Luglio-Dicembre 2001
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Luglio-Dicembre 2001
SOMMARIO ANNO VII N°13 z 20 LUGLIO 2001 DALL’ITALIA - ALIMENTARE Prodotto – Imballi • Ammessi gli imbiancanti ottici per gli imballaggi alimentari di carta e cartone Sistema – Metodi di produzione • Il Ministero della sanità approva tre nuovi manuali di corretta prassi igienica Mercato – Commercializzazione e vendita • I prodotti dietetici possono far parte dell’assistenza sanitaria Mercato – Commercializzazione e vendita • Il Ministero per le politiche agricole protegge nuovi prodotti tipici DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche chimico - fisiche • Modificati i requisiti di purezza di Caroteni, Acesulfame K e Mannitolo Mercato – Commercializzazione e vendita • Previste misure specifiche in materia di comunicazione nel settore carni bovine Mercato – Commercializzazione e vendita • Il “Limone Costa D’Amalfi” conquista la I.G.P. p.2 p.2 p.3 p.3 p.4 p.4 p.5 DAI PAESI EUROPEI FRANCIA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche igienico – sanitarie • B.S.E. – anche la Francia sospende gli abbattimenti RUSSIA - ALIMENTARE Mercato – Commercializzazione e vendita • Adottate misure protezionistiche nel settore dello zucchero p.6 DAI PAESI EXTRAEUROPEI USA - ALIMENTARE Sistema – Metodi di produzione • Continuano le ispezioni sulle sostanze allergeniche non dichiarate in etichetta p.7 p.6 DALL’ITALIA ALIMENTARE Prodotto IMBALLI – Ammessi gli imbiancanti ottici per gli imballagi alimentari di carta e cartone Decreto del Ministero della sanità 30 maggio 2001 n°267 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.155 del 6 luglio 2001 La nuova normativa modifica il Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, ovvero la norma quadro che nell’ordinamento italiano stabilisce la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti ed utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari. L’innovazione apportata consiste nell’introduzione di dodici nuove sostanze, definite come “imbiancanti ottici”, che potranno ora essere utilizzate nella fabbricazione di imballaggi in carta o cartone. L’impiego degli imbiancanti è comunque sottoposto a determinate limitazioni e condizioni: per esempio, le nuove sostanze, singolarmente o associate tra di loro, non dovranno oltrepassare la concentrazione dello 0.3% p/p, né dovranno provocare cedimenti o migrazioni verso gli alimenti contenuti nell’imballaggio oltre i limiti quantitativi di sicurezza tollerati per legge. Sistema METODI DI PRODUZIONE – Il Ministero della Sanità approva tre nuovi manuali di corretta prassi igienica Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.155 del 6 luglio 2001 Il Ministero della Sanità ha comunicato la sua valutazione di conformità circa tre nuovi manuali di corretta prassi igienica, nell’ambito dell’applicazione del decreto legislativo 155/97 in materia di HACCP. Più precisamente, i tre manuali oggetto della comunicazione ministeriale riguardano il settore artigianale delle conserve vegetali, il settore artigianale dei prodotti dolciari ed il settore artigianale dei distillati e liquori. Nella comunicazione ministeriale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, si riportano anche gli estremi dell’organizzazione proponente i manuali che sono stati oggetto di valutazione, vale a dire l’ente “Ebna” di Roma. 2 ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – I prodotti dietetici possono far parte dell’assistenza sanitaria Decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.141 del 20 giugno 2001 Secondo quanto disposto dal nuovo decreto, l’erogazione dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica e morbo celiaco, ovvero stati patologici per i quali la somministrazione ed il mantenimento di una determinata dieta è essenziale ai fini terapeutici. La nuova normativa stabilisce anche le modalità di certificazione delle malattie citate, e fornisce delle linee – guida circa i criteri di individuazione delle persone che avranno diritto all’erogazione gratuita o agevolata di prodotti dietetici. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Il Ministero per le politiche agricole protegge nuovi prodotti tipici Vari decreti e proposte del Ministero per le politiche agricole e forestali Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana n° 152, 160 e 161 del luglio 2001 La prima metà del mese di luglio ha visto l’emanazione di vari provvedimenti a tutela dei prodotti tipici italiani, a conferma del prestigio e dell’importanza oramai attribuita a determinati attributi e titoli di qualità e tipicità come la “Denominazione di origine protetta”, la “Indicazione geografica protetta” e la “Specialità tradizionale garantita”. In particolare, il Ministero per le politiche agricole e forestali propone il riconoscimento della D.O.P. a favore del prodotto “Olio extra vergine di oliva Valdemone”. E’ stata inoltre accordata la protezione transitoria a livello nazionale per i prodotti “Miele della Lunigiana”, “Olio extra vergine di oliva Pretuziano delle Colline Teramane” e “Farina di Neccio della Garfagnana”, in attesa che la Commissione Europea decida sulla registrazione di questi prodotti come denominazioni di origine protetta. 3 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE - Modificati i requisiti di purezza dei Caroteni, dell’Acesulfame K e del Mannitolo Direttive 2001/50/CE e 2001/52/CE della Commissione del 3 luglio 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L190 del 12 luglio 2001 In considerazione del progresso tecnico degli ultimi anni, e sulla scorta di quanto stabilito dal comitato misto FAO / OMS sugli additivi alimentari, la Commissione dell’Unione Europea ha modificato i requisiti di purezza relativi ad alcuni importanti additivi, che trovano frequente utilizzo da parte dell’industria alimentare. Le modifiche coinvolgono in primo luogo i caroteni (E160a - i) e il beta – carotene (E160a – ii), vale a dire due coloranti il cui utilizzo è ammesso nella maggior parte dei prodotti alimentari, e ridefiniscono il prospetto dei solventi residui e dei metalli pesanti tollerati in questi additivi. Innovazioni di genere analogo vengono introdotte anche per gli edulcoranti “Acesulfame K” (E950) e “Mannitolo” (E421), sostanze che nella pratica vengono spesso impiegate nei prodotti ipocalorici o privi di zucchero. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Previste misure specifiche in materia di comunicazione nel settore delle carni bovine Regolamento 1358/2001 della Commissione del 4 luglio 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L182 del 5 luglio 2001 Allo scopo di ripristinare la fiducia dei consumatori nei prodotti del settore delle carni bovine, l’Unione Europea propone un programma informativo che ogni stato membro dovrà concretizzare attraverso l’adozione di misure nazionali flessibili, ma che comunque dovranno rientrare nell’ambito di linee – guida già precisate dalla Commissione nel nuovo regolamento. In ossequio a queste ultime, i programmi predisposti dai singoli stati membri dovranno consistere in una campagna informativa rivolta ai consumatori, che metta questi ultimi al corrente dei controlli e delle misure di sicurezza attualmente in atto per garantire la sicurezza delle carni bovine, e che fornisca le informazioni necessarie per poter leggere e comprendere le etichette di questi prodotti, con particolare riferimento all’individuazione del paese d’origine, del luogo di macellazione e di quello di sezionamento. 4 Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Il “Limone Costa D’Amalfi” conquista la I.G.P. Regolamento 1356/2001 della Commissione del 4 luglio 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L182 del 5 luglio 2001 Il noto prodotto agricolo italiano “Limone Costa D’Amalfi” è stato iscritto nell’allegato del regolamento 2400/96, e si aggiunge quindi all’elenco delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) registrate presso l’Unione Europea. La registrazione consegue al precedente giudizio di congruità fra le caratteristiche del “Limone Costa D’Amalfi” e quanto richiesto dal regolamento 2081/92, norma quadro che disciplina il settore delle denominazioni e delle indicazioni geografiche protette. Stante il fatto che nell’arco di sei mesi non è stata formulata alcuna richiesta di opposizione, l’iscrizione del prodotto nel registro delle I.G.P. ha ora carattere definitivo. 5 DAI PAESI EUROPEI FRANCIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE – B.S.E: anche la Francia sospende gli abbattimenti Analogamente a quanto già sta accadendo in Germania, anche la Francia ha deciso di ridurre e moderare le rigorose disposizioni circa l’abbattimento di bovini sani, qualora appartenenti agli stessi allevamenti dove sono stati individuati animali affetti da encefalopatia spongiforme. La decisione dell’Agenzia per la Sicurezza Alimentare francese è in linea con quanto recentemente disposto dall’Unione Europea, che ha attribuito ai singoli stati membri la responsabilità sulla selezione dei capi da abbattere nel caso in cui, nel medesimo allevamento, si verifichi un caso di B.S.E. Secondo le autorità francesi, infatti, l’abbattimento di animali sani non può fondarsi solamente e semplicemente sull’individuazione di animali malati nello stesso allevamento, ma vanno piuttosto ricercati ed applicati criteri selettivi più razionali, che ad esempio portino all’eliminazione dei soli discendenti diretti dell’animale malato. RUSSIA ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Adottate misure protezionistiche nel settore dello zucchero Dopo i recenti provvedimenti che hanno introdotto l’obbligo di registrare l’ingresso di diverse categorie merceologiche di prodotti alimentari stranieri, nonché di approvare ufficialmente la legittimità della loro etichettatura, la Russia vara nuove disposizioni di tipo protezionistico, che questa volta colpiranno le importazioni di zucchero. Si tratta di un aumento delle tariffe doganali, che riguarderà le quote di zucchero che oltrepasseranno i limiti fissati dal Governo russo. Per il 2001, tali limiti sono stati fissati in 4,5 milioni di tonnellate, e gli importatori stranieri subiranno quindi notevoli oneri finanziari per tutte le quote eccedenti. 6 DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI D’AMERICA ALIMENTARE Sistema METODI DI PRODUZIONE – Continuano le ispezioni per individuare le sostanze allergeniche non dichiarate in etichetta La Food and Drug Administration, vale a dire la massima autorità americana in materia di prevenzione e sicurezza alimentare, ha predisposto un programma ispettivo nei confronti di migliaia di aziende che operano nel settore alimentare, finalizzato ad individuare l’utilizzo e la presenza nei prodotti finiti di sostanze allergeniche non dichiarate nell’etichettatura, e quindi potenzialmente pericolose per la salute dei consumatori affetti da determinate intolleranze alimentari. Il programma di controlli avviato dall’F.D.A. verrà svolto da ben 2.500 ispettori appositamente istruiti e preparati, e riguarderà almeno 50.000 aziende produttrici. Le attività ispettive si concentrerenno sull’impiego nella filiera produttiva di otto particolari categorie di ingredienti, considerati i maggiori responsabili delle allergie alimentari: prodotti di origine lattea, uova e ovoprodotti, pesce, farinacei, legumi, arachidi, crostacei e molluschi. 7 SOMMARIO ANNO VII N°14 z 31 LUGLIO 2001 DALL’ITALIA - ALIMENTARE Prodotto – Imballi • Il produttore è il responsabile per le frodi sulla quantità Mercato – Pubblicità • L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria interviene contro vari spot “spinti” DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • La Corte di Giustizia condanna alcune misure restrittive sul commercio del pane Prodotto – Caratteristiche nutrizionali • Ancora lontana una norma comunitaria uniforme sugli “integratori dietetici” Mercato – Etichettatura • Nuove regole in arrivo per gli O.G.M. p.2 p.2 p.3 p.3 p.4 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche igienico – sanitarie • Chiesti dati scientifici aggiornati sulla sicurezza dell’Aspartame GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Le caramelle alla nicotina verranno considerate “Novel Foods” p.5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI D’AMERICA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • L’aroma – manzo nelle patatine fritte non piace a tutti p.6 p.5 DALL’ITALIA ALIMENTARE Prodotto IMBALLI – Il produttore è l’unico responsabile per le frodi sulla quantità Cassazione Penale – Sezione Terza - Sentenza n°26967 depositata il 4 luglio 2001 Uno dei casi più frequenti di applicazione della fattispecie di cui all’art.515 del Codice Penale (Frode nell’esercizio del commercio) nel settore alimentare, si verifica quando sulla confezione viene dichiarata una quantità netta o nominale superiore rispetto a quella effettivamente contenuta nell’imballaggio. In questo caso, l’individuazione del soggetto responsabile può essere complicata, in quanto il produttore può fornire i propri prodotti ad un distributore (ad esempio un supermercato, o un altro esercizio di vendita), che solo successivamente li esporrà per la vendita al consumatore finale: sorge quindi la necessità di stabilire il preciso momento in cui si verifica il fatto – reato, ossia se quest’ultimo si perfezioni con la consegna al distributore oppure con quella al consumatore finale. Secondo la recente pronunzia della Suprema Corte, il momento da prendere in considerazione sarebbe quello dell’introduzione sul mercato del prodotto non conforme e non quello della sua consegna all’acquirente finale, per cui il soggetto responsabile del reato di frode in commercio andrebbe individuato nel produttore, e non invece nel successivo distributore. Mercato PUBBLICITA’ – L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria interviene contro vari spot “spinti” Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria – Varie pronunce del Giurì La rappresentazione di una ragazza seduta a gambe larghe con un agnello in un braccio e gli slip macchiati di sangue, il primo piano di un uomo che stringe i seni di una donna con una canottiera rosso – fuoco, l’immagine di una giovane donna con una mano infilata all’altezza del pube e il corpo nudo di una donna senza volto, ripresa a cavalcioni della testata di un letto: sono vari esempi di spot televisivi che l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha ritenuto contrari alle normative che regolano la materia e alle disposizioni del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, in quanto idonei a screditare la comunicazione pubblicitaria stessa, attraverso la disumanizzazione della persona o la raffigurazione di momenti intimi che tali devono rimanere. I casi citati riguardano i più svariati settori merceologici, e la motivazione per la quale sono stati oggetto di “censura” si può astrattamente applicare anche al comparto alimentare. 2 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE - La Corte di Giustizia condanna alcune misure restrittive sul commercio del pane Sentenza della Corte n°2001/C 200/12 del 5 aprile 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C200 del 14 luglio 2001 L’applicazione della disciplina di uno Stato membro, che vieti lo smercio del pane e di altri prodotti della panificazione, il cui tenore in sale calcolato sulla materia secca ecceda il limite massimo del 2%, ai prodotti legalmente fabbricati e messi in commercio in un altro Stato membro, costituisce una misura idonea ad ostacolare gli scambi fra Stati membri, che non può considerarsi giustificata da alcuna esigenza di salute pubblica. Con questa pronuncia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha difeso le ragioni di un’azienda produttrice britannica operante nel settore del pane e di altri prodotti similari, contro le accuse rivoltele dalle Autorità del Belgio. Si tratta di una ulteriore affermazione del principio di libera circolazione delle merci nel comparto alimentare, e di un caso sostanzialmente simile a quello, ormai di rilievo storico, denominato “Cassis de Dijon”. Prodotto CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI – Ancora lontana una norma comunitaria uniforme sugli “integratori dietetici” Gli Stati Membri non hanno trovato un accordo sui valori che dovrebbero stabilire, a livello uniforme e comunitario, gli apporti minimi e massimi di vitamine e sali minerali ammissibili negli integratori dietetici. Persiste infatti una forte divisione fra la Gran Bretagna, che propone soltanto la fissazione di limiti massimi di sicurezza, entro i quali vi sarebbe una piena libertà circa l’apporto dei vari nutrienti, e gli altri Stati membri, che invece sono orientati a proporre limiti minimi e massimi basati sul criterio del fabbisogno giornaliero raccomandato, secondo il quale gli “integratori dietetici” non dovrebbero mai contenere vitamine o minerali oltre la quantità di cui i consumatori hanno un’effettiva necessità, indipendentemente dalla sussistenza di un rischio per la salute dovuto al sovradosaggio. Questa situazione di stallo determinerà presumibilmente uno slittamento nei lavori preparatori dell’annunciata normativa comunitaria sugli integratori dietetici, e ciò manterrà in vita per lungo tempo le varie e più disparate disposizioni di legge o linee – guida emanate dalle Autorità dei singoli Stati membri. 3 ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Nuove regole in arrivo per gli O.G.M. La Commissione Europea ha proposto al Parlamento ed al Consiglio una serie di proposte normative che dovrebbero rivoluzionare l’intera catena produttiva e distributiva degli alimenti nell’Unione Europea. Le parole d’ordine della riforma proposta sono “Tracciabilità” ed “Etichettatura”: il primo caposaldo dovrà permettere di ricostruire la provenienza di un prodotto, di modo da poterne accertare l’eventuale modificazione genetica, il secondo principio imporrà invece l’obbligo di comunicare l’origine del prodotto commercializzato, non soltanto per il prodotto finale venduto al consumatore, ma anche per i diversi passaggi di materie prime, ingredienti e semilavorati che si verificano nel corso della filiera. Le nuove proposte normative avranno, in sintesi, lo scopo di garantire al consumatore la possibilità di scegliere, sapendo con precisione quali cibi contengono OGM e quali invece ne sono liberi. Questa esigenza di informazione non risulta garantita dalle normative attuali, che non prevedono controlli di tracciabilità che coinvolgano tutta la filiera, e che sono circoscritte ai prodotti di mais e soia, quando invece, per citare quanto sta già accadendo in Italia, sono in corso sperimentazioni finalizzate all’impiego di organismi geneticamente modificati per molte altre varietà vegetali, come i pomodori, le patate, il riso, le olive e le fragole. 4 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE – Chiesti dati scientifici aggiornati sulla sicurezza dell’Aspartame La “Food Standards Agency” britannica (F.S.A.) ha richiesto alla Commissione Europea una revisione scientifica circa la sicurezza di utilizzo dell’edulcorante “Aspartame”, in quanto afferma di aver ricevuto diverse segnalazioni di disturbi fisici di vario genere attribuiti all’uso alimentare di questa sostanza. Indipendentemente dalla fondatezza e dalla rilevanza degli allarmi ricevuti, la F.S.A. sostiene che per tutti gli additivi già approvati, e quindi considerati sicuri per la salute umana, si dovrebbero effettuare delle revisioni periodiche, che prendano in considerazione gli ultimi risultati della ricerca scientifica. GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Le caramelle alla nicotina verranno considerate come “Novel Foods” Secondo il parere espresso dalla Food Safety Agency, la presenza di nicotina in una caramella non esclude la possibilità che quest’ultima possa legalmente classificarsi come “alimento”. Sarà però necessario sottoporre il prodotto e l’ingrediente da cui deriva l’apporto di nicotina alla procedura prevista dal Regolamento 258/97/CE, nel quale si contemplano i parametri e gli adempimenti da adottare qualora si desideri introdurre sul mercato un “nuovo alimento” o un “nuovo ingrediente alimentare”. La procedura appena citata consiste in una verifica, svolta ad opera delle autorità comunitarie e dello Stato membro sul cui mercato si intende introdurre il nuovo prodotto, e finalizzata ad accertare sia la sicurezza complessiva di quest’ultimo, sia la presenza di una effettiva “novità” nella sua commercializzazione e presentazione al consumatore. 5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI D’AMERICA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – L’aroma – manzo nelle patatine fritte non piace a tutti La celebre catena di fast – food McDonald’s ha presentato le sue scuse per aver utilizzato un’aroma al gusto di manzo nella preparazione delle patatine fritte “alla francese”, senza averlo specificato sui menù, o reso noto in altro modo ai consumatori. Il caso è scoppiato a partire da una denuncia di tre consumatori statunitensi, un vegetariano e due indù, nella quale tra l’altro si reclamava che tutti i vegetariani che hanno mangiato patatine fritte da McDonald’s nella convinzione che non vi fossero sostanze di origine animale, dovrebbero essere in qualche modo risarciti per essere stati tratti in inganno. Dal canto suo, McDonalds ha presentato le sue scuse, affermando che la sua filosofia commerciale è tesa a fornire al consumatore tutte le informazioni che questi dovesse richiedere, ma ha anche ribadito che per le patatine fritte servite negli Stati Uniti non era stata fatta alcuna pubblicità rivolta ai vegetariani, che affermasse l’assenza di sostanze di origine animale; questa garanzia viene invece fornita per le patate fritte somministrate nei paesi di religione musulmana o indù. Tutto ciò, tuttavia, non è bastato per evitare che la notizia facesse il giro del mondo, provocando tra l’altro la devastazione di un McDonald’s in India, paese dove la popolazione considera sacri gli animali della specie bovina. 6 SOMMARIO ANNO VII N°15 z 15 SETTEMBRE 2001 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Niente più potassio nitrato e sodio nitrito nelle “produzioni animali biologiche” Sistema – Metodi di produzione agronomica • Importanti novità nel settore dell’allevamento e dell’identificazione dei bovini Mercato – Etichettatura • Una circolare chiarisce alcuni importanti aspetti delle normative in vigore Mercato – Commercializzazione e vendita • Pubblicato l’elenco dei prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare p.2 p.2 p.3 p.3 DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Sistema – Metodi di produzione agronomica • Modificata la direttiva sui principi basilari dell’alimentazione animale Mercato – Commercializzazione e vendita • Ostacoli nel commercio della senape tra Francia e Stati Uniti Mercato – Commercializzazione e vendita • I “Salamini italiani alla cacciatora” diventano D.O.P. p.5 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Mercato - Etichettatura • Giro di vite contro denominazioni quali “Country style” e “Home made” p.6 DAI PAESI EXTRAEUROPEI CANADA - ALIMENTARE Mercato - Etichettatura • In arrivo nuove regole per l’etichettatura nutrizionale REPUBBLICA POPOLARE CINESE - ALIMENTARE Mercato – Commercializzazione e vendita • In netto calo le esportazioni cinesi verso l’Italia p.4 p.4 p.7 p.7 DALL’ITALIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Niente più potassio nitrato e sodio nitrito nelle produzioni animali “biologiche” Decreto 29 marzo 2001 del Ministero delle politiche agricole Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°182 del 7 agosto 2001 La normativa citata apporta varie modifiche alle disposizioni tecniche contenute nel Decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo all’attuazione del Regolamento comunitario 1804/99 in materia di produzioni animali biologiche. Vengono infatti introdotte diverse novità nelle linee guida dettate dal decreto appena citato, riguardanti l’alimentazione degli animali, la profilassi e le cure veterinarie, i metodi zootecnici, l’apicoltura ed i suoi prodotti. Ma l’innovazione di maggior rilievo è probabilmente il divieto di utilizzate il potassio nitrato ed il sodio nitrito per i cosiddetti “prodotti composti” di origine animale e biologica, quali salumi, insaccati e preparazioni di carne di vario genere. In precedenza, tali additivi potevano invece essere impiegati nel rispetto delle regole e delle dosi massime previste per i corrispondenti prodotti a base di carne di origine non biologica. Sistema METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – dell’allevamento e dell’identificazione dei bovini Importanti novità nel settore Legge 25 luglio 2001, n.305 e Decreto 18 luglio 2001 del Ministero della sanità Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana n° 173 del 27 luglio 2001 e n°205 del 4 settembre 2001 Le nuove disposizioni citate vanno ancora a modificare le misure di identificazione dei bovini e le modalità di abbattimento nel caso si riscontrino episodi di BSE. Ai sensi delle nuove regole si stabilisce che, in caso di conferma della positività dei risultati del test di diagnosi rapida per l’accertamento dell’encefalopatia spongiforme bovina, non sarà più necessario procedere all’abbattimento e alla distruzione di tutti i bovini presenti nell’azienda dove è stata confermata la presenza della malattia in un singolo capo. Vengono inoltre introdotte nuove modalità di identificazione dei bovini, attraverso la modifica dei marchi auricolari destinati a contrassegnarli, e tramite la meticolosa e dettagliata descrizione delle loro caratteristiche. 2 Mercato ETICHETTATURA – Una circolare chiarisce alcuni importanti aspetti delle normative in vigore Circolare 2 agosto 2001 n° 167 del Ministero delle attività produttive Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°185 del 10 agosto 2001 La circolare, in base al fatto che in determinati settori merceologici si sono spesso verificati dubbi ed errori nell’interpretazione e nell’applicazione delle normative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, contiene alcuni chiarimenti utili per evitare intoppi e contestazioni in futuro. Due le puntualizzazioni di particolare importanza: la prima stabilisce che l’indicazione per esteso della sede dello stabilimento di produzione non sarà più necessaria, nel caso in cui l’etichettatura dovesse riportare anche il “bollo sanitario” relativo allo stabilimento stesso. La seconda concerne invece la data di scadenza del latte pastorizzato di origine estera, proveniente da uno Stato membro dell’Unione Europea, per il quale non si dovrà osservare il termine massimo dei quattro giorni più quello del confezionamento stabilito dalla Legge 169/89. Vengono inoltre fatte alcune precisazioni per i settori dei derivati del pomodoro, delle bevande aromatizzate a base di vino, delle acquaviti di frutta e dei succhi di frutta, nei quali si sono riscontrati diversi casi in cui l’etichettatura poteva essere tale da trarre in inganno i consumatori circa le caratteristiche dei prodotti. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Pubblicato l’elenco dei prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. Decreto 26 luglio 2001 del Ministero della sanità Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 196 del 24 agosto 2001 Con la pubblicazione del decreto, il Ministero della sanità rende noto l’elenco dei prodotti dietetici notificati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n°111. Si tratta di quei prodotti dietetici che, non essendo ancora disciplinati da specifiche norme di legge, ricadono ancora nell’ambito della procedura della notifica dell’etichetta al Ministero della sanità, da compiersi in concomitanza con la loro commercializzazione. L’elenco è suddiviso in due parti: nella prima vengono riportati in ordine alfabetico tutti i nomi dei prodotti notificati alla data del 31 maggio 2001, mentre nella seconda i prodotti vengono raggruppati sotto il nome dell’impresa responsabile della loro commercializzazione. 3 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Sistema METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA basilari dell’alimentazione animale Modificata la direttiva sui principi Direttiva 2001/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L234 del 1° settembre 2001 Le emergenze e le problematiche verificatesi negli ultimi mesi, per quanto riguarda la salute degli animali e la sicurezza dei prodotti da essi derivati, sono state assai spesso correlate all’alimentazione e alle materie prime che compongono quest’ultima. Per questa ragione, la precedente normativa relativa all’organizzazione dei controlli ufficiali in questo delicato settore è stata rivista da una nuova direttiva, capace di tradurre in disposizioni normative le recenti esigenze di sicurezza. Le due maggiori innovazioni apportate sono rappresentate dall’introduzione di una “clausola di salvaguardia”, che stabilisce che in caso di necessità la Commissione, agendo di propria iniziativa, possa sospendere la circolazione di prodotti considerati a rischio; e la predisposizione di un sistema d’informazione per i pericoli da alimenti per animali, tale da permettere di segnalare con tempestività le non – conformità riscontrate sui prodotti e i rischi gravi per la salute umana o animale. ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Ostacoli nel commercio della senape tra Francia e Stati Uniti Commissione delle Comunità Europee – Procedura d’esame 2001/C 215/02 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C215 del 1° Agosto 2001 La Fédéracion des Industries Condimentaires de France (FICF) ha presentato una denuncia presso la Commissione Europea, nella quale lamenta che diversi produttori francesi di senape si sono visti bloccare le merci destinate al mercato statunitense. A detta dell’ente denunciante, le misure attuate dagli Stati Uniti non risulterebbero giustificate né, soprattutto, verrebbero applicate uniformemente alla totalità degli Stati membri dell’Unione Europea, alcuni dei quali risulterebbero favoriti rispetto agli altri, in violazione dell’intesa dell’OCM e del GATT. 4 ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – I “Salamini italiani alla cacciatora” diventano D.O.P. Regolamento (CE) 1178/2001 della Commissione Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L240 dell’8 Settembre 2001 I “Salamini italiani alla cacciatora” sono stati riconosciuti come Denominazione di Origine Protetta, ed iscritti nel corposo allegato del regolamento CEE 1107 del 1996. La decisione è stata presa dalla Commissione delle Comunità Europee, in considerazione del fatto che il prodotto di cui si discute, ottenuto da suini allevati nella zona di produzione ed alimentati con cereali ed altre materie prime di origine locale, presentava tutti i requisiti prescritti dalle normative comunitarie per la registrazione come D.O.P. 5 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Giro di vite contro denominazioni quali “Country style” e “Home made” La “Food Standards Agency” britannica (F.S.A.) ha ricevuto diverse comunicazioni informative, tutte mirate ad evidenziare l’utilizzo sempre più frequente di denominazioni di fantasia o testi descrittivi contenenti diciture quali “Home made” (fatto in casa), “Country style” (stile casereccio), “Traditional” (tradizionale), “Original” (originale) e “Authentic” (autentico), sulle etichette dei prodotti alimentari. Nella maggior parte dei casi, queste invitanti denominazioni, che sembrano attribuire ai prodotti alimentari un particolare legame con la tradizione, o suggerire che un alimento è stato ottenuto con metodi produttivi rispettosi delle antiche ricette, non sarebbero invece giustificate da alcun elemento concreto. Di conseguenza, la Food Standards Agency ha imposto una seria limitazione all’utilizzo di attributi avvenenti ed invitanti come quelli che sono stati oggetto delle denunce ricevute. 6 DAI PAESI EXTRAEUROPEI CANADA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – In arrivo nuove regole per l’etichettatura nutrizionale Il Ministero della Sanità canadese sta raccogliendo le opinioni degli operatori del settore sull’adozione di nuove disposizioni in materia di etichettatura nutrizionale, e si trova ormai nella fase finale delle sue consultazioni. Le innovazioni che ne conseguiranno, contenute in una proposta dello scorso giugno, consistono principalmente in un notevole ampliamento delle informazioni che dovranno essere riportate nell’etichettatura nutrizionale, che accanto alle indicazioni del valore energetico, delle proteine, dei carboidrati e dei grassi, dovrà contenere quasi certamente anche quelle del colesterolo, del sodio e di altri nutrienti. E’ inoltre prevista l’uniformazione delle modalità grafiche di indicazione dei valori nutrizionali, verso un modello che appare molto simile a quello attualmente in uso negli Stati Uniti d’America. REPUBBLICA POPOLARE CINESE ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – In netto calo le esportazioni cinesi verso l’Italia I recenti sequestri di prodotti alimentari di origine cinese, spesso motivati da gravi violazioni delle normative di carattere igienico – sanitario, come la vendita di generi alimentari scaduti da diversi mesi o la conservazione di sostanze alimentari in cattive condizioni igieniche, stanno determinando un sensibile calo delle esportazioni di alimenti cinesi verso l’Italia. Il fenomeno non riguarda solamente i prodotti alimentari “tipici”, spesso destinati alla ristorazione, ma anche varie materie prime o semilavorati suscettibili di un utilizzo generalizzato ad opera dell’industria alimentare italiana, e dimostra come la “qualità alimentare” possa ormai fare la fortuna di un mercato o, al contrario, determinarne il crollo. 7 SOMMARIO ANNO VII N°16 z 4 OTTOBRE 2001 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie • Emanato un piano nazionale contro le malattie dei suini Sistema – Metodi di produzione agronomica • Chiarimenti sull’uso delle sementi in agricoltura biologica Mercato – commercializzazione e vendita • Proposta la DOP per l’olio extra vergine di oliva “Valle del Belice” Mercato – Commercializzazione e vendita • Il Formaggio “Stelvio” si avvicina al riconoscimento DOP DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Sistema – Metodi di produzione • Nuove norme per le importazioni di prodotti “biologici” dai paesi terzi Mercato – Commercializzazione e vendita • Aggiornato l’elenco dei paesi terzi dai quali è possibile l’importazione del miele Mercato – Commercializzazione e vendita • Emanato un regolamento sulla commercializzazione degli agrumi DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie • Alti livelli di aflatossine rilevati in spezie e condimenti di origine asiatica GRAN BRETAGNA – ALIMENTARE Mercato – Etichettatura • Più chiarezza per i consumatori in materia di OGM DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI D’AMERICA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie • In arrivo un nuovo piano di controlli ufficiali sugli alimenti • p.2 p.2 p.3 p.3 p.4 p.4 p.5 p.6 p.6 p.7 DALL’ITALIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO - SANITARIE – Emanato un piano nazionale contro le malattie dei suini Ordinanza 26 luglio 2001 del Ministero della sanità Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°221 del 22 settembre 2001 Il Ministero della sanità ha emanato la presente ordinanza allo scopo di adeguarsi alla Decisione 2000/774/CE, relativa all’eradicazione e alla sorveglianza per la malattia vescicolare del suino e per la peste suina classica. Il piano presentato, che attribuisce grande competenza alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, si concretizza in un insieme di verifiche e piani di campionamento da effettuarsi nelle aziende e negli allevamenti in cui siano tenuti suini destinati all’ingrasso o alla riproduzione. In caso di riscontro di focolai di infezione, o anche semplicemente di suini privi dei certificati attestanti la provenienza, sono previsti provvedimenti sanzionatori piuttosto onerosi, come ad esempio il sequestro temporaneo di un’azienda. Sistema METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – Chiarimenti sull’uso delle sementi in agricoltura biologica Circolare 6 agosto 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 219 del 20 settembre 2001 Con la citata circolare, vengono sostanzialmente riformulate ed aggiornate le disposizioni nazionali in merito al campo di applicazione del Reg.2092/91/CEE alle sementi e al materiale di moltiplicazione vegetativa, e più in generale alla produzione di tale materiale. Tra i chiarimenti esposti, il Ministero delle politiche agricole ribadisce che le sementi dovranno essere ottenute senza l’impiego di organismi geneticamente modificati, e le assimila alla generalità dei prodotti vegetali ottenuti secondo il metodo dell’agricoltura biologica. Nel rispetto di determinate condizioni, non si nega tuttavia la possibilità di utilizzare sementi ottenute secondo l’agricoltura convenzionale come materiale di partenza per ottenere materiale di moltiplicazione biologico. 2 Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Proposta la DOP per l’olio extra vergine d’oliva “Valle del Belice” Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°220 del 21 settembre 2001 Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l’istanza per l’ottenimento della denominazione di origine protetta “Valle del Belice”, relativa ad un olio extra vergine di oliva, e ha ritenuto che la medesima sia dotata dei requisiti necessari all’ottenimento del riconoscimento comunitario. Per questa ragione, il Ministero ha provveduto alla pubblicazione della proposta di riconoscimento, onde permettere ad eventuali interessati di presentare osservazioni e contestazioni. In assenza di simili rilievi, la proposta verrà trasmessa alla Commissione Europea, perché possa essere resa nota ai soggetti potenzialmente interessati e operanti negli altri Stati membri dell’Unione. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Il formaggio “Stelvio” si avvicina al riconoscimento DOP Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°213 del 13 settembre 2001 Il formaggio “Stelvio” o “Stilfer”, originario del territorio di vari comuni dell’Alto Adige, è stato positivamente valutato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed è stato considerato in possesso dei requisiti necessari all’ottenimento del riconoscimento comunitario di “Denominazione di Origine Protetta”. Il Ministero ha quindi provveduto alla pubblicazione della proposta di riconoscimento, per permettere ai soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni e contestazioni. In assenza di simili rilievi, la proposta inizierà il suo iter presso la Commissione Europea, sino al raggiungimento del riconoscimento ambito. 3 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Sistema METODI DI PRODUZIONE – Nuove norme per le importazioni di prodotti “biologici” dai paesi terzi Regolamento (CE) n°1788/2001 della Commissione del 7 settembre 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L243 del 13 settembre 2001 Il presente regolamento va a definire il contenuto del “certificato di controllo” istituito dal regolamento 3457/92, ad integrazione del regolamento 2092/91, norma quadro posta a disciplina del metodo di produzione biologico e della sua indicazione sulle derrate agricole o alimentari. Detto certificato ha lo scopo di scortare i prodotti importati dai paesi terzi che, una volta introdotti nell’Unione Europea, vogliano pregiarsi di riferimenti al metodo dell’agricoltura biologica. Esso dovrà quindi contenere informazioni quali le generalità del produttore e dell’importatore, nonché una dichiarazione dell’organismo emittente che certifichi il rispetto delle disposizioni del regolamento 2092/91. ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Aggiornato l’elenco dei paesi terzi dai quali è possibile l’importazione del miele Decisione della Commissione n°2001/700 del 17 settembre 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L256 del 25 settembre 2001 L’importazione di prodotti alimentari di origine animale dai paesi terzi verso l’Unione Europea può avvenire solamente qualora tali stati terzi diano sufficienti garanzie circa le condizioni igienico – sanitarie dei prodotti e del loro processo di fabbricazione. Il miele non fa eccezione a questa regola, per cui solamente alcuni stati terzi (circa una trentina) sono attualmente riconosciuti idonei alla sua esportazione all’interno della Comunità Europea. Con al presente decisione, la Polonia, la Moldova e lo Zambia sono entrati a far parte dell’elenco, grazie alla presentazione di un piano che prevede adeguate garanzie di carattere igienico sanitario. 4 ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA commercializzazione degli agrumi – Emanato un regolamento sulla Regolamento (CE) n°1799/2001 della Commissione Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L244 del 14 Settembre 2001 La Commissione Europea, con questo nuovo regolamento, stabilisce le norme di commercializzazione degli agrumi all’interno dell’Unione Europea. La norma si applica agli aranci, limoni e mandarini destinati ad essere forniti ai consumatori, e stabilisce le caratteristiche minime di questi prodotti agricoli e i loro requisiti di maturazione, dando importanti indicazioni circa le caratteristiche organolettiche ed il contenuto minimo di succo. Il nuovo regolamento individua anche le categorie di agrumi “extra” “I” e “II”, nelle quali i frutti rientreranno a seconda delle loro caratteristiche e della loro qualità complessiva, e stabilisce l’elenco delle indicazioni da riportarsi sugli imballaggi esterni. 5 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO – SANITARIE – Alti livelli di aflatossine rilevati in spezie e condimenti di origine asiatica Livelli elevati ed intollerabili di aflatossine, ossia sostanze chimiche potenzialmente cancerogene, sono stati riscontrati in un lotto di spezie e condimenti provenienti dall’Asia. La Food Standards Agency britannica ha quindi allertato il pubblico a non consumare prodotti facenti parte di quel lotto di produzione, ed ha inoltre preso provvedimenti affinché esso venga prontamente ritirato dal mercato. La concentrazione di aflatossina B1 rilevata nei prodotti analizzati è stata di 90 microgrammi per chilo, quando il limite massimo tollerato per tale sostanza corrisponde a cinque microgrammi. GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Più chiarezza per i consumatori in materia di OGM La Food Standards Agency ha aperto una sessione di discussioni sul delicato argomento degli organismi geneticamente modificati e, soprattutto, sull’obbligo che l’etichettatura dei prodotti alimentari ne riporti la presenza, a tutela delle esigenze e dei diritti di informazione dei consumatori. Da questa tavola rotonda sono emerse diverse perplessità circa le recenti proposte normative della Commissione Europea, giudicate insufficienti a garantire l’introduzione di regole pratiche, chiare e concretamente applicabili, che siano effettivamente in grado di tutelare gli interessi dei consumatori e di permettere loro una scelta consapevole. 6 DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI D’AMERICA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO – SANITARIE – In arrivo un nuovo piano di controlli ufficiali sugli alimenti La Food and Drug Administration ha presentato una proposta programmatica tesa alla realizzazione di una campagna di controlli per individuare e limitare rischi di carattere sanitario legati all’assunzione di prodotti alimentari. Questo progetto avrà un raggio d’azione alquanto ampio, dal momento che comprenderà ispezioni nelle scuole, nelle mense aziendali e in altri centri di somministrazione alimentare, come anche controlli negli stabilimenti di produzione degli alimenti, negli allevamenti e nel settore dell’acquacoltura. Sono previste anche iniziative tese ad una maggiore informazione dei consumatori, destinate soprattutto all’educazione sanitaria ed alimentare nelle scuole. 7 SOMMARIO ANNO VII N°17 z 18 OTTOBRE 2001 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Sistema – Metodi di produzione • I N.A.S. concentrano l’attività di controllo sui prodotti “da agricoltura biologica” Sistema – Metodi di produzione agronomica • Il Ministero della salute elenca gli ultimi provvedimenti sui prodotti fitosanitari Mercato – Commercializzazione e vendita • Proposta la D.O.P per il prodotto “Pistacchio di Bronte” Mercato – Commercializzazione e vendita • Proposta la modifica del disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano p.2 p.2 p.3 p.3 DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Mercato – Commercializzazione e vendita • L’Unione Europea riconosce sette nuove Denominazioni di Origine Protetta Mercato – Commercializzazione e vendita • Sei prodotti tipici conquistano il titolo di “Indicazione Geografica Protetta” p.4 DAI PAESI EUROPEI SVEZIA - ALIMENTARE Prodotto – Imballi • La Svezia istituzionalizza il “Punto Verde” FINLANDIA – ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche nutrizionali • Nuovi studi sui benefici dei fermenti probiotici p.5 p.5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI CANADA - ALIMENTARE Mercato – Commercializzazione e vendita • In arrivo una revisione della normativa sulla designazione del “pesce salato” p.6 p.4 DALL’ITALIA ALIMENTARE Sistema METODI DI PRODUZIONE– I N.A.S. concentrano l’attività di controllo sui “prodotti da agricoltura biologica” Nello scorso mese di settembre, il Nucleo Antisofisticazione dell’arma dei Carabinieri (N.A.S.) ha effettuato oltre 2000 controlli su tutto il territorio nazionale, in aziende autorizzate alla produzione, commercializzazione e importazione di prodotti alimentari da agricoltura biologica. L’esito complessivo dei controlli effettuati non è ancora stato comunicato, ma risultano già sequestrate quasi 4000 confezioni di alimenti biologici, risultanti non conformi alle normative sulla produzione e sull’etichettatura, presentazione e pubblicità. Fra le violazioni più frequenti, si segnala la presenza di pesticidi non ammessi e di organismi geneticamente modificati, in contrasto con le disposizioni del regolamento CEE/UE 2092/91 sul “metodo dell’agricoltura biologica”. Sistema METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – Il Ministero della salute elenca gli ultimi provvedimenti sui prodotti fitosanitari Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari nel secondo trimestre del 2001 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n° 233 del 6 ottobre 2001 Come stabilito dall’articolo 5 comma 9° del decreto legislativo n°194 del 17 marzo 1995, il Ministero della salute ha proceduto alla pubblicazione dei provvedimenti da esso rilasciati nel corso del secondo trimestre del 2001, in materia di prodotti fitosanitari. Come previsto nel disposto del decreto citato, sono state anche pubblicate le etichette di tali prodotti, di modo che la loro circolazione sul territorio nazionale possa essere resa nota erga omnes. 2 Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Proposta la DOP per il prodotto “Pistacchio di Bronte” Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°234 dell’8 ottobre 2001 Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l’istanza per l’ottenimento della denominazione di origine protetta “Pistacchio di Bronte”, ai sensi del Reg.CEE 2081/92, e ha ritenuto che la medesima sia dotata dei requisiti necessari all’ottenimento del riconoscimento comunitario. Per questa ragione, il Ministero ha provveduto alla pubblicazione della proposta di riconoscimento, onde permettere ad eventuali interessati di presentare osservazioni e contestazioni. In assenza di simili rilievi, la proposta verrà trasmessa alla Commissione Europea, perché possa essere resa nota ai soggetti potenzialmente interessati e operanti negli altri Stati membri dell’Unione. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Proposta la modifica del disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°235 del 9 ottobre 2001 Le proposte di modifica al disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano, presentate nel luglio scorso, sono state esaminate dal Ministero per le politiche agricole e forestali, che ha concesso un termine di trenta giorni a favore di chiunque dimostri di essere interessato a presentare osservazioni nel merito delle innovazioni proposte. Allo spirare del termine, verrà espressa una valutazione sulle proposte formulate, e la pratica di modifica del disciplinare verrà inoltrata alla Commissione Europea per la prosecuzione dell’iter. Il fine che si propone l’istanza di modifica è soprattutto quello di rafforzare il legame del prodotto con il territorio e garantire una migliore tracciabilità del prodotto, rendendo più adeguate le procedure sull’alimentazione del bestiame e formalizzando quelle sulla raccolta del latte, sulla preparazione, salagione e maturazione del prodotto finito. 3 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – L’Unione Europea riconosce sette nuove denominazioni di origine protetta Regolamenti (CE) n°1971/2001 e 2036/2001 della Commissione del 9 e 17 ottobre 2001 Gazzette Ufficiali delle Comunità Europee L269 e L275 del 10 e 18 ottobre 2001 Con i due regolamenti citati, l’elenco delle denominazioni di origine protetta (D.O.P) riconosciute in seno all’Unione Europea viene completato con sette nuovi prodotti tipici, che potranno quindi fregiarsi del prestigioso titolo. Tre di questi prodotti sono di origine spagnola, e si tratta degli oli di oliva “Sierra de Cazorla” e “Aceite del Bajo Aragon” e della varietà di riso “Arroz de Valencia”, mentre tre di essi (gli oli di oliva “Aix en Provence” e “Haute Provence” e la varietà di carne “Taureau de Camargue”) provengono dalla Francia. Il settimo prodotto è invece di origine italiana: si tratta dell’olio di oliva “Veneto Valpolicella”, “Veneto Euganei e Berici” o “Veneto del Grappa”. ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Sei prodotti tipici conquistano il titolo di “Indicazione Geografica Protetta” Regolamenti (CE) n°1971/2001 e 2036/2001 della Commissione del 9 e 17 ottobre 2001 Gazzette Ufficiali delle Comunità Europee L269 e L275 del 10 e 18 ottobre 2001 La Commissione Europea ha provveduto alla registrazione di sei prodotti alimentari come “Indicazione Geografica Protetta” (I.G.P). Si tratta del prodotto a base di carne suina “Botillo del Bierzo” e dei carciofi “Alcachofa de Tudela” per la Spagna e del “Paté gaumais” per il Belgio. Seguono il “Boudin blanc de Rethel” ed il prosciutto “Jambon sec ex noix de jambon sec des Ardennes” per la Francia, nonché la celebre “Coppia Ferrarese” per l’Italia. Tutti questi prodotti potranno ora menzionare la qualifica di Indicazione Geografica Protetta nella loro etichettatura, presentazione e pubblicità. 4 DAI PAESI EUROPEI SVEZIA ALIMENTARE Prodotto IMBALLI – La Svezia istituzionalizza il “Punto Verde” L’apposizione del simbolo del punto verde sugli imballaggi alimentari è collegata alla partecipazione del produttore, o del distributore, ad una rete di raccolta dei rifiuti di imballaggio, alla quale si aderisce attraverso la stipulazione di un contratto con una società di raccolta e versando un contributo calcolato in base alle quantità di imballaggi smerciati sul territorio del paese di destinazione. Ai paesi che attualmente aderiscono al sistema di raccolta che utilizza il marchio “Der Grüne Punkt” si aggiunge ora anche la Svezia, che ha introdotto questo sistema sul suo territorio nei primi giorni di ottobre. FINLANDIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI – probiotici Nuovi studi sui benefici dei fermenti Vari studi nell’utilizzo dei fermenti “probiotici” sono stati sino ad ora effettuati, ed hanno dimostrato la loro utilità nel favorire i processi digestivi ed intestinali, attraverso la stimolazione della flora batterica positiva e il rafforzamento del sistema immunitario. Ulteriori ricerche condotte in Finlandia, si sono ora concentrate sugli effetti benefici dovuti all’assunzione prolungata dei fermenti probiotici, ad opera di determinate categorie di persone. Per esempio, è risultato plausibile che i fermenti probiotici, qualora assunti con regolarità ad opera delle donne in stato di gravidanza, possano prevenire i rischi di insorgenza di eczema nel nascituro. Sono inoltre allo studio possibili effetti positivi dei fermenti probiotici nella prevenzione e nel trattamento delle patologie allergiche. 5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI CANADA ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – In arrivo una revisione delle normative sulla designazione del “pesce salato” Da diverso tempo le industrie canadesi che operano nel settore del pesce salato, quale lo stoccafisso ed il baccalà, richiedevano per esso una normativa più flessibile e più aggiornata, tale da non essere di intralcio alla commercializzazione e all’esportazione dei prodotti e, contemporaneamente, tale da risultare idonea alla tutela dei diritti di sicurezza e di informazione dei consumatori. La Canadian Food Inspection Agency ha finalmente preso atto delle esigenze commerciali dei produttori, e sta revisionando le attuali disposizioni che regolamentano il settore, con il fine di semplificare la nomenclatura dei prodotti, oltre che di permettere una maggiore flessibilità nell’etichettatura di quelli destinati all’esportazione in paesi che non conoscono la complessità e la tradizione del mercato canadese nel comparto del “pesce salato”, ma che comunque ne apprezzano i prodotti. 6 SOMMARIO ANNO VII N°18 z 5 NOVEMBRE 2001 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Modificata la normativa sugli alimenti per lattanti e di proseguimento Sistema – Metodi di produzione agronomica • Il Ministero annuncia una normativa generale sulla “tracciabilità” in agricoltura Mercato – Etichettatura • Una nuova circolare chiarisce le normative sulla tracciabilità delle carni bovine Mercato – Commercializzazione e vendita • Ancora discussioni sulla durata del latte proveniente da altri Stati membri DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Ammesso il lisozima nei prodotti vitivinicoli Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie • Aggiornato l’elenco dei paesi terzi dai quali è ammessa l’importazione di latte Mercato – Etichettatura • Regole uniformi sulla designazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura Mercato – Commercializzazione e vendita • Nuove regole per indicare l’origine dell’olio vergine ed extravergine di oliva p.2 p.2 p.3 p.3 p.4 p.4 p.5 p.5 DAI PAESI EUROPEI GERMANIA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche chimico - fisiche • Proposti limiti più rigorosi per i contaminanti nelle acque minerali p.6 DAI PAESI EXTRAEUROPEI GIAPPONE - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie • Confermato il primo caso di BSE sul territorio giapponese p.6 DALL’ITALIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Modificata la normativa sugli alimenti per lattanti e di proseguimento Decreto 31 maggio 2001, n° 371 del Ministero della sanità. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°241 del 16 ottobre 2001 Con questo provvedimento il Ministero della sanità recepisce il disposto della direttiva comunitaria 99/50/CE, che apporta rilevanti modifiche alla disciplina dei prodotti per lattanti e sugli alimenti di proseguimento, contenuta nel Decreto ministeriale n°500 del 6 aprile del 1994. Tra le innovazioni apportate si segnalano limiti più rigorosi circa i residui di antiparassitari, e l’introduzione di un principio generale secondo il quale nei prodotti di cui si discute non sarà ammessa la presenza di “alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti e dei bambini”. Ma la novità di maggior rilievo risiede probabilmente nel divieto di utilizzare materiale derivato da organismi geneticamente modificati, fatta salva la tolleranza ammessa dai regolamenti comunitari che disciplinano tale settore, per i casi di piccole ed accidentali quantità di OGM. La normativa fissa infine la data del primo luglio 2002, quale termine oltre il quale non sarà più possibile commercializzare prodotti non conformi alle nuove disposizioni introdotte. Sistema METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – Il Ministero annuncia una normativa generale sulla “tracciabilità” in agricoltura La problematica della “tracciabilità” in campo alimentare uscirà dall’ambito dei prodotti a base di carne o di origine animale e riguarderà anche il settore agricolo, con l’obiettivo di poter costruire una vera e propria carta d’identità di qualsiasi derrata alimentare, dal momento della coltivazione a quello della vendita o della somministrazione al consumatore finale. E’ questo il messaggio del ministro delle politiche agricole, che ha ribadito l’impegno alla realizzazione di una normativa generale sulla tracciabilità, che sia tale da poter garantire i diritti di informazione e di sicurezza dei consumatori, armonizzandoli con le esigenze commerciali degli operatori del settore. 2 Mercato ETICHETTATURA – Una nuova circolare chiarisce le normative sulla tracciabilità delle carni bovine Circolare 15 ottobre 2001, n°5 del Ministero delle politiche agricole e forestali Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°250 del 26 ottobre 2001 Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha emanato una circolare di chiarimenti e di istruzioni, circa la corretta applicazione delle disposizioni nazionali e comunitarie relative alla tracciabilità delle carni bovine e agli obblighi di etichettatura che ne derivano. Questi ultimi vengono infatti sintetizzati e, quando è il caso, commentati in maniera più approfondita. Gran parte del contenuto della nuova circolare si concentra sugli adempimenti e sugli oneri a carico degli operatori intenzionati a riportare indicazioni che sino ad ora sono considerate facoltative dalle normative, come ad esempio l’alimentazione degli animali, la provenienza “biologica” e così via. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Ancora discussioni sulla durata del latte proveniente da altri Stati membri Con circolare n° 167 del 2 agosto scorso, il Ministero delle attività produttive aveva stabilito che la scadenza del latte proveniente da altri Stati membri e commercializzato in Italia poteva essere determinata dai produttori e dai confezionatori, sulla base delle eventuali normative nazionali in vigore nel paese di origine e senza l’obbligo di rispettare i più tassativi termini stabiliti dalla Legge 169/89, che vincolano i produttori italiani a rispettare una durata massima di quattro giorni più quello del confezionamento per il latte pastorizzato. Tale applicazione del principio di libera circolazione delle merci ha tuttavia provocato la reazione dell’Unione Nazionale delle associazioni produttori di latte, della Federagroalimentare e dell’Associazione produttori latte del Piemonte, che hanno presentato un ricorso al TAR del Lazio, chiedendo l’annullamento della circolare ministeriale, in quanto ritenuta lesiva degli interessi dei produttori e dei consumatori nazionali. 3 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Ammesso il lisozima nei prodotti vitivinicoli Regolamento (CE) n°2066/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L278 del 23 ottobre 2001 Considerate le proprietà del lisozima ai fini della stabilizzazione dei vini, si è ritenuto opportuno di consentirne l’impiego e di stabilirne le dosi limite di utilizzazione, corrispondenti alle effettive esigenze tecnologiche. Il lisozima utilizzato non potrà oltrepassare i 500 mg/l, e dovrà comunque essere conforme ai requisiti di purezza per esso prescritti dalle disposizioni generali in materia di additivi alimentari. Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO - SANITARIE – Aggiornato l’elenco dei paesi terzi dai quali è ammessa l’importazione di latte Decisione 2001/743/CE della Commissione del 19 ottobre 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L278 del 23 ottobre 2001 A seguito dei focolai di afta epizootica recentemente manifestatisi in Argentina e Uruguay, la Commissione Europea ha disposto la sospensione delle importazioni di prodotti provenienti da quei paesi, nei casi in cui siano a base di latte crudo o siano stati sottoposti ad un’unica pastorizzazione. In considerazione della situazione zoosanitaria presente nel paese, si è invece disposta l’iscrizione della Mauritania nell’elenco dei paesi dai quali è permessa l’importazione del latte e dei prodotti lattiero – caseari. Tale autorizzazione si limita tuttavia ai prodotti che hanno ricevuto più di una pastorizzazione, ed è subordinata all’approvazione di un piano per i residui e al riconoscimento degli stabilimenti di produzione. 4 ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Regole uniformi sulla designazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura Regolamento (CE) n°2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L278 del 23 ottobre 2001 Il regolamento citato in epigrafe, ribadendo alcune regole di base sulla designazione dei prodotti della pesca e dell'’acquacoltura, stabilisce che la loro denominazione commerciale sarà quella prevista in ogni Stato membro, e che per la vendita al consumatore finale gli operatori potranno anche riportare la denominazione scientifica della specie di cui si tratta. Vengono inoltre introdotte alcune disposizioni sull’indicazione del metodo di produzione, che dovrà concretizzarsi in determinate menzioni obbligatorie e varierà a seconda che i prodotti provengano dalla pesca in acque salate, da quella in acque dolci o dall’acquacoltura. Anche questa normativa contribuisce alla realizzazione di un generale sistema di tracciabilità delle derrate alimentari, in ossequio ad un’esigenza sempre più sentita sia dai consumatori che dagli operatori commerciali. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Nuove regole per indicare l’origine dell’olio vergine ed extra vergine di oliva Regolamento (CE) n°2152/2001 della Commissione del 31 ottobre 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L288 del primo 18 novembre 2001 Viene finalmente pubblicato l’atteso regolamento che modifica le precedenti disposizioni sulla designazione di origine degli oli vergini ed extra vergini di oliva, e sulla sua indicazione nell’etichettatura dei prodotti destinati al consumatore finale. Pur trattandosi ancora di un’informazione di carattere facoltativo, l’origine degli oli andrà ora determinata anche sulla base della zona geografica nella quale le olive sono state raccolte, e non solo in riferimento al luogo della loro spremitura e dell’ottenimento dell’olio, com’era stabilito nel precedente assetto del regolamento 2815/98/CE. La disciplina commerciale relativa all’olio di oliva sarà comunque soggetta ad ulteriori modifiche, che interverranno entro il primo semestre del 2002 e che probabilmente renderanno obbligatoria l’indicazione dell’origine dei prodotti, quale dato funzionale alle esigenze di tracciabilità nel corso della filiera e di informazione a beneficio dei consumatori. 5 DAI PAESI EUROPEI GERMANIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE – Proposti limiti più rigorosi per i contaminanti nelle acque minerali Il Ministero per la protezione della salute dei consumatori, la nutrizione e l’agricoltura ha presentato un disegno di legge per emendare l’attuale normativa tedesca in materia di acque minerali e acque da tavola. Le nuove disposizioni abbasseranno i limiti di tolleranza circa la presenza di alcuni metalli pesanti, come l’uranio, il cadmio e il piombo, con l’obiettivo principale di fornire una maggiore tutela alla sicurezza dei lattanti e dei bambini in tenera età. Il provvedimento si inserisce nel quadro di una più generale riforma delle varie normative degli Stati membri dell’Unione Europea in materia di acque minerali o comunque destinate al consumo umano, tesa a ridurre i contaminanti e quindi a garantire prodotti di qualità più elevata. DAI PAESI EXTRAEUROPEI GIAPPONE ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO - SANITARIE – Confermato il primo caso di BSE sul territorio giapponese Le autorità sanitarie giapponesi hanno ufficialmente confermato un caso di encefalopatia spongiforme bovina, riscontrato in un capo di bestiame allevato sul territorio nazionale. A tale evento è seguita la decisione di sottoporre a test anti – BSE tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi, ma anche un’ulteriore irrigidimento delle posizioni ufficiali circa il blocco alle importazioni dei prodotti a base di carne bovina. Quest’ultimo, già praticato nei confronti delle carni di provenienza europea, verrà probabilmente esteso anche a quelle di origine australiana, neozelandese e statunitense. 6 SOMMARIO ANNO VII N°19 z 16 NOVEMBRE 2001 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Sistema – Metodi di produzione agronomica • Cresce l’esigenza di maggiori controlli nel comparto biologico Mercato – Pubblicità • L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria interviene nel settore dei dietetici Mercato – Commercializzazione e vendita • Proposta la D.O.P. per il formaggio “Spressa delle Giudicarie” DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Il Comitato Scientifico ritiene pericoloso l’aroma “Methyleugenol” Mercato – Commercializzazione e vendita • Pubblicate due domande di registrazione come D.O.P. DALL’UNIONE EUROPEA - COSMETICO Mercato – Etichettatura • Le informazioni obbligatorie prima di tutto DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Provvisoriamente autorizzato l’edulcorante “Sucralosio” Mercato – Etichettatura • Richieste norme più rigorose per l’etichettatura dei succhi di frutta DAI PAESI EXTRAEUROPEI SLOVACCHIA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie • Confermato il primo caso di BSE su un bovino nato in Slovacchia p.2 p.2 p.3 p.4 p.4 p.5 p.6 p.6 p.7 DALL’ITALIA ALIMENTARE Sistema METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – Cresce l’esigenza di maggiori controlli nel comparto biologico Anche Confagricoltura prende posizione sulle problematiche che ultimamente stanno interessando il comparto dei prodotti da agricoltura biologica, e lo fa ribadendo la necessità di garantire l’affidabilità e il controllo del prodotto biologico, soprattutto nei confronti di consumatori sempre più numerosi e alla ricerca di prodotti agricoli di qualità, ottenuti con metodi rispettosi dell’ambiente e delle sue dinamiche naturali. In caso contrario, avverte Confagricoltura, vi sarà il grave rischio che la mancanza di chiarezza possa tradursi in dubbi e diffidenza, e che l’intera categoria merceologica venga screditata di fronte al pubblico acquirente. Mercato PUBBLICITA’ – L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria interviene nel settore dei dietetici Varie pronunce del Giurì Il Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria è recentemente intervenuto nei confronti di vari episodi di pubblicità degli integratori dietetici, giudicando ingannevoli alcuni dei messaggi e degli spot proposti. Tra questi, si è negato che un integratore dietetico possa essere legittimamente proposto come adatto alla cura della depressione, al potenziamento del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dai danni dell’inquinamento. Queste forme di pubblicità, oltre che non adeguatamente dimostrate sotto il profilo scientifico, risultano infatti riservate al comparto dei prodotti farmaceutici, e quando utilizzate per reclamizzare un alimento possono trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche e sulla classificazione del prodotto. 2 Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Proposta la D.O.P. per il formaggio “Spressa delle Giudicarie” Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°254 del 31 ottobre 2001 La valorizzazione del prodotto tipico italiano segna un altro punto a suo favore, con la proposta di riconoscimento del formaggio "Spressa delle Giudicarie” come denominazione di origine protetta (D.O.P.) Il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha infatti ritenuto che l’istanza di riconoscimento del prodotto avesse le caratteristiche ed i requisiti richiesti dal regolamento CEE n°2081 del 1992, ed ha quindi provveduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo disciplinare di produzione. Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione, allo spirare dei quali il procedimento di riconoscimento potrà essere trasmesso alla Commissione europea. 3 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Il Comitato Scientifico ritiene pericoloso l’aroma “Methyleugenol” La sostanza aromatica “Methyleugenol” è stata considerata come potenzialmente cancerogena dal Comitato Scientifico per l’alimentazione che opera in seno all’Unione Europea. Pertanto per tale sostanza, sino ad ora utilizzabile nella preparazione di vari prodotti alimentari, quali gelatine, prodotti da forno, bevande analcoliche e gelati, si prevede l’applicazione di un divieto d’impiego nel prossimo futuro. Tale divieto sarà particolarmente rigoroso, atteso che il Comitato Scientifico ha ritenuto che anche piccole concentrazioni di Methyleugenol possano causare conseguenze nocive, per cui non si rende ipotizzabile una soglia massima di sicurezza. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Pubblicate due domande di registrazione come D.O.P. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C319 del 14 novembre 2001 La Commissione Europea ha provveduto alla pubblicazione di due domande di registrazione di prodotti alimentari secondo la procedura di cui al regolamento CEE n°2081 del 1992. Entrambe le richieste provengono dalla Spagna, e sono già state valutate positivamente dal Ministero dell’Agricoltura di quel paese. La prima domanda, volta ad ottenere il riconoscimento come indicazione geografica tipica (I.G.P.), riguarda il Torrone di Agramonte, ossia un prodotto di pasticceria che vanta legami storici e sociali con la propria zona di produzione; la seconda riguarda invece il formaggio “Queso Palmero”, la cui produzione ha luogo esclusivamente sull’isola di La Palma, e per il quale si richiede il più prestigioso titolo di denominazione di origine protetta (D.O.P.) 4 COSMETICO Mercato ETICHETTATURA – Le informazioni obbligatorie prima di tutto Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee n° 2001/C317/02 del 13 settembre 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C317 del 10 novembre 2001 La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stabilito che la necessità di predisporre un’etichettatura multilingue, per consentire la circolazione di un prodotto cosmetico in più paesi comunitari o extracomunitari, non può sacrificare o compromettere la chiarezza e la completezza delle informazioni obbligatorie da riportare sull’imballaggio. Queste ultime non possono pertanto essere parzialmente omesse, o sostituite da abbreviazioni, solo per soddisfare l’esigenza, di carattere puramente commerciale e pratico, di poter predisporre un solo imballaggio per la circolazione del prodotto in più paesi. Con questa pronuncia, che riteniamo possa trovare applicazione analogica anche nel settore alimentare, erboristico e dietetico, la Corte ha segnato un altro punto a favore del diritto all’informazione dei consumatori. 5 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE l’edulcorante “Sucralosio” – Provvisoriamente autorizzato Il sucralosio prodotto dall’azienda Tate & Lyle potrà essere provvisoriamente commercializzato nel Regno Unito per un periodo di due anni. In questo lasso di tempo, l’Unione Europea dovrà dare una valutazione definitiva sull’introduzione di questo edulcorante nell’elenco di quelli ammessi alla circolazione nel territorio degli Stati membri. Una decisione definitiva favorevole da parte della Commissione, avrebbe grande importanza per l’intero settore dei prodotti alimentari fabbricati con edulcoranti, in quanto aprirebbe il mercato comunitario all’importazione di vari prodotti statunitensi o canadesi, per la maggior parte facenti parte della categoria degli integratori dietetici, che già possono contenere tale edulcorante nei paesi d’origine. GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Richieste norme più rigorose per l’etichettatura dei succhi di frutta L’azienda britannica “Grove Fresh” ha proposto l’introduzione di una normativa più severa per l’etichettatura dei succhi di frutta, che sia in grado di evidenziare con maggior chiarezza i casi in cui nella preparazione dei prodotti viene utilizzato succo concentrato. La medesima azienda ha infatti ritenuto che la dicitura “100% juice” (100% succo), non possa essere impiegata per designare prodotti ottenuti con una base di succo concentrato pari al 17%, reidratata da un restante 83% di acqua, e che la dicitura “from concentrate” (a base di succo concentrato), riportata con lettere di scarse dimensioni sull’etichettatura, non sia sufficientemente chiara ed efficace per segnalare ai consumatori l’impiego di succo concentrato nei prodotti che si accingono ad acquistare. 6 DAI PAESI EXTRAEUROPEI SLOVACCHIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO - SANITARIE – Confermato il primo caso di BSE su un bovino nato in Slovacchia Le autorità sanitarie slovacche hanno ufficialmente confermato un caso di encefalopatia spongiforme bovina, riscontrato in un capo di bestiame nato ed allevato sul territorio nazionale. Tale scoperta è conseguita ai test anti – BSE che la Repubblica di Slovacchia sta effettuando su tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi. L’esecuzione dei test ha avuto inizio nel giugno del 2001, quando era stato scoperto il primo caso della malattia su un animale che si trovava sul territorio slovacco, ancorché non vi fosse nato. Del resto, la Commissione Europea aveva già annoverato la Slovacchia tra i paesi dove potevano credibilmente rinvenirsi casi di encefalopatia spongiforme bovina. 7 SOMMARIO ANNO VII N°20 z 5 DICEMBRE 2001 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Sistema – Metodi di produzione agronomica • Cresce l’esigenza di maggiori controlli nel comparto biologico Mercato – Pubblicità • L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria interviene nel settore dei dietetici Mercato – Commercializzazione e vendita • Proposta la D.O.P. per il formaggio “Spressa delle Giudicarie” DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Il Comitato Scientifico ritiene pericoloso l’aroma “Methyleugenol” Mercato – Commercializzazione e vendita • Pubblicate due domande di registrazione come D.O.P. DALL’UNIONE EUROPEA - COSMETICO Mercato – Etichettatura • Le informazioni obbligatorie prima di tutto DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Provvisoriamente autorizzato l’edulcorante “Sucralosio” Mercato – Etichettatura • Richieste norme più rigorose per l’etichettatura dei succhi di frutta DAI PAESI EXTRAEUROPEI SLOVACCHIA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie • Confermato il primo caso di BSE su un bovino nato in Slovacchia p.2 p.2 p.3 p.4 p.4 p.5 p.6 p.6 p.7 DALL’ITALIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE – Un metodo per determinare il peso sgocciolato dei prodotti ittici Ministero delle attività produttive – Decreto 6 novembre 2001 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°266 del 15 novembre 2001 Il nuovo metodo permette la determinazione della quantità di prodotto sgocciolato contenuta nei prodotti alimentari ittici preconfezionati, immersi in un mezzo di copertura, quale salamoia, succo naturale ecc. Il decreto in analisi stabilisce meticolosamente l’applicazione di tale metodo, determinando la tipologia delle apparecchiature da impiegare per le misurazioni, descrivendo il procedimento analitico e determinando le regole necessarie al campionamento, all’espressione ed all’interpretazione dei risultati. Sistema METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – Nuovi provvedimenti in materia di prodotti fitosanitari Ministero della sanità – Decretazione del 6 agosto 2001 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°272 del 22 novembre 2001 Il Ministero della sanità ha decretato l’iscrizione fungicida “Fenhexamid” e dell’insetticida “Paecilomyces Fumosoroseus” nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n°194, riguardante l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in considerazione del parere favorevole del comitato fitosanitario permanente. Al contrario, è stata esclusa l’iscrizione della sostanza “Paration”, stante una corrispondente decisione della Commissione Europea in tal senso. Di conseguenza, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti il Paration sono revocate a partire dal 9 gennaio 2002, mentre sarà consentita sino al 9 agosto prossimo l’utilizzazione da parte degli operatori agricoli delle scorte del medesimo prodotto. 2 Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Pubblicato il disciplinare dell’olio di oliva del Veneto D.O.P. Ministero delle politiche agricole e forestali – Provvedimento 24 ottobre 2001 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°266 del 15 novembre 2001 Con il Regolamento (CE) n° 2036 del 2001, la denominazione “Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa”, riferita all’olio extra vergine di oliva, è stata iscritta come denominazione di origine protetta (D.O.P.) nel pertinente registro. Per questa ragione, il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato il disciplinare di produzione di tale prodotto, affinché le disposizioni contenute in tale documento siano accessibili e note a chi fosse interessato in tutto il territorio nazionale. Il disciplinare pubblicato contiene infatti le informazioni sulle varietà di olive, zone di produzione, caratteristiche di coltivazione, modalità di oleificazione e caratteristiche al consumo che tali varietà di olio extra vergine di oliva dovranno possedere, e stabilisce le loro modalità di designazione e di presentazione. 3 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO - SANITARIE – Pubblicata una relazione speciale sulla B.S.E. Comunicazione 2001/C 324/01 – Relazione speciale n°14/2001 della Corte dei conti Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C324 del 20 novembre 2001 La Corte dei conti dell’Unione Europea ha dato seguito alle sue precedenti relazioni in materia di B.S.E. Ha così rilevato che la strategia della Commissione per affrontare l’emergenza è stata generalmente appropriata e basata sulle conoscenze scientifiche disponibili, ma che è mancata da parte degli Stati membri l’adozione di misure efficaci. Per questa ragione, i consumatori e gli animali sono stati esposti a diversi livelli di rischio. La relazione della Corte dei conti fornisce inoltre un rapporto sulle cause e conseguenze della B.S.E., una cronologia dei principali avvenimenti che l’hanno riguardata e delle statistiche sui costi di tale emergenza. Sistema METODI DI PRODUZIONE AGRONOMICA – Pubblicato il codice comunitario dei medicinali veterinari Direttiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L311 del 28 novembre 2001 Con questa direttiva, l’Unione Europea ha emanato un complesso di disposizioni generali riguardanti la totalità dei medicinali veterinari destinati ad essere commercializzati nell’ambito degli Stati membri. Il nuovo codice contiene tutte le disposizioni necessarie all’uniformazione del settore dei medicinali veterinari a livello comunitario, e quindi disciplina l’autorizzazione all’immissione in commercio, la fabbricazione ed importazione, l’etichettatura e la predisposizione dei foglietti illustrativi, la detenzione, la distribuzione all’ingrosso e la fornitura. Sono previste anche disposizioni generali sulla farmacovigilanza e sulle sanzioni da prevedersi per i trasgressori, nonché un insieme di norme e protocolli analitici in materia di prove effettuate sui medicinali veterinari. 4 ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – L’Unione Europea definisce l’ingrediente “carne” Direttiva 2001/101/CE della Commissione del 26 novembre 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L310 del 28 novembre 2001 La Commissione Europea ha preso atto che numerosi Stati membri hanno adottato una definizione del termine “carne”, ma che la diversità delle soluzioni nazionali ha generato differenze che compromettono il funzionamento del mercato comune. Pertanto, la direttiva 2000/13 sull’etichettatura dei prodotti alimentari è stata integrata con la nuova definizione comunitaria di “carne”, che oltre a circoscrivere tale termine a determinate parti anatomiche animali, prevede dei limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo, che variano a seconda delle specie animali utilizzate. Si ribadisce inoltre l’obbligo di specificare queste ultime nell’etichettatura. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Chiesta la registrazione come I.G.P. dello Speck “Gailtaler” Comunicazione 2001/C 327/04 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C327 del 22 novembre 2001 L’Austria ha presentato alla Commissione Europea il disciplinare di produzione dello Speck “Gailtaler”, prodotto a base di carni suine marinate originario di determinate regioni della Carinzia, ottenuto e stagionato secondo precise e tradizionali metodologie sin dal quindicesimo secolo. Il disciplinare è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, onde consentire a tutti gli interessati di prenderne visione e di presentare le eventuali dichiarazioni di opposizione. 5 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Mercato PUBBLICITA’ – Segnalati casi di pubblicità ingannevole sulle etichette dei prodotti destinati ai bambini Molti prodotti alimentari, generalmente presentati e pubblicizzati per piacere ai bambini e agli adolescenti, rischiano invece di provocare scompensi e squilibri nella loro dieta. Si tratta di prodotti caratterizzati da un elevato tenore di zuccheri (come dolciumi, merendine, caramelle) o di grassi (come quelli somministrati dai fast food), che vengono presentati con attributi quali “healthy” (sano) o “balanced” (bilanciato). L’allarme è partito da varie associazioni di genitori, ed è stato accolto dalla Food Standard Agency, la massima autorità britannica in materia di sicurezza alimentare. Quest’ultima sta quindi predisponendo un programma mirato alla sorveglianza delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari pubblicizzati e presentati in modo da piacere ai giovani. 6 DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI D’AMERICA ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Punita la vendita di aloe vera come cura per gravi malattie La corte distrettuale di Baltimora (Maryland) ha disposto la condanna a tre anni e dieci mesi di reclusione, più il pagamento di una multa di quasi mezzo miliardo di lire, nei confronti dell'amministratore di un’azienda che commercializzava preparati e miscele a base di aloe vera come trattamento per il cancro, l’AIDS ed altre malattie di origine autoimmune. Tale pratica commerciale è stata considerata contraria alle normative federali, che vietano di presentare i preparati erboristici come dotati di proprietà curative di gravi malattie umane; oltreché lesiva nei confronti dei pazienti, ai quali venivano richiesti elevati corrispettivi. INDIA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Introdotto un logo per distinguere i prodotti che contengono carne In questi ultimi mesi, l’India era stata teatro di varie proteste e rivendicazioni popolari, tese a 7 SOMMARIO ANNO VII N°21 z 20 DICEMBRE 2001 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Sistema - Metodi di produzione • Nuovi criteri per i programmi di vaccinazione dei pesci Mercato – Commercializzazione e vendita • Acque minerali e acque di rete: due prodotti diversi che non vanno confusi DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche ingredientistiche • Fissati i limiti massimi di diossine per determinati prodotti alimentari Mercato – Commercializzazione e vendita • Aggiornati gli elenchi comunitari dei prodotti registrati come DOP ed STG Mercato – Commercializzazione e vendita • Pubblicate quattro nuove domande di registrazione di prodotti tipici Mercato – Commercializzazione e vendita • Introdotte norme uniformi per la commercializzazione dei porri DAI PAESI EUROPEI LUSSEMBURGO - ALIMENTARE Mercato – Etichettatura • Introdotto un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Mercato – Etichettatura • La Gran Bretagna chiede maggior rigore nell’indicazione dell’origine degli alimenti DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI D’AMERICA - ALIMENTARE Mercato - Etichettatura • Ritirati dal commercio prodotti ittici contenenti solfati non dichiarati in etichetta p.2 p.2 p.3 p.3 p.4 p.4 p.5 p.5 p.6 DALL’ITALIA ALIMENTARE Sistema METODI DI PRODUZIONE – Nuovi criteri per i programmi di vaccinazione dei pesci Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2001, n°425. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°285 del 7 dicembre 2001 Con questo provvedimento viene recepito in Italia il disposto della direttiva comunitaria 2000/27/CE, che apporta rilevanti modifiche alla disciplina relativa alle misure minime di lotta contro talune malattie dei pesci. Il fine perseguito dalle innovazioni normative apportate è stato quello di introdurre criteri più razionali per i programmi di vaccinazione delle risorse ittiche. Questi ultimi dovranno infatti essere impostati in modo da contenere informazioni sulla situazione delle malattie che giustificano la richiesta di vaccinazione, sullo specifico vaccino da utilizzare e sulle sue condizioni d’impiego. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Acque minerali e acque di rete: due prodotti diversi che non vanno confusi Con l’introduzione del decreto legislativo 31/2001, l’acqua potabile di rete può essere commercializzata nei ristoranti e negli esercizi pubblici, generalmente a seguito di un trattamento con apparecchiature filtranti che consentono il miglioramento delle sue caratteristiche organolettiche. Da più voci emerge tuttavia la preoccupazione che tali “acque di rete” possano essere servite come “acque minerali naturali”, a causa della cattiva istruzione del personale degli esercizi pubblici o dei listini e dei menù non aggiornati. Da qui l’esigenza di fornire al consumatore informazioni più chiare ed univoche sul prodotto che si appresta ad acquistare, a mezzo di etichette e di materiale pubblicitario a norma di legge, tale da non generare confusione tra “acque di rete” e “acque minerali”. 2 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE INGREDIENTISTICHE – Fissati i limiti massimi di diossine per determinati prodotti alimentari Regolamento (CE) n°2375/2001 della Commissione del 29 novembre 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L321 del 6 dicembre 2001 Considerate le preoccupazioni di ordine tossicologico suscitate dai contaminanti rientranti nell’ampia categoria delle diossine, ritenute responsabili di effetti nocivi di carattere cancerogeno, neurocomportamentale ed immunosoppressivo, l’Unione Europea ha individuato delle soglie massime tollerabili di concentrazione residua che non potranno essere oltrepassate. Tali limiti massimi sono stati fissati per le categorie di prodotti alimentari soggetti a maggior rischio di contaminazione da diossine, vale a dire la carne e i prodotti a base di carne, i prodotti della pesca e i loro derivati, il latte e i prodotti lattiero – caseari, le uova di gallina e gli ovoprodotti, nonché gli oli e i grassi animali e vegetali. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Aggiornati gli elenchi comunitari dei prodotti registrati come DOP ed STG Regolamenti (CE) n°2372/2001 del 4 dicembre 2001 e 2430/2001 del 12 dicembre 2001 della Commissione Gazzette Ufficiali delle Comunità Europee L320 del 4 dicembre 2001 ed L328 del 12 dicembre 2001 Con il primo dei regolamenti citati, la Commissione Europea ha iscritto nel registro delle denominazioni di origine protetta (D.O.P.) il formaggio di origine francese denominato “Pélardon”, che potrà quindi fregiarsi del prestigioso riconoscimento di tipicità, legato alle caratteristiche ed alle peculiarità del luogo di origine e provenienza. Con il regolamento 2430/2001 il prodotto a base di carne di origine svedese “Falukorv” è stato invece annoverato tra le “Specialità tradizionali garantite”, ovvero prodotti che, pur non avendo un legame inscindibile con la zona di origine, vantano modalità di preparazione e ricette di documentabile tradizione storica. 3 ALIMENTARE Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA – Pubblicate quattro nuove domande di registrazione di prodotti tipici Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C354 del 13 dicembre 2001 Nella medesima data vengono pubblicate tre nuove domande di registrazione di prodotti agricoli o alimentari come “Denominazione di origine protetta” (DOP): si tratta del peperoncino di origine francese “piment d’Espelette” e dei due prodotti a base di carne portoghesi denominati “Carne de Charneca” e “Carne Cachena de Peneda”. A tali richieste di registrazione come DOP, si aggiunge quella di riconoscimento dell’indicazione geografica protetta (IGP) per il prodotto ittico tedesco “Oberpfälzer Karpfen”, nelle versioni affumicata, in filetti o in bistecche. La pubblicazione di queste domande di registrazione, conferisce agli eventuali interessati un diritto di opposizione, da esercitarsi entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione medesima. Allo spirare di tale termine senza la presentazione di istanze oppositive, i prodotti acquisiranno la qualifica di tipicità richiesta e beneficieranno della relativa tutela giuridica. Mercato COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA commercializzazione dei porri – Introdotte norme uniformi per la Regolamento (CE) n°2396/2001 della Commissione del 7 dicembre 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L325 dell’8 dicembre 2001 Con questo nuovo regolamento, l’Unione Europea introduce una normativa uniforme sulla commercializzazione dei porri. Nelle disposizioni pubblicate, figurano infatti la definizione dell’ortaggio in questione, e dettagliate prescrizioni sulle caratteristiche minime, la classificazione, la qualità, il calibro, l’omogeneità, le modalità di condizionamento e di presentazione. L’ultimo paragrafo della normativa prevede anche l’insieme delle indicazioni che dovranno essere riportate sugli imballaggi contenenti i porri, che attengono alla natura del prodotto, alla sua origine, alle sue caratteristiche commerciali, nonché al soggetto responsabile dell’imballaggio o della distribuzione del prodotto. 4 DAI PAESI EUROPEI LUSSEMBURGO ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Introdotto un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine La Commissione dell’Unione Europea ha approvato la richiesta del Lussemburgo di introdurre un proprio sistema obbligatorio di etichettatura della carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel suo territorio. Ai sensi di tale normativa nazionale, i prodotti recheranno un’indicazione dell’origine lussemburghese attraverso la locuzione “Origine: Lussemburgo”, o tramite l’affermazione che l’animale da cui sono state ottenute le carni bovine è un animale nato, allevato e macellato in Lussemburgo. GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – La Gran Bretagna chiede maggior rigore nell’indicazione dell’origine degli alimenti Già dallo scorso settembre le Autorità britanniche avevano promosso un’iniziativa per richiedere un cambiamento delle normative comunitarie in materia di indicazione in etichetta dell’origine o della provenienza dei prodotti alimentari, che si limitano a prevedere un generico obbligo di segnalare il “luogo di origine o provenienza” nei soli casi in cui l’assenza di tale informazione possa indurre in errore l’acquirente. Regole più specifiche e rigorose, al momento attuale, sono previste soltanto per determinati comparti merceologici, come quello delle carni bovine, dove la tracciabilità si intreccia anche con la problematica della sicurezza del prodotto. Le istanze britanniche ora si sono concretizzate in una precisa e duplice richiesta: estendere l’obbligo di indicazione dell’origine ad un maggior numero di comparti merceologici, e introdurre regole più precise e chiare sul significato di termini quali “prodotto in…”, “confezionato in…” e simili. 5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI STATI UNITI D’AMERICA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Ritirati dal commercio prodotti ittici contenenti solfati non dichiarati in etichetta Il caso ha riguardato varie partite di prodotti ittici, come gamberetti e scampi, trattati con considerevoli dosi di solfati non dichiarati in etichetta. Le aziende produttrici sono state diffidate a ritirare tali referenze dal mercato, dal momento che la presenza non segnalata dei solfati è stata considerata come potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori allergici a tali sostanze. I provvedimenti presi si inquadrano in una più generale campagna di sorveglianza che le Autorità americane hanno intrapreso nei confronti dei prodotti alimentari contenenti sostanze allergeniche non adeguatamente segnalate sull’etichettatura. 6 SOMMARIO ANNO VII N°22 z 31 DICEMBRE 2001 DALL’ITALIA – ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie • Istruzioni operative del Ministero della salute in caso di scoperta di casi di B.S.E. Mercato – Etichettatura • Con il 2002 la carne bovina recherà ulteriori informazioni obbligatorie Mercato - Etichettatura • Entrano in vigore le nuove normative sull’etichettatura del pesce p.2 p.2 p.3 DALL’UNIONE EUROPEA - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie • Le normative sulla sicurezza alimentare dovranno considerare le particolarità regionali Sistema – Metodi di produzione • Modificate le disposizioni per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici p.4 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA - ALIMENTARE Prodotto – Imballi • Ritirate alcune confezioni di carne in scatola con imballi non conformi p.5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI CANADA - ALIMENTARE Mercato - Etichettatura • Ribadita l’importanza dell’obbligo dell’etichettatura bilingue MAROCCO - ALIMENTARE Prodotto – Caratteristiche igienico - sanitarie • In programma un forum globale sulla sicurezza alimentare p.4 p.6 p.6 DALL’ITALIA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO - SANITARIE – Istruzioni operative del Ministero della salute in caso di scoperta di casi di B.S.E. Il Ministero della salute pubblicherà una circolare, nella quale verranno contemplati i provvedimenti da prendere nelle aziende in cui sono stati scoperti casi di B.S.E. In queste ipotesi, si dovrà procedere ad identificare tutti i bovini presenti in azienda, e quindi all’abbattimento e alla distruzione di tutti quelli che sono risultati positivi ai relativi tests di controllo. Ma gli adempimenti richiesti dal caso prevedono anche l’individuazione, abbattimento e distruzione di tutti i bovini appartenenti alla medesima “coorte” di nascita dell’animale risultato positivo, nonché di tutti gli ovuli, embrioni e progenie prodotti nei due anni precedenti da soggetti malati di sesso femminile. L’abbattimento dell’intera mandria rimane invece un provvedimento di ultima ratio, da intraprendersi qualora non sia possibile procedere all’identificazione ed all’eliminazione degli animali e del materiale sopracitato, o qualora ne faccia richiesta lo stesso allevatore. Mercato ETICHETTATURA – Con il 2002 la carne bovina recherà ulteriori informazioni obbligatorie Dal primo gennaio 2002 entreranno in vigore gli ulteriori obblighi di etichettatura delle carni bovine, contemplati nell’ambito del regolamento CEE 1760/2000 e delle relative normative nazionali emanate ad integrazione di tale disposizione comunitaria. Le novità portate dal volgere dell’anno nuovo prevedono come obbligatorie due ulteriori indicazioni di etichettatura, entrambe mirate a garantire la “rintracciabilità” del prodotto nel corso della filiera produttiva: si tratta delle menzioni del paese di origine dell’animale e di quello ove hanno avuto luogo l’allevamento e l’ingrasso. Con il rafforzamento del sistema obbligatorio di tracciabilità, sarà possibile fornire ai consumatori maggiori e più utili informazioni sull’origine dei prodotti. Le aziende che operano nel settore dovranno tuttavia adeguare le proprie strutture e provvedere all’integrazione dell’etichettatura dei propri prodotti conformemente alle nuove regole. 2 Mercato ETICHETTATURA – Entrano in vigore le nuove normative sull’etichettatura del pesce Nell’ottica del rafforzamento dei provvedimenti mirati a garantire la tracciabilità e la sicurezza alimentare, oltreché i diritti di informazione dei consumatori, l’Unione Europea aveva emanato il regolamento 2065/01 (v. Fax Food News n° 18 del 5 novembre 2001), che entrerà in vigore con il 2002. Ai sensi di tale provvedimento, le denominazioni commerciali dei prodotti della pesca dovranno essere riordinate e ridefinite ad opera dei singoli Stati Membri, che avranno anche l’obbligo di emanare opportune norme integrative per garantire la piena applicazione del regolamento comunitario medesimo. In particolare, dovrà essere ben definito il campo di applicazione della norma, e andrà attuato in modo opportuno l’obbligo, già giuridicamente operante, di riportare sull’etichetta o sui documenti commerciali le informazioni relative alla provenienza del prodotto previste dalla nuova disposizione comunitaria. Il termine ultimo entro il quale l’Italia dovrà provvedere a garantire la piena applicazione della normativa uniforme è stato fissato al 31 marzo del 2001. 3 DALL’UNIONE EUROPEA ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO – SANITARIE – Le normative sulla sicurezza alimentare dovranno considerare le particolarità regionali Parere del Comitato delle Regioni n°2001/C 357/05 del 14 giugno 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C357 del 14 dicembre 2001 Il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. Secondo quanto esposto nel parere segnalato, i principi generali del futuro diritto alimentare uniforme dell’Unione Europea, nonché l’istituzione e l’attività dell’Autorità europea per gli alimenti, non potranno prescindere da un’attenta valutazione delle peculiarità locali delle singole regioni europee, che dovranno essere tenute nella dovuta considerazione per lasciare il giusto spazio di manovra agli operatori alimentari. In quest’ottica, si ribadisce anche l’importanza del principio di libera circolazione delle merci, ossia la necessità che un alimento conforme alle normative comunitarie e alla legislazione del luogo di origine possa essere commercializzato senza ostacoli su tutto il territorio dell’Unione. Sistema METODI DI PRODUZIONE – Modificate le disposizioni per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici Regolamento (CE) n°2491/2001 della Commissione del 19 dicembre 2001 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L337 del 20 dicembre 2001 In considerazione del fatto che il metodo di produzione biologico si è notevolmente sviluppato negli ultimi anni, e che spesso il medesimo non risulta più limitato alle produzioni e agli scambi locali, ma coinvolge operazioni quali il trasporto, l’importazione, lo stoccaggio ed il magazzinaggio, la Commissione Europea ha modificato i criteri previsti per il controllo della conformità dei prodotti definiti come “da agricoltura biologica”. La modifica intervenuta è stata operata tramite la completa sostituzione dell’allegato III del regolamento CEE n° 2092/91 con le disposizioni previste nel nuovo regolamento, che contemplano nuove regole generali sui requisiti minimi di controllo e sulle varie fasi della filiera, come l’imballaggio, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti. 4 DAI PAESI EUROPEI GRAN BRETAGNA ALIMENTARE Prodotto IMBALLI – Ritirate alcune confezioni di carne in scatola con imballi non conformi La Food Standards Agency, massima autorità britannica di controllo nel settore alimentare, ha disposto il ritiro di alcune varietà di salsicce in scatola dopo aver riscontrato la presenza di determinati rischi per la salute umana, legati alle modalità di imballaggio non conformi. In particolare, le analisi microbiologiche effettuate avevano rilevato la presenza di batteri e microrganismi nocivi in quantità lievemente superiore alla norma, nonché il rischio che gli imballi, in fase di apertura, potessero esplodere. Di tali rischi sono state informate anche le autorità dell’Olanda, paese di origine dei prodotti per i quali si è proceduto al ritiro sul territorio britannico. 5 DAI PAESI EXTRAEUROPEI CANADA ALIMENTARE Mercato ETICHETTATURA – Ribadita l’importanza dell’obbligo dell’etichettatura bilingue Le autorità canadesi hanno rilevato la presenza di proteine di soia in alcuni prodotti alimentari a base di latte e formaggio. Tali proteine, dannose per i consumatori che soffrono di allergia alla soia ed ai suoi derivati, erano state dichiarate nell’elenco degli ingredienti solamente nella lingua inglese, contravvenendo all’obbligo giuridico secondo il quale tutte le indicazioni obbligatorie dei prodotti destinati al mercato canadese devono essere riportate sia in inglese che in francese. Per questa ragione, si sta procedendo al ritiro dal commercio dei prodotti etichettati in modo incompleto e potenzialmente nocivi nei confronti dei consumatori allergici alla soia. MAROCCO ALIMENTARE Prodotto CARATTERISTICHE IGIENICO – SANITARIE – In programma un forum globale sulla sicurezza alimentare La FAO e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno promosso la realizzazione di una conferenza globale sulla sicurezza alimentare, che si terrà a Marrakech, in Marocco, nei giorni 28, 29 e 30 gennaio 2002. Il forum sarà il primo evento globale che riunirà le varie autorità alimentari del mondo in un confronto sulle tematiche della sicurezza alimentare, con lo scopo di arrivare ad uno scambio di informazioni e soluzioni per le problematiche che si potrebbero verificare in futuro. Tra gli argomenti che saranno oggetto di discussione, si annoverano le emergenze igienico – sanitarie di portata transfrontaliera, le nuove tecniche sul controllo ufficiale degli alimenti, le strategie per ridurre le malattie legate all’assunzione di cibo e il miglioramento dei sistemi di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo. 6