Regolamento generale per la certificazione delle
Transcript
Regolamento generale per la certificazione delle
Regolamento generale per la certificazione delle competenze delle figure professionali e della formazione Il presente regolamento è di proprietà di QS Certificazioni Italia Srl. Tale proprietà è tutelata a termini di legge, pertanto il presente documento non può essere riprodotto o reso noto a terzi senza previa autorizzazione scritta da parte di QS Certificazioni Italia Srl. Copia originale Data Ediz. Rev. Registro revisioni: Oggetto della modifica Emesso Approvato 09/02/2016 1 0 Prima emissione Regolamento RSG AMM 08/07/2016 1 1 Revisione esito esame documentale RSG AMM Distribuzione Copia controllata Copia NON controllata Firma: REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE 1. GENERALITÀ Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per la concessione, il mantenimento, la sospensione, il rinnovo e la revoca della Certificazione del personale inteso come certificazione delle competenze delle figure professionale e della qualificazione dei corsi di formazione. L’attività di certificazione descritta nel presente Regolamento è svolta in accordo ai requisiti della Norma ISO/IEC 17024 “Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone”. La Certificazione secondo gli Schemi concordati con le parti interessate, in accordo alla norma ISO/IEC 17024, è volontaria ed il Richiedente/Candidato, inviando la richiesta di Certificazione e/o qualifica, aderisce a tale schema e ne accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione descritto nei punti successivi del presente Regolamento. Ove previsti dei requisiti cogenti, questi devono ritenersi assolti a priori dal Richiedente/Candidato. 1.2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento ha la scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra QS CERT e: le Persone che richiedono la certificazione e/o la qualifica professionale in conformità ai requisiti QS CERT, gli Enti che richiedono la qualificazione e/o il riconoscimento dei corsi di formazione / master in conformità ai requisiti QS CERT. Il presente regolamento è stato sviluppato e viene gestito da QS CERT Certificazioni Italia Srl, Organismo di Certificazione indipendente, accreditato da ACCREDIA (certificato n.XXX) godendo pertanto del mutuo riconoscimento con i corrispondenti Organismi degli altri Paesi che hanno aderito al IAF Multilateral Agreement. Il presente documento definisce il processo generale di certificazione delle competenze dei candidati ed è applicabile a tutti gli schemi di certificazione sviluppati/proposti da QS CERT. La certificazione è rilasciata da QS CERT. La rigorosa applicazione del Regolamento permette di giungere alla Certificazione di figure professionali e alla Qualificazione dei corsi di formazione e di garantire adeguati standard di prestazione professionale. I requisiti recepiscono, ove esistente, la normativa nazionale e/o internazionale di riferimento per le persone e per i corsi: settore Qualità. Può fare Richiesta di certificazione qualunque persona fisica, giuridicamente definita dalla legislazione vigente, in possesso dei requisiti definiti per ogni schema di certificazione. 1.3 IMPEGNO DI RISERVATEZZA Tutti gli atti relativi alla Richiesta di Certificazione e alla valutazione del personale sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell’ambito degli accordi di mutuo riconoscimento cui QS CERT aderisce e nei confronti dell’ente di accreditamento ACCREDIA. Il trattamento dei dati personali, gestiti ed utilizzati da QS CERT nelle varie fasi previste dal processo di Certificazione, si svolge nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche e delle Organizzazioni, secondo la normativa attualmente in vigore. Tutte le funzioni QS CERT coinvolte nella gestione di registrazioni e documenti, sono tenute a garantire la conservazione delle stesse in maniera corretta e riservata, impedendone l’accesso a terzi non autorizzati. 2. RIFERIMENTI Nel presente Regolamento sono presi come riferimento i documenti del Sistema di Gestione per la Qualità QS CERT (Manuale, Procedure, Schede requisiti ecc…), le norme applicabili e, per le attività coperte da accreditamento ACCREDIA, i documenti di riferimento emessi dall’organismo di accreditamento. In assenza di norme nazionali ed internazionali di riferimento, relative alle figure professionali e ai corsi di formazione, QS CERT adotterà propri criteri che verranno sostituiti e/o integrati all’atto di emissione delle norme. Tutti i documenti richiamati nel Regolamento si riferiscono alla revisione aggiornata vigente. Pagina 2 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE - - - ISO/IEC 17024:2012 Requisiti Generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale; ISO/ IEC 17021:2011 - Valutazione della conformità – Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione; ISO/IEC 17021-2:2013 Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione. Parte 2: requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione ambientale; ISO/IEC 17021-3:2013 Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione. Parte 3: requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione per la qualità; ISO 19011:2012 Linea Guida per gli audit di Sistemi di Gestione EN ISO 9001:2015 Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti RG-01 Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione – Parte Generale (Rev. 3 del 14/04/2014) RG-01-02 Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del personale (Rev. 0 del 14/04/2014) RG-09 Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA (Rev. 5 del 04/12/2014) 3. TERMINI, DEFINIZIONI ED ACRONIMI Nel presente regolamento oltre a quanto riportato nella norma ISO/IEC 17000, si applicano i seguenti termini e definizioni: Processo di certificazione: attività mediante le quali un organismo di certificazione stabilisce che una persona soddisfa i requisiti di certificazione, compresi la domanda, la valutazione, la decisione sulla certificazione, la sorveglianza e il rinnovo della certificazione, l’utilizzo di certificati e di marchio. Schema di certificazione: competenze ed altri requisiti relativi a specifiche professioni o a categorie di persone specializzate aventi qualifiche o specifiche abilità. Requisiti di certificazione: insieme di requisiti specificati, comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione. Proprietario dello schema: Organizzazione responsabile per l’elaborazione ed il mantenimento di uno schema di certificazione. Certificato: documento emesso da un organismo secondo le disposizioni della norma ISO/IEC 17024:2012, indicante che la persona nominata ha soddisfatto i requisiti di certificazione. Competenza: capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti. Qualifica: livello di istruzione, formazione-addestramento ed esperienza di lavoro dimostrati, ove applicabile. Esaminatore: Persona che ha la competenza per condurre un esame e, ove tale esame richieda un giudizio professionale, valutarne i risultati. Commissario: persona che ha la competenza per condurre un esame e, ove tale esame richieda un giudizio professionale del candidato, valutarne i risultati. Valutazione: processo che permette di valutare se una persona possiede i requisiti dello schema di certificazione. Esame: attività che fanno parte della valutazione, che permettono di misurare la competenza di un candidato mediante uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche od osservazione diretta, come definiti nello schema di certificazione. Richiedente: persona che ha presentato una domanda per essere ammesso al processo di certificazione Candidato: richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione Imparzialità: presenza di obiettività. Ricorso: richiesta da parte del richiedente, candidato o persona certificata, per riconsiderare qualsiasi decisione avversa presa dall’Organismo di certificazione relativa alla certificazione. Reclamo: espressione d’insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di certificazione, relativa alle attività di tale organismo o di una persona certificata, per la quale è attesa una risposta. Pagina 3 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE Parte Interessata: persona, gruppo od organizzazione influenzati dalle prestazioni di una persona certificata o dell’organismo di certificazione Sorveglianza: monitoraggio periodico, durante i periodi di validità della certificazione, delle prestazioni di una persona certificata per garantire che mantenga la conformità allo schema di certificazione Altre definizioni Qualificazione e riconoscimento corso: Atto mediante il quale una terza parte indipendente verifica la rispondenza alle prescrizioni QS CERT dei requisiti organizzativi dell’Ente erogante il corso (organizzazione, risorse umane, infrastruttura, comunicazione), dei requisiti minimi per il corso (durata, obiettivi, requisiti di accesso dei partecipanti), della struttura del pacchetto formativo (argomenti, esercitazione, documentazione, valutazione), e delle condizioni per il mantenimento della qualifica (durata, sorveglianza, prescrizioni), nel rispetto del Codice Deontologico QS CERT e delle regole per il mantenimento della qualificazione stessa. ACRONIMI QS CERT: QS Certificazioni Italia Srl SG: Sistema Gestione MSGA: Manuale Sistema di Gestione Aziendale RSG: Responsabile del Sistema di Gestione CC: Comitato di certificazione CSI: Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità CV: Comitato di Valutazione AMM: Amministratore DIR: Direzione DT: Direttore Tecnico RDCP: Responsabile Dipartimento Certificazione del personale RS: Responsabile di schema ET: Esperto Tecnico 4. REQUISITI Il candidato che intende certificarsi deve dare dimostrazione del rispetto dei requisiti contenuti nel documento relativo allo schema specifico nella revisione corrente (S XX). Il soddisfacimento dei requisiti stabiliti da QS CERT, come riportato nei relativi schemi, è condizione necessaria per la concessione della Certificazione personale/Qualificazione dei Corsi. Tali requisiti sono conformi a quanto richiesto dalla normativa nazionale e/o internazionale, per la certificazione delle figure professionali e per la qualifica dei corsi nello specifico settore (es. Qualità). 4.1. Diritti e doveri del cliente Il cliente ha il diritto di: utilizzare l’ottenimento della certificazione per fini pubblicitari nei modi che ritiene più opportuni ma sempre limitatamente all’oggetto ed ai limiti della certificazione ottenuta e secondo quanto prescritto dal presente Regolamento. Il cliente ha il dovere di: accertarsi, al momento della richiesta di certificazione, della conformità allo schema di riferimento. Sarà compito di QS CERT verificarne l’idoneità; dichiarare il proprio impegno a mantenere la conformità accertata per tutta la durata del contratto; rispettare le condizioni contrattuali sottoscritte con QS CERT di cui il presente regolamento è parte integrante; tenere QS CERT aggiornato in caso di modifiche rilevanti avvenute dopo la data di rilascio della certificazione ed accettare e sostenere il costo di eventuali valutazioni integrative che si rendessero necessarie; garantire al personale e ai collaboratori di QS CERT l’accesso alle informazioni ed ai documenti rilevanti per lo svolgimento dell’attività. E’ responsabilità del cliente garantire la completezza, la veridicità e la rispondenza alla realtà delle informazioni fornite; mantenere una registrazione di tutti i reclami Pagina 4 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE accettare l’esito dell’attività di valutazione della conformità e la conseguente decisione di QS CERT; consentire l’effettuazione di valutazione integrative rispetto a quanto previsto contrattualmente qualora si renda necessario ad esempio in seguito a comunicazioni o reclami pervenuti a QS CERT relativi al contratto e che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti di base. Tali valutazioni integrative saranno a carico del cliente; dichiarare di essere certificata solo ed esclusivamente rispetto alle attività per le quali è stato rilasciato il certificato; non utilizzare l’attestazione di conformità, il marchio o altre forme di comunicazione o dichiarazioni in modo ingannevole o che possano arrecare danno o discredito e conseguente perdita di fiducia nei confronti di QS CERT; non lasciare intendere che la certificazione copra anche attività al di fuori del campo di applicazione per il quale la certificazione è stata concessa; in caso di sospensione, revoca o rinuncia della certificazione deve immediatamente cessare l’utilizzo del materiale pubblicitario recante riferimenti alla certificazione e restituire il certificato originale ed il marchio. In caso di riduzione della certificazione deve immediatamente provvedere alla rettifica del materiale pubblicitario; comunicare immediatamente a QS CERT eventuali situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, procedimenti legali, condanne penali definitive, pendenze penali di qualsiasi genere in corso, sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, etc. riferiti all’oggetto del contratto, ed informare QS CERT sugli sviluppi dei procedimenti. Il cliente deve accettare ed uniformarsi ad eventuali conseguenti decisioni da parte di QS CERT di richiesta di ulteriori informazioni o eventuali valutazioni integrative; Il cliente ha inoltre l’obbligo di accettare, durante la valutazione e senza costi aggiuntivi a proprio carico, la presenza di: valutatori in veste di osservatori o ispettori dell’Ente di accreditamento la cui presenza ha lo scopo di accertare che l’attività di certificazione effettuata da QS CERT sia conforme ai requisiti di accreditamento. La presenza di queste figure ed il loro ruolo verrà comunicato preventivamente da QS CERT al cliente; Il rifiuto da parte del cliente equivale alla sospensione dell’iter certificativo. Ulteriori obblighi del committente sono definiti nel documento relativo a termini e condizioni contrattuali allegato all’offerta e parte integrante del contratto con il cliente. 5. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE Il processo di valutazione prevede diverse fasi: Presentazione della candidatura (5.1) Analisi documentale (5.2) Procedura Valutativa (5.3) Rilascio della certificazione (delibera) (5.4) Iscrizione al registro (5.5) Accreditamento settori IAF (5.6.) Mantenimento e sorveglianza (5.7) Rinnovo (5.8) Trasferimento della certificazione (5.9) 5.1. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA Il richiedente che desidera aderire allo schema di certificazione QS CERT può trovare le informazioni e i documenti necessari sul sito internet www.qscert.it o richiederli telefonicamente o tramite e-mail [email protected]. La documentazione comprende il presente Regolamento generale ed i seguenti documenti: • Schema dei requisiti per la certificazione di una specifica qualifica (es. Auditor/Lead Auditor nel settore di competenza (es. Qualità) ; • Codice Deontologico di riferimento per la figura professionale (COD DEO) Il richiedente che ha intenzione di avviare l’iter di certificazione, invia la propria candidatura all'indirizzo mail [email protected] oppure a mezzo raccomandata comprensiva della seguente documentazione: Pagina 5 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE • Modulo “Richiesta di certificazione” debitamente compilato in ogni sua parte per lo schema di riferimento e firmata con sottoscrizione dei Termini e Condizioni Contrattuali e relativa accettazione del Regolamento CDPF QS CERT, del Codice Deontologico (COD DEO) e del Regolamento per l’uso del marchio di certificazione e del certificato (REG LOGO), • evidenza del pagamento delle quote relative alla "presentazione richiesta” come da Tariffario sempre reperibile sul sito www.qscert.it. • documentazione utile a dimostrazione della copertura dei requisiti indicati nello schema (schema requisiti (S XX). La candidatura si intende perfezionata alla ricezione, da parte di QS CERT, di tutta la documentazione sopra indicata. La firma in originale sul modulo di "Richiesta di certificazione" è evidenza della presa visione e dell’accettazione da parte del candidato di tutte le clausole contenute nel presente regolamento e nello schema di riferimento (S XX) e costituisce contratto tra il candidato e QS CERT. Al ricevimento della Richiesta, QS CERT provvede all’esame preliminare della documentazione presentata per verificare la presenza dei requisiti. Nel caso di esito positivo, QS CERT conferma al Richiedente che è stato ammesso al processo di certificazione, cioè che è divenuto Candidato, e pianifica la data di esecuzione dell’esame. Nel caso in cui il Richiedente non risulti in possesso dei requisiti preliminari, la Richiesta non viene accettata e lo stesso viene informato per iscritto della decisione presa, con le relative motivazioni. La partecipazione all’esame di certificazione verrà poi confermata da QS CERT per la sessione stessa, entro il termine massimo di una settimana prima della data prevista per l'esame. I nominativi dei commissari d'esame sono comunicati ai candidati all'atto della conferma della data e sede d'esame con l’invio della “convocazione esame”. I candidati hanno il dovere di segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse o di potenziale rischio di lesione del diritto di imparzialità a QS CERT che valuterà prontamente tali segnalazioni e ne darà risposta al candidato, hanno inoltre il dovere di inviare evidenza della quota di “accettazione richiesta”. In caso di impossibilità nell’organizzare l’esame QS CERT provvederà ad informare tempestivamente i candidati che avranno la facoltà di spostare l’iscrizione ad una sessione di esami successiva oppure chiedere il rimborso della sola quota di “accettazione richiesta”.La quota relativa alla ”presentazione richiesta” non è rimborsabile. 5.2. ANALISI DOCUMENTALE Durante l'analisi documentale viene verificato il soddisfacimento dei requisiti, indicati nel documento SXX, di riferimento, in particolare: istruzione, formazione specifica, esperienza lavorativa generale e specifica. Nel caso di valutazione documentale negativa il processo di valutazione viene sospeso e ne viene data comunicazione al candidato. Il candidato può integrare la documentazione fornita per dare evidenza della soddisfazione dei requisiti e/o colmare le lacune indicate da QS CERT. A seguito dell'invio della documentazione integrativa, QS CERT procederà a nuova valutazione e comunicherà l'esito al candidato. In caso di mancata soddisfazione dei requisiti il processo di certificazione verrà interrotto definitivamente ed il candidato non potrà ottenere la certificazione. La quota relativa alla “presentazione richiesta” non verrà in ogni caso rimborsata. Nel caso il candidato abbia effettuato anche il pagamento della quota di “accettazione richiesta” prima della sessione di esame, quest’ultima verrà rimborsata. Il candidato può ricorrere contro le decisioni prese riguardo la propria richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della valutazione della documentazione da lui prodotta. QS CERT tratterà il ricorso secondo quanto stabilito nel seguito al punto 10.3.2. del MSGA Reclami e Ricorsi. 5.3 PROCEDURA VALUTATIVA I Candidati non ancora iscritti ad alcun Registro, in possesso dei requisiti richiesti dallo Schema di riferimento, di competenza e che in particolare, in merito alla formazione richiesta, si trovano in una delle seguenti situazioni: a) aver frequentato un Corso conosciuto (di cui QS CERT ha garanzia di affidabilità) o riconosciuto da QS CERT (superato con un punteggio maggiore o uguale a 58/100); b) aver frequentato un corso non conosciuto (con evidenza di superamento/frequentazione); Pagina 6 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE possono nella situazione a) accedere alla Procedura Valutativa ed in seguito al superamento della stessa, iscriversi al relativo Registro QS CERT; nella situazione b), superare PRE-ESAME di selezione, che consente di valutare l’efficacia dell’avvenuta formazione ed addestramento circa le tecnologie e metodiche di audit, in conformità alla ISO 19011:2012, prima di accedere alla Procedura Valutativa ed in seguito al superamento dello stesso, iscriversi al relativo Registro QS CERT. Le sessioni d’esame vengono pubblicate periodicamente sul sito www.qscert,it e, previo accordo fra le parti sui siti delle organizzazioni professionali che ne fanno richiesta. La segreteria analizza le domande dei candidati accertandosi che esistano le condizioni di accessibilità alla sede stabilita per la sessione d’esame; nel caso vengano segnalate particolari necessità da parte dei candidati, verifica la soluzione coinvolgendo la Direzione e ne dà prontamente comunicazione al candidato tramite mail. L’esame viene condotto nella lingua locale; esigenze diverse dei candidati, compatibili con i requisiti del presente schema devono essere segnalate alla segreteria che verificherà le possibili soluzioni dando immediata comunicazione al candidato. La rinuncia da parte del candidato a partecipare all'esame dopo l'effettuazione del pagamento non dà diritto ad alcun rimborso, ma il candidato ha la facoltà di partecipare ad una sessione d'esame successiva. In ogni caso le quote versate non sono rimborsabili anche in caso di esito negativo del processo di valutazione. 5.3.1 Pre-esame Oltre alla situazione di cui al caso b) del punto 5.3, è ammessa la possibilità che lo SCHEMA di certificazione possa prevedere lo svolgimento di una prova di “pre-esame” per i candidati che non soddisfino pienamente i requisiti di “formazione specifica”. Lo scopo della prova è di dimostrare che il candidato, che non ha svolto la formazione richiesta dallo schema specifico, abbia effettivamente le conoscenze necessarie richieste per sostenere l’esame di certificazione. La tipologia di prova, le materie oggetto di pre-esame e le modalità di iscrizione sono definite nello schema relativo alla figura professionale da certificare (S XX). 5.3.2 Esaminatori e costituzione della commissione d’esame Le attività di esame sono svolte da uno o più esaminatori qualificati, in conformità alle norme e alle procedure applicabili, di cui un commissario responsabile della Commissione. La commissione d’esame è nominata dal Responsabile di Schema attingendo dal registro commissari/esaminatori qualificati. Il numero di commissari che partecipano alla sessione di esame è definito in base al numero di candidati, in modo tale che nella giornata di esame tutti i candidati abbiano garantite le stesse tempistiche di valutazione. La commissione è composta da almeno un commissario, tutti i membri della commissione sono iscritti all’albo dei commissari/esaminatori ed esperti tecnici (è fatta eccezione per coloro la cui qualifica risulta in fase di sviluppo). iscritto all’albo dei commissari I nominativi dei candidati sono comunicati ai commissari all'atto della conferma della data e sede d'esame (incarico). I commissari hanno il dovere di segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse o di potenziale rischio di lesione del diritto di imparzialità a QS CERT che valuterà prontamente tali segnalazioni e ne darà risposta al commissario. 5.3.3. Prove e materie di esame Tutte le prove vertono sulla verifica delle competenze professionali e sulla capacità all’esercizio della professione. L’accesso all'esame/valutazione di Certificazione è consentito ai candidati che abbiano superato la prima fase di analisi documentale. Il numero, la tipologia di prove e le materie oggetto di esame sono definiti nello schema relativo alla figura professionale da certificare (S XX). 5.3.4. Svolgimento La lista degli iscritti all’esame è consegnata alla commissione d’esame. Si procede all’identificazione dei presenti tramite il controllo di un documento d’identità in corso di validità. Eseguita l’identificazione si procede con lo svolgimento delle prove previste dallo schema. A termine delle prove di esame la commissione comunica al candidato l’esito dell’esame e delle singole prove. A conclusione della giornata di esame la commissione redige il Verbale d’esame. Il Candidato è tenuto a rispettare le indicazioni fornite in relazione all’esecuzione dell’esame, e in particolare a presentarsi alla data, orario e luogo indicati, munito di documento di identità in corso di Pagina 7 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE validità. Eventuali comportamenti non adeguati tenuti dal Candidato durante l’esame saranno verbalizzati e considerati ai fini della decisione sulla Certificazione. Nei casi più gravi, il personale QS CERT ha facoltà di sospendere l’esecuzione dell’esame per un Candidato che non osservi le prescrizioni, e chiedere allo stesso di lasciare i locali in cui l’esame viene effettuato. 5.3.5. Criteri di valutazione I pesi delle prove, i criteri di valutazione ed il punteggio minimo per il superamento dell’esame sono definite per ogni schema di certificazione (S XX). 5.3.6. Ripetizione dell’esame I candidati che non avessero superato l’esame hanno il diritto di ripeterlo una seconda volta, senza oneri aggiuntivi, in una sessione successiva a scelta del candidato. L'eventuale ulteriore ripetizione della prova d'esame, a partire dalla terza in poi, comporta il pagamento della sola quota corrispondente alla voce "Ripetizione iter valutativo" indicata nel tariffario vigente. 5.3.7 Presenza Ente di Accreditamento nelle Valutazioni / Esami Durante le valutazioni e/o esami previste dagli iter certificativi, negli schemi di Certificazione di Auditor/Lead Auditor, sotto accreditamento ACCREDIA o in fase di accreditamento, può essere prevista la presenza di Ispettori ACCREDIA. 5.3.8. Sicurezza La sicurezza degli esami è garantita attraverso l’applicazione della relativa procedura circa la predisposizione dei materiali d’esame, nonché attraverso la dichiarazione firmata da ciascun candidato nella quale si impegna a non divulgare i materiali d’esame e a non prendere parte a prassi fraudolente per la sottrazione degli stessi. Durante gli esami inoltre è garantita la presenza di commissari ed esaminatori in numero congruo al controllo del corretto svolgimento, comprensivo il controllo sull’eventuale tentativo di utilizzo di aiuto non autorizzato da parte dei candidati e il confronto dei risultati per sventare eventuali frodi. I candidati sono tenuti a presentare documento d’identità valido in sede d’esame, pena l’esclusione dallo stesso. 5.4. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE (DELIBERA) Il Comitato di Certificazione, visti i documenti attestanti il superamento delle prove di certificazione, l’analisi positiva dei documenti e le ricevute dei versamenti, delibera l’emissione del certificato che viene predisposto dalla segreteria operativa e timbrato e firmato da un membro della Direzione. La data di emissione del certificato decorre dalla data di delibera della certificazione. Se previsto dallo schema di riferimento, contestualmente alla comunicazione del rilascio della certificazione viene inviato al professionista il marchio di certificazione assieme alla procedura per l’uso del marchio di certificazione, precedentemente accettata. 5.4.1 Validità della certificazione La validità deI contratto per la certificazione è specificata nello schema della figura professionale di riferimento. Il contratto è vincolato al pagamento annuale delle quote previste per il mantenimento ed alla sorveglianza periodica da parte di QS CERT. In assenza di disdetta da parte del professionista certificato (da effettuare secondo le modalità definite nel capitolo 8), il contratto di certificazione viene rinnovato in automatico. 5.5 ISCRIZIONE AL REGISTRO - Registri ed elenchi Il rilascio della certificazione consente l’iscrizione del professionista nel registro dei professionisti certificati per la figura professionale richiesta. Tale informazione, se autorizzata da parte del candidato in fase di richiesta di certificazione, permette la pubblicazione dei dati del candidato sul sito www.qscert.it . Soddisfatti tutti i requisiti previsti, l’iscrizione nei Registri QS CERT verrà effettuata con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla delibera. Durante il periodo di validità della certificazione, le Persone certificate sono soggette alla sorveglianza di QS CERT, secondo quanto previsto al successivo punto 5.7. È fatta salva la facoltà della Persona certificata di dare la disdetta, con comunicazione scritta, almeno 3 mesi prima della scadenza annuale. La mancata o tardiva comunicazione non assolve dal Pagina 8 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE versamento della quota di mantenimento per l’annualità successiva. 5.6. ACCREDITAMENTO ATTRIBUZIONE SETTORI IAF In fase di prima certificazione, il Candidato, deve poter indicare almeno 1 settore IAF nella Richiesta di certificazione, attribuibile per esperienza lavorativa pregressa/ percorso di studi, da inserire nel Certificato di competenza. Per l’attribuzione dei settori IAF il Candidato deve farne esplicita richiesta nella Richiesta di certificazione ed allegarvi la documentazione valida, comprovante la competenza richiesta, come indicato nel relativo schema (S XX). La valutazione documentale del possesso dei requisiti per l’accreditamento dei settori IAF è possibile solo a seguito del pagamento della quota prevista per l’attribuzione di settori IAF (rif. Tariffario CP), presente sul sito, a prescindere dalla possibile assegnazione del settore IAF. In prima certificazione la quota per i settori IAF viene aggiunta alla quota “presentazione domanda”. L’assegnazione del/i settore/i IAF, sarà quindi possibile solo se il Candidato sarà in possesso dei requisiti richiesti, a seguito del superamento della valutazione in fase di ESAME e della valutazione positiva da parte degli Organi QS CERT preposti. I settori accreditati accordati sono riportati: a) nel registro QS CERT (presente nel sito Internet: www.qscert.it) insieme al nominativo del Candidato; b) nel Certificato rilasciato al candidato. 5.7 MANTENIMENTO E SORVEGLIANZA Durante il periodo di validità della certificazione QS CERT esercita un controllo sul personale certificato per verificare il perdurare del mantenimento della conformità ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Durante il periodo di validità della certificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi confermato a seguito di: 1. 2. 3. 4. assenza di provvedimenti QS CERT nei confronti dell’interessato e assenza reclami pagamento dell’importo annuale per l’iscrizione al registro evidenze in merito all’aggiornamento professionale, ove previsto attività lavorativa in corso di svolgimento, ove previsto In merito al primo punto, QS CERT effettua la sorveglianza sulle persone certificate, richiedendo di produrre una dichiarazione annuale di assenza reclami o corretta gestione degli stessi, sotto la propria responsabilità. La dichiarazione, su apposito modulo, deve essere firmata ed inviata a QS CERT. In tale modulo, la persona certificata dichiara inoltre di essere a conoscenza che la mancata comunicazione di rinuncia alla certificazione nel termine di almeno 3 mesi prima della data di scadenza annuale non assolve dal versamento della quota di mantenimento per l’annualità successiva. In qualsiasi momento, qualora i sopracitati requisiti non vengano soddisfatti (singolarmente e/o complessivamente), la certificazione viene sospesa e/o revocata secondo la procedura “Sospensioni, revoche e recupero crediti”. La ricertificazione, nel caso in cui la certificazione venga revocata, si potrà ottenere ripercorrendo l’intero processo, previo giudizio favorevole degli Organi QS CERT, secondo le procedure vigenti. Le sorveglianze sono eseguite a campionamento sulla documentazione professionale e possono prevedere un colloquio con il professionista certificato. Le condizioni per il mantenimento annuale della certificazione durante il triennio di sorveglianza sono definite nello specifico schema (S XX). 5.8 RINNOVO Al termine degli anni di validità della certificazione indicato sul certificato, QS CERT invia la comunicazione in merito al rinnovo della certificazione, inclusa la relativa fattura, a tutte le persone certificate che non abbiano comunicato in maniera formale, almeno 3 mesi prima della scadenza annuale, l’eventuale disdetta per iscritto. La mancata comunicazione di rinuncia alla certificazione nel termine di almeno 3 mesi prima della data di scadenza annuale, non assolve dal versamento della quota di mantenimento per l’annualità successiva. Gli iscritti ai Registri (in regola con il mantenimento annuale) potranno pertanto inoltrare richiesta di rinnovo al QS CERT e produrre le evidenze oggettive in merito all’attività svolta nel settore di Pagina 9 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE riferimento. QS CERT procede inoltre alla rivalutazione delle competenze, in continuità con il rilascio della prima certificazione, secondo le modalità stabilite nelle diverse procedure di rinnovo. Il professionista che non ha presentato disdetta è tenuto ad inviare la documentazione aggiornata indicata nello schema specifico (S XX) almeno 60 giorni precedenti la scadenza del termine di validità della certificazione per consentire la valutazione dei requisiti necessari per il rinnovo e la successiva riemissione del certificato entro la data di scadenza indicata nel precedente documento. Qualora il personale certificato non soddisfi tutti i requisiti della procedura di rinnovo, alla scadenza della certificazione la stessa non verrà rinnovata. Le modalità del rinnovo sono contenute nella procedura di riferimento e nel relativo Schema di certificazione. Qualora nel corso di validità del certificato, intervengano aggiornamenti normativi QS CERT li recepirà e informerà la persona certificata sui nuovi requisiti e sul necessario adeguamento (es. nuove prove d’esame, aggiornamento professionale, altre evidenze). La persona certificata potrà decidere se adeguarsi o meno e, in caso di mancato adeguamento, nei tempi comunicati da QS CERT, questo comporterà la sospensione dal registro QS CERT e il conseguente annullamento della certificazione. In occasione del rinnovo, sarà richiesto da QS CERT alla persona certificata di produrre la dichiarazione di assenza (o corretta gestione) di contenziosi legali in corso e/o di reclami, relativamente alla certificazione posseduta. 5.8.1 Riduzione del Campo di Applicazione della Certificazione La riduzione del campo di applicazione della certificazione può verificarsi nei casi di parziale soddisfacimento dei requisiti professionali previsti per il rinnovo QS CERT comunica all’interessato la data di decorrenza e l’entità di detta riduzione. 5.8.2 Estensioni dei Settori IAF / Passaggio di Registro Il personale certificato QS CERT, maturati i requisiti aggiuntivi rispetto alla propria qualifica o rispetto ai propri settori IAF, può richiedere il passaggio di Registro o l'estensione dei settori IAF, in seguito a: a. presentazione della Richiesta di passaggio tra registri QS CERT/Richiesta di estensione dei settori IAF attestante il soddisfacimento dei requisiti di competenza richiesti, presenti nel relativo Schema requisiti di riferimento; b. accettazione quote previste (rif. Tariffario), presente sul sito; c. pagamento quota richiesta di passaggio tra registri QS CERT / aggiunta settori IAF per poter procedere alla valutazione documentale dei requisiti richiesti sullo Schema applicabile e/o per l’estensione ai settori IAF, come indicato in Richiesta, a prescindere dalla possibile attribuzione del settore IAF o della figura professionale. Il passaggio tra registri QS CERT e/o l’attribuzione del/i settore/i IAF sarà possibile solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti; d. analisi documentale e dei requisiti dichiarati ed eventuale richiesta di integrazione documentale da parte di QS CERT; e. esame, valutazione mediante colloquio con Commissario o altra modalità eventualmente prevista da QS CERT al fine di verificare le competenze specifiche richieste f. delibera e ratifica della Certificazione da parte degli Organi QS CERT preposti; g. ricevimento del certificato aggiornato con la nuova qualifica/nuovi settori IAF. La richiesta di passaggio tra registri QS CERT non può essere presentata prima di sei mesi dalla data di iscrizione al registro, anche se maturati i requisiti richiesti. 5.9 TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE: 5.9.1 Passaggio da registri di OdC accreditati L'accesso dei candidati iscritti in altri registri di OdC accreditati (nello stesso schema, es. Qualità), in conformità a quanto specificato nello Schema di riferimento, ai relativi Registri QS CERT, è subordinato a: 1. presentazione della Richiesta di certificazione attestante il soddisfacimento dei requisiti richiesti negli schemi di riferimento e sottoscrizione dei i Termini e Condizioni Contrattuali con relativa accettazione del Regolamento CDPF QS CERT (REG CDPF), del Codice Deontologico (COD. DEO) e del Regolamento per l’uso del marchio di certificazione e del certificato (REG LOGO), consultabili sul sito www.qscert,it; 2. accettazione quote previste (rif. Tariffario CP) presente sul sito www.qscert.it; 3. pagamento della prima quota: presentazione richiesta e quota relativa ai settori IAF richiesti; Pagina 10 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE 4. 5. 6. 7. 8. 9. analisi documentale e dei requisiti dichiarati, in conformità a quanto specificato nello Schema di riferimento ed eventuale richiesta di integrazione documentale da parte di QS CERT. La certificazione prodotta da altro OdC deve essere valida al momento della richiesta di certificazione e dichiarare di non avere in atto provvedimenti disciplinari con l’altro OdC del personale; pagamento della quota “accettazione della richiesta” prima dello svolgimento della Procedura Valutativa. La quota comprende anche il primo anno di iscrizione a registro, il certificato, il marchio QS CERT in formato elettronico; superamento dell’esame, e/o del colloquio tecnico con una persona (Commissario QS CERT) o con un gruppo di esperti, il cui obiettivo è quello di valutare la competenza nel settore specifico (Es. Qualità) e nei settori IAF richiesti; delibera della Certificazione da parte degli Organi QS CERT preposti solo a seguito dell’avvenuto saldo delle fatture suddette; comunicazione dell’esito dell’iter certificativo; inserimento a registro pubblico su www.qscert.it (attestante l’avvenuta certificazione e l'accreditamento dei settori IAF attribuiti), ricevimento del certificato e del Marchio (formato elettronico). Il candidato deve dichiarare, nella richiesta di certificazione, di non avere in atto provvedimenti disciplinari con l’altro OdC di provenienza. Eventuali azioni disciplinari a carico del candidato, intrapresi dall’OdC di provenienza, impediscono il proseguimento dell’iter certificativo o, nel caso di Certificazione già rilasciata, ne comportano la sospensione/revoca. NB: un candidato può essere certificato contemporaneamente da più Organismi di certificazione del personale, anche per lo stesso schema. 6. UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE La Persona certificata ha diritto all’uso della Certificazione QS CERT. La Persona certificata si impegna a non fare un uso scorretto della Certificazione. Per uso scorretto si intende, in particolare, l’utilizzo della stessa con riferimento a ruoli o competenze professionali non attinenti a quanto incluso nel certificato stesso, con l’intenzione di trarre in inganno terzi circa lo scopo e l’estensione della certificazione. È altresì uso scorretto il riferimento alla Certificazione quando questa non sia ancora stata rilasciata, oppure sia stata sospesa o revocata, oppure sia trascorso il periodo di validità e non sia intervenuto alcun rinnovo. 7. USO DEI MARCHI QS CERT ED ENTE DI ACCREDITAMENTO Con decorrenza dalla data del rilascio della Certificazione, la Persona certificata potrà usare il marchio QS CERT solo con riferimento al singolo/i schema/i certificativo/i per cui ha ottenuto la Certificazione. La Persona certificata può quindi usare il marchio QS CERT collegato alla Certificazione sui propri documenti e sul materiale pubblicitario inerente alla propria attività, purché ciò avvenga in maniera veritiera e completa dei dati relativi alla Certificazione. La Persona certificata può usare il marchio QS CERT solo: - con il proprio nome; - con il numero di identificazione del certificato (opzionale); - con il riferimento alla normativa a cui la Certificazione fa riferimento; - nel periodo di validità del certificato; - senza cambi di forma (sono permessi ingrandimenti e riduzioni che comunque ne permettano la perfetta leggibilità); - nei colori stabiliti oppure in bianco/nero. Le Persone in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento possono utilizzare, in via facoltativa, il marchio ACCREDIA congiuntamente al marchio QS CERT, nel rispetto delle regole indicate nel documento “RG-09 Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA”, che qui s’intende integralmente richiamato. Nota: Il suddetto documento è disponibile sul sito web di ACCREDIA. I suddetti marchi saranno inviati alle Persone certificate, nei vari formati, per il tramite del personale Pagina 11 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE QS CERT. 8. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE Eventuale rinuncia deve essere inviata a QS CERT con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi in forma scritta. Il professionista che non presenta rinuncia entro i termini sopra indicati è tenuto ad inviare la documentazione aggiornata indicata nello Schema di riferimento, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di validità. In caso di rinuncia il professionista deve restituire l'originale del certificato, non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato, eliminare da carta intestata, documentazione tecnica e commerciale ogni riferimento o simbolo relativi alla certificazione, non utilizzare il marchio QS CERT. La rinuncia implica la cancellazione dal registro di QS CERT e, in caso di schema accreditato, QS CERT provvede a comunicare tale aggiornamento ad ACCREDIA. 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE Nel corso del periodo di validità della Certificazione, QS CERT si riserva la facoltà di sospendere la stessa, prima di procedere con la revoca, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: - non osservanza delle condizioni previste dai documenti contrattuali; - fondato reclamo adeguatamente documentato proveniente dal mercato relativo a inadempienze verso terzi, di cui il professionista non abbia fornito evidenza di corretta gestione; - inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nei documenti di schema; - mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione; - mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, a qualunque titolo, a QS CERT; - ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal candidato all’atto delle certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l’immagine di QS CERT e delle parti coinvolte. A seguito di una prima evidenza di infrazione QS CERT provvede a sospendere il certificato. La sospensione della certificazione viene notificata da QS CERT al professionista indicando il motivo della sospensione, le condizioni alle quali questa può essere revocata ed i termini temporali entro i quali le condizioni devono essere soddisfatte. La sospensione preclude al professionista l'uso del certificato e del marchio di certificazione. Il professionista deve indicare entro un termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione le azioni correttive che intende apportare. QS CERT valuta le azioni correttive proposte e decide se revocare il provvedimento sanzionatorio, piuttosto che attuare azioni di verifica atte a provare il reale ripristino delle condizioni. In caso di mancata ricezione delle azioni correttive entro il termine indicato QS CERT provvederà a revocare la certificazione. Le spese sostenute da QS CERT per verifiche originate da provvedimenti di sospensione, sono a carico del professionista. Il provvedimento di sospensione non può superare un periodo massimo di 6 mesi oltre il quale il certificato dovrà essere revocato. La persona a cui è stato sospeso il certificato ha tempo sino a tre (6) mesi per ottemperare alla mancanza rilevata, in caso contrario QS CERT provvederà alla revoca del certificato. La sospensione e la revoca precludono alla persona l’uso del certificato. La revoca del certificato viene notificata da QS CERT in forma scritta con la descrizione delle motivazioni che hanno portato alla decisione. Nel caso di revoca del certificato, la persona deve restituire lo stesso in originale a QS CERT ed eliminare dalla carta intestata, dal sito web e da ogni altro supporto utilizzato qualunque riferimento o simbolo relativi alla certificazione QS CERT. Il professionista al quale è stato revocato il certificato può ripresentare Richiesta di Certificazione dopo 6 mesi dalla data di revoca a condizione che siano state rimosse o risolte le cause originanti la decisione di revoca e previa autorizzazione da parte di QS CERT. 10. RECLAMI E RICORSI Il Richiedente, il Candidato e/o la Persona certificata, nel caso di carenze rilevate nella gestione delle attività, può presentare reclamo a QS CERT, esponendo e motivando per iscritto le ragioni del reclamo stesso. Il modulo per l’effettuazione di eventuali reclami viene consegnato al candidato durante l’esame di certificazione ed è inoltre disponibile sul sito www.qscert.it Il reclamo deve essere inviato tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica. QS CERT avrà cura di trattare il reclamo e di rispondere per iscritto al mittente entro un congruo termine, di regola entro venti (20) giorni lavorativi dalla data di ricezione del suddetto reclamo. Pagina 12 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE In caso di disaccordo con QS CERT circa l’esito della decisione presa, il Richiedente, il Candidato e/o la Persona certificata può presentare ricorso entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della comunicazione QS CERT, esponendo e motivando per iscritto le ragioni del ricorso. QS CERT potrà richiedere eventuali ulteriori elementi e/o informazioni ad integrazione del ricorso presentato. Il ricorso sarà esaminato da Commissione Tecnica appositamente istituita, che deciderà circa il suo accoglimento o meno. La relativa decisione sarà comunicata per iscritto entro centoventi (120) giorni dalla data di ricezione del ricorso. I ricorsi alle decisioni di QS CERT in merito alla certificazione possono essere presentati da qualunque persona. Qualora il richiedente, candidato o persona certificata, non approvi o non condivida le decisioni in merito al processo di certificazione applicato alla proprio caso personale oppure riguardo ad eventuali sanzioni disciplinari a lui comminate da QS CERT può inoltrare un ricorso alla direzione ed in seconda istanza al Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità. Il ricorso deve essere inoltrato tramite raccomanda A.R. entro quindici giorni dalla data dell’evento scatenante o della notifica della sanzione. Il ricorso non sospende la sanzione. Le politiche e le procedure per la risoluzione dei ricorsi e dei reclami ricevuti garantiscono la loro risoluzione in modo indipendente ed equo. 11. ITER DI QUALIFICAZIONE CORSI DI FORMAZIONE Le Organizzazioni che desiderano aderire allo schema di Qualifica/Registrazione QS CERT possono trovare le informazioni e i documenti necessari sul sito Internet QS CERT (www.qscert.it), richiederli telefonicamente o a mezzo email ([email protected]). La documentazione di pertinenza comprende: il presente Regolamento Schema requisiti di riferimento (S XX) la Richiesta di qualificazione corso. 11.1 Qualificazione dei Corsi di Formazione La Qualificazione dei Corsi di Formazione prevede il soddisfacimento delle seguenti fasi: a. presentazione della Richiesta di qualificazione corsi a QS CERT tramite apposita modulistica, sottoscrizione dello schema applicabile e sottoscrizione del relativo Codice Deontologico (COD DEO) e Regolamento per l'uso del marchio di certificazione e del certificato (REG LOGO), consultabili sul sito QS CERT; b. accettazione quote previste (sottoscrivendo l’Offerta inviata da QS CERT sulla base del Tariffario con contestuale accettazione del presente Regolamento e dei Termini e condizioni contrattuali); c. evidenza del pagamento della quota di presentazione richiesta; d. analisi della richiesta presentata e della documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti presenti nel relativo Schema requisiti per la qualificazione dei corsi di formazione (es. per lo schema Qualità); e. analisi documentale del corso da parte di un Commissario QS CERT; f. pagamento delle quote previste; g. verifica e valutazione dello svolgimento del corso e valutazione del/dei docente/i previsti; h. verifica e valutazione del/dei docente/i membri della commissione esaminatrice durante lo svolgimento degli esami finali; i. delibera della Certificazione da parte degli Organi QS CERT preposti; j. inserimento a registro pubblico su www.qscert.it ricevimento dell’attestato riportante la qualificazione/registrazione avvenuta ed il Marchio corso qualificato (formato jpg). Nota: L’Organizzazione erogatrice del corso deve comunicare a QS CERT, qualunque variazione del team di docenza e/o documentale in modo che possa essere sottoposta a nuova verifica. I corsi qualificati o in fase di qualifica QS CERT, prevedono la presenza in commissione d’esame, di un Commissario QS CERT. I corsi in fase di qualifica QS CERT, possono essere pubblicizzati come corsi “in fase di qualifica”. 11.2 Sorveglianza Il mantenimento della Qualificazione del corso è subordinato a: 1. il parere favorevole del Commissario QS CERT, dopo la visita annuale di sorveglianza sull’intero corso e la verifica agli esami finali (attività di sorveglianza); 2. il regolare versamento al QS CERT delle quote di mantenimento; Pagina 13 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE 3. la risoluzione positiva di eventuali reclami e/o ricorsi dei partecipanti al corso; 4. l’assenza di revoca o recesso della qualifica da parte di QS CERT o di rinuncia da parte dell’Ente (vedi Contratto); 5. il rispetto di tutti i punti richiamati nel Contratto QS CERT effettua la sorveglianza sui Corsi, richiedendo di produrre una dichiarazione annuale di assenza o corretta gestione di reclami su apposito modulo, che deve essere firmata ed inviata a QS CERT. In tale modulo, il Responsabile del Corso qualificato dichiara inoltre di essere a conoscenza che la mancata comunicazione di rinuncia alla qualificazione nel termine di almeno 6 mesi prima della data di scadenza annuale, non assolve dal versamento della quota di mantenimento per l’annualità successiva. In merito al primo punto, QS CERT effettua la sorveglianza diretta sul corso qualificato mediante una verifica annuale, eseguita da un Commissario nominato dal Responsabile di schema su un’edizione in svolgimento. Il Commissario si accerta che tutti i requisiti e le caratteristiche, valutati inizialmente, siano mantenuti qualitativamente costanti, che siano state risolte eventuali anomalie e che siano state attuate azioni di miglioramento. QS CERT conserva le registrazioni delle attività di sorveglianza e provvede all’emissione di nuovo attestato. QS CERT prevede, inoltre, la verifica documentale presso l’Ente ove siano conservate le registrazioni relative al corso qualificato. QS CERT può eseguire visite di sorveglianza straordinarie e/o visite supplementari sui corsi qualificati e/o in iter, e in tal caso il preavviso della visita all’Ente è di un giorno. Durante il periodo di validità della certificazione e della qualificazione, QS CERT provvede ad inviare informazione circa le nuove versioni dei documenti: Regolamento CDPF, Codice Deontologico e Regolamento per l’uso del Marchio a tutte le persone ed enti interessati. La qualificazione dei corsi ha validità di 1 anno, a decorrere dal momento dell’iscrizione nel Registro QS CERT, e si rinnova di anno in anno. 12 CONTENZIOSI Il contratto sottoscritto tra il cliente e QS CERT sottostà al diritto italiano, ed il foro giuridico competente è quello di Torino. Nel caso di mancato pagamento della fattura di QS CERT da parte dell’organizzazione cliente contraente, QS CERT provvederà alla Sospensione (vd. Punto 9) ed alla Revoca (vd punto 9) della certificazione. Inoltre QS CERT agirà stragiudizialmente e giudizialmente per il recupero dei crediti non corrisposti. Anche in questo caso il foro di competenza esclusiva sarà quello di Torino. I costi relativi al recupero del credito saranno interamente a carico del Committente. 13 CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE Il presente Regolamento costituisce parte del contratto stipulato tra il cliente e QS CERT. Con la sottoscrizione del contratto il cliente accetta tutti gli articoli stabiliti e riportati nel presente Regolamento, nonché nelle norme, guide, specifiche tecniche e documenti di riferimento in esso richiamati. Pagina 14 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE TABELLA RIASSUNTIVA: VALIDITA’, SORVEGLIANZA, RINNOVO, MANTENIMENTO FIGURE PROFESSIONALI Validità (durata ciclo) Dalla data di emissione Sorveglianza Mantenimento Annualmente, si ritiene tacitamente confermato e si provvede all’aggiornamento della data di scadenza annuale sul certificato, se Sospensione e annullamento Il provvedimento di sospensione può avere una durata massima di 6 mesi, superati i quali il provvedimento si trasforma in revoca. La sospensione comporta l’obbligo da parte del professionista di sospendere l’utilizzo del marchio, del certificato o qualunque riferimento alla certificazione QS CERT. QS CERT si riserva il diritto di sospendere e/o revocare la relativa iscrizione al Registro nel caso in cui si presentino le seguenti condizioni a) – b): Iscrizione in caso di revoca 3 anni CORSI DI FORMAZIONE 1 anno QS CERT richiede annualmente la presentazione di una dichiarazione attestante la mancanza di reclami nei confronti del loro operato e l'aggiornamento effettuato in caso di nuove emissione di nuove norme e/o leggi, rilevanti nel settore (e/o settore IAF) di competenza. Non si sono verificati provvedimenti/reclami a carico della - Non si sono verificati persona interessata o si dia evidenza della corretta gestione provvedimenti/reclami a dell’eventuale reclamo da parte dello stesso o dell’Organismo carico del Corso o dell’Organizzazione erodi certificazione di Sistemi. È stato effettuato il pagamento della quota annuale, con gatrice del Corso qualififattura emessa 1 mese prima della scadenza annuale del cer- cato; - È stato effettuato il patificato; E’ stata compilata ed inviata la dichiarazione assenza di gamento della quota annuale. reclami. a) Mancato pagamento delle quote previste; Mancata presentazione della documentazione prevista per il rinnovo della certificazione entro i termini previsti; Presenza di reclami formalizzati e non gestiti in maniera efficace e corretta; Mancato rispetto del Codice Deontologico e del Regolamento per l’uso del marchio di certificazione e del certificato; Comportamenti screditanti l'immagine di QS CERT. b) Presenza di provvedimenti disciplinari da parte - Mancata risoluzione delle dell’ODC di provenienza (in caso di persone certificate azioni correttive relative alle NC rilevate dal Commissario provenienti da altri ODC accreditati). Richiesta di disdetta da parte dell'interessato (3 mesi QS CERT. prima della scadenza triennale, tramite comunicazione - Richiesta di disdetta da parte dell'Organizzazione eroscritta: raccomandata/pec ). Comunicazione tempestiva, da parte del professionista gatrice del corso, come da certificato, su aspetti che possano influenzarne la capacità condizioni contrattuali di continuare a soddisfare i requisiti della certificazione. In caso di annullamento della certificazione, il professioni- - In caso di revoca del corso, sta si impegna a sospendere immediatamente l’uso del l’Organizzazione si impegna Marchio, del certificato e del timbro o qualunque riferimento ad eliminare qualunque rifealla certificazione QS CERT. rimento alla qualifica QS CERT dalla propria docuLa sospensione e l’annullamento dell’iscrizione al registro mentazione o materiale QS CERT sono comunicate ad ACCREDIA. pubblicitario. In caso di revoca il soggetto può iscriversi nuovamente ai registri QS CERT ripercorrendo l'intero processo o parte di esso, previa autorizzazione QS CERT e a condizione che siano state rimosse o risolte le cause originanti la decisione di revoca. Pagina 15 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE Rinnovo Tacito Rinnovo in assenza di Richiesta di disdetta da parte dell’interessato, 3 mesi prima della scadenza triennale della certificazione, in seguito a valutazione imparziale di quanto prodotto dall’interessato: - evidenza di aggiornamento professionale settori relativi (es. Visita di sorveglianza qualità), negli ultimi tre anni (rif. Schema applicabile presente sul annuale effettuata da sito QS CERT); parte di un Commissario - evidenza di continuità professionale/competenza nello QS CERT, sullo svolgischema (es. qualità) e nei settori IAF attribuiti, negli ultimi mento del corso e rivalutre anni (rif. Schema applicabile presente sul sito QS tazione dei docenti (veriCERT); fica dell'aggiornamento - pagamento quota, con fattura emessa 1 mese prima della professionale effettuato); scadenza della certificazione; pagamento quota. - compilazione e sottoscrizione della dichiarazione assenza di reclami o evidenza della corretta gestione dei reclami e CV aggiornato e firmato. - delibera degli Organi QS CERT preposti. Pagina 16 di 16 QS CERT REG CDPF - Ed. 1 - Rev. 1 del 08/07/2016