Luglio-Dicembre 2001

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Luglio-Dicembre 2001
SOMMARIO ANNO VII N°13 z 20 LUGLIO 2001
DALL’ITALIA - ALIMENTARE
Prodotto – Imballi
• Ammessi gli imbiancanti ottici per gli imballaggi alimentari di carta e cartone
Sistema – Metodi di produzione
• Il Ministero della sanità approva tre nuovi manuali di corretta prassi igienica
Mercato – Commercializzazione e vendita
• I prodotti dietetici possono far parte dell’assistenza sanitaria
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Il Ministero per le politiche agricole protegge nuovi prodotti tipici
DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche chimico - fisiche
• Modificati i requisiti di purezza di Caroteni, Acesulfame K e Mannitolo
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Previste misure specifiche in materia di comunicazione nel settore carni bovine
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Il “Limone Costa D’Amalfi” conquista la I.G.P.
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DAI PAESI EUROPEI
FRANCIA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche igienico – sanitarie
• B.S.E. – anche la Francia sospende gli abbattimenti
RUSSIA - ALIMENTARE
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Adottate misure protezionistiche nel settore dello zucchero
p.6
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
USA - ALIMENTARE
Sistema – Metodi di produzione
• Continuano le ispezioni sulle sostanze allergeniche non dichiarate in etichetta
p.7
p.6
DALL’ITALIA
ALIMENTARE
Prodotto
IMBALLI – Ammessi gli imbiancanti ottici per gli imballagi alimentari di carta e
cartone
Decreto del Ministero della sanità 30 maggio 2001 n°267
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.155 del 6 luglio 2001
La nuova normativa modifica il Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, ovvero la norma
quadro che nell’ordinamento italiano stabilisce la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti ed utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari.
L’innovazione apportata consiste nell’introduzione di dodici nuove sostanze, definite come
“imbiancanti ottici”, che potranno ora essere utilizzate nella fabbricazione di imballaggi in
carta o cartone.
L’impiego degli imbiancanti è comunque sottoposto a determinate limitazioni e condizioni:
per esempio, le nuove sostanze, singolarmente o associate tra di loro, non dovranno
oltrepassare la concentrazione dello 0.3% p/p, né dovranno provocare cedimenti o
migrazioni verso gli alimenti contenuti nell’imballaggio oltre i limiti quantitativi di sicurezza
tollerati per legge.
Sistema
METODI DI PRODUZIONE – Il Ministero della Sanità approva tre nuovi manuali di
corretta prassi igienica
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.155 del 6 luglio 2001
Il Ministero della Sanità ha comunicato la sua valutazione di conformità circa tre nuovi
manuali di corretta prassi igienica, nell’ambito dell’applicazione del decreto legislativo
155/97 in materia di HACCP.
Più precisamente, i tre manuali oggetto della comunicazione ministeriale riguardano il
settore artigianale delle conserve vegetali, il settore artigianale dei prodotti dolciari ed il
settore artigianale dei distillati e liquori.
Nella comunicazione ministeriale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, si riportano anche gli
estremi dell’organizzazione proponente i manuali che sono stati oggetto di valutazione,
vale a dire l’ente “Ebna” di Roma.
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ALIMENTARE
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – I prodotti dietetici possono far parte
dell’assistenza sanitaria
Decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.141 del 20 giugno 2001
Secondo quanto disposto dal nuovo decreto, l’erogazione dei prodotti destinati ad
un’alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le
persone affette da malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica e morbo celiaco, ovvero
stati patologici per i quali la somministrazione ed il mantenimento di una determinata dieta
è essenziale ai fini terapeutici.
La nuova normativa stabilisce anche le modalità di certificazione delle malattie citate, e
fornisce delle linee – guida circa i criteri di individuazione delle persone che avranno diritto
all’erogazione gratuita o agevolata di prodotti dietetici.
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Il Ministero per le politiche agricole
protegge nuovi prodotti tipici
Vari decreti e proposte del Ministero per le politiche agricole e forestali
Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana n° 152, 160 e 161 del luglio 2001
La prima metà del mese di luglio ha visto l’emanazione di vari provvedimenti a tutela dei
prodotti tipici italiani, a conferma del prestigio e dell’importanza oramai attribuita a
determinati attributi e titoli di qualità e tipicità come la “Denominazione di origine protetta”,
la “Indicazione geografica protetta” e la “Specialità tradizionale garantita”.
In particolare, il Ministero per le politiche agricole e forestali propone il riconoscimento
della D.O.P. a favore del prodotto “Olio extra vergine di oliva Valdemone”. E’ stata inoltre
accordata la protezione transitoria a livello nazionale per i prodotti “Miele della Lunigiana”,
“Olio extra vergine di oliva Pretuziano delle Colline Teramane” e “Farina di Neccio della
Garfagnana”, in attesa che la Commissione Europea decida sulla registrazione di questi
prodotti come denominazioni di origine protetta.
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DALL’UNIONE EUROPEA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE - Modificati i requisiti di purezza dei
Caroteni, dell’Acesulfame K e del Mannitolo
Direttive 2001/50/CE e 2001/52/CE della Commissione del 3 luglio 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L190 del 12 luglio 2001
In considerazione del progresso tecnico degli ultimi anni, e sulla scorta di quanto stabilito
dal comitato misto FAO / OMS sugli additivi alimentari, la Commissione dell’Unione
Europea ha modificato i requisiti di purezza relativi ad alcuni importanti additivi, che
trovano frequente utilizzo da parte dell’industria alimentare.
Le modifiche coinvolgono in primo luogo i caroteni (E160a - i) e il beta – carotene (E160a
– ii), vale a dire due coloranti il cui utilizzo è ammesso nella maggior parte dei prodotti
alimentari, e ridefiniscono il prospetto dei solventi residui e dei metalli pesanti tollerati in
questi additivi.
Innovazioni di genere analogo vengono introdotte anche per gli edulcoranti “Acesulfame
K” (E950) e “Mannitolo” (E421), sostanze che nella pratica vengono spesso impiegate nei
prodotti ipocalorici o privi di zucchero.
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Previste misure specifiche in materia di
comunicazione nel settore delle carni bovine
Regolamento 1358/2001 della Commissione del 4 luglio 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L182 del 5 luglio 2001
Allo scopo di ripristinare la fiducia dei consumatori nei prodotti del settore delle carni
bovine, l’Unione Europea propone un programma informativo che ogni stato membro
dovrà concretizzare attraverso l’adozione di misure nazionali flessibili, ma che comunque
dovranno rientrare nell’ambito di linee – guida già precisate dalla Commissione nel nuovo
regolamento.
In ossequio a queste ultime, i programmi predisposti dai singoli stati membri dovranno
consistere in una campagna informativa rivolta ai consumatori, che metta questi ultimi al
corrente dei controlli e delle misure di sicurezza attualmente in atto per garantire la
sicurezza delle carni bovine, e che fornisca le informazioni necessarie per poter leggere e
comprendere le etichette di questi prodotti, con particolare riferimento all’individuazione
del paese d’origine, del luogo di macellazione e di quello di sezionamento.
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Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Il “Limone Costa D’Amalfi” conquista la
I.G.P.
Regolamento 1356/2001 della Commissione del 4 luglio 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L182 del 5 luglio 2001
Il noto prodotto agricolo italiano “Limone Costa D’Amalfi” è stato iscritto nell’allegato del
regolamento 2400/96, e si aggiunge quindi all’elenco delle indicazioni geografiche protette
(I.G.P.) registrate presso l’Unione Europea.
La registrazione consegue al precedente giudizio di congruità fra le caratteristiche del
“Limone Costa D’Amalfi” e quanto richiesto dal regolamento 2081/92, norma quadro che
disciplina il settore delle denominazioni e delle indicazioni geografiche protette. Stante il
fatto che nell’arco di sei mesi non è stata formulata alcuna richiesta di opposizione,
l’iscrizione del prodotto nel registro delle I.G.P. ha ora carattere definitivo.
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DAI PAESI EUROPEI
FRANCIA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE – B.S.E: anche la Francia sospende gli
abbattimenti
Analogamente a quanto già sta accadendo in Germania, anche la Francia ha deciso di
ridurre e moderare le rigorose disposizioni circa l’abbattimento di bovini sani, qualora
appartenenti agli stessi allevamenti dove sono stati individuati animali affetti da
encefalopatia spongiforme.
La decisione dell’Agenzia per la Sicurezza Alimentare francese è in linea con quanto
recentemente disposto dall’Unione Europea, che ha attribuito ai singoli stati membri la
responsabilità sulla selezione dei capi da abbattere nel caso in cui, nel medesimo
allevamento, si verifichi un caso di B.S.E.
Secondo le autorità francesi, infatti, l’abbattimento di animali sani non può fondarsi
solamente e semplicemente sull’individuazione di animali malati nello stesso allevamento,
ma vanno piuttosto ricercati ed applicati criteri selettivi più razionali, che ad esempio
portino all’eliminazione dei soli discendenti diretti dell’animale malato.
RUSSIA
ALIMENTARE
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Adottate misure protezionistiche nel settore
dello zucchero
Dopo i recenti provvedimenti che hanno introdotto l’obbligo di registrare l’ingresso di
diverse categorie merceologiche di prodotti alimentari stranieri, nonché di approvare
ufficialmente la legittimità della loro etichettatura, la Russia vara nuove disposizioni di tipo
protezionistico, che questa volta colpiranno le importazioni di zucchero.
Si tratta di un aumento delle tariffe doganali, che riguarderà le quote di zucchero che
oltrepasseranno i limiti fissati dal Governo russo. Per il 2001, tali limiti sono stati fissati in
4,5 milioni di tonnellate, e gli importatori stranieri subiranno quindi notevoli oneri finanziari
per tutte le quote eccedenti.
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DAI PAESI EXTRAEUROPEI
STATI UNITI D’AMERICA
ALIMENTARE
Sistema
METODI DI PRODUZIONE – Continuano le ispezioni per individuare le sostanze
allergeniche non dichiarate in etichetta
La Food and Drug Administration, vale a dire la massima autorità americana in materia di
prevenzione e sicurezza alimentare, ha predisposto un programma ispettivo nei confronti
di migliaia di aziende che operano nel settore alimentare, finalizzato ad individuare
l’utilizzo e la presenza nei prodotti finiti di sostanze allergeniche non dichiarate
nell’etichettatura, e quindi potenzialmente pericolose per la salute dei consumatori affetti
da determinate intolleranze alimentari.
Il programma di controlli avviato dall’F.D.A. verrà svolto da ben 2.500 ispettori
appositamente istruiti e preparati, e riguarderà almeno 50.000 aziende produttrici. Le
attività ispettive si concentrerenno sull’impiego nella filiera produttiva di otto particolari
categorie di ingredienti, considerati i maggiori responsabili delle allergie alimentari: prodotti
di origine lattea, uova e ovoprodotti, pesce, farinacei, legumi, arachidi, crostacei e
molluschi.
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SOMMARIO ANNO VII N°14 z 31 LUGLIO 2001
DALL’ITALIA - ALIMENTARE
Prodotto – Imballi
• Il produttore è il responsabile per le frodi sulla quantità
Mercato – Pubblicità
• L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria interviene contro vari spot “spinti”
DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche
• La Corte di Giustizia condanna alcune misure restrittive
sul commercio del pane
Prodotto – Caratteristiche nutrizionali
• Ancora lontana una norma comunitaria uniforme sugli “integratori dietetici”
Mercato – Etichettatura
• Nuove regole in arrivo per gli O.G.M.
p.2
p.2
p.3
p.3
p.4
DAI PAESI EUROPEI
GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche igienico – sanitarie
• Chiesti dati scientifici aggiornati sulla sicurezza dell’Aspartame
GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche
• Le caramelle alla nicotina verranno considerate “Novel Foods”
p.5
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
STATI UNITI D’AMERICA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche
• L’aroma – manzo nelle patatine fritte non piace a tutti
p.6
p.5
DALL’ITALIA
ALIMENTARE
Prodotto
IMBALLI – Il produttore è l’unico responsabile per le frodi sulla quantità
Cassazione Penale – Sezione Terza - Sentenza n°26967 depositata il 4 luglio 2001
Uno dei casi più frequenti di applicazione della fattispecie di cui all’art.515 del Codice
Penale (Frode nell’esercizio del commercio) nel settore alimentare, si verifica quando sulla
confezione viene dichiarata una quantità netta o nominale superiore rispetto a quella
effettivamente contenuta nell’imballaggio. In questo caso, l’individuazione del soggetto
responsabile può essere complicata, in quanto il produttore può fornire i propri prodotti ad
un distributore (ad esempio un supermercato, o un altro esercizio di vendita), che solo
successivamente li esporrà per la vendita al consumatore finale: sorge quindi la necessità
di stabilire il preciso momento in cui si verifica il fatto – reato, ossia se quest’ultimo si
perfezioni con la consegna al distributore oppure con quella al consumatore finale.
Secondo la recente pronunzia della Suprema Corte, il momento da prendere in
considerazione sarebbe quello dell’introduzione sul mercato del prodotto non conforme e
non quello della sua consegna all’acquirente finale, per cui il soggetto responsabile del
reato di frode in commercio andrebbe individuato nel produttore, e non invece nel
successivo distributore.
Mercato
PUBBLICITA’ – L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria interviene contro vari spot
“spinti”
Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria – Varie pronunce del Giurì
La rappresentazione di una ragazza seduta a gambe larghe con un agnello in un braccio e
gli slip macchiati di sangue, il primo piano di un uomo che stringe i seni di una donna con
una canottiera rosso – fuoco, l’immagine di una giovane donna con una mano infilata
all’altezza del pube e il corpo nudo di una donna senza volto, ripresa a cavalcioni della
testata di un letto: sono vari esempi di spot televisivi che l’Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria ha ritenuto contrari alle normative che regolano la materia e alle disposizioni
del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, in quanto idonei a screditare la comunicazione
pubblicitaria stessa, attraverso la disumanizzazione della persona o la raffigurazione di
momenti intimi che tali devono rimanere. I casi citati riguardano i più svariati settori
merceologici, e la motivazione per la quale sono stati oggetto di “censura” si può
astrattamente applicare anche al comparto alimentare.
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DALL’UNIONE EUROPEA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE - La Corte di Giustizia condanna alcune
misure restrittive sul commercio del pane
Sentenza della Corte n°2001/C 200/12 del 5 aprile 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C200 del 14 luglio 2001
L’applicazione della disciplina di uno Stato membro, che vieti lo smercio del pane e di altri
prodotti della panificazione, il cui tenore in sale calcolato sulla materia secca ecceda il
limite massimo del 2%, ai prodotti legalmente fabbricati e messi in commercio in un altro
Stato membro, costituisce una misura idonea ad ostacolare gli scambi fra Stati membri,
che non può considerarsi giustificata da alcuna esigenza di salute pubblica.
Con questa pronuncia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha difeso le ragioni di
un’azienda produttrice britannica operante nel settore del pane e di altri prodotti similari,
contro le accuse rivoltele dalle Autorità del Belgio. Si tratta di una ulteriore affermazione
del principio di libera circolazione delle merci nel comparto alimentare, e di un caso
sostanzialmente simile a quello, ormai di rilievo storico, denominato “Cassis de Dijon”.
Prodotto
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI – Ancora lontana una norma comunitaria
uniforme sugli “integratori dietetici”
Gli Stati Membri non hanno trovato un accordo sui valori che dovrebbero stabilire, a livello
uniforme e comunitario, gli apporti minimi e massimi di vitamine e sali minerali ammissibili
negli integratori dietetici.
Persiste infatti una forte divisione fra la Gran Bretagna, che propone soltanto la fissazione
di limiti massimi di sicurezza, entro i quali vi sarebbe una piena libertà circa l’apporto dei
vari nutrienti, e gli altri Stati membri, che invece sono orientati a proporre limiti minimi e
massimi basati sul criterio del fabbisogno giornaliero raccomandato, secondo il quale gli
“integratori dietetici” non dovrebbero mai contenere vitamine o minerali oltre la quantità di
cui i consumatori hanno un’effettiva necessità, indipendentemente dalla sussistenza di un
rischio per la salute dovuto al sovradosaggio.
Questa situazione di stallo determinerà presumibilmente uno slittamento nei lavori
preparatori dell’annunciata normativa comunitaria sugli integratori dietetici, e ciò manterrà
in vita per lungo tempo le varie e più disparate disposizioni di legge o linee – guida
emanate dalle Autorità dei singoli Stati membri.
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ALIMENTARE
Mercato
ETICHETTATURA – Nuove regole in arrivo per gli O.G.M.
La Commissione Europea ha proposto al Parlamento ed al Consiglio una serie di proposte
normative che dovrebbero rivoluzionare l’intera catena produttiva e distributiva degli
alimenti nell’Unione Europea. Le parole d’ordine della riforma proposta sono “Tracciabilità”
ed “Etichettatura”: il primo caposaldo dovrà permettere di ricostruire la provenienza di un
prodotto, di modo da poterne accertare l’eventuale modificazione genetica, il secondo
principio imporrà invece l’obbligo di comunicare l’origine del prodotto commercializzato,
non soltanto per il prodotto finale venduto al consumatore, ma anche per i diversi passaggi
di materie prime, ingredienti e semilavorati che si verificano nel corso della filiera.
Le nuove proposte normative avranno, in sintesi, lo scopo di garantire al consumatore la
possibilità di scegliere, sapendo con precisione quali cibi contengono OGM e quali invece
ne sono liberi.
Questa esigenza di informazione non risulta garantita dalle normative attuali, che non
prevedono controlli di tracciabilità che coinvolgano tutta la filiera, e che sono circoscritte ai
prodotti di mais e soia, quando invece, per citare quanto sta già accadendo in Italia, sono
in corso sperimentazioni finalizzate all’impiego di organismi geneticamente modificati per
molte altre varietà vegetali, come i pomodori, le patate, il riso, le olive e le fragole.
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DAI PAESI EUROPEI
GRAN BRETAGNA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE – Chiesti dati scientifici aggiornati sulla
sicurezza dell’Aspartame
La “Food Standards Agency” britannica (F.S.A.) ha richiesto alla Commissione Europea
una revisione scientifica circa la sicurezza di utilizzo dell’edulcorante “Aspartame”, in
quanto afferma di aver ricevuto diverse segnalazioni di disturbi fisici di vario genere
attribuiti all’uso alimentare di questa sostanza.
Indipendentemente dalla fondatezza e dalla rilevanza degli allarmi ricevuti, la F.S.A.
sostiene che per tutti gli additivi già approvati, e quindi considerati sicuri per la salute
umana, si dovrebbero effettuare delle revisioni periodiche, che prendano in considerazione
gli ultimi risultati della ricerca scientifica.
GRAN BRETAGNA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Le caramelle alla nicotina verranno
considerate come “Novel Foods”
Secondo il parere espresso dalla Food Safety Agency, la presenza di nicotina in una
caramella non esclude la possibilità che quest’ultima possa legalmente classificarsi come
“alimento”.
Sarà però necessario sottoporre il prodotto e l’ingrediente da cui deriva l’apporto di
nicotina alla procedura prevista dal Regolamento 258/97/CE, nel quale si contemplano i
parametri e gli adempimenti da adottare qualora si desideri introdurre sul mercato un
“nuovo alimento” o un “nuovo ingrediente alimentare”. La procedura appena citata
consiste in una verifica, svolta ad opera delle autorità comunitarie e dello Stato membro
sul cui mercato si intende introdurre il nuovo prodotto, e finalizzata ad accertare sia la
sicurezza complessiva di quest’ultimo, sia la presenza di una effettiva “novità” nella sua
commercializzazione e presentazione al consumatore.
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DAI PAESI EXTRAEUROPEI
STATI UNITI D’AMERICA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – L’aroma – manzo nelle patatine fritte
non piace a tutti
La celebre catena di fast – food McDonald’s ha presentato le sue scuse per aver utilizzato
un’aroma al gusto di manzo nella preparazione delle patatine fritte “alla francese”, senza
averlo specificato sui menù, o reso noto in altro modo ai consumatori.
Il caso è scoppiato a partire da una denuncia di tre consumatori statunitensi, un
vegetariano e due indù, nella quale tra l’altro si reclamava che tutti i vegetariani che hanno
mangiato patatine fritte da McDonald’s nella convinzione che non vi fossero sostanze di
origine animale, dovrebbero essere in qualche modo risarciti per essere stati tratti in
inganno.
Dal canto suo, McDonalds ha presentato le sue scuse, affermando che la sua filosofia
commerciale è tesa a fornire al consumatore tutte le informazioni che questi dovesse
richiedere, ma ha anche ribadito che per le patatine fritte servite negli Stati Uniti non era
stata fatta alcuna pubblicità rivolta ai vegetariani, che affermasse l’assenza di sostanze di
origine animale; questa garanzia viene invece fornita per le patate fritte somministrate nei
paesi di religione musulmana o indù.
Tutto ciò, tuttavia, non è bastato per evitare che la notizia facesse il giro del mondo,
provocando tra l’altro la devastazione di un McDonald’s in India, paese dove la
popolazione considera sacri gli animali della specie bovina.
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SOMMARIO ANNO VII N°15 z 15 SETTEMBRE 2001
DALL’ITALIA – ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche
• Niente più potassio nitrato e sodio nitrito nelle “produzioni animali biologiche”
Sistema – Metodi di produzione agronomica
• Importanti novità nel settore dell’allevamento e dell’identificazione dei bovini
Mercato – Etichettatura
• Una circolare chiarisce alcuni importanti aspetti delle normative in vigore
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Pubblicato l’elenco dei prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare
p.2
p.2
p.3
p.3
DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE
Sistema – Metodi di produzione agronomica
• Modificata la direttiva sui principi basilari dell’alimentazione animale
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Ostacoli nel commercio della senape tra Francia e Stati Uniti
Mercato – Commercializzazione e vendita
• I “Salamini italiani alla cacciatora” diventano D.O.P.
p.5
DAI PAESI EUROPEI
GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE
Mercato - Etichettatura
• Giro di vite contro denominazioni quali “Country style” e “Home made”
p.6
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
CANADA - ALIMENTARE
Mercato - Etichettatura
• In arrivo nuove regole per l’etichettatura nutrizionale
REPUBBLICA POPOLARE CINESE - ALIMENTARE
Mercato – Commercializzazione e vendita
• In netto calo le esportazioni cinesi verso l’Italia
p.4
p.4
p.7
p.7
DALL’ITALIA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Niente più potassio nitrato e sodio
nitrito nelle produzioni animali “biologiche”
Decreto 29 marzo 2001 del Ministero delle politiche agricole
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°182 del 7 agosto 2001
La normativa citata apporta varie modifiche alle disposizioni tecniche contenute nel
Decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo all’attuazione del Regolamento comunitario
1804/99 in materia di produzioni animali biologiche.
Vengono infatti introdotte diverse novità nelle linee guida dettate dal decreto appena
citato, riguardanti l’alimentazione degli animali, la profilassi e le cure veterinarie, i metodi
zootecnici, l’apicoltura ed i suoi prodotti.
Ma l’innovazione di maggior rilievo è probabilmente il divieto di utilizzate il potassio nitrato
ed il sodio nitrito per i cosiddetti “prodotti composti” di origine animale e biologica, quali
salumi, insaccati e preparazioni di carne di vario genere. In precedenza, tali additivi
potevano invece essere impiegati nel rispetto delle regole e delle dosi massime previste
per i corrispondenti prodotti a base di carne di origine non biologica.
Sistema
METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA –
dell’allevamento e dell’identificazione dei bovini
Importanti
novità
nel
settore
Legge 25 luglio 2001, n.305 e Decreto 18 luglio 2001 del Ministero della sanità
Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana n° 173 del 27 luglio 2001 e n°205 del 4
settembre 2001
Le nuove disposizioni citate vanno ancora a modificare le misure di identificazione dei
bovini e le modalità di abbattimento nel caso si riscontrino episodi di BSE.
Ai sensi delle nuove regole si stabilisce che, in caso di conferma della positività dei risultati
del test di diagnosi rapida per l’accertamento dell’encefalopatia spongiforme bovina, non
sarà più necessario procedere all’abbattimento e alla distruzione di tutti i bovini presenti
nell’azienda dove è stata confermata la presenza della malattia in un singolo capo.
Vengono inoltre introdotte nuove modalità di identificazione dei bovini, attraverso la
modifica dei marchi auricolari destinati a contrassegnarli, e tramite la meticolosa e
dettagliata descrizione delle loro caratteristiche.
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Mercato
ETICHETTATURA – Una circolare chiarisce alcuni importanti aspetti delle normative
in vigore
Circolare 2 agosto 2001 n° 167 del Ministero delle attività produttive
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°185 del 10 agosto 2001
La circolare, in base al fatto che in determinati settori merceologici si sono spesso verificati
dubbi ed errori nell’interpretazione e nell’applicazione delle normative in materia di
etichettatura dei prodotti alimentari, contiene alcuni chiarimenti utili per evitare intoppi e
contestazioni in futuro.
Due le puntualizzazioni di particolare importanza: la prima stabilisce che l’indicazione per
esteso della sede dello stabilimento di produzione non sarà più necessaria, nel caso in cui
l’etichettatura dovesse riportare anche il “bollo sanitario” relativo allo stabilimento stesso.
La seconda concerne invece la data di scadenza del latte pastorizzato di origine estera,
proveniente da uno Stato membro dell’Unione Europea, per il quale non si dovrà
osservare il termine massimo dei quattro giorni più quello del confezionamento stabilito
dalla Legge 169/89.
Vengono inoltre fatte alcune precisazioni per i settori dei derivati del pomodoro, delle
bevande aromatizzate a base di vino, delle acquaviti di frutta e dei succhi di frutta, nei
quali si sono riscontrati diversi casi in cui l’etichettatura poteva essere tale da trarre in
inganno i consumatori circa le caratteristiche dei prodotti.
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Pubblicato l’elenco dei prodotti alimentari
destinati ad un’alimentazione particolare.
Decreto 26 luglio 2001 del Ministero della sanità
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 196 del 24
agosto 2001
Con la pubblicazione del decreto, il Ministero della sanità rende noto l’elenco dei prodotti
dietetici notificati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n°111. Si
tratta di quei prodotti dietetici che, non essendo ancora disciplinati da specifiche norme di
legge, ricadono ancora nell’ambito della procedura della notifica dell’etichetta al Ministero
della sanità, da compiersi in concomitanza con la loro commercializzazione.
L’elenco è suddiviso in due parti: nella prima vengono riportati in ordine alfabetico tutti i
nomi dei prodotti notificati alla data del 31 maggio 2001, mentre nella seconda i prodotti
vengono raggruppati sotto il nome dell’impresa responsabile della loro
commercializzazione.
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DALL’UNIONE EUROPEA
ALIMENTARE
Sistema
METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA basilari dell’alimentazione animale
Modificata la direttiva sui principi
Direttiva 2001/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L234 del 1° settembre 2001
Le emergenze e le problematiche verificatesi negli ultimi mesi, per quanto riguarda la
salute degli animali e la sicurezza dei prodotti da essi derivati, sono state assai spesso
correlate all’alimentazione e alle materie prime che compongono quest’ultima.
Per questa ragione, la precedente normativa relativa all’organizzazione dei controlli ufficiali
in questo delicato settore è stata rivista da una nuova direttiva, capace di tradurre in
disposizioni normative le recenti esigenze di sicurezza. Le due maggiori innovazioni
apportate sono rappresentate dall’introduzione di una “clausola di salvaguardia”, che
stabilisce che in caso di necessità la Commissione, agendo di propria iniziativa, possa
sospendere la circolazione di prodotti considerati a rischio; e la predisposizione di un
sistema d’informazione per i pericoli da alimenti per animali, tale da permettere di
segnalare con tempestività le non – conformità riscontrate sui prodotti e i rischi gravi per la
salute umana o animale.
ALIMENTARE
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Ostacoli nel commercio della senape tra
Francia e Stati Uniti
Commissione delle Comunità Europee – Procedura d’esame 2001/C 215/02
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C215 del 1° Agosto 2001
La Fédéracion des Industries Condimentaires de France (FICF) ha presentato una
denuncia presso la Commissione Europea, nella quale lamenta che diversi produttori
francesi di senape si sono visti bloccare le merci destinate al mercato statunitense.
A detta dell’ente denunciante, le misure attuate dagli Stati Uniti non risulterebbero
giustificate né, soprattutto, verrebbero applicate uniformemente alla totalità degli Stati
membri dell’Unione Europea, alcuni dei quali risulterebbero favoriti rispetto agli altri, in
violazione dell’intesa dell’OCM e del GATT.
4
ALIMENTARE
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – I “Salamini italiani alla cacciatora”
diventano D.O.P.
Regolamento (CE) 1178/2001 della Commissione
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L240 dell’8 Settembre 2001
I “Salamini italiani alla cacciatora” sono stati riconosciuti come Denominazione di Origine
Protetta, ed iscritti nel corposo allegato del regolamento CEE 1107 del 1996.
La decisione è stata presa dalla Commissione delle Comunità Europee, in considerazione
del fatto che il prodotto di cui si discute, ottenuto da suini allevati nella zona di produzione
ed alimentati con cereali ed altre materie prime di origine locale, presentava tutti i requisiti
prescritti dalle normative comunitarie per la registrazione come D.O.P.
5
DAI PAESI EUROPEI
GRAN BRETAGNA
ALIMENTARE
Mercato
ETICHETTATURA – Giro di vite contro denominazioni quali “Country style” e “Home
made”
La “Food Standards Agency” britannica (F.S.A.) ha ricevuto diverse comunicazioni
informative, tutte mirate ad evidenziare l’utilizzo sempre più frequente di denominazioni di
fantasia o testi descrittivi contenenti diciture quali “Home made” (fatto in casa), “Country
style” (stile casereccio), “Traditional” (tradizionale), “Original” (originale) e “Authentic”
(autentico), sulle etichette dei prodotti alimentari.
Nella maggior parte dei casi, queste invitanti denominazioni, che sembrano attribuire ai
prodotti alimentari un particolare legame con la tradizione, o suggerire che un alimento è
stato ottenuto con metodi produttivi rispettosi delle antiche ricette, non sarebbero invece
giustificate da alcun elemento concreto.
Di conseguenza, la Food Standards Agency ha imposto una seria limitazione all’utilizzo di
attributi avvenenti ed invitanti come quelli che sono stati oggetto delle denunce ricevute.
6
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
CANADA
ALIMENTARE
Mercato
ETICHETTATURA – In arrivo nuove regole per l’etichettatura nutrizionale
Il Ministero della Sanità canadese sta raccogliendo le opinioni degli operatori del settore
sull’adozione di nuove disposizioni in materia di etichettatura nutrizionale, e si trova ormai
nella fase finale delle sue consultazioni.
Le innovazioni che ne conseguiranno, contenute in una proposta dello scorso giugno,
consistono principalmente in un notevole ampliamento delle informazioni che dovranno
essere riportate nell’etichettatura nutrizionale, che accanto alle indicazioni del valore
energetico, delle proteine, dei carboidrati e dei grassi, dovrà contenere quasi certamente
anche quelle del colesterolo, del sodio e di altri nutrienti.
E’ inoltre prevista l’uniformazione delle modalità grafiche di indicazione dei valori
nutrizionali, verso un modello che appare molto simile a quello attualmente in uso negli
Stati Uniti d’America.
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
ALIMENTARE
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – In netto calo le esportazioni cinesi verso
l’Italia
I recenti sequestri di prodotti alimentari di origine cinese, spesso motivati da gravi
violazioni delle normative di carattere igienico – sanitario, come la vendita di generi
alimentari scaduti da diversi mesi o la conservazione di sostanze alimentari in cattive
condizioni igieniche, stanno determinando un sensibile calo delle esportazioni di alimenti
cinesi verso l’Italia.
Il fenomeno non riguarda solamente i prodotti alimentari “tipici”, spesso destinati alla
ristorazione, ma anche varie materie prime o semilavorati suscettibili di un utilizzo
generalizzato ad opera dell’industria alimentare italiana, e dimostra come la “qualità
alimentare” possa ormai fare la fortuna di un mercato o, al contrario, determinarne il crollo.
7
SOMMARIO ANNO VII N°16 z 4 OTTOBRE 2001
DALL’ITALIA – ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie
• Emanato un piano nazionale contro le malattie dei suini
Sistema – Metodi di produzione agronomica
• Chiarimenti sull’uso delle sementi in agricoltura biologica
Mercato – commercializzazione e vendita
• Proposta la DOP per l’olio extra vergine di oliva “Valle del Belice”
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Il Formaggio “Stelvio” si avvicina al riconoscimento DOP
DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE
Sistema – Metodi di produzione
• Nuove norme per le importazioni di prodotti “biologici” dai paesi terzi
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Aggiornato l’elenco dei paesi terzi dai quali è possibile l’importazione del miele
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Emanato un regolamento sulla commercializzazione degli agrumi
DAI PAESI EUROPEI
GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie
• Alti livelli di aflatossine rilevati in spezie e condimenti di origine asiatica
GRAN BRETAGNA – ALIMENTARE
Mercato – Etichettatura
• Più chiarezza per i consumatori in materia di OGM
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
STATI UNITI D’AMERICA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie
• In arrivo un nuovo piano di controlli ufficiali sugli alimenti
•
p.2
p.2
p.3
p.3
p.4
p.4
p.5
p.6
p.6
p.7
DALL’ITALIA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE IGIENICO - SANITARIE – Emanato un piano nazionale contro le
malattie dei suini
Ordinanza 26 luglio 2001 del Ministero della sanità
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°221 del 22 settembre 2001
Il Ministero della sanità ha emanato la presente ordinanza allo scopo di adeguarsi alla
Decisione 2000/774/CE, relativa all’eradicazione e alla sorveglianza per la malattia
vescicolare del suino e per la peste suina classica.
Il piano presentato, che attribuisce grande competenza alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, si concretizza in un insieme di verifiche e piani di
campionamento da effettuarsi nelle aziende e negli allevamenti in cui siano tenuti suini
destinati all’ingrasso o alla riproduzione.
In caso di riscontro di focolai di infezione, o anche semplicemente di suini privi dei
certificati attestanti la provenienza, sono previsti provvedimenti sanzionatori piuttosto
onerosi, come ad esempio il sequestro temporaneo di un’azienda.
Sistema
METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – Chiarimenti sull’uso delle sementi in
agricoltura biologica
Circolare 6 agosto 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 219 del 20 settembre 2001
Con la citata circolare, vengono sostanzialmente riformulate ed aggiornate le disposizioni
nazionali in merito al campo di applicazione del Reg.2092/91/CEE alle sementi e al
materiale di moltiplicazione vegetativa, e più in generale alla produzione di tale materiale.
Tra i chiarimenti esposti, il Ministero delle politiche agricole ribadisce che le sementi
dovranno essere ottenute senza l’impiego di organismi geneticamente modificati, e le
assimila alla generalità dei prodotti vegetali ottenuti secondo il metodo dell’agricoltura
biologica.
Nel rispetto di determinate condizioni, non si nega tuttavia la possibilità di utilizzare
sementi ottenute secondo l’agricoltura convenzionale come materiale di partenza per
ottenere materiale di moltiplicazione biologico.
2
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Proposta la DOP per l’olio extra vergine
d’oliva “Valle del Belice”
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°220 del 21 settembre 2001
Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l’istanza per l’ottenimento della
denominazione di origine protetta “Valle del Belice”, relativa ad un olio extra vergine di
oliva, e ha ritenuto che la medesima sia dotata dei requisiti necessari all’ottenimento del
riconoscimento comunitario.
Per questa ragione, il Ministero ha provveduto alla pubblicazione della proposta di
riconoscimento, onde permettere ad eventuali interessati di presentare osservazioni e
contestazioni.
In assenza di simili rilievi, la proposta verrà trasmessa alla Commissione Europea, perché
possa essere resa nota ai soggetti potenzialmente interessati e operanti negli altri Stati
membri dell’Unione.
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Il formaggio “Stelvio” si avvicina al
riconoscimento DOP
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°213 del 13 settembre 2001
Il formaggio “Stelvio” o “Stilfer”, originario del territorio di vari comuni dell’Alto Adige, è
stato positivamente valutato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed è stato
considerato in possesso dei requisiti necessari all’ottenimento del riconoscimento
comunitario di “Denominazione di Origine Protetta”.
Il Ministero ha quindi provveduto alla pubblicazione della proposta di riconoscimento, per
permettere ai soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni e contestazioni.
In assenza di simili rilievi, la proposta inizierà il suo iter presso la Commissione Europea,
sino al raggiungimento del riconoscimento ambito.
3
DALL’UNIONE EUROPEA
ALIMENTARE
Sistema
METODI DI PRODUZIONE – Nuove norme per le importazioni di prodotti “biologici”
dai paesi terzi
Regolamento (CE) n°1788/2001 della Commissione del 7 settembre 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L243 del 13 settembre 2001
Il presente regolamento va a definire il contenuto del “certificato di controllo” istituito dal
regolamento 3457/92, ad integrazione del regolamento 2092/91, norma quadro posta a
disciplina del metodo di produzione biologico e della sua indicazione sulle derrate agricole
o alimentari.
Detto certificato ha lo scopo di scortare i prodotti importati dai paesi terzi che, una volta
introdotti nell’Unione Europea, vogliano pregiarsi di riferimenti al metodo dell’agricoltura
biologica. Esso dovrà quindi contenere informazioni quali le generalità del produttore e
dell’importatore, nonché una dichiarazione dell’organismo emittente che certifichi il rispetto
delle disposizioni del regolamento 2092/91.
ALIMENTARE
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Aggiornato l’elenco dei paesi terzi dai quali
è possibile l’importazione del miele
Decisione della Commissione n°2001/700 del 17 settembre 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L256 del 25 settembre 2001
L’importazione di prodotti alimentari di origine animale dai paesi terzi verso l’Unione
Europea può avvenire solamente qualora tali stati terzi diano sufficienti garanzie circa le
condizioni igienico – sanitarie dei prodotti e del loro processo di fabbricazione.
Il miele non fa eccezione a questa regola, per cui solamente alcuni stati terzi (circa una
trentina) sono attualmente riconosciuti idonei alla sua esportazione all’interno della
Comunità Europea.
Con al presente decisione, la Polonia, la Moldova e lo Zambia sono entrati a far parte
dell’elenco, grazie alla presentazione di un piano che prevede adeguate garanzie di
carattere igienico sanitario.
4
ALIMENTARE
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA
commercializzazione degli agrumi
–
Emanato
un
regolamento
sulla
Regolamento (CE) n°1799/2001 della Commissione
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L244 del 14 Settembre 2001
La Commissione Europea, con questo nuovo regolamento, stabilisce le norme di
commercializzazione degli agrumi all’interno dell’Unione Europea.
La norma si applica agli aranci, limoni e mandarini destinati ad essere forniti ai
consumatori, e stabilisce le caratteristiche minime di questi prodotti agricoli e i loro requisiti
di maturazione, dando importanti indicazioni circa le caratteristiche organolettiche ed il
contenuto minimo di succo.
Il nuovo regolamento individua anche le categorie di agrumi “extra” “I” e “II”, nelle quali i
frutti rientreranno a seconda delle loro caratteristiche e della loro qualità complessiva, e
stabilisce l’elenco delle indicazioni da riportarsi sugli imballaggi esterni.
5
DAI PAESI EUROPEI
GRAN BRETAGNA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE IGIENICO – SANITARIE – Alti livelli di aflatossine rilevati in
spezie e condimenti di origine asiatica
Livelli elevati ed intollerabili di aflatossine, ossia sostanze chimiche potenzialmente
cancerogene, sono stati riscontrati in un lotto di spezie e condimenti provenienti dall’Asia.
La Food Standards Agency britannica ha quindi allertato il pubblico a non consumare
prodotti facenti parte di quel lotto di produzione, ed ha inoltre preso provvedimenti affinché
esso venga prontamente ritirato dal mercato.
La concentrazione di aflatossina B1 rilevata nei prodotti analizzati è stata di 90
microgrammi per chilo, quando il limite massimo tollerato per tale sostanza corrisponde a
cinque microgrammi.
GRAN BRETAGNA
ALIMENTARE
Mercato
ETICHETTATURA – Più chiarezza per i consumatori in materia di OGM
La Food Standards Agency ha aperto una sessione di discussioni sul delicato argomento
degli organismi geneticamente modificati e, soprattutto, sull’obbligo che l’etichettatura dei
prodotti alimentari ne riporti la presenza, a tutela delle esigenze e dei diritti di informazione
dei consumatori.
Da questa tavola rotonda sono emerse diverse perplessità circa le recenti proposte
normative della Commissione Europea, giudicate insufficienti a garantire l’introduzione di
regole pratiche, chiare e concretamente applicabili, che siano effettivamente in grado di
tutelare gli interessi dei consumatori e di permettere loro una scelta consapevole.
6
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
STATI UNITI D’AMERICA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE IGIENICO – SANITARIE – In arrivo un nuovo piano di controlli
ufficiali sugli alimenti
La Food and Drug Administration ha presentato una proposta programmatica tesa alla
realizzazione di una campagna di controlli per individuare e limitare rischi di carattere
sanitario legati all’assunzione di prodotti alimentari.
Questo progetto avrà un raggio d’azione alquanto ampio, dal momento che comprenderà
ispezioni nelle scuole, nelle mense aziendali e in altri centri di somministrazione
alimentare, come anche controlli negli stabilimenti di produzione degli alimenti, negli
allevamenti e nel settore dell’acquacoltura.
Sono previste anche iniziative tese ad una maggiore informazione dei consumatori,
destinate soprattutto all’educazione sanitaria ed alimentare nelle scuole.
7
SOMMARIO ANNO VII N°17 z 18 OTTOBRE 2001
DALL’ITALIA – ALIMENTARE
Sistema – Metodi di produzione
• I N.A.S. concentrano l’attività di controllo sui prodotti “da agricoltura biologica”
Sistema – Metodi di produzione agronomica
• Il Ministero della salute elenca gli ultimi provvedimenti sui prodotti fitosanitari
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Proposta la D.O.P per il prodotto “Pistacchio di Bronte”
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Proposta la modifica del disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano
p.2
p.2
p.3
p.3
DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE
Mercato – Commercializzazione e vendita
• L’Unione Europea riconosce sette nuove Denominazioni di Origine Protetta
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Sei prodotti tipici conquistano il titolo di “Indicazione Geografica Protetta”
p.4
DAI PAESI EUROPEI
SVEZIA - ALIMENTARE
Prodotto – Imballi
• La Svezia istituzionalizza il “Punto Verde”
FINLANDIA – ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche nutrizionali
• Nuovi studi sui benefici dei fermenti probiotici
p.5
p.5
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
CANADA - ALIMENTARE
Mercato – Commercializzazione e vendita
• In arrivo una revisione della normativa sulla designazione del “pesce salato”
p.6
p.4
DALL’ITALIA
ALIMENTARE
Sistema
METODI DI PRODUZIONE– I N.A.S. concentrano l’attività di controllo sui “prodotti
da agricoltura biologica”
Nello scorso mese di settembre, il Nucleo Antisofisticazione dell’arma dei Carabinieri
(N.A.S.) ha effettuato oltre 2000 controlli su tutto il territorio nazionale, in aziende
autorizzate alla produzione, commercializzazione e importazione di prodotti alimentari da
agricoltura biologica.
L’esito complessivo dei controlli effettuati non è ancora stato comunicato, ma risultano già
sequestrate quasi 4000 confezioni di alimenti biologici, risultanti non conformi alle
normative sulla produzione e sull’etichettatura, presentazione e pubblicità. Fra le violazioni
più frequenti, si segnala la presenza di pesticidi non ammessi e di organismi
geneticamente modificati, in contrasto con le disposizioni del regolamento CEE/UE
2092/91 sul “metodo dell’agricoltura biologica”.
Sistema
METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – Il Ministero della salute elenca gli ultimi
provvedimenti sui prodotti fitosanitari
Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della salute in materia di prodotti
fitosanitari nel secondo trimestre del 2001
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n° 233 del 6 ottobre 2001
Come stabilito dall’articolo 5 comma 9° del decreto legislativo n°194 del 17 marzo 1995, il
Ministero della salute ha proceduto alla pubblicazione dei provvedimenti da esso rilasciati
nel corso del secondo trimestre del 2001, in materia di prodotti fitosanitari.
Come previsto nel disposto del decreto citato, sono state anche pubblicate le etichette di
tali prodotti, di modo che la loro circolazione sul territorio nazionale possa essere resa
nota erga omnes.
2
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Proposta la DOP per il prodotto “Pistacchio
di Bronte”
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°234 dell’8 ottobre 2001
Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l’istanza per l’ottenimento della
denominazione di origine protetta “Pistacchio di Bronte”, ai sensi del Reg.CEE 2081/92, e
ha ritenuto che la medesima sia dotata dei requisiti necessari all’ottenimento del
riconoscimento comunitario.
Per questa ragione, il Ministero ha provveduto alla pubblicazione della proposta di
riconoscimento, onde permettere ad eventuali interessati di presentare osservazioni e
contestazioni.
In assenza di simili rilievi, la proposta verrà trasmessa alla Commissione Europea, perché
possa essere resa nota ai soggetti potenzialmente interessati e operanti negli altri Stati
membri dell’Unione.
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Proposta la modifica del disciplinare di
produzione del Parmigiano Reggiano
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°235 del 9 ottobre 2001
Le proposte di modifica al disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano, presentate
nel luglio scorso, sono state esaminate dal Ministero per le politiche agricole e forestali,
che ha concesso un termine di trenta giorni a favore di chiunque dimostri di essere
interessato a presentare osservazioni nel merito delle innovazioni proposte. Allo spirare
del termine, verrà espressa una valutazione sulle proposte formulate, e la pratica di
modifica del disciplinare verrà inoltrata alla Commissione Europea per la prosecuzione
dell’iter.
Il fine che si propone l’istanza di modifica è soprattutto quello di rafforzare il legame del
prodotto con il territorio e garantire una migliore tracciabilità del prodotto, rendendo più
adeguate le procedure sull’alimentazione del bestiame e formalizzando quelle sulla
raccolta del latte, sulla preparazione, salagione e maturazione del prodotto finito.
3
DALL’UNIONE EUROPEA
ALIMENTARE
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – L’Unione Europea riconosce sette nuove
denominazioni di origine protetta
Regolamenti (CE) n°1971/2001 e 2036/2001 della Commissione del 9 e 17 ottobre 2001
Gazzette Ufficiali delle Comunità Europee L269 e L275 del 10 e 18 ottobre 2001
Con i due regolamenti citati, l’elenco delle denominazioni di origine protetta (D.O.P)
riconosciute in seno all’Unione Europea viene completato con sette nuovi prodotti tipici,
che potranno quindi fregiarsi del prestigioso titolo. Tre di questi prodotti sono di origine
spagnola, e si tratta degli oli di oliva “Sierra de Cazorla” e “Aceite del Bajo Aragon” e della
varietà di riso “Arroz de Valencia”, mentre tre di essi (gli oli di oliva “Aix en Provence” e
“Haute Provence” e la varietà di carne “Taureau de Camargue”) provengono dalla Francia.
Il settimo prodotto è invece di origine italiana: si tratta dell’olio di oliva “Veneto
Valpolicella”, “Veneto Euganei e Berici” o “Veneto del Grappa”.
ALIMENTARE
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Sei prodotti tipici conquistano il titolo di
“Indicazione Geografica Protetta”
Regolamenti (CE) n°1971/2001 e 2036/2001 della Commissione del 9 e 17 ottobre 2001
Gazzette Ufficiali delle Comunità Europee L269 e L275 del 10 e 18 ottobre 2001
La Commissione Europea ha provveduto alla registrazione di sei prodotti alimentari come
“Indicazione Geografica Protetta” (I.G.P).
Si tratta del prodotto a base di carne suina “Botillo del Bierzo” e dei carciofi “Alcachofa de
Tudela” per la Spagna e del “Paté gaumais” per il Belgio. Seguono il “Boudin blanc de
Rethel” ed il prosciutto “Jambon sec ex noix de jambon sec des Ardennes” per la Francia,
nonché la celebre “Coppia Ferrarese” per l’Italia.
Tutti questi prodotti potranno ora menzionare la qualifica di Indicazione Geografica
Protetta nella loro etichettatura, presentazione e pubblicità.
4
DAI PAESI EUROPEI
SVEZIA
ALIMENTARE
Prodotto
IMBALLI – La Svezia istituzionalizza il “Punto Verde”
L’apposizione del simbolo del punto verde sugli imballaggi alimentari è collegata alla
partecipazione del produttore, o del distributore, ad una rete di raccolta dei rifiuti di
imballaggio, alla quale si aderisce attraverso la stipulazione di un contratto con una
società di raccolta e versando un contributo calcolato in base alle quantità di imballaggi
smerciati sul territorio del paese di destinazione.
Ai paesi che attualmente aderiscono al sistema di raccolta che utilizza il marchio “Der
Grüne Punkt” si aggiunge ora anche la Svezia, che ha introdotto questo sistema sul suo
territorio nei primi giorni di ottobre.
FINLANDIA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI –
probiotici
Nuovi studi sui benefici dei fermenti
Vari studi nell’utilizzo dei fermenti “probiotici” sono stati sino ad ora effettuati, ed hanno
dimostrato la loro utilità nel favorire i processi digestivi ed intestinali, attraverso la
stimolazione della flora batterica positiva e il rafforzamento del sistema immunitario.
Ulteriori ricerche condotte in Finlandia, si sono ora concentrate sugli effetti benefici dovuti
all’assunzione prolungata dei fermenti probiotici, ad opera di determinate categorie di
persone. Per esempio, è risultato plausibile che i fermenti probiotici, qualora assunti con
regolarità ad opera delle donne in stato di gravidanza, possano prevenire i rischi di
insorgenza di eczema nel nascituro. Sono inoltre allo studio possibili effetti positivi dei
fermenti probiotici nella prevenzione e nel trattamento delle patologie allergiche.
5
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
CANADA
ALIMENTARE
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – In arrivo una revisione delle normative sulla
designazione del “pesce salato”
Da diverso tempo le industrie canadesi che operano nel settore del pesce salato, quale lo
stoccafisso ed il baccalà, richiedevano per esso una normativa più flessibile e più
aggiornata, tale da non essere di intralcio alla commercializzazione e all’esportazione dei
prodotti e, contemporaneamente, tale da risultare idonea alla tutela dei diritti di sicurezza e
di informazione dei consumatori.
La Canadian Food Inspection Agency ha finalmente preso atto delle esigenze commerciali
dei produttori, e sta revisionando le attuali disposizioni che regolamentano il settore, con il
fine di semplificare la nomenclatura dei prodotti, oltre che di permettere una maggiore
flessibilità nell’etichettatura di quelli destinati all’esportazione in paesi che non conoscono
la complessità e la tradizione del mercato canadese nel comparto del “pesce salato”, ma
che comunque ne apprezzano i prodotti.
6
SOMMARIO ANNO VII N°18 z 5 NOVEMBRE 2001
DALL’ITALIA – ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche
• Modificata la normativa sugli alimenti per lattanti e di proseguimento
Sistema – Metodi di produzione agronomica
• Il Ministero annuncia una normativa generale sulla “tracciabilità” in agricoltura
Mercato – Etichettatura
• Una nuova circolare chiarisce le normative sulla tracciabilità delle carni bovine
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Ancora discussioni sulla durata del latte proveniente da altri Stati membri
DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche
• Ammesso il lisozima nei prodotti vitivinicoli
Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie
• Aggiornato l’elenco dei paesi terzi dai quali è ammessa l’importazione di latte
Mercato – Etichettatura
• Regole uniformi sulla designazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Nuove regole per indicare l’origine dell’olio vergine ed extravergine di oliva
p.2
p.2
p.3
p.3
p.4
p.4
p.5
p.5
DAI PAESI EUROPEI
GERMANIA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche chimico - fisiche
• Proposti limiti più rigorosi per i contaminanti nelle acque minerali
p.6
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
GIAPPONE - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie
• Confermato il primo caso di BSE sul territorio giapponese
p.6
DALL’ITALIA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Modificata la normativa sugli alimenti
per lattanti e di proseguimento
Decreto 31 maggio 2001, n° 371 del Ministero della sanità.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°241 del 16 ottobre 2001
Con questo provvedimento il Ministero della sanità recepisce il disposto della direttiva
comunitaria 99/50/CE, che apporta rilevanti modifiche alla disciplina dei prodotti per lattanti
e sugli alimenti di proseguimento, contenuta nel Decreto ministeriale n°500 del 6 aprile del
1994. Tra le innovazioni apportate si segnalano limiti più rigorosi circa i residui di
antiparassitari, e l’introduzione di un principio generale secondo il quale nei prodotti di cui
si discute non sarà ammessa la presenza di “alcuna sostanza in quantità tale da poter
nuocere alla salute dei lattanti e dei bambini”. Ma la novità di maggior rilievo risiede
probabilmente nel divieto di utilizzare materiale derivato da organismi geneticamente
modificati, fatta salva la tolleranza ammessa dai regolamenti comunitari che disciplinano
tale settore, per i casi di piccole ed accidentali quantità di OGM.
La normativa fissa infine la data del primo luglio 2002, quale termine oltre il quale non sarà
più possibile commercializzare prodotti non conformi alle nuove disposizioni introdotte.
Sistema
METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – Il Ministero annuncia una normativa
generale sulla “tracciabilità” in agricoltura
La problematica della “tracciabilità” in campo alimentare uscirà dall’ambito dei prodotti a
base di carne o di origine animale e riguarderà anche il settore agricolo, con l’obiettivo di
poter costruire una vera e propria carta d’identità di qualsiasi derrata alimentare, dal
momento della coltivazione a quello della vendita o della somministrazione al consumatore
finale.
E’ questo il messaggio del ministro delle politiche agricole, che ha ribadito l’impegno alla
realizzazione di una normativa generale sulla tracciabilità, che sia tale da poter garantire i
diritti di informazione e di sicurezza dei consumatori, armonizzandoli con le esigenze
commerciali degli operatori del settore.
2
Mercato
ETICHETTATURA – Una nuova circolare chiarisce le normative sulla tracciabilità
delle carni bovine
Circolare 15 ottobre 2001, n°5 del Ministero delle politiche agricole e forestali
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°250 del 26 ottobre 2001
Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha emanato una circolare di chiarimenti e di
istruzioni, circa la corretta applicazione delle disposizioni nazionali e comunitarie relative
alla tracciabilità delle carni bovine e agli obblighi di etichettatura che ne derivano. Questi
ultimi vengono infatti sintetizzati e, quando è il caso, commentati in maniera più
approfondita.
Gran parte del contenuto della nuova circolare si concentra sugli adempimenti e sugli
oneri a carico degli operatori intenzionati a riportare indicazioni che sino ad ora sono
considerate facoltative dalle normative, come ad esempio l’alimentazione degli animali, la
provenienza “biologica” e così via.
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Ancora discussioni sulla durata del latte
proveniente da altri Stati membri
Con circolare n° 167 del 2 agosto scorso, il Ministero delle attività produttive aveva
stabilito che la scadenza del latte proveniente da altri Stati membri e commercializzato in
Italia poteva essere determinata dai produttori e dai confezionatori, sulla base delle
eventuali normative nazionali in vigore nel paese di origine e senza l’obbligo di rispettare i
più tassativi termini stabiliti dalla Legge 169/89, che vincolano i produttori italiani a
rispettare una durata massima di quattro giorni più quello del confezionamento per il latte
pastorizzato.
Tale applicazione del principio di libera circolazione delle merci ha tuttavia provocato la
reazione dell’Unione Nazionale delle associazioni produttori di latte, della
Federagroalimentare e dell’Associazione produttori latte del Piemonte, che hanno
presentato un ricorso al TAR del Lazio, chiedendo l’annullamento della circolare
ministeriale, in quanto ritenuta lesiva degli interessi dei produttori e dei consumatori
nazionali.
3
DALL’UNIONE EUROPEA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Ammesso il lisozima nei prodotti
vitivinicoli
Regolamento (CE) n°2066/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L278 del 23 ottobre 2001
Considerate le proprietà del lisozima ai fini della stabilizzazione dei vini, si è ritenuto
opportuno di consentirne l’impiego e di stabilirne le dosi limite di utilizzazione,
corrispondenti alle effettive esigenze tecnologiche.
Il lisozima utilizzato non potrà oltrepassare i 500 mg/l, e dovrà comunque essere conforme
ai requisiti di purezza per esso prescritti dalle disposizioni generali in materia di additivi
alimentari.
Prodotto
CARATTERISTICHE IGIENICO - SANITARIE – Aggiornato l’elenco dei paesi terzi dai
quali è ammessa l’importazione di latte
Decisione 2001/743/CE della Commissione del 19 ottobre 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L278 del 23 ottobre 2001
A seguito dei focolai di afta epizootica recentemente manifestatisi in Argentina e Uruguay,
la Commissione Europea ha disposto la sospensione delle importazioni di prodotti
provenienti da quei paesi, nei casi in cui siano a base di latte crudo o siano stati sottoposti
ad un’unica pastorizzazione.
In considerazione della situazione zoosanitaria presente nel paese, si è invece disposta
l’iscrizione della Mauritania nell’elenco dei paesi dai quali è permessa l’importazione del
latte e dei prodotti lattiero – caseari. Tale autorizzazione si limita tuttavia ai prodotti che
hanno ricevuto più di una pastorizzazione, ed è subordinata all’approvazione di un piano
per i residui e al riconoscimento degli stabilimenti di produzione.
4
ALIMENTARE
Mercato
ETICHETTATURA – Regole uniformi sulla designazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura
Regolamento (CE) n°2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L278 del 23 ottobre 2001
Il regolamento citato in epigrafe, ribadendo alcune regole di base sulla designazione dei
prodotti della pesca e dell'’acquacoltura, stabilisce che la loro denominazione commerciale
sarà quella prevista in ogni Stato membro, e che per la vendita al consumatore finale gli
operatori potranno anche riportare la denominazione scientifica della specie di cui si tratta.
Vengono inoltre introdotte alcune disposizioni sull’indicazione del metodo di produzione,
che dovrà concretizzarsi in determinate menzioni obbligatorie e varierà a seconda che i
prodotti provengano dalla pesca in acque salate, da quella in acque dolci o
dall’acquacoltura.
Anche questa normativa contribuisce alla realizzazione di un generale sistema di
tracciabilità delle derrate alimentari, in ossequio ad un’esigenza sempre più sentita sia dai
consumatori che dagli operatori commerciali.
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Nuove regole per indicare l’origine dell’olio
vergine ed extra vergine di oliva
Regolamento (CE) n°2152/2001 della Commissione del 31 ottobre 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L288 del primo 18 novembre 2001
Viene finalmente pubblicato l’atteso regolamento che modifica le precedenti disposizioni
sulla designazione di origine degli oli vergini ed extra vergini di oliva, e sulla sua
indicazione nell’etichettatura dei prodotti destinati al consumatore finale.
Pur trattandosi ancora di un’informazione di carattere facoltativo, l’origine degli oli andrà
ora determinata anche sulla base della zona geografica nella quale le olive sono state
raccolte, e non solo in riferimento al luogo della loro spremitura e dell’ottenimento dell’olio,
com’era stabilito nel precedente assetto del regolamento 2815/98/CE.
La disciplina commerciale relativa all’olio di oliva sarà comunque soggetta ad ulteriori
modifiche, che interverranno entro il primo semestre del 2002 e che probabilmente
renderanno obbligatoria l’indicazione dell’origine dei prodotti, quale dato funzionale alle
esigenze di tracciabilità nel corso della filiera e di informazione a beneficio dei
consumatori.
5
DAI PAESI EUROPEI
GERMANIA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE – Proposti limiti più rigorosi per i
contaminanti nelle acque minerali
Il Ministero per la protezione della salute dei consumatori, la nutrizione e l’agricoltura ha
presentato un disegno di legge per emendare l’attuale normativa tedesca in materia di
acque minerali e acque da tavola.
Le nuove disposizioni abbasseranno i limiti di tolleranza circa la presenza di alcuni metalli
pesanti, come l’uranio, il cadmio e il piombo, con l’obiettivo principale di fornire una
maggiore tutela alla sicurezza dei lattanti e dei bambini in tenera età.
Il provvedimento si inserisce nel quadro di una più generale riforma delle varie normative
degli Stati membri dell’Unione Europea in materia di acque minerali o comunque destinate
al consumo umano, tesa a ridurre i contaminanti e quindi a garantire prodotti di qualità più
elevata.
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
GIAPPONE
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE IGIENICO - SANITARIE – Confermato il primo caso di BSE sul
territorio giapponese
Le autorità sanitarie giapponesi hanno ufficialmente confermato un caso di encefalopatia
spongiforme bovina, riscontrato in un capo di bestiame allevato sul territorio nazionale.
A tale evento è seguita la decisione di sottoporre a test anti – BSE tutti i bovini di età
superiore ai trenta mesi, ma anche un’ulteriore irrigidimento delle posizioni ufficiali circa il
blocco alle importazioni dei prodotti a base di carne bovina. Quest’ultimo, già praticato nei
confronti delle carni di provenienza europea, verrà probabilmente esteso anche a quelle di
origine australiana, neozelandese e statunitense.
6
SOMMARIO ANNO VII N°19 z 16 NOVEMBRE 2001
DALL’ITALIA – ALIMENTARE
Sistema – Metodi di produzione agronomica
• Cresce l’esigenza di maggiori controlli nel comparto biologico
Mercato – Pubblicità
• L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria interviene nel settore dei dietetici
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Proposta la D.O.P. per il formaggio “Spressa delle Giudicarie”
DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche
• Il Comitato Scientifico ritiene pericoloso l’aroma “Methyleugenol”
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Pubblicate due domande di registrazione come D.O.P.
DALL’UNIONE EUROPEA - COSMETICO
Mercato – Etichettatura
• Le informazioni obbligatorie prima di tutto
DAI PAESI EUROPEI
GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche
• Provvisoriamente autorizzato l’edulcorante “Sucralosio”
Mercato – Etichettatura
• Richieste norme più rigorose per l’etichettatura dei succhi di frutta
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
SLOVACCHIA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie
• Confermato il primo caso di BSE su un bovino nato in Slovacchia
p.2
p.2
p.3
p.4
p.4
p.5
p.6
p.6
p.7
DALL’ITALIA
ALIMENTARE
Sistema
METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – Cresce l’esigenza di maggiori controlli
nel comparto biologico
Anche Confagricoltura prende posizione sulle problematiche che ultimamente stanno
interessando il comparto dei prodotti da agricoltura biologica, e lo fa ribadendo la
necessità di garantire l’affidabilità e il controllo del prodotto biologico, soprattutto nei
confronti di consumatori sempre più numerosi e alla ricerca di prodotti agricoli di qualità,
ottenuti con metodi rispettosi dell’ambiente e delle sue dinamiche naturali.
In caso contrario, avverte Confagricoltura, vi sarà il grave rischio che la mancanza di
chiarezza possa tradursi in dubbi e diffidenza, e che l’intera categoria merceologica venga
screditata di fronte al pubblico acquirente.
Mercato
PUBBLICITA’ – L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria interviene nel settore dei
dietetici
Varie pronunce del Giurì
Il Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria è recentemente intervenuto nei confronti
di vari episodi di pubblicità degli integratori dietetici, giudicando ingannevoli alcuni dei
messaggi e degli spot proposti. Tra questi, si è negato che un integratore dietetico possa
essere legittimamente proposto come adatto alla cura della depressione, al potenziamento
del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dai danni dell’inquinamento.
Queste forme di pubblicità, oltre che non adeguatamente dimostrate sotto il profilo
scientifico, risultano infatti riservate al comparto dei prodotti farmaceutici, e quando
utilizzate per reclamizzare un alimento possono trarre in inganno il consumatore sulle
caratteristiche e sulla classificazione del prodotto.
2
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Proposta la D.O.P. per il formaggio “Spressa
delle Giudicarie”
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°254 del 31 ottobre 2001
La valorizzazione del prodotto tipico italiano segna un altro punto a suo favore, con la
proposta di riconoscimento del formaggio "Spressa delle Giudicarie” come denominazione
di origine protetta (D.O.P.)
Il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha infatti ritenuto che l’istanza di
riconoscimento del prodotto avesse le caratteristiche ed i requisiti richiesti dal regolamento
CEE n°2081 del 1992, ed ha quindi provveduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del relativo disciplinare di produzione.
Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione,
allo spirare dei quali il procedimento di riconoscimento potrà essere trasmesso alla
Commissione europea.
3
DALL’UNIONE EUROPEA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Il Comitato Scientifico ritiene pericoloso
l’aroma “Methyleugenol”
La sostanza aromatica “Methyleugenol” è stata considerata come potenzialmente
cancerogena dal Comitato Scientifico per l’alimentazione che opera in seno all’Unione
Europea.
Pertanto per tale sostanza, sino ad ora utilizzabile nella preparazione di vari prodotti
alimentari, quali gelatine, prodotti da forno, bevande analcoliche e gelati, si prevede
l’applicazione di un divieto d’impiego nel prossimo futuro. Tale divieto sarà particolarmente
rigoroso, atteso che il Comitato Scientifico ha ritenuto che anche piccole concentrazioni di
Methyleugenol possano causare conseguenze nocive, per cui non si rende ipotizzabile
una soglia massima di sicurezza.
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Pubblicate due domande di registrazione
come D.O.P.
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C319 del 14 novembre 2001
La Commissione Europea ha provveduto alla pubblicazione di due domande di
registrazione di prodotti alimentari secondo la procedura di cui al regolamento CEE
n°2081 del 1992. Entrambe le richieste provengono dalla Spagna, e sono già state
valutate positivamente dal Ministero dell’Agricoltura di quel paese.
La prima domanda, volta ad ottenere il riconoscimento come indicazione geografica tipica
(I.G.P.), riguarda il Torrone di Agramonte, ossia un prodotto di pasticceria che vanta
legami storici e sociali con la propria zona di produzione; la seconda riguarda invece il
formaggio “Queso Palmero”, la cui produzione ha luogo esclusivamente sull’isola di La
Palma, e per il quale si richiede il più prestigioso titolo di denominazione di origine protetta
(D.O.P.)
4
COSMETICO
Mercato
ETICHETTATURA – Le informazioni obbligatorie prima di tutto
Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee n° 2001/C317/02 del 13
settembre 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C317 del 10 novembre 2001
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stabilito che la necessità di predisporre
un’etichettatura multilingue, per consentire la circolazione di un prodotto cosmetico in più
paesi comunitari o extracomunitari, non può sacrificare o compromettere la chiarezza e la
completezza delle informazioni obbligatorie da riportare sull’imballaggio.
Queste ultime non possono pertanto essere parzialmente omesse, o sostituite da
abbreviazioni, solo per soddisfare l’esigenza, di carattere puramente commerciale e
pratico, di poter predisporre un solo imballaggio per la circolazione del prodotto in più
paesi.
Con questa pronuncia, che riteniamo possa trovare applicazione analogica anche nel
settore alimentare, erboristico e dietetico, la Corte ha segnato un altro punto a favore del
diritto all’informazione dei consumatori.
5
DAI PAESI EUROPEI
GRAN BRETAGNA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE
INGREDIENTISTICHE
l’edulcorante “Sucralosio”
–
Provvisoriamente
autorizzato
Il sucralosio prodotto dall’azienda Tate & Lyle potrà essere provvisoriamente
commercializzato nel Regno Unito per un periodo di due anni.
In questo lasso di tempo, l’Unione Europea dovrà dare una valutazione definitiva
sull’introduzione di questo edulcorante nell’elenco di quelli ammessi alla circolazione nel
territorio degli Stati membri.
Una decisione definitiva favorevole da parte della Commissione, avrebbe grande
importanza per l’intero settore dei prodotti alimentari fabbricati con edulcoranti, in quanto
aprirebbe il mercato comunitario all’importazione di vari prodotti statunitensi o canadesi,
per la maggior parte facenti parte della categoria degli integratori dietetici, che già possono
contenere tale edulcorante nei paesi d’origine.
GRAN BRETAGNA
ALIMENTARE
Mercato
ETICHETTATURA – Richieste norme più rigorose per l’etichettatura dei succhi di
frutta
L’azienda britannica “Grove Fresh” ha proposto l’introduzione di una normativa più severa
per l’etichettatura dei succhi di frutta, che sia in grado di evidenziare con maggior
chiarezza i casi in cui nella preparazione dei prodotti viene utilizzato succo concentrato.
La medesima azienda ha infatti ritenuto che la dicitura “100% juice” (100% succo), non
possa essere impiegata per designare prodotti ottenuti con una base di succo concentrato
pari al 17%, reidratata da un restante 83% di acqua, e che la dicitura “from concentrate” (a
base di succo concentrato), riportata con lettere di scarse dimensioni sull’etichettatura,
non sia sufficientemente chiara ed efficace per segnalare ai consumatori l’impiego di
succo concentrato nei prodotti che si accingono ad acquistare.
6
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
SLOVACCHIA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE IGIENICO - SANITARIE – Confermato il primo caso di BSE su un
bovino nato in Slovacchia
Le autorità sanitarie slovacche hanno ufficialmente confermato un caso di encefalopatia
spongiforme bovina, riscontrato in un capo di bestiame nato ed allevato sul territorio
nazionale.
Tale scoperta è conseguita ai test anti – BSE che la Repubblica di Slovacchia sta
effettuando su tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi. L’esecuzione dei test ha avuto
inizio nel giugno del 2001, quando era stato scoperto il primo caso della malattia su un
animale che si trovava sul territorio slovacco, ancorché non vi fosse nato.
Del resto, la Commissione Europea aveva già annoverato la Slovacchia tra i paesi dove
potevano credibilmente rinvenirsi casi di encefalopatia spongiforme bovina.
7
SOMMARIO ANNO VII N°20 z 5 DICEMBRE 2001
DALL’ITALIA – ALIMENTARE
Sistema – Metodi di produzione agronomica
• Cresce l’esigenza di maggiori controlli nel comparto biologico
Mercato – Pubblicità
• L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria interviene nel settore dei dietetici
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Proposta la D.O.P. per il formaggio “Spressa delle Giudicarie”
DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche
• Il Comitato Scientifico ritiene pericoloso l’aroma “Methyleugenol”
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Pubblicate due domande di registrazione come D.O.P.
DALL’UNIONE EUROPEA - COSMETICO
Mercato – Etichettatura
• Le informazioni obbligatorie prima di tutto
DAI PAESI EUROPEI
GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche
• Provvisoriamente autorizzato l’edulcorante “Sucralosio”
Mercato – Etichettatura
• Richieste norme più rigorose per l’etichettatura dei succhi di frutta
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
SLOVACCHIA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie
• Confermato il primo caso di BSE su un bovino nato in Slovacchia
p.2
p.2
p.3
p.4
p.4
p.5
p.6
p.6
p.7
DALL’ITALIA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE – Un metodo per determinare il peso
sgocciolato dei prodotti ittici
Ministero delle attività produttive – Decreto 6 novembre 2001
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°266 del 15 novembre 2001
Il nuovo metodo permette la determinazione della quantità di prodotto sgocciolato
contenuta nei prodotti alimentari ittici preconfezionati, immersi in un mezzo di copertura,
quale salamoia, succo naturale ecc.
Il decreto in analisi stabilisce meticolosamente l’applicazione di tale metodo, determinando
la tipologia delle apparecchiature da impiegare per le misurazioni, descrivendo il
procedimento analitico e determinando le regole necessarie al campionamento,
all’espressione ed all’interpretazione dei risultati.
Sistema
METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – Nuovi provvedimenti in materia di
prodotti fitosanitari
Ministero della sanità – Decretazione del 6 agosto 2001
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°272 del 22 novembre 2001
Il Ministero della sanità ha decretato l’iscrizione fungicida “Fenhexamid” e dell’insetticida
“Paecilomyces Fumosoroseus” nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n°194,
riguardante l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in considerazione del parere
favorevole del comitato fitosanitario permanente.
Al contrario, è stata esclusa l’iscrizione della sostanza “Paration”, stante una
corrispondente decisione della Commissione Europea in tal senso. Di conseguenza, le
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti il Paration sono revocate a partire dal 9
gennaio 2002, mentre sarà consentita sino al 9 agosto prossimo l’utilizzazione da parte
degli operatori agricoli delle scorte del medesimo prodotto.
2
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Pubblicato il disciplinare dell’olio di oliva
del Veneto D.O.P.
Ministero delle politiche agricole e forestali – Provvedimento 24 ottobre 2001
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°266 del 15 novembre 2001
Con il Regolamento (CE) n° 2036 del 2001, la denominazione “Veneto Valpolicella,
Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa”, riferita all’olio extra vergine di oliva, è stata
iscritta come denominazione di origine protetta (D.O.P.) nel pertinente registro.
Per questa ragione, il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato il
disciplinare di produzione di tale prodotto, affinché le disposizioni contenute in tale
documento siano accessibili e note a chi fosse interessato in tutto il territorio nazionale.
Il disciplinare pubblicato contiene infatti le informazioni sulle varietà di olive, zone di
produzione, caratteristiche di coltivazione, modalità di oleificazione e caratteristiche al
consumo che tali varietà di olio extra vergine di oliva dovranno possedere, e stabilisce le
loro modalità di designazione e di presentazione.
3
DALL’UNIONE EUROPEA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE IGIENICO - SANITARIE – Pubblicata una relazione speciale sulla
B.S.E.
Comunicazione 2001/C 324/01 – Relazione speciale n°14/2001 della Corte dei conti
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C324 del 20 novembre 2001
La Corte dei conti dell’Unione Europea ha dato seguito alle sue precedenti relazioni in
materia di B.S.E. Ha così rilevato che la strategia della Commissione per affrontare
l’emergenza è stata generalmente appropriata e basata sulle conoscenze scientifiche
disponibili, ma che è mancata da parte degli Stati membri l’adozione di misure efficaci. Per
questa ragione, i consumatori e gli animali sono stati esposti a diversi livelli di rischio.
La relazione della Corte dei conti fornisce inoltre un rapporto sulle cause e conseguenze
della B.S.E., una cronologia dei principali avvenimenti che l’hanno riguardata e delle
statistiche sui costi di tale emergenza.
Sistema
METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – Pubblicato il codice comunitario dei
medicinali veterinari
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L311 del 28 novembre 2001
Con questa direttiva, l’Unione Europea ha emanato un complesso di disposizioni generali
riguardanti la totalità dei medicinali veterinari destinati ad essere commercializzati
nell’ambito degli Stati membri.
Il nuovo codice contiene tutte le disposizioni necessarie all’uniformazione del settore dei
medicinali veterinari a livello comunitario, e quindi disciplina l’autorizzazione all’immissione
in commercio, la fabbricazione ed importazione, l’etichettatura e la predisposizione dei
foglietti illustrativi, la detenzione, la distribuzione all’ingrosso e la fornitura.
Sono previste anche disposizioni generali sulla farmacovigilanza e sulle sanzioni da
prevedersi per i trasgressori, nonché un insieme di norme e protocolli analitici in materia di
prove effettuate sui medicinali veterinari.
4
ALIMENTARE
Mercato
ETICHETTATURA – L’Unione Europea definisce l’ingrediente “carne”
Direttiva 2001/101/CE della Commissione del 26 novembre 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L310 del 28 novembre 2001
La Commissione Europea ha preso atto che numerosi Stati membri hanno adottato una
definizione del termine “carne”, ma che la diversità delle soluzioni nazionali ha generato
differenze che compromettono il funzionamento del mercato comune.
Pertanto, la direttiva 2000/13 sull’etichettatura dei prodotti alimentari è stata integrata con
la nuova definizione comunitaria di “carne”, che oltre a circoscrivere tale termine a
determinate parti anatomiche animali, prevede dei limiti massimi di grasso e di tessuto
connettivo, che variano a seconda delle specie animali utilizzate. Si ribadisce inoltre
l’obbligo di specificare queste ultime nell’etichettatura.
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Chiesta la registrazione come I.G.P. dello
Speck “Gailtaler”
Comunicazione 2001/C 327/04
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C327 del 22 novembre 2001
L’Austria ha presentato alla Commissione Europea il disciplinare di produzione dello
Speck “Gailtaler”, prodotto a base di carni suine marinate originario di determinate regioni
della Carinzia, ottenuto e stagionato secondo precise e tradizionali metodologie sin dal
quindicesimo secolo.
Il disciplinare è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee,
onde consentire a tutti gli interessati di prenderne visione e di presentare le eventuali
dichiarazioni di opposizione.
5
DAI PAESI EUROPEI
GRAN BRETAGNA
ALIMENTARE
Mercato
PUBBLICITA’ – Segnalati casi di pubblicità ingannevole sulle etichette dei prodotti
destinati ai bambini
Molti prodotti alimentari, generalmente presentati e pubblicizzati per piacere ai bambini e
agli adolescenti, rischiano invece di provocare scompensi e squilibri nella loro dieta.
Si tratta di prodotti caratterizzati da un elevato tenore di zuccheri (come dolciumi,
merendine, caramelle) o di grassi (come quelli somministrati dai fast food), che vengono
presentati con attributi quali “healthy” (sano) o “balanced” (bilanciato).
L’allarme è partito da varie associazioni di genitori, ed è stato accolto dalla Food Standard
Agency, la massima autorità britannica in materia di sicurezza alimentare. Quest’ultima sta
quindi predisponendo un programma mirato alla sorveglianza delle caratteristiche
nutrizionali dei prodotti alimentari pubblicizzati e presentati in modo da piacere ai giovani.
6
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
STATI UNITI D’AMERICA
ALIMENTARE
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Punita la vendita di aloe vera come cura per
gravi malattie
La corte distrettuale di Baltimora (Maryland) ha disposto la condanna a tre anni e dieci
mesi di reclusione, più il pagamento di una multa di quasi mezzo miliardo di lire, nei
confronti dell'amministratore di un’azienda che commercializzava preparati e miscele a
base di aloe vera come trattamento per il cancro, l’AIDS ed altre malattie di origine
autoimmune.
Tale pratica commerciale è stata considerata contraria alle normative federali, che vietano
di presentare i preparati erboristici come dotati di proprietà curative di gravi malattie
umane; oltreché lesiva nei confronti dei pazienti, ai quali venivano richiesti elevati
corrispettivi.
INDIA
ALIMENTARE
Mercato
ETICHETTATURA – Introdotto un logo per distinguere i prodotti che contengono
carne
In questi ultimi mesi, l’India era stata teatro di varie proteste e rivendicazioni popolari, tese
a
7
SOMMARIO ANNO VII N°21 z 20 DICEMBRE 2001
DALL’ITALIA – ALIMENTARE
Sistema - Metodi di produzione
• Nuovi criteri per i programmi di vaccinazione dei pesci
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Acque minerali e acque di rete: due prodotti diversi che non vanno confusi
DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche
• Fissati i limiti massimi di diossine per determinati prodotti alimentari
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Aggiornati gli elenchi comunitari dei prodotti registrati come DOP ed STG
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Pubblicate quattro nuove domande di registrazione di prodotti tipici
Mercato – Commercializzazione e vendita
• Introdotte norme uniformi per la commercializzazione dei porri
DAI PAESI EUROPEI
LUSSEMBURGO - ALIMENTARE
Mercato – Etichettatura
• Introdotto un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine
GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE
Mercato – Etichettatura
• La Gran Bretagna chiede maggior rigore nell’indicazione dell’origine degli alimenti
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
STATI UNITI D’AMERICA - ALIMENTARE
Mercato - Etichettatura
• Ritirati dal commercio prodotti ittici contenenti solfati non dichiarati in etichetta
p.2
p.2
p.3
p.3
p.4
p.4
p.5
p.5
p.6
DALL’ITALIA
ALIMENTARE
Sistema
METODI DI PRODUZIONE – Nuovi criteri per i programmi di vaccinazione dei pesci
Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2001, n°425.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°285 del 7 dicembre 2001
Con questo provvedimento viene recepito in Italia il disposto della direttiva comunitaria
2000/27/CE, che apporta rilevanti modifiche alla disciplina relativa alle misure minime di
lotta contro talune malattie dei pesci.
Il fine perseguito dalle innovazioni normative apportate è stato quello di introdurre criteri
più razionali per i programmi di vaccinazione delle risorse ittiche. Questi ultimi dovranno
infatti essere impostati in modo da contenere informazioni sulla situazione delle malattie
che giustificano la richiesta di vaccinazione, sullo specifico vaccino da utilizzare e sulle
sue condizioni d’impiego.
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Acque minerali e acque di rete: due prodotti
diversi che non vanno confusi
Con l’introduzione del decreto legislativo 31/2001, l’acqua potabile di rete può essere
commercializzata nei ristoranti e negli esercizi pubblici, generalmente a seguito di un
trattamento con apparecchiature filtranti che consentono il miglioramento delle sue
caratteristiche organolettiche.
Da più voci emerge tuttavia la preoccupazione che tali “acque di rete” possano essere
servite come “acque minerali naturali”, a causa della cattiva istruzione del personale degli
esercizi pubblici o dei listini e dei menù non aggiornati.
Da qui l’esigenza di fornire al consumatore informazioni più chiare ed univoche sul
prodotto che si appresta ad acquistare, a mezzo di etichette e di materiale pubblicitario a
norma di legge, tale da non generare confusione tra “acque di rete” e “acque minerali”.
2
DALL’UNIONE EUROPEA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Fissati i limiti massimi di diossine per
determinati prodotti alimentari
Regolamento (CE) n°2375/2001 della Commissione del 29 novembre 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L321 del 6 dicembre 2001
Considerate le preoccupazioni di ordine tossicologico suscitate dai contaminanti rientranti
nell’ampia categoria delle diossine, ritenute responsabili di effetti nocivi di carattere
cancerogeno, neurocomportamentale ed immunosoppressivo, l’Unione Europea ha
individuato delle soglie massime tollerabili di concentrazione residua che non potranno
essere oltrepassate.
Tali limiti massimi sono stati fissati per le categorie di prodotti alimentari soggetti a
maggior rischio di contaminazione da diossine, vale a dire la carne e i prodotti a base di
carne, i prodotti della pesca e i loro derivati, il latte e i prodotti lattiero – caseari, le uova di
gallina e gli ovoprodotti, nonché gli oli e i grassi animali e vegetali.
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Aggiornati gli elenchi comunitari dei
prodotti registrati come DOP ed STG
Regolamenti (CE) n°2372/2001 del 4 dicembre 2001 e 2430/2001 del 12 dicembre 2001
della Commissione
Gazzette Ufficiali delle Comunità Europee L320 del 4 dicembre 2001 ed L328 del 12
dicembre 2001
Con il primo dei regolamenti citati, la Commissione Europea ha iscritto nel registro delle
denominazioni di origine protetta (D.O.P.) il formaggio di origine francese denominato
“Pélardon”, che potrà quindi fregiarsi del prestigioso riconoscimento di tipicità, legato alle
caratteristiche ed alle peculiarità del luogo di origine e provenienza.
Con il regolamento 2430/2001 il prodotto a base di carne di origine svedese “Falukorv” è
stato invece annoverato tra le “Specialità tradizionali garantite”, ovvero prodotti che, pur
non avendo un legame inscindibile con la zona di origine, vantano modalità di
preparazione e ricette di documentabile tradizione storica.
3
ALIMENTARE
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Pubblicate quattro nuove domande di
registrazione di prodotti tipici
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C354 del 13 dicembre 2001
Nella medesima data vengono pubblicate tre nuove domande di registrazione di prodotti
agricoli o alimentari come “Denominazione di origine protetta” (DOP): si tratta del
peperoncino di origine francese “piment d’Espelette” e dei due prodotti a base di carne
portoghesi denominati “Carne de Charneca” e “Carne Cachena de Peneda”.
A tali richieste di registrazione come DOP, si aggiunge quella di riconoscimento
dell’indicazione geografica protetta (IGP) per il prodotto ittico tedesco “Oberpfälzer
Karpfen”, nelle versioni affumicata, in filetti o in bistecche.
La pubblicazione di queste domande di registrazione, conferisce agli eventuali interessati
un diritto di opposizione, da esercitarsi entro sei mesi a decorrere dalla data di
pubblicazione medesima. Allo spirare di tale termine senza la presentazione di istanze
oppositive, i prodotti acquisiranno la qualifica di tipicità richiesta e beneficieranno della
relativa tutela giuridica.
Mercato
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA
commercializzazione dei porri
–
Introdotte
norme
uniformi
per
la
Regolamento (CE) n°2396/2001 della Commissione del 7 dicembre 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L325 dell’8 dicembre 2001
Con questo nuovo regolamento, l’Unione Europea introduce una normativa uniforme sulla
commercializzazione dei porri. Nelle disposizioni pubblicate, figurano infatti la definizione
dell’ortaggio in questione, e dettagliate prescrizioni sulle caratteristiche minime, la
classificazione, la qualità, il calibro, l’omogeneità, le modalità di condizionamento e di
presentazione.
L’ultimo paragrafo della normativa prevede anche l’insieme delle indicazioni che dovranno
essere riportate sugli imballaggi contenenti i porri, che attengono alla natura del prodotto,
alla sua origine, alle sue caratteristiche commerciali, nonché al soggetto responsabile
dell’imballaggio o della distribuzione del prodotto.
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DAI PAESI EUROPEI
LUSSEMBURGO
ALIMENTARE
Mercato
ETICHETTATURA – Introdotto un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni
bovine
La Commissione dell’Unione Europea ha approvato la richiesta del Lussemburgo di
introdurre un proprio sistema obbligatorio di etichettatura della carni bovine ottenute da
animali nati, allevati e macellati nel suo territorio.
Ai sensi di tale normativa nazionale, i prodotti recheranno un’indicazione dell’origine
lussemburghese attraverso la locuzione “Origine: Lussemburgo”, o tramite l’affermazione
che l’animale da cui sono state ottenute le carni bovine è un animale nato, allevato e
macellato in Lussemburgo.
GRAN BRETAGNA
ALIMENTARE
Mercato
ETICHETTATURA – La Gran Bretagna chiede maggior rigore nell’indicazione
dell’origine degli alimenti
Già dallo scorso settembre le Autorità britanniche avevano promosso un’iniziativa per
richiedere un cambiamento delle normative comunitarie in materia di indicazione in
etichetta dell’origine o della provenienza dei prodotti alimentari, che si limitano a prevedere
un generico obbligo di segnalare il “luogo di origine o provenienza” nei soli casi in cui
l’assenza di tale informazione possa indurre in errore l’acquirente. Regole più specifiche e
rigorose, al momento attuale, sono previste soltanto per determinati comparti
merceologici, come quello delle carni bovine, dove la tracciabilità si intreccia anche con la
problematica della sicurezza del prodotto.
Le istanze britanniche ora si sono concretizzate in una precisa e duplice richiesta:
estendere l’obbligo di indicazione dell’origine ad un maggior numero di comparti
merceologici, e introdurre regole più precise e chiare sul significato di termini quali
“prodotto in…”, “confezionato in…” e simili.
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DAI PAESI EXTRAEUROPEI
STATI UNITI D’AMERICA
ALIMENTARE
Mercato
ETICHETTATURA – Ritirati dal commercio prodotti ittici contenenti solfati non
dichiarati in etichetta
Il caso ha riguardato varie partite di prodotti ittici, come gamberetti e scampi, trattati con
considerevoli dosi di solfati non dichiarati in etichetta. Le aziende produttrici sono state
diffidate a ritirare tali referenze dal mercato, dal momento che la presenza non segnalata
dei solfati è stata considerata come potenzialmente pericolosa per la salute dei
consumatori allergici a tali sostanze.
I provvedimenti presi si inquadrano in una più generale campagna di sorveglianza che le
Autorità americane hanno intrapreso nei confronti dei prodotti alimentari contenenti
sostanze allergeniche non adeguatamente segnalate sull’etichettatura.
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SOMMARIO ANNO VII N°22 z 31 DICEMBRE 2001
DALL’ITALIA – ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie
• Istruzioni operative del Ministero della salute in caso di scoperta di casi di B.S.E.
Mercato – Etichettatura
• Con il 2002 la carne bovina recherà ulteriori informazioni obbligatorie
Mercato - Etichettatura
• Entrano in vigore le nuove normative sull’etichettatura del pesce
p.2
p.2
p.3
DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie
• Le normative sulla sicurezza alimentare dovranno considerare le particolarità
regionali
Sistema – Metodi di produzione
• Modificate le disposizioni per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici
p.4
DAI PAESI EUROPEI
GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE
Prodotto – Imballi
• Ritirate alcune confezioni di carne in scatola con imballi non conformi
p.5
DAI PAESI EXTRAEUROPEI
CANADA - ALIMENTARE
Mercato - Etichettatura
• Ribadita l’importanza dell’obbligo dell’etichettatura bilingue
MAROCCO - ALIMENTARE
Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie
• In programma un forum globale sulla sicurezza alimentare
p.4
p.6
p.6
DALL’ITALIA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE IGIENICO - SANITARIE – Istruzioni operative del Ministero della
salute in caso di scoperta di casi di B.S.E.
Il Ministero della salute pubblicherà una circolare, nella quale verranno contemplati i
provvedimenti da prendere nelle aziende in cui sono stati scoperti casi di B.S.E.
In queste ipotesi, si dovrà procedere ad identificare tutti i bovini presenti in azienda, e
quindi all’abbattimento e alla distruzione di tutti quelli che sono risultati positivi ai relativi
tests di controllo.
Ma gli adempimenti richiesti dal caso prevedono anche l’individuazione, abbattimento e
distruzione di tutti i bovini appartenenti alla medesima “coorte” di nascita dell’animale
risultato positivo, nonché di tutti gli ovuli, embrioni e progenie prodotti nei due anni
precedenti da soggetti malati di sesso femminile.
L’abbattimento dell’intera mandria rimane invece un provvedimento di ultima ratio, da
intraprendersi qualora non sia possibile procedere all’identificazione ed all’eliminazione
degli animali e del materiale sopracitato, o qualora ne faccia richiesta lo stesso allevatore.
Mercato
ETICHETTATURA – Con il 2002 la carne bovina recherà ulteriori informazioni
obbligatorie
Dal primo gennaio 2002 entreranno in vigore gli ulteriori obblighi di etichettatura delle carni
bovine, contemplati nell’ambito del regolamento CEE 1760/2000 e delle relative normative
nazionali emanate ad integrazione di tale disposizione comunitaria.
Le novità portate dal volgere dell’anno nuovo prevedono come obbligatorie due ulteriori
indicazioni di etichettatura, entrambe mirate a garantire la “rintracciabilità” del prodotto nel
corso della filiera produttiva: si tratta delle menzioni del paese di origine dell’animale e di
quello ove hanno avuto luogo l’allevamento e l’ingrasso.
Con il rafforzamento del sistema obbligatorio di tracciabilità, sarà possibile fornire ai
consumatori maggiori e più utili informazioni sull’origine dei prodotti. Le aziende che
operano nel settore dovranno tuttavia adeguare le proprie strutture e provvedere
all’integrazione dell’etichettatura dei propri prodotti conformemente alle nuove regole.
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Mercato
ETICHETTATURA – Entrano in vigore le nuove normative sull’etichettatura del
pesce
Nell’ottica del rafforzamento dei provvedimenti mirati a garantire la tracciabilità e la
sicurezza alimentare, oltreché i diritti di informazione dei consumatori, l’Unione Europea
aveva emanato il regolamento 2065/01 (v. Fax Food News n° 18 del 5 novembre 2001),
che entrerà in vigore con il 2002. Ai sensi di tale provvedimento, le denominazioni
commerciali dei prodotti della pesca dovranno essere riordinate e ridefinite ad opera dei
singoli Stati Membri, che avranno anche l’obbligo di emanare opportune norme integrative
per garantire la piena applicazione del regolamento comunitario medesimo. In particolare,
dovrà essere ben definito il campo di applicazione della norma, e andrà attuato in modo
opportuno l’obbligo, già giuridicamente operante, di riportare sull’etichetta o sui documenti
commerciali le informazioni relative alla provenienza del prodotto previste dalla nuova
disposizione comunitaria.
Il termine ultimo entro il quale l’Italia dovrà provvedere a garantire la piena applicazione
della normativa uniforme è stato fissato al 31 marzo del 2001.
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DALL’UNIONE EUROPEA
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE IGIENICO – SANITARIE – Le normative sulla sicurezza
alimentare dovranno considerare le particolarità regionali
Parere del Comitato delle Regioni n°2001/C 357/05 del 14 giugno 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C357 del 14 dicembre 2001
Il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea ha espresso il proprio parere in merito alla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare.
Secondo quanto esposto nel parere segnalato, i principi generali del futuro diritto
alimentare uniforme dell’Unione Europea, nonché l’istituzione e l’attività dell’Autorità
europea per gli alimenti, non potranno prescindere da un’attenta valutazione delle
peculiarità locali delle singole regioni europee, che dovranno essere tenute nella dovuta
considerazione per lasciare il giusto spazio di manovra agli operatori alimentari. In
quest’ottica, si ribadisce anche l’importanza del principio di libera circolazione delle merci,
ossia la necessità che un alimento conforme alle normative comunitarie e alla legislazione
del luogo di origine possa essere commercializzato senza ostacoli su tutto il territorio
dell’Unione.
Sistema
METODI DI PRODUZIONE – Modificate le disposizioni per il controllo e la
certificazione dei prodotti biologici
Regolamento (CE) n°2491/2001 della Commissione del 19 dicembre 2001
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L337 del 20 dicembre 2001
In considerazione del fatto che il metodo di produzione biologico si è notevolmente
sviluppato negli ultimi anni, e che spesso il medesimo non risulta più limitato alle
produzioni e agli scambi locali, ma coinvolge operazioni quali il trasporto, l’importazione, lo
stoccaggio ed il magazzinaggio, la Commissione Europea ha modificato i criteri previsti
per il controllo della conformità dei prodotti definiti come “da agricoltura biologica”.
La modifica intervenuta è stata operata tramite la completa sostituzione dell’allegato III del
regolamento CEE n° 2092/91 con le disposizioni previste nel nuovo regolamento, che
contemplano nuove regole generali sui requisiti minimi di controllo e sulle varie fasi della
filiera, come l’imballaggio, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti.
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DAI PAESI EUROPEI
GRAN BRETAGNA
ALIMENTARE
Prodotto
IMBALLI – Ritirate alcune confezioni di carne in scatola con imballi non conformi
La Food Standards Agency, massima autorità britannica di controllo nel settore
alimentare, ha disposto il ritiro di alcune varietà di salsicce in scatola dopo aver riscontrato
la presenza di determinati rischi per la salute umana, legati alle modalità di imballaggio
non conformi.
In particolare, le analisi microbiologiche effettuate avevano rilevato la presenza di batteri e
microrganismi nocivi in quantità lievemente superiore alla norma, nonché il rischio che gli
imballi, in fase di apertura, potessero esplodere.
Di tali rischi sono state informate anche le autorità dell’Olanda, paese di origine dei
prodotti per i quali si è proceduto al ritiro sul territorio britannico.
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DAI PAESI EXTRAEUROPEI
CANADA
ALIMENTARE
Mercato
ETICHETTATURA – Ribadita l’importanza dell’obbligo dell’etichettatura bilingue
Le autorità canadesi hanno rilevato la presenza di proteine di soia in alcuni prodotti
alimentari a base di latte e formaggio.
Tali proteine, dannose per i consumatori che soffrono di allergia alla soia ed ai suoi
derivati, erano state dichiarate nell’elenco degli ingredienti solamente nella lingua inglese,
contravvenendo all’obbligo giuridico secondo il quale tutte le indicazioni obbligatorie dei
prodotti destinati al mercato canadese devono essere riportate sia in inglese che in
francese.
Per questa ragione, si sta procedendo al ritiro dal commercio dei prodotti etichettati in
modo incompleto e potenzialmente nocivi nei confronti dei consumatori allergici alla soia.
MAROCCO
ALIMENTARE
Prodotto
CARATTERISTICHE IGIENICO – SANITARIE – In programma un forum globale sulla
sicurezza alimentare
La FAO e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno promosso la realizzazione di una
conferenza globale sulla sicurezza alimentare, che si terrà a Marrakech, in Marocco, nei
giorni 28, 29 e 30 gennaio 2002.
Il forum sarà il primo evento globale che riunirà le varie autorità alimentari del mondo in un
confronto sulle tematiche della sicurezza alimentare, con lo scopo di arrivare ad uno
scambio di informazioni e soluzioni per le problematiche che si potrebbero verificare in
futuro. Tra gli argomenti che saranno oggetto di discussione, si annoverano le emergenze
igienico – sanitarie di portata transfrontaliera, le nuove tecniche sul controllo ufficiale degli
alimenti, le strategie per ridurre le malattie legate all’assunzione di cibo e il miglioramento
dei sistemi di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo.
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