pdf Approccio al Meracto EAU Ottobre 2006
Transcript
pdf Approccio al Meracto EAU Ottobre 2006
Ufficio ICE di Dubai L'APPROCCIO AL MERCATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI La controparte locale La maggior parte delle societa' commerciali che operano negli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno un basso grado di specializzazione. Raramente hanno una tradizione merceologica sul mercato; quest' ultimo e', inoltre, di per se' relativamente giovane, in quanto gli EAU, per quanto oggi un primario centro del commercio internazionale, erano economicamente una societa' ferma al livello di sussistenza prima della scoperta del petrolio negli anni '60. Non di rado, dunque, le societa' commerciali hanno una conoscenza circoscritta dei prodotti: il loro tratto operativo e' orientato al massimo profitto nel piu' breve tempo possibile, con conseguente spiccata mobilita' merceologica. Esse affrontano la promozione ed il posizionamento di un prodotto, o di un nuovo marchio, in termini di prezzo, e piu' raramente in termini di immagine e qualita', fattori che, per essere evidenziati, necessiterebbero di investimenti, che di rado effettuano, e che, anzi, cercano di mantenere al minimo per massimizzare i profitti. E' un'ottica che puo' dimostrarsi nei risultati alquanto miope, ma che e' diffusa: un comportamente molto mercantile, ma poco imprenditoriale, giustificato, o compensato, dalla mole di offerta internazionale che si riversa sul mercato degli EAU. Non e' dunque improbabile che un prodotto finisca nel dimenticatoio qualora non incontri subito un soddisfacente grado di favore da parte della domanda. La cultura merceologica approssimativa di non pochi operatori locali fa si’ che essi, anche con le migliori delle intenzioni, possano ritenere di poter collocare un certo prodotto straniero per prezzo e determinate quantita', salvo essere poi sconfessati dalla realta' di mercato. Tutto cio' e' piu' pronunciato nel comparto dei prodotti di consumo. Va inoltre considerato che i responsabili commerciali delle societa' cambiano con una certa frequenza, e cio' puo' andare a detrimento della presentazione di un nuovo prodotto sul mercato per loro tramite. Generalmente le trattative commerciali con una controparte locale si aprono con la richiesta, da parte di quest'ultima, di un rapporto di agenzia, che, in base alla normativa locale, e' sempre a carattere esclusivo e di difficile rescissione. Per quanto sia comprensibile questa richiesta locale, dettata dalla competitivita' del mercato e dal vantaggio sulla controparte estera che la normativa locale permette (e tutela), e' altrettanto valida la perplessita' che 2 questo ordine di cose induce nella parte straniera. Una via di uscita per la ditta estera e' l'offerta verbale di un periodo di prova (reciproca) durante il quale vi e’ solo un rapporto (non esclusivo) di fornitura di merci con relativo pagamento. La motivazione di cio' va individuata nella necessita' di verificare la capacita' e i volumi di vendita che la stessa controparte locale afferma di poter realizzare; a verifica effettuata la ditta straniera decidera' se esporsi, o non, alla costituzione di un rapporto piu' vincolante per le sue vendite nel Paese. Tutto cio' e' particolarmente importante (e torniamo sul punto) quando si consideri la conoscenza merceologicamente generica di non pochi operatori locali, che possono illudersi ed illudere su obiettivi poco realizzabili. Tutto cio' puo' poi diventare rischioso per l'azienda straniera che abbia concesso affrettatamente i diritti di agenzia. Non e' improbabile che la proposta di una lettera di intenti da parte della ditta straniera provochi delle reazioni indicabili come folcloristiche nella parte locale; questo tipo di reazione dovrebbe essere sufficiente per capire lo spessore reale dell'interlocutore. Gli operatori locali non gradiscono i voltafaccia e gli accordi paralleli con piu' ditte, per il rischio di concorrenza addizionale e minor profitto sullo stesso prodotto che essi possono comportare (il mercato degli EAU e' di per se' piccolo, al non considerare le riesportazioni, le quali non interessano in egual misura tutte le merceologie); il clima di sospetto e poca credibilita' che cio' induce, puo' facilmente allargarsi, screditando, di per se', un operatore straniero sul mercato. 3 I grandi gruppi commerciali, attraverso le divisioni specializzate con cui operano, sono in genere commercialmente affidabili, ed agiscono sulla linea delle modalita' internazionali. Gli operatori locali piccoli e medi sono generalmente i piu' motivati alla promozione di un nuovo prodotto, o marchio, sul mercato, per naturali esigenze di affermazione e crescita. Valutare il loro spessore operativo, la loro affidabilita' commerciale puo' essere difficile: negli EAU non esiste l'imposizione fiscale sui redditi di impresa o della persona fisica; nonostante la legge sulle societa’ commerciali imponga di l’obbligo di pubblicazione e dertificazione dei bilanci che andrebbero depositati presso l’Economic Development Department, tale obbligo non viene solitamente rispettato; non esistono, dunque, i sistemi di rilevazione e quindi di informazione sullo stato di salute di una impresa. Le stesse informazioni commerciali (o riservate) ottenibili sono scarse e non paragonabili a quelle disponibili nei Paesi occidentali; l'ambiente locale e commerciale e' generalmente molto riservato. La struttura ICE puo' indicare all'azienda italiana chi siano i maggiori importatori locali per settore, evitando di metterla in contatto con quelli di piccolo calibro. Per i motivi sopra descritti, le scarne informazioni commerciali disponibili attraverso le Camere di Commercio locali, le banche, od ottenibili dall'ICE attraverso sue indagini, possono guidare in modo limitato l'azienda italiana nella selezione di controparti diverse dai maggiori importatori. E' dunque di primaria importanza che durante la trattativa la ditta straniera sottoponga le sue potenziali controparti locali a domande incrociate che permettano di stabilirne almeno il grado di competenza merceologica e verificare, poi, ogni altra notizia che possano fornire. Cio' e' particolarmente importante in occasione di partecipazioni fieristiche, in cui abbondano i visitatori-operatori generici e di piccole societa' commerciali; essi sono potenziale fonte di confusione ed indecisione finale per l'azienda straniera che non li abbia vagliati attentamente. I principali operatori locali sono generalmente presenti in fiera con un proprio spazio espositivo, e preferiscono, in genere, degli incontri in forma piu' esclusiva con le imprese straniere (organizzati separatamente in loco, o attraverso visite ai saloni specializzati esteri). 4 Gli operatori locali arrivano alla lettera di ordine con una certa celerita'; puo' anche essere una mossa strategica da parte loro, collegata alla abituale, e martellante, richiesta di sconti. Gli operatori locali considerano queste lettere di ordine poco o niente affatto vincolanti, e se l'azienda straniera deve avviare una nuova produzione per soddisfare l'ordine in questione, e' bene che si faccia concedere un anticipo. E' preferibile trovare una controparte locale di natura societaria; rapporti con quei personaggi di apparente grande spicco nell'emirato (presentati come sceicchi), ma senza competenza commerciale od imprenditoriale propria e diretta, possono dare un facile successo, se concreti nelle loro intenzioni, ma essere anche pericolosi, in caso sorgano controversie. Va rammentato, infatti, che il foro competente e’ sempre quello locale, in quanto non e’ riconosciuta, di fatto, la giurisdizione straniera. La distribuzione Il mercato degli Emirati Arabi Uniti presenta un alto grado di assorbimento per prodotti di consumo ed attrezzature tecniche. La base produttiva del Paese e' in espansione, ma e' ancora troppo contenuta; di fatto la domanda locale viene in massima parte soddisfatta da importazioni. Oltre il 70% delle importazioni viene riesportato. Il reddito annuo procapite e’ pari a 24.000 USD ma raggiunge i 90.000 se si considerano solo i cittadini locali. Gli acquisti di prodotti di consumo di una famiglia locale (molto piu' numerosa di quella occidentale) e' stimato fra i 4.000 e 5.000 USD mensili. Gli EAU sono dotati di ingenti risorse e riserve di idrocarburi; queste ultime sono concentrate (80%) nell'Emirato di Abu Dhabi; cio' ha comportato una sua specializzazione nel comparto petrolifero e petrolchimico, mentre gli Emirati di Dubai e di Sharjah, considerevolmente meno dotati di idrocarburi, si sono specializzati nel commercio e nei servizi (il profilo di Dubai e' superiore a quello di Sharjah). I redditi elevati e medio-alti sono concentrati nella popolazione autenticamente locale e nella fascia di commercianti e direttori di impresa medio-orientali ed europei (principalmente rappresenta circa un 35% della popolazione. 5 inglesi): questo insieme Il resto della popolazione e' costituito da espatriati di origine asiatica, che compongono il ceto impiegatizio e del lavoro con basso grado di specializzazione (gli stranieri costituiscono il 75% della popolazione). Quest'ultimo strato della popolazione ha redditi consistentemente inferiori (intorno ai 250/300 Euro mensili per gli operai ed ai 700/1.000 Euro per gli impiegati) ed un forte orientamento al risparmio, indirizzato alle loro terre di origine. Il consumatore negli EAU, indipendentemente dal reddito, e' molto attento al fattore prezzo, e non di rado il prezzo stesso puo' fare premio sul livello qualitativo di un prodotto, soprattutto se un minor livello qualitativo non e' immediatamente percepibile. La propensione alla spesa cresce in funzione del grado di prestigio che l'oggetto si ritiene possa portare alla immagine della persona. I canali di distribuzione sono molto brevi: generalmente le figure di importatore/ grossista coincidono con quelle di dettagliante ed anche di agente. Il fenomeno e' dovuto al notevole numero di operatori commerciali e alla conseguente concorrenza su un mercato relativamente piccolo per le contenute dimensioni della popolazione. Anche a causa di cio' gli operatori locali chiedono alle imprese straniere un rapporto di agenzia (che in base alla normativa locale ha sempre caratteristica di esclusiva), al fine di distinguersi dagli altri e di proteggere il loro campo di attivita'. In genere i distributori, nel senso stretto della parola, sono pochi. Cio' implica che siano, non di rado, gia' impegnati con prodotti e marchi anche di fama internazionale. In questi casi l'approccio non potra' non essere che di tipo graduale, con enfasi sull'informazione relativa al prodotto e un mantenimento dei contatti e delle proposte nel tempo. Va indicato che molti operatori commerciali degli E.A.U. svolgono una attivita' di grossisti - distributori nell'area del Golfo Arabico: in effetti la caratteristica degli E.A.U., e dell'Emirato di Dubai in particolare, e' quella di essere il principale centro commerciale e di distribuzione (o redistribuzione) del Golfo, con una sfera di influenza che si estende a Medio-oriente, Sub-continente indiano, ex repubbliche asiatiche dell'URSS, Africa nord orientale. La potenza finanziaria permette di svolgere (finanziare) l'attivita' d'ingrosso, mettendo a disposizione degli acquirenti nell'area una vasta gamma di prodotti. Inoltre, i fornitori esteri preferiscono avere una lettera di credito 6 aperta da una primaria casa commerciale di Dubai, anche se la merce prende altre destinazioni meno conosciute nell'area stessa (Iran, Repubbliche del centro Asia, Yemen, od anche Turchia, Libano etc.); non di rado i grossisti di Dubai acquistano a "60 giorni", rivendendo (con margine) a "120 giorni". Gli acquisti di prodotti di consumo negli E.A.U., e nei paesi arabi in genere, hanno il loro apice durante il mese sacro musulmano, detto Ramadan; nel 2006 esso cade dal 23 settembre al 23 ottobre. Alla fine di Ramadan si celebra la festa di Aid el Fitr, che dura di solito tre giorni. Contratti e forniture si prepareranno a partire da inizio Settembre. La data di inizio del Ramadan arretra ogni anno di 11 giorni; e' un periodo in cui l'attivita' economica delle imprese subisce un rallentamento. L'impresa meno specializzata puo' rivelarsi una controparte poco valida nel lungo periodo, perche' poco radicata nei mercati delle specifiche meceologie. Non e' infrequente che, a buoni risultati iniziali, segua un rapido ridimensionamento degli affari. E' difficile affermare un prodotto occidentale per la sua qualita' solamente: un importatore/ grossista, anche primario, deve mirare ai quantitativi, finendo per non essere interessato a sostenere i costi per affermare prodotti di "nicchia", che finiscono per esserlo tanto piu' in un Paese estraneo culturalmente rispetto all'occidente e con una popolazione contenuta. L'importazione e' libera da restrizioni, ed il dazio ammonta al 5% del valore. Vi sono prodotti esenti da dazio. I campionari possono essere introdotti nel Paese in esenzione di dazio solo se accompagnati da "nulla osta" dell'organizzatore della fiera e della locale Camera di Commercio. Il carnet ATA non e' riconosciuto. L'Agenzia commerciale, la Rappresentanza, la Societa' a responsabilita' limitata Dato il forte orientamento economico verso l'attivita' commerciale negli E.A.U, un accenno utile puo' essere fatto ai rapporti di agenzia e distribuzione. Questi sono disciplinati dalla Legge 14 del 1988 e dalla Legge 18 del 1981. La funzione di distributore e' ricompresa nell'arco di attivita' proprie dell'agente, pertanto la normativa che si applica e' la stessa. Il 7 rapporto di agenzia, o di distribuzione, ha sempre carattere di esclusiva, e, di fatto, non e' assoggettabile a limitazioni di durata o di risultato. La normativa indubbiamente difende gli interessi delle ditte locali in misura maggiore di quelli del mandante straniero che concede l'agenzia stessa. La scissione del contratto con l'agente locale puo' avvenire, anche avendone fissato determinati limiti di tempo, - solo dietro consenso di questi, o derivare da "giustificato motivo". La nuova legge 13/2006, approvata recentemente dal governo federale, contiene alcune modifiche che sembrano attenuare la rigidita’ del rapporto di agenzia, anche se occorrera’ attendere una consolidata giurisprudenza in materia. Le modifiche piu’ rilevanti riguardano: - la durata del contratto, che cessa i suoi effetti alla scadenza prefissata, una volta non rinnovato con il comune assenso delle parti; - il rimborso dei danni eventualmente derivanti dalla cessazione del contratto puo’ essere invocato da entrambe le parti; - l’abolizione del Comitato per le Agenzie Commerciali, precedentemente in essere presso il Ministero dell’Economia; pertanto le parti possono rivolgersi direttamente al tribunale; - lo snellimento delle procedure legali per la rescissione e la - cancellazione della registrazione del contratto; la limitazione del diritto dell’agente di bloccare le importazioni dei prodotti oggetto del contratto; alla luce delle nuove disposizioni, il governo puo’ decidere che alcune merci vengano scambiate liberamente. La decisione ministeriale 381/2006 stabilisce, tra l'altro, che lo scioglimento del contratto può avvenire con: la presentazione di una lettera che indica la fine del contratto con il mutuo consenso delle parti; un verdetto giudiziale irrevocabile; scadenza della registrazione o rinnovo senza il mutuo consenso circa la sua estensione entro un anno dalla scadenza; presentazione della volontà di non rinnovare prima della data specificata nel contratto; mancato rinnovo del contratto da parte dell'agente entro un anno dalla data di scadenza. 8 E' bene tener presente che non e' necessario un rapporto di agenzia legalmente sottoscritto per operare nel paese, e, visti i problemi a cui puo' dar luogo, non pochi optano per un rapporto di agenzia "di fatto", rimandando la firma di qualsiasi impegno in proposito ad una prova dell'idoneita' nel lungo periodo dell'agente locale individuato. Naturalmente il possesso di una regolare agenzia puo': 1) permettere all'agente di difendere legalmente il prodotto da importazioni parallele che possono confondere i consumatori e rovinare il mercato, nonche' di agire direttamente contro imitazioni (se il marchio e' stato registrato), 2) rassicurare l'agente a fronte degli investimenti promozionali che andra' a fare sul prodotto, 3) permettere la pubblicizzazione del prodotto stesso. E' importante che un contratto di agenzia contenga una dettagliata stesura del metodo di computo di un eventuale indennizzo a fronte del lavoro e delle risorse finanziarie impegnate da ambedue le parti, nonche' indichi che l'agente locale non puo' rappresentare prodotti analoghi a quello in questione. Il considerare un rapporto di agenzia, naturalmente, non deve prescindere da una consolidata esperienza di collaborazione commerciale con l'azienda locale prescelta come possibile e futuro agente. La rappresentanza commerciale L'ordinamento commerciale locale prevede anche la possibilita' per una impresa straniera di aprire un ufficio di rappresentanza; questo ufficio potra' promuovere un prodotto, ricercare clienti, ma non sottoscrivere contratti di vendita, che andranno effettuati fra la ditta locale e la casa madre estera. Una rappresentanza commerciale straniera non ha licenza commerciale e di importazione (tranne che nell'Emirato di Sharjah), e deve ricorrere necessariamente ad un agente locale per questo. L'ufficio di rappresentanza puo' svolgere azione di supporto affinche' l'operato dell'agente sia il piu' confacente possibile con le strategie dell'impresa straniera. 9 Varie La societa' a responsabilita' limitata e' una opzione per le attivita' commerciali con un livello cospicuo di fatturato e/o un raggio operativo ampio, potendosi avvantaggiare di quanto gli E.A.U. possono offrire in termini di infrastrutture, servizi e contatti come principale centro commerciale dell'area del Golfo Arabico. La stessa puo' anche svolgere attivita' di agenzia, con il vantaggio di non dover sottostare ai vincoli imposti dalla legge sulle rappresentanze commerciali: essa, infatti, sottosta' ad una diversa normativa. Il capitale minimo di una Srl (LLC, Limited Liability Company) e' di 82.000 $ USA. La maggioranza della societa', 51%, deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche locali; la percentuale di utili da percepire da parte del socio e’ svincolata dalla percentuale di azioni possedute e pertanto, solitamente, la percentuale agli utili del partner locale viene diminuita rispetto alla percentuale di azioni da questo apparentemente possedute (in ogni caso, la percentuale di utili non deve essere inferiore al 20% per la parte locale nelle previsioni dello statuto della societa’ da firmare dinanzi al notaio). Nel contratto di “Joint Venture”, invece, la percentuale di utili riconosciuta al partner locale puo’ essere ulteriormente diminuita il controllo e la gestione della Srl puo’ facilmente essere detenuto dalla controparte straniera con alcuni accorgimenti nella redazione dello statuto della societa’. L'ordinamento locale prevede anche l'associazione temporanea di imprese allo scopo di raggiungere un determinato obiettivo (per es. costruzione di un immobile), raggiunto il quale l'associazione ha fine; quest'ultima non ha personalita' giuridica ed e' retta dal contratto delle parti, che non e' sottoposto a particolari formalita' di registrazione. E’ stata piu’ volte annunciata la volonta’ di modificare la Companies Law, innalzando la percentuale di minoranza per la societa’ straniera fino al 70%; tuttavia, non si prevedono cambiamenti normativi prima dei prossimi sei mesi. Le Camere di Commercio di Dubai e di Abu Dhabi hanno dei arbitrato internazionale internazionale. in cui impegnano 10 il loro stesso centri di prestigio L'ordinamento locale prevede la conversione del lodo arbitrale in sentenza da parte del tribunale ordinario, qualora una delle parti si rifiuti di onorarlo. In questa evenienza, di fatto, e' molto probabile che il tribunale pretenda di riesaminare il caso dall'inizio, circostanza che annullerebbe il senso del procedimento arbitrale (vanificando il tempo ed il denaro speso). L'ordinamento locale, di fatto, non riconosce sentenze o lodi arbitrali emessi da ordinamenti esteri (fatta eccezione per i lodi arbitrali emessi in Francia con la quale e’ stato stipulato un trattato bilaterale per il riconoscimento dei lodi arbitrali): una sentenza della Corte Suprema ha stabilito che, qualora una vertenza fra una controparte locale ed una straniera possa essere sollevata di fronte ad un tribunale locale (e questa possibilita' sussiste sempre, poiche' una delle due parti e', appunto, locale), qualsiasi determinazione legale raggiunta all'estero e' priva di valore per l'ordinamento EAU. Una sentenza emessa da un tribunale estero puo' interessare solo i beni posseduti all'estero da una persona fisica o giuridica degli EAU. Nel 1993 e' stata introdotta la normativa per la tutela del marchio, brevetto e proprieta' intellettuale. Il problema delle imitazioni (in genere di provenienza asiatica), tanto di prodotti di consumo quanto di attrezzature, e' tutt'altro che trascurabile, ma gia' si sono cominciati a registrare miglioramenti grazie alla volonta' delle autorita' locali ed agli strumenti giuridici ora utilizzabili. Gli EAU hanno recentemente riconosciuto la Convenzione di New York (Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), anche se non e’ ancora chiara la data di inizio del riconoscimento. E’ comunque allo studio una nuova legge sull’arbitrato, sull’applicazione del modello UNCITRAL, ampiamente diffuso. ICE Dubai Ottobre 2006 11 basata