DICEMBRE 2008 GARANZIA DECENNALE GARANZIA BIENNALE

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DICEMBRE 2008 GARANZIA DECENNALE GARANZIA BIENNALE
DICEMBRE 2008
GARANZIA DECENNALE
GARANZIA BIENNALE
Risparmiare significa anche non pagare in
più e soprattutto conoscere i propri diritti,
facendoli valere nei tempi e nei metodi
giusti.
Finita l’opera, il committente può
controllare come è stata eseguita. Se non
dice nulla e paga le fatture, senza
obiezioni, è come se l’avesse accettata.
Se l’opera è accettata, ma presenta difetti
o non segue il progetto e il capitolato, i
casi dono due. Il primo è che tali “vizi”
(così vengono chiamati dalla legge) siano
evidenti o riconoscibili. Allora, non c’è più
nulla da fare. Il secondo è che, invece, i
vizi siano “occulti”, cioè sia difficile
accorgersene. In tal caso, scattano le
garanzie di legge.
Vizi evidenti e nascosti.
Infissi
sconnessi,
rubinetti
mal
funzionanti, porte installate dove non
dovevano essere, sono alcuni esempi di
vizi palesi. Viceversa, un tetto riparato
durante l’estate può perdere acqua al
momento delle piogge autunnali, scarichi
fognari mal saldati possono produrre
infiltrazioni, fondamenta possono cedere,
anche dopo qualche anno. Tutti questi
sono, perciò, vizi occulti. Sono stimati
come “occulti” anche i vizi taciuti in
malafede, a patto che lo si possa provare.
L’impresa è costretta dal Codice civile a
offrire DUE DIVERSE GARANZIE
contro questi vizi. La prima vale per
due anni e copre le opere di minor
durata. La seconda è decennale, ed è
prevista
dal
Codice per gli edifici o
comunque per “le altre cose immobili
destinate per loro natura a lunga durata”.
La garanzia biennale e decennale.
I due anni scattano dalla consegna
delle opere (art. 1669 del Codice
civile). Il committente deve presentare
denuncia entro 60 giorni dalla scoperta
del vizio. Tale termine non coincide però
con quello in cui il committente si accorge
che esiste qualcosa che non va. Parte
anzi dal momento in cui si ha una qualche
certezza che la colpa è dell’appaltatore,
magari dopo una perizia eseguita da un
tecnico. Se poi l’appaltatore ha agito per
nascondere il vizio oppure lo ha ammesso
(anche affermando di non essere lui il
responsabile), non si ha più bisogno di
denunciarlo entro DUE MESI.
La garanzia decennale funziona
quando l’opera “per vizio del suolo o
per difetto della costruzione rovina
in tutto o in parte, ovvero presenta
evidente pericolo di rovina o gravi
difetti” (art.1669 del Codice civile).
Per i giudici, vanno compresi nel concetto
di “gravi difetti” anche quelli che, pur non
compromettendo la statica del fabbricato,
limitano in modo grave la funzione cui
esso è destinato (ad esempio, le
infiltrazioni
d’acqua
causate
da
insufficiente impermeabilizzazione).
Oltre alla garanzia, portata da due a dieci
anni, viene prorogato anche da due mesi
a un anno il termine per la denuncia (da
presentare, sempre, solo dopo che si ha
la
sicurezza
delle
responsabilità
dell’impresa). Dopo la denuncia si ha un
anno di tempo per intraprendere
un’azione legale. Se si invia, entro dodici
mesi, un’altra raccomandata, si avrà a
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disposizione un ulteriore periodo di pari
durata.
Il cliente, infine, come rimedi e
risarcimenti ha due possibilità: pretendere
l’eliminazione del vizio, oltre ai danni;
chiedere la risoluzione del prezzo da
pagare o pagato e il risarcimento degli
eventuali danni. La scelta va in genere
fatta una volta per tutte. Si può
pretendere che sia la stessa impresa a
riparare l’inconveniente.
Da: Inserto Casa de Il sole 24 ore
L’ESPERTO RISPONDE
Una polizza “globale fabbricati” ha
come contraente “il condominio”. Su
un
appartamento
di
detto
condominio
proprietario
e
usufruttuario sono soggetti diversi.
In caso di sinistro (naturalmente di
danno a cose), chi ha diritto
all’indennizzo tra proprietario e
usufruttuario? Il proprietario può
chiedere una quota di premio
all’usufruttuario?
Risposta alla prima domanda: l’indennizzo
spetta SEMPRE al proprietario.
Risposta alla seconda domanda: il
proprietario che ha stipulato la polizza lo
ha fatto nel suo interesse e, quindi, non si
vede a quale titolo potrebbe richiedere
una parte del premio all’usufruttuario.
Che cosa firmo quando sottoscrivo il
rogito?
Il rogito è il contratto di compravendita
vero e proprio. E, per legge, deve essere
stipulato
davanti
a
un
notaio
(generalmente
viene
scelto
dall’acquirente, in quanto il pagamento
delle spese notarili spetta a chi compra).
Di regola il rogito coincide con la
consegna delle chiavi dell’immobile e con
il pagamento del saldo.
“Le voci da includere”. Il notaio alla
presenza del venditore e del compratore,
legge il testo che avrà compilato in
precedenza, con tutte le clausole previste
dalla legge. Le parti devono seguire con
attenzione, in modo da controllare che sul
rogito non finiscano inesattezze o
imprecisioni
circa:
la
descrizione
dell’immobile delle parti comuni del
condominio, la garanzia di assenza di
difetti e quella cosiddetta di evizione (
vuol dire che nessuno può vantare alcun
diritto sulla casa). Da quest’anno la legge
(37/2008) prevede l’obbligo di indicare
nel rogito anche la garanzia sulla
conformità degli impianti, a meno che le
parti la escludano espressamente.
“Dove va registrato”. La trascrizione del
rogito presso la Conservatoria dei registri
immobiliari spetta al notaio. Il quale
verserà le imposte dovute e farà la
voltura catastale, cioè l’annotazione nei
registri
del
Catasto
dell’avvenuto
trasferimento di proprietà.
“A che cosa fare attenzione”. Controllate
che a questo documento venga allegata
anche la “dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà” in cui si riportano le modalità
di pagamento (tramite assegno, bonifico
oppure contanti), i dati dell’eventuale
mediatore
e
l’ammontare
della
provvigione.
Ho deciso di installare un IMPIANTO
VOLTAICO per produrre elettricità in
casa. La spesa che affronterò non è
indifferente. Dal momento che si
tratta di un investimento per ridurre
i consumi, posso beneficiare della
detrazione fiscale del 55 per cento
dei costi sostenuti?
La legge dice che, a differenza dei
pannelli solari che producono acqua
calda, gli impianti fotovoltaici per
generare
energia
elettrica
NON
RIENTRANO
negli
interventi
ENERGETICI AGEVOLATI. E, quindi,
non possono avvalersi della detrazione
fiscale del 55 per cento. Tuttavia, potrà
risparmiare qualcosa sulle tasse perché è
stato fatto un intervento su un immobile
abitativo e diretto al contenimento dei
consumi di energia e, quindi, potrà
applicare una detrazione del 36 per
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cento sull’Irpef. Per averne diritto,
prima dell’inizio dei lavori dovrà però
inviare la comunicazione al Centro Servizi
di Pescara ( Via Rio Sparto 21 – 65100
Pescara) che gestisce le richieste di tutta
Italia, e saldare poi le fatture con bonifico
bancario o postale. Chiedere comunque
sempre assistenza anche alla ditta che
esegue i lavori. Attenzione con il
decreto anti-crisi (decreto legge n.
185/2008) è diventato praticamente
impossibile ottenere le detrazioni …
Come faccio a sapere se gli impianti
sono a posto?
Il riscaldamento e l’aria condizionata. E
poi l’impianto elettrico, del gas e quello
idrico, ma anche il sistema di
automazione di porte e cancelli. In
qualsiasi abitazione gli impianti devono
essere a norma. Cioè rispettare tutti i
requisiti minimi di efficienza e sicurezza in
base alla Dichiarazione di conformità,
rilasciate da tecnici abilitati (l’impresa che
ha installato o modificato l’impianto
oppure un professionista iscritto all’albo).
La Novità: dal 25 giugno 2008 (D.L.
112/2008
e
L.
133/2008)
il
venditore ( o il locatore, in caso di
affitto) non ha più l’obbligo in sede
di rogito di rilasciare e consegnare
all’acquirente ( o conduttore) la
Dichiarazione
e
garanzia
di
conformità degli impianti e la
documentazione con cui i tecnici
abilitati attestano tale conformità. In
ogni caso, la legge prevede ancora che il
venditore garantisca che la casa sia
idonea all’uso cui è destinata (abitazione)
e immune da quei vizi che potrebbero
non renderla tale o diminuire il valore,
come, per esempio, un impianto non a
norma. Tale garanzia, però, non funziona
se i vizi erano conosciuti ( o facilmente
riconoscibili) al momento dell’acquisto. E
cioè il venditore vi ha informato che gli
impianti non sono a norma o voi avreste
potuto facilmente accorgervene.
A che cosa fare attenzione: se nel rogito (
o in altri scritti) il venditore dichiara che
gli impianti non sono a norma e che,
pertanto, lui non ne sarà responsabile,
sarete voi che acquistate ad assumervi
l’obbligo di adeguarli. In questo caso il
venditore potrebbe proporvi uno sconto
sul prezzo. Forse risparmierete sul costo
della casa, ma spenderete poi per il
successivo adeguamento degli impianti,
indispensabile
per
ottenere
la
dichiarazione di conformità prescritte
dalla legge.
Gli amministratori degli stabili
possono proporre e spiegare le
polizze globali fabbricati da loro
“amministrati”?
Gli amministratori che si pongono avanti i
condomini
nella
spiegazione
e
delucidazione della polizza globale
fabbricati dell’immobile, DEVONO per fare
ciò essere iscritti al R.U.I. Registro Unico
degli Intermediari. Ove non lo fossero, e
comunque, continuassero la loro “attività
assicurativa”,
dovrebbero
essere
sanzionati
per
esercizio
abusivo
dell’attività di intermediazione (reclusione
da sei mesi a due anni e multa da €
10.000,00 a €100.000,00, ai sensi
dell’art.305, comma 2, Codice delle
Assicurazioni).
Da:[email protected]
APERTURA SEGRETERIA
MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’
DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00
MARTEDI’
dalle
ore
18.00:
CONSULENZA FISCALE e LEGALE;
MERCOLEDI’
dalle
ore
18.00:
CONSULENZA LEGALE - INQUINAM.
ACUSTICO – GESTIONE E STESURA
CONTRATTI DI LOCAZIONE.
GIOVEDI’
dalle
ore
18.00:
CONSULENZA
ASSICURATIVA
CONSULENZA TECNICO EDILIZIA E
GESTIONE CAUZIONI.
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TELEFONARE IN ASSOCIAZIONE
PER PRENOTARE L’APPUNTAMENTO
CON I CONSULENTI
CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE
Presidente: Germinetti Avv. Filippo;
Vice-Presidenti: Dolci Rag. Aretha e
Malnati M.Luisa; Segreteria: Dolci Rag.
Aretha;
Tesoreria:
Monti
Carlo;
Consulenti: Bianchi Ing. Mario, Carnelli
Avv. Antonella, Carnelli geom. Pietro,
Cattaneo Avv. Donatella, Di Bella Rag.
Giuseppe, Dolci Rag. Aretha, Dolci Proc.
Luciano, Farinelli Avv. Massimiliano,
Ferrario Arch. Piero, Francescut Dott.
Fabrizio,
Garbelli
Geom.
Sergio,
Germinetti Avv. Filippo, Leoni Avv. Elena,
Novo Dott. Mario, Richiardi Avv. Marcello,
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DATI ISTAT 2008
AGOSTO
100% 3,9 - 75% 2,925
SETTEMBRE 100% 3,7 - 75% 2,775
OTTOBRE 100% 3,4 - 75% 2,550
1° COMUNICATO
Si comunica a tutti gli Associati che
l’Associazione rimarrà chiusa per le
Feste Natalizie dal giorno 19
Dicembre 2008 al 06 Gennaio 2009
compresi.
2° COMUNICATO
Comunichiamo a tutti gli Associati, in
regola con l’iscrizione associativa, che
volessero dare la propria adesione per far
parte del Consiglio dell’Associazione per il
triennio 2009-2011 possono lasciare i
propri dati in segreteria ENTRO il giorno
15 Gennaio2009.
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NOTIZIARIO STAMPATO IN PROPRIO E RISERVATO AGLI
ASSOCIATI