Bozza di Regolamento didattico d`Ateneo

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Bozza di Regolamento didattico d`Ateneo
Bozza di Regolamento didattico d’Ateneo
(ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270)
A cura della Commissione Didattica
Ordine di inserimento degli articoli (vecchia numerazione)
1, 2, 2bis, 2ter, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, nuovo, nuovo, 11, 12, 13,
13 bis, 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, nuovo, 18 bis, 18
ter, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29
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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
INDICE
Art. 1 – Definizioni
TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Art. 2 – Titoli
Art. 3 – Master e altri percorsi formativi
Art. 4 – Corsi di studio
Art. 5 – Classi di corso di studio
Art. 6 – Corsi di laurea
Art. 7 – Corsi di laurea magistrale
Art. 8 – Corsi di specializzazione
Art. 9 – Dottorati di ricerca
Art. 10 – Master
Art. 11 – Formazione finalizzata e permanente
Art. 12 – Lingue straniere
Art. 13 – Forme di pubblicità
TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Art. 14 – Progettazione e adeguamento dell’offerta didattica
Art. 15 – Ordinamento didattico dei corsi di studio
Art. 16 – Quadro delle attività formative dei corsi di laurea
Art. 17 – Attività formative dei corsi di laurea magistrale
Art. 18 – Attività formative dei corsi di specializzazione
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Art. 19 – Regolamenti didattici dei corsi di studio
Art. 20 – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
Art. 21 – Crediti formativi universitari
Art. 22 – Riconoscimento dei crediti
Art. 23 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative
propedeutiche e integrative
Art. 24 – Manifesto degli studi
Art. 25 – Attività di orientamento e tutorato
Art. 26 – Pubblicità delle attività didattiche
TITOLO III – STUDENTI
Art. 27 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori
corso e ripetenti, interruzione degli studi
Art.28 – Piani di studio
Art. 29 – Calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali
Art. 30 – Esami ed altre verifiche del profitto
Art. 31 – Prova finale per il conferimento del titolo di studio
Art. 32 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all’estero
TITOLO IV – DOCENTI
Art. 33 – Affidamento dei compiti didattici ai docenti e ai ricercatori
Art. 34 – Articolazione e organizzazione degli insegnamenti
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 35 – Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
Art. 36 – Altre norme transitorie
ART. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento s’intende:
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a) per Regolamento generale sull’autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270
che detta “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
b) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di
specializzazione, come individuati nell’art. 1 del D.M. 270/04;
c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei
corrispondenti corsi di studio;
d) per Decreti Ministeriali i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure
di cui all’art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e
successive modifiche;
e) per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio,
comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti,
raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
f) per settori scientifico-disciplinari i raggruppamenti di discipline di cui al
Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
g) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari
culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
h) per credito formativo universitario, la misura del lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in
possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze
ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei
corsi di studio;
i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in
termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo
culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali
lo stesso è finalizzato;
l) per Ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che
regolano il corso medesimo, come specificato nel successivo art. 13;
m) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall’Università
al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti,
con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle
esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli
gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle
attività di studio individuale e di autoapprendimento;
n) per Regolamenti didattici dei corsi di studio i regolamenti di cui al
successivo art. 17;
o) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed
extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e
finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
p) per consiglio di corso di studio, il consiglio competente per il corso stesso
ovvero per una pluralità di corsi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto;
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q) per albo informatico, l'apposita sezione nel sito web dell'Università degli
studi di Genova.
r) per docenti i professori e i ricercatori universitari.
TITOLO I – Organizzazione dell’attività didattica
ART. 2
Titoli
1. L’Università rilascia i seguenti titoli:
a. Laurea (L)
b. Laurea magistrale (LM)
2. L’Università rilascia altresì il Diploma di specializzazione (DS) e il Dottorato
di ricerca (DR).
3. Il conferimento di titoli congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri è
disciplinato da apposite convenzioni con gli atenei stessi.
4. L'università rilascia, come supplemento al diploma relativo al titolo, un
certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli
adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni riguardanti il curriculum
specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
ART. 3
Master e altri percorsi formativi
1. L’Università rilascia i master universitari di I e di II livello.
2. Sulla base di apposite convenzioni, l’Università rilascia i master di cui al
presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri
3. L’Università prevede altre attività di formazione finalizzata e permanente. Tali
attività possono essere predisposte anche sulla base di convenzioni con gli Enti
Locali, in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei settori
professionali di pertinenza. Al termine di queste attività, le quali non possono
assumere la denominazione di master, sono rilasciati specifici attestati.
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Art. 4
Corsi di studio
1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio costituisce la Parte II del
presente regolamento
2. I corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione istituiti presso
l'Università degli studi di Genova, con le relative denominazioni, l'indicazione
delle classi di appartenenza, il numero dei crediti necessari per il conseguimento
dei titoli, la durata e la o le facoltà di afferenza sono riportati in apposito indice
nella Parte II del presente regolamento..
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3.L'istituzione di un nuovo corso di studio con il relativo ordinamento didattico e
la modifica dell'ordinamento didattico dei corsi di studio già inseriti nel
regolamento didattico di Ateneo sono deliberati, nel rispetto delle disposizioni
sulla programmazione del sistema universitario, dei criteri generali stabiliti nei
decreti ministeriali e delle altre norme vigenti e sentito il consiglio di
amministrazione per quanto di competenza, dal senato accademico, su proposta di
una o più strutture dell’ateneo.
4.La soppressione di un corso di studio è deliberata, nel rispetto della normativa
vigente, dal senato accademico, su proposta della o delle facoltà interessate, del
corso di studio interessato, del consiglio di amministrazione ovvero di propria
iniziativa, sentiti la o le facoltà di afferenza, il corso di studio e il consiglio di
amministrazione per quanto di competenza.
ART. 5
Classi di corsi di studio
1. L’Università può prevedere l’istituzione di più corsi di studio appartenenti alla
medesima classe.
2. Qualora l’ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due
classi differenti, esso può essere istituito come appartenente ad entrambe le classi.
ART. 6
Corsi di laurea
1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea.
2. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia
orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al
precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del
lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate,
nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea.
4. I corsi di laurea afferenti alla medesima classe, ovvero quelli appartenenti a
gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità,
condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di
60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi prevista
dal precedente comma 2.
5. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi
di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di
una lingua dell’Unione europea. La conoscenza deve essere verificata, secondo
modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con
riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua previsti dai rispettivi ordinamenti
didattici. La durata normale del corso di laurea è di tre anni.
ART. 7
Corsi di laurea magistrale
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1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale.
2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una
formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione
in ambiti specifici.
3. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico
regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente deve aver acquisito i
120 crediti previsti dall’ordinamento. La durata normale del corso di laurea
magistrale è di due anni. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la
presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida
di un relatore.
ART. 8
Corsi di specializzazione
1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di
specializzazione.
2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e
abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e
viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di
direttive dell'Unione europea.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione, lo studente deve aver acquisito
un numero di crediti pari a quello riportato nei Decreti ministeriali, fatte salve le
eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive
dell’Unione Europea.
ART. 9
Dottorati di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono
disciplinati dalle relative norme legislative e regolamentari.
2. L’organizzazione delle scuole che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca e
le attività formative in essi previste sono disciplinati in un apposito regolamento.
ART. 10
Master
1. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60
crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La
durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un
anno.
2. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea. Titolo di
ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale.
3. Le procedure di attivazione dei Master universitari e le modalità di svolgimento
delle relative attività formative sono disciplinate da un apposito regolamento.
ART. 11
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Formazione finalizzata e permanente
L’Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati e anche con
modalità a distanza, sviluppa iniziative formative destinate all’educazione lungo
tutto l’arco della vita attivando, in particolare:
a) corsi di perfezionamento, per l’accesso ai quali è richiesto un titolo di studio
di livello universitario
b) corsi di aggiornamento professionale,
c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni
e) corsi di aggiornamento del proprio personale
La realizzazione delle attività di cui al presente articolo è disciplinata da apposito
regolamento.
ART. 12
Lingue straniere
1. Con delibera della struttura didattica competente, le attività formative di cui al
presente titolo possono essere svolte in lingua inglese ovvero in altra lingua
individuata dalla struttura stessa..
ART. 13
Forme di pubblicità
1. In tutti i casi in cui decisioni concernenti l'offerta e l'organizzazione didattica
richiedano l'intervento di una pluralità di organismi, o ne prevedano la possibilità,
il responsabile di ognuno di tali organismi rende pubbliche le proposte
dell'organismo stesso nelle forme opportune, e comunque attraverso l'albo
informatico dell'Università degli studi di Genova.
2. Per ogni attività didattica offerta dall'Università degli studi di Genova viene
altresì resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la
persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.
TITOLO II – Regolamentazione dell’attività didattica
ART. 14
Progettazione e adeguamento dell’offerta didattica
1. Il Senato accademico, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione
di cui all'art. 8 dello Statuto, progetta l'offerta didattica dell'Università degli studi
di Genova ed assume le iniziative necessarie ad adeguarla per tener conto
dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali,
anche con riferimento a quelle della comunità ligure, e per elevare la qualità
dell'offerta.
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2. Ai fini di cui al comma precedente, almeno ogni tre anni, il Senato accademico
prende in esame il quadro complessivo dell'offerta didattica, per le conseguenti
determinazioni con particolare riferimento agli interventi di cui all'art. 4, comma
3.
ART. 15
Ordinamento didattico dei corsi di studio
1. L’ordinamento didattico di ogni corso di studio, nel rispetto di quanto previsto
nei decreti ministeriali, determina:
a) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso di studio, indicando la
classe o le classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati alle attività formative, riferendoli quando si tratti di
insegnamenti, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) la frazione dell’impegno orario complessivo, di cui all’art. 15 comma 3,
riservata allo studio personale o ad altre attivita’ formative di tipo individuale;
e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. Le determinazioni di cui al comma precedente sono assunte dagli organi
accademici previa consultazione con organizzazioni e rappresentanti delle
professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla
valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
3. L’ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere
una pluralità di curricula al fine di favorire l’iscrizione di studenti in possesso di
lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il
raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
4. In caso di corsi afferenti ad una pluralità di facoltà o di atenei, il relativo
ordinamento didattico determina altresì le necessarie norme di organizzazione e di
funzionamento.
ART. 16
Attività formative dei corsi di laurea
1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al
raggiungimento degli obbiettivi definiti nell’ordinamento didattico e
comprendono:
a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di
appartenenza;
b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il
suo progetto formativo;
d) attività formative affini o integrative rispetto a quelle di base o caratterizzanti
anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
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e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio;
f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea
diversa dall’italiano;
g) attività formative, anche non convenzionali, non previste dalle lettere
precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità
informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel
mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di
studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di
orientamento disciplinati dal Ministero del lavoro;
h) nell’ipotesi di cui all’art. 5, comma 3, del presente Regolamento,ulteriori
attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese,
amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo
settore, studi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma precedente, qualora
nella classe siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non
sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, sono individuati per
ogni curriculum i settori scientifico disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti
funzionali alla specificità del curriculum stesso, ai quali è riservato un numero
adeguato di crediti.
Art. 17
Attività formative dei Corsi di Laurea magistrale
1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al
raggiungimento degli obbiettivi definiti nell’ordinamento didattico e
comprendono:
a) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
b) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il
suo progetto formativo;
c) attività formative affini o integrative rispetto a quelle caratterizzanti anche con
riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attività relative alla preparazione della tesi per il conseguimento del titolo di
studio;
e) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea
diversa dall’italiano;
f) attività formative, anche non convenzionali, non previste dalle lettere
precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità
informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel
mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di
studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di
orientamento disciplinati dal Ministero del lavoro;
2. Relativamente alle attività di cui alla lettera a) del comma precedente, qualora
nella classe siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non
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sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, sono individuati per
ogni curriculum i settori scientifico disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti
funzionali alla specificità del curriculum stesso, ai quali è riservato un numero
adeguato di crediti.
Art. 18
Attività formative dei Corsi di Specializzazione
1. I curricula di ciascun corso di specializzazione sono finalizzati al
raggiungimento degli obbiettivi definiti nell’ordinamento didattico e sono redatti
nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale disciplinante il corso.
ART. 19
Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. Il Regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente
struttura didattica in conformità con l’Ordinamento didattico nel rispetto della
libertà d’insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti,
specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio.
2. Il Regolamento determina:
a) l'elenco degli insegnamenti attivabili, con l'indicazione dell’eventuale
articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti formativi, la durata in ore e le
eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei
piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre
verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi e le modalità di frequenza anche in
riferimento alla condizione degli studenti lavoratori;
f) le forme di verifica di crediti acquisiti e le prove integrative di esami sostenuti
su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e
professionali;
g) le forme di orientamento e di tutorato, nel rispetto di quanto stabilito all'art.23
del presente regolamento;
2. Nell’elenco di cui alla lett. a) del comma precedente gli insegnamenti saranno
distinti in insegnamento semplice (S) oppure in insegnamento composto (C),
quando sia formato da più moduli anche riferiti a settori scientifico disciplinari
diversi. Per ogni insegnamento semplice e per ogni modulo è indicato il numero
di crediti attribuito ed il settore scientifico disciplinare di riferimento. I corsi
integrati rientrano nella tipologia dell’insegnamento composto.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati dal competente
consiglio a maggioranza dei componenti e sottoposti all'approvazione dei consigli
delle facoltà di afferenza. In caso di persistente dissenso tra corso di studio e
facoltà o tra facoltà, la questione è rimessa al senato accademico.
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4. I regolamenti didattici sono emanati dal rettore entro sessanta giorni dalla
ricezione.
5. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la
coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi
formativi programmati sono deliberate, con le modalità previste dal comma 3 del
presente articolo, dal consiglio del corso di studio previo parere favorevole di una
commissione paritetica competente per il corso di studio o, in assenza di essa,
della commissione paritetica di facoltà. Qualora il parere non sia favorevole la
deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro 30 giorni
dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata
prescindendo dal parere.
6. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione almeno
ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni
attività formativa.
ART. 20
Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
1. Il Senato Accademico, tenuto conto delle proposte delle strutture didattiche e
sentito, per quanto di competenza, il Consiglio di Amministrazione, delibera
annualmente il piano dei corsi di studio attivati, nel rispetto dei requisiti
strutturali, organizzativi e di qualificazione della docenza dei corsi determinati
con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della
programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo
di Valutazione. Nel caso di disattivazioni, l’Università assicura comunque la
possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il
relativo titolo e disciplina la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ad
altri corsi di studio attivati.
2. L’attivazione dei corsi di studio di cui al precedente comma è subordinata
all’inserimento degli stessi nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero,
sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
ART. 21
Crediti Formativi Universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito,
corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di
ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se
consentito da decreti ministeriali.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno
da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata
convenzionalmente in 60 crediti.
3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o
ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di
studio, dal relativo ordinamento didattico. Tale frazione non può comunque essere
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inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato
contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo
studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono stabilire forme di verifica
periodica dei crediti acquisiti e, qualora ne siano riconosciuti obsoleti i contenuti
culturali e professionali, le eventuali prove integrative.
6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l’acquisizione,
da parte degli studenti, di un numero minimo di crediti in tempi determinati,
diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o
contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo
parziale.
ART. 22
Riconoscimento dei crediti
1. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio
dell'Università degli studi di Genova ovvero nello stesso o altro corso di altra
Università, anche estera, nonché il riconoscimento quale credito formativo di
conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di
altre conoscenze e abilità, maturate attraverso attività formative di livello post
secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso,
compete al consiglio del corso di studio che accoglie lo studente.
2. Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità professionali certificate
individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre
conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla
cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso, il numero massimo
di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea e di
laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere
superiore a 60 crediti per la laurea e a 40 crediti per la laurea magistrale. Le
attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari
nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come
crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale.
3. I crediti eventualmente acquisiti in eccedenza ai 180 prescritti per il corso di
laurea possono essere riconosciuti nel corso di laurea magistrale.
4. Il consiglio del corso di studio pubblicizza i criteri con i quali intende
procedere ai riconoscimenti dei crediti.
5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio
può essere abbreviata di uno o più semestri rispetto a quella normale, ovvero a
quella indicata per i corsi di specializzazione nel relativo ordinamento didattico.
6. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte
in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i
trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede,
l’Università stipula convenzioni ed accordi in forza dei quali vengono definite
specifiche regole per il riconoscimento dei crediti.
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7. In caso di trasferimento dello studente da atenei non convenzionati, le strutture
didattiche che accolgono lo studente possono disporre una verifica, anche
interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere.
8. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative
maturate in percorsi formativi di livello universitario pregressi, anche non
completati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di
cui al precedente comma.
9. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari o titoli equipollenti in
base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono
riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli
studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite
presso le Università, qualunque ne sia la durata.
10. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea diversa
dall'italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso una idonea
prova ovvero, secondo una apposita normativa definita dal senato accademico,
attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente
competenti per ognuna delle lingue. I regolamenti dei corsi di studio definiscono
il livello delle conoscenze e competenze richieste.
11. Gli studenti ammessi a svolgere un periodo temporaneo di studi in altra
Università hanno il diritto di ottenere che la facoltà o il corso di studi di origine si
pronunci in via preventiva sulla riconoscibilità dei crediti che intendono acquisire
nell'altra Università.
ART. 23
Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e
integrative
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto idoneo dall’Amministrazione dell’Ateneo.
2. Per l’iscrizione ad un corso di laurea, sono altresì richiesti il possesso o
l'acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. Gli Ordinamenti didattici
definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, da rendere note attraverso il
Manifesto degli Studi, e ne determinano le modalità di verifica, anche a
conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate.
Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi
aggiuntivi da assolvere nel primo anno di corso. Gli Ordinamenti determinano le
relative modalita’ di accertamento e possono condizionare l’iscrizione al secondo
anno ai risultati dell’accertamento stesso.
3. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma precedente sono assegnati
anche a studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati
ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
4. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le
strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative
integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere
14
svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di
apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
5. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso
della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
6. L’iscrizione in ritardo e’ consentita qualora il titolo sia conseguito entro trenta
giorni dall’inizio delle lezioni del corso di laurea magistrale.
7. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero
programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari,
l’Ordinamento didattico del corso di studio definisce specifici criteri di accesso
che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della
personale preparazione dello studente.
8. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea magistrale definiscono i requisiti
curriculari indispensabili indicando le competenze necessarie sotto forma di CFU,
riferiti a specifici settori scientifico disciplinari, che lo studente deve aver
acquisito nel percorso formativo pregresso.
9. L’adeguatezza della personale preparazione e’ verificata con procedure definite
nel regolamento del corso di studio. Tali procedure potranno non richiedere la
verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con voto non inferiore ad un
minimo stabilito dal regolamento stesso e non dovranno comunque pregiudicare
l’accesso da altre sedi universitarie anche non italiane.
10. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 5, e’ consentita
l’ammissione ad un Corso di Laurea magistrale con il solo possesso del diploma
di scuola secondaria superiore, soltanto per i corsi di studio regolati da normative
dell'Unione Europea che non richiedano, per tali corsi, titoli universitari di primo
livello, nonché, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui
all'articolo 11, comma 7, lettera a) del D.M. 270/04, per i corsi di studio
finalizzati all'accesso alle professioni legali.
11. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso
almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero
riconosciuto idoneo, nonche’ degli specifici requisiti di ammissione stabiliti dal
decreto ministeriale istitutivo.
12. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in
possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea
conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al DM 509/99, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
13. Il riconoscimento della idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai
soli fini dell’ammissione ai corsi di studio successivi alla laurea, è deliberato dalle
strutture didattiche competenti. La precedente disposizione non si applica qualora
il riconoscimento derivi da esplicite previsioni contenute in accordi internazionali.
ART. 24
Manifesto degli Studi
1. Il Manifesto degli Studi è deliberato annualmente, entro il termine stabilito dal
senato accademico, dal consiglio di facoltà, coordinando i manifesti degli studi
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proposti dai consigli dei corsi di studio ad essa afferenti. La facoltà può
determinare disposizioni generali alle quali i manifesti dei singoli corsi di studio
devono attenersi.
2. Il Manifesto, finalizzato alla massima trasparenza dell’offerta didattica, dà
notizia delle disposizioni a tal fine rilevanti nei Regolamenti didattici dei corsi di
studio e le specifica quando necessario, con particolare riferimento all’indicazione
delle conoscenze di cui all’art. 21 comma 2.
3. Per quanto concerne gli insegnamenti, il Manifesto, oltre a quanto previsto nel
regolamento del corso di studio, specifica nel caso di sdoppiamenti quelli
frazionati (F); sono indicati inoltre i nomi dei docenti qualora siano già stati
individuati.
4. Il manifesto indica i periodi di svolgimento delle attività formative e i periodi, a
questi non sovrapposti, di svolgimento degli esami di profitto.
5. Modifiche al Manifesto possono essere deliberate soltanto per ragioni
eccezionali, con le stesse procedure previste per la sua approvazione.
Art. 25
Attività di orientamento e di tutorato
1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta per gli studi universitari e per
l'inserimento nel mondo del lavoro, è istituito un servizio di Ateneo per il
coordinamento delle attività di orientamento, anche promosse dalle facoltà, da
svolgersi in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e
finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo.
2. Le facoltà istituiscono, per ogni corso di studio, un servizio di tutorato per
l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione ed il
ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita
universitaria in tutte le sue forme.
Art. 26
Pubblicità delle attività didattiche
1. Gli orari e le sedi di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre
attività didattiche e di ricevimento dei docenti sono esposti in appositi albi a cura
del preside di facoltà che provvede a darne comunicazione alla commissione
paritetica di facoltà.
2. II calendario delle lezioni per ogni corso di studio è affisso, prima dell'inizio
delle lezioni, a cura del preside che provvede altresì a darne comunicazione alla
commissione paritetica di facoltà.
3. Il calendario degli esami di profitto dei singoli insegnamenti e degli esami
finali per il conferimento di titoli accademici è esposto, in apposito albo a cura del
preside di facoltà, almeno due mesi prima di ogni appello.
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4. L'Università degli studi di Genova, a cura delle singole facoltà, pubblica, entro
il termine stabilito dal senato accademico, il manifesto degli studi di cui all'art.
22.
5. L'Università degli studi di Genova, a cura delle singole facoltà, anche al fine di
agevolare l'orientamento negli studi, pubblica altresì, entro il termine stabilito dal
senato accademico, per ogni corso di studio, una guida in cui siano
sommariamente descritti almeno gli obiettivi formativi, i contenuti, i prerequisiti
obbligatori o comunque opportuni, le tipologie delle attività previste e delle prove
di valutazione, i riferimenti bibliografici principali.
6. L'Università pubblica, entro il termine stabilito dal senato accademico, una
guida dello studente con tutte le informazioni necessarie ai fini dell'iscrizione per
l'anno accademico successivo, ivi compreso il relativo calendario.
7. Tutte le informazioni di cui ai commi precedenti sono altresì pubblicate nei
pertinenti siti web dell’Ateneo.
TITOLO III
Studenti
ART. 27
Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e
ripetenti, interruzione degli studi
1. L’iscrizione degli studenti a tempo pieno e a tempo parziale, quella a singole
attività formative e, fatto salvo quanto previsto all’art.32, i trasferimenti e i
passaggi di corso sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per gli studenti.
ART. 28
Piani di studio
1. Lo studente può presentare annualmente il proprio piano di studio, nel rispetto
dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza,
con le modalità previste nel manifesto degli studi.
2. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella
normale di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. 22.10.2004, n.270, ovvero, in
presenza di un rendimento didattico eccezionalmente alto negli anni accademici
precedenti, su una durata più breve.
3. Il piano di studio non aderente ai curricula consigliati ma conforme
all'ordinamento didattico è approvato dal consiglio del corso di studio. Il piano di
studio difforme dall'ordinamento didattico ovvero articolato su una durata più
breve rispetto a quella normale è approvato sia dal consiglio di corso di studio sia
dal consiglio della o delle facoltà di afferenza.
4. Le delibere di cui al comma 3 sono assunte entro 30 giorni dal termine fissato
per la presentazione dei piani.
Art. 29
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Calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali
1. Le lezioni si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno.
2. Il calendario e l’orario delle lezioni, il calendario degli esami e delle prove
finali sono stabiliti dal preside della facoltà ovvero, su sua delega, dal presidente
del corso di studio, in conformità con quanto eventualmente disposto dal
regolamento didattico del corso di studio, sentiti i docenti interessati e la
commissione paritetica competente.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l’articolazione dei singoli
anni di corso in periodi didattici, di norma due, con una congrua interruzione delle
attività formative, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento degli esami.
Tirocini e altre attività extra-moenia, per il cui svolgimento ciò appaia necessario,
possono svolgersi anche nei periodi previsti per gli esami.
4. Il calendario degli esami di ciascun corso di studio deve essere predisposto
all’inizio dell’anno accademico e deve prevedere almeno cinque appelli. Gli
esami si svolgono nei periodi di interruzione delle lezioni. Gli appelli relativi a
insegnamenti obbligatori dello stesso anno di un corso di studio devono essere
fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni
distinti; l’intervallo tra due appelli successive deve essere di almeno due
settimane. Possono essere previsti appelli durante il periodo delle lezioni soltanto
per gli studenti che, nell’anno accademico in corso, non abbiano inserito attività
formative nel proprio piano di studio.
5. Il termine ultimo per sostenere gli esami relativi a ciascun anno accademico è
fissato al 28 febbraio. A tale termine e’ possibile derogare soltanto per gli studenti
iscritti a sostenere la prova finale entro il successivo 31 marzo.
6. Qualora per ragioni di salute od altro legittimo impedimento un appello di
esame debba essere posticipato, il docente deve provvedere affinché sia data
comunicazione agli studenti; se un appello viene posticipato per più di una
settimana, deve esserne data comunicazione anche al preside della facoltà. In
nessun caso un appello di esame può essere anticipato.
7. Il calendario delle prove finali per il conferimento di titoli accademici deve
prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell’anno accademico.
Per ciascun anno accademico il termine ultimo di tali prove e’ fissato al 31 marzo
dell’anno solare successivo.
ART. 30
Esami ed altre verifiche del profitto
1. Per ogni attività formativa che comporti l’attribuzione di crediti il profitto
individuale di ogni studente è verificato attraverso un esame finale o attraverso
altre modalita’ individuate dal regolamento didattico del corso di studio. Di norma
tale verifica ha luogo alla conclusione dell'attività stessa. Il regolamento
determina il termine massimo entro il quale la verifica deve essere superata.
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2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti
da prove intermedie, da esercitazioni e da altre attività svolte dallo studente ed è
disciplinata dai successivi commi da 3 a 8.
3. Qualora l’esame sia relativo a una pluralità di insegnamenti, ovvero a un
insegnamento articolato in moduli, i responsabili degli insegnamenti o moduli
partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello
studente che non può essere frazionata in valutazioni separate su singoli
insegnamenti o moduli.
4 Il regolamento didattico del corso di studio determina gli ulteriori criteri di
composizione delle commissioni di esame, nonché le tipologie delle prove volte
ad accertare il profitto degli studenti.
5. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal preside di facoltà o, su
sua delega, dal presidente del consiglio di corso di studio cui afferiscono
l'insegnamento o gli insegnamenti; fermo restando quanto previsto al comma 3
esse sono composte da almeno due membri dei quali uno è il docente responsabile
dell'insegnamento e, qualora il responsabile sia un professore a contratto un altro
è docente di ruolo nell’Università di Genova. Possono essere membri della
commissione cultori della materia individuati dal consiglio del corso di studio
sulla base di criteri prestabiliti dal consiglio di facoltà che assicurino il possesso
di requisiti scientifici, didattici o professionali
6. Le commissioni sono presiedute dal docente responsabile dell'insegnamento.
Nel caso di presenza in commissione di più docenti responsabili l'atto di nomina
stabilisce chi sia il presidente.
7. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto; può
essere concessa all'unanimità la lode. L'esame è superato se lo studente ha
ottenuto una votazione pari o superiore a diciotto punti. L'esito dell'esame è
verbalizzato, con la votazione conseguita, seduta stante. Nel caso in cui l’esame
non si concluda con una prova orale la verbalizzazione avviene al momento della
comunicazione dell’esito allo studente, in sua presenza, da parte della
commissione all’uopo convocata. Il Regolamento del corso di studio stabilisce il
termine massimo di tale convocazione decorrente dalla data di effettuazione
dell’esame.
8. Nel caso di non superamento l'espressione "respinto" viene riportata soltanto
sul verbale di esame. Qualora lo studente, con il consenso della commissione, si
ritiri dalla prova, l'esito dell'esame è registrato solo sul verbale, a fini statistici,
con l'espressione "ritirato" e l'esito della prova non risulta sugli atti della carriera
dello studente.
9. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della
commissione.
10. Qualora l'esame preveda prove scritte, lo studente ha il diritto di prendere
visione dei propri elaborati prima della verbalizzazione dell’esito dell’esame
stesso. Qualora l'esame preveda prove orali, queste sono pubbliche e pubblica è la
comunicazione dei voti conseguiti.
11. L'esame fallito può essere ripetuto almeno due volte negli appelli previsti nel
corso dello stesso anno accademico, secondo disposizioni necessariamente
definite nel regolamento didattico del corso di studio.
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12. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame il regolamento didattico
del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili.
ART. 31
Prova finale per il conferimento del titolo di studio
1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico
del corso di studio disciplina:
a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una discussione dinanzi
ad apposita commissione;
b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle
valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni
altro elemento ritenuto rilevante.
2. L’impegno richiesto allo studente per la preparazione della prova finale deve
essere commisurato al numero di crediti assegnati alla prova stessa.
3. La presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente, sotto la
guida di un relatore, è prevista solo per il conseguimento della laurea magistrale.
Qualora il relatore della tesi non sia un docente dell’ateneo, il presidente del
consiglio di corso di studio competente designa un correlatore interno.
4. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte, secondo norme
stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, da almeno cinque membri,
compreso il presidente, e sono nominate dal preside di facoltà. La maggioranza
dei membri deve essere costituita da professori di ruolo e ricercatori. Le
commissioni dispongono di centodieci punti e, qualora il voto finale sia
centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode; la prova è superata se lo
studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.
5. Le prove finali per il conferimento di titoli accademici sono pubbliche.
ART. 32
Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero
1. Nei casi di trasferimento, di passaggio o di svolgimento di parti di attività
formative in altro Ateneo, il consiglio di corso di studio valuta il riconoscimento
di crediti anche attraverso l’adozione di un piano di studi individuale.
2. Con riguardo alla mobilità internazionale, l’approvazione dei progetti degli
studenti deve far riferimento alla congruità complessiva delle attività proposte con
gli obbiettivi formativi del corso di studi, senza che sia necessaria la
corrispondenza con singole attività previste dall’ordinamento del corso stesso.
TITOLO IV
Docenti
ART. 33
Affidamenti dei compiti didattici aii Docenti e ai Ricercatori.
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1. I docenti adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di dottorato di ricerca, di scuole di specializzazione, di master
universitari di primo e di secondo livello e di perfezionamento.
2. Rientrano, altresì, in tali compiti le attività di orientamento, di tutorato e ogni
altra attività formativa alle quali l’università concorre istituzionalmente sulla base
di convenzioni con altre istituzioni di istruzione superiore, con enti pubblici o con
istituzioni del sistema scolastico pubblico.
3. Ogni facoltà predispone, entro il termine annualmente definito dal rettore, uno
schema relativo all’affidamento dei compiti didattici ai docenti della facoltà
stessa. Le facoltà che, con il consenso dell’interessato, intendono attribuire
compiti ad un docente di altra facoltà, nonché – nell’ambito delle rispettive
competenze – le strutture responsabili di dottorati, di corsi di specializzazione o di
altre iniziative didattiche, danno di ciò preventiva notizia alla facoltà di
appartenenza del docente interessato. Insegnamenti o moduli, affidati e attribuiti
come sopra, possono riguardare congiuntamente una pluralità di corsi di studio,
previa intesa tra gli stessi.
4. Lo schema adottato dalla facoltà è reso pubblico. Entro quindici giorni dalla
pubblicazione altre strutture ovvero singoli docenti dell’ateneo possono formulare
proprie osservazioni. Il Consiglio di Facoltà approva il quadro definitivo, previo
esame dei titoli didattici e scientifici da parte di apposita commissione nel caso di
una pluralità di proposte per la medesima attività.
5. Nelle deliberazioni di cui ai commi precedenti si deve in ogni caso assicurare la
piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori nelle strutture didattiche
dell’Ateneo e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato
giuridico, con particolare riferimento al comma 16 e alle altre rilevanti
prescrizioni contenute nell’art. 1 della legge n. 230/2005.
6. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, le facoltà procedono all’attribuzione
dei compiti ai professori fuori ruolo.
7. Il docente è tenuto a svolgere le lezioni dell'insegnamento o dei moduli a lui
affidati. Può invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi di
norma in sua presenza. Le lezioni tenute in assenza del docente non saranno
computate nel suo monte-ore di insegnamento. Qualora, per ragioni di salute od
altro legittimo impedimento, il docente non possa tenere la lezione, questa può
essere svolta, in sua sostituzione, esclusivamente da altro docente di ruolo o a
contratto ovvero rinviata. In tali casi, il docente deve provvedere affinché sia data
comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore ad una
settimana, deve informare il preside della facoltà.
8. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi
comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in
modo da assicurare, durante il periodo di lezioni, l'impegno didattico dei singoli
docenti in almeno tre giorni per settimana.
9. La partecipazione alle riunioni, incluse quelle di commissioni o gruppi di
lavoro istituiti dai consigli, rientra nell'adempimento dei doveri accademici.
ART. 34
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Articolazione e organizzazione degli insegnamenti
1. Fermi restando i compiti di coordinamento assegnati alle facoltà sulla base
dello Statuto e quanto stabilito dal Regolamento didattico del corso di studio, il
consiglio del corso di studio competente stabilisce quanto necessario al loro
funzionamento.
2. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il
consiglio competente, nel rispetto della libertà di insegnamento, coordina i
programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, determina le
modalità di svolgimento per le eventuali attività formative a distanza, promuove il
coordinamento dei docenti nella relativa conduzione e valuta i risultati delle
attività stesse.
3. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità e le scadenze
per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono
previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una
per la valutazione dei risultati.
4. Oltre agli insegnamenti ufficiali possono essere attivati insegnamenti liberi, che
possono essere pareggiati ad un insegnamento ufficiale sulla base di apposita
delibera della facoltà, nel rispetto del regolamento del corso di studio.
TITOLO V
Norme transitorie e finali
ART. 35
Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
1. Su richiesta di una o piu’ facolta’, del Senato accademico o di propria
iniziativa, il Rettore trasmette proposte di modifica della parte prima del presente
Regolamento alle facolta’ e alla commissione paretica di ateneo assegnando un
termine di trenta giorni per far pervenire eventuali osservazioni. Trascorso tale
termine il Senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti in ordine all’approvazione delle
proposte stesse.
ART. 36
Altre norme transitorie
1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi
titoli, secondo gli Ordinamenti didattici preesistenti, agli studenti già iscritti ai
corsi disciplinati dagli ordinamenti stessi.
2. L’Università assicura e disciplina la possibilità per gli studenti di cui al comma
precedente di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi
Ordinamenti.
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PARTE SECONDA
ORDINAMENTI DEI CORSI DI STUDIO
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