regolamento fondo aziendale
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regolamento fondo aziendale
FADA Fondo Aziendale di Assistenza Sanitaria integrativa per i dipendenti Nuovo Pignone Spa e società da essa controllate REGOLAMENTO APPLICATIVO ALLO STATUTO SOCIALE FUNZIONAMENTO FONDO Art. 1 Il presente regolamento definisce le modalità del funzionamento del Fondo aziendale di assistenza sanitaria integrativa per i dipedenti del Nuovo Pignone S.p.a e delle società da essa controllate che aderiscono alla copertura sanitaria, per brevità denominato F.A.D.A. – NUOVO PIGNONE, e disciplina le prestazioni dal medesimo fornite in conformità con lo Statuto per assicurare agli iscritti prestazioni sanitarie integrative al sistema sanitario nazionale. Art. 2 Hanno diritto alle prestazioni del Fondo: - i Soci di cui all’art. 5 dello Statuto; - i familiari componenti il nucleo familiare dei Soci se aventi diritto, nei limiti previsti per ogni singola prestazione. Per nucleo familiare si intende: - coniuge del socio lavoratore; - convivente more uxorio (la convivenza dovrà essere dimostrata da un certificato anagafe attestante la residenza comune); - figli fiscalmente a carico, secondo le vigenti disposizioni di legge fino al compimento del 26° anno di età. Il Fondo eroga agli iscritti due tipi di prestazioni sanitarie: • interventi di assistenza sanitaria integrativa tramite una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di assicurazione: • una serie di interventi assistenziali/solidaristici erogati direttamente dal Fondo A pagina 7 del presente regolamento è riportato il monenclatore delle prestazioni sanitarie previste nella copertura assicurativa. A pagina 12 del presente regolamento sono riportate le prestazioni assistenziali/solidaristiche a favore dei soci che versano la relativa quota aggiuntiva. Art. 3 L’iscrizione al Fondo presuppone la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonchè delle loro eventuali successive modifiche per le 1.14 quali il Fondo provvederà a darne comunicazione, oltre che delle delibere degli organi sociali. L’adesione del socio si esercita con la compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda di ammissione consegnato dall’Ufficio Personale al momento dell’assunzione. Tale richiesta di adesione è vincolante fino al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento; il socio può recedere con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo dando disdetta scritta al Consiglio Direttivo del Fondo entro il 31 Ottobre dell’anno in corso. La cancellazione anticipata non dà diritto ad alcun rimborso del rateo di contributo non utilizzato. In caso di recesso, potrà essere richiesta nuova adesione al F.A.D.A. solo dopo il decorso di due anni dalla data di avvenuta cancellazione. L’estensione delle prestazioni agli eventuali familiari componenti il nucleo familiare potrà avvenire solo previa compilazione e sottoscrizione, da parte del socio, del modulo di richiesta reperibile presso l’ ufficio interno del Fondo. Tale richiesta di estensione deve essere presentata entro fine marzo ed è vincolante per l’intero anno solare; il socio può recedere dalla copertura Nucleo Famiglia con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo dando disdetta scritta al Consiglio Direttivo del Fondo entro il 31 Ottobre dell’ anno in corso. In caso di cancellazione del Socio, la cancellazione si estende anche a tutto il proprio nucleo familiare.In caso di morte del Socio, la copertura continua per il proprio nucleo familiare fino alla scadenza annuale del 31.dicembre. Art. 4 La disponibilità finanziaria del FADA – NUOVO PIGNONE è costituita dai contributi a carico dei lavoratori iscritti al Fondo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, nonchè dal contributo aziendale stabilito con contratto integrativo aziendale firmato dalla Direzione Aziendale e dalle R.S.U. La Società Nuovo Pignone e le società controllate effettuano mensilmente, in occasione della liquidazione delle competenze, la trattenuta dei contributi a carico dei Soci e provvederanno a versarli come previsto all’art. 8 dello Statuto, al F.A.D.A. su un c/c bancario indicato dal Fondo stesso entro e non oltre il 20° giorno del mese successivo. Ogni iscritto è tenuto a verificare che le trattenute relative alle prestazioni F.A.D.A. a cui ha aderito siano regolarmente processate nel cedolino paga a cura del Gestore incaricato dall’Azienda. In caso di omissione delle trattenute fada, l’iscritto deve immediatamente segnalarlo al F.A.D.A. per le opportune verifiche.. 2.14 L’esatto versamento dei contributi dovuti costituisce condizione necessaria per l’erogazione delle relative prestazioni. Art. 5 Le spese relative al funzionamento degli organi del F.A.D.A. sono a carico del bilancio del Fondo, mentre le spese di gestione delle prestazioni previste dalla polizza sanitaria sono a carico della Compagnia di Assicurazione. Art. 6 L’assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri è convocata, con le modalità di cui all’art. 11 dello statuto, dal Presidente del Consiglio stesso almeno 30 giorni prima della data stabilita per il loro svolgimento, attraverso comunicato da affiggere alle bacheche aziendali. La comunicazione deve contenere le modalità per la presentazione delle candidature e le norme per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri. Della convocazione delle assemblee va data comunicazione alla Direzione Aziendale negli stessi termini temporali. Art. 7 Hanno diritto al voto e possono candidarsi per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci Revisori e per il collegio dei Probiviri, i Soci in essere al momento della convocazione della assemblea, salvo decadere automaticamente dal voto e dalla candidatura in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Art. 8 Ogni candidatura, firmata per accettazione dal Socio candidato, va presentata alla Commissione Elettorale prevista all’art. 17 dello Statuto, almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle assemblee. Art. 9 La elezione del Consiglio di Amministrazione, si tiene, con le modalità di cui all’art. 17 dello Statuto, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della assemblea, attraverso collegi così individuati: Art. 10 Collegio n. 1 sede di Firenze - da 1 a 9 consiglieri Collegio n. 2 sede di Bari - da 1 a 2 consiglieri Collegio n. 3 sede di Vibo - da 1 a 2 consiglieri Collegio n. 4 sede di Massa - da 1 a 2 consiglieri Collegio n. 5 sede di Talamona - da 1 a 2 consiglieri Le elezioni del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri si svolgono a scrutinio segreto su lista unica nazionale, in concomitanza in tutti gli stabilimenti del Nuovo Pignone almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle assemblee. Art. 11 Per la elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri può essere espressa solo 1 preferenza. 3.14 Art. 12 Le operazioni di voto e di scrutinio sono coordinate dalla Commissione Elettorale, che si avvarrà della collaborazione dei delegati delle R.S.U. Art. 13 Il Consiglio di Amministrazione deve insediarsi entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti per eleggere il Comitato di Presidenza, con le modalità di cui all’art. 25 dello Statuto. L’ amministrazione del FADA è affidata al Consiglio di Amministrazione che delibera collegialmente ed a maggioranza ed esercita le sue funzioni nel modo più ampio coi limiti fissati dallo Statuto, dal regolamento e dalle delibere dell’ Assemblea. Il Collegio dei Sindaci revisori e il Collegio dei Probiviri devono insediarsi entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti per eleggere il Presidente, con le modalità di cui agli artt. 30 e 31 dello Statuto. INTERVENTI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Art. 14 Ai sensi dell’articoli 4 e 8 dello Statuto gli “interventi di assistenza sanitaria integrativa” sono gestiti con le modalità e termini previsti dalla polizza sanitaria stipulata con la Compagnia di Assicurazione, allegata sotto la lettera “B” al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante. Tali interventi sono, inoltre, meglio sintetizzati nel nomenclatore qui allegato sotto la lettera “A”, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. La polizza sanitaria e la relativa copertura assicurativa ha validità annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Art. 15 Al completamento di un evento, cioè a conclusione del ciclo di cure con il quale l'evento stesso è stato trattato, occorre compilare la richiesta di rimborso su apposito Modulo; con tale richiesta devono essere presentati i documenti originali oltre a fotocopie. I documenti devono contenere indicazioni tali da permettere di rilevare: - lo stato di malattia (diagnosi presunta o effettiva); - il tipo delle cure prestate. Queste indicazioni sono indispensabili per consentire, all'atto della liquidazione, la verifica e la corretta imputazione delle spese ai massimali di competenza. Le fatture e/o parcelle devono contenere la ragione sociale della ditta o il nominativo del professionista che le ha rilasciate; e se trattasi di parcella per visita medica specialistica, anche il titolo di specializzazione del medico. Per la corretta attribuzione dei rimborsi ai massimali di competenza saranno prese in considerazione le date di emissione dei documenti di spesa (fatture - tickets – ricevute fiscali – scontrini fiscali) 4.14 I rimborsi vengono effettuati direttamente ai Soci FADA, con accredito sul conto corrente bancario indicato sul modulo di richesta e con notifica al suo domicilio. . Art. 16 Saranno disponibili sul portale internet del Fondo i moduli da compilare a cui allegare le fatture delle quali si richiede il rimborso. Detta documentazione dovrà essere consegnata per lo Stabilimento di Firenze all’ufficio interno della Compagnia di Assicurazione e per gli altri Stabilimenti all’incaricato della Compagnia di Assicurazione presso il locale assegnato che provvederà ad inoltrarla per il relativo rimborso. COPERTURE ASSICURATIVE OPZIONALI (a carico dell’interessato) Art. 17 E’ prevista la possibilità di coperture assicurative a favore dei familiari (coniuge/convivente more-uxorio e figli fiscalmente a carico e non a carico ma conviventi) stipulate individualmente dal singolo Socio in base alle condizioni deliberate di anno in anno dal Consiglio direttivo FADA. E’ prevista altresì la possibilità di mantenimento delle garanzie assicurative alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento e/o mobilità per il Socio e il proprio nucleo familiare con accordi specifici presi con la Compagnia di assicurazione. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 18 In caso di disaccordo sulla natura e sulle conseguenze di una malattia o di un infortunio, o di un intervento chirurgico, l'interessato dovrà presentare il suo reclamo al FADA che interverrà presso la Compagnia di Assicurazione per tentare una composizione amichevole della vertenza. Art. 19 Tutti i dati e le informazioni saranno trattati dai consiglieri FADA secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Qualsiasi notizia concernente lo stato di salute degli iscritti è strettamente riservata. Coloro che ne abbiano notizia per ragioni del proprio mandato sono tenuti al segreto. Art. 20 Non si procederà ad alcun rimborso nei casi in cui la normativa del presente Regolamento sia stata disattesa da parte dell’iscritto. Le ricevute, le fatture o altra documentazione non dovranno essere modificate né presentare aggiunte di alcun tipo; nel caso ciò avvenisse dovrà essere apposto timbro e firma a fianco delle correzioni fatte dall’estensore di tale documento. 5.14 Nei casi di manifesta volontà di dolo cesserà immediatamente l’iscrizione al FADA con l’obbligo alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, ferme restando le conseguenze sul piano civile e penale. Art. 21 In relazione alle prestazioni sanitarie sopra indicate, non verranno rimborsate le spese relative ai ticket per rilascio cartella clinica, rinnovo patente, vaccini, quota ricetta, iva, marca da bollo. Art. 22 La presente regolamentazione annulla e sostituisce ogni altra precedente normativa. Firenze, 19 Aprile 2013 6.14 ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO APPLICATIVO NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI TARIFFARIO IN VIGORE COME DA CONVENZIONE ASSICURATIVA GARANZIE MASSIMALI A. RICOVERO OSPEDALIERO CON O SENZA € 150.000,00 per anno INTEVRENTO CHIRURGICO (Eccetto parto cesareo) € 300.000,00 Grandi Interventi per anno Spese per gli onorari dei chirurghi, aiuto, assistente, anestesista ed ogni altro soggetto partecipante all’intervento, diritti di sala Compreso nel massimale operatoria e materiale d’intervento (compresi A. apparecchi terapeutici e endoprotesi applicati durante l’intervento) Assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali Compreso nel massimale ed esami post intervento riguardanti il periodo di A. ricovero Rette di degenza (fino al massimo di € 200,00) Parto naturale Rimborso forfettario di € 300,00 Prelievo organi o parte di essi, nonché spese per il donatore per accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza Day Hospital (Accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali, rette di degenza ed inoltre esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati nei 120 giorni precedenti e successivi al ricovero.) Interventi chirurgici ambulatoriali Compreso nel massimale A. Trasporto assicurato e un accompagnatore in Italia e all’estero con qualsiasi mezzo esclusa auto propria. Compreso nel massimale A. Compreso nel massimale A. Compreso nel massimale A. € 1.500,00 per anno/evento Retta accompagnatore, massimo 90 giorni € 100,00 al gg. Diaria sostitutiva del rimborso, massimo 90 giorni € 100,00 al gg. 7.14 SCOPERTI E/O FRANCHIGIE SCOPERTO 15% con il minimo di € 1.000,00 per ricoveri in strutture private In caso di intervento chirurgico ambulatoriale applicazione del solo scoperto 20% Nessuna franchigia e/o scoperto in caso di malattia oncologica IN REGIME DI CONVENZIONAMEN TO DIRETTO: Franchigia fissa € 500,00 per ricovero in strutture private (escluso il costo della differenza sulla retta di degenza) Nessuna franchigia e/o scoperto in caso di intervento chirurgico ambulatoriale Rimborso spese rimpatrio decesso all’estero Anticipo indennizzi nel caso in cui l’istituto di cura chieda il pagamento di un anticipo Parto cesareo Spese per accertamenti diagnostici, compresi onorari medici, effettuati nei 120 giorni antecedenti e relativi al ricovero Spese rese necessarie dall’intervento sostenute dopo la cessazione del ricovero: esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici, rieducativi, effettuate nei 120 giorni successivi al ricovero salma in caso di € 4.000,00 per evento Nel limite dell’ 80% della somma assicurata € 7.500,00 per anno Compreso nel massimale A. Compreso nel massimale A. SCOPERTO 20% A seguito di ricoveri in strutture pubbliche o private B. SPESE EXTRA-OSPEDALIERE (trattasi di particolari esami diagnostici strumentali e di alcune terapie mediche, il cui costo risulta normalmente più elevato delle cure ed accertamenti di cui al punto successivo) Arteriografia Cistografia Coronografia Doppler Ecocardiografia Endoscopia Laserterapia M.OC. Radioterapia Rettoscopia Risonanza magnetica Scintigrafia T.A.C. Amniocentesi Angiografia Colonscopia Ecografia Ecodoppler ECG sotto sforzo Elettroencefalografia Densitometria Holter Mammografia Telecuore Urografia Elettromiografia Ultrasuoni 8.14 Scoperto 25% MASSIMALE IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO: Franchigia fissa € 5.000,00 per anno e nucleo familiare € 20,00 Ticket ospedalieri 100% C. VISITE SPECIALISTICHE MASSIMALE Onorari medici per visite e prestazioni specialistiche (escluse pediatriche, odontoiatriche e ortodontiche) Ticket ospedalieri Visite intramoenia Accertamenti diagnostici € 1.500,00 per anno e nucleo familiare D. FISIOTERAPIA Trattamenti fisioterapici osteopatici e chiropratici) e rieducativi (compreso D. MALATTIE ONCOLOGICHE : Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie rese necessari da malattia oncologica. E. Scoperto 25% Nessuno scoperto (sottomassimale di € 5.000,00 previsti alla lett. B) Scoperto 25% MASSIMALE Scoperto 50% € 500,00 per anno Ticket ospedalieri al 100% MASSIMALE € 5.000,00 per anno e nucleo familiare Scoperto 25% Nessuna MEDICINA PREVENTIVA Accertamenti diagnostici a scopo preventivo da intendersi quali: UOMO: Visita cardiologia con ECG RX Torace Ecografia delle vie urinarie Accertamento dell’ Antigene Prostatico DONNA: Visita cardiologia con ECG RX Torace MASSIMALE Esame citologico delle urine Visita ginecologica con i relativi accertamenti € 400,00 anno (pap test, ecografia mammaria o mammografia ed ecografia transvaginale) TUTTI: Esame del sangue con ALT, AST, GAMMA GT, GARANZIA VALIDA PER Glicemia, colesterolo totale, colesterolo HDL, IL SOLO DIPENDENTE trigliceridi, urea, creatina, emocromo, PTT, PT, IN SERVIZIO VES un esame delle urine ed una ricerca di sangue occulto nelle feci (hemmocult) una visita odontoiatrica o un’ablazione del tartaro in uno degli studi odontoiatrici convenzionati con Pronto Care. una visita dermatologica per controllo nei ed esame della cute (diagnosi precoce del melanoma) 9.14 Nessuna GARANZIE F. PERCENTUALI DI RIMBORSO Massimale € 2.000,00 per anno % di rimborso % di rimborso CONVENZIONE FUORI PRONTO-CARE PRONTO-CARE CURE DENTARIE PRESTAZIONE Visita odontoiatrica 100% 0 Ablazione tartaro 100% 0 Radiografia comp. 100% 50% Paradontologia 50% 30% Conservativa 90% 60% Chirurgia 90% 70% Endodonzia 90% 70% Visita emergenza 100% 80% Implantologia 50% 30% Protesica 40% 20% Ortodonzia (a favore del dipendente e dei figli fiscalmente a carico) 50% 30% GARANZIE MASSIMALI I. RIMBORSO SPESE PER APPARECCHI DI PROTESI ED ORTESI L. Ortopediche Acustiche Terapeutiche RIMBORSO DEL 60% delle spese sostenute, Garanzia prestata per il dipendente ed il coniuge e i figli fiscalmente a carico. Nessuna Garanzia prestata per il dipendente ed il coniuge ed i figli fiscalmente a carico con i seguenti limiti RIMBORSO SPESE PER LENTI E L.A.C. Lenti e/o lenti a contatto (escluso il costo delle montature – garanzia prestata solo come prima prescrizione e successivamente con modifica visus) SCOPERTI E/O FRANCHIGIE € 300,00 per anno € 150,00 per anno (sottomassimale di € 300,00 previsti alla lett. H) Solo lenti a contatto (senza modifica del visus) 10.14 Scoperto 30% M. RIMBORSO SPESE PER PORTATORI PATOLOGIE INVALIDANTI Garanzia prestata per il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per i familiari fiscalmente a carico portatori di patologie invalidanti dalla nascita o derivanti da malattie o traumi. Il rimborso è effettuato DI nel limite del 75% delle spese sostenute. Per le patologie successive alla nascita il grado di invalidità accertata deve essere superiore al 65%. Il rimborso viene effettuato per le sole spese riconducibili alla patologia invalidante. N. INDENNITA’ PER INABILITA’ TEMPORANEA DA MALATTIA E INFORTUNIO FINALIZZATA AL RECUPERO DELLA SALUTE Garanzia prestata a favore del dipendente con le seguenti modalità : a) un importo pari al 50% della retribuzione netta mensile per il periodo in cui, a termini del CCNL, la retribuzione viene ridotta al 50% ; b) un importo pari al 100% della retribuzione netta mensile per il periodo in cui, a termini del CCNL, il dipendente supera i limiti di conservazione del posto con conseguente perdita al diritto di retribuzione. O. RIMBORSO SPESE PER L’ELIMINAZIONE DEI DIFETTI DI RIFRAZIONE Garanzia prestata a favore del dipendente Con un decifit visivo superiore alle 4 diottrie per occhio ed anisometropia superiore a 6 diottrie € 2.500,00 per singolo assicurato P. RIMBORSO SPESE PER PRODOTTI FARMACEUTICI MEDICINALI E 11.14 Garanzia prestata per il dipendente e tutti i componenti del nucleo familiare 50% delle spese sostenute e purchè la spesa sia superiore a € 200,00 per evento REGOLAMENTO AGGIUNTIVO “PRESTAZIONI SOLIDARISTICHE” Art. 1 Oltre la polizza sanitaria integrativa a garanzia primaria sottoscritta con la Compagnia di Assicurazione di cui all’allegato “A”, il FADA interviene in tutti i casi in cui improvvise circostanze socio-sanitarie incidano in maniera grave e onerosa sulla situazione economica del socio con conseguenti condizioni particolari di disagio. Il socio che ritenga di trovarsi nelle condizioni di poter usufruire di tale assistenza solidaristica dovrà inoltrare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione del Fondo. Il Consiglio stesso deciderà sull’accoglimento della domanda avanzata nochè sulla forma e sulla entità dell’intervento. Art. 2 Il F.A.D.A. mette a disposizione dei Soci donatori di sangue/plasma/piastrine un contributo economico di € 20 per ogni donazione, fino alla sesta donazione per anno solare. Art. 3 il F.A.D.A. eroga un rimborso annuo pari a € 80 per la spesa di pannolini per bambini (per due anni consecutivi) per complessive € 160 da erogare l’ anno di nascita e l’ anno successivo. Inoltre al compimento del 1° anno di età il Fondo FADA eroga un contributo del 30% sul totale della spesa inerente all’acquisto di latte artificiale per neonati, dietro presentazione degli scontrini fiscali evidenziati in un prospetto riepilogativo e dello stato di famiglia in carta libera. Art. 4 Il Fondo eroga un contributo pari al 20% per le spese dentarie ad integrazione di quanto previsto in polizza quando importo rimanente sia superiore a € 3.000 al netto del rimborso ricevuto dalla Compagnia di Assicurazione o per un importo totale quando la spesa è riferita al familiare fiscalmente a carico. La delibera del Consiglio d‘Amministrazione prevede l’esclusione per tale contributo delle spese relative alla terapia ortodontica e terapia di sigellatura dei denti per il dipedente e/o familiari fiscalmente a carico. Art. 5 Il F.A.D.A. in caso di morte naturale del Socio eroga ai superstiti un assegno “mortis causa” la cui entità è determinata dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di pubblica calamità (epidemie, alluvioni, terremoti, ecc.) riconosciute dalle competenti autorità, l’erogazione dell’assegno è subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. L’assegno “mortis causa” viene liquidato ai superstiti nel modo e nell’ordine sottoindicato: - al coniuge, per intero, sempre che non sia intervenuta separazione legale per colpa dello stesso; 12.14 - in mancanza del coniuge, o quando questi fosse separato per colpa sua, l'assegno va diviso in parti uguali tra i figli legittimi, adottivi o naturali, quando I'affiliazione di questi ultimi sia stata riconosciuta dal "de cuius" o sia stata giudizialmente dichiarata; - in mancanza del coniuge, o figli, l'assegno andrà, sempre in parti uguali ai genitori e, in mancanza di questi, ai fratelli a carico del defunto (ovvero familiari per i quali il Socio usufruiva delle detrazioni fiscali). Per i figli, fratelli, sorelle ed altri eventuali beneficiari, minori di 18 anni, I'erogazione a loro favore dovrà avvenire tramite il Giudice Tutelare. I Soci, pur non potendo disporre del testamento, perché l'assegno non va soggetto alle norme di successione ereditaria, hanno però la facoltà di designare direttamente i beneficiari, in deroga ed anche al di fuori della predetta graduatoria. In tal caso debbono compilare apposita dichiarazione di proprio pugno e farla pervenire alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di beneficiari vari previsti dalla presente regolamentazione o designati dall'iscritto nei modi sopra indicati, potranno essere rimborsate le spese funerarie, fino a concorrenza massima del 20% dell'assegno, a quel parente, persona od Ente che documenti di avere sostenute le spese a tale titolo. L’assegno “mortis causa” è concesso, in via eccezionale e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, anche a decesso postumo alla chiusura del rapporto di lavoro, entro comunque i 18 mesi, quando il rapporto di lavoro stesso sia stato chiuso prima del consueto termine di risoluzione, proprio per le infauste condizioni di salute del Socio. Per richiedere l’ assegno “mortis-causa” l’erede deve presentare i seguenti documenti in copia: certificato di morte certificato medico attestante le cause del decesso carta d’identità del beneficiario certificato di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio; atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli eventuali eredi legittimi in ordine alla loro legittimazione copia autentica del decreto del Giudice Tutelare per l’impiego delle somme spettante agli eredi minori, con esonero del F.A.D.A. da ogni responsabilità; estremi bancari (iban) per l’ accredito del relativo importo. In ogni caso il F.A.D.A. può richiedere all’erede o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che riterrà opportuna, a propria discrezione, a conferma 13.14 della sussistenza dei presupposti per l’erogazione dell’assegno “mortis-causa” richiesto e per finalità liquidative. Art. 5 Il F.A.D.A. oltre a erogare “assegni di solidarietà” a fondo perduto, a favore di Soci in precarie situazioni socio-economiche determinate da rilevanti spese sanitarie, per le stesse motivazioni può erogare prestiti a medio/lungo termine senza l’applicazione di interessi. Il Consiglio di Amministrazione determina criteri e modalità di erogazione in base alle risorse finanziarie disponibili. Art. 6 Laddove è possibile, il FADA si adopererà per stipulare convenzioni sanitarie allo scopo di agevolare gli iscritti ed i loro familiari attraverso un’azione mirata ad ottenere prestazioni qualificate a costi contenuti nel settore medico sanitario privato. Art. 7 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni generali di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Regolamento applicativo. Firenze, 19 Aprile 2013 14.14