aggiornamento della valutazione dei rischi di esposizione ad agenti

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aggiornamento della valutazione dei rischi di esposizione ad agenti
LA METODOLOGIA CHEFREN PER LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI NELLE ATTIVITÀ
DI TRASPORTO CARICO E SCARICO AI SENSI DEL D.LGS. 25/02 E
L’AUDITING PERIODICO AI SENSI DEL D.LGS. 40/00.
Edoardo Galatola, Lucia Di Clemente, Nikla Urani, Sergio Colombo
Sindar s.r.l., Corso Archinti, 35 – 26900 Lodi
Tel. 0371-549200 Fax: 0371-549201 E-mail: [email protected] Internet http://www.sindar.it
PREMESSA ...............................................................................................................................................................................2
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI NEL TRASPORTO
MERCI PERICOLOSE...........................................................................................................................................................3
Schema logico di valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici .................................................................3
Valutazione preliminare .......................................................................................................................................................3
Valutazione dettagliata .........................................................................................................................................................4
Informazione e formazione............................................................................................................................................6
Valutazione estesa del rischio .............................................................................................................................................6
Identificazione delle fasi operative in cui si può avere esposizione .........................................................................7
Comportamenti da tenere in emergenza ......................................................................................................................7
Individuazione delle misure di riduzione del rischio ..................................................................................................7
Sorveglianza sanitaria.......................................................................................................................................................8
Misurazione degli agenti pericolosi ...............................................................................................................................8
Valutazione del rischio residuo ......................................................................................................................................9
Documento di valutazione dei rischi ............................................................................................................................9
REDAZIONE DEGLI AUDIT E DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL CST .............................................. 10
Attività svolte ..................................................................................................................................................................... 10
Sopralluoghi ................................................................................................................................................................... 10
Formazione .................................................................................................................................................................... 10
Descrizione generale dei luoghi di lavoro e delle attività/anagrafica azienda.......................................................... 10
Agenti chimici movimentati ............................................................................................................................................. 11
Elenco Agenti ................................................................................................................................................................ 11
Indici di pericolosità ..................................................................................................................................................... 11
Verifica delle prassi e procedure...................................................................................................................................... 11
Azioni da intraprendere .................................................................................................................................................... 12
Inquadramento del trasporto merci pericolose nel SGS aziendale............................................................................ 12
PREMESSA
La movimentazione di merci pericolose (carico, scarico e trasporto) è regolamentata da accordi
internazionali ed in particolare, per il trasporto stradale, dall’Accordo ADR, giunto alla versione
2001. Dal 1 gennaio 2003 tutte le aziende coinvolte nel processo di trasporto di merci pericolose
dovranno allinearsi a tale accordo.
Per verificare e gestire il rispetto di tale normativa le aziende interessate, ai sensi del D.Lgs. 40/00,
hanno dovuto nominare un Consulente Sicurezza per il Trasporto di Merci Pericolose.
Tra i principali compiti del Consulente Sicurezza Trasporto c’è quello di monitorare lo stato di
applicazione della normativa e garantire la sicurezza delle operazioni di carico scarico e trasporto
delle merci. A tal fine risulta essere particolarmente utile uno strumento per le attività di auditing
periodico.
Occorre rilevare però che le attività caratterizzate da carico, scarico e trasporto di merci pericolose
sono interessate anche dal D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25, recepito nel titolo VII bis del D.Lgs.
626/94 che debbono pertanto effettuare una valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori agli
agenti chimici movimentati.
Questa valutazione è stata spesso disattesa, per la specificità della problematica e per la differente
organizzazione delle informazioni sulla pericolosità delle sostanze (normativa ADR che differisce
significativamente dalla normativa su classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati)
La valutazione dei rischi deve contenente le informazioni relative a:
• natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti;
• modalità di utilizzo, trasporto, carico e scarico misure di prevenzione e protezione messe in atto;
• entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, durata e
frequenza dell’esposizione;
• effetti delle misure di sicurezza messe in atto;
• valori limite di esposizione e valori biologici dell’agente;
• risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati;
• eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
• eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei rischi.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI NEL
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
Schema logico di valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici
Nella Tabella 1 si è provveduto a schematizzare lo schema logico previsto dal D.Lgs. 25/2002 per
determinare la valutazione del rischio di esposizione agli agenti chimici in conformità a quanto
indicato dalle Linee Guida emanate dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di
lavoro delle Regioni e delle Province Autonome.
Nello schema è possibile individuare tre step separati e sequenziali nella valutazione dei rischi
1. Valutazione preliminare del rischio (art. 72-quater comma 5)
2. Valutazione dettagliata del rischio (tramite algoritmi o misurazioni)
3. Valutazione estesa del rischio
che per correttezza sarebbe opportuno differenziare in:
1. Valutazione preliminare del pericolo
2. Valutazione dettagliata ed estesa del rischio residuo
Valutazione preliminare
La Valutazione deve essere estesa alle fasi di carico, scarico e trasporto e deve essere effettuata per
tutte le classi ADR.
La classificazione può essere individuata (non potendo far riferimento alle frasi di rischio R presenti
sulle schede di sicurezza) in base a Classe, Codice, Stato fisico e Categoria di pericolo.
A queste informazioni vanno aggiunte considerazioni su
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione attraverso:
o misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza;
o misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc già in questa fase;
o con stime qualitative che identificano le variabili e permettono una graduazione
preliminare del livello di esposizione.
- le circostanze di svolgimento del lavoro e le quantità in uso della sostanza o del
preparato;
- i valori limite professionali e/o biologici dell'agente se esistenti;
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate;
- le conclusioni, se disponibili, delle azioni di Sorveglianza Sanitaria.
Nella valutazione dei rischi, effettuata attraverso i parametri sopraindicati, è possibile includere la
"...GIUSTIFICAZIONE che la natura e l'entità dei rischi ... rendono non necessaria una ulteriore
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi".
Si identifica così un primo "step" del processo che prevede che quando le esigue quantità degli
agenti chimici impiegati e la natura degli stessi (inclusione in matrice, ciclo chiuso, ovvero
caratteristiche chimico-fisiche quali tensione di vapore, temp. di fusione e di ebollizione, punto di
infiammabilità, stato di aggregazione) lo permettano, sia possibile terminare il processo di
valutazione dei rischi.
Valutazione dettagliata
In caso non risulti possibile procedere con la giustificazione di cui sopra occorre sviluppare, nei casi
in cui è necessario, una più dettagliata valutazione del rischio attraverso:
-
misurazioni ambientali (esposizione cutanea e/o inalatoria)
algoritmi o modelli per stime di rischio.
La metodologia Sintalex trasporti® - Chefren (CHemical Exposure & Freight Risk EvaluatioN),
sviluppata da Federchimica, Associazione Ambiente e Lavoro e Sindar S.r.l è stata sviluppata
specificatamente per la valutazione dei rischi nel trasporto merci pericolose ed è conforme alla
metodologia Cheope (CHemical Exposure OPerating Evaluation®), riconosciuta dalle Linee Guida
delle Regioni.
A conclusione della valutazione dettagliata è possibile definire se il rischio sia moderato o non
moderato (Art. 72-quinquies comma 2).
Gli obblighi conseguenti risultano essere differenziati
Rischio
Moderato
Riferimento normativo
Art. 72-quinquies comma 2
Obblighi
-
Valutazione dei rischi
- Informazione e formazione
Non moderato
Art. 72-quinquies comma 2
-
-
Valutazione dei rischi
Informazione e formazione
Misure specifiche di protezione e
prevenzione
Disposizioni in caso di incidenti o di
emergenze
Sorveglianza sanitaria
Art. 72/4 c.1
Art. 72/4 c.1
Art. 72/4 c.1
Dati sostanze:
• Proprietà pericolose
• Limiti di esposizione
• Quantità presenti
Dati attività:
• Modalità di lavorazione
• Tipo di esposizione
• Durata di esposizione
• Livello di esposizione
Effetti delle misure
preventive e protettive
adottate
Art. 72/4 c.5
Valutazione preliminare dei rischi
GIUSTIFICAZIONE
che natura ed entità dei rischi
rendono non necessaria una
ulteriore valutazione
Art. 72/4
Art. 72/4 c.1
No
Valutazione dettagliata
dei rischi con algoritmi
e/o misurazioni
Valutazione estesa del
rischio (residuo)
Non moderati
Art. 72/7 + DM
10/3/98
(art. 72/5 c.2)
Sì
Art.
72/4 c.2
•Misure adottate
•Casi con rischio
residuo di
notevole
esposizione
Aggiornamento Piano di
Emergenza
(specifiche criticità)
I rischi connessi con gli agenti
chimici sono:
Moderati
Art. 72/6
c.1,5,6,7
Eliminazione o riduzione del
rischio mediante misure
specifiche di prevenzione e
protezione
(art. 72/5 c.2)
Art. 72/4 c.2
Esito valutazione
No
Sì
Art. 72/4
Informazione e formazione per
gli operatori
Sì
E’ dimostrabile
altrimenti il raggiungimento di
adeguati livelli di
sicurezza
No
Art. 72/4 c. 7
Art. 72/6 c.3-4
Art. 72/10 c.7
Art. 72/10-11
Predisposizione sorveglianza
sanitaria
Predisposizione della relazione
di valutazione dei rischi
Art. 72/8
Esistono lavoratori
esposti a T, Xn, Xi?
Art. 72/6 c.2
Monitoraggio periodico degli
agenti chimici in ambiente di
lavoro
Valutazione periodica del rischio
Tabella 1 schema logico previsto dal D.Lgs. 25/2002 per determinare la valutazione del rischio di esposizione agli
agenti chimici.
In caso il rischio possa essere definito moderato non è necessaria alcuna ulteriore valutazione ed è
possibile redigere il documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici (come
previsto dall’art. 72-quater) che andrà ad aggiornare la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94
e successive modifiche ed integrazioni, salvo non si configuri l’opportunità di procede ad una
valutazione di dettaglio nei casi di maggiore criticità.
Se l’analisi ha individuato la presenza di pericolo di esposizione non moderato, diventa necessario
procedere con un’analisi estesa del rischio come di seguito descritto.
È opportuno ricordare che il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato
periodicamente e comunque a fronte di modifiche sostanziali che comportino una variazione dei
livelli di esposizione.
Informazione e formazione
Le attività di formazione e informazione sono obbligatorie per tutte le diverse casistiche
individuate.
È bene ricordare, tra l’altro, gli obblighi derivanti dai compiti del Consulente Sicurezza Trasporti ai
sensi del D.Lgs. 40/00 con riferimento alla formazione/informazione del personale interessato dalla
movimentazione di merci pericolose ed all’art. 5 comma 2 D.Lgs. 334/99, per cui occorre riferirsi
all’art. 3 D.M. 16 marzo 1998 che regolamenta la tipologia delle informazioni e la periodicità di
aggiornamento delle stesse.
Tra le informazioni da fornire è possibile prevedere indicazioni sulle esposizioni individuali,
l’estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza contenenti le informazioni sui rischi di
incidente rilevante specifici per il reparto/impianto in oggetto, l’estratto del piano di emergenza
interno, differenziato secondo l’incarico nel corso dell'eventuale emergenza, integrato con gli
aspetti di coordinamento con gli eventuali interventi richiesti a seguito dell'attivazione del piano di
emergenza esterna.
Valutazione estesa del rischio
La valutazione estesa deve portare ad identificare l’effettivo livello di esposizione al rischio dei
lavoratori.
Occorre quindi valutare il rischio in tutte le fasi operative (normali/manutenzione/emergenza)
definire le misure specifiche di riduzione del rischio, la necessità di sorveglianza sanitaria ed
eventualmente il monitoraggio ambientale.
Scopo della valutazione estesa è comunque far sì che il rischio residuo (se ineliminabile) sia portato
al minimo possibile e comunque al di sotto dei limiti di esposizione.
Identificazione delle fasi operative in cui si può avere esposizione
L’esposizione ad agenti pericolosi può avvenire durante varie fasi operative; in particolare oltre alle
fasi di normale esercizio, occorre valutare con attenzione le possibilità di esposizione durante le
attività di manutenzione, durante le fasi di start up o shut down ed in generale durante tutte le
situazioni di emergenza.
Risulta pertanto evidente che l’analisi deve tener conto di tutte le possibilità di malfunzionamenti,
disattenzioni od anche di riduzione di operatività dei presidi di sicurezza
Comportamenti da tenere in emergenza
Avendo definito l’analisi in condizioni di emergenza parte integrante della valutazione del rischio di
esposizione, risulta opportuno (e necessario secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 25/2002)
modificare ed integrare il Piano di Emergenza Interno in modo che tenga conto degli eventi che
possano causare un’esposizione dei lavoratori.
Nella revisione del Piano è opportuno, tra l’altro, definire i ruoli ed eventualmente correlarli alle
mansioni.
Occorre ricordare, tra l’altro, degli obblighi di aggiornamento del Piano e di esercitazione periodica.
Individuazione delle misure di riduzione del rischio
Una volta definito il rischio di esposizione ad agenti pericolosi, occorre identificare le misure atte
alla riduzione del rischio,
Come da art. 72-sexies comma 1 è possibile individuare provvedimenti quali:
a. progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di
attrezzature e materiali adeguati;
b. appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c. sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies.
d. la fornitura di un equipaggiamento e metodi di manutenzione tali da preservare la
salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
e. la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
f. la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
g. misure igieniche adeguate;
h. la riduzione della quantità di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro al minimo
necessario per il tipo di lavoro svolto;
i. metodi di lavoro appropriati, comprese disposizioni per il trattamento,
l'immagazzinamento e il trasporto sicuri sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Sempre naturalmente ove non sia possibile intervenire ancora a monte con l’eliminazione o
sostituzione degli agenti pericolosi.
In caso non si riesca a ridurre ulteriormente il rischio occorre provvedere i lavoratori di idonei DPI
Sorveglianza sanitaria
Il D.Lgs. 25/2002 introduce una significativa novità per quanto concerne l’obbligo di sorveglianza
sanitaria. Infatti mentre la normativa precedente individuava l’obbligo per specifiche sostanze, il
presente decreto estende l’obbligo a tutto il personale il cui livello di esposizione ad agenti molto
tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo sia considerato non
moderato Di conseguenza il medico competente individuerà i parametri da controllare sia a livello
ambientale che di indicatori biologici di esposizione
La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal
medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in
funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare.
Sarà possibile inoltre individuare per specifiche mansioni, l’opportunità di effettuare Misure
dosimetriche che permettano di confrontare l’esposizione individuale effettiva con quella calcolata
dalla media delle esposizioni nelle diverse postazioni lavorative.
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna
una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto
previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le
informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra
l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione.
Misurazione degli agenti pericolosi
In modo analogo a quanto sinora richiesto obbligatoriamente per i cancerogeni e i mutageni, il
Datore di Lavoro effettua periodiche misurazioni degli agenti che possono comportare un rischio
per i lavoratori e le confronta con i valori limite di esposizione professionale.
Le misurazioni non devono essere intese come misure specifiche di riduzione del rischio, ma essere
caso mai la riprova dell’efficacia delle misure stesse e che i livelli di esposizione siano ridotti al
minimo possibile.
In presenza di limiti di esposizione sarà quindi possibile confrontare l’esposizione effettiva e quella
massima consentita. Dato per scontato che i limiti di soglia non debbano essere superati, sarà
possibile valutare quale rapporto esista tra l’esposizione effettiva e quella massima.
In caso vengano definite linee guida che consentano di individuare dei limiti di discrimine tra
categorie di esposizione (es. <50% TLV moderato) sarà possibile calcolare il livello di rischio, ma
anche in assenza di un riferimento standardizzato, il medico competente potrà stabilire dei target da
raggiungere al fine di perseguire il principio di “miglioramento continuo”.
È da notare che se è stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla
normativa vigente il datore di lavoro, oltre a dover informare i lavoratori del superamento dei
valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e
protezione adottate, ne deve dare comunicazione all'organo di vigilanza.
Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato
un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore
interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di
valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
Diversamente da quanto richiesto per i cancerogeni ed i mutageni, non è prevista la tenuta di uno
specifico registro degli esposti, né è previsto l’invio della documentazione agli Enti esterni
competenti (ISPESL, ASL).
Pur tuttavia, le cartelle sanitarie e i documenti di esposizione sono tenuti in Azienda, in forma atta
a consentirne la consultazione, nel rispetto della riservatezza, e devono rendersi disponibili anche
successivamente alla chiusura del rapporto di lavoro.
Valutazione del rischio residuo
Una volta intraprese tutte le misure di eliminazione o riduzione del rischio di esposizione, occorre
procedere alla rivalutazione del rischio residuo, al fine anche di valutare l’efficacia delle misure
intraprese
Documento di valutazione dei rischi
Il documento di valutazione dei rischi conterrà le informazioni di cui sopra e andrà ad aggiornare la
valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
È opportuno ricordare che il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato
periodicamente e comunque a fronte di modifiche sostanziali che comportino una variazione dei
livelli di esposizione.
REDAZIONE DEGLI AUDIT E DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL CST
Con il D.Lgs. 4 febbraio 2000 n.40 il nostro paese ha recepito la direttiva dell’Unione Europea
96/35 la quale istituisce una nuova figura professionale denominata Consulente per la Sicurezza dei
Trasporti di merci pericolose. Di seguito, per brevità, indicheremo il consulente utilizzando
l’acronimo mutuato dalla lingua inglese “DGSA” (Dangerous Goods Safety Adviser).
Compito principale del Consulente Sicurezza Trasporto è quello di redigere annualmente, e tenerla
aggiornata, una relazione riportante quanto è stato fatto e quanto dovrà essere fatto in azienda per
l‘osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e di scarico di merci pericolose (art. 4
comma 1).
Tale relazione deve essere vista come un documento dinamico che, come si è detto poc’anzi, deve
essere modificato nel corso dell’anno di volta in volta che si procede a modifiche interne all’azienda
per quanto riguarda le procedure di gestione dei trasporti di merci pericolose.
La metodologia Sintalex trasporti® - Chefren (CHemical Exposure & Freight Risk EvaluatioN),
permette di semplificare la stesura delle relazioni da parte del CST.
In particolare la relazione può essere costruita come segue
Attività svolte
Sopralluoghi
Riportare i sopralluoghi, visite ed ispezioni effettuati nel corso dell’anno
Riportare i verbali
Formazione
Riportare i riferimenti delle attività di formazione e informazione effettuate ed il personale
interessato
Riportare i calendari dei corsi
Descrizione generale dei luoghi di lavoro e delle attività/anagrafica azienda
Riportare:
- i dati anagrafici dell’Azienda e dell’Unità Produttiva oggetto della valutazione;
- i nominativi dei responsabili (Datore di Lavoro, Responsabile S.P.P., Consulente
Sicurezza Trasporto, Medico Competente, Rappresentante Lavoratori Sicurezza);
- l’elenco e la descrizione delle fasi;
- l’elenco e la descrizione delle operazioni;
- l’elenco degli agenti chimici;
- i quantitativi degli agenti chimici movimentati annualmente;
- i quantitativi degli agenti chimici caricati/trasportati nelle singole operazioni.
Fare riferimento, se ritenuto opportuno per approfondimenti, ad altri documenti aziendali
quali:
- documento di valutazione dei rischi generale ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 626/94, nel
suo ultimo aggiornamento;
- schemi a blocchi;
- planimetrie generali e di reparto
- schemi di flusso.
Agenti chimici movimentati
Descrivere i prodotti che fanno rientrare nel campo di applicazione del D. Lgs. 4 febbraio
2000 n. 40 per classi; individuare se intervengono in fase di carico/trasporto e le modalità di
trasporto (colli/rinfusa/cisterna).
Indicare le merci pericolose in scarico.
Descrivere se le operazioni di trasporto siano affidate a società esterne o meno e se vengono
effettuati trasporti nazionali e internazionali e trasporti intermodali (modalità strada/ferrovia,
strada/mare).
Elenco Agenti
Riportare l’elenco completo degli agenti presenti nell’Unità produttiva e in particolare:
- nomi agenti;
- numeri UN;
- numeri CAS;
- classe;
- codice;
- categoria trasporto;
- Nr. Kemler
- stato fisico.
- etichette;
- Dispositivi di Protezione Individuale previsti;
Indici di pericolosità
Riportare ove possibile gli indici di pericolosità calcolati per tutte le sostanze movimentate
Verifica delle prassi e procedure
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Seguire una specifica Check List
Gli argomenti possono essere raggruppati come segue:
Procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose
trasportate
Prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di
trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate
Procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le
operazioni di carico o scarico
Possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un’adeguata formazione nei
rispettivi fascicoli personali
Applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti
che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni
di carico o scarico
Ricorso ad analisi e, se necessario, redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi
imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o
durante le operazioni di carico o scarico
Attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o
infrazioni gravi
Considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto
di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri
interessati;
9. Verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o
dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate
10. Avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al
carico o scarico di tali merci
11. Istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di
trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il
trasporto e la loro conformità alle normative
12. Istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di
carico e scarico
Azioni da intraprendere
Riportare le non conformità riscontrate e programmare gli interventi
Inquadramento del trasporto merci pericolose nel SGS aziendale
Ove possibile inquadrare il trasporto merci pericolose all’interno del Sistema di Gestione
Sicurezza aziendale.
In caso il sistema risulti essere formalizzato (Art. 7 D.Lgs 334/99 – D.M. 9/8/2000, OHSAS
18001:1999, SGSL, etc.) riferirsi all’organizzazione del SGS stesso.
Riportare le procedure di interesse per il trasporto merci pericolose tra cui, ad es.:
-
Classificazione merci pericolose
Qualificazione fornitori e sub-fornitori
Procedure di carico-scarico
Emergenza
Formazione
Imballaggio
Incidenti e quasi incidenti