DI
EMETTERE
OBBLIGAZIONI
No
No
Studio De Stefani
Ditte ind. o società di persone: imposte sul reddito
Imposte a carico dei soci
IMPOSTE E
ALIQUOTE
IRPEF: progressiva
Imposte sulla
ditta/società
IRAP: 4,25 %
Principio di trasparenza: il
reddito è attribuito a
ciascun socio in base alla %
di partec. agli utili (anche se
non distribuito).
L’effettiva distribuz. non è
soggetta a ulteriori imposte.
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
Unico/persone fisiche
Unico/persone fisiche
o società di persone
Studio De Stefani
Aliquote IRPEF
Fino al 2004
SCAGLIONI IRPEF
Oltre
-
2005 e 2006
%
fino a
15.000 23% Oltre
Oltre
15.000 fino a
Oltre
SCAGLIONI IRPEF
%
SCAGLIONI IRPEF
fino a
26.000 23% Oltre
29.000 29% Oltre
26.000 fino a
29.000 fino a
32.600 31% Oltre
Oltre
32.600 fino a
70.000 39% Oltre
Oltre
70.000
45%
-
Dal 2007
fino a
15.000 23%
33.500 33% Oltre
15.000 fino a
28.000 27%
33.500 fino a 100.000 39% Oltre
28.000 fino a
55.000 38%
55.000 fino a
75.000 41%
100.000
( c o n t r i b u t o d i s o l i d a r i e t à 4 %)
43% Oltre
Oltre
-
%
75.000
43%
Studio De Stefani
Aliquote IRPEF
Nuove deduzioni dal 2003 (Art. 1010-bis, Tuir)
Deduzione dal reddito complessivo, aumentato del credito d’imposta sui
dividendi e al netto degli oneri deducibili, di € 3.000.
Questa deduzione è aumentata di:
™ € 1.500 per i lavoratori autonomi e le imprese in cont. semplificata;
™ € 4.000 in presenza di redditi da pensione;
™ € 4.500 in presenza di redditi di lavoro dipendente (escluse le
pensioni) e assimilati (si co.co.co.).
La deduzione è soltanto potenziale:
- per assicurare la progressività dell’imposizione, spetta in misura
decrescente all’aumentare del reddito imponibile (Art. 10-bis, co.5, Tuir);
- non rileva al fine della determinazione della base imponibile delle
addizionali all’IRPEF.
Studio De Stefani
Unico Persone Fisiche
1)
2)
3)
4)
5)
6)
+ Reddito fondiario
+ Redditi di capitale
+ Redditi di lavoro dipendente
+ Redditi di lavoro autonomo
+ Redditi d’impresa
+ Redditi diversi
= Reddito complessivo
- Oneri deducibili
= Imponibile Irpef
9Contributi: Inps Ivs, Gestione separata, Casse professionali;
9Fondi Pensione;
9SSN assicurazione auto;
9Contributi consorzi bonifica.
= IRPEF lorda
- Oneri detraibili (19% e 36%)
- Ritenute d’acconto
= IRPEF netto da pagare
Detraibile il 19% di:
9Spese mediche > 129,11 €;
9Assicurazione sulla vita (stip. < 1.1.2001) < 1.291,14;
9Assicurazione sugli infortuni < 1.291,14;
9Interessi mutuo ipotecario x acquisto (< 3.615,20) o
costruz./ristrutt. (< 2.582,28) prima casa;
9Spese per istruzione (medie, superiori, università, master)
9Spese veterinarie > 129,11, < 387,34;
9Spese funebri < 1.549,37;
9Rette per asili nido < 632 per ogni figlio (solo per il 2005).
Studio De Stefani
Società di capitali
S.R.L.
(società a resp. limitata)
CARATTERISTICA
S.P.A.
(società per azioni)
POSIZIONE DEI SOCI
Responsabilità limitata
(al capitale investito)
Responsabilità limitata
(al capitale investito)
CAPITALE MINIMO
€ 10.000
€ 120.000
AMMINISTRATORI E
DURATA DELLA CARICA
Soci o non soci
A tempo indeterminato
Soci o non soci
Tre anni, rieleggibili
ORGANO DI CONTROLLO
Collegio sindacale solo se:
- Se cap. soc. > 120.000 €;
- Se si superano per 2 anni cons. 2
dei 3 punti dell’art. 2435 bis C.C.
- Se lo statuto lo prevede
Collegio sindacale
ASSEMBLEE di prima
convocazione
Non previsto quorum
Ordinaria: magg. del C.S.
Straordinaria: almeno 2/3 C.S.
Quorum: almeno ½ del C.S.
Ordinaria: magg. dei presenti
Straordinaria: + ½ del C.S.
ASSEMBLEE di seconda
convocazione
Non previsto quorum
Ordinaria: magg. del C.S.
Straordinaria: almeno 2/3 C.S.
Quorum: qualunque % C.S.
Ordinaria: magg. dei presenti
Straordinaria: + 1/3 del C.S.
OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO
Si
Si
POSSIBILITA’ DI EMETTERE OBBLIGAZIONI
No
Si
Studio De Stefani
Società di capitali
S.A.P.A.
(società in accomandita per azioni))
CARATTERISTICA
POSIZIONE DEI SOCI
Accomandatari: responsabilità illimitata
Accomandanti: limitata al capitale
CAPITALE MINIMO
€ 120.000
AMMINISTRATORI E
DURATA DELLA CARICA
Solo soci accomandatari
A tempo indeterminato
ORGANO DI CONTROLLO
Collegio sindacale
ASSEMBLEE di prima
convocazione e maggioranze
Quorum: almeno ½ del C.S.
Ordinaria: magg. dei presenti
Straordinaria: + ½ del C.S., + tutti gli accomandatari
ASSEMBLEE di seconda
convocazione e maggioranze
Quorum: qualunque % C.S.
Ordinaria: magg. dei presenti
Straordinaria: + 1/3 del C.S., + tutti gli accomandatari
OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO
Si
POSSIBILITA’ DI EMETTERE OBBLIGAZIONI
Si
Studio De Stefani
Società di capitali: imposte sul reddito
Imposte sulla società
IMPOSTE E
ALIQUOTE
Solo in caso di effettiva distribuz. degli
utili vi è la tassazione come indicata al
lucido successivo.
IRES: 33%
IRAP: 4,25 %
DICHIARAZ. Unico/soc. di capitali
DEI REDDITI
Imposte a carico dei soci
Modello Unico/persone fisiche
(se socio persona fisica)
Modello Unico/società di capitali
(se socio persona giuridica)
Contabilità ordinaria
Indipendentemente dall’ammontare dei ricavi
Studio De Stefani
Società di capitali: distribuzione dividendo
Socio: persona fisica (non imprenditori) e Enti non comm. (attività istit.)
Dividendi da partecipazioni non qualificate (onere del socio di attestazione del requisito)
<= 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria ovvero <= al 25% del capitale o del patrimonio sociale.
Limiti ridotti rispettivamente al 2% ovvero al 5% nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati.
E’ sufficiente che sia superato 1 solo dei 2 limiti, perché la partecipazione sia considerata qualificata.
Ritenuta di imposta del 12,5% sul dividendo
Dividendi da partecipazioni qualificate
Tassazione ad Irpef del 40% del dividendo distribuito
ovvero tassazione per trasparenza (art. 116, Tuir)
Studio De Stefani
Società di capitali: distribuzione dividendo
Socio: ditta individuale o società di persone
Imponibile Irpef il 40% del dividendo distribuito
Socio: società di capitali
Imponibile Ires il 5% del dividendo distribuito
ovvero tassazione per trasparenza (art. 115, Tuir)
Studio De Stefani
Società di capitali: distribuzione dividendo
Dichiarazione dei redditi comp. 2004: S.P.A.
UTILE LORDO
IRES proporzionale: 33%
UTILE NETTO DISTRIBUITO con delibera 2005
10.000,00
3.300,00
6.700,00
(senza considerare accantonamento a riserva legale o altre riserve)
Dich. redd. comp. 2005 e segg.: Socio pers. fis. con part. non qual.
DIVIDENDO PERCEPITO nel 2005
Ritenuta alla FONTE a titolo DEFINITIVO: 12,5%
6.700,00
837,50
Totale carico fiscale: € 4.137,5
Studio De Stefani
Società di capitali: distribuzione dividendo
Dichiarazione dei redditi comp. 2004: S.P.A.
10.000,00
3.300,00
6.700,00
UTILE LORDO
IRES proporzionale: 33%
UTILE NETTO DISTRIBUITO con delibera 2005
(senza considerare accantonamento a riserva legale o altre riserve)
Dich. redd. comp. 2005 e segg.: Socio pers. fisica con part. qualif.,
Socio imprenditore individuale o Socio società di persone
Irpef/Ire 23%
Irpef/Ire 33%
Irpef 43%
DIVIDENDO PERCEPITO dal 2005
6.700,00
6.700,00
6.700,00
REDDITO tassato Irpef/Ire per il 40%
2.680,00
2.680,00
2.680,00
616,40
884,40
1.152,40
IRPEF/Ire progressiva (senza considerare “no tax
area” “family area” o deduzioni/detrazioni)
Totale carico fiscale:
3.916,40
4.184,40 4.452,40
Studio De Stefani
Società di capitali: distribuzione dividendo
Dichiarazione dei redditi comp. 2004: S.P.A.
UTILE LORDO
IRES proporzionale: 33%
UTILE NETTO DISTRIBUITO con delibera 2005
10.000,00
3.300,00
6.700,00
(senza considerare accantonamento a riserva legale o altre riserve)
Dichiarazione redditi competenza 2005: Socio società di capitali
DIVIDENDO PERCEPITO nel 2005
6.700,00
REDDITO TASSATO IRES per il 5%
335,00
IRES al 33%
110,55
Totale carico fiscale: € 3.410,55
Studio De Stefani
Società di capitali: opzione per la trasparenza
Soci: società di capitali (art. 115, Tuir)
¾ soci con % diritto di voto e di part. a utili non < 10% e non > 50%;
¾ non emesso strumenti finanziari partec. (art. 2346, ult. co, C.C.);
Soci: persone fisiche (art. 116, Tuir)
¾ soci persone fisiche (anche ditte individuali) non + di 10 (20 se società cooperativa);
¾ ricavi non > alle soglie per l'applicazione degli studi di settore;
¾ non possesso o acquisto di una partecipazione con PEX (art. 87, Tuir).
Studio De Stefani
Cessione di partecipazioni
Socio: persona fisica e società semplice
Plusval. da partecipazioni non qualificate
(onere del socio di attestazione del requisito)
<= 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria ovvero <= del 25% del capitale o del patrimonio sociale.
Limiti ridotti rispettivamente al 2% ovvero al 5,% nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati.
E’ sufficiente che sia superato 1 solo dei 2 limiti, perché la partecipazione sia considerata qualificata.
Ritenuta di imposta del 12,50% sul capital gain da cessione
¾
¾
¾
Calcolo e pagamento in dichiarazione dei redditi;
Plusvalenza: differenza tra costo d’acquisto e ricavo cessione, al netto delle minusvalenze relative a
strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate;
Riportabilità delle minusvalenze nei 4 periodi successivi.
Plusval. da partecipazioni qualificate
Tassazione ad Irpef e addiz. reg. e com. del 40% del capital gain da cessione
¾
¾
¾
Calcolo e pagamento in dichiarazione dei redditi;
Plusvalenza: differ. tra costo d’acq. e ricavo cessione, al netto del 40% delle minusv. dello stesso tipo;
Non più riportabilità delle minusvalenze nei 4 periodi successivi.
Att.ne alle Leggi di rivalutazione
Studio De Stefani
Cessione di partecipazioni
Socio: ditta individuale e società di persone
¾ Se PEX (art. 58, co. 2, Tuir)(*) e Coge ord.: imp. il 40% della plusv. (anche se non qual.);
¾ Le altre partecipazioni: imponibili, senza rateazione in 5 esercizi;
¾ Le minusvalenze non sono deducibili, neppure in caso di realizzo.
Socio: società di capitali
¾ Se PEX(*) esente (art. 87, Tuir):
¾ al 100% se realizzate fino al 3.10.2005;
¾ al 95% se realizzate dal 4.10.2005 al 2.12.2005;
¾ al 91% se realizzate dal 3.12.2005 al 31.12.2006;
¾ all'84% se realizzate dal 1.1.2007.
¾ Minusvalenze da realizzo e da valutazione indeducibili;
¾ Altre partecipazioni: imponibili:
¾ Rateazione in 5 es. solo se iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie da almeno 3 bilanci;
¾ Le minusvalenze da realizzo sono deducibili, quelle da valutazione no.
(*) Requisiti per la partecipation exemption:
a) Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote
acquisite in data più recente;
b) Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni
c)
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
Resistenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (Dm 21.11.2001) salva l’avvenuta dimostrazione,
a seguito dell’esercizio dell’interpello che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sia dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sotto
posti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
d) Al momento di realizzo, l’esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale, con particolari limiti per le società immobiliari. Per le holding i requisiti di
residenza e commercialità si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
Studio De Stefani
Studio De Stefani
I principali adempimenti
nella gestione fiscale dell’impresa
I regimi contabili ed i libri obbligatori
Relazione del Dr. Luca De Stefani
www.studiodestefani.com
Studio De Stefani
REGIME
ORDINARIO
I regimi contabili
e di determinazione
del reddito
REGIME
SEMPLIFICATO
REGIME
SUPERSEMPLIFICATO
REGIMI TRIBUTARI
Attività marginali e
nuove iniziative
Regime della franchigia
Studio De Stefani
Regime attività marginali e nuove iniziative
Artt. 13 e 14, L. 23.12.2000 n. 388
REQUISITI
Solo per le persone fisiche e le imprese familiari
™ REGIME PER LE ATTIVITÀ MARGINALI
• Solo per le attività assoggettate agli studi di settore;
• Solo se i ricavi e i compensi del periodo d’imposta
precedente sono nei limiti fissati per i vari studio di settori.
Nel caso vengano esercitate più attività l’ammontare complessivo dei ricavi non può eccedere i 50
milioni.
™ REGIME PER LE NUOVE INIZIATIVE
• NO se attività artistica, prof. o d’impr. negli ultimi 3 anni;
• NO se mera prosecuzione di una precedente attività
economica, anche svolta come di lavoratore dipendente o autonomo (stessi clienti, stessi beni strumentali);
• Solo se i ricavi e i compensi:
<= € 30.987,41 per i servizi
<= € 61.974,83 per le altre attività.
• Solo se OK con obblighi previd., assicur. e amministrativi.
Studio De Stefani
Regime attività marginali e nuove iniziative
Artt. 13 e 14, L. 23.12.2000 n. 388
OPZIONE
™ REGIME PER LE ATTIVITÀ MARGINALI
9 Su domanda del contribuente all’Ufficio Unico delle Entrate
su modello allegato al Provvedimento 14.03.2001 entro il
31.01 dell’anno (proroga al 31.05.2002 per i nv. 26 st. sett. appr. 15.02.2002);
9 l’opzione è valevole per almeno un periodo d’imposta, con
rinnovo automatico alla sua scadenza, salvo rinuncia o
sopravvenute cause di cessazione.
™ REGIME PER LE NUOVE INIZIATIVE
9 Su domanda del contribuente all’Ufficio Unico delle Entrate
su modello allegato al Provvedimento 14.03.2001, da
allegare alla denuncia di inizio attività;
9 Durata massima di permanenza nel nuovo regime di 3 anni.
La domanda può essere utilizzata per la richiesta all’Agenzia
delle Entrate dell’assistenza fiscale tramite il “tutor”.
Studio De Stefani
Regime attività marginali e nuove iniziative
Artt. 13 e 14, L. 23.12.2000 n. 388
IVA
REDDITO
Solo versamento annuale.
Il reddito determinato analiticamente
¾per le attività marginali: Ricavi ex Gerico – costi ex artt. 79 o 50, Tuir
¾per le nuove iniziative: Ricavi – costi ex artt. 79 o 50, Tuir
è assoggettato ad imposta sostitutiva dell’Irpef e non concorre
alla formazione del reddito complessivo Irpef del contribuente.
Ma deve essere conteggiato ai seguenti fini:
™ contributivi e previdenziali;
™ extratributari (es. esenzione dai ticket medici);
™ detrazioni per familiari a carico.
Imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali regionali:
9 15% per le attività marginali
9 10% per le nuove iniziative
Studio De Stefani
Regime attività marginali e nuove iniziative
Artt. 13 e 14, L. 23.12.2000 n. 388
ESONERO
ADEMPIMENTI
CONTABILI
9 Registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti
ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva;
9 Liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva;
9 Presentazione della dichiarazione periodica Iva;
9 Versamento acconto annuale Iva;
9 Versamento delle addizionali comunali e regionali
dell’Irpef.
Studio De Stefani
Regime attività marginali e nuove iniziative
Artt. 13 e 14, L. 23.12.2000 n. 388
SOGGETTI
ESCLUSI
ADEMPIMENTI
CONTABILI
9 le società, comprese le soc. semplici, di armamento e di fatto;
9 le associazioni professionali senza personalità giuridica;
9 i contribuenti forfetari.
9
9
9
9
9
Conservare i documenti contabili (ricevuti ed emessi);
Emettere fattura o certificare i corrispettivi;
Presentare le dich. annuali Iva, redditi, Irap, 770;
Effettuare gli adempimenti come sostituto d’imposta;
Se attività professionale non si applica la rit. d’acc.
9
Effettuare il versamento:
9 dell’imposta sostitutiva nel termine previsto per il
versamento a saldo dell’Irpef;
9 in acconto o a saldo dell’Irap;
9 annuale dell’Iva.
Studio De Stefani
Regime attività marginali e nuove iniziative
Artt. 13 e 14, L. 23.12.2000 n. 388
CAUSE DI
CESSAZIONE
SANZIONI
Il regime agevolato termina:
™ i ricavi o i compensi conseguiti superano i limiti fissati per
l’ammissione al regime stesso; a decorrere dal periodo
d’imposta successivo il contribuente sarà assoggettato a
tassazione ordinaria;
™ i ricavi o compensi superano di oltre il 50% i suddetti limiti;
in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari
l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito
nel periodo d’imposta stesso in cui il limite è stato superato;
™ in caso di rinuncia da parte del contribuente.
™ Quelle ordinariamente previste per le imposte dirette;
™ 100% - 200% differenza fra reddito calcolato ai fini Irpef e
quello assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di
superamento del limite.
Studio De Stefani
Regime semplificato (imprese minori)
Art. 18, DPR 600/73 - Art. 76, T.U.I.R.
REQUISITI
Ammesse solo le imprese individuali e le società di persone che
hanno realizzato nell’anno precedente ricavi non superiori a:
™ € 309.874,14 in caso di attività di servizi (Dm 17.01.1992);
™ € 516.456,90 in caso di altre attività.
OPZIONE
9
Ammessi i contribuenti che nella dichiarazione di inizio
attività dichiarano di non superare i suddetti limiti.
9
Il passaggio ad altri regimi necessita l’opzione.
Studio De Stefani
Regime semplificato (imprese minori)
Art. 18, DPR 600/73 - Art. 76, T.U.I.R.
ADEMPIMENTI
CONTABILI
9Registrazione fatture attive sui registri Iva entro 15 gg., ma
IVA in liquidazione nel mese di emissione.
9 Registrazione corrispettivi: giorno non festivo successivo emissione, ma anche
riepilogativamente il 15 mese succ., senza allegare scontr. (Art. 6, co. 4, DPR 695/96).
9Registrazione fatture passive sui registri Iva entro la
dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a
quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.
9 Integrazione dei registri IVA con le operazioni non soggette ad Iva da registrare
entro 60 gg. (D.M. n. 2148, 02-05-1989).
9 Le rettifiche apportate ai ricavi e ai costi (ratei, risconti, TFR, ammortamenti,
rimanenze) devono registrarsi con il criterio di competenza entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi.
9 Le annotazioni relative ai BENI AMMORTIZZABILI possono essere eseguite,
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, nel REGISTRO
DEGLI ACQUISTI (art. 2, co. 1, DPR 695/96).
9 Conservazione per 10 anni fatture, lettere e telegrammi ricevute e copie di quelle
spedite. (Art. 2214 C.C.).
9 Se in presenza di dipendenti è obbligatorio il libro matricola, libro paga, libro
presenze e registro degli infortuni.
Studio De Stefani
Regime ordinario
REQUISITI
Obbligo per tutti i soggetti IRES, esclusi gli enti non
commerciali con attività di impresa
Per le imprese individuali, società di persone e
assimilate, enti non commerciali con attività di
impresa,
¾ con ricavi nell’anno precedente superiori:
- a € 309.874,14 per le attività di servizi (Dm 17.01.1992)
- a € 516.456,90 per le altre attività
(obbligo)
¾ oppure con ricavi nell’anno precedente inferiori ai
suddetti limiti, se hanno esercitato l’opzione
Studio De Stefani
Regime ordinario
LIBRO GIORNALE
Art. 2216 C.C.
LIBRO INVENTARI
Art. 2217 C.C.
Si registrano tutte le operazioni in ordine cronologico, entro
60 gg. (Art. 22 DPR 600/73) (no x le scritture di assestamento).
Nessuna norma fiscale né civilista stabilisce il sistema di
contabilità da adottare.
Si indica la consistenza dei beni (merci) raggruppati in
categorie omogenee per natura e valore, il valore di
ciascun gruppo e il Bilancio (S.P., C.E., N.I.) (Art. 15 DPR 600/73)
Dottrina: Magazzino analitico
Elenco nominativo e saldo clienti e fornitori
(non necessario per R.M. n. 2/1109-74 del 05.04.1975)
Elenco Fatture da ricevere e da emettere
Elenco Ratei e risconti
Art. 2217 C.C.: Beni personali dell’imprenditore
Sottoscrizione entro 3 mesi dalla presentazione telematica
della dichiarazione dei redditi: 31.01 del 2° eserc. succ..
Studio De Stefani
Regime ordinario
9 Registrazione fatture attive sui registri Iva entro 15 gg., ma IVA
in liquidazione nel mese di emissione.
REGISTRI IVA
DPR 633/72
9 Registrazione corrispettivi: giorno non festivo successivo emissione, ma
anche riepilogativamente il 15 mese succ., senza allegare scontr. (Art. 6, co.
4, DPR 695/96).
9 Registrazione fatture passive sui registri Iva entro la
dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a
quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.
TENUTA FACOLTATIVA (DPR 07.12.2001, n. 435)
Dal 01.01.2002 facoltà di non tenere i registri IVA se:
1. le registrazioni vengono effettuate nel libro giornale entro i
termini previsti dalla normativa IVA (ossia entro il termine per
effettuare la liquidazione dell’imposta);
2. vengono forniti, su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, i
dati in forma sistematica.
FATTURE e
CORRISPONDENZA
Conservazione per 10 anni fatture, lettere e telegrammi
ricevute e copie di quelle spedite.
(Artt. 2214-2220 C.C.)
Studio De Stefani
Regime ordinario
REGISTRO BENI
AMMORTIZZABILI
Art. 16, DPR 600/73
Si registrano:
¾ i beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici
registri singolarmente
¾
gli altri beni mobili per categorie omogenee per anno
di acquisto e per % di ammortamento
¾
I costi di manutenzione e riparazione eccedenti la
quota deducibile (anche se in CO.GE. non sono capitalizzati)
¾
I beni immateriali ex art. 109, TUIR:
¾
¾
¾
¾
¾
I diritti di utilizzaz. di opere dell’ingegno e i brevetti
industriali
I marchi di impresa
I diritti di concessione e degli altri diritti
L’avviamento
Non andrebbero registrati nel libro cespiti i COSTI
PLURIENNALI (sono “costi”) ex Art. 108, TUIR:
¾
¾
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
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Contabilità di magazzino
Art. 1, comma 1, DPR 695/96
SOGGETTI
OBBLIGATI
I soggetti con contabilità ordinaria che per 2 esercizi consecutivi
abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
- € 5.164.568,99 di fatturato per esercizio
- € 1.032.913,80 di rimanenze finali
Devono tenere la contabilità dal secondo periodo di imposta
successivo a quello in cui si verificano tali situazioni.
CESSAZIONE
DELL’OBBLIGO
Dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui il
soggetto non supera, per la seconda volta, uno dei 2 limiti di cui
sopra.
I soggetti con un esercizio che non coincide con l’anno solare
(es. primo anno di attività) devono ragguagliare ad anno detti
importi.
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Regime ordinario
ALTRI LIBRI
Se in presenza di dipendenti è obbligatorio il libro
matricola, libro paga, libro presenze e registro degli
infortuni.
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Libri sociali obbligatori
per le società
società di capitali
Art. 2421, C.C.
Si indica il numero delle azioni, cognome e nome
dei titolari di azioni nominative, trasferimenti,
versamenti ed eventuali vincoli gravanti sui titoli.
LIBRO DEI SOCI
LIBRO DELLE
ASSEMBLEE o
DECISIONI DEI SOCI
Si trascrivono i verbali delle assemblee.
LIBRO del CdA o delle
determinaz. Amm. unico
Si trascrivono i verbali delle adunanze del Consiglio
di amministrazione o dell’amministratore unico.
LIBRO DELLE
DELIBERE DEL
COMITATO ESECUTIVO
Se esiste tale organo societario.
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Libri sociali obbligatori
per le società
società di capitali
LIBRO DEL COLLEGIO
SINDACALE
LIBRO DELLE
OBBLIGAZIONI
LIBRO DELLE
ASSEMBLEE DEGLI
OBBLIGAZIONISTI
Il Collegio sindacale vi trascrive i verbali delle
riunioni del Collegio.
Si indicano le obbligazioni emesse ed estinte,
cognome e nome dei titolari di obbligazioni
nominative, trasferimenti e vincoli su titoli.
Da tenere a cura del rappresentante comune.
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I principali adempimenti
nella gestione fiscale dell’impresa
Le scadenze ed il modello F24
Relazione del Dr. Luca De Stefani
www.studiodestefani.com
Studio De Stefani
Le scadenze: il versamento dell’Iva
Mensilmente
Versamento dell’Iva del mese precedente
entro il 16 di ogni mese.
Opzione per
versamento
trimestrale
Il 16 del secondo mese successivo al
trimestre di riferimento:
gennaio, febbraio, marzo
aprile, maggio, giugno
luglio, agosto, settembre
ottobre, novembre, dicembre
16 maggio
16 agosto
16 novembre
16 marzo (saldo)
L’opzione vale per i contribuenti che nell’anno precedente non hanno
superato il volume d’affari:
™ € 309.874,14 per le attività di prestazione di servizi (Dm 17.01.1992)
™ € 516.456,90 per le altre attività
L’opzione è valida per un triennio e comporta la maggiorazione
dell’1%.
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Le scadenze: il versamento dell’acconto Iva
I METODI DI CALCOLO PER L’ACCONTO IVA (27/12)
STORICO
PREVISIONALE
REALE
Si versa l’88% dell’Iva risultante
a debito:
Si versa l’88% di quello che si
presume sarà il debito risultante:
• nella liquidazione del dicembre
prec. (mensili)
• dalla liquidazione di dicembre
(mensili)
Si versa il 100% dell’Iva
risultante a debito dalla
liquidaz. straordinaria al 20/12,
riferita al periodo:
• dalla liquidazione
trimestre
prec.
trimestrali speciali)
• dalla liquidazione del 4°
trimestre (trimestrali speciali)
del 4°
(contrib.
• dal saldo della dich. annuale
prec (contrib. trimestrali su
opzione)
• 1/12 - 20/12 per i contribuenti
mensili
• 1/10 -20/12 per i contribuenti
trimestrali
• dal saldo della dich. annuale
(trimestrali su opzione)
Saldo Iva
Î
16 marzo
I contribuenti che presentano la dich. Iva in Unico, possono pagare il saldo Iva entro
il termine di Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi per mese o
frazione di mese a partire dal 16 marzo.
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Le scadenze: il versamento delle imposte
Modello Unico
Persone fisiche – Ditte individuali
Società di persone - Società di capitali con periodo imposta coincidenti con l’anno solare
Modello Unico: Versamento Irpef, Ires, Irap, addizionali comunali e regionali
16 giugno, senza alcuna maggiorazione
dal 17 giugno al 16 luglio, con la magg. dello 0,40%
Possibilità di rateizzare fino al 16.11 (30.11 per pers. fisiche) con la maggior. dello 0,4% a titolo di int. per mese o fraz. di mese
Presentazione cartacea
Invio telematico
Î 30 giugno
Î 31 luglio
Modello 730 - Persone fisiche
Rilascio certificazioni ritenute d’acconto e del Cud
Consegna al sostituto d’imposta
Consegna al Commercialista o al Caf
Pagamento/rimborso
28 febbraio
30 aprile
31 maggio
con la retribuzione di luglio, o agosto se pensionati.
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Il modello F24
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