I principali adempimenti nella gestione fiscale
Transcript
I principali adempimenti nella gestione fiscale
I principali adempimenti nella gestione fiscale dell’impresa La tassazione dei diversi soggetti passivi Relazione del Dr. Luca De Stefani www.studiodestefani.com Studio De Stefani Società di persone CARATTERISTICA POSIZIONE DEI SOCI S.N.C. S.A.S. (società in nome collettivo) (società in accomandita semplice) Responsabilità illimitata Accomandatari: responsabilità illimitata Accomandanti: responsabilità limitata al capitale investito CAPITALE MINIMO Non previsto Non previsto AMMINISTRATORI E DURATA DELLA CARICA Soci A tempo indeterminato Solo i soci accomandatari A tempo indeterminato ORGANO DI CONTROLLO Non previsto Non previsto ASSEMBLEE E MAGGIORANZE Non prevista Non prevista OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO No No POSSIBILITA’ DI EMETTERE OBBLIGAZIONI No No Studio De Stefani Ditte ind. o società di persone: imposte sul reddito Imposte a carico dei soci IMPOSTE E ALIQUOTE IRPEF: progressiva Imposte sulla ditta/società IRAP: 4,25 % Principio di trasparenza: il reddito è attribuito a ciascun socio in base alla % di partec. agli utili (anche se non distribuito). L’effettiva distribuz. non è soggetta a ulteriori imposte. DICHIARAZIONE DEI REDDITI Unico/persone fisiche Unico/persone fisiche o società di persone Studio De Stefani Aliquote IRPEF Fino al 2004 SCAGLIONI IRPEF Oltre - 2005 e 2006 % fino a 15.000 23% Oltre Oltre 15.000 fino a Oltre SCAGLIONI IRPEF % SCAGLIONI IRPEF fino a 26.000 23% Oltre 29.000 29% Oltre 26.000 fino a 29.000 fino a 32.600 31% Oltre Oltre 32.600 fino a 70.000 39% Oltre Oltre 70.000 45% - Dal 2007 fino a 15.000 23% 33.500 33% Oltre 15.000 fino a 28.000 27% 33.500 fino a 100.000 39% Oltre 28.000 fino a 55.000 38% 55.000 fino a 75.000 41% 100.000 ( c o n t r i b u t o d i s o l i d a r i e t à 4 %) 43% Oltre Oltre - % 75.000 43% Studio De Stefani Aliquote IRPEF Nuove deduzioni dal 2003 (Art. 1010-bis, Tuir) Deduzione dal reddito complessivo, aumentato del credito d’imposta sui dividendi e al netto degli oneri deducibili, di € 3.000. Questa deduzione è aumentata di: € 1.500 per i lavoratori autonomi e le imprese in cont. semplificata; € 4.000 in presenza di redditi da pensione; € 4.500 in presenza di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e assimilati (si co.co.co.). La deduzione è soltanto potenziale: - per assicurare la progressività dell’imposizione, spetta in misura decrescente all’aumentare del reddito imponibile (Art. 10-bis, co.5, Tuir); - non rileva al fine della determinazione della base imponibile delle addizionali all’IRPEF. Studio De Stefani Unico Persone Fisiche 1) 2) 3) 4) 5) 6) + Reddito fondiario + Redditi di capitale + Redditi di lavoro dipendente + Redditi di lavoro autonomo + Redditi d’impresa + Redditi diversi = Reddito complessivo - Oneri deducibili = Imponibile Irpef 9Contributi: Inps Ivs, Gestione separata, Casse professionali; 9Fondi Pensione; 9SSN assicurazione auto; 9Contributi consorzi bonifica. = IRPEF lorda - Oneri detraibili (19% e 36%) - Ritenute d’acconto = IRPEF netto da pagare Detraibile il 19% di: 9Spese mediche > 129,11 €; 9Assicurazione sulla vita (stip. < 1.1.2001) < 1.291,14; 9Assicurazione sugli infortuni < 1.291,14; 9Interessi mutuo ipotecario x acquisto (< 3.615,20) o costruz./ristrutt. (< 2.582,28) prima casa; 9Spese per istruzione (medie, superiori, università, master) 9Spese veterinarie > 129,11, < 387,34; 9Spese funebri < 1.549,37; 9Rette per asili nido < 632 per ogni figlio (solo per il 2005). Studio De Stefani Società di capitali S.R.L. (società a resp. limitata) CARATTERISTICA S.P.A. (società per azioni) POSIZIONE DEI SOCI Responsabilità limitata (al capitale investito) Responsabilità limitata (al capitale investito) CAPITALE MINIMO € 10.000 € 120.000 AMMINISTRATORI E DURATA DELLA CARICA Soci o non soci A tempo indeterminato Soci o non soci Tre anni, rieleggibili ORGANO DI CONTROLLO Collegio sindacale solo se: - Se cap. soc. > 120.000 €; - Se si superano per 2 anni cons. 2 dei 3 punti dell’art. 2435 bis C.C. - Se lo statuto lo prevede Collegio sindacale ASSEMBLEE di prima convocazione Non previsto quorum Ordinaria: magg. del C.S. Straordinaria: almeno 2/3 C.S. Quorum: almeno ½ del C.S. Ordinaria: magg. dei presenti Straordinaria: + ½ del C.S. ASSEMBLEE di seconda convocazione Non previsto quorum Ordinaria: magg. del C.S. Straordinaria: almeno 2/3 C.S. Quorum: qualunque % C.S. Ordinaria: magg. dei presenti Straordinaria: + 1/3 del C.S. OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO Si Si POSSIBILITA’ DI EMETTERE OBBLIGAZIONI No Si Studio De Stefani Società di capitali S.A.P.A. (società in accomandita per azioni)) CARATTERISTICA POSIZIONE DEI SOCI Accomandatari: responsabilità illimitata Accomandanti: limitata al capitale CAPITALE MINIMO € 120.000 AMMINISTRATORI E DURATA DELLA CARICA Solo soci accomandatari A tempo indeterminato ORGANO DI CONTROLLO Collegio sindacale ASSEMBLEE di prima convocazione e maggioranze Quorum: almeno ½ del C.S. Ordinaria: magg. dei presenti Straordinaria: + ½ del C.S., + tutti gli accomandatari ASSEMBLEE di seconda convocazione e maggioranze Quorum: qualunque % C.S. Ordinaria: magg. dei presenti Straordinaria: + 1/3 del C.S., + tutti gli accomandatari OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO Si POSSIBILITA’ DI EMETTERE OBBLIGAZIONI Si Studio De Stefani Società di capitali: imposte sul reddito Imposte sulla società IMPOSTE E ALIQUOTE Solo in caso di effettiva distribuz. degli utili vi è la tassazione come indicata al lucido successivo. IRES: 33% IRAP: 4,25 % DICHIARAZ. Unico/soc. di capitali DEI REDDITI Imposte a carico dei soci Modello Unico/persone fisiche (se socio persona fisica) Modello Unico/società di capitali (se socio persona giuridica) Contabilità ordinaria Indipendentemente dall’ammontare dei ricavi Studio De Stefani Società di capitali: distribuzione dividendo Socio: persona fisica (non imprenditori) e Enti non comm. (attività istit.) Dividendi da partecipazioni non qualificate (onere del socio di attestazione del requisito) <= 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria ovvero <= al 25% del capitale o del patrimonio sociale. Limiti ridotti rispettivamente al 2% ovvero al 5% nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati. E’ sufficiente che sia superato 1 solo dei 2 limiti, perché la partecipazione sia considerata qualificata. Ritenuta di imposta del 12,5% sul dividendo Dividendi da partecipazioni qualificate Tassazione ad Irpef del 40% del dividendo distribuito ovvero tassazione per trasparenza (art. 116, Tuir) Studio De Stefani Società di capitali: distribuzione dividendo Socio: ditta individuale o società di persone Imponibile Irpef il 40% del dividendo distribuito Socio: società di capitali Imponibile Ires il 5% del dividendo distribuito ovvero tassazione per trasparenza (art. 115, Tuir) Studio De Stefani Società di capitali: distribuzione dividendo Dichiarazione dei redditi comp. 2004: S.P.A. UTILE LORDO IRES proporzionale: 33% UTILE NETTO DISTRIBUITO con delibera 2005 10.000,00 3.300,00 6.700,00 (senza considerare accantonamento a riserva legale o altre riserve) Dich. redd. comp. 2005 e segg.: Socio pers. fis. con part. non qual. DIVIDENDO PERCEPITO nel 2005 Ritenuta alla FONTE a titolo DEFINITIVO: 12,5% 6.700,00 837,50 Totale carico fiscale: € 4.137,5 Studio De Stefani Società di capitali: distribuzione dividendo Dichiarazione dei redditi comp. 2004: S.P.A. 10.000,00 3.300,00 6.700,00 UTILE LORDO IRES proporzionale: 33% UTILE NETTO DISTRIBUITO con delibera 2005 (senza considerare accantonamento a riserva legale o altre riserve) Dich. redd. comp. 2005 e segg.: Socio pers. fisica con part. qualif., Socio imprenditore individuale o Socio società di persone Irpef/Ire 23% Irpef/Ire 33% Irpef 43% DIVIDENDO PERCEPITO dal 2005 6.700,00 6.700,00 6.700,00 REDDITO tassato Irpef/Ire per il 40% 2.680,00 2.680,00 2.680,00 616,40 884,40 1.152,40 IRPEF/Ire progressiva (senza considerare “no tax area” “family area” o deduzioni/detrazioni) Totale carico fiscale: 3.916,40 4.184,40 4.452,40 Studio De Stefani Società di capitali: distribuzione dividendo Dichiarazione dei redditi comp. 2004: S.P.A. UTILE LORDO IRES proporzionale: 33% UTILE NETTO DISTRIBUITO con delibera 2005 10.000,00 3.300,00 6.700,00 (senza considerare accantonamento a riserva legale o altre riserve) Dichiarazione redditi competenza 2005: Socio società di capitali DIVIDENDO PERCEPITO nel 2005 6.700,00 REDDITO TASSATO IRES per il 5% 335,00 IRES al 33% 110,55 Totale carico fiscale: € 3.410,55 Studio De Stefani Società di capitali: opzione per la trasparenza Soci: società di capitali (art. 115, Tuir) ¾ soci con % diritto di voto e di part. a utili non < 10% e non > 50%; ¾ non emesso strumenti finanziari partec. (art. 2346, ult. co, C.C.); Soci: persone fisiche (art. 116, Tuir) ¾ soci persone fisiche (anche ditte individuali) non + di 10 (20 se società cooperativa); ¾ ricavi non > alle soglie per l'applicazione degli studi di settore; ¾ non possesso o acquisto di una partecipazione con PEX (art. 87, Tuir). Studio De Stefani Cessione di partecipazioni Socio: persona fisica e società semplice Plusval. da partecipazioni non qualificate (onere del socio di attestazione del requisito) <= 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria ovvero <= del 25% del capitale o del patrimonio sociale. Limiti ridotti rispettivamente al 2% ovvero al 5,% nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati. E’ sufficiente che sia superato 1 solo dei 2 limiti, perché la partecipazione sia considerata qualificata. Ritenuta di imposta del 12,50% sul capital gain da cessione ¾ ¾ ¾ Calcolo e pagamento in dichiarazione dei redditi; Plusvalenza: differenza tra costo d’acquisto e ricavo cessione, al netto delle minusvalenze relative a strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate; Riportabilità delle minusvalenze nei 4 periodi successivi. Plusval. da partecipazioni qualificate Tassazione ad Irpef e addiz. reg. e com. del 40% del capital gain da cessione ¾ ¾ ¾ Calcolo e pagamento in dichiarazione dei redditi; Plusvalenza: differ. tra costo d’acq. e ricavo cessione, al netto del 40% delle minusv. dello stesso tipo; Non più riportabilità delle minusvalenze nei 4 periodi successivi. Att.ne alle Leggi di rivalutazione Studio De Stefani Cessione di partecipazioni Socio: ditta individuale e società di persone ¾ Se PEX (art. 58, co. 2, Tuir)(*) e Coge ord.: imp. il 40% della plusv. (anche se non qual.); ¾ Le altre partecipazioni: imponibili, senza rateazione in 5 esercizi; ¾ Le minusvalenze non sono deducibili, neppure in caso di realizzo. Socio: società di capitali ¾ Se PEX(*) esente (art. 87, Tuir): ¾ al 100% se realizzate fino al 3.10.2005; ¾ al 95% se realizzate dal 4.10.2005 al 2.12.2005; ¾ al 91% se realizzate dal 3.12.2005 al 31.12.2006; ¾ all'84% se realizzate dal 1.1.2007. ¾ Minusvalenze da realizzo e da valutazione indeducibili; ¾ Altre partecipazioni: imponibili: ¾ Rateazione in 5 es. solo se iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie da almeno 3 bilanci; ¾ Le minusvalenze da realizzo sono deducibili, quelle da valutazione no. (*) Requisiti per la partecipation exemption: a) Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; b) Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni c) finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; Resistenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (Dm 21.11.2001) salva l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sia dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sotto posti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale; d) Al momento di realizzo, l’esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale, con particolari limiti per le società immobiliari. Per le holding i requisiti di residenza e commercialità si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. Studio De Stefani Studio De Stefani I principali adempimenti nella gestione fiscale dell’impresa I regimi contabili ed i libri obbligatori Relazione del Dr. Luca De Stefani www.studiodestefani.com Studio De Stefani REGIME ORDINARIO I regimi contabili e di determinazione del reddito REGIME SEMPLIFICATO REGIME SUPERSEMPLIFICATO REGIMI TRIBUTARI Attività marginali e nuove iniziative Regime della franchigia Studio De Stefani Regime attività marginali e nuove iniziative Artt. 13 e 14, L. 23.12.2000 n. 388 REQUISITI Solo per le persone fisiche e le imprese familiari REGIME PER LE ATTIVITÀ MARGINALI • Solo per le attività assoggettate agli studi di settore; • Solo se i ricavi e i compensi del periodo d’imposta precedente sono nei limiti fissati per i vari studio di settori. Nel caso vengano esercitate più attività l’ammontare complessivo dei ricavi non può eccedere i 50 milioni. REGIME PER LE NUOVE INIZIATIVE • NO se attività artistica, prof. o d’impr. negli ultimi 3 anni; • NO se mera prosecuzione di una precedente attività economica, anche svolta come di lavoratore dipendente o autonomo (stessi clienti, stessi beni strumentali); • Solo se i ricavi e i compensi: <= € 30.987,41 per i servizi <= € 61.974,83 per le altre attività. • Solo se OK con obblighi previd., assicur. e amministrativi. Studio De Stefani Regime attività marginali e nuove iniziative Artt. 13 e 14, L. 23.12.2000 n. 388 OPZIONE REGIME PER LE ATTIVITÀ MARGINALI 9 Su domanda del contribuente all’Ufficio Unico delle Entrate su modello allegato al Provvedimento 14.03.2001 entro il 31.01 dell’anno (proroga al 31.05.2002 per i nv. 26 st. sett. appr. 15.02.2002); 9 l’opzione è valevole per almeno un periodo d’imposta, con rinnovo automatico alla sua scadenza, salvo rinuncia o sopravvenute cause di cessazione. REGIME PER LE NUOVE INIZIATIVE 9 Su domanda del contribuente all’Ufficio Unico delle Entrate su modello allegato al Provvedimento 14.03.2001, da allegare alla denuncia di inizio attività; 9 Durata massima di permanenza nel nuovo regime di 3 anni. La domanda può essere utilizzata per la richiesta all’Agenzia delle Entrate dell’assistenza fiscale tramite il “tutor”. Studio De Stefani Regime attività marginali e nuove iniziative Artt. 13 e 14, L. 23.12.2000 n. 388 IVA REDDITO Solo versamento annuale. Il reddito determinato analiticamente ¾per le attività marginali: Ricavi ex Gerico – costi ex artt. 79 o 50, Tuir ¾per le nuove iniziative: Ricavi – costi ex artt. 79 o 50, Tuir è assoggettato ad imposta sostitutiva dell’Irpef e non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef del contribuente. Ma deve essere conteggiato ai seguenti fini: contributivi e previdenziali; extratributari (es. esenzione dai ticket medici); detrazioni per familiari a carico. Imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali regionali: 9 15% per le attività marginali 9 10% per le nuove iniziative Studio De Stefani Regime attività marginali e nuove iniziative Artt. 13 e 14, L. 23.12.2000 n. 388 ESONERO ADEMPIMENTI CONTABILI 9 Registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva; 9 Liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva; 9 Presentazione della dichiarazione periodica Iva; 9 Versamento acconto annuale Iva; 9 Versamento delle addizionali comunali e regionali dell’Irpef. Studio De Stefani Regime attività marginali e nuove iniziative Artt. 13 e 14, L. 23.12.2000 n. 388 SOGGETTI ESCLUSI ADEMPIMENTI CONTABILI 9 le società, comprese le soc. semplici, di armamento e di fatto; 9 le associazioni professionali senza personalità giuridica; 9 i contribuenti forfetari. 9 9 9 9 9 Conservare i documenti contabili (ricevuti ed emessi); Emettere fattura o certificare i corrispettivi; Presentare le dich. annuali Iva, redditi, Irap, 770; Effettuare gli adempimenti come sostituto d’imposta; Se attività professionale non si applica la rit. d’acc. 9 Effettuare il versamento: 9 dell’imposta sostitutiva nel termine previsto per il versamento a saldo dell’Irpef; 9 in acconto o a saldo dell’Irap; 9 annuale dell’Iva. Studio De Stefani Regime attività marginali e nuove iniziative Artt. 13 e 14, L. 23.12.2000 n. 388 CAUSE DI CESSAZIONE SANZIONI Il regime agevolato termina: i ricavi o i compensi conseguiti superano i limiti fissati per l’ammissione al regime stesso; a decorrere dal periodo d’imposta successivo il contribuente sarà assoggettato a tassazione ordinaria; i ricavi o compensi superano di oltre il 50% i suddetti limiti; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta stesso in cui il limite è stato superato; in caso di rinuncia da parte del contribuente. Quelle ordinariamente previste per le imposte dirette; 100% - 200% differenza fra reddito calcolato ai fini Irpef e quello assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di superamento del limite. Studio De Stefani Regime semplificato (imprese minori) Art. 18, DPR 600/73 - Art. 76, T.U.I.R. REQUISITI Ammesse solo le imprese individuali e le società di persone che hanno realizzato nell’anno precedente ricavi non superiori a: € 309.874,14 in caso di attività di servizi (Dm 17.01.1992); € 516.456,90 in caso di altre attività. OPZIONE 9 Ammessi i contribuenti che nella dichiarazione di inizio attività dichiarano di non superare i suddetti limiti. 9 Il passaggio ad altri regimi necessita l’opzione. Studio De Stefani Regime semplificato (imprese minori) Art. 18, DPR 600/73 - Art. 76, T.U.I.R. ADEMPIMENTI CONTABILI 9Registrazione fatture attive sui registri Iva entro 15 gg., ma IVA in liquidazione nel mese di emissione. 9 Registrazione corrispettivi: giorno non festivo successivo emissione, ma anche riepilogativamente il 15 mese succ., senza allegare scontr. (Art. 6, co. 4, DPR 695/96). 9Registrazione fatture passive sui registri Iva entro la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. 9 Integrazione dei registri IVA con le operazioni non soggette ad Iva da registrare entro 60 gg. (D.M. n. 2148, 02-05-1989). 9 Le rettifiche apportate ai ricavi e ai costi (ratei, risconti, TFR, ammortamenti, rimanenze) devono registrarsi con il criterio di competenza entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 9 Le annotazioni relative ai BENI AMMORTIZZABILI possono essere eseguite, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, nel REGISTRO DEGLI ACQUISTI (art. 2, co. 1, DPR 695/96). 9 Conservazione per 10 anni fatture, lettere e telegrammi ricevute e copie di quelle spedite. (Art. 2214 C.C.). 9 Se in presenza di dipendenti è obbligatorio il libro matricola, libro paga, libro presenze e registro degli infortuni. Studio De Stefani Regime ordinario REQUISITI Obbligo per tutti i soggetti IRES, esclusi gli enti non commerciali con attività di impresa Per le imprese individuali, società di persone e assimilate, enti non commerciali con attività di impresa, ¾ con ricavi nell’anno precedente superiori: - a € 309.874,14 per le attività di servizi (Dm 17.01.1992) - a € 516.456,90 per le altre attività (obbligo) ¾ oppure con ricavi nell’anno precedente inferiori ai suddetti limiti, se hanno esercitato l’opzione Studio De Stefani Regime ordinario LIBRO GIORNALE Art. 2216 C.C. LIBRO INVENTARI Art. 2217 C.C. Si registrano tutte le operazioni in ordine cronologico, entro 60 gg. (Art. 22 DPR 600/73) (no x le scritture di assestamento). Nessuna norma fiscale né civilista stabilisce il sistema di contabilità da adottare. Si indica la consistenza dei beni (merci) raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, il valore di ciascun gruppo e il Bilancio (S.P., C.E., N.I.) (Art. 15 DPR 600/73) Dottrina: Magazzino analitico Elenco nominativo e saldo clienti e fornitori (non necessario per R.M. n. 2/1109-74 del 05.04.1975) Elenco Fatture da ricevere e da emettere Elenco Ratei e risconti Art. 2217 C.C.: Beni personali dell’imprenditore Sottoscrizione entro 3 mesi dalla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi: 31.01 del 2° eserc. succ.. Studio De Stefani Regime ordinario 9 Registrazione fatture attive sui registri Iva entro 15 gg., ma IVA in liquidazione nel mese di emissione. REGISTRI IVA DPR 633/72 9 Registrazione corrispettivi: giorno non festivo successivo emissione, ma anche riepilogativamente il 15 mese succ., senza allegare scontr. (Art. 6, co. 4, DPR 695/96). 9 Registrazione fatture passive sui registri Iva entro la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. TENUTA FACOLTATIVA (DPR 07.12.2001, n. 435) Dal 01.01.2002 facoltà di non tenere i registri IVA se: 1. le registrazioni vengono effettuate nel libro giornale entro i termini previsti dalla normativa IVA (ossia entro il termine per effettuare la liquidazione dell’imposta); 2. vengono forniti, su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, i dati in forma sistematica. FATTURE e CORRISPONDENZA Conservazione per 10 anni fatture, lettere e telegrammi ricevute e copie di quelle spedite. (Artt. 2214-2220 C.C.) Studio De Stefani Regime ordinario REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI Art. 16, DPR 600/73 Si registrano: ¾ i beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri singolarmente ¾ gli altri beni mobili per categorie omogenee per anno di acquisto e per % di ammortamento ¾ I costi di manutenzione e riparazione eccedenti la quota deducibile (anche se in CO.GE. non sono capitalizzati) ¾ I beni immateriali ex art. 109, TUIR: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ I diritti di utilizzaz. di opere dell’ingegno e i brevetti industriali I marchi di impresa I diritti di concessione e degli altri diritti L’avviamento Non andrebbero registrati nel libro cespiti i COSTI PLURIENNALI (sono “costi”) ex Art. 108, TUIR: ¾ ¾ Costi di impianto e di ampliamento Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Studio De Stefani Contabilità di magazzino Art. 1, comma 1, DPR 695/96 SOGGETTI OBBLIGATI I soggetti con contabilità ordinaria che per 2 esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti: - € 5.164.568,99 di fatturato per esercizio - € 1.032.913,80 di rimanenze finali Devono tenere la contabilità dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui si verificano tali situazioni. CESSAZIONE DELL’OBBLIGO Dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui il soggetto non supera, per la seconda volta, uno dei 2 limiti di cui sopra. I soggetti con un esercizio che non coincide con l’anno solare (es. primo anno di attività) devono ragguagliare ad anno detti importi. Studio De Stefani Regime ordinario ALTRI LIBRI Se in presenza di dipendenti è obbligatorio il libro matricola, libro paga, libro presenze e registro degli infortuni. Studio De Stefani Libri sociali obbligatori per le società società di capitali Art. 2421, C.C. Si indica il numero delle azioni, cognome e nome dei titolari di azioni nominative, trasferimenti, versamenti ed eventuali vincoli gravanti sui titoli. LIBRO DEI SOCI LIBRO DELLE ASSEMBLEE o DECISIONI DEI SOCI Si trascrivono i verbali delle assemblee. LIBRO del CdA o delle determinaz. Amm. unico Si trascrivono i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione o dell’amministratore unico. LIBRO DELLE DELIBERE DEL COMITATO ESECUTIVO Se esiste tale organo societario. Studio De Stefani Libri sociali obbligatori per le società società di capitali LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI Il Collegio sindacale vi trascrive i verbali delle riunioni del Collegio. Si indicano le obbligazioni emesse ed estinte, cognome e nome dei titolari di obbligazioni nominative, trasferimenti e vincoli su titoli. Da tenere a cura del rappresentante comune. Studio De Stefani I principali adempimenti nella gestione fiscale dell’impresa Le scadenze ed il modello F24 Relazione del Dr. Luca De Stefani www.studiodestefani.com Studio De Stefani Le scadenze: il versamento dell’Iva Mensilmente Versamento dell’Iva del mese precedente entro il 16 di ogni mese. Opzione per versamento trimestrale Il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento: gennaio, febbraio, marzo aprile, maggio, giugno luglio, agosto, settembre ottobre, novembre, dicembre 16 maggio 16 agosto 16 novembre 16 marzo (saldo) L’opzione vale per i contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato il volume d’affari: € 309.874,14 per le attività di prestazione di servizi (Dm 17.01.1992) € 516.456,90 per le altre attività L’opzione è valida per un triennio e comporta la maggiorazione dell’1%. Studio De Stefani Le scadenze: il versamento dell’acconto Iva I METODI DI CALCOLO PER L’ACCONTO IVA (27/12) STORICO PREVISIONALE REALE Si versa l’88% dell’Iva risultante a debito: Si versa l’88% di quello che si presume sarà il debito risultante: • nella liquidazione del dicembre prec. (mensili) • dalla liquidazione di dicembre (mensili) Si versa il 100% dell’Iva risultante a debito dalla liquidaz. straordinaria al 20/12, riferita al periodo: • dalla liquidazione trimestre prec. trimestrali speciali) • dalla liquidazione del 4° trimestre (trimestrali speciali) del 4° (contrib. • dal saldo della dich. annuale prec (contrib. trimestrali su opzione) • 1/12 - 20/12 per i contribuenti mensili • 1/10 -20/12 per i contribuenti trimestrali • dal saldo della dich. annuale (trimestrali su opzione) Saldo Iva Î 16 marzo I contribuenti che presentano la dich. Iva in Unico, possono pagare il saldo Iva entro il termine di Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo. Studio De Stefani Le scadenze: il versamento delle imposte Modello Unico Persone fisiche – Ditte individuali Società di persone - Società di capitali con periodo imposta coincidenti con l’anno solare Modello Unico: Versamento Irpef, Ires, Irap, addizionali comunali e regionali 16 giugno, senza alcuna maggiorazione dal 17 giugno al 16 luglio, con la magg. dello 0,40% Possibilità di rateizzare fino al 16.11 (30.11 per pers. fisiche) con la maggior. dello 0,4% a titolo di int. per mese o fraz. di mese Presentazione cartacea Invio telematico Î 30 giugno Î 31 luglio Modello 730 - Persone fisiche Rilascio certificazioni ritenute d’acconto e del Cud Consegna al sostituto d’imposta Consegna al Commercialista o al Caf Pagamento/rimborso 28 febbraio 30 aprile 31 maggio con la retribuzione di luglio, o agosto se pensionati. Studio De Stefani Il modello F24 Studio De Stefani