Indennità di maternità e diritto alla disoccupazione
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Indennità di maternità e diritto alla disoccupazione
GUIDA al LAVORO Rapporto di lavoro ARTICOLI 16 Indennità di maternità e diritto alla disoccupazione ordinaria Paolo Rossi * L’Inps, alla luce della legge n. 80 del 2005 (cd. legge competitività), aggiorna le modalità e i termini per la surrogazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria con l’indennità di maternità. Secondo la vigente normativa, la domanda di disoccupazione deve essere presentata a pena di decadenza entro il 68° giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui la lavoratrice gestante non abbia presentato la domanda nel suddetto termine, la stessa, ai fini del disposto di cui al comma 4 dell’art. 24, Dlgs n. 151/2001, è considerata in godimento (teorico) dell’indennità di disoccupazione quando, ancorché decaduta dal diritto, si trovi comunque nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per il conseguimento dell’indennità di disoccupazione: anzianità assicurativa e contributiva ed iscrizione al Centro per l’impiego L’ Inps, con messaggio 21 novembre 2005, n. 38343, ha risposto ad un quesito in merito all’indennità di maternità e al diritto teorico alla prestazione di disoccupazione ordinaria. Il dubbio è sorto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, Dl 14.3.2005, n. 35 (convertito con modifiche dalla legge 80/2005), che ha ampliato la misura e la durata dell’indennità di disoccupazione ordinaria. Con tale decreto la durata dell’indennità è stata innalzata a 7 mesi per i sog- getti con età anagrafica inferiore a 50 anni e a 10 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è stata elevata, poi, al 50% per i primi 6 mesi, al 40% per i successivi 3 mesi e al 30% per gli ulteriori mesi. A tale disciplina si interseca però anche una particolare disposizione contenuta nel Testo unico della maternità e della paternità (Dlgs 26.3.2001, n. 151), intesa a tutelare in modo specifico la lavoratrice gestante anche nelle occasioni in cui la medesima abbia perduto il posto di lavoro e si trovi in una situazione che gli dia diritto a percepire l’indennità di disoccupazione. L’art. 24, c. 4, Testo unico prevede infatti che, qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto e la lavoratrice si trovi all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, la medesima ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione. Il vantaggio è quindi evidente: anziché percepire un’indennità commisurata al 50% (o 40% o 30%) della retribuzione, durante il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) la lavoratrice percepirebbe l’80% della retribuzione, con un apprezzabile incremento economico. Ma la questione sulla quale si è espressa la Direzione Centrale è ancora più articolata; non si tratta infatti dell’ipotesi in cui una lavoratrice, precedentemente licenziata, riceva dall’Inps l’indennità di disoccupazione ordinaria in contemporanea con un suo stato di gravidanza, ma che si trovi solo astrattamente nelle condizioni richieste dalla legge per il conseguimento del diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria. Tale complicazione trae le sue origini da un preciso orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi verso la fine degli anni ottanta e ad oggi ancora attuale. La Suprema Corte è stata ferma nel sostenere che la lavoratrice gestante e disoccupata ha diritto, ai sensi del citato art. 24, c. 4, Dlgs 151/2001, alla corresponsione della indennità di maternità trascorsi i 60 giorni dalla risoluzione del rapporto, allorché si trovi nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per il conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione, ancorché sia da esso decaduta per inutile decorso del tempo massimo stabilito per la presentazione della domanda. Ciò sta a significare che è sufficiente, ai fini della surrogazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria con quella di maternità, che la gestante si trovi anche solo nel diritto di percepire la disoccupazione e nel periodo di operatività della tutela. In particolare, quanto ai requisiti soggettivi, è necessa- * Consulente del lavoro in Roma Il Sole 24Ore Pirola n. 48 2 dicembre 2005 GUIDA al LAVORO ARTICOLI - lavoratrice licenziata il 31 luglio 2004; - domanda di disoccupazione presentata il 4 maggio 2005; - data entro la quale avrebbe dovuto essere presentata la domanda di disoccupazione (68 giorni dal licenziamento a pena di decadenza) 7 ottobre 2004; - domanda di pagamento dell’indennità di maternità presentata il 4 maggio 2005; - dichiarazione di disponibilità resa al Centro per l’Impiego il 4 maggio 2005; - data presunta del parto 29 luglio 2005; - data inizio congedo di maternità 29 maggio 2005; - data effettiva del parto 22 luglio 2005. Stando ai dati dell’esempio e a quanto in precedenza chiarito, per determinare la decorrenza teorica della domanda di disoccupazione si deve considerare come data della domanda l’ultimo giorno utile (7.10.2004), con conseguente decorrenza teorica il 15.10.2004. In questo specifico caso, avendo ipotizzato che la lavoratrice ha presentato la domanda per l’indennità di disoccupazione oltre il termine consentito (68 giorni dal licenziamento), la data di riferimento, per il calcolo della decorrenza teorica, è eccezionalmente l’ultimo giorno utile; diversamente, in caso di effettiva domanda entro i termini previsti, sarebbe stata considerata utile la data della dichiarazione di disponibilità al Centro per l’impiego. Periodo di riferimento Dal 31.7.2004 al 7.10.2004 Tempo trascorso 68 giorni Note Il 7 ottobre 2004 scadeva il termine per presentare la domanda di disoccupazione. Dal 15.10.2004 al 29.5.2005 226 giorni Il 15 ottobre 2004 è la decorrenza teorica dell’indennità di disoccupazione, in ipotesi di domanda presentata l’ultimo giorno utile (il 7 ottobre 2004). Il 29 maggio 2005 rappresenta il primo giorno di astensione obbligatoria (due mesi prima della data presunta del parto). 2 mesi Il 29 luglio 2005 è la data presunta del parto. Dal 29.5.2005 al 29.7.2005 Rapporto di lavoro Esemplificazione Calcolando, quindi, il massimo di 210 giorni, il periodo teoricamente indennizzabile con il sussidio di disoccupazione sarebbe stato 15 ottobre 2004-14 maggio 2005. In questo caso la domanda andrebbe respinta in quanto l’interessata non potrebbe neanche astrattamente risultare in godimento della disoccupazione ordinaria durante il periodo di «astensione» obbligatoria iniziato il 29 maggio 2005 (risultano trascorsi infatti 226 giorni dal 15 ottobre 2004 al 29 maggio 2005). Periodo di riferimento Dal 15.10.2004 al 14.5.2005 Tempo trascorso Note 210 giorni Tale periodo rappresenta il tempo in cui sarebbe stata teoricamente indennizzata la lavoratrice in disoccupazione. Qualora la data di decorrenza dell’astensione obbligatoria fosse caduta nel periodo medesimo, la lavoratrice avrebbe potuto godere dell’indennità di maternità anziché di quella di disoccupazione. In ogni caso, nella fattispecie proposta, considerata la tardiva iscrizione da parte dell’interessata al Centro per l’impiego (4.5.2005) e tenuto conto che, come premesso, detta iscrizione è una delle condizioni di legge previste per il riconoscimento del diritto (anche teorico) al trattamento di disoccupazione, l’indennità di maternità ai sensi del comma 4 dell’art. 24, Dlgs n. 151/2001 non può essere riconosciuta dall’Inps. rio che abbia nel suo curriculum lavorativo almeno due anni di anzianità assicurativa e un anno di contribuzione nel biennio precedente la domanda, che abbia presentato al Centro provinciale per impiego la dichiarazione di disponibilità a trovare un lavoro n. 48 2 dicembre 2005 (dal momento che l’abolizione delle liste di collocamento, dal 30.1.2003, ha eliminato il certificato di iscrizione) e abbia una residua capacità lavorativa. In merito invece al periodo di operatività della tutela, perché la lavoratrice possa essere consideraIl Sole 24Ore Pirola ta in godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria, occorre che non ne abbia usufruito entro il limite di 210 giorni (si è considerata la sola ipotesi di lavoratrice inferiore a 50 anni), termine così adeguato dopo l’entrata in vigore del Dl n. 35/2005. 17 GUIDA al LAVORO Rapporto di lavoro AIRCOLARI C RTICOLI 18 INPS DIREZIONE REGIONALE … MESSAGGIO 21 NOVEMBRE 2005, N. 38343 Oggetto: Art. 24, comma 4, del Dlgs n. 151/ 2001. Indennità di maternità e diritto teorico alla prestazione di disoccupazione ordinaria Quesito L’Agenzia di Borgosesia ha posto il caso che di seguito si riassume. Una lavoratrice, licenziata il 31.7.2004, ha presentato domanda di disoccupazione e di pagamento diretto dell’indennità obbligatoria di maternità in data 4.5.2005. Nella stessa data l’interessata ha dato la disponibilità al Centro per l’impiego. La domanda di disoccupazione è stata respinta, per decadenza, in quanto presentata fuori dei termini previsti dalla legge (entro 68 giorni dal licenziamento del 31.7.2004 - ultimo giorno utile per la presentazione il 7.10.2004). Per quanto riguarda, invece, la domanda di maternità obbligatoria (data presunta del parto 29.7.2005 - data effettiva parto 22.7.2005) sorge il dubbio se sia da accogliere o da respingere. Infatti, al caso in questione si potrebbe applicare quanto previsto dall’art. 24, c. 4, del Dlgs n. 151/2001 e quanto disposto con circolare 286 del 15.12.1987. La circolare, ancora attuale, dispose che «la lavoratrice gestante e disoccupata ha diritto alla corresponsione dell’indennità obbligatoria di maternità, trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, allorché si trovi nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per il conseguimento del diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, ancorché sia da essa decaduta, per inutile decorso del tempo massimo stabilito per la presentazione della domanda». Inoltre viene precisato che «... perché la lavoratrice possa essere considerata in godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria, occorre che non ne abbia usufruito entro il limite massimo di 180 giorni». Stando a quanto sopra citato, per determinare la decorrenza teorica della domanda di Disoccupazione si deve considerare come data della domanda l’ultimo giorno utile (7.10.2004), con conseguente decorrenza teorica il 15.10.2004. Non è possibile considerare, per il calcolo della decorrenza teorica, la data di disponibilità al Centro per l’impiego, data successiva. Tale data viene presa in considerazione solo nel caso di effettiva domanda entro i termini previsti. Calcolando, quindi, il massimo di 180 giorni, il periodo teoricamente pagabile sarebbe stato fino al 13.4.2005. In questo caso la domanda andrebbe respinta in quanto l’interessata non potrebbe neanche astrattamente risultare in godimento della DS ordinaria durante il periodo di «astensione» obbligatoria. Si citano, inoltre, le nuove disposizioni riguardanti la disoccupazione ordinaria (art. 13, l. 80 del 14.5.2005 - conversione dell’art. 13, Dl n. 35 del 14.3.2005), che prevedono, tra l’altro, un allungamento del periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione (210 giornate per i lavoratori con età inferiore a 50 anni). Ciò premesso, poiché la norma in questione prevede l’allungamento della durata per i trattamenti di disoccupazione ancora «in pagamento» (anche per un solo giorno) nel periodo dall’1.4.2005 al 31.12.2006, sorge il dubbio se per il calcolo teorico, ai fini del diritto alla maternità, si debbano considerare 210 giornate (180 + 30) anziché 180 giornate, non essendoci pagamento effettivo della disoccupazione. Tuttavia, per il caso in esame, non è necessaria alcuna conferma della Direzione Centrale, in quanto la domanda di maternità non sarebbe comunque accoglibile perché il periodo teorico di disoccupazione terminerebbe, conteggiando 210 giornate, il 13.5.2005. Si chiede di confermare o meno l’ipotesi dell’allungamento dei giorni 210 anche al calcolo teorico della prestazione di disoccupazione. Si resta in attesa di una risposta per la definizione di eventuali domande, non riguardanti il caso esposto. Risposta ...È noto che, secondo la vigente normativa, la domanda di disoccupazione deve essere presentata a pena di decadenza entro il 68° giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui la lavoratrice non abbia presentato la domanda nel suddetto termine, la stessa, ai fini del disposto di cui al c. 4, art. 24, Dlgs 151/2001, è considerata in godimento (teorico) dell’indennità di disoccupazione quando, ancorché decaduta dal diritto per aver lasciato decorrere inutilmente il termine massimo stabilito per la presentazione della domanda (ossia i suddetti 68 giorni), si trovi comunque nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per il conseguimento dell’indennità di disoccupazione: anzianità assicurativa e contributiva ed iscrizione al Centro per l’impiego (Cass., sez. lav., n. 8970/ 1995). In presenza delle suddette condizioni di legge, la lavoratrice è considerata in godimento (teorico) dell’indennità di disoccupazione a partire dal giorno immediatamente successivo al 68°. Ciò posto, nella fattispecie in esame, considerata la tardiva iscrizione da parte dell’interessata al Centro per l’impiego (4.5.2005) e tenuto conto che, come premesso, detta iscrizione è una delle condizioni di legge previste per il riconoscimento del diritto (anche teorico) al trattamento di disoccupazione, si ritiene non riconoscibile l’indennità di maternità ai sensi del comma 4 dell’art. 24, Dlgs n. 151/2001. In merito, poi, a quanto recentemente disposto dall’art. 13 della legge n. 80/2005 circa l’elevazione a sette mesi (210 giorni) dei trattamenti di disoccupazione «in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006», si ritiene che, anche in caso di mancata presentazione della domanda di disoccupazione (e, quindi, di pagamento effettivo della relativa indennità), possano essere conteggiati 7 mesi (anziché 6), ai fini della determinazione del periodo di godimento «teorico» dell’indennità di disoccupazione, sempre che, ovviamente, risultino di volta in volta verificate le condizioni di legge per l’attuazione del suddetto beneficio. Il Sole 24Ore Pirola n. 48 2 dicembre 2005