regolamento fondo aziendale

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regolamento fondo aziendale
FADA
Fondo Aziendale di Assistenza Sanitaria integrativa per i dipendenti
Nuovo Pignone Spa e società da essa controllate
REGOLAMENTO APPLICATIVO ALLO STATUTO SOCIALE
FUNZIONAMENTO FONDO
Art. 1
Il presente regolamento definisce le modalità del funzionamento del Fondo aziendale
di assistenza sanitaria integrativa per i dipedenti del Nuovo Pignone S.p.a e delle
società da essa controllate che aderiscono alla copertura sanitaria, per brevità
denominato F.A.D.A. – NUOVO PIGNONE, e disciplina le prestazioni dal medesimo
fornite in conformità con lo Statuto per assicurare agli iscritti prestazioni sanitarie
integrative al sistema sanitario nazionale.
Art. 2
Hanno diritto alle prestazioni del Fondo:
- i Soci di cui all’art. 5 dello Statuto;
- i familiari componenti il nucleo familiare dei Soci se aventi diritto, nei limiti previsti
per ogni singola prestazione.
Per nucleo familiare si intende:
- coniuge del socio lavoratore;
- convivente more uxorio (la convivenza dovrà essere dimostrata da un
certificato anagafe attestante la residenza comune);
- figli fiscalmente a carico, secondo le vigenti disposizioni di legge fino al
compimento del 26° anno di età.
Il Fondo eroga agli iscritti due tipi di prestazioni sanitarie:
• interventi di assistenza sanitaria integrativa tramite una polizza assicurativa stipulata
con primaria Compagnia di assicurazione:
• una serie di interventi assistenziali/solidaristici erogati direttamente dal Fondo
A pagina 7 del presente regolamento è riportato il monenclatore delle prestazioni
sanitarie previste nella copertura assicurativa.
A
pagina
12
del
presente
regolamento
sono
riportate
le
prestazioni
assistenziali/solidaristiche a favore dei soci che versano la relativa quota aggiuntiva.
Art. 3
L’iscrizione al Fondo presuppone la conoscenza e l’accettazione delle norme dello
Statuto e del Regolamento nonchè delle loro eventuali successive modifiche per le
1.14
quali il Fondo provvederà a darne comunicazione, oltre che delle delibere degli organi
sociali.
L’adesione del socio si esercita con la compilazione e sottoscrizione del modulo di
domanda
di
ammissione
consegnato
dall’Ufficio
Personale
al
momento
dell’assunzione. Tale richiesta di adesione è vincolante fino al 31 dicembre dell’anno
solare di riferimento; il socio può recedere con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno
successivo dando disdetta scritta al Consiglio Direttivo del Fondo entro il 31 Ottobre
dell’anno in corso.
La cancellazione anticipata non dà diritto ad alcun rimborso del rateo di contributo non
utilizzato.
In caso di recesso, potrà essere richiesta nuova adesione al F.A.D.A. solo dopo il
decorso di due anni dalla data di avvenuta cancellazione.
L’estensione delle prestazioni agli eventuali familiari componenti il nucleo familiare
potrà avvenire solo previa compilazione e sottoscrizione, da parte del socio, del
modulo di richiesta
reperibile presso l’ ufficio interno del Fondo. Tale richiesta di
estensione deve essere presentata entro fine marzo ed è vincolante per l’intero anno
solare; il socio può recedere dalla copertura Nucleo Famiglia con decorrenza dal 1°
gennaio dell’anno successivo dando disdetta scritta al Consiglio Direttivo del Fondo
entro il 31 Ottobre dell’ anno in corso.
In caso di cancellazione del Socio, la cancellazione si estende anche a tutto il proprio
nucleo familiare.In caso di morte del Socio, la copertura continua per il proprio nucleo
familiare fino alla scadenza annuale del 31.dicembre.
Art. 4
La disponibilità finanziaria del FADA – NUOVO PIGNONE è costituita dai contributi a
carico dei lavoratori iscritti al Fondo nella misura stabilita dal Consiglio di
Amministrazione del Fondo, nonchè dal contributo aziendale stabilito con contratto
integrativo aziendale firmato dalla Direzione Aziendale e dalle R.S.U.
La Società Nuovo Pignone e le società controllate effettuano mensilmente, in
occasione della liquidazione delle competenze, la trattenuta dei contributi a carico dei
Soci e provvederanno a versarli come previsto all’art. 8 dello Statuto, al F.A.D.A. su
un c/c bancario indicato dal Fondo stesso entro e non oltre il 20° giorno del mese
successivo.
Ogni iscritto è tenuto a verificare che le trattenute relative alle prestazioni F.A.D.A. a
cui ha aderito siano regolarmente processate nel cedolino paga a cura del Gestore
incaricato dall’Azienda. In caso di omissione delle trattenute fada, l’iscritto deve
immediatamente segnalarlo al F.A.D.A. per le opportune verifiche..
2.14
L’esatto versamento dei contributi dovuti costituisce condizione necessaria per
l’erogazione delle relative prestazioni.
Art. 5
Le spese relative al funzionamento degli organi del F.A.D.A. sono a carico del bilancio
del Fondo, mentre le spese di gestione delle prestazioni previste dalla polizza sanitaria
sono a carico della Compagnia di Assicurazione.
Art. 6
L’assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei
Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri è convocata, con le modalità di cui all’art.
11 dello statuto, dal Presidente del Consiglio stesso almeno 30 giorni prima della data
stabilita per il loro svolgimento, attraverso comunicato da affiggere alle bacheche
aziendali. La comunicazione deve contenere le modalità per la presentazione delle
candidature e le norme per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei
Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri. Della convocazione delle assemblee va
data comunicazione alla Direzione Aziendale negli stessi termini temporali.
Art. 7
Hanno diritto al voto e possono candidarsi per il Consiglio di Amministrazione, il
Collegio dei Sindaci Revisori e per il collegio dei Probiviri, i Soci in essere al momento
della convocazione della assemblea, salvo decadere automaticamente dal voto e dalla
candidatura in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 8
Ogni candidatura, firmata per accettazione dal Socio candidato, va presentata alla
Commissione Elettorale prevista all’art. 17 dello Statuto, almeno dieci giorni prima
dello svolgimento delle assemblee.
Art. 9
La elezione del Consiglio di Amministrazione, si tiene, con le modalità di cui all’art. 17
dello Statuto, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della assemblea,
attraverso collegi così individuati:
Art. 10
Collegio n. 1 sede di Firenze
-
da 1 a 9 consiglieri
Collegio n. 2 sede di Bari
-
da 1 a 2 consiglieri
Collegio n. 3 sede di Vibo
-
da 1 a 2 consiglieri
Collegio n. 4 sede di Massa
-
da 1 a 2 consiglieri
Collegio n. 5 sede di Talamona
-
da 1 a 2 consiglieri
Le elezioni del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri si svolgono a
scrutinio segreto su lista unica nazionale, in concomitanza in tutti gli stabilimenti del
Nuovo Pignone almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle assemblee.
Art. 11
Per la elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci Revisori e del
Collegio dei Probiviri può essere espressa solo 1 preferenza.
3.14
Art. 12
Le operazioni di voto e di scrutinio sono coordinate dalla Commissione Elettorale, che
si avvarrà della collaborazione dei delegati delle R.S.U.
Art. 13
Il
Consiglio
di
Amministrazione
deve
insediarsi
entro
quindici
giorni
dalla
proclamazione degli eletti per eleggere il Comitato di Presidenza, con le modalità di cui
all’art. 25 dello Statuto.
L’ amministrazione del FADA è affidata al Consiglio di Amministrazione che delibera
collegialmente ed a maggioranza ed esercita le sue funzioni nel modo più ampio coi
limiti fissati dallo Statuto, dal regolamento e dalle delibere dell’ Assemblea.
Il Collegio dei Sindaci revisori e il Collegio dei Probiviri devono insediarsi entro quindici
giorni dalla proclamazione degli eletti per eleggere il Presidente, con le modalità di cui
agli artt. 30 e 31 dello Statuto.
INTERVENTI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Art. 14
Ai sensi dell’articoli 4 e 8 dello Statuto gli “interventi di assistenza sanitaria
integrativa” sono gestiti con le modalità e termini previsti dalla polizza sanitaria
stipulata con la Compagnia di Assicurazione, allegata sotto la lettera “B” al presente
Regolamento di cui costituisce parte integrante. Tali interventi sono, inoltre, meglio
sintetizzati nel nomenclatore qui allegato sotto la lettera “A”, che costituisce parte
integrante del presente Regolamento.
La polizza sanitaria e la relativa copertura assicurativa ha validità annuale, dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
Art. 15
Al completamento di un evento, cioè a conclusione del ciclo di cure con il quale
l'evento stesso è stato trattato, occorre compilare la richiesta di rimborso su apposito
Modulo; con tale richiesta devono essere presentati i documenti originali oltre a
fotocopie. I documenti devono contenere indicazioni tali da permettere di rilevare:
-
lo stato di malattia (diagnosi presunta o effettiva);
-
il tipo delle cure prestate.
Queste indicazioni sono indispensabili per consentire, all'atto della liquidazione, la
verifica e la corretta imputazione delle spese ai massimali di competenza.
Le fatture e/o parcelle devono contenere la ragione sociale della ditta o il nominativo
del professionista che le ha rilasciate; e se trattasi di parcella per visita medica
specialistica, anche il titolo di specializzazione del medico.
Per la corretta attribuzione dei rimborsi ai massimali di competenza saranno prese in
considerazione le date di emissione dei documenti di spesa (fatture - tickets – ricevute
fiscali – scontrini fiscali)
4.14
I rimborsi vengono effettuati direttamente ai Soci FADA, con accredito sul conto
corrente bancario indicato sul modulo di richesta e con notifica al suo domicilio. .
Art. 16
Saranno disponibili sul portale internet del Fondo i moduli da compilare a cui allegare
le fatture delle quali si richiede il rimborso.
Detta documentazione dovrà essere consegnata per lo Stabilimento di Firenze
all’ufficio interno della Compagnia di Assicurazione e per gli altri Stabilimenti
all’incaricato della Compagnia di Assicurazione presso il locale assegnato che
provvederà ad inoltrarla per il relativo rimborso.
COPERTURE ASSICURATIVE OPZIONALI (a carico dell’interessato)
Art. 17
E’
prevista
la
possibilità
di
coperture
assicurative
a
favore
dei
familiari
(coniuge/convivente more-uxorio e figli fiscalmente a carico e non a carico ma
conviventi) stipulate individualmente dal singolo Socio in base alle condizioni deliberate
di anno in anno dal Consiglio direttivo FADA.
E’ prevista altresì la possibilità di mantenimento delle garanzie assicurative alla
cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento e/o mobilità per il Socio e il
proprio nucleo familiare con accordi specifici presi con la Compagnia di assicurazione.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 18
In caso di disaccordo sulla natura e sulle conseguenze di una malattia o di un
infortunio, o di un intervento chirurgico, l'interessato dovrà presentare il suo reclamo al
FADA che interverrà presso la Compagnia di Assicurazione per tentare una
composizione amichevole della vertenza.
Art. 19
Tutti i dati e le informazioni saranno trattati dai consiglieri FADA secondo le modalità
ed entro i limiti previsti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al
D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualsiasi notizia concernente lo stato di salute degli iscritti è strettamente riservata.
Coloro che ne abbiano notizia per ragioni del proprio mandato sono tenuti al segreto.
Art. 20
Non si procederà ad alcun rimborso nei casi in cui la normativa del presente
Regolamento sia stata disattesa da parte dell’iscritto.
Le ricevute, le fatture o altra documentazione non dovranno essere modificate né
presentare aggiunte di alcun tipo; nel caso ciò avvenisse dovrà essere apposto timbro
e firma a fianco delle correzioni fatte dall’estensore di tale documento.
5.14
Nei casi di manifesta volontà di dolo cesserà immediatamente l’iscrizione al FADA con
l’obbligo alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, ferme restando le
conseguenze sul piano civile e penale.
Art. 21
In relazione alle prestazioni sanitarie sopra indicate, non verranno rimborsate le spese
relative ai ticket per rilascio cartella clinica, rinnovo patente, vaccini, quota ricetta, iva,
marca da bollo.
Art. 22
La presente regolamentazione annulla e sostituisce ogni altra precedente normativa.
Firenze, 19 Aprile 2013
6.14
ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO APPLICATIVO
NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI
TARIFFARIO IN VIGORE COME DA CONVENZIONE ASSICURATIVA
GARANZIE
MASSIMALI
A. RICOVERO OSPEDALIERO CON O SENZA
€ 150.000,00
per anno
INTEVRENTO CHIRURGICO

(Eccetto parto
cesareo)
€ 300.000,00
Grandi Interventi
per anno

Spese per gli onorari dei chirurghi, aiuto,
assistente, anestesista ed ogni altro soggetto
partecipante
all’intervento,
diritti
di
sala Compreso nel massimale
operatoria e materiale d’intervento (compresi A.
apparecchi terapeutici e endoprotesi applicati
durante l’intervento)

Assistenza medica ed infermieristica, cure,
trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali Compreso nel massimale
ed esami post intervento riguardanti il periodo di A.
ricovero

Rette di degenza (fino al massimo di € 200,00)

Parto naturale
Rimborso forfettario
di
€ 300,00
Prelievo organi o parte di essi, nonché spese per il
donatore per accertamenti diagnostici, assistenza
medica ed infermieristica, intervento chirurgico di
espianto, cure, medicinali e rette di degenza
 Day Hospital
(Accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure,
medicinali, rette di degenza ed inoltre esami,
medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche,
trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati nei 120
giorni precedenti e successivi al ricovero.)
 Interventi chirurgici ambulatoriali


Compreso nel massimale
A.
Trasporto assicurato e un accompagnatore in
Italia e all’estero con qualsiasi mezzo esclusa auto
propria.
Compreso nel
massimale A.
Compreso nel
massimale A.
Compreso nel
massimale A.
€ 1.500,00
per anno/evento

Retta accompagnatore, massimo 90 giorni
€ 100,00 al gg.

Diaria sostitutiva del rimborso, massimo 90 giorni
€ 100,00 al gg.
7.14
SCOPERTI E/O
FRANCHIGIE
SCOPERTO 15% con
il minimo di €
1.000,00 per
ricoveri in strutture
private
In caso di
intervento
chirurgico
ambulatoriale
applicazione del
solo scoperto 20%
Nessuna franchigia
e/o scoperto in
caso di malattia
oncologica
IN REGIME DI
CONVENZIONAMEN
TO DIRETTO:
Franchigia fissa
€ 500,00 per
ricovero in strutture
private
(escluso il costo
della differenza
sulla retta di
degenza)
Nessuna franchigia
e/o scoperto in
caso di intervento
chirurgico
ambulatoriale

Rimborso spese rimpatrio
decesso all’estero

Anticipo indennizzi nel caso in cui l’istituto di cura
chieda il pagamento di un anticipo

Parto cesareo

Spese per accertamenti diagnostici, compresi
onorari medici, effettuati nei 120 giorni
antecedenti e relativi al ricovero
Spese rese necessarie dall’intervento sostenute
dopo la cessazione del ricovero: esami, acquisto
medicinali,
prestazioni
mediche
ed
infermieristiche,
trattamenti
fisioterapici,
rieducativi, effettuate nei 120 giorni successivi al
ricovero

salma
in
caso
di € 4.000,00 per evento
Nel limite dell’ 80%
della somma
assicurata
€ 7.500,00
per anno
Compreso nel
massimale A.
Compreso nel
massimale A.
SCOPERTO 20%
A seguito di ricoveri
in strutture
pubbliche o private
B. SPESE EXTRA-OSPEDALIERE (trattasi di particolari esami diagnostici strumentali e di alcune terapie
mediche, il cui costo risulta normalmente più elevato delle cure ed accertamenti di cui al punto
successivo)














Arteriografia
Cistografia
Coronografia
Doppler
Ecocardiografia
Endoscopia
Laserterapia
M.OC.
Radioterapia
Rettoscopia
Risonanza magnetica
Scintigrafia
T.A.C.
Amniocentesi













Angiografia
Colonscopia
Ecografia
Ecodoppler
ECG sotto sforzo
Elettroencefalografia
Densitometria
Holter
Mammografia
Telecuore
Urografia
Elettromiografia
Ultrasuoni
8.14
Scoperto 25%
MASSIMALE
IN REGIME DI
CONVENZIONAMENTO
DIRETTO:
Franchigia fissa
€ 5.000,00
per anno e nucleo
familiare
€ 20,00
Ticket ospedalieri
100%
C. VISITE SPECIALISTICHE
MASSIMALE

Onorari medici per visite e prestazioni
specialistiche (escluse pediatriche,
odontoiatriche e ortodontiche)

Ticket ospedalieri

Visite intramoenia

Accertamenti diagnostici
€ 1.500,00
per anno e nucleo
familiare
D. FISIOTERAPIA
Trattamenti fisioterapici
osteopatici e chiropratici)
e
rieducativi
(compreso
D. MALATTIE ONCOLOGICHE :
Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie
rese necessari da malattia oncologica.
E.
Scoperto 25%
Nessuno scoperto
(sottomassimale di €
5.000,00 previsti alla
lett. B)
Scoperto 25%
MASSIMALE
Scoperto 50%
€ 500,00
per anno
Ticket ospedalieri
al 100%
MASSIMALE
€ 5.000,00
per anno e nucleo
familiare
Scoperto 25%
Nessuna
MEDICINA PREVENTIVA
Accertamenti diagnostici a scopo preventivo da
intendersi quali:
UOMO:
Visita cardiologia con ECG
RX Torace
Ecografia delle vie urinarie
Accertamento dell’ Antigene Prostatico
DONNA:
Visita cardiologia con ECG
RX Torace
MASSIMALE
Esame citologico delle urine
Visita ginecologica con i relativi accertamenti
€ 400,00 anno
(pap test, ecografia mammaria o mammografia
ed ecografia transvaginale)
TUTTI:
Esame del sangue con ALT, AST, GAMMA GT,
GARANZIA VALIDA PER
Glicemia, colesterolo totale, colesterolo HDL,
IL SOLO DIPENDENTE
trigliceridi, urea, creatina, emocromo, PTT, PT,
IN SERVIZIO
VES
un esame delle urine ed una ricerca di sangue
occulto nelle feci (hemmocult)
una visita odontoiatrica o un’ablazione del tartaro
in uno degli studi odontoiatrici convenzionati con
Pronto Care.
una visita dermatologica per controllo nei ed
esame della cute (diagnosi precoce del
melanoma)
9.14
Nessuna
GARANZIE
F.
PERCENTUALI DI
RIMBORSO
Massimale
€ 2.000,00
per anno
% di rimborso
% di rimborso
CONVENZIONE
FUORI
PRONTO-CARE
PRONTO-CARE
CURE DENTARIE
PRESTAZIONE
Visita odontoiatrica
100%
0
Ablazione tartaro
100%
0
Radiografia comp.
100%
50%
Paradontologia
50%
30%
Conservativa
90%
60%
Chirurgia
90%
70%
Endodonzia
90%
70%
Visita emergenza
100%
80%
Implantologia
50%
30%
Protesica
40%
20%
Ortodonzia (a favore del dipendente e dei figli
fiscalmente a carico)
50%
30%
GARANZIE
MASSIMALI
I. RIMBORSO SPESE PER APPARECCHI DI
PROTESI ED ORTESI
L.


Ortopediche

Acustiche

Terapeutiche
RIMBORSO DEL 60%
delle spese sostenute,
Garanzia prestata per il
dipendente ed il coniuge e i
figli fiscalmente a carico.
Nessuna
Garanzia prestata per il
dipendente ed il coniuge ed i
figli fiscalmente a carico con
i seguenti limiti
RIMBORSO SPESE PER LENTI E L.A.C.
Lenti e/o lenti a contatto
(escluso il costo delle montature – garanzia
prestata solo come prima prescrizione e
successivamente con modifica visus)

SCOPERTI E/O
FRANCHIGIE
€ 300,00
per anno
€ 150,00
per anno
(sottomassimale di €
300,00 previsti alla
lett. H)
Solo lenti a contatto
(senza modifica del visus)
10.14
Scoperto 30%
M.
RIMBORSO SPESE PER PORTATORI
PATOLOGIE INVALIDANTI
Garanzia prestata per il rimborso delle spese sostenute
dal dipendente per i familiari fiscalmente a carico
portatori di patologie invalidanti dalla nascita o
derivanti da malattie o traumi. Il rimborso è effettuato
DI nel limite del 75% delle spese sostenute. Per le
patologie successive alla nascita il grado di invalidità
accertata deve essere superiore al 65%. Il rimborso
viene effettuato per le sole spese riconducibili
alla patologia invalidante.
N. INDENNITA’ PER INABILITA’ TEMPORANEA
DA MALATTIA E INFORTUNIO FINALIZZATA AL
RECUPERO DELLA SALUTE
Garanzia prestata a favore del dipendente con le
seguenti modalità :
a) un importo pari al 50% della retribuzione
netta mensile per il periodo in cui, a termini del
CCNL, la retribuzione viene ridotta al 50% ;
b) un importo pari al 100% della retribuzione
netta mensile per il periodo in cui, a termini del
CCNL, il dipendente supera i limiti di
conservazione del posto con conseguente perdita
al diritto di retribuzione.
O. RIMBORSO SPESE PER L’ELIMINAZIONE DEI
DIFETTI DI RIFRAZIONE
Garanzia prestata a
favore del dipendente
Con un decifit visivo superiore alle 4 diottrie per
occhio ed anisometropia superiore a 6 diottrie
€ 2.500,00 per singolo
assicurato
P. RIMBORSO SPESE PER
PRODOTTI FARMACEUTICI
MEDICINALI
E
11.14
Garanzia prestata per il
dipendente e tutti i
componenti del nucleo
familiare
50% delle spese
sostenute e purchè la
spesa sia superiore a
€ 200,00 per
evento
REGOLAMENTO AGGIUNTIVO “PRESTAZIONI SOLIDARISTICHE”
Art. 1
Oltre la polizza sanitaria integrativa a garanzia primaria sottoscritta con la Compagnia
di Assicurazione di cui all’allegato “A”, il FADA interviene in tutti i casi in cui improvvise
circostanze socio-sanitarie incidano in maniera grave e onerosa sulla situazione
economica del socio con conseguenti condizioni particolari di disagio. Il socio che
ritenga di trovarsi nelle condizioni di poter usufruire di tale assistenza solidaristica
dovrà inoltrare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione del Fondo. Il Consiglio
stesso deciderà sull’accoglimento della domanda avanzata nochè sulla forma e sulla
entità dell’intervento.
Art. 2
Il F.A.D.A. mette a disposizione dei Soci donatori di sangue/plasma/piastrine un
contributo economico di € 20 per ogni donazione, fino alla sesta donazione per anno
solare.
Art. 3
il F.A.D.A. eroga un rimborso annuo pari a € 80 per la spesa di pannolini per bambini
(per due anni consecutivi) per complessive € 160 da erogare l’ anno di nascita e l’
anno successivo. Inoltre al compimento del 1° anno di età il Fondo FADA eroga un
contributo del 30% sul totale della spesa inerente all’acquisto di latte artificiale per
neonati, dietro presentazione degli scontrini fiscali evidenziati in un prospetto
riepilogativo e dello stato di famiglia in carta libera.
Art. 4
Il Fondo eroga un contributo pari al 20% per le spese dentarie ad integrazione di
quanto previsto in polizza quando importo rimanente sia superiore a € 3.000 al netto
del rimborso ricevuto dalla Compagnia di Assicurazione o per un importo totale quando
la spesa è riferita al familiare fiscalmente a carico. La delibera del Consiglio
d‘Amministrazione prevede l’esclusione per tale contributo delle spese relative alla
terapia ortodontica e terapia di sigellatura dei denti per il dipedente e/o familiari
fiscalmente a carico.
Art. 5
Il F.A.D.A. in caso di morte naturale del Socio eroga ai superstiti un assegno “mortis
causa” la cui entità è determinata dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di
pubblica calamità (epidemie, alluvioni, terremoti, ecc.) riconosciute dalle competenti
autorità, l’erogazione dell’assegno è subordinata alla preventiva autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione.
L’assegno “mortis causa” viene liquidato ai superstiti nel modo e nell’ordine
sottoindicato:
-
al coniuge, per intero, sempre che non sia intervenuta separazione legale
per colpa dello stesso;
12.14
-
in mancanza del coniuge, o quando questi fosse separato per colpa sua,
l'assegno va diviso in parti uguali tra i figli legittimi, adottivi o naturali,
quando I'affiliazione di questi ultimi sia stata riconosciuta dal "de cuius" o sia
stata giudizialmente dichiarata;
-
in mancanza del coniuge, o figli, l'assegno andrà, sempre in parti uguali ai
genitori e, in mancanza di questi, ai fratelli a carico del defunto (ovvero
familiari per i quali il Socio usufruiva delle detrazioni fiscali).
Per i figli, fratelli, sorelle ed altri eventuali beneficiari, minori di 18 anni, I'erogazione
a loro favore dovrà avvenire tramite il Giudice Tutelare.
I Soci, pur non potendo disporre del testamento, perché l'assegno non va soggetto
alle norme di successione ereditaria, hanno però la facoltà di designare
direttamente i beneficiari, in deroga ed anche al di fuori della predetta graduatoria.
In tal caso debbono compilare apposita dichiarazione di proprio pugno e farla
pervenire alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione.
In mancanza di beneficiari vari previsti dalla presente regolamentazione o designati
dall'iscritto nei modi sopra indicati, potranno essere rimborsate le spese funerarie,
fino a concorrenza massima del 20% dell'assegno, a quel parente, persona od Ente
che documenti di avere sostenute le spese a tale titolo.
L’assegno “mortis causa” è concesso, in via eccezionale e previa approvazione del
Consiglio di Amministrazione, anche a decesso postumo alla chiusura del rapporto
di lavoro, entro comunque i 18 mesi, quando il rapporto di lavoro stesso sia stato
chiuso prima del consueto termine di risoluzione, proprio per le infauste condizioni
di salute del Socio.
Per richiedere l’ assegno “mortis-causa” l’erede deve presentare i seguenti
documenti in copia:
 certificato di morte
 certificato medico attestante le cause del decesso
 carta d’identità del beneficiario
 certificato di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio;
 atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli eventuali eredi
legittimi in ordine alla loro legittimazione
 copia autentica del decreto del Giudice Tutelare per l’impiego delle somme
spettante agli eredi minori, con esonero del F.A.D.A. da ogni responsabilità;
 estremi bancari (iban) per l’ accredito del relativo importo.
In ogni caso il F.A.D.A. può richiedere all’erede o direttamente agli enti competenti
tutta la documentazione che riterrà opportuna, a propria discrezione, a conferma
13.14
della sussistenza dei presupposti per l’erogazione dell’assegno “mortis-causa”
richiesto e per finalità liquidative.
Art. 5
Il F.A.D.A. oltre a erogare “assegni di solidarietà” a fondo perduto, a favore di Soci
in precarie situazioni socio-economiche determinate da rilevanti spese sanitarie, per
le stesse motivazioni può erogare prestiti a medio/lungo termine senza l’applicazione
di interessi. Il Consiglio di Amministrazione determina criteri e modalità di erogazione
in base alle risorse finanziarie disponibili.
Art. 6
Laddove è possibile, il FADA si adopererà per stipulare convenzioni sanitarie allo
scopo di agevolare gli iscritti ed i loro familiari attraverso un’azione mirata ad ottenere
prestazioni qualificate a costi contenuti nel settore medico sanitario privato.
Art. 7
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni generali di cui agli articoli 20,
21, 22 e 23 del Regolamento applicativo.
Firenze, 19 Aprile 2013
14.14