ministero dell`economia e delle finanze

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 marzo 2015, n. 30
Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri
generali cui devono uniformarsi gli Organismi di
investimento
collettivo del risparmio (OICR) italiani. (15G00041)
(GU n.65 del 19-3-2015)
Vigente al: 3-4-2015
Titolo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
(di seguito «TUF»);
Visto in
particolare
l'articolo
39
del
TUF,
sostituito
dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
44, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina
i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani;
Visto l'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che
disciplina i fondi istituiti con apporto di beni immobili;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, che in attuazione
del previgente articolo 37 del TUF, determina i criteri generali cui
devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
Visto l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante
disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
novembre 2011, n. 236, recante definizione ed individuazione dei
clienti professionali pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma
2-sexies, del TUF;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 dicembre 2014;
Vista la nota del 22 gennaio 2015, prot. n. 2096, con la quale, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del
Consiglio dei ministri;
Visto il nulla osta all'ulteriore
corso
del
provvedimento
comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 20
febbraio 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente regolamento s'intendono per:
a) «Testo Unico della Finanza (TUF)»: il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
b) «Testo Unico Bancario (TUB)»: il decreto legislativo
1°
settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) «Oicr»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera k), del TUF;
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d) «Oicr aperto»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
k-bis), del TUF;
e) «Oicr chiuso»: l'Oicr diverso da quello aperto;
f) «Oicr italiani»: gli Oicr di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera l, del TUF;
g) «fondo»: il fondo comune di investimento
come
definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera j), del TUF;
h) «Sicav»: la societa' di investimento a capitale variabile come
definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del TUF;
i) «Sicaf»: la societa' di investimento a capitale fisso come
definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del TUF;
l) «OICVM italiani»: gli Oicr di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera m), del TUF;
m) «FIA»: l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE;
n) «FIA italiano»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
m-ter), del TUF;
o) «FIA italiano riservato»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera m-quater), del TUF;
p) «investitori professionali»: i clienti professionali privati, i
clienti professionali pubblici, nonche' coloro che su richiesta
possono essere trattati come clienti professionali,
ai
sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF;
q) «FIA italiani immobiliari»: i fondi e le Sicaf che investono in
beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi
inclusi
quelli
derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e
da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti
di altri FIA immobiliari, anche esteri;
r) «partecipazioni in societa' immobiliari»: le partecipazioni in
societa' di capitali che svolgono
attivita'
di
costruzione,
valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;
s) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato iscritto
nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita
sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del TUF o altro mercato
regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al
pubblico, specificato nel regolamento del fondo;
t)
«sistema
multilaterale
di
negoziazione»:
il
sistema
multilaterale di negoziazione rientrante nell'ambito di applicazione
della direttiva 2004/39/CE;
u) «gestore»: uno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis), del TUF;
v) «Sgr»: la societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo
1, comma 1, lettera o), del TUF;
z) «gestione di portafogli»: il servizio di investimento di cui
all'articolo 1, comma 5-quinquies, del TUF.
2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non
diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel TUF.
Art. 2
Obblighi informativi per gli OICVM italiani
1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali
dal codice civile, la Sgr, per ciascun fondo che gestisce, e la Sicav
redigono:
a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per
giorno, le operazioni relative alla gestione dell'OICVM e
le
operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni;
b) la relazione annuale, da pubblicare entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si
procede alla distribuzione dei proventi;
c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni
esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di
riferimento;
d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle
quote di partecipazione e del valore complessivo dell'OICVM, con
periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.
2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono
pubblicati nelle forme indicate nel regolamento del fondo o nello
statuto della Sicav e sono forniti gratuitamente agli investitori che
ne fanno richiesta. Tali documenti
devono
essere
tenuti
a
disposizione del pubblico nel sito internet e nella sede della
societa'.
3. L'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale
debbono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico nella sede
del depositario e nelle succursali del medesimo indicate
nel
regolamento o nello statuto.
Art. 3
Obblighi informativi per i FIA italiani
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1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali
dal codice civile, la Sgr, la Sicav e la Sicaf redigono, per ciascun
FIA gestito o commercializzato nell'Unione:
a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per
giorno, le operazioni relative alla gestione del FIA e le operazioni
di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni;
b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in
relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni
esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi
dalla fine del periodo di riferimento;
d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle
quote di partecipazione e del valore complessivo del FIA, con
periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.
2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono forniti
gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.
3. Se il FIA e' tenuto a pubblicare una relazione finanziaria
annuale ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, sono fornite agli
investitori su richiesta solo le informazioni supplementari.
4. Il regolamento o lo statuto dei FIA italiani immobiliari di cui
all'articolo 12 prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla
Consob in materia di pubblicita' per operazioni di offerta al
pubblico, le forme di pubblicita':
a) delle relazioni di stima;
b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni dei
soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di
appartenenza;
c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di
rimborso previste dall'articolo 11, comma 3, lettera b).
5. Gli atti e le informazioni di cui al comma 4, lettere b) e c),
possono essere rese disponibili al pubblico anche per estratto.
Art. 4
Oggetto dell'investimento
1. Il patrimonio dell'Oicr puo' essere investito in una o piu'
delle categorie dei seguenti beni:
a) strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato;
b) strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato;
c) depositi bancari di denaro;
d) beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli
derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e
da rapporti concessori, e partecipazioni in societa' immobiliari,
parti di altri FIA immobiliari, anche esteri;
e) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i
crediti erogati a valere sul patrimonio dell'Oicr;
f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore
determinabile con certezza con una periodicita' almeno semestrale.
2. Il patrimonio dell'Oicr e' investito nelle categorie di beni di
cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni del
presente
regolamento nonche' dei criteri, dei divieti, e
delle
norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio, nonche'
delle altre disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del TUF.
Art. 5
Ammissione alle negoziazioni
1. Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav o della Sicaf
specifica se per le quote del fondo o per le azioni e' prevista la
negoziazione in un mercato
regolamentato
o
in
un
sistema
multilaterale di negoziazione e, in caso positivo, indica il termine
entro il quale deve essere effettuata la richiesta di ammissione
dell'Oicr alla negoziazione.
Art. 6
Durata
1. Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav o della Sicaf
fissa il termine di durata dell'Oicr in coerenza con la natura degli
investimenti. Nel caso di un fondo il termine non puo' in ogni caso
essere superiore al termine di durata del gestore.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli Oicr
chiusi non puo' essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo
di proroga di cui all'articolo 11, comma 2.
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Titolo II
Oicr italiani aperti
Art. 7
OICVM italiani
1. Il patrimonio degli OICVM italiani e' investito nei beni
previsti dalla direttiva 2009/65/CE, nel rispetto dei limiti e dei
criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera c), del TUF, in attuazione delle disposizioni
dell'UE in materia di OICVM.
2. Gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente nella
forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav.
Art. 8
FIA italiani aperti
1. I FIA italiani possono essere istituiti in forma aperta se il
relativo patrimonio e' investito, nel rispetto dei limiti e dei
criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera c), del TUF:
a) nei beni previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c);
b) nei beni indicati dall'articolo 4, comma 1, lettera b), in
misura non superiore al 20 per cento.
2. L'investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di Oicr
aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite del 20
per cento di cui al comma 1, lettera b).
Art. 9
Modalita' di partecipazione e di rimborso
per gli Oicr italiani aperti
1. La sottoscrizione degli Oicr aperti ha luogo o mediante
versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di
partecipazione o delle azioni o, nel caso in cui il regolamento o lo
statuto dell'Oicr lo preveda, mediante conferimento di strumenti
finanziari negoziati in un mercato regolamentato e per i quali i
volumi di negoziazione siano rilevanti e la frequenza degli scambi
sia tale da consentire la formazione di prezzi significativi.
2. Il regolamento o lo statuto dell'Oicr prevedono che il rimborso
del valore delle quote o delle azioni avvenga con periodicita' almeno
quindicinale per gli OICVM e almeno annuale per i FIA italiani
aperti. Il calcolo del valore delle quote o delle azioni ha luogo con
la medesima frequenza ed e' comunque effettuato in
occasione
dell'emissione di nuove quote o azioni.
3. I partecipanti all'Oicr aperto hanno diritto di chiedere il
rimborso delle quote o delle azioni secondo le modalita' e con la
frequenza previste dal regolamento del fondo, o dallo statuto della
Sicav e dalla documentazione d'offerta. Il rimborso deve essere
eseguito entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da
parte del gestore. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento o
dallo statuto, il diritto al rimborso puo' essere sospeso dal gestore
per un periodo non superiore ad un mese. Della sospensione il gestore
informa tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob.
4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un OICVM
italiano che commercializza dette quote in altri Stati membri
dell'UE, il gestore informa della sospensione anche le autorita' di
vigilanza di tali Stati.
Titolo III
Oicr italiani chiusi
Art. 10
FIA italiani chiusi e modalita' di partecipazione
1. Sono istituiti in forma chiusa i FIA italiani il cui patrimonio
e' investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla
Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del
TUF, nei beni previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), e
f), ovvero nei beni indicati alla lettera b) dello stesso comma,
diversi dalle quote o dalle azioni di Oicr aperti, in misura
superiore al 20 per cento.
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2. Il patrimonio del FIA e' raccolto, secondo le modalita'
stabilite dal regolamento o dallo statuto, mediante una o piu'
emissioni di quote o azioni di eguale valore unitario. Il regolamento
o lo statuto del FIA disciplina le modalita' concernenti le emissioni
successive alla prima.
3. Le azioni o quote del FIA chiuso sono sottoscritte entro il
termine massimo di ventiquattro mesi dalla conclusione positiva della
procedura di commercializzazione prevista dagli articoli 43 e 44 del
TUF e dalle relative norme di attuazione. In caso di offerta al
pubblico, il termine decorre dalla pubblicazione del prospetto ai
sensi dell'articolo 94, comma 1, del TUF.
4. Il regolamento o lo statuto del FIA puo' prevedere i casi in cui
e' consentita una proroga del termine di sottoscrizione di cui al
comma 3 non superiore a 12 mesi al fine di completare la raccolta del
patrimonio.
5. Una volta terminato il periodo di sottoscrizione, comprensivo
dell'eventuale proroga di cui al comma 4, se risulta che il
patrimonio del FIA e' stato sottoscritto in misura non inferiore
all'ammontare minimo indicato nel regolamento o nello statuto, il
gestore puo' decidere di ridimensionare il FIA, in conformita' alle
previsioni del regolamento o dello statuto del FIA stesso. Nel caso
in cui il patrimonio del FIA sia stato sottoscritto in misura
superiore all'offerta, il gestore puo' decidere di aumentarne il
patrimonio del FIA, in conformita' alle previsioni del regolamento o
dello statuto del FIA stesso. Tali decisioni sono tempestivamente
comunicate dal gestore alla Banca d'Italia.
6. I partecipanti a un FIA chiuso o a un suo eventuale comparto
versano un importo corrispondente al valore delle quote o delle
azioni sottoscritte; tale importo puo' essere costituito da crediti
certi, liquidi ed esigibili detenuti nei confronti del fondo. I
partecipanti a un FIA riservato possono altresi' sottoscrivere le
quote o le azioni del FIA riservato o di un suo comparto mediante
conferimento di beni in natura o di crediti.
7. I versamenti relativi alle quote o azioni sottoscritte devono
essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento o nello
statuto del FIA. Nel caso di FIA riservati, i versamenti possono
essere effettuati in piu' soluzioni, a seguito di impegno del
sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta del gestore in
base alle esigenze di investimento del FIA medesimo.
Art. 11
Modalita' di rimborso dei FIA italiani chiusi
1. Le quote o le azioni di FIA italiani chiusi sono rimborsate ai
partecipanti secondo le modalita' indicate nel regolamento o nello
statuto alla scadenza del termine di durata del FIA.
2. Il regolamento o lo statuto del FIA puo' prevedere i casi in cui
e' possibile una proroga del termine di durata del FIA non superiore
a tre anni per
il
completamento
della
liquidazione
degli
investimenti. Nel caso in cui il gestore si avvale di tale proroga,
ne da' tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob,
specificando le motivazioni poste a
supporto
della
relativa
decisione.
3. Il regolamento o lo statuto del FIA puo' prevedere
la
possibilita' che
le
quote
o
le
azioni
siano
rimborsate
anticipatamente nei seguenti casi:
a) su iniziativa
del
gestore,
a
tutti
i
partecipanti,
proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute;
b) su richiesta dei singoli partecipanti, per un ammontare non
superiore alle somme acquisite attraverso nuove emissioni e, per i
FIA per cui non sia prevista la quotazione
in
un
mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, per un
ammontare non superiore ai prestiti contratti dal fondo, purche' non
eccedenti il 10 per cento del valore del FIA. Nel caso in cui il
fondo effettui nuove emissioni, i rimborsi anticipati hanno luogo con
la medesima frequenza ed in coincidenza con le emissioni stesse e
alla stessa data e' prevista la determinazione periodica del valore
delle quote o delle azioni del FIA. Nel caso in cui le somme
necessarie per effettuare i rimborsi eccedano quelle acquisite
attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti, i rimborsi
anticipati avvengono proporzionalmente secondo i criteri stabiliti
nel regolamento o nello statuto del FIA al fine di assicurare la
parita' di trattamento dei partecipanti.
Art. 12
FIA italiani immobiliari
1. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa.
2. Il patrimonio dei FIA italiani immobiliari, nel rispetto
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dei
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limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con
riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e
c), numeri 1 e 5, del TUF, e' investito nei beni di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del
valore complessivo lordo, corrispondente al valore totale dell'attivo
del FIA. Detta percentuale e' ridotta al cinquantuno per cento
qualora il patrimonio del FIA sia altresi' investito in misura non
inferiore al venti per cento del suo valore in strumenti finanziari
rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto
beni immobili, diritti reali immobiliari, o crediti garantiti da
ipoteca. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono
essere
raggiunti
entro
ventiquattro
mesi
dall'avvio
dell'operativita'.
3. Per i FIA orientati all'investimento in beni immobili a
prevalente utilizzo sociale il termine dei ventiquattro mesi di cui
al comma 2 e' innalzato a quarantotto mesi nel caso in cui le
attivita' in cui e' investito il patrimonio del FIA siano costituite
esclusivamente dai beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), e
da liquidita' o strumenti finanziari di elevati merito creditizio e
liquidita', destinati al pagamento di oneri di edificazione sulla
base di impegni assunti dal gestore, nell'ambito di un programma
volto al raggiungimento delle soglie indicate al comma 2 entro
quarantotto mesi dall'avvio dell'operativita'.
4. La sottoscrizione delle quote o delle azioni del FIA immobiliare
o delle quote o delle azioni di un comparto del FIA stesso puo'
essere effettuata, ove il regolamento o lo statuto del FIA lo
preveda, sia in fase costitutiva sia in fase successiva alla
costituzione del FIA, mediante conferimento dei beni
di
cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d).
5. Il FIA immobiliare, nel caso di conferimenti, deve acquisire,
ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati,
un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a
trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui
all'articolo 16 del presente regolamento. Il valore complessivo delle
quote emesse a fronte dei conferimenti non deve essere superiore al
valore dei conferimenti stessi, come attestato nella relazione di
stima.
Art. 13
Fondi immobiliari con apporto pubblico
1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti dall'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni
e integrazioni, e' riservato ai soggetti di cui al medesimo articolo
14-bis secondo le modalita' ivi indicate.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni
speciali
stabilite dal suddetto articolo 14-bis, in quanto compatibili con le
disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai
FIA con apporto privato, ai fondi ivi previsti si applicano le
disposizioni del presente regolamento e degli altri provvedimenti
previsti dal TUF con riferimento ai FIA chiusi il cui patrimonio e'
investito in beni immobili.
Titolo IV
Oicr italiani riservati
Art. 14
FIA italiani riservati
1. Il gestore puo' istituire FIA italiani riservati a investitori
professionali in forma aperta o chiusa.
2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato puo'
prevedere la partecipazione anche di investitori non professionali.
In tal caso, gli investitori non professionali sottoscrivono ovvero
acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non
inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale
non e' frazionabile. Tali limiti non si applicano nei casi previsti
dai commi 3 e 4.
3. I FIA immobiliari riservati possono essere commercializzati a
enti pubblici, che non hanno le
caratteristiche
per
essere
classificati come clienti professionali pubblici ai sensi del decreto
ministeriale 11 novembre 2011, n. 236, limitatamente al caso in cui
la partecipazione di tali soggetti al FIA immobiliare avvenga
attraverso il conferimento diretto di beni immobili o di diritti
reali immobiliari, ivi compresi i rapporti concessori, per operazioni
di valorizzazione del patrimonio pubblico ai sensi dell'articolo 33
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15
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luglio 2011, n. 111.
4. I componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti del
gestore possono sottoscrivere quote o azioni di FIA
italiani
riservati da essi gestiti anche per un importo inferiore a quello
indicato al comma 2.
5. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato specifica
le categorie di investitori alle quali il FIA e' riservato.
6. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato, oltre a
indicare in modo analitico ed esaustivo quanto previsto negli
articoli 37, commi 1 e 2, 35-quater e 35-quinquies del TUF, indica:
a) la circostanza che il regolamento del fondo non e' soggetto
all'approvazione della Banca d'Italia;
b) la circostanza che non trovano applicazione le norme prudenziali
di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca
d'Italia per i FIA non riservati;
c) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di gestione e le
tecniche di investimento del FIA;
d) il livello massimo di leva finanziaria del FIA;
e) i limiti di investimento del FIA.
7. Le quote o le azioni dei FIA italiani riservati non possono
essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede,
direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF, a soggetti diversi da
quelli indicati nel regolamento o nello statuto del FIA.
Titolo V
Altre tipologie di Oicr
Art. 15
Oicr garantiti
1. Il gestore, nel rispetto dei criteri di investimento e delle
norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca
d'Italia, puo' istituire Oicr che garantiscono la restituzione del
capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo,
mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di
investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto
proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB aventi i requisiti
indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme
di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.
2. Gli Oicr garantiti possono essere sia di tipo aperto sia di tipo
chiuso.
3. Il regolamento dell'Oicr stabilisce le modalita' per
la
prestazione della garanzia di cui al comma 1.
Titolo VI
Valutazione di beni
Art. 16
Esperti indipendenti
1. Gli esperti indipendenti indicati dall'articolo 6, comma 1),
lettera c), numero 5), del TUF, possono essere persone fisiche o
giuridiche scelte dal gestore.
2. L'organo di amministrazione del gestore, nell'affidamento degli
incarichi di valutazione agli esperti indipendenti, ivi compresi
quelli relativi a singoli beni, accerta che tali esperti non versino
in una situazione di conflitto di interessi, che non sussistano le
cause di incompatibilita' indicate dai commi 11, 12 e 16 e, qualora
l'incarico sia conferito a persone giuridiche, che siano rispettati i
requisiti previsti dai commi 8 e 9.
3. L'organo di amministrazione del gestore revoca l'incarico quando
sussiste una giusta causa, dandone dettagliata motivazione nella
relativa delibera con la quale provvede contestualmente a conferire
l'incarico ad altro esperto indipendente. La delibera con cui e'
disposta la revoca e' comunicata tempestivamente alla Banca d'Italia
e alla Consob. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza
di opinioni in relazione ai criteri, alle modalita' e ai valori
indicati dall'esperto indipendente nella propria relazione.
4. La delibera di conferimento dell'incarico indica l'esperto
indipendente prescelto, i criteri seguiti nella scelta, il possesso
dei requisiti professionali dell'esperto, l'oggetto e la durata
dell'incarico, i corrispettivi pattuiti, la copertura assicurativa
dell'esperto e, nel caso in cui l'esperto indipendente sia una
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persona giuridica, il nominativo della persona fisica deputata in
concreto allo svolgimento dell'incarico conferito nonche' quello
degli ulteriori collaboratori coinvolti. La lettera di incarico e'
allegata ad ogni relazione di
stima
effettuata
dall'esperto
indipendente.
5. Le valutazioni devono
risultare
da
apposita
relazione
sottoscritta da
tutti
gli
esperti
indipendenti
incaricati.
Nell'ipotesi in cui gli
esperti
indipendenti
siano
persone
giuridiche, la relazione e' sottoscritta dal rappresentante legale
della societa' e reca il nominativo della persona fisica deputata in
concreto
allo
svolgimento
dell'incarico
conferito,
con
la
precisazione che entrambi sono in possesso dei requisiti prescritti
dal comma 2.
6. Resta ferma la responsabilita' del gestore in merito alla
corretta valutazione delle attivita' dell'Oicr, al calcolo del valore
patrimoniale netto e alla pubblicazione di detto valore,
nei
confronti dell'Oicr e dei suoi investitori.
7.
Gli
esperti
indipendenti
devono
essere
iscritti
ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale la
cui appartenenza comporta l'idoneita' ad effettuare valutazioni
tecniche o economiche dei beni in cui e' investito l'Oicr. Gli
esperti indipendenti devono essere altresi' in possesso dei requisiti
di onorabilita' previsti per gli esponenti aziendali delle Sgr, ai
sensi dell'articolo 13 del TUF, nonche' disporre di una struttura
organizzativa idonea all'incarico che intendono assumere.
8. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone
giuridiche, essi non possono far parte del gruppo del gestore, come
definito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del TUF.
9. Se gli esperti indipendenti sono persone
giuridiche
e'
necessario che:
a) l'atto costitutivo preveda espressamente tra le attivita', che
costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dell'articolo 2328, secondo
comma, numero 3, del codice civile, la valutazione dei beni oggetto
dell'investimento dell'Oicr;
b) la struttura organizzativa sia adeguata rispetto all'incarico da
assumere.
10. L'esperto si astiene dalla valutazione se versa in una
situazione di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare
e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore.
11. L'incarico di esperto indipendente non puo' essere conferito a
soggetti che:
a) sono soci, amministratori o sindaci del gestore che conferisce
l'incarico o di altre societa' od enti che lo controllano, o che sono
controllati da questi ultimi o dal gestore, ovvero lo sono stati nel
triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
b) sono legati al gestore che conferisce l'incarico o ad altre
societa' o enti che lo controllano, o che sono controllati da questi
ultimi o dal gestore, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo,
ovvero lo sono stati nel triennio antecedente al conferimento
dell'incarico;
c) sono parenti o affini entro il quarto grado dei soci, degli
amministratori, dei sindaci o dei direttori generali del gestore che
conferisce l'incarico o di altre societa' od enti che lo controllano
o che sono controllati da questi ultimi o dal gestore;
d) si trovano in una situazione che puo' compromettere comunque
l'indipendenza nei confronti del gestore che conferisce l'incarico.
12. Gli esperti indipendenti, le societa' da essi controllate,
collegate o soggette a comune controllo, le societa' controllanti,
gli amministratori e i dipendenti, si astengono dallo svolgimento nei
confronti del gestore che ha conferito l'incarico, e delle societa'
da esso controllate o che lo controllano nonche' delle societa' e dei
gestori sottoposti a comune controllo, delle seguenti attivita':
a) verifiche e consulenza non direttamente connesse a valutazioni
immobiliari;
b) amministrazione di immobili;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare;
e) intermediazione immobiliare.
13. Nel caso di sopravvenienza di una delle situazioni indicate dai
commi 11 e 12, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'esperto
ne da' immediata comunicazione al gestore il quale, nei trenta giorni
successivi, dispone la revoca dell'incarico e la
sostituzione
dell'esperto, dandone altresi' contestuale comunicazione alla Banca
d'Italia e alla Consob.
14. La valutazione dei conferimenti dei beni immobili e dei diritti
reali immobiliari dei fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge
25 gennaio 1994, n. 86, e' effettuata da un collegio di almeno tre
esperti, nel caso in cui il gestore non si avvalga di una societa'.
15. L'incarico di valutazione:
a) ha durata triennale e non puo' essere rinnovato o nuovamente
conferito se non sono decorsi almeno due anni dalla data di
cessazione del precedente incarico;
b) non puo' essere svolto, per conto del medesimo gestore ovvero di
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altre societa' da esso controllate, di societa' ad esso collegate,
che lo controllano ovvero di societa' e/o gestori sottoposti a comune
controllo, dal medesimo soggetto per un periodo superiore a tre anni,
ne' tale soggetto puo' assumere l'incarico, per conto di un diverso
esperto indipendente, se non sono trascorsi almeno due anni dalla
cessazione del precedente incarico.
16. I soggetti che hanno svolto l'incarico, i soci e
gli
amministratori dell'esperto indipendente e delle societa' da esso
controllate o che lo controllano o soggette a comune controllo, non
possono assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e
controllo del gestore che ha conferito l'incarico, ne' di societa' da
esso controllate ovvero che lo controllano o che sono soggette a
comune controllo, ne' possono svolgere sotto forma di lavoro autonomo
o subordinato alcuna delle attivita' di cui al comma 13, se non sono
decorsi almeno due anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico.
Art. 17
Compensi
1. Il costo complessivo dei compensi dovuti per le attivita' di
valutazione di cui all'articolo 16 e' a carico dell'Oicr ed e'
commisurato all'impegno e alla professionalita' richiesta per lo
svolgimento dell'incarico dell'esperto indipendente, avuto riguardo
al numero, alla natura, e alla ubicazione territoriale dei beni
oggetto di valutazione e all'eventuale esistenza di un mercato
attivo. Il compenso non puo' essere meramente determinato in funzione
del valore degli immobili oggetto di stima, ne' puo' in alcun modo
essere determinato in funzione dei risultati delle valutazioni
svolte.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per le valutazioni
iniziali dei beni immobili apportati ai fondi previsti dall'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il costo dei compensi non
puo' superare lo 0,6 per mille del minor valore tra quello attribuito
dal conferente e quello risultante dalla valutazione.
Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministero del tesoro, del
bilancio
e
della
programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228.
2. I FIA chiusi per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non sia ancora scaduto il termine entro il quale
devono essere sottoscritte le quote o le azioni, possono modificare
il regolamento o lo statuto, previa deliberazione dell'assemblea dei
quotisti nel caso di fondi, per prevedere i casi in cui e' possibile
una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi
per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve
in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento o
dello statuto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. I gestori si adeguano alle nuove disposizioni in materia di
conferimento di incarichi agli esperti indipendenti, di cui agli
articoli 16 e 17, alla prima scadenza contrattuale utile e, comunque,
non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 marzo 2015
Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, articolo
3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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