DICEMBRE 2008 GARANZIA DECENNALE GARANZIA BIENNALE
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DICEMBRE 2008 GARANZIA DECENNALE GARANZIA BIENNALE
DICEMBRE 2008 GARANZIA DECENNALE GARANZIA BIENNALE Risparmiare significa anche non pagare in più e soprattutto conoscere i propri diritti, facendoli valere nei tempi e nei metodi giusti. Finita l’opera, il committente può controllare come è stata eseguita. Se non dice nulla e paga le fatture, senza obiezioni, è come se l’avesse accettata. Se l’opera è accettata, ma presenta difetti o non segue il progetto e il capitolato, i casi dono due. Il primo è che tali “vizi” (così vengono chiamati dalla legge) siano evidenti o riconoscibili. Allora, non c’è più nulla da fare. Il secondo è che, invece, i vizi siano “occulti”, cioè sia difficile accorgersene. In tal caso, scattano le garanzie di legge. Vizi evidenti e nascosti. Infissi sconnessi, rubinetti mal funzionanti, porte installate dove non dovevano essere, sono alcuni esempi di vizi palesi. Viceversa, un tetto riparato durante l’estate può perdere acqua al momento delle piogge autunnali, scarichi fognari mal saldati possono produrre infiltrazioni, fondamenta possono cedere, anche dopo qualche anno. Tutti questi sono, perciò, vizi occulti. Sono stimati come “occulti” anche i vizi taciuti in malafede, a patto che lo si possa provare. L’impresa è costretta dal Codice civile a offrire DUE DIVERSE GARANZIE contro questi vizi. La prima vale per due anni e copre le opere di minor durata. La seconda è decennale, ed è prevista dal Codice per gli edifici o comunque per “le altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata”. La garanzia biennale e decennale. I due anni scattano dalla consegna delle opere (art. 1669 del Codice civile). Il committente deve presentare denuncia entro 60 giorni dalla scoperta del vizio. Tale termine non coincide però con quello in cui il committente si accorge che esiste qualcosa che non va. Parte anzi dal momento in cui si ha una qualche certezza che la colpa è dell’appaltatore, magari dopo una perizia eseguita da un tecnico. Se poi l’appaltatore ha agito per nascondere il vizio oppure lo ha ammesso (anche affermando di non essere lui il responsabile), non si ha più bisogno di denunciarlo entro DUE MESI. La garanzia decennale funziona quando l’opera “per vizio del suolo o per difetto della costruzione rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti” (art.1669 del Codice civile). Per i giudici, vanno compresi nel concetto di “gravi difetti” anche quelli che, pur non compromettendo la statica del fabbricato, limitano in modo grave la funzione cui esso è destinato (ad esempio, le infiltrazioni d’acqua causate da insufficiente impermeabilizzazione). Oltre alla garanzia, portata da due a dieci anni, viene prorogato anche da due mesi a un anno il termine per la denuncia (da presentare, sempre, solo dopo che si ha la sicurezza delle responsabilità dell’impresa). Dopo la denuncia si ha un anno di tempo per intraprendere un’azione legale. Se si invia, entro dodici mesi, un’altra raccomandata, si avrà a Pagina 1 di 4 disposizione un ulteriore periodo di pari durata. Il cliente, infine, come rimedi e risarcimenti ha due possibilità: pretendere l’eliminazione del vizio, oltre ai danni; chiedere la risoluzione del prezzo da pagare o pagato e il risarcimento degli eventuali danni. La scelta va in genere fatta una volta per tutte. Si può pretendere che sia la stessa impresa a riparare l’inconveniente. Da: Inserto Casa de Il sole 24 ore L’ESPERTO RISPONDE Una polizza “globale fabbricati” ha come contraente “il condominio”. Su un appartamento di detto condominio proprietario e usufruttuario sono soggetti diversi. In caso di sinistro (naturalmente di danno a cose), chi ha diritto all’indennizzo tra proprietario e usufruttuario? Il proprietario può chiedere una quota di premio all’usufruttuario? Risposta alla prima domanda: l’indennizzo spetta SEMPRE al proprietario. Risposta alla seconda domanda: il proprietario che ha stipulato la polizza lo ha fatto nel suo interesse e, quindi, non si vede a quale titolo potrebbe richiedere una parte del premio all’usufruttuario. Che cosa firmo quando sottoscrivo il rogito? Il rogito è il contratto di compravendita vero e proprio. E, per legge, deve essere stipulato davanti a un notaio (generalmente viene scelto dall’acquirente, in quanto il pagamento delle spese notarili spetta a chi compra). Di regola il rogito coincide con la consegna delle chiavi dell’immobile e con il pagamento del saldo. “Le voci da includere”. Il notaio alla presenza del venditore e del compratore, legge il testo che avrà compilato in precedenza, con tutte le clausole previste dalla legge. Le parti devono seguire con attenzione, in modo da controllare che sul rogito non finiscano inesattezze o imprecisioni circa: la descrizione dell’immobile delle parti comuni del condominio, la garanzia di assenza di difetti e quella cosiddetta di evizione ( vuol dire che nessuno può vantare alcun diritto sulla casa). Da quest’anno la legge (37/2008) prevede l’obbligo di indicare nel rogito anche la garanzia sulla conformità degli impianti, a meno che le parti la escludano espressamente. “Dove va registrato”. La trascrizione del rogito presso la Conservatoria dei registri immobiliari spetta al notaio. Il quale verserà le imposte dovute e farà la voltura catastale, cioè l’annotazione nei registri del Catasto dell’avvenuto trasferimento di proprietà. “A che cosa fare attenzione”. Controllate che a questo documento venga allegata anche la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” in cui si riportano le modalità di pagamento (tramite assegno, bonifico oppure contanti), i dati dell’eventuale mediatore e l’ammontare della provvigione. Ho deciso di installare un IMPIANTO VOLTAICO per produrre elettricità in casa. La spesa che affronterò non è indifferente. Dal momento che si tratta di un investimento per ridurre i consumi, posso beneficiare della detrazione fiscale del 55 per cento dei costi sostenuti? La legge dice che, a differenza dei pannelli solari che producono acqua calda, gli impianti fotovoltaici per generare energia elettrica NON RIENTRANO negli interventi ENERGETICI AGEVOLATI. E, quindi, non possono avvalersi della detrazione fiscale del 55 per cento. Tuttavia, potrà risparmiare qualcosa sulle tasse perché è stato fatto un intervento su un immobile abitativo e diretto al contenimento dei consumi di energia e, quindi, potrà applicare una detrazione del 36 per Pagina 2 di 4 cento sull’Irpef. Per averne diritto, prima dell’inizio dei lavori dovrà però inviare la comunicazione al Centro Servizi di Pescara ( Via Rio Sparto 21 – 65100 Pescara) che gestisce le richieste di tutta Italia, e saldare poi le fatture con bonifico bancario o postale. Chiedere comunque sempre assistenza anche alla ditta che esegue i lavori. Attenzione con il decreto anti-crisi (decreto legge n. 185/2008) è diventato praticamente impossibile ottenere le detrazioni … Come faccio a sapere se gli impianti sono a posto? Il riscaldamento e l’aria condizionata. E poi l’impianto elettrico, del gas e quello idrico, ma anche il sistema di automazione di porte e cancelli. In qualsiasi abitazione gli impianti devono essere a norma. Cioè rispettare tutti i requisiti minimi di efficienza e sicurezza in base alla Dichiarazione di conformità, rilasciate da tecnici abilitati (l’impresa che ha installato o modificato l’impianto oppure un professionista iscritto all’albo). La Novità: dal 25 giugno 2008 (D.L. 112/2008 e L. 133/2008) il venditore ( o il locatore, in caso di affitto) non ha più l’obbligo in sede di rogito di rilasciare e consegnare all’acquirente ( o conduttore) la Dichiarazione e garanzia di conformità degli impianti e la documentazione con cui i tecnici abilitati attestano tale conformità. In ogni caso, la legge prevede ancora che il venditore garantisca che la casa sia idonea all’uso cui è destinata (abitazione) e immune da quei vizi che potrebbero non renderla tale o diminuire il valore, come, per esempio, un impianto non a norma. Tale garanzia, però, non funziona se i vizi erano conosciuti ( o facilmente riconoscibili) al momento dell’acquisto. E cioè il venditore vi ha informato che gli impianti non sono a norma o voi avreste potuto facilmente accorgervene. A che cosa fare attenzione: se nel rogito ( o in altri scritti) il venditore dichiara che gli impianti non sono a norma e che, pertanto, lui non ne sarà responsabile, sarete voi che acquistate ad assumervi l’obbligo di adeguarli. In questo caso il venditore potrebbe proporvi uno sconto sul prezzo. Forse risparmierete sul costo della casa, ma spenderete poi per il successivo adeguamento degli impianti, indispensabile per ottenere la dichiarazione di conformità prescritte dalla legge. Gli amministratori degli stabili possono proporre e spiegare le polizze globali fabbricati da loro “amministrati”? Gli amministratori che si pongono avanti i condomini nella spiegazione e delucidazione della polizza globale fabbricati dell’immobile, DEVONO per fare ciò essere iscritti al R.U.I. Registro Unico degli Intermediari. Ove non lo fossero, e comunque, continuassero la loro “attività assicurativa”, dovrebbero essere sanzionati per esercizio abusivo dell’attività di intermediazione (reclusione da sei mesi a due anni e multa da € 10.000,00 a €100.000,00, ai sensi dell’art.305, comma 2, Codice delle Assicurazioni). Da:[email protected] APERTURA SEGRETERIA MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 MARTEDI’ dalle ore 18.00: CONSULENZA FISCALE e LEGALE; MERCOLEDI’ dalle ore 18.00: CONSULENZA LEGALE - INQUINAM. ACUSTICO – GESTIONE E STESURA CONTRATTI DI LOCAZIONE. GIOVEDI’ dalle ore 18.00: CONSULENZA ASSICURATIVA CONSULENZA TECNICO EDILIZIA E GESTIONE CAUZIONI. Pagina 3 di 4 TELEFONARE IN ASSOCIAZIONE PER PRENOTARE L’APPUNTAMENTO CON I CONSULENTI CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE Presidente: Germinetti Avv. Filippo; Vice-Presidenti: Dolci Rag. Aretha e Malnati M.Luisa; Segreteria: Dolci Rag. Aretha; Tesoreria: Monti Carlo; Consulenti: Bianchi Ing. Mario, Carnelli Avv. Antonella, Carnelli geom. Pietro, Cattaneo Avv. Donatella, Di Bella Rag. Giuseppe, Dolci Rag. Aretha, Dolci Proc. Luciano, Farinelli Avv. Massimiliano, Ferrario Arch. Piero, Francescut Dott. Fabrizio, Garbelli Geom. Sergio, Germinetti Avv. Filippo, Leoni Avv. Elena, Novo Dott. Mario, Richiardi Avv. Marcello, Ricciardella Geom. Lidia. GERENZANO: AFFITTASI (zona centro) in palazzina appartamento di tre locali + 2 box. Telefonare in ore serali 02.9680741. CESATE: AFFITTASI ( vicinissimo stazione ferrovie Nord) stupendo appartamento di mq.130 posto al primo piano in piccolo contesto condominiale. Prezzo interessante. Tel. ore serali: 347.2375869. I Consiglieri e Consulenti dell’Associazione Proprietà Edilizia di Saronno augurano a tutti gli Associati e loro Famigliari un luminoso Natale ed un sereno Anno Nuovo. PICCOLI ANNUNCI GRATUITI CARONNO P.LLA: VENDESI (zona centrale a 100mt dal Municipio) appartamento di 3 locali con servizi. VERO AFFARE Tel.340.7794195. 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DATI ISTAT 2008 AGOSTO 100% 3,9 - 75% 2,925 SETTEMBRE 100% 3,7 - 75% 2,775 OTTOBRE 100% 3,4 - 75% 2,550 1° COMUNICATO Si comunica a tutti gli Associati che l’Associazione rimarrà chiusa per le Feste Natalizie dal giorno 19 Dicembre 2008 al 06 Gennaio 2009 compresi. 2° COMUNICATO Comunichiamo a tutti gli Associati, in regola con l’iscrizione associativa, che volessero dare la propria adesione per far parte del Consiglio dell’Associazione per il triennio 2009-2011 possono lasciare i propri dati in segreteria ENTRO il giorno 15 Gennaio2009. Pagina 4 di 4 NOTIZIARIO STAMPATO IN PROPRIO E RISERVATO AGLI ASSOCIATI