Bozza di Regolamento didattico d`Ateneo
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Bozza di Regolamento didattico d`Ateneo
Bozza di Regolamento didattico d’Ateneo (ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) A cura della Commissione Didattica Ordine di inserimento degli articoli (vecchia numerazione) 1, 2, 2bis, 2ter, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, nuovo, nuovo, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, nuovo, 18 bis, 18 ter, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 1 PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI INDICE Art. 1 – Definizioni TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA Art. 2 – Titoli Art. 3 – Master e altri percorsi formativi Art. 4 – Corsi di studio Art. 5 – Classi di corso di studio Art. 6 – Corsi di laurea Art. 7 – Corsi di laurea magistrale Art. 8 – Corsi di specializzazione Art. 9 – Dottorati di ricerca Art. 10 – Master Art. 11 – Formazione finalizzata e permanente Art. 12 – Lingue straniere Art. 13 – Forme di pubblicità TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA Art. 14 – Progettazione e adeguamento dell’offerta didattica Art. 15 – Ordinamento didattico dei corsi di studio Art. 16 – Quadro delle attività formative dei corsi di laurea Art. 17 – Attività formative dei corsi di laurea magistrale Art. 18 – Attività formative dei corsi di specializzazione 2 Art. 19 – Regolamenti didattici dei corsi di studio Art. 20 – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio Art. 21 – Crediti formativi universitari Art. 22 – Riconoscimento dei crediti Art. 23 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative Art. 24 – Manifesto degli studi Art. 25 – Attività di orientamento e tutorato Art. 26 – Pubblicità delle attività didattiche TITOLO III – STUDENTI Art. 27 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi Art.28 – Piani di studio Art. 29 – Calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali Art. 30 – Esami ed altre verifiche del profitto Art. 31 – Prova finale per il conferimento del titolo di studio Art. 32 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all’estero TITOLO IV – DOCENTI Art. 33 – Affidamento dei compiti didattici ai docenti e ai ricercatori Art. 34 – Articolazione e organizzazione degli insegnamenti TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 35 – Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo Art. 36 – Altre norme transitorie ART. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento s’intende: 3 a) per Regolamento generale sull’autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; b) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell’art. 1 del D.M. 270/04; c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio; d) per Decreti Ministeriali i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche; e) per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04; f) per settori scientifico-disciplinari i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche; g) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali; h) per credito formativo universitario, la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio; i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato; l) per Ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo, come specificato nel successivo art. 13; m) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; n) per Regolamenti didattici dei corsi di studio i regolamenti di cui al successivo art. 17; o) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo; p) per consiglio di corso di studio, il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto; 4 q) per albo informatico, l'apposita sezione nel sito web dell'Università degli studi di Genova. r) per docenti i professori e i ricercatori universitari. TITOLO I – Organizzazione dell’attività didattica ART. 2 Titoli 1. L’Università rilascia i seguenti titoli: a. Laurea (L) b. Laurea magistrale (LM) 2. L’Università rilascia altresì il Diploma di specializzazione (DS) e il Dottorato di ricerca (DR). 3. Il conferimento di titoli congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri è disciplinato da apposite convenzioni con gli atenei stessi. 4. L'università rilascia, come supplemento al diploma relativo al titolo, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni riguardanti il curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. ART. 3 Master e altri percorsi formativi 1. L’Università rilascia i master universitari di I e di II livello. 2. Sulla base di apposite convenzioni, l’Università rilascia i master di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri 3. L’Università prevede altre attività di formazione finalizzata e permanente. Tali attività possono essere predisposte anche sulla base di convenzioni con gli Enti Locali, in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei settori professionali di pertinenza. Al termine di queste attività, le quali non possono assumere la denominazione di master, sono rilasciati specifici attestati. . Art. 4 Corsi di studio 1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio costituisce la Parte II del presente regolamento 2. I corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione istituiti presso l'Università degli studi di Genova, con le relative denominazioni, l'indicazione delle classi di appartenenza, il numero dei crediti necessari per il conseguimento dei titoli, la durata e la o le facoltà di afferenza sono riportati in apposito indice nella Parte II del presente regolamento.. 5 3.L'istituzione di un nuovo corso di studio con il relativo ordinamento didattico e la modifica dell'ordinamento didattico dei corsi di studio già inseriti nel regolamento didattico di Ateneo sono deliberati, nel rispetto delle disposizioni sulla programmazione del sistema universitario, dei criteri generali stabiliti nei decreti ministeriali e delle altre norme vigenti e sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza, dal senato accademico, su proposta di una o più strutture dell’ateneo. 4.La soppressione di un corso di studio è deliberata, nel rispetto della normativa vigente, dal senato accademico, su proposta della o delle facoltà interessate, del corso di studio interessato, del consiglio di amministrazione ovvero di propria iniziativa, sentiti la o le facoltà di afferenza, il corso di studio e il consiglio di amministrazione per quanto di competenza. ART. 5 Classi di corsi di studio 1. L’Università può prevedere l’istituzione di più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. 2. Qualora l’ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, esso può essere istituito come appartenente ad entrambe le classi. ART. 6 Corsi di laurea 1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. 2. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali. 3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea. 4. I corsi di laurea afferenti alla medesima classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi prevista dal precedente comma 2. 5. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione europea. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua previsti dai rispettivi ordinamenti didattici. La durata normale del corso di laurea è di tre anni. ART. 7 Corsi di laurea magistrale 6 1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. 2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 3. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dall’ordinamento. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. ART. 8 Corsi di specializzazione 1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione. 2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. 3. Per conseguire il diploma di specializzazione, lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei Decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell’Unione Europea. ART. 9 Dottorati di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle relative norme legislative e regolamentari. 2. L’organizzazione delle scuole che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca e le attività formative in essi previste sono disciplinati in un apposito regolamento. ART. 10 Master 1. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno. 2. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea. Titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale. 3. Le procedure di attivazione dei Master universitari e le modalità di svolgimento delle relative attività formative sono disciplinate da un apposito regolamento. ART. 11 7 Formazione finalizzata e permanente L’Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati e anche con modalità a distanza, sviluppa iniziative formative destinate all’educazione lungo tutto l’arco della vita attivando, in particolare: a) corsi di perfezionamento, per l’accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario b) corsi di aggiornamento professionale, c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti; d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e) corsi di aggiornamento del proprio personale La realizzazione delle attività di cui al presente articolo è disciplinata da apposito regolamento. ART. 12 Lingue straniere 1. Con delibera della struttura didattica competente, le attività formative di cui al presente titolo possono essere svolte in lingua inglese ovvero in altra lingua individuata dalla struttura stessa.. ART. 13 Forme di pubblicità 1. In tutti i casi in cui decisioni concernenti l'offerta e l'organizzazione didattica richiedano l'intervento di una pluralità di organismi, o ne prevedano la possibilità, il responsabile di ognuno di tali organismi rende pubbliche le proposte dell'organismo stesso nelle forme opportune, e comunque attraverso l'albo informatico dell'Università degli studi di Genova. 2. Per ogni attività didattica offerta dall'Università degli studi di Genova viene altresì resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa. TITOLO II – Regolamentazione dell’attività didattica ART. 14 Progettazione e adeguamento dell’offerta didattica 1. Il Senato accademico, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione di cui all'art. 8 dello Statuto, progetta l'offerta didattica dell'Università degli studi di Genova ed assume le iniziative necessarie ad adeguarla per tener conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, anche con riferimento a quelle della comunità ligure, e per elevare la qualità dell'offerta. 8 2. Ai fini di cui al comma precedente, almeno ogni tre anni, il Senato accademico prende in esame il quadro complessivo dell'offerta didattica, per le conseguenti determinazioni con particolare riferimento agli interventi di cui all'art. 4, comma 3. ART. 15 Ordinamento didattico dei corsi di studio 1. L’ordinamento didattico di ogni corso di studio, nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali, determina: a) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso di studio, indicando la classe o le classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati alle attività formative, riferendoli quando si tratti di insegnamenti, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) la frazione dell’impegno orario complessivo, di cui all’art. 15 comma 3, riservata allo studio personale o ad altre attivita’ formative di tipo individuale; e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 2. Le determinazioni di cui al comma precedente sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con organizzazioni e rappresentanti delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. 3. L’ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l’iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale. 4. In caso di corsi afferenti ad una pluralità di facoltà o di atenei, il relativo ordinamento didattico determina altresì le necessarie norme di organizzazione e di funzionamento. ART. 16 Attività formative dei corsi di laurea 1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi definiti nell’ordinamento didattico e comprendono: a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza; b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe; c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo; d) attività formative affini o integrative rispetto a quelle di base o caratterizzanti anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; 9 e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano; g) attività formative, anche non convenzionali, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del lavoro; h) nell’ipotesi di cui all’art. 5, comma 3, del presente Regolamento,ulteriori attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali, sulla base di apposite convenzioni. 2. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma precedente, qualora nella classe siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, sono individuati per ogni curriculum i settori scientifico disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti funzionali alla specificità del curriculum stesso, ai quali è riservato un numero adeguato di crediti. Art. 17 Attività formative dei Corsi di Laurea magistrale 1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi definiti nell’ordinamento didattico e comprendono: a) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe; b) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo; c) attività formative affini o integrative rispetto a quelle caratterizzanti anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; d) attività relative alla preparazione della tesi per il conseguimento del titolo di studio; e) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano; f) attività formative, anche non convenzionali, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del lavoro; 2. Relativamente alle attività di cui alla lettera a) del comma precedente, qualora nella classe siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non 10 sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, sono individuati per ogni curriculum i settori scientifico disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti funzionali alla specificità del curriculum stesso, ai quali è riservato un numero adeguato di crediti. Art. 18 Attività formative dei Corsi di Specializzazione 1. I curricula di ciascun corso di specializzazione sono finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi definiti nell’ordinamento didattico e sono redatti nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale disciplinante il corso. ART. 19 Regolamenti didattici dei corsi di studio 1. Il Regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l’Ordinamento didattico nel rispetto della libertà d’insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. 2. Il Regolamento determina: a) l'elenco degli insegnamenti attivabili, con l'indicazione dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti formativi, la durata in ore e le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi e le modalità di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori; f) le forme di verifica di crediti acquisiti e le prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali; g) le forme di orientamento e di tutorato, nel rispetto di quanto stabilito all'art.23 del presente regolamento; 2. Nell’elenco di cui alla lett. a) del comma precedente gli insegnamenti saranno distinti in insegnamento semplice (S) oppure in insegnamento composto (C), quando sia formato da più moduli anche riferiti a settori scientifico disciplinari diversi. Per ogni insegnamento semplice e per ogni modulo è indicato il numero di crediti attribuito ed il settore scientifico disciplinare di riferimento. I corsi integrati rientrano nella tipologia dell’insegnamento composto. 3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati dal competente consiglio a maggioranza dei componenti e sottoposti all'approvazione dei consigli delle facoltà di afferenza. In caso di persistente dissenso tra corso di studio e facoltà o tra facoltà, la questione è rimessa al senato accademico. 11 4. I regolamenti didattici sono emanati dal rettore entro sessanta giorni dalla ricezione. 5. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate, con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo, dal consiglio del corso di studio previo parere favorevole di una commissione paritetica competente per il corso di studio o, in assenza di essa, della commissione paritetica di facoltà. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. 6. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione almeno ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa. ART. 20 Attivazione e disattivazione dei corsi di studio 1. Il Senato Accademico, tenuto conto delle proposte delle strutture didattiche e sentito, per quanto di competenza, il Consiglio di Amministrazione, delibera annualmente il piano dei corsi di studio attivati, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione della docenza dei corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione. Nel caso di disattivazioni, l’Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati. 2. L’attivazione dei corsi di studio di cui al precedente comma è subordinata all’inserimento degli stessi nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale. ART. 21 Crediti Formativi Universitari 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali. 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti. 3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. Tale frazione non può comunque essere 12 inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. 5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono stabilire forme di verifica periodica dei crediti acquisiti e, qualora ne siano riconosciuti obsoleti i contenuti culturali e professionali, le eventuali prove integrative. 6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l’acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di crediti in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale. ART. 22 Riconoscimento dei crediti 1. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Università degli studi di Genova ovvero nello stesso o altro corso di altra Università, anche estera, nonché il riconoscimento quale credito formativo di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità, maturate attraverso attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, compete al consiglio del corso di studio che accoglie lo studente. 2. Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso, il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea e di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60 crediti per la laurea e a 40 crediti per la laurea magistrale. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale. 3. I crediti eventualmente acquisiti in eccedenza ai 180 prescritti per il corso di laurea possono essere riconosciuti nel corso di laurea magistrale. 4. Il consiglio del corso di studio pubblicizza i criteri con i quali intende procedere ai riconoscimenti dei crediti. 5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata di uno o più semestri rispetto a quella normale, ovvero a quella indicata per i corsi di specializzazione nel relativo ordinamento didattico. 6. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l’Università stipula convenzioni ed accordi in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti. 13 7. In caso di trasferimento dello studente da atenei non convenzionati, le strutture didattiche che accolgono lo studente possono disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere. 8. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi di livello universitario pregressi, anche non completati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma. 9. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari o titoli equipollenti in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata. 10. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso una idonea prova ovvero, secondo una apposita normativa definita dal senato accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue. I regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste. 11. Gli studenti ammessi a svolgere un periodo temporaneo di studi in altra Università hanno il diritto di ottenere che la facoltà o il corso di studi di origine si pronunci in via preventiva sulla riconoscibilità dei crediti che intendono acquisire nell'altra Università. ART. 23 Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dall’Amministrazione dell’Ateneo. 2. Per l’iscrizione ad un corso di laurea, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. Gli Ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, da rendere note attraverso il Manifesto degli Studi, e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da assolvere nel primo anno di corso. Gli Ordinamenti determinano le relative modalita’ di accertamento e possono condizionare l’iscrizione al secondo anno ai risultati dell’accertamento stesso. 3. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma precedente sono assegnati anche a studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. 4. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere 14 svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. 5. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 6. L’iscrizione in ritardo e’ consentita qualora il titolo sia conseguito entro trenta giorni dall’inizio delle lezioni del corso di laurea magistrale. 7. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l’Ordinamento didattico del corso di studio definisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione dello studente. 8. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea magistrale definiscono i requisiti curriculari indispensabili indicando le competenze necessarie sotto forma di CFU, riferiti a specifici settori scientifico disciplinari, che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso. 9. L’adeguatezza della personale preparazione e’ verificata con procedure definite nel regolamento del corso di studio. Tali procedure potranno non richiedere la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento stesso e non dovranno comunque pregiudicare l’accesso da altre sedi universitarie anche non italiane. 10. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 5, e’ consentita l’ammissione ad un Corso di Laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, soltanto per i corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non richiedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, nonché, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del D.M. 270/04, per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. 11. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonche’ degli specifici requisiti di ammissione stabiliti dal decreto ministeriale istitutivo. 12. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al DM 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. 13. Il riconoscimento della idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai soli fini dell’ammissione ai corsi di studio successivi alla laurea, è deliberato dalle strutture didattiche competenti. La precedente disposizione non si applica qualora il riconoscimento derivi da esplicite previsioni contenute in accordi internazionali. ART. 24 Manifesto degli Studi 1. Il Manifesto degli Studi è deliberato annualmente, entro il termine stabilito dal senato accademico, dal consiglio di facoltà, coordinando i manifesti degli studi 15 proposti dai consigli dei corsi di studio ad essa afferenti. La facoltà può determinare disposizioni generali alle quali i manifesti dei singoli corsi di studio devono attenersi. 2. Il Manifesto, finalizzato alla massima trasparenza dell’offerta didattica, dà notizia delle disposizioni a tal fine rilevanti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e le specifica quando necessario, con particolare riferimento all’indicazione delle conoscenze di cui all’art. 21 comma 2. 3. Per quanto concerne gli insegnamenti, il Manifesto, oltre a quanto previsto nel regolamento del corso di studio, specifica nel caso di sdoppiamenti quelli frazionati (F); sono indicati inoltre i nomi dei docenti qualora siano già stati individuati. 4. Il manifesto indica i periodi di svolgimento delle attività formative e i periodi, a questi non sovrapposti, di svolgimento degli esami di profitto. 5. Modifiche al Manifesto possono essere deliberate soltanto per ragioni eccezionali, con le stesse procedure previste per la sua approvazione. Art. 25 Attività di orientamento e di tutorato 1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta per gli studi universitari e per l'inserimento nel mondo del lavoro, è istituito un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, anche promosse dalle facoltà, da svolgersi in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo. 2. Le facoltà istituiscono, per ogni corso di studio, un servizio di tutorato per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Art. 26 Pubblicità delle attività didattiche 1. Gli orari e le sedi di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e di ricevimento dei docenti sono esposti in appositi albi a cura del preside di facoltà che provvede a darne comunicazione alla commissione paritetica di facoltà. 2. II calendario delle lezioni per ogni corso di studio è affisso, prima dell'inizio delle lezioni, a cura del preside che provvede altresì a darne comunicazione alla commissione paritetica di facoltà. 3. Il calendario degli esami di profitto dei singoli insegnamenti e degli esami finali per il conferimento di titoli accademici è esposto, in apposito albo a cura del preside di facoltà, almeno due mesi prima di ogni appello. 16 4. L'Università degli studi di Genova, a cura delle singole facoltà, pubblica, entro il termine stabilito dal senato accademico, il manifesto degli studi di cui all'art. 22. 5. L'Università degli studi di Genova, a cura delle singole facoltà, anche al fine di agevolare l'orientamento negli studi, pubblica altresì, entro il termine stabilito dal senato accademico, per ogni corso di studio, una guida in cui siano sommariamente descritti almeno gli obiettivi formativi, i contenuti, i prerequisiti obbligatori o comunque opportuni, le tipologie delle attività previste e delle prove di valutazione, i riferimenti bibliografici principali. 6. L'Università pubblica, entro il termine stabilito dal senato accademico, una guida dello studente con tutte le informazioni necessarie ai fini dell'iscrizione per l'anno accademico successivo, ivi compreso il relativo calendario. 7. Tutte le informazioni di cui ai commi precedenti sono altresì pubblicate nei pertinenti siti web dell’Ateneo. TITOLO III Studenti ART. 27 Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi 1. L’iscrizione degli studenti a tempo pieno e a tempo parziale, quella a singole attività formative e, fatto salvo quanto previsto all’art.32, i trasferimenti e i passaggi di corso sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per gli studenti. ART. 28 Piani di studio 1. Lo studente può presentare annualmente il proprio piano di studio, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi. 2. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. 22.10.2004, n.270, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente alto negli anni accademici precedenti, su una durata più breve. 3. Il piano di studio non aderente ai curricula consigliati ma conforme all'ordinamento didattico è approvato dal consiglio del corso di studio. Il piano di studio difforme dall'ordinamento didattico ovvero articolato su una durata più breve rispetto a quella normale è approvato sia dal consiglio di corso di studio sia dal consiglio della o delle facoltà di afferenza. 4. Le delibere di cui al comma 3 sono assunte entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani. Art. 29 17 Calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali 1. Le lezioni si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno. 2. Il calendario e l’orario delle lezioni, il calendario degli esami e delle prove finali sono stabiliti dal preside della facoltà ovvero, su sua delega, dal presidente del corso di studio, in conformità con quanto eventualmente disposto dal regolamento didattico del corso di studio, sentiti i docenti interessati e la commissione paritetica competente. 3. I regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l’articolazione dei singoli anni di corso in periodi didattici, di norma due, con una congrua interruzione delle attività formative, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento degli esami. Tirocini e altre attività extra-moenia, per il cui svolgimento ciò appaia necessario, possono svolgersi anche nei periodi previsti per gli esami. 4. Il calendario degli esami di ciascun corso di studio deve essere predisposto all’inizio dell’anno accademico e deve prevedere almeno cinque appelli. Gli esami si svolgono nei periodi di interruzione delle lezioni. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di un corso di studio devono essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti; l’intervallo tra due appelli successive deve essere di almeno due settimane. Possono essere previsti appelli durante il periodo delle lezioni soltanto per gli studenti che, nell’anno accademico in corso, non abbiano inserito attività formative nel proprio piano di studio. 5. Il termine ultimo per sostenere gli esami relativi a ciascun anno accademico è fissato al 28 febbraio. A tale termine e’ possibile derogare soltanto per gli studenti iscritti a sostenere la prova finale entro il successivo 31 marzo. 6. Qualora per ragioni di salute od altro legittimo impedimento un appello di esame debba essere posticipato, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti; se un appello viene posticipato per più di una settimana, deve esserne data comunicazione anche al preside della facoltà. In nessun caso un appello di esame può essere anticipato. 7. Il calendario delle prove finali per il conferimento di titoli accademici deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell’anno accademico. Per ciascun anno accademico il termine ultimo di tali prove e’ fissato al 31 marzo dell’anno solare successivo. ART. 30 Esami ed altre verifiche del profitto 1. Per ogni attività formativa che comporti l’attribuzione di crediti il profitto individuale di ogni studente è verificato attraverso un esame finale o attraverso altre modalita’ individuate dal regolamento didattico del corso di studio. Di norma tale verifica ha luogo alla conclusione dell'attività stessa. Il regolamento determina il termine massimo entro il quale la verifica deve essere superata. 18 2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da prove intermedie, da esercitazioni e da altre attività svolte dallo studente ed è disciplinata dai successivi commi da 3 a 8. 3. Qualora l’esame sia relativo a una pluralità di insegnamenti, ovvero a un insegnamento articolato in moduli, i responsabili degli insegnamenti o moduli partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli. 4 Il regolamento didattico del corso di studio determina gli ulteriori criteri di composizione delle commissioni di esame, nonché le tipologie delle prove volte ad accertare il profitto degli studenti. 5. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal preside di facoltà o, su sua delega, dal presidente del consiglio di corso di studio cui afferiscono l'insegnamento o gli insegnamenti; fermo restando quanto previsto al comma 3 esse sono composte da almeno due membri dei quali uno è il docente responsabile dell'insegnamento e, qualora il responsabile sia un professore a contratto un altro è docente di ruolo nell’Università di Genova. Possono essere membri della commissione cultori della materia individuati dal consiglio del corso di studio sulla base di criteri prestabiliti dal consiglio di facoltà che assicurino il possesso di requisiti scientifici, didattici o professionali 6. Le commissioni sono presiedute dal docente responsabile dell'insegnamento. Nel caso di presenza in commissione di più docenti responsabili l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente. 7. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto; può essere concessa all'unanimità la lode. L'esame è superato se lo studente ha ottenuto una votazione pari o superiore a diciotto punti. L'esito dell'esame è verbalizzato, con la votazione conseguita, seduta stante. Nel caso in cui l’esame non si concluda con una prova orale la verbalizzazione avviene al momento della comunicazione dell’esito allo studente, in sua presenza, da parte della commissione all’uopo convocata. Il Regolamento del corso di studio stabilisce il termine massimo di tale convocazione decorrente dalla data di effettuazione dell’esame. 8. Nel caso di non superamento l'espressione "respinto" viene riportata soltanto sul verbale di esame. Qualora lo studente, con il consenso della commissione, si ritiri dalla prova, l'esito dell'esame è registrato solo sul verbale, a fini statistici, con l'espressione "ritirato" e l'esito della prova non risulta sugli atti della carriera dello studente. 9. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione. 10. Qualora l'esame preveda prove scritte, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati prima della verbalizzazione dell’esito dell’esame stesso. Qualora l'esame preveda prove orali, queste sono pubbliche e pubblica è la comunicazione dei voti conseguiti. 11. L'esame fallito può essere ripetuto almeno due volte negli appelli previsti nel corso dello stesso anno accademico, secondo disposizioni necessariamente definite nel regolamento didattico del corso di studio. 19 12. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame il regolamento didattico del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili. ART. 31 Prova finale per il conferimento del titolo di studio 1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina: a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una discussione dinanzi ad apposita commissione; b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante. 2. L’impegno richiesto allo studente per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al numero di crediti assegnati alla prova stessa. 3. La presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore, è prevista solo per il conseguimento della laurea magistrale. Qualora il relatore della tesi non sia un docente dell’ateneo, il presidente del consiglio di corso di studio competente designa un correlatore interno. 4. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte, secondo norme stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, da almeno cinque membri, compreso il presidente, e sono nominate dal preside di facoltà. La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori di ruolo e ricercatori. Le commissioni dispongono di centodieci punti e, qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode; la prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti. 5. Le prove finali per il conferimento di titoli accademici sono pubbliche. ART. 32 Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero 1. Nei casi di trasferimento, di passaggio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, il consiglio di corso di studio valuta il riconoscimento di crediti anche attraverso l’adozione di un piano di studi individuale. 2. Con riguardo alla mobilità internazionale, l’approvazione dei progetti degli studenti deve far riferimento alla congruità complessiva delle attività proposte con gli obbiettivi formativi del corso di studi, senza che sia necessaria la corrispondenza con singole attività previste dall’ordinamento del corso stesso. TITOLO IV Docenti ART. 33 Affidamenti dei compiti didattici aii Docenti e ai Ricercatori. 20 1. I docenti adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di scuole di specializzazione, di master universitari di primo e di secondo livello e di perfezionamento. 2. Rientrano, altresì, in tali compiti le attività di orientamento, di tutorato e ogni altra attività formativa alle quali l’università concorre istituzionalmente sulla base di convenzioni con altre istituzioni di istruzione superiore, con enti pubblici o con istituzioni del sistema scolastico pubblico. 3. Ogni facoltà predispone, entro il termine annualmente definito dal rettore, uno schema relativo all’affidamento dei compiti didattici ai docenti della facoltà stessa. Le facoltà che, con il consenso dell’interessato, intendono attribuire compiti ad un docente di altra facoltà, nonché – nell’ambito delle rispettive competenze – le strutture responsabili di dottorati, di corsi di specializzazione o di altre iniziative didattiche, danno di ciò preventiva notizia alla facoltà di appartenenza del docente interessato. Insegnamenti o moduli, affidati e attribuiti come sopra, possono riguardare congiuntamente una pluralità di corsi di studio, previa intesa tra gli stessi. 4. Lo schema adottato dalla facoltà è reso pubblico. Entro quindici giorni dalla pubblicazione altre strutture ovvero singoli docenti dell’ateneo possono formulare proprie osservazioni. Il Consiglio di Facoltà approva il quadro definitivo, previo esame dei titoli didattici e scientifici da parte di apposita commissione nel caso di una pluralità di proposte per la medesima attività. 5. Nelle deliberazioni di cui ai commi precedenti si deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori nelle strutture didattiche dell’Ateneo e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico, con particolare riferimento al comma 16 e alle altre rilevanti prescrizioni contenute nell’art. 1 della legge n. 230/2005. 6. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, le facoltà procedono all’attribuzione dei compiti ai professori fuori ruolo. 7. Il docente è tenuto a svolgere le lezioni dell'insegnamento o dei moduli a lui affidati. Può invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi di norma in sua presenza. Le lezioni tenute in assenza del docente non saranno computate nel suo monte-ore di insegnamento. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, il docente non possa tenere la lezione, questa può essere svolta, in sua sostituzione, esclusivamente da altro docente di ruolo o a contratto ovvero rinviata. In tali casi, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore ad una settimana, deve informare il preside della facoltà. 8. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, durante il periodo di lezioni, l'impegno didattico dei singoli docenti in almeno tre giorni per settimana. 9. La partecipazione alle riunioni, incluse quelle di commissioni o gruppi di lavoro istituiti dai consigli, rientra nell'adempimento dei doveri accademici. ART. 34 21 Articolazione e organizzazione degli insegnamenti 1. Fermi restando i compiti di coordinamento assegnati alle facoltà sulla base dello Statuto e quanto stabilito dal Regolamento didattico del corso di studio, il consiglio del corso di studio competente stabilisce quanto necessario al loro funzionamento. 2. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il consiglio competente, nel rispetto della libertà di insegnamento, coordina i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, determina le modalità di svolgimento per le eventuali attività formative a distanza, promuove il coordinamento dei docenti nella relativa conduzione e valuta i risultati delle attività stesse. 3. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati. 4. Oltre agli insegnamenti ufficiali possono essere attivati insegnamenti liberi, che possono essere pareggiati ad un insegnamento ufficiale sulla base di apposita delibera della facoltà, nel rispetto del regolamento del corso di studio. TITOLO V Norme transitorie e finali ART. 35 Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo 1. Su richiesta di una o piu’ facolta’, del Senato accademico o di propria iniziativa, il Rettore trasmette proposte di modifica della parte prima del presente Regolamento alle facolta’ e alla commissione paretica di ateneo assegnando un termine di trenta giorni per far pervenire eventuali osservazioni. Trascorso tale termine il Senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in ordine all’approvazione delle proposte stesse. ART. 36 Altre norme transitorie 1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici preesistenti, agli studenti già iscritti ai corsi disciplinati dagli ordinamenti stessi. 2. L’Università assicura e disciplina la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi Ordinamenti. 22 PARTE SECONDA ORDINAMENTI DEI CORSI DI STUDIO 23