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Argomento: Libro unico del lavoro numerazione sequenziale
Quesito
In relazione all’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n.133/2008,
che istituisce il Libro Unico del Lavoro a far data dal 1° gennaio 2009, si pone per Studi
di Consulenza del Lavoro quale il nostro, l’interrogativo circa la sequenzialità nella
numerazione dei cedolini paga all’atto dell’elaborazione delle buste paga, tenendo conto
che le stesse siano prodotte attraverso l’utilizzo di due distinti software, con adozione di
due cedolini diversi tra di loro.
Considerando, infatti, che l’elaborazione dei cedolini sia effettuata, a seconda
dell’Azienda, attraverso due diversi programmi di elaborazione paghe, si chiede se la
numerazione degli stessi debba seguire una sequenzialità applicata allo Studio di
Consulenza del Lavoro, oppure si richiede una numerazione che sia sequenziale per
ogni programma di elaborazione paghe e che, quindi, possa non considerare la
numerazione seguita dall’altro e diverso programma utilizzato?
Risposta
La circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro ha precisato che non è possibile
istituire sezione distinte del libro unico del lavoro il quale dovrà essere costituito da un
documento unitario. L’unitarietà deve essere riferita alla vidimazione, numerazione,
registrazione, tenuta e conservazione.La Commissione dei principi interpretativi delle
leggi in materia di lavoro della Fondazione Studi al principio n. 15, dedicato al libro
unico del lavoro, ha affermato:
“In via generale, il principio di unicità che è alla base del nuovo libro tenuto in forma
telematica, non presuppone necessariamente l’adozione di un’unica numerazione
sequenziale che, invece, caratterizzava la struttura dei libri obbligatori cartacei.
L’articolo 1 comma 1, del DM stabilisce, infatti, il solo “obbligo, in fase di stampa, di
attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli
deteriorati o annullati”.
Come si comprende dal testo della norma, la preoccupazione del legislatore è quella di
attribuire a “ciascun foglio” una numerazione sequenziale per evitare “buchi” non
giustificati che potrebbero sottintendere comportamenti fraudolenti nella gestione del
personale.
Al contrario, dal quadro normativo di riferimento non emerge alcun divieto affinché la
numerazione, in ogni caso sequenziale, possa essere adottata distintamente per
ciascuna sezione di cui si compone il libro unico (retributiva e presenze). Oppure, che
la numerazione sequenziale distinta possa essere adottata per gestire forme di
organizzazione del personale (come, ad esempio, gestione separata del personale
impiegatizio da quello dirigenziale).
Peraltro, l’adozione di distinte numerazioni sequenziali per soddisfare le diverse
esigenze organizzative, oltre a non essere vietata dalla norma, non pregiudica la
predetta finalità della legge.
Resta fermo che una volta stampate le due sezioni, è necessario che esse siano
conservate in modo unificato presso la sede prescelta dal datore di lavoro.”.
Pertanto qualora per esigenze organizzative il libro unico del lavoro sia elaborato da due
distinti softaware la numerazione sequenziale dovrà essere riferita per ogni programma
di elaborazione paghe.
Argomento: Tenuta del libro unico del lavoro
Quesito
Con la presente si chiede se il ragionamento sotto riportato sia corretto.
Il consulente delegato all’elaborazione del LUL (elaborazione cedolini e presenze) con
autorizzazione alla numerazione unitaria rilasciata attraverso il sito INAIL, può:
1. conservare il libro unico dell'azienda presso il proprio studio
2. non conservare il libro unico dell'azienda perché l'azienda preferisce conservarlo
presso la propria sede Il consulente del lavoro addotta una numerazione sequenziale
propria (AUTORIZZAZIONE 8XXX dal numero uno in poi). Quindi ad esempio il
consulente che ha solo due aziende (la prima lo ha delegato alla conservazione, la
seconda no):
LUL GENNAIO 2009
AZIENDA A autorizzazione 8XXX
numerazione da 1 a 10
AZIENDA B autorizzazione 8XXX
numerazione da 11 a 20
LUL FEBBRAIO
AZIENDA A autorizzazione 8XXX
numerazione da 21 a 30
AZIENDA B autorizzazione 8XXX numerazione da 31 a 40
DATO QUANTO SOPRA l'azienda A ad esempio avrà un libro unico che presenterà un
salto di numerazione tra un mese e l'altro (GENNAIO da 1 a 10 , FEBBRAIO da 21 a
30).
Tuttavia Potrebbe essere aggiunta una sottonumerazione per ogni azienda che parta dal
numero 1 e che garantisca la sequenzialità della numerazione, come segue:
AZIENDA A
numerazione consulente autorizzato 8XX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
sottonumerazione ditta A
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Si fa presente che in data odierna una sede inail ha affermato che il consulente del
lavoro che elabora il libro unico con la propria autorizzazione, deve anche
conservarlo inviando comunicazione alla DPL. In caso contrario l'azienda dovrà
farsi autorizzare alla numerazione unitaria.
Risposta
Come affermato dallo stesso Ministero del lavoro l’affidamento al professionista del
Libro unico e l’elaborazione del libro unico del lavoro da professionista sono due
momenti assolutamente distinti, anche sul piano giuridico, oltreché operativo.
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La ditta può decidere di avvalersi del professionista senza tuttavia delegarlo alla tenuta
del libro unico del lavoro che provvederà a tenere in sede dopo l’elaborazione e la
stampa a cura del professionista. ( vademecum risposta 10 sezione A).
Sempre nel vademecum al punto 6 (Modalità di tenuta e calendario delle presenze) si
afferma:
“L’indicazione del mantenimento di ordine sequenziale è solo finalizzata a garantire
l’unicità documentale del libro unico tenuto a numerazione unica dal soggetto
autorizzato, senza lasciare i cd. “buchi di numerazione”. Pertanto l’esposizione delle
presenze e dei cedolini è libera e può altresì differenziarsi da ditta a ditta.
Esemplificando: definiti A B C i dati retributivi e A1 e B1 e C1 i dati presenze delle
rispettive ditte, l’esposizione sequenziale nel libro unico unitario potrà essere A, B, C,
A1; B1; C1 oppure A, A1, B, B1, C, C1 ma anche A, B, B1, C, C1, A1 – o in qualsiasi
altro modo secondo le necessità operative. Ciò anche elaborando ciascuna ditta in fasi
separate: es. impiegati della ditta A e B, intera ditta C, operai ditte A e B.”. Pertanto il
Consulente che elabori il libro unico del lavoro non è obbligato a anche alla tenuta dello
stesso.
Argomento: Rimborsi spese
Quesito
Chiedo quanto segue: una fondazione eroga con una certa periodicità dei rimborsi spese
a soggetti che "aiutano" nel tempo libero. Sino ad oggi ci si è comportati nel senso di
redigere una sorta di nota di rimborso giustificativa; da Gennaio 2009 è obbligatoria la
registrazione nel Libro Unico ovvero quando la norma parla di "rimborsi spese" si
riferisce soltanto a quelli erogati a soggetti per i quali si elabora un cedolino paga?
Risposta
Tra i dati retributivi richiesti la norma sul libro unico del lavoro prevede anche le
somme a titolo di rimborso spese. L’obbligo di registrazione si estenderebbe ad ogni
tipologia di rimborso spese o fringe benefit indipendentemente dal fatto che essi
risultino imponibili sul piano fiscale e/o contributivo (si veda a tal proposito il principio
n. 15 della commissione dei principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro della
Fondazione studi).
Occorre mettere in evidenza che devono essere iscritti nel libro unico del lavoro
esclusivamente i lavoratori subordinati, le collaborazioni coordinate continuative nella
modalità a progetto che di minima entità, le associazioni in partecipazione con apporto
lavorativo esclusivo o misto (capitale e lavoro).Ne consegue che i rimborsi spese, di
qualsiasi natura, vanno riportati nel libro unico solo quando sono riferiti a quei rapporti
di lavoro per cui la norma prevede l’iscrizione nel libro unico del lavoro.
Quesito: Rimborso spese
Quesito
Il "VADEMECUM" del Ministero del Lavoro sul Libro Unico del Lavoro, dedica
abbastanza spazio ai "rimborsi spese " da registrare sul libro stesso. Tuttavia, non riesco
a dare ai miei clienti delle risposte complete sull'argomento. Potete aiutarmi a capire?
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Domande
1 - vanno indicate sul LUL solo le spese effettivamente da rimborsare al dipendente,
oppure devono essere evidenziate, con una voce figurativa, anche quelle per le quali il
dipendente non ha anticipato niente in quanto ha attinto da un fondo cassa?
2 - le spese fatte con carta di credito aziendale devono essere indicate? Se lo scopo della
norma è di evitare che una parte della retribuzione venga mascherata da "rimborso
spese", direi che non è necessario dal momento che è ben accertabile l'utilizzo della
carta di credito;
3 - i miei clienti mi fanno notare che, per esempio, nel mese di gennaio 2009 hanno
rimborsato ai dipendenti spese sostenute nei mesi di nov.-dic. 2008 perché non hanno
avuto prima il rendiconto. E' un problema?
4 - il rimborso delle spese non documentabili, ma attestate dal dipendente, esenti fino a
euro 15,49/giorno (25,82 per trasferte estero) è bene che sia indicato a parte?
5 - secondo Voi, cosa intende dire il Ministero quando nel punto B12 del Vademecum
dice che vanno indicate le spese rimborsate al dipendente anche forfetariamente?
Risposta
In via generale vanno registrati nel libro unico del lavoro i rimborsi spese, anche se
esenti sul piano fiscale e contributivo.
L’annotazione può prevedere l’indicazione dei soli importi complessivi specificati, con
il sistema del documento o riepilogativo piè di lista approntato a parte. L’annotazione di
importi marginali o non ricorrenti non potrà essere sanzionata se è esclusa qualsiasi
incidenza di carattere contributivo e fiscale (vademecum, Sezione B, risposta 11).
Anche i rimborsi spese di tipo forfettario vanno indicati sul libro unico del lavoro
(vademecum Sezione B, risposta 11).
Non vanno indicate sul libro unico le somme rimborsate al dipendente che costituiscono
mera anticipazione di spese che lo stesso ha sostenuto in nome e per conto dell’azienda
datrice di lavoro, relativamente a documenti di spesa intestati all’azienda medesima
(vadmecum, Sezione B, risposta 12), mentre i rimborsi spese effettuati con utilizzo di
carta di credito aziendale vanno indicati in quanto non conta il mezzo di pagamento con
cui i rimborsi vengono effettuati, bensì la qualità delle spese rimborsate (vademecum
Sezione B, risposta 13).
La dazione di fondi spese o fondi cassa anticipativi non andrà indicata sul libro unico,
dove andrà evidenziata soltanto la rendicontazione delle spese gestite attraverso tali
fondi. Il datore di lavoro terrà comunque a disposizione della vigilanza, su richiesta, un
dettaglio analitico delle attività aziendali al riguardo (vademecum Sezione B, risposta
13).
Il differimento, anche dei rimborsi spese, non può essere superiore ad un mese
(vademecum sezione A, risposta 16).
Argomento: Domande sul libro unico
Quesito
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Argomento: Libro Unico; settore vigilanza privata lavoratori guardie giurate, esclusi
legge 66/2003 (deroga orario lavoro - 112/2008) a prescindere dall'orario di lavoro
svolto, possono essere omesse le ore giornaliere lavorate (ord. e str.) nel calendario del
mese esposto nella sezione del Libro Unico; sostituite per esempio da una causale
univoca di presenza es."p"; altresì vengono segnate solo le assenze es. malattia,
infortunio, ferie, ecc. Argomento: Libro Unico; per alcuni contratti collettivi (es.
Multiservizi, servizi integrati pulimento) gli straordinari vengono conteggiati solo dopo
il superamento dell'orario ordinario settimanale, non giornaliero, come possono venir
esposti nella sezione del Libro Unico nella parte relativa al calendario del mese.
Risposta
1. L’art 39, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 precisa che per ciascun lavoratore
subordinato il libro unico del lavoro deve contenere un calendario delle presenze del
lavoratore. Come affermato dal ministero del lavoro nel vademecum (risposta 22,
sezione B) e successivamente nel forum lavoro 2009 i lavoratori che non sono
assoggettati ai limiti orari di cui al Dlgs n. 66/2003 è possibile omettere le ore e indicare
la P di presenza. Pertanto per le guardie giurata è sufficiente indicare nella sezione
presenze la P.
2. Sempre l’art 39, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 che per ciascun lavoratore
subordinato il libro unico del lavoro deve contenere un calendario presenze del
lavoratore, da cui deve risultare per ogni giornata il numero di ore di lavoro effettuata da
ciascun lavoratore dipendente, le ore di lavoro straordinario, le assenze del lavoro anche
se non retribuite, le ferie e i riposi. Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre
l’orario normale di lavoro (art. 1, comma 2 lettera c) del D.lgs 66/2003), ne consegue
che è sufficiente indicare le ore straordinarie della settimana vengano indicate
nell'ultimo giorno della settimana.
Argomento: Libro unico del lavoro – rilevazione presenze
Quesito
Il D.L. n.112/08 ha istituito il Libro Unico del Lavoro con l’abolizione del libro
matricola e del libro paga e, come sembra, anche del libro presenza vidimato
dall’INAIL.
Quale può essere lo strumento, allo stato, per il rilevamento delle presenze ove non
esiste la rilevazione elettronica delle stesse (badge o altro sistema)?
Risposta
Occorre distinguere la fase dell’elaborazione delle presenze dalla sezione presenze del
libro unico del lavoro.
L’elaborazione delle presenze è la fase in cui il datore di lavoro rileva materialmente la
presenza del lavoro. Per elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità
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che le imprese rilevino in sede le presenze dei lavoratori sia informa cartacea sia in
forma elettronica.
La sezione presenze del libro unico del lavoro è una parte dello stesso dove è riportato il
calendario delle presenze.
Pertanto le presenze potranno essere anche con mezzi cartacei, ad esempio i vecchi
registri presenze, anche se non più vidimati quando il libro unico del lavoro andrà a
pieno regime (1 gennaio 2009.)
Argomento: Libro unico del lavoro e rilevazione presenze
Quesito
Ricevo da alcuni iscritti all’Ordine di Gorizia dei quesiti sul libro unico che sintetizzo
nella seguente domanda.
Come si concilia il fatto che la circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2008 prima
prevede che il libro unico possa essere costituito da due sezioni distinte (paga e
presenze) per poi stabilire che tali due documenti devono essere costituiti da un
documento unitario quanto a numerazione.
In pratica ritenete che sia ammesso che una azienda possa stampare con un
sistema per la rilevazione delle presenze elettronico i cartellini presenza mensili
numerandoli progressivamente e ricevendo dal proprio Consulente del Lavoro la
sezione paga del libro unico vidimata e numerata progressivamente dal
professionista, ma che ovviamente non può avere una numerazione progressiva
rispetto alla sezione presenze.
Risposta
Occorre distinguere la fase dell’elaborazione delle presenze dalla sezione presenze del
libro unico del lavoro.
L’elaborazione delle presenze è la fase in cui il datore di lavoro rileva materialmente la
presenza del lavoro. Per elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità
che le imprese rilevino in sede le presenze dei lavoratori sia informa cartacea sia in
forma elettronica.
La sezione presenze del libro unico del lavoro è una parte dello stesso dove è riportato il
calendario delle presenze.
La circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro ha precisato che non è possibile
istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro il quale dovrà essere costituito da un
documento unitario.
L’unitarietà deve essere riferita alla vidimazione, numerazione, registrazione, tenuta e
conservazione.
Dato che nella normativa vigente non esiste nessun obbligo affinché la sezione presenze
e le retribuzioni debbano risiedere all’interno dello stesso foglio del libro unico le due
sezioni possono essere stampate anche su due fogli distinti, mantenendo, però, la stessa
numerazione.
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Argomento: Autorizzazione alla stampa laser libro unico
Quesito
Vi rivolgo questa domanda dopo aver letto tutte le risposte del Vademecum del Min.
Lavoro e quelle del Forum Lavoro del 14 u.s. e non avendo trovato la risposta.
Argomento:
Un’azienda con un’unica Sede è già stata autorizzata, prima dell’entrata in vigore del
LUL alla stampa laser in proprio, quindi con proprio numero di autorizzazione e con
propria numerazione. L’elaborazione e l’amministrazione del personale è da sempre
affidata al nostro Studio di Consulenza.
Dal 1.1.2009 decide di continuare ad affidare l’elaborazione del LUL al nostro Studio e
da tale data dichiara di volergli affidare altresì la tenuta e conservazione.
La domanda è la seguente:
Potrà il Consulente del Lavoro che ha una propria autorizzazione alla stampa laser,
stampare il LUL dell’azienda in questione usando l’autorizzazione alla stampa laser
rilasciata all’azienda e seguendo solo per tale azienda una numerazione sequenziale
propria dell’azienda stessa, disgiunta da quella dello Studio?
Risposta
Come precisato nel Vademecum del Ministero del lavoro (sezione A punto ) 10
l’elaborazione e l’affidamento del libro unico del lavoro sono due momenti
assolutamente distinti, anche sul piano giuridico, oltreché operativo.
Pertanto il professionista può senz’altro procedere alla sola elaborazione del libro unico,
anche utilizzando l’autorizzazione dell’azienda. In questo caso si dovranno mantenere
due distinte numerazioni che seguono le due diverse autorizzazioni.
Argomento: Tenuta del libro unico del lavoro
Quesito
Vorrei la conferma della correttezza della seguente affermazione:
Se un consulente ha due studi (tanto più se in province diverse e con software diversi) ai
sensi del punto 13 parte A del vademecum del Ministero e delle ulteriori indicazioni
Min Lav 07/01/09 n. 102 soluzione numero 9, oltre che delle istruzioni operative inail n.
137 del 07/01/2009, può ottenere distinte autorizzazioni seppur 'organicamente
collegate'.
Risposta
Ciò che si afferma è corretto con la precisazione che la possibilità di due distinte
autorizzazioni è ammessa quando le sedi sono gestite autonomamente l’una dall’altra,
ovvero si gestiscono particolari categorie di lavoratori che richiedono modalità di tenuta
diversificate.
Ulteriore condizione: è necessario che tute le autorizzazioni siano organicamente
collegate, di modo che la perdita dei requisiti, la revoca o la sospensione
dell’autorizzazione incida contemporaneamente su tutte le altre.
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Quesito: Conservazione della documentazione
Quesito
Un ns. iscritto ci pone il seguente quesito: nel caso di studio associato (tra professionisti
iscritti all’Albo) la delega del cliente deve essere intestata allo studio associato stesso o
al professionista (persona fisica) che ha l’autorizzazione INAIL alla tenuta del libro
unico?
Risposta
Quantunque svolta la professione attraverso lo studio associato, l’attività professionale
rimane strettamente individuale poiché ciascun professionista continua a godere di piena
autonomia nell’espletamento dell’incarico, anche se si rende necessario raggiungere
forme di intesa con altri professionisti.
Pertanto la delega scritta va fatta al singolo professionista che ha ottenuto l’incarico.
Argomento: Conservazione della documentazione
Quesito
La comunicazione da inviare alla Dpl da parte delle aziende che delegano la tenuta del
LUL al consulente, implica che oltre alla tenuta e conservazione del Lul per 5 anni, il
consulente è automaticamente tenuto a conservare anche tutta la documentazione
aziendale? (copie assunzioni, dm10, ecc.)?
Risposta
Il consulente che a norma dell’art 5 della L. 12/1979 conservi il libro unico del lavoro,
non è obbligato alla conservazione anche di tutta la documentazione aziendale, che
potrà essere tenuta presso la sede dell’azienda.
Qualora il consulente intenda conservare anche la documentazione aziendale la stessa
dovrà essere conservata almeno per 5 anni.
Argomento: Soggetti legittimati alla tenuta del libro unico del lavoro
Quesito
Avrei dei quesiti da esporre riguardanti il libro unico del lavoro:
ci sono 5 società con sede legale in diverse parti del territorio Nazionale e che fanno
capo ad un’unica società capo gruppo con sede legale in Napoli.
Premetto che queste società fanno capo ad un consorzio per la tenuta dei libri ed
elaborazione dati (cedolini ecc.). Inoltre, tutte le società, compreso il consorzio, fanno
parte di un’unica società capogruppo!
I miei quesiti sono:
Un consorzio può fare richiesta per ottenere l’autorizzazione
all’elaborazione e detenzione del libro unico?
•
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•
Quali sono gli ENTI ai quali fare comunicazione?
Le società sono obbligate anch’esse a fare comunicazione agli ENTI
(quali?) per la detenzione del libro unico presso il consorzio?
In caso di numerazione di autorizzazione (INAIL per il libro unico, così come
si fa per i cedolini) ex-novo per ogni società da parte del consorzio, bisogna fare
richiesta e specificare il presunto numero di autorizzazione per ogni azienda?
•
•
Risposta
Ai sensi dell’art 31, comma 2 del D.lgs 276/2003 i consorzi, ivi compresi quelli
costituiti in forma di società cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei
soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società consorziata.
Pertanto nel caso in esame il consorzio potrà tenere il libro unico del lavoro. La stampa
del libro unico avverrà con la numerazione del consorzio e di conseguenza dovrà
richiedere l’autorizzazione alla stampa laser e tenerlo presso la propria sede legale. (si
veda anche il Principio n. 15 della Commissione dei principi interpretativi delle norme
di diritto del lavoro della Fondazione studi).
Glia adempimenti sono quelli previsti per tutti i soggetti autorizzati dalla legge n.
12/1979, ovvero a norma dell’articolo 2 del DM 9.7 2008: ottenere delega scritta da
ogni società consorziata, dare comunicazione, in via telematica, all’INAIL, entro 30
giorni dall’inizio dell’assistenza a favore delle società consorziate. Le società
consorziate dovranno comunicare alla Direzione provinciale del lavoro, competenti
territorialmente, che hanno scelto di affidare al consorzio la tenuta del libro unico del
lavoro.
Argomento: Comunicazione alla DPL
Quesito
La presente per chiedere se è necessario predisporre delega per la sola elaborazione del
libro unico ed inviarla alla Direzione provinciale del lavoro o se è necessaria solo per la
tenuta da parte del consulente dei documenti obbligatori dei datori di lavoro qualora
intendano avvalersi di tale facoltà.
Risposta
La comunicazione alla DPL va fatta qualora a norma dell’art 5 della L. 12/79 al
Consulente del lavoro venga affidata la conservazione del libro unico del lavoro, la
stessa non va presentata qualora il professionista esegua la sola elaborazione.
Il Ministero del Lavoro con nota prot. 102 del 7/01/2009 informa che la comunicazione
alla DPL e all’INAIL, avverrà con una procedura unificata attivata sul portale INAIL,
resta beninteso che i due obblighi rimango distinti.
Argomento: Periodo transitorio
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Quesito
Salve. In merito alla recente manovra estiva, ed alle abrogazioni e semplificazioni da
essa operate, vorremmo sapere il Vs. parere riguardo agli adempimenti che rimangono
ancora in vigore per chi utilizza la vidimazione in fase di stampa laser dei fogli paga, in
particolare per quanto concerne gli obblighi di riepilogo mensile e annuale dei fogli
paga utilizzati per ciascuna azienda.
Risposta
Tra l’18.08.2008 e il 31.12.2008 (periodo transitorio) i datori che non adottano il libro
unico possono continuare a tenere il solo e tradizionale libro paga costituito dal cedolino
più il registro delle presenze nelle modalità legittimate dalla normativa.
In questo periodo il ministero del lavoro con la circolare n. 20/2008 ha chiarito che le
modalità di tenuta, compilazione ed esibizione sono quelle dettate dall’art 39 del Dl n.
112/08 e del DM 9.7.2008. Questo significa che i tradizionali libri paga ed anche
presenze potranno essere compilati entro il 16 del mese successivo a quello di
riferimento ed esibiti nei termini indicati per il libro unico del lavoro.
Per quanto riguarda l’obbligo di riepilogo mensile lo stesso dovrà essere stampato fino
al termine del periodo transitorio, mentre per quanto riguarda il riepilogo annuale dei
fogli paga utilizzati per ciascuna azienda durante il 2008 tale adempimento non è più
previsto in quanto chi adotta nel periodo transitorio il libro paga e il registro delle
presenze, come ha chiarito il Ministero del lavoro con la circolare n. 20/2008, deve
osservare le modalità di tenuta, compilazione ed esibizione prevista dall’art 39, Dl n.
112/2008 e del DM 9.7.2008.
Argomento: Obbligo di istituzione del libro unico del lavoro
Quesito
Vi riproponiamo un quesito in merito alla tenuta del LUL già inviato il 07/11/2008.
Alla risposta NT 194 della Fondazione Studi si legge: le IPAB non sono escluse
all’adozione del LUL. Noi siamo una società Ex Ipab, ora diventata Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona (ASP) con personalità giuridica di diritto pubblico. Come tale,
azienda pubblica, non dovremmo essere tenuti al LUL. Se così fosse vi chiediamo che
tipo di gestione dobbiamo adottare per il personale assunto a tempo determinato, le
eventuali collaborazioni e gli amministratori pagati mensilmente. RingraziandoVi
anticipatamente, porgiamo distinti saluti.
Risposta
Il comma 1 dell’art 39 del Dl n. 112/2008 prevede che il libro unico del lavoro debba
essere istituito e tenuto da ogni datore di lavoro privato, con la sola esclusione de datore
di lavoro domestico.
Sono invece esclusi i datori di lavoro appartenenti alla Pubblica Amministrazione la cui
definizione è contenuta nell’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001. Il comma 2
dell’art 1 del Dlgs n. 165/2001 afferma:
“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
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ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale.”
Ne consegue che il soggetto indicato nella domanda deve istituire il libro unico del
lavoro.
Argomento: Quesiti sul libro unico
Quesito
A questo Consiglio Provinciale alcuni colleghi hanno rivolto i seguenti quesiti in merito
alla gestione e stampa del Libro Unico del lavoro:
- Studio di consulenza che esercita la propria attività con due procedure software può:
o avere due autorizzazioni distinte da parte della competente sede INAIL per la stampa
del LUL;
o oppure nell’ambito della stessa autorizzazione INAIL può chiedere di essere
autorizzato ad effettuare una doppia e distinta numerazione del LUL;
- Studio di consulenza che opera con una sede ed un unità locale può avere:
o due distinte autorizzazioni alla stampa del LUL; o oppure nell’ambito della stessa
autorizzazione può chiedere di essere autorizzato ad effettuare una doppia e distinta
numerazione del LUL;
- La sede Inail di Cuneo sostiene che per le aziende agricole alla data odierna non è
possibile accedere alla stampa del LUL con la numerazione unica da parte dello studio.
Per ogni azienda si dovrà procedere alla vidimazione presso la sede Inail del LUL
prima della stampa, Riteniamo invece che effettuata la procedura prevista al punto 2)
della nota INAIL del 09 Dicembre 2008 – Prot. n. 9159 ed ottenuto il codice cliente si
possa portare gli stessi tra i clienti in delega ed usufruire dell’autorizzazione in
possesso per la stampa del LUL. Ringraziando per la cortese attenzione ed in attesa di
un sollecito riscontro si porgono
Risposta
E’ ammesso richiedere più autorizzazioni unitarie nel solo caso in cui il soggetto
autorizzato gestisca più sedi distinte in modo autonomo l’una dall’altra, ovvero
particolari categoria di lavoratori che richiedano modalità di tenuta diversificate
(vademecum, sezione A, risposta 13).
Durante lo svolgimento del Forum lavoro 2009 è stata posta la seguente domanda:
Si ipotizzi il caso di un professionista (o di una singola azienda) che utilizza due
programmi separati, uno per l'elaborazione delle buste paga e l'altro per la registrazione
delle presenze dei dipendenti; i programmi rispettano una loro sequenzialità numerica
ma distinta l'una dall'altra. Si chiede se l'applicazione di questa procedura è conforme
alla normativa vigente, considerando che dalla risposta n. 14 della sezione A, del
vademecum, sembra che tale possibilità sia esclusivamente riservata alla ipotesi di
gestione da parte di diversi soggetti cioè, in altri termini, sembra limitata al caso in cui.
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un datore di lavoro affida le paghe a un professionista e gestisce autonomamente le
presenze.
A cui il Ministero del lavoro ha risposto
“L’utilizzo di diversi programmi in capo ad uno stesso soggetto non può giustificare
deroghe al principio della numerazione unica e sequenziale. Le uniche deroghe
ammesse sono quelle già individuate dal vademecum e legate alle tipologie di rapporti
di lavoro o all’ubicazione delle unità produttive aziendali. Tuttavia, nei casi in cui i
programmi non possano dialogare in modo da rispettare comunque la sequenzialità in
fase di stampa del Libro Unico, in ottica di semplificazione nulla osta a che il soggetto
autorizzato strutturi il Libro Unico elaborato con due software distinti con una
specifica “sub codifica” utilizzando, ad esempio, i subcodici A e B (es. n. 1/A e n. 1/B),
fermo restando l’obbligo di evidenziazione e di annotazione degli estremi dell’unico
provvedimento di autorizzazione alla numerazione unitaria.”
Pertanto nel caso dell’utilizzo di due diversi software non si possono richiedere due
distinte numerazioni ne derogare alla numerazione unitaria, ma come affermato nel
Forum si potrà utilizzare soltanto una sub codifica, mentre qualora il professionista
operi su più sedi potrà ottenere più autorizzazioni solo qualora le due sedi siano gestite
in maniera autonoma.
Per quanto riguarda le aziende agricole ciò che afferma la sede Inail non è corretto dal
punto di vista procedurale. Infatti, occorre far riferimento alle istruzioni operative 9
dicembre 2008, prot n. 9159 una volta ottenuto il codice cliente si trasferiranno gli stessi
tra i clienti in delega ed usufruire dell’autorizzazione in possesso per la stampa del
LUL.
Argomento: Rilevazione separata delle presenze
Quesito
Spett.le Fondazione Studi,
Qui a Bologna, nonostante tutti abbiano letto circolari e vademecum, ci sono
comportamenti e interpretazioni difformi per quanto riguarda il Libro Unico nel caso di
aziende che fino ad oggi hanno rilevato le presenze attraverso il badge e poi stampate le
stesse su fogli precedentemente numerati e vidimati dall'INAIL.
Il Dott. Bonati, durante un incontro di aggiornamento di giovedì scorso ha detto che
nulla è cambiato, nel caso specifico, con l'introduzione del LUL. Ovvero l'azienda, che
affida la gestione delle buste paga al consulente, può continuare a stampare le presenze
sui fogli precedentemente numerati e vidimati dall'INAIL con numerazione propria
sequenziale.
Avrei bisogno di conferma in quanto l'intervento delle case di software per alcuni
aggiustamenti di programma, nel caso non si potesse continuare come fino ad ora fatto,
ha un costo sia per le aziende che per il nostro Studio che si vedrebbe a dover acquisire
queste presenze per inserirle nella numerazione unica dello Studio stesso.
Quindi la domanda è:
- Nel caso di presenze rilevate attraverso l'uso del badge fino ad ora stampate su fogli
precedentemente numerati e vidimati dall'INAIL è giusto affermare che l'Azienda potrà
continuare con tale sistema? Quindi, Il consulente continuerà ad elaborare
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separatamente i prospetti paga con la propria numerazione e l'Azienda stamperà su fogli
bianchi precedentemente numerati e vidimati dall'INAIL seguendo una propria
numerazione. Il LUL sarà assicurato comunque da distinte numerazioni sequenziali
senza "buchi" e presso l'Azienda saranno a disposizione degli organi di vigilanza
presenze e prospetti paga.
La risposta per lo Studio è della massima urgenza onde bloccare gli interventi dei
softwaristi. Il dubbio si è posto anche perché le INAIL VANNO DICENDO CHE
DALL'1.1.2009 NON VIDIMERANNO PIU' FOGLI IN BIANCO NUMERATI.
Risposta
Il Ministero del lavoro nel Vademecum sul libro unico del lavoro, pubblicato al
seguente indirizzo:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20081205_VademecumLIbroUnico.htm, ha
affermato:
“ In un’ottica di completa semplificazione degli adempimenti, è possibile una tenuta da
parte di soggetti diversi della elaborazione dei dati retributivi e di quelli relativi al
calendario delle presenze. La “unicità” del libro unico in questo caso è assicurata dalla
gestione integrata dei dati, vale a dire dalla piena corrispondenza fra le presenze
registrate e i dati retributivi elaboratori separatamente.
A tal fine le condizioni da rispettare sono le seguenti:
a) ciascuno dei de due o più soggetti sia autorizzato separatamente alla tenuta;
b) il supporto di fornitura al’autorità di vigilanza per tutti i soggetti o magnetico,
indipendentemente dalle modalità organizzative e dal software utilizzati da ciascuno;
c) il datore di lavoro provveda a comunicare a tutte le Direzioni provinciali del lavoro
interessate, nei cui ambiti territoriali ha sede l’azienda, la tenuta separata del libro unico,
con indicazione dei vari soggetti e de i contenuti di ciascuna sezione;
d) siano rispettati da ciascun soggetto le modalità e i contenuti della tenuta del libro
unico.
In ogni caso gli elenchi riepilogativi di cui all’art 4 DM 9 luglio 2008 potranno essere
comunque prodotti da ciascun tenutario singolo. Si ritiene, inoltre, possibile inserire le
presenze di più dipendenti in uno stesso foglio del libro unico. Resta inteso che la tenuta
distinta di presenze e retribuzioni non determina, in caso di retribuzione cd. “differita”,
il differimento della data di registrazione del calendario presenze, dissolvendosi
l’unicità fisica che può rendere opportuno, per quanto detto subito sotto, il differimento
in questione.
Pertanto il calendario presenze potrà essere tenuto separatamente rispetto alla parte
retributiva purché ciascuno dei soggetti tenutari (datore di lavoro e consulente del
lavoro) abbia una propria autorizzazione alla tenuta del libro unico.
Inoltre il datore di lavoro dovrà provvedere a comunicare alle direzioni provinciali
interessate la modalità di tenuta separata.
Argomento: Rilevazione separata delle presenze
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Quesito
La presente per porre alcuni quesiti riguardo alla tenuta del libro unico:
Il consulente del lavoro ha comunicato entro il 31.01.09 all' INAIL, l'elenco delle ditte
per le quali provvederà alla stampa del libro unico
Il consulente del lavoro ha deciso che il libro unico sarà tenuto presso le ditte clienti e
quindi non ha effettuato nessuna comunicazione alla competente Direzione Provinciale
del Lavoro.
1) Poniamo il caso che il consulente del lavoro decida dal mese di Febbraio 2009 di
provvedere alla sola elaborazione della sezione retribuzioni del libro unico e voglia far
elaborare e stampare la sezione presenze dall' azienda cliente.
Si possono verificare le seguenti ipotesi:
a) L'azienda cliente ha una rilevazione presenze con autorizzazione INAIL alla stampa
( autorizzazione rilasciata dall' INAIL prima del 31.12.2008 ) Inoltre la società di
software produttrice della rilevazione presenze ha avuto dal ministero l'autorizzazione
del tracciato utilizzato.
In questo caso il consulente del lavoro e la ditta cliente non devono effettuare alcuna
comunicazione ne all'INAIL ne alla Direzione Provinciale competente per territorio?
b) L'azienda cliente ha una rilevazione presenze con autorizzazione INAIL alla stampa (
autorizzazione rilasciata dall'INAIL prima del 31.12.2008 ) La società di software
produttrice della rilevazione presenze non ha richiesto al ministero l'autorizzazione del
tracciato utilizzato.
In questo caso la ditta cliente deve effettuare una richiesta di autorizzazione all' INAIL
per la vidimazione con stampa laser, allegando il fac simile del libro unico del Lavoro sezione presenze con il logo INAIL ?
Il consulente del lavoro non deve effettuare alcuna comunicazione
c) L'azienda cliente utilizza un software ove periodicamente indica le ore di lavoro
effettuate dai dipendenti ed a fine mese stampa un registro presenze con modalità laser
su fogli numerati indicando il logo INAIL ( non si tratta di una rilevazione presenze ma
un prodotto software denominato WEB ANY WARE commercializzato dalla WOLTER
AND KLUWERS ITALIA ). La società di software produttrice del prodotto non ha
richiesto al ministero l'autorizzazione del tracciato utilizzato.
In questo caso la ditta cliente deve effettuare una richiesta di autorizzazione all’INAIL
per la vidimazione con stampa laser, allegando il fac simile del libro unico del Lavoro sezione presenze con il logo INAIL ?
Il consulente del lavoro non deve effettuare alcuna comunicazione
In tutti i casi sopra esposti la ditta cliente ha sempre tempo sino al giorno 16 del mese
successivo il mese in esame per stampare la sezione presenze del libro unico?
In caso di ispezione le aziende che utilizzano le rilevazioni presenze o prodotti quali
WEB ANI WHERE, hanno gli stessi tempi di registrazione delle presenze rispetto alle
aziende per cui provvede il consulente del lavoro alla stampa del libro unico in tutte le
sue parti ( sezione retribuzioni e sezione presenze )?
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Risposta
Occorre distinguere la fase dell’elaborazione delle presenze e la sezione presenze del
libro unico del lavoro. Per di elaborazione separata delle presenze si intende la
possibilità che le imprese rilevino in sede le presenze dei lavoratori sia in forma cartacea
sia in forma elettronica. La sezione presenze del libro unico del lavoro è una parte dello
stesso dove è riportato il calendario delle presenze.
Pertanto l’azienda potrà legittimamente procedere a registrare le presenze mensili in
modo informale, su qualsiasi supporto cartaceo non vidimato o in qualsiasi altra forma,
e trasmetterle successivamente al professionista incaricato della tenuta del libro unico.
Infatti, l’ufficialità delle presenze è data dall’elaborazione e stampa effettuata dal
consulente nel libro unico entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento
(vademecum, sezione c, risposta 8).
Sempre il Ministero del lavoro nel vademecum (risposta 14 sezione A) ha affermato:
In un’ottica di completa semplificazione degli adempimenti, è possibile una tenuta da
parte di soggetti diversi della elaborazione dei dati retributivi e di quello relativi al
calendario delle presenze. La “unicità” del libro unico in questo caso è assicurata dalla
gestione integrata dei dati, vale a dire dalla piena corrispondenza fra le presenze
registrate ei dati retributivi elaborati separatamente. A Tal fine le condizioni da
rispettare sono le seguenti:
a) ciascuno dei due o più soggetti sia autorizzato alla tenuta;
b) il supporto di fornitura all’autorità di vigilanza sia per tutti i soggetti cartaceo o
magnetico, indipendentemente dalle modalità organizzative e dal software utilizzati da
ciascuno;
c) il datore di lavoro provveda a comunicare a tutte le direzioni provinciali del lavoro
interessate, nei cui ambiti territoriali ha sede l’azienda, la tenuta separata del libro unico,
con indicazione dei vari soggetti e dei contenuti di ciascuna sezione;
d) siano rispettati da ciascun soggetto le modalità e i contenuti della tenuta del libro
unico.
In ogni caso gli elenchi riepilogativi di cui all’art. 4 DM 9 luglio 2008 potranno esser
comunque prodotto da ciascun tenutario singolo. Si ritiene, inoltre possibile inserire
presenze di più dipendenti in uno stesso foglio del libro unico. Resta inteso che la tenuta
distinta di presenze e retribuzioni non determina, in caso di retribuzione cd. “differita”,
il differimento della data di registrazione del calendario presenze, dissolvendosi
l’unicità fisica che può rendere opportuno, per quanto detto subito sotto, il differimento
in questione.
Pertanto qualora il datore di lavoro proceda all’elaborazione e tenuta delle presenze
dovrà essere autorizzato alla tenuta, nel caso in cui la casa di software non abbia
richiesto l’autorizzazione per il layout, il datore di lavoro dovrà allegare alla richiesta di
autorizzazione il layout utilizzato, lo stesso dovrà contenere i dati richiesti dalla
normativa.
Infine il datore di lavoro dovrà provvedere a comunicare a tutte le direzioni provinciali
del lavoro interessate, nei cui ambiti territoriali ha sede l’azienda, la tenuta separata del
libro unico, con indicazione dei vari soggetti e dei contenuti di ciascuna sezione.
Argomento: Rilevazione separata delle presenze
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Quesito
La presente per porre un quesito riguardo al libro unico:
Nel caso in cui venga realizzato un programma dove le aziende indicano mensilmente le
ore svolte dai propri dipendenti, ( che svolga quindi la funzione di sezione presenze del
libro unico ), sulla scheda stampata mensilmente per ogni dipendente e' sufficente
indicare per ogni dipendente nome cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale
qualifica.?
nella scheda del singolo dipendente devono essere indicate le sigle di tutte le eccezzioni
che possono verificarsi, o e' sufficente indicare la causa di ogni assenza che si verifica
nel mese ?
Risposta
Il Ministero del lavoro nel vademecum (risposta 14 sezione A) ha affermato:
“In un’ottica di completa semplificazione degli adempimenti, è possibile una tenuta da
parte di soggetti diversi della elaborazione dei dati retributivi e di quello relativi al
calendario delle presenze. La “unicità” del libro unico in questo caso è assicurata dalla
gestione integrata dei dati, vale a dire dalla piena corrispondenza fra le presenze
registrate ei dati retributivi elaborati separatamente. A Tal fine le condizioni da
rispettare sono le seguenti:
a) ciascuno dei due o più soggetti sia autorizzato alla tenuta;
b) il supporto di fornitura all’autorità di vigilanza sia per tutti i soggetti cartaceo o
magnetico, indipendentemente dalle modalità organizzative e dal software utilizzati da
ciascuno;
c) il datore di lavoro provveda a comunicare a tutte le direzioni provinciali del lavoro
interessate, nei cui ambiti territoriali ha sede l’azienda, la tenuta separata del libro unico,
con indicazione dei vari soggetti e dei contenuti di ciascuna sezione;
d) siano rispettati da ciascun soggetto le modalità e i contenuti della tenuta del libro
unico,.
Pertanto nel caso di tenuta separata delle presenze si dovranno esporre i dati anagrafici
richiesti dalla normativa ovvero:
1 nome e cognome;
2 codice fiscale;
3 qualifica e il livello;
4 la retribuzione base;
5 l’anzianità di servizio;
6 le posizioni assicurative.
L’art. 1, comma 2, del DM 9 luglio 2008 prevede che ciascuna annotazione relativa allo
stato di presenza di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale
precisamente identificata in equivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle
bisogna avere cura di rendere immediatamente disponibile, al momento dell’esibizione
dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni
delle scritturazioni effettuate.
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Pertanto la tabella della codifica può essere inserita nel libro unico del lavoro indicando
la specifica dei codici utilizzati per quel periodo o in alternativa può essere tenuta su un
foglio a parte in questo caso saranno esposti tutti i codici utilizzati (si veda risposta 27
seziona A del vademecum).
Argomento: Distaccato lavoratore straniero in Italia
Quesito
Casistica di un distaccato estero in azienda italiana.Un’azienda estera distacca un
dipendente in un’azienda italiana.Il dipendente non ha un codice fiscale italiano.Come
deve essere indicato nel libro unico?
Risposta
La circolare n. 20/2008 ha precisato che per i lavoratori distaccati sussiste l’obbligo
anche per l’azienda in cui il lavoratore è distaccato iscrivere il lavoratore nel proprio
libro unico del lavoro annotando il nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello di
inquadramento contrattuale e azienda distaccante.
Successivamente il Ministero del lavoro nel suo vademecum (sezione B, risposta 5) ha
affermato:
I somministrati e i distaccati devono essere registrati sul libro unico all’inizio e alla fine
dell’impiego presso l’utilizzatore o il distaccatario, ferma restando la possibilità di
procedere alla registrazione degli stessi anche in tutti i mesi di impiego.
Per tutta la durata alla registrazione della somministrazione o del distacco vanno
comunque inseriti negli elenchi riepilogativi del personale in forza di cui all’art 4 del
DM 9 luglio 2008, e pertanto contano ai fini numerici per la realizzazione di
quell’adempimento specifico.
In ogni caso, l’omessa registrazione non sarà oggetto di sanzione ai sensi dell’art. 39,
comma 7, del decreto – legge n. 112/2008, non incidendo le omesse registrazioni sui
profili retributivi, contributivi o fiscali; tuttavia, l’ispettore del lavoro potrà ordinarne
l’annotazione prevista dalla circolare n. 20/2008 mediante il legittimo esercizio del
potere di disposizione (art. 14 del n. 124/2004). D’altra parte, si ritiene che specifici
protocolli d’intesa sulle relative annotazioni potranno essere conclusi dalle Direzione
provinciali de lavoro con gli ordini professionali e le Associazioni di categoria.
Pertanto da quanto scritto l’azienda italiana dovrà iscrivere nel libro unico del lavoro il
lavoratore straniero distaccato all’inizio e alla fine dell’impiego, ferma restando la
possibilità di procedere alla registrazione degli stessi anche in tutti i mesi di impiego
Argomento: Consorzi di società cooperative
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Quesito
Buongiorno,Ho il seguente quesito da porre relativo alla numerazione unica per la
vidimazione del LUL.
L’art. 31 c. 2 del D.Lgs. 276/2003 prevede che “i consorzi di società cooperative,
costituiti ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n.12, per conto delle società consorziate o delegarne
l’esecuzione a una società consorziata…………”.
Alla luce delle recenti novità normative in materia di Libro Unico, della nota INAIL del
10 settembre 2008 (nel punto in cui si accenna ai gruppi di impresa) ecc., chiedo se per i
Consorzi di Cooperative continua a essere prevista la possibilità di cui al D.Lgs
276/2003 sopra riportato.
Risposta
Tra i soggetti legittimati alla tenuta del libro unico del lavoro vi sono anche i consorzi di
società cooperative.
Ai sensi dell’articolo 31, comma 2 del D.lgs n. 276/2008 i consorzi di società
cooperative, costituiti ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che possono svolgere gli
adempimenti di cui all’articolo 1 della legge n. 12/1979, per conto delle società
consorziate o delegarne l’esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono
essere organizzati tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti
consorzi, come previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 12/1979.
Per ulteriori informazioni si rimanda al principio n. 15 della Fondazione Studi:
Link: http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?opt=browse&catid=101
O al vademecum del Ministero del lavoro:
Link: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20081205_VademecumLIbroUnico.htm
Argomento: Calendario Sfasato
Quesito
Buonasera,
qui sotto Vi elenchiamo alcuni dubbi nati dall'interpretazione, per il momento,
puramente letterale.
- se per ipotesi il libro unico venisse stampato in data 28 gennaio 2009 senza riportare
nelle annotazioni "periodo presunto dal 29 al 31/01" in quanto si è quasi certi che non ci
saranno variazioni, potrebbe essere contestata e sanzionata la mancata indicazione?
- E' sufficiente che da parte del datore di lavoro vengano comunicate le presenze del
mese allo Studio di consulenza (ad esempio telefonicamente) senza fornire alcun
supporto cartaceo di quanto verrà poi esposto nel libro unico?
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Tale dubbio nasce in quanto fino al 31.12.2008 era il datore di lavoro che compilava
giornalmente il registro presenze consegnandoci tale documento per poter elaborare il
cedolino paga in base alle variazioni da lui stesso comunicate
- C'è differenza tra tenuta e conservazione del libro unico?
Risposta
1) Nel caso descritto siamo difronte all’utilizzo del calendario sfasato ne consegue che
all’interno del libro unico dovrà essere evidenziato tale utilizzo. Il Ministero del lavoro,
in un’ottica di completa semplificazione ha affermato che il calendario sfasato può
riguardare l’intero mese di paga o parte di esso (vademecum, Sezione A, risposte 17 e
18). Qualora ciò non fosse evidenziato si incorrerebbe nelle sanzioni per irregolare
tenuta del libro unico.
2) Occorre distinguere la fase dell’elaborazione delle presenze e la sezione presenze del
libro unico del lavoro. Il datore di lavoro può rilevare con qualsiasi modalità (cartacea
ed elettronica) e comunicarle anche oralmente al proprio Consulente. E’ opportuno
sottolineare che per una buona gestione dello studio farsi recapitare le presenze per
iscritto (fax, e.mail ecc…).
3) Il termine conservazione si riferisce ai libri obbligatori dismessi e non più in uso,
mentre per tenuta si riferisce al libro unico del lavoro.
Argomento: Azienda con più unità produttive
Quesito
L'azienda alfa ha più unità produttive sul territorio assistite da più consulenti del
lavoro. Si chiede di sapere quale metodo deve essere utilizzato nell’elaborazione del
libro unico delle singole unità produttive decentrate sul territorio nazionale alla luce
della cosiddetta "numerazione sequenziale". Può essere elaborato un libro unico per
ogni singola unità a prescindere dalla numerazione delle altre sedi oppure è necessario
comunque creare delle sezioni per ogni sede?
Risposta
Il Ministero del lavoro nel vademecum (risposta 11 sezione A) ha affermato:
Nell’ottica di semplificazione promossa dalla riforma, il libro unico può essere
validamente tenuto anche da più di un soggetto; condizione che:
a) ciascuno dei due o più soggetti sia autorizzato separatamente alla tenuta;
b) il supporto di fornitura all’autorità di vigilanza sia per tutti i soggetti cartaceo o
magnetico, indipendentemente dalle modalità organizzative e dal software utilizzati da
ciascuno;
c) il datore di lavoro provveda a comunicare a tutte le Direzioni provinciali del lavoro
interessate, nei cui ambiti territoriali ha sede l’azienda, la tenuta separata del libro unico,
con indicazione dei vari soggetti e dei contenuti di ciascuna sezione;
d) la suddivisione rispetti strettamente una logica precisa (i casi previsti sono: per sede o
per categorie di lavoratori) identificata nella comunicazione di cui sopra;
e) siano rispettate da ciascun soggetto le modalità ei contenuti di tenuta. In ogni caso gli
elenchi riepilogativi di cui all’art 4 DM 9 luglio 2008 potranno essere comunque
prodotti da ciascun tenutario singolo.
Sempre nel vademecum al punto 6 sezione A afferma:
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L’indicazione del mantenimento di un ordine sequenziale è solo finalizzata a garantire
l’unicità documentale del libro unico tenuto a numerazione unica dal soggetto
autorizzato, senza lasciare i cd. “buchi di numerazione”. Pertanto l’esposizione delle
presenze e dei cedolini è libera e può altresì differenziarsi da ditta a ditta.
Esemplificando: definiti A B C i dati retributivi e A1 e B1 e C1 i dati presenze delle
rispettive ditte, l’esposizione sequenziale nel libro unico unitario potrà essere A, B, C,
A1; B1; C1 oppure A, A1, B, B1, C, C1 ma anche A, B, B1, C, C1, A1 – o in qualsiasi
altro modo secondo le necessità operative. Ciò anche elaborando ciascuna ditta in fasi
separate: es. impiegati della ditta A e B, intera ditta C, operai ditte A e B.
Pertanto il ministero, per andare incontro alle richieste degli operatori, permette che il
libro unico sia tenuto anche da più di un soggetti.
Il datore di lavoro provveda a comunicare tutte le Direzioni provinciali del lavoro
interessate, nei cui ambiti territoriali ha sede l’azienda, la tenuta separata del libro unico,
con indicazione dei vari soggetti e dei contenuti di ciascuna sezione.
Argomento: Rimborso spese
Quesito
Vi ringrazio per la risposta, ma il VEDEMECUM l'avevo letto. I miei dubbi sono
principalmente concentrati sulla risposta 13 sez. b del Vademecum. Come si fa a
rimborsare le spese effettuate con carta di credito aziendale? Sarebbe stato logico dire:
dovranno anche essere indicate le spese effettuate con carta di credito aziendale. Così
come non torna la frase : non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono
effettuati. Sembra che il dipendente venga rimborsato con carta di credito. Non doveva
essere :non conta il mezzo di pagamento con cui le spese vengono sostenute?
Risposta
Come specificato dal vademecum sul libro unico non conta le modalità con cui viene
effettuato il rimborso spese, pertanto anche qualora il lavoratore utilizzi la carta di
credito aziendale tali rimborsi dovranno essere indicati nel libro unico del lavoro
(vademecum Sezione B, risposta 13).
Non vanno indicate sul libro unico le somme rimborsate al dipendente che costituiscono
mera anticipazione di spese che lo stesso ha sostenuto in nome e per conto dell’azienda
datrice di lavoro, relativamente a documenti di spesa intestati all’azienda medesima
(vademecum, Sezione B, risposta 12).
Argomento: Rimborso spese
Quesito
Con la presente sono a chiedere:
-per gli incarichi delle ditte che hanno la sede in provincie diverse da Genova, la
comunicazione al DPL va inviata solo a quella di competenza o per conoscenza è
meglio inviarla anche alla DPL di Genova?
- per le ditte che ancora in essere ma che hanno sospeso l'attività nel corso dell'anno
2008 o perché stagionali, il libro unico e la comunicazione vanno fatti subito o al
momento in cui rioccupano dipendenti?
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- nel principio n.15 sul LUL al punto 7) comma 3 è scritto che non sono più necessari i
dati della residenza del lavoratore, ma se non abbiamo questo dato come facciamo a
calcolare le addizionali esatte?
Risposta
La comunicazione alla DPL va fatta solo a quella di competenza ovvero dove è situata
la sede legale dell’impresa.
Dal 16 gennaio 2009 è stata avviata la procedura unificata telematica per la
comunicazione alla DPL e INAIL. L’INAIL, con nota prot. 2074 del 3 febbraio 2009,
ha prorogato i termini al 16 febbraio 2009.
La comunicazione, a parere di chi scrive, va effettuata nel momento in cui vi è la ripresa
dell’attività con dipendenti, nulla toglie che la stessa possa essere effettuata sin da
subito.
Il principio n, 15 dedicato al Libro unico del lavoro al punto 7 elenca i dati che devono
essere riportati e stampati sul libro unico del lavoro. Nulla toglie il fatto che la residenza
venga inserita nell’anagrafica del lavoratore del programma di elaborazione delle paghe.
Argomento: Annotazione retribuzione in natura
Quesito
1° ipotesi : mensa interna con acquisto dei pasti da apposita società fornitrice.
Una azienda eroga ai propri lavoratori il servizio mensa interno con predisposizione del
pasto acquistato da apposita società che lo fornisce con fattura intestata all’azienda
interessata. Ai lavoratori che ne usufruiscono viene effettuata una trattenuta in cedolino
per una parte del costo.
2° ipotesi : mensa interna con predisposizione interna dei pasti.
L’azienda ha la propria mensa interna acquista i prodotti alimentari e cucina i pasti con
proprio personale appositamente assunto.
Si chiede nelle due distinte ipotesi quali siano le registrazioni da effettuare sul Libro
Unico per i lavoratori anche con riferimento alla parte di retribuzione in natura.
Risposta
Nel libro unico del lavoro per quanto riguarda i dati retributivi richiesti devono essere
indicati:
qualsiasi somma in denaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro;
le somme a titolo di rimborso spese;
le trattenute a qualsiasi titolo effettuate;
le detrazioni fiscali;
i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare,
le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
In via generale vanno registrati nel libro unico i rimborsi spese, anche se esenti sul
piano fiscale e contributivo. L’annotazione può prevedere l’indicazione dei soli importi
complessivi specificati, con il sistema del documento o riepilogativo piè di lista
approntato a parte.
La mancata annotazione di importi marginali o non ricorrenti potrà non essere di regola
sanzionata se è esclusa qualsiasi incidenza di carattere contributivo e fiscale
(Vademecum, sezione B, risposta 11).
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Non vanno indicate sul libro unico del lavoro le somme rimborsate al dipendente che
costituiscono mera anticipazione di spese che lo stesso ha sostenuto in nome e per conto
dell’azienda datrice di lavoro relativamente a documenti di spesa intestati all’’azienda
medesima anche mediante carta di credito aziendale (vademecum, sezione b, risposte 12
e 13).
Ad analoghe conclusioni si è giunti con riferimento ai compensi in natura non soggetti
ad imposte e contributi, tant’è che il Ministero del lavoro nel vademecum, sezione B
risposta 14 ha affermato.
Si, tuttavia la mancata annotazione di importi marginali (ad esempio buoni pasto) o non
ricorrenti potrà non essere di regola sanzionata, se è esclusa qualsiasi incidenza di
carattere contributivo o fiscale, purché il datore di lavoro fornisca analiticamente su
richiesta degli organi ispettivi, le informazioni relative anche a tali dazioni.
Pertanto nel primo caso andrà indicato nel libro unico la trattenuta effettuata al
lavoratore mentre nel secondo caso dovrà esser indicato il controvalore della
prestazione riferita a ciascun lavoratore.
Argomento: Consegna del prospetto paga
Quesito
In riferimento alla stampa del Libro Unico, Vi sottopongo il seguente quesito:
- Come evidenziato anche al punto 23) del Vademecum del Ministero del Lavoro, non
vi è l'obbligo di consegna delle presenze al lavoratore;
- Il software da me utilizzato mi consente di stampare due copie senza presenze (copia
per il lavoratore e per l'azienda) e l'originale del Libro Unico completo di presenze.
- domanda: le due copie senza presenze possono (o devono?) riportare il logo Inail e la
numerazione delle corrispondenti pagine del Libro Unico?
La società fornitrice del software (Team System) mi dà la possibilità di inserire logo
Inail e numerazione, ma ipotizza che ciò non sia corretto, dal momento che non si tratta
di copie fedeli del Libro Unico (in quanto mancanti della parte presenze).
Risposta
Il comma 5 dell’art. 39 stabilisce che la consegna in copia al lavoratore delle
scritturazioni sul libro unico del lavoro comporta per il datore di lavoro l’adempimento
degli obblighi di cui alla legge n. 4/1953, relativi alla consegna dei prospetti di paga.
L’adempimento deve ritenersi una semplice facoltà per il datore di lavoro che può
alternativamente procedere come segue:
consegnare al lavoratore il tradizionale cedolino paga come in passato nel rispetto
della legge n. 4/1953;
consegnare al lavoratore il cedolino paga e le relative presenze ai sensi dell’art.
39, comma 5 del DL n. 112/2008 che assolve anche all’obbligo della legge n. 4/1953.
Occorre mettere in evidenza che la normativa prevede che al lavoratore occorre
consegnare un prospetto (busta paga) contenente le annotazioni contenute sul libro paga,
o registri equipollenti (art 2 L. 4/1953). Pertanto al lavoratore deve essere consegnato un
prospetto che deve contenere gli stessi dati del libro paga e non il libro paga e quindi
non è necessario che su di esso viene riportata la numerazione o il logo INAIL.
La Legge n. 4/1953 all’art 1 comma prevede che i dati obbligatori che deve contenere il
cedolino consegnato al lavoratore sono che deve essere firmato o, alternativamente
timbrato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, pertanto i dati del datore di lavoro, e
nome e cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo a cui la retribuzione
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si riferisce, tutti gli elementi che compongono la retribuzione (compresi gli assegni per
il nucleo familiare), le trattenute.
E’ anche vero che nella prassi quotidiana, per comodità veniva consegnata una copia del
libro paga.
Tale norma continua ad avere la sua validità anche con il libro unico del lavoro e
pertanto sul cedolino consegnato al lavoratore non è necessario che venga riportata la
numerazione sequenziale e il logo INAIL.
Argomento: Lavoratori intermittenti senza obbligo di disponibilità
Quesito
Lavoratori intermittenti senza obbligo di risposta alla chiamata e quindi senza diritto
alla indennità di disponibilità assunti nel secondo semestre 2008: devo iscriverli sul
L.U.L. del mese di gennaio 2009 anche se in questo mese non sono stati chiamati e
pertanto non gli corrispondo alcun compenso? - e se anche nel mese di febbraio dovesse
verificarsi la stessa situazione come devo comportarmi? - se non dovessi elaborare alcun
compenso ma dovessi semplicemente riportare mensilmente i loro dati sul L.U.L., detti
lavoratori contano al fine del computo per il raggiungimento del limite dei 10 per la
stampa degli elenchi ripepilogativi?
Risposta
La circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro ha spiegato che invia generale la
registrazione dei dati nel libro unico del lavoro per le categorie di lavoratori previsti
dalla norma deve avvenire quando si configura un obbligo di erogazione della
retribuzione o del compenso.
Pertanto nell’ipotesi di contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta la
registrazione va effettuata solo quando avviene la chiamata.
Per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi l’obbligo riguarda i datori di lavoro che
impiegano oltre i dieci dipendenti da conteggiarsi come “teste” e non con gli ordinari
criteri di computo dei lavoratori (art 5, comma 2 DM 9.7.2008) ed indipendentemente
dalla tipologia di contratto subordinato o autonomo. Pertanto anche i lavoratori
intermittenti devono essere conteggiati.
Argomento: Registrazione rimborsi spese
Quesito
Una società retribuisce nel mese successivo i giorni di trasferta effettuati nel mese
precedente: questo perché il personale non riesce in tempo utile nel mese corrente a
rendicontare tutte le missioni.
Quindi entro il 16 (ad esempio di febbraio) nello stampare il LUL non c’è l’indicazione
dei giorni di trasferta effettuati in gennaio.
Questa indicazione può apparire nel LUL di febbraio entro il 16/03 ma solo come
indicazione retributiva nel corpo del cedolino e non come specifica nelle giornate?
Ovviamente con l’opportuna annotazione del periodo (dal 01/01/2009 al 31/01/2009) e
la distinta dei giorni come documento allegato a disposizione degli organi di vigilanza?
Tutti gli altri elementi variabili sono specificati e retribuiti nel mese normale corrente
senza altre sfasature.
Risposta
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In via generale vanno registrati nel libro unico i rimborsi spese, anche se esenti sul
piano fiscale e contributivo. L’annotazione può prevedere l’indicazione dei soli importi
complessivi specificati, con il sistema del documento o riepilogativo piè di lista
approntato a parte.
L’art. 1, comma 3 del DM 9 luglio 2008 afferma: “Fermi restando gli altri obblighi di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 39 del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, la
registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non
superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro
unico del lavoro.”
Pertanto è possibile la registrazione sul libro unico del lavoro i rimborsi spese con un
mese di differimento, indicando il periodo a cui si riferiscono.
Argomento: Autorizzazione alla stampa laser
Quesito
Abbiamo un quesito da porvi circa l’obbligo o meno di rilasciare al cliente, di cui
elaboriamo solo il LUL con la stampa quindi dello stesso e dei cedolini paga, un
documento cartaceo/dichiarazione da cui si attesti il nostro numero di autorizzazione
alla stampa laser e anche quello della nostra software house per il layout di stampa
qualora vi sia un accesso da parte dei sindaci revisori contabili dell’azienda e degli
ispettori.
Risposta
Il datore di lavoro che affidi l’elaborazione al Consulente del lavoro e agli altri soggetti
autorizzati dalla legge n. 12/1972 deve rilasciare delega scritta al professionista, anche
inserita nella lettera di incarico o documento equipollente.
Il datore di lavoro non dovrà esibire agli organi ispettivi un documento
cartaceo/dichiarazione da cui si attesti il numero di autorizzazione alla stampa laser, in
quanto spetta al professionista entro 30giorni dall’avvenuta acquisizione di un nuovo
datore di lavoro e dell’interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro
assisti comunicarlo per mezzo del canale telematico dell’INAIL (punto cliente).
Argomento: Amministratori – rimborsi spese
Quesito
Il compenso agli amministratori con cadenza non mensile ( o addirittura annuale) è da
registrare sul LUL solo al momento della corresponsione.
Come dobbiamo comportaci in caso di corresponsione dei soli rimborsi spese, magari
mensilmente?
Dobbiamo riportare sul LUL tali importi anche se esenti sul piano fiscale e contributivo
ogni qualvolta ci sia la corresponsione e quindi indipendentemente dalla compilazione
LUL per l’eventuale compenso ?
Risposta
Il ministero del lavoro ha precisato nel vademecum (risposta 2 sezione B) che gli
amministratori e i sindaci vanno registrati sul libro unico del lavoro soltanto con
riferimento al mese in cui avviene la eventuale percezione di compensi o rimborsi spese
ovvero l’effettuazione di conguagli.
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Pertanto qualora l’amministratore percepisca dei rimborsi spese gli stessi dovranno
essere registrati nel libro unico del lavoro.
Argomento: Numerazione sequenziale
Quesito
L’art. 3 del DM 9 luglio 2008 dispone che “il libro unico del lavoro è conservato presso
la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del
lavoro…”.
Con la circolare n. 20/2008 in data 21/08/2008 il Ministero del lavoro precisa che…”i
consulenti del lavoro…autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del
libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono, preventivamente, ottenere
delega scritta da ciascun datore di lavoro assistito…”.
Il documento “PRINCIPIO N: 15” – il libro unico del lavoro -, elaborato da codesta
Fondazione Studi, tratta al punto 7.3 della “numerazione sequenziale” e, richiamando
l’art. 1 del DM 9 luglio 2008, precisa il solo “…obbligo, in fase di stampa, di attribuire
a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o
annullati.”
L’argomento è concluso con l’indicazione che una volta stampate le sezioni “…è
necessario che esse siano conservate in modo unificato presso la sede prescelta dal
datore di lavoro”.
Nel successivo punto 8.2 viene precisato, tra l’altro, che il soggetto autorizzato in fase
di stampa del libro, anziché attribuire una numerazione riferita a ciascun libro unico
delle aziende assistite, ha la possibilità di adottare una numerazione sequenziale propria.
Alla luce di quanto sopra riportato, nel dubbio, non sembra fuori luogo la ricerca di una
precisa riposta per chiarire se il soggetto autorizzato alla stampa del libro unico per le
aziende assistite, nel rispetto della prescritta numerazione sequenziale, debba conservare
in maniera unificata ed unitaria tutti i fogli stampati dal n. 1 in poi o, viceversa, possa
separarli e distinguerli, separandoli per i singoli datori di lavoro, al fine di poter
effettuare un’ordinata conservazione e/o archiviazione in base alla progressiva
elaborazione del LUL
Risposta
Come affermato dallo stesso Ministero del lavoro l’affidamento al professionista del
Libro unico e l’elaborazione del libro unico del lavoro da parte del professionista sono
due momenti assolutamente distinti, anche sul piano giuridico, oltreché operativo.
(risposta 10 sezione A del vademecum).
Nel vademecum al punto 6 (Modalità di tenuta e calendario delle presenze) si afferma:
“L’indicazione del mantenimento di ordine sequenziale è solo finalizzata a garantire
l’unicità documentale del libro unico tenuto a numerazione unica dal soggetto
autorizzato, senza lasciare i cd. “buchi di numerazione”. Pertanto l’esposizione delle
presenze e dei cedolini è libera e può altresì differenziarsi da ditta a ditta.
Esemplificando: definiti A B C i dati retributivi e A1 e B1 e C1 i dati presenze delle
rispettive ditte, l’esposizione sequenziale nel libro unico unitario potrà essere A, B, C,
A1; B1; C1 oppure A, A1, B, B1, C, C1 ma anche A, B, B1, C, C1, A1 – o in qualsiasi
altro modo secondo le necessità operative. Ciò anche elaborando ciascuna ditta in fasi
separate: es. impiegati della ditta A e B, intera ditta C, operai ditte A e B.”.
Ne consegue che il professionista non è obbligato a conservare in maniera unificata ed
unitaria tutti i fogli stampati, ma può separarli e distinguerli per singolo datore di
lavoro.
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Argomento: Rimborso spese
Quesito
Se un ispettore effettua un controllo in un azienda e si accorge che sul libro unico non
sono stati indicati tutti quei rimborsi spese non intestati all'azienda, come ricevute taxi,
biglietti ferroviari ecc....può erogare sanzioni in merito?
Chiediamo questo in merito all'articolo uscito sul sole 24 ore del 19 febbraio 2009 che
per comodità allego segnalando le parti riguardanti il nostro quesito:
"Dalle considerazioni che precedono sembra derivare che tra i rimborsi da riportare, in
ogni caso, sul libro unico ci siano prevalentemente quelli relativi a documenti non
intestati all'azienda.
Tra questi documenti rientrano sicuramente gli scontrini fiscali, le ricevute di taxi, i
biglietti di metropolitane e autobus, le ricevute di tragitti autostradali e così via. Alcuni
documenti di viaggio che o non sono intestati (biglietti ferroviari) o sono intestati al
dipendente (biglietti aerei e marittimi) potrebbero comunque non essere riportati sul
libro unico se l'agenzia di viaggio che li ha rilasciati li accompagna con una ricevuta
intestata all'azienda che consenta di individuare esattamente il documento.
Per i documenti senza alcuna intestazione, la scelta della mancata registrazione non
dovrebbe comunque portare danno all'azienda nella considerazione che «la mancata
annotazione di importi marginali o non ricorrenti (e l'importo rimborsato, di regola, ha
tali caratteristiche rispetto alla retribuzione annua del soggetto percettore, si veda «Il
Sole 24 Ore» del 16 gennaio) potrà non essere di regola sanzionata se è esclusa qualsiasi
incidenza di carattere contributivo e fiscale e con obbligo di dettaglio analitico delle
attività aziendali al riguardo»."
Risposta
In via generale vanno registrati nel libro unico del lavoro i rimborsi spese, anche se
esenti sul piano fiscale e contributivo.
L’annotazione può prevedere l’indicazione dei soli importi complessivi specificati, con
il sistema del documento o riepilogativo piè di lista approntato a parte.
Anche i rimborsi spese di tipo forfettario vanno indicati sul libro unico del lavoro
(vademecum Sezione B, risposta 11).
Non vanno indicate sul libro unico le somme rimborsate al dipendente che costituiscono
mera anticipazione di spese che lo stesso ha sostenuto in nome e per conto dell’azienda
datrice di lavoro, relativamente a documenti di spesa intestati all’azienda medesima
(vadmecum, Sezione B, risposta 12), mentre i rimborsi spese effettuati con utilizzo di
carta di credito aziendale vanno indicati in quanto non conta il mezzo di pagamento con
cui i rimborsi vengono effettuati, bensì la qualità delle spese rimborsate (vademecum
Sezione B, risposta 13).
La dazione di fondi spese o fondi cassa anticipativi non andrà indicata sul libro unico,
dove andrà evidenziata soltanto la rendicontazione delle spese gestite attraverso tali
fondi. Il datore di lavoro terrà comunque a disposizione della vigilanza, su richiesta, un
dettaglio analitico delle attività aziendali al riguardo (vademecum Sezione B, risposta
13).
Il differimento, anche dei rimborsi spese, non può essere superiore ad un mese
(vademecum sezione A, risposta 16).
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Sempre il Ministero nel vademecum (risposta 11, sezione B) ha affermato che la
mancata annotazione di importi marginali o non ricorrenti potrà non essere di regola
sanzionata se è esclusa qualsiasi incidenza di carattere contributivo e fiscale.
Pertanto la mancata annotazione sul libro unico di rimborsi spese quali taxi, biglietti
ferroviari non avendo riflessi di carattere contributivo e fiscale, qualora fossero non
ricorrenti e di importo marginali non potrà essere sanzionata.
Argomento: Lavoro a chiamata
Quesito
Avremmo due quesiti da porVi sul LUL che non abbiamo trovato né tra i vostri né tra
quelli del Ministero.
1) Nella circolare 20 del 21 agosto alla pagina 8 è riportato che i lavoratori a chiamata
devono essere scritti sul LUL solo in occasione della prima immissione al lavoro. Ciò
significa che se un lavoratore a chiamata è assunto a gennaio ma la sua prima chiamata
è a febbraio deve essere riportato sul lul a gennaio perché è la data di assunzione o a
febbraio mese in cui ha avuto il compenso?
2) Che ricevuta può dare il consulente al DL nel momento in cui comunica alla DPL,
tramite Inail, la tenuta del LUL?
Risposta
I lavoratori a chiamata sono lavoratori subordinati, pertanto l’obbligo di registrazione
sussiste nel mese in cui matura il diritto alla retribuzione.
In particolare nel caso di lavoratori a chiamata senza obbligo di risposta, la
registrazione va effettuata solo quando avviene la chiamata. Nel caso di prestazioni
vincolate ad un obbligo di riposta alla chiamata prevedono un’indennità di disponibilità,
le registrazioni vanno sempre effettuate nel rispetto dei tempi di erogazione di tale
indennità fissati dai contatti collettivi.
Per quanto riguarda la seconda domanda si può consegnare copia della ricevuta che si
ottiene dal sito INAIL, omettendo gli altri nominativi.
Argomento: Stampa laser
Quesito
La presente per porre il seguente quesito riguardo la stampa del libro unico: poiché, lo
stesso deve essere stampato entro il 16 del mese successivo chiedo: è obbligatorio
indicare nella stampa del libro unico la data e l'ora in cui è stato stampato ?Oppure no?
Risposta
I sistemi previsti per la tenuta del libro unico del lavoro sono (art. 1 del DM 9 luglio
2008):
elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo;
stampa laser, con autorizzazione preventiva da parte dell’INAIL;
supporti magnetici sui quali ogni singola scrittura costituisca documento
informatico.
Come avveniva precedentemente con la stampa del libro paga, anche per la stampa laser
del libro unico del lavoro è previsto che deve essere riportata la data e l’ora di stampa su
ogni foglio, in quanto le prescrizioni previste per la stampa laser del cedolino paga non
sono state modificate dall’introduzione del libro unico del lavoro.
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Argomento: IPAB – libro unico del lavoro
Quesito
Salve, mi chiamo Michele Sforza, sono iscritto all’Ordine Provinciale di Foggia al n.
321 e avrei necessità di acquisire un Vs. autorevole parere in merito ai seguenti quesiti
concernenti le nuove disposizioni in materia di LUL:
1) Una I.P.A.B. (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza) utilizza, alle proprie
dipendenze, per 18 ore settimanali, un dipendente di un altro Comune, ai sensi dell’art.
14 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali, sottoscritto il 22/01/2004.
Il servizio è disciplinato da un’apposita convenzione ed il compenso, commisurato alle
ore effettuate, è versato direttamente al Comune di appartenenza del dipendente, che
gestisce il rapporto giuridico ed economico. Tanto premesso, l’I.P.A.B. è tenuta al
rilascio del cedolino? In caso affermativo, quali dati e quali precisazioni occorre
annotare sul cedolino, tenuto presente che il compenso viene versato direttamente al
Comune di appartenenza del lavoratore ?
2) La medesima I.P.A.B. autorizza i propri dipendenti ad effettuare lavoro straordinario
che provvede a compensare, in parte con il relativo compenso e, per la parte eccedente il
monte ore autorizzato, con il fondo incentivante la produttività, previa intesa con le
organizzazioni sindacali in sede decentrata.
Poiché l’intesa non viene formalizzata all’inizio dell’anno, la liquidazione delle ore di
lavoro straordinario, viene effettuata in tempi successivi rispetto alle prestazioni rese
(Es. 10 ore effettuate in gennaio vengono liquidate in maggio). Tanto premesso, è
corretto indicare sul libro unico di gennaio le ore di lavoro straordinario rese, in assenza
dei corrispondenti compensi? E’ necessario fare delle annotazioni sul libro e quali ?
Resto in attesa di un Vs. cortese riscontro e porgo cordiali saluti. Michele Sforza
Indirizzo e-mail: [email protected]
Risposta
Sono esclusi dalla tenuta del libro unico del lavoro i datori di lavoro appartenenti alla
Pubblica Amministrazione la cui definizione è contenuta nell’articolo 1, comma 2 del
D.lgs 165/2001, ovvero:
- tutte le amministrazione dello Stato;
- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e
associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio e loro associazioni;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
le Agenzie di cui al Dlgs n. 300 del 30 luglio 1999.
Pertanto le IPAB sono tra i datori di lavoro per cui vige l’obbligo della tenuta del libro
unico del lavoro. Ne consegue:
1)
La circolare n. 20/2008 ha affermato che in caso di lavoratori in somministrazione e
distaccati anche per l’azienda utilizzatrice sussiste l’obbligo di iscrivere il lavoratore nel
proprio libro unico annotando il nome, cognome, codice fiscale, qualifica, libello di
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inquadramento contrattuale e agenzia di somministrazione o datore di lavoro
distaccante.
Pertanto nel caso in oggetto l’IPAB è tenuta ad elaborare per questo lavoratore il libro
unico del lavoro indicando annotando il nome, cognome, codice fiscale, qualifica,
libello di inquadramento contrattuale e agenzia di somministrazione o datore di lavoro
distaccante.
Il Principio n. 15 della fondazione studi, come chiarito anche e dal Ministero del lavoro
sempre con la circolare n. 20/2008 e dal vademecum, Sezione B, risposta 5, ha
sottolineato che non si tratta di un obbligo di legge ma di un adempimento da svolger in
forza ad un mero principio di collaborazione con gli organi di vigilanza, finalizzato ad
evitare forma di impiego irregolare.
In questo contesto, le registrazione dei somministrati e dei distaccati nel libro unico
possono essere realizzate senza particolare obbligo di formato, e in particolare anche in
forma di elenco, il cui elaborato sarà da ricomprendersi nella numerazione sequenziale
de libro unico, purché l’elenco contenga per ciascun soggetto tutti i dati richiesti
(vademecum, Sezione B risposta 7).
2)
Nel caso descritto siamo di fronte all’utilizzo del calendario sfasato.
L’art 1, comma 3 del DM 9 luglio 2008 afferma che: “Fermo restando gli altri obblighi
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 39 del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112. la
registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non
superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro
unico del lavoro.”
Il Ministero del lavoro, in un’ottica di completa semplificazione ha affermato che il
calendario sfasato può riguardare l’intero mese di paga o parte di esso (vademecum,
Sezione A, risposte 17 e 18). Qualora ciò non fosse evidenziato si incorrerebbe nelle
sanzioni per irregolare tenuta del libro unico.
Pertanto nel caso in oggetto il differimento non potrà essere superiore al mese e sul libro
unico dovranno essere indicate le variabili retributive del mese precedente e le presenze
del mese di riferimento.
Argomento: Fallimento e libro unico del lavoro
Quesito
Il Libro Unico del Lavoro deve essere istituito e tenuto anche dal curatore fallimentare
in caso di fallimento, il quale eroghi solo arretrati a seguito di riparto e quindi applichi
solo la ritenuta fiscale?
Il caso prospettato, riguarda fallimenti pregressi, anche di oltre 10 anni, che comportano
l’erogazione di somme per ulteriori riparti che hanno riflesso solo sulla parte fiscale.
Ricordo che gli attuali adempimenti scaturiscono dal fatto che il curatore è diventato
sostituto d’imposta, contrariamente a quello che avveniva negli anni precedenti e tenuto
conto del fatto che per questi soggetti falliti, non vi sono più posizioni assicurative
ovvero sono cessate da tempo.
Risposta
L’articolo 37, comma 1, del decreto legge 223 del 4 luglio 2006 modifica l’articolo 23,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Per effetto di detta modifica il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore
acquistano la qualifica di sostituti d’imposta, non solo in relazione all’obbligo di
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ritenuta stabilito per i redditi di lavoro dipendente dall’articolo 23, primo comma, del
DPR n. 600 del 1973, ma anche in relazione agli obblighi di ritenuta previsti per le altre
tipologie di reddito dalle disposizioni che rinviano al medesimo articolo 23, primo
comma, per l’individuazione dei sostituti d’imposta.
Il curatore fallimentare è tenuto ad effettuare le ritenute anche sulle somme corrisposte
in sede di riparto parziale o finale, i cui presupposti si verificano a partire dal 4 luglio
2006, data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’articolo 41 del decreto stesso.
Il curatore, pertanto, deve istituire il libro unico anche nel caso di distribuzione di
somme che costituiscono arretrati a seguito di ripartizione dell’attivo.
Argomento: Autorizzazione alla Stampa laser della casa software
Quesito
Mi sono accorta che per i mesi di gennaio e febbraio nella stampa del lul (cedolino +
presenze) non risulta stampata l'autorizzazione del formato cedolino della casa software;
come posso ripristinarla? è sanzionata?
Risposta
Per i soggetti abilitati dalla legge n. 12/1979, in fase di stampa sul libro unico del lavoro
devono essere riportate obbligatoriamente due autorizzazioni. La prima, rilasciata per la
tenuta della numerazione unitaria che è rappresentata da un nuovo numero rispetto a
quello già in possesso perché attribuita dal software dell’INAIL una volta comunicato
l’elenco delle aziende assistite. La seconda autorizzazione da riportare è quella rilasciata
alle società di software.
Il Ministero del lavoro nel Vademecum (Sezione C risposta 4) definisce come
violazione formale quella che non omette o non distorce dati di validità fiscale o
previdenziale o retributiva.
Essendo, a parere dello scrivente, una violazione formale non potrà essere sanzionata.
Tra l'altro, Il Ministero del lavoro ha più volte affermato che fino a giugno saranno
perseguite solo le violazioni sostanziali, cioè quelle che comportano differenze di
imponibile, rilevanti ai fini fiscali e previdenziali.(si veda la nota ministeriale n. 18595
del 23 dicembre 2008).
Tale violazione non potrà essere corretta.
Argomento: Ripartizione ai dipendenti crediti anni precedenti provenienti da
fallimento
Quesito
volevo chiedere il vs ill.mo parere circa la situazione dei fallimenti in merito alla stampa
del libro unico :
1) il curatore fallimentare decide quanto erogare di retribuzioni ad ogni singolo
dipendente
2) per ogni dipendente viene effettuato un cedolino paga con l'importo comunicato dal
curatore fallimentare per ogni dipendente
3) il consulente del lavoro provvede ad elaborare i cedolini paga inserendo le
retribuzioni come compensi soggetti a tassazione separata
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quesito:
1) le retribuzioni che vengono corrisposte possono essere tassate separatamente o
diventa comunque retribuzione corrente ?
2) il libro unico va stampato ?
Risposta
Dal tenore della domanda si evince che il rapporto di lavoro si sia concluso e che il
curatore fallimentare stia procedendo alla ripartizione dell’attivo al fine di soddisfare i
creditori tra cui anche i lavoratori.
Occorre ricordare, a tal proposito, che l’’articolo 37, comma 1, del decreto legge 223 del
4 luglio 2006 modifica l’articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, inserendo, dopo le parole “le persone fisiche che
esercitano arti e professioni”, le seguenti: “il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore”.
Per effetto di detta modifica il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore
acquistano la qualifica di sostituti d’imposta non solo in relazione all’obbligo di ritenuta
stabilito per i redditi di lavoro dipendente dall’articolo 23, primo comma, del DPR n.
600 del 1973, ma anche in relazione agli obblighi di ritenuta previsti per le altre
tipologie di reddito dalle disposizioni che rinviano al medesimo articolo 23, primo
comma, per l’individuazione dei sostituti d’imposta.
Il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore sono tenuti ad effettuare le ritenute
anche sulle somme corrisposte in sede di riparto parziale o finale, i cui presupposti si
verificano a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto, ai sensi
dell’articolo 41 del decreto stesso.
Le ritenute operate vanno versate nei tempi e nei modi ordinari entro il giorno 16 del
mese successivo a quello di effettuazione delle stesse.
Il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore devono altresì adempiere agli
obblighi di certificazione - tra cui il rilascio della certificazione unica modello Cud ai
soggetti interessati - e di presentazione della dichiarazione annuale previsti per i sostituti
d’imposta.
Pertanto nel caso di specie è necessario procedere alla stampa del libro unico anche nel
caso di erogazioni di somme successive alla risoluzione del rapporto.
Per quanto riguarda la tassazione si applicherà le aliquote corrente se si tratta di redditi
relativi all’anno solare in corso al momento de fallimento, mentre si applicherà la
tassazione separata se si tratta di arretrati riferiti ad anni precedenti.
Argomento: Vari quesiti sul libro unico
Quesito
1 - Lavoratori part-time: come devono essere esposte nella sezione presenze del lul le
ore di lavoro supplementare? Vanno sommate ed esposte nella sezione 'ore di lavoro
ordinarie' fino a decorrenza dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori a tempo
pieno e riesposte nel primo campo libero con dei giustificativi che esplichino il 'di cui'
delle ore totali indicate ?
2 - come deve essere esposto nella sezione presenze il lavoratore in trasferta? Occorre
creare un giustificativo di 'assenza' per trasferta o può essere ritenuto valido un allegato
con le indicazioni dei giorni e luoghi di trasferta? Lo chiedo soprattutto per quei
lavoratori ai quali spettano, in relazione ad una trasferta, non dei rimborsi spese ma
esclusivamente delle maggiorazioni di stipendio contrattuali.
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3 - le festività godute così come le giornate di riposo devono essere indicate con un
codice di assenza oppure si può lasciare 'in bianco' il numero delle ore ordinarie e basta?
4 - le ore di carenza per malattia o infortunio devono indicate separatamente dall'evento
di riferimento o possono essere esposte nel totale delle ore dell'evento stesso?
5 - Edilizia: le ore di cig ordinaria come devono essere indicate? Nel mese in cui
vengono effettuate le possiamo indicare come assenza per 'cig da autorizzare' e poi,
quando le recuperiamo in conseguenza o meno dell' autorizzazione, dobbiamo fare
qualche indicazione a margine per indicare il 'rettificativo' del mese in cui le abbiamo
anticipate?
6 - visto l'obbligo di sequenzialità del lul posto in capo del detentore dell'autorizzazione
alla stampa, visto che alcuni clienti hanno optato per conservare presso le proprie sedi il
lul e comunque, visto che in caso di fine mandato o cessata attività consegniamo il lul
al legittimo proprietario, come è possibile dimostrare la corretta tenuta? Dobbiamo
tenere una copia dei lul?
7 - in caso di annullamento di pagine del lul, oltre a conservarle, è necessario fare una
comunicazione a qualche ente?
8 - in caso di delega al consulente alla sola conservazione del lul, il consulente deve
anche verificarne la corretta tenuta (sequenzialità, esposizione etc.) oppure può
ritenersene manlevato visto è esplicitamente delegato alla sola conservazione?
9 - è obbligatorio avere prova dell'avvenuta consegna al lavoratore della copia del
cedolino?
Risposta
1) La norma precisa che le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere indicare specificatamente; ciò al fine di operare un
coordinamento con le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 93/2008 che
prevede una detassazione fiscale.
Pertanto anche le ore di lavoro supplementare devono essere indicate separatamente.
2) Qualora la trasferta fosse compensata con una maggiorazione della retribuzione la
stessa va annotata nella sezione presenze del libro unico.
3) L’art 39, comma 2 del DL n. 112/08 precisa che per ciascun lavoratore il libro unico
del lavoro deve contenere un calendario delle presenze del lavoratore, da cui deve
risultare per ogni giornata:
- il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore dipendente;
- le ore di lavoro straordinario;
- le assenze del lavoro anche se non son retribuite;
- le ferie e i riposi
In particolare per quanto riguarda i riposi il Ministero del lavoro nelle FAQ sul libro
unico del lavoro ha affermato che ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del DM 9 luglio 2008,
ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve
essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e in equivoca. Per
quanto concerne in particolare le assenze, esser vanno specificate in qualsiasi caso: non
è sufficiente registrare l’assenza in quanto tale oppure le ore parzialmente lavoratore,
occorre anche indicare la casistica specifica dell’assenza riscontrata, giornaliera o anche
oraria. Ne consegue che la parte delle presenze relativa ai giorni di riposo non va
lasciata in bianco, ma compilata indicando la relativa causale.
4) Ai sensi della comma 2 dell’art 1 del DM 9 luglio 2008, ciascuna annotazione
relativa allo stato di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale
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precisamente identificata e in equivoca, pertanto le ore di carenza devono essere
indicate con una specifica causale.
5) Il Ministero del lavoro nelle FAQ su libro unico ha precisato che i lavoratori in CIG
devono comunque essere iscritti nel Libro unico del lavoro e il cedolino dovrà recare
l’espressa indicazione della corresponsione dell’ammortizzatore da parte dell’INPS, con
effettiva annotazione dell’assenza nel calendario presenze.
6) E’ possibile conservare una stampa riepilogativa dei numeri assegnati in ciascun
mese (adempimento previsto in passato come obbligatorio dal decreto ministeriale 30
ottobre 2002 ora abrogato), oppure conservare copia del libro unico, anche in formato
pdf, su CD senza la necessità della marca temporale.
7) No le pagine deterioriate o annullate devono essere soltanto conservate.
8) Come più volte precisato dal Ministero del lavoro (si veda il vademecum) la
conservazione e la tenuta del libro unico sono due momenti distinti. Pertanto se il
professionista si è obbligato alla sola conservazione non è tenuto a rendere conto anche
delle modalità di esposizione dei valori e della tenuta.
9) Non vi è un obbligo, ma è opportuno per dare prova in caso di verifica di aver
rispettato la normativa.
Argomento: Calendario Sfasato per il periodo estivo
Quesito
Nella compilazione dei dati di presenza e assenza del LUL del mese di luglio 2009 si
prega conoscere se limitatamente a detto periodo ci sia la possibilità di indicare le
presenze e assenze degli ultimi giorni di luglio in maniera virtuale, allo scopo di
anticipare l'elaborazione dei dati per agevolare le aziende e gli studi alla fruizione delle
ferie.
Risposta
In via generale, per ciascun mese di riferimento, il libro unico deve contenere le
presenze relative e i dati retributivi corrispondenti.
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 20/2008 e successivamente nel Vademecum
ha chiarito che le aziende possono adottare il sistema del calendario sfasato.
Il calendario sfasato è adottato da quelle aziende che retribuiscono nel mese di
riferimento, normalmente viene fissata una data tra il giorno 25 e il giorno 27.
Pertanto se l’azienda di norma paga lo stipendio entro i primi giorni del mese successivo
non può adottare per un solo mese il sistema del calendario sfasato.
Argomento: Straordinari
Quesito
Ci sono alcuni Contratti Collettivi (es. Servizi di igiene ambientale) che prevedono che
gli straordinari vengano conteggiati su un periodo plurisettimanale con possibilità di
compensazione con le eventuali assenze nell’arco del mese.
Il calcolo e l’individuazione dello straordinario quindi non può essere fatto su base
giornaliera ma, in questo caso, mensile.
L’art. 39, comma 2 del D.L. 112/2008 precisa che per ciascun lavoratore subordinato il
libro unico del lavoro deve contenere un calendario delle presenze del lavoratore da cui
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risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate, nonché l’indicazione delle
ore di lavoro straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle
ferie e dei riposi.
Ora nel caso sopra descritto non è possibile individuare lo straordinario né con
riferimento al giorno, né alla settimana, ma solo al mese , essendo il calcolo multi
periodale o plurisettimanale.
Si chiede come si possa esporre lo straordinario per singolo dipendente, nel Libro
Unico, nella parte relativa al calendario del mese.
Risposta
Il Ministero del lavoro nelle FAQ su libro unico ( sezione c) registrazioni obbligatorie:
contenuti e termini risposta 6 ) ha affermato:
“Come ieri nel libro presenze, oggi nel calendario presenze del LUL si registrano le
effettive ore lavorate nel giorno. La specifica valorizzazione dello straordinario (resa
obbligatoria dal D.Lgs. n. 66/2003 e non dal DL n. 112/2008) va osservata come nel
passato.”
E alla risposta n. 10 ha affermato:
“Al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, chi elabora il LUL potrà ben
rilevare la natura dell'orario di lavoro svolto anche nei settori di Ccnl specifici che
valorizzano in modo peculiare le prestazioni di lavoro straordinario. L'indicazione nel
calendario presenze andrà effettuata in modo corretto in ragione, appunto, del
superamento dell'orario normale settimanale nella giornata o nelle giornate in cui
l'orario valutato ex post risulti qualificabile in termini di prestazione straordinaria e
tale rilevazione dovrà corrispondere a quanto valorizzato nella parte relativa ai dati
retributivi.”
Pertanto nella sezione presenze per ogni giorno lavorato andrà indicato l’effettivo orario
svolto indicando separatamente l’eventuale straordinario
Argomento: LUL lavoro a chiamata
Quesito
Un lavoratore subordinato con contratto a chiamata deve essere indicato nel LUL nel
caso di un mese in cui non prestasse alcuna ora di lavoro né percepisse alcuna
retribuzione?
In pratica, deve essere elaborato il LUL sezione presenze e/o retribuzione per un
lavoratore a chiamata che nel mese in esempio è sempre stato assente e non ha mai
lavorato?
Risposta
I lavoratori a chiamata sono lavoratori subordinati, pertanto l’obbligo di registrazione
sussiste nel mese in cui matura il diritto alla retribuzione.
In particolare nel caso di lavoratori a chiamata senza obbligo di risposta la registrazione
va effettuata solo quando avviene la chiamata. Nel caso di prestazioni vincolate ad un
obbligo di riposta alla chiamata prevedono un’indennità di disponibilità, le registrazioni
vanno sempre effettuate nel rispetto dei tempi di erogazione di tale indennità fissati dai
contatti collettivi.
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Argomento: LUL – firma digitale
Quesito
La nostra organizzazione “ Studio Dott. XXXX “ con la presente richiede agli esperti
della Vs. Fondazione alcune precisazioni sul tema che riguarda l’archiviazione
sostitutiva di documenti elettronici relativi al LUL e firma digitale.
Caso I
Azienda che elabora paghe per se stessa: L’azienda crea e tiene il LUL in modalità
informatica.
L’Azienda ha chiesto al nostro studio, titolare di DUI, se il nostro Studio può apporre la
marca temporale al LUL ed in questo modo creare un documento informatico valido
agli effetti della normativa sulla tenuta conservazione del LUL.
DOMANDA
Il nostro Studio può apporre la marca temporale al LUL e in questo modo creare un
documento informatico valido agli effetti della normativa sulla tenuta e conservazione
del LUL?
In caso affermativo,
1) la conservazione del LUL può essere effettuata dall’azienda? O il LUL deve essere
conservato presso lo Studio
2) con quali modalità deve operare lo Studio (rilascio di mandato da parte dell’Azienda,
ecc…)
3) quali responsabilità ha lo Studio che si limita ad apporre la marca temporale e quindi
si limita ad “autenticare” il LUL?
Caso II
Centro Elaborazione Dati che elabora paghe per i propri clienti: il CED crea il LUL in
modalità informatica.
Il CED ha chiesto al nostro studio, titolare di DUI, se il nostro Studio può apporre la
marca temporale al LUL ed in questo modo creare un documento informatico valido
agli effetti della normativa sulla tenuta conservazione del LUL.
DOMANDA
Il nostro Studio può apporre la marca temporale al LUL e in questo modo creare un
documento informatico valido agli effetti della normativa sulla tenuta e conservazione
del LUL?
In caso affermativo,
1) la conservazione del LUL può essere effettuata dal CED? O il LUL deve essere
conservato presso lo Studio
2) con quali modalità deve operare lo Studio (rilascio di mandato da parte del CED,
ecc…)
3) quali responsabilità ha lo Studio che si limita ad apporre la marca temporale e quindi
si limita ad “autenticare” il LUL?
Risposta
Il Ministero del lavoro nel vademecum sezione A risposta 3 ha affermato che:
“La firma digitale dovrà essere a cura del tenutario, datore di lavoro o consulente o
associazione di categoria, secondo l’organizzazione interna del tenutario e sotto la sua
diretta responsabilità. Resta ferma la possibilità per la società di software di procedere
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direttamente all’acquisizione di una firma digitale da cedere in uso ai propri clienti
(aziende, professionisti, associazioni di categoria)”
Pertanto in entrambi i casi lo Studio può apporre la propria firma digitale sul documento
informatico solo se risulta essere il tenutario del libro unico del lavoro.
Ne consegue che lo studio deve richiedere al datore di lavoro la delega alla tenuta del
libro unico del lavoro e procedere alla comunicazione alla DPL per il tramite del portale
di punto lavoro dell’INAIL.
Si ricorda che il Centro elaborazioni dati in ogni caso non può essere tenutario del libro
unico del lavoro. In particolare i CED possono unicamente eseguire operazioni di
calcolo e stampa dei dati retributivi e del calendario delle presenze del libro unico,
utilizzano l’autorizzazione alla numerazione unica rilasciata al professionista o ai
professionisti che li assistono.
Dato che in questo caso non è stata affidata l’elaborazione, ma soltanto la tenuta lo
studio andrà incontro all’obbligo di conservazione e di esibizione agli organi ispettivi.
Argomento: Numerazione unitaria
Quesito
In studio, è uno studio associato, da gennaio ad aprile abbiamo utilizzato un solo
software. Da maggio, invece, facciamo uso di due software.
E' il caso del "faq" 15 MLPS-Parte B modalità tenuta,autorizzazione e deleghe che
recita: " ...Caso diverso quello del soggetto che utilizza due software distinti che
operano su tracciati distinti ( tutti debitamente e singolarmente autorizzati dalla
rispettiva software house) il quale potrà attuare una sud-codifica della numerazione ( ad.
es. n.00000/A e 00000/ B) A al fne di garantire una sequenzialità, ferma restando
l'unicità della autorizzazione alla numerazione unitaria).
E, così noi abbiamo interpretato che l'elaborazione con la vecchia casa di software
continua con la numerazione 3001 ( ad aprile era arrivata per esempio a 3000),con la
nuova casa software iniziamo la numerazione da 1/A. Va bene così, oppure stiamo
errando?- Dobbiamo fare qualche comunicazione all'INAIL per utilizzare il nuovo
tracciato.
Risposta
Il Ministero del lavoro ha ammesso la numerazione sequenziale distinta in caso di
situazioni particolari legate ad esigenze specifiche tipizzate come pluralità di sedi e le
diverse categorie di lavoratori (vademecum Seziona A risposte 11 e12).
Sempre il Ministero del lavoro ha dichiarato (risposta ufficiale al Forum lavoro 2009):
“L’utilizzo di diversi programmi in capo ad uno stesso soggetto non può giustificare
deroghe al principio della numerazione unica e sequenziale. Le uniche deroghe
ammesse sono quelle già individuate dal vademecum e legate alle tipologie di rapporti
di lavoro o alla ubicazione delle unità produttive aziendali. Tuttavia, nei casi in cui i
programmi non possano dialogare in modo da rispettare comunque la sequenzialità in
fase di stampa del Libro Unico, in ottica di semplificazione nulla osta a che il soggetto
autorizzato strutturi il Libro Unico elaborato con due software distinti con una specifica
“sub codifica” utilizzando, ad esempio, i subcodici A e B (es. n. 1/A e n. 1/B), fermo
restando l’obbligo di evidenziazione e di annotazione degli estremi dell’unico
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provvedimento di autorizzazione alla numerazione unitaria.”
Pertanto a parere dello scrivente la prassi seguita non è corretta, in quanto gli unici casi
che possono derogare alla numerazione unica e sequenziale sono: tipologie di rapporto
di lavoro e pluralità di sedi. Se supponiamo l’utilizzo di un nuovo e distinto software dal
mese di aprile e la numerazione è arrivata a 3000 la sub codifica partirà da 3000/A.
Argomento: Chiusura ferie estive
Quesito
Per un'azienda elaboriamo le retribuzioni sulle variabili del mese precedente.
Per l'elaborazione delle retribuzioni del mese di agosto 09 utilizzeremo le variabili di
luglio, ma per motivi organizzativi (ferie estive) avremo i dati reali sino al 24/7/09 ed il
periodo dal 27/7 al 31/7 sarà retribuita la sola retribuzione, ipotizzata, normale.
Le eventuali variabili saranno corrisposte nel mese di settembre; il nostro dubbio è
come esporle sul libro unico visto che si riferiscono a due mesi precedenti, e poi...è
possibile farlo?
Risposta
In via generale, per ciascun mese di riferimento, il libro unico deve contenere le
presenze relative e i dati retributivi corrispondenti.
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 20/2008 e successivamente nel Vademecum
ha chiarito che le aziende possono adottare il sistema del calendario sfasato.
Il calendario sfasato è adottato da quelle aziende che retribuiscono nel mese di
riferimento, normalmente viene fissata una data tra il giorno 25 e il giorno 27.Il
differimento, anche dei rimborsi spese, non può essere superiore ad un mese
(vademecum sezione A, risposta 16).
Pertanto ciò che si afferma non è possibile.
Argomento: P sul LUL per azienda autotrasporti
Quesito
Per quanto riguarda l'annotazione dell'orario di lavoro, sino al 31/12/2008, per i
conducenti dipendenti di aziende di autotrasporto conto terzi per i veicoli di massa
superiore a 3,5 t., si annotava sul registro presenze la "P" di presenza per ogni giorno di
lavoro, così come previsto dal Ministero. Con l'entrata in vigore del L.U.L., dal
01/01/2009 è possibile adottare ancora lo stesso sistema, oppure vi è l'obbligo di
registrare analiticamente le ore di lavoro? Il tutto ci lascia qualche dubbio analizzando il
punto B/22 del vedamecum del Ministero del Lavoro del 05/12/2008, che fa riferimento
al D.Lgs.66/2003 art.2 (Campo di applicazione) e alla direttiva 2002/15/CE.
Risposta
In aderenza alla previgente disciplina il Ministero del lavoro ( art. 20, comma 2, D.P.R.
n. 1124/65) ha ribadito che, nelle ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una
retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, nella sezione presenze può
essere annotata solo la giornata di presenza al lavoro (utilizzando come causale la lettera
“P”) in luogo delle ore effettive di lavoro.
Inoltre, lo stesso Ministero, con il Vademecum del 5 dicembre 2008 (sezione B, risposta
22), ha precisato che la possibilità di indicare con la “P” la presenza al lavoro è riferita a
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quei lavoratori che non sono assoggettati ai limiti orari di cui al D.Lgs. n. 66/2003
ovvero, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del medesimo D.Lgs, “ai lavoratori la cui durata
dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata
o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi”(quali ad esempio
dirigenti, quadri, capi reparto ecc..)
I soggetti indicati nella domanda rientrano nell’ambito di applicazione del dlgs
234/2007 che concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro dei conducenti.
Ne consegue che nel caso esposto si potrà utilizzare la “P” per indicare le presenze solo
nel caso in cui la venga corrisposta una retribuzione fissa ovvero siano mensilizzati
Argomento: Numerazione sequenziale
Quesito
Nell'elaborazione del libro unico di gennaio 2009 la numerazione è partita dal n. 1 ed a
dicembre ha raggiunto il n. 10495 nell'elaborazione di gennaio 2010 si può ripartire dal
n. 1?
Risposta
L’articolo 1 comma 1, del DM9 luglio 2008 stabilisce obbligo, in fase di stampa, di
attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli
deteriorati o annullati”.
Successivamente Il Ministero del lavoro con la circolare n. 20/2008 ha affermato:
“Quale che sia il sistema di tenuta adottato, resta fermo l'obbligo, in fase di stampa, di
attribuire a ciascun foglio che compone il libro unico del lavoro una numerazione
sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati.”
Pertanto ciò che si afferma non è possibile.
Argomento: Amministratore – libro unico del lavoro
Quesito
Una società senza dipendenti eroga un compenso all’amministratore. Il suddetto
amministratore è iscritto alla Gestione Separata e il compenso è assoggettato alla
contribuzione della Gestione Separata INPS (aliquota del 17% 1/3 a carico
dell’amministratore e 2/3 a carico della società). Non vi è alcuna posizione Inail aperta
per la società in quanto l’amministratore non è soggetto a rischi (firma solamente il
bilancio). L’amministratore in questione è anche libero professionista ed emette fatture
con p.iva. solo in relazione all’attività libero professionale e non per quella di
amministratore.
Vorrei sapere se la società in questione è obbligata ad istituire il Libro Unico del Lavoro
con vidimazione INAIL in riferimento al compenso assoggettato alla Gestione Separata
erogato all’amministratore oppure se è sufficiente l’elaborazione di un prospetto paga
non vidimato.
Risposta
L’istituzione del libro unico de lavoro si verifica solo quando l’azienda instaura un
rapporto di:
•
lavoro subordinato;
•
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
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mini-collaborazione coordinata e continuativa (art. 61, comma 2, Dlgs
276/2003);
•
associati in partecipazione con apporto lavorativo esclusivo o misto
(capitale e lavoro).
L’obbligo ricorre anche per gli amministratori di società non professionisti che
percepiscono un compenso, ovvero il solo rimborso spese. Non è obbligatario riportare
nel libro unico del lavoro gli amministratori di società o sindaci quando questi
configurano rapporti di natura professionale (si pensi agli incarichi assunti da soggetti
iscritti ad un ordine professionale dell’area economica giuridica come i consulenti del
lavoro o i dottori commercialisti ed esperti contabili).
Pertanto nel caso in oggetto visto che l’attività di amministratore non ricade nella sfera
della propria attività professionale occorrerà istituire il libro unico del lavoro.
•
Argomento: Formazione dell’apprendista e LUL
Quesito
Ho elaborato un cedolino paga ad un apprendista il quale ha effettuato una formazione
interna per tutto il mese. Il cedolino così come elaborato evidenzia settimane effettuate
4 e giorni lavorati 0 (zero). Inoltre nelle informazioni utili alla lettura viene evidenziata
la voce " corso formazione apprendisti".
A vostro parere detta compilazione è corretta ?
Pongo la seguente domanda perchè a mio avviso vi è una presenza, seppur di
formazione, da parte dell'apprendista con relativo stipendio ma, non essendo evidenziati
i giorni e le ore reali di presenza, lo stesso non avrebbe liquidate, se richieste ed
eventualmente spettanti, prestazioni quali ad es. ANF, DS e quant'altro di pertinenza.
Risposta
In via generale, l’articolo 39, comma2, del decreto legge n. 112/2008 precisa che per
ciascun lavoratore subordinato il libro unico del lavoro deve contenere il calendario
delle presenze.
Per i lavoratori dipendenti dovranno risultare registrate, per ogni giorno:
- il numero delle ore di lavoro effettuate;
- l'indicazione delle ore di straordinario;
- le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite;
- le ferie;
- i riposi.
L’articolo 1, comma2, del DM 9 luglio 2008 prevede che ciascuna annotazione relativa
allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una
causale precisamene identificativa e inequivoca.
Il Ministero del lavoro ha affermato (vademecum sezione A risposta 7) che non è
necessaria la compilazione del calendario presenze per i collaboratori coordinati e
continuativi (e anche per gli associati in partecipazione), ma solamente una annotazione
libera, sul cedolino, delle assenze di cui il committente o l’associante sia a conoscenza.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore
lavorative e computate nell'orario di lavoro.(art. 10 L. 25/55).
Pertanto, a parere dello scrivente, visto che l’apprendista è impegnato nella formazione,
nella sezione presenze può essere inserita una specifica causale destinata ad evidenziare
che l’apprendista sta svolgendo la formazione.
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Argomento: Associazione in Partecipazione
Quesito
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro e di capitale (misto):
Premesso che ai sensi dell'art. 44, lett. f) e dell'art. 53. comma 2, lett. c) del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il reddito assegnato all'associato in partecipazione (di
lavoro e capitale) viene attratto a tassazione quale reddito di capitale;
premesso altresì che tutte le risposte in merito all'argomento (dal vademecum in avanti e
precedenti) indicano che nell'ambito di tale tipologia di rapporto, nel caso di "apporto di
lavoro o misto" va sempre compilato il Libro Unico del Lavoro, nel periodo di
erogazione di compensi (nella fattispecie si tratta sempre e comunque di parte degli utili
d'impresa).
SI CHIEDE come debbano essere rappresentati tali compensi nel LUL, ovvero, dopo
avere indicato l'importo (che potrebbe non essere soggetto a contributo previdenziale),
come indichiamo la tassazione che, nella fattispecie viene assoggettata come reddito di
capitale al 12,50%.
Risposta
Costituiscono redditi da lavoro autonomo solo i redditi derivanti da associazioni in
partecipazione contraddistinte da un esclusivo apporto di lavoro (articolo 53, comma 2,
lett. c), DPR n. 917/1986) poiché prodotti dall’esercizio di arti e professioni
intendendosi per tali lo svolgimento abituale dell’attività autonoma.
I redditi maturati dall’associato che apporta solo capitale o lavoro e capitale, cosiddetto
“apporto misto”, pertanto, risultano compresi, distintamente, nel novero dei redditi di
capitale (Art. 44 lett. f comma 1, TUIR) tranne nel caso in cui tali redditi non siano
conseguiti nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale. In tal caso, infatti, i
redditi saranno qualificati come redditi d’impresa.
Conseguentemente, l’associazione dovrà effettuare, all’atto del pagamento, una ritenuta
alla fonte pari al12.50% se la partecipazione non è qualificata; se è qualificata,
l’associante non deve effettuare alcuna ritenuta e la retribuzione corrisposta concorrerà
solo alla formazione del reddito dell’associato nella misura del 49%. (Agenzia delle
Entrate risoluzione n.61/E del 16 maggio 2005).
La circolare n. 20/2008 del Ministero in ossequio a quanto previsto dall’art. 39, legge n.
133/2008, precisa che l’iscrizione degli associati in partecipazione sul libro unico del
lavoro, andrà effettuata anche nell’ipotesi di apporto misto capitale/lavoro.
In tal caso il Ministero ha precisato che la registrazione dei dati nel libro unico del
lavoro deve avvenire quando si configura un obbligo di erogazione del compenso o in
sede di conguaglio (vademecum, sezione B, risposta 2).
Argomento: Indicazione delle presenze per i lavoratori mobili
Quesito
Volevamo porvi un quesito per una azienda del settore trasporti - azienda con 60
dipendenti.
Sul libro unico come dobbiamo indicare la distribuzione dell'orario dei trasportatori?
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E' necessario indicare l'orario giornaliero sul registro presenze oppure possiamo indicare
solo un simbolo che attesti la presenza? Inoltre l'orario ordinario settimanale di 47 ore
come deve essere distribuito?
Il programma da noi utilizzato per la gestione del personale al contratto degli
autotrasportatori aggancia lo stipendio mensilizzato sul 22 giorni? E' esatto?
Risposta
Il Ministero del lavoro con la risposta all’interpello 63/2009 ha affermato:
“Tuttavia, stante il dettato della disciplina comunitaria tradotta nel nostro ordinamento
nel
D.Lgs. n. 234/2007, la registrazione nel LUL con la “P” di presenza deve intendersi
possibile solo
per i lavoratori mobili dell’autotrasporto che rientrano nel campo di applicazione del
medesimo
Decreto, a cui fa riferimento anche la disciplina dei cronotachigrafi, con esclusione,
quindi, di tutte
le ipotesi contemplate dall’art. 3, D.Lgs. citato.”
Pertanto per i lavoratori mobili è ammesso l’utilizzo della P per indicare le presenze.
La retribuzione mensilizzata ha come caratteristica principale quella di un importo
costante in ogni periodo di paga indipendentemente dal numero di ore ovvero dal
numero di giornate di effettiva prestazione cadenti nel mese.
Con la retribuzione mensilizzata diventa necessario conoscere le modalità di
determinazione del valore di una giornata di lavoro, a fini ad esempio del pagamento di
una festività non goduta ovvero della trattenuta per un’assenza non retribuita.
Secondo la logica di quantificazione della retribuzione con il criterio della
mensilizzazione, in ciascun mese il dipendete sarà retribuito per 26 giorni convenzionali
di lavoro.
Nella maggior parte dei CCNL, infatti, il valore giornaliero della retribuzione viene
ricostruito dividendo l’importo totale della retribuzione per 26.
Il CCNL Trasporto merci prevede come divisore giornaliero 22 giorni per chi fa la
settimana corta e 26 giorni per chi fa la settimana lunga.
Pertanto l’impostazione del software è corretta se i lavoratori fanno la settimana corta in
quanto si dovrà utilizzare come divisore giornaliero 22
Argomento: Rettifica di un cedolino
Quesito
Per un azienda cliente ho elaborato il lul di un lavoratore (retribuzione + presenze)
relativo al mese di Ottobre 2010 entro il 16.11.2010 sulla base delle presenze
trasmessemi dal cliente come cassa integrazione guadagni per tutto il mese.
A circa un mese di distanza, l’azienda cliente si avvede di aver compilato errate le
presenze del lavoratore e mi reinoltra presenze rettificate, indicandomi il mese di
Ottobre 2010 come interamente lavorato, e non in cassa.
A questo punto, ho effettuato manualmente i conteggi al fine di rettificare l’imponibile
fiscale sul mese di Dicembre 2010 (conguaglio), mentre per l’imponibile previdenziale
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a breve predisporrò DM10 Vig. per integrare le differenze contributive.
Chiedo:
1)
Il Lul relativo al mese di Ottobre 2010 può essere annullato e rifatto dopo il
16.11.2010?
2)
Qualora non si possa effettuare l’annullamento, ho letto sul vademecum al punto
24 che è possibile, dopo la scadenza ordinaria, intervenire per correggere il Lul
mediante l’indicazione del dato corretto nelle annotazioni del Lul che viene elaborato
nel mese in cui viene effettuata la correzione, sicchè io avrei dovuto annotare la
correzione sul Lul relativo al mese di Dicembre 2010. Non avendo provveduto, riteniate
sia legittimo apportare l’annotazione sul Lul relativo al mese (2011) in cui provvedo
alla presentazione del DMVig all’Inps? Altrimenti, la mia correzione non troverà mai
riscontro nel Lul.
Risposta
Il Ministero del lavoro ha precisato che in caso di rettifica o annullamento di uno di uno
o più cedolini (entro il 16 del mese successivo), sarà sufficiente procedere alla specifica
annotazione con apposito indicatore sulla versione finale e corretta di ciascun cedolino
che compone il libro unico (vademecum, Sezione A, risposte 5 e 6).
Per eventuali errori corretti in data successiva al 16, è possibile indicare il dato corretto
nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico che viene
elaborato nel mese in cui viene effettuata la correzione. Il dato corretto spontaneamente
non è assoggettabile a sanzioni (vademecum , sezione A risposta 22)
Ne consegue che, nel caso di specie, il dato corretto può essere indicato nella sezione
retributiva del prospetto del libro unico relativo alla presentazione del DMVig
Argomento: obbligo alla tenuta del libro unico del lavoro del 03 febbraio 2011
Quesito
Una ns. azienda cliente, società di capitali, non occupante alcun lavoratore dipendente e
non iscritta all'Inail, dal mese di Gennaio 2011 ha deciso di liquidare ai due
amministratori un compenso mensile, volto a retribuire la specifica carica. Tali
amministratori risultano come soci lavoranti in un'altra Società di persone e come tali
iscritti ed assicurati all'Inail. Ritenendo che gli amministratori in questione non debbano
essere iscritti all'Inail per la carica rivestita, e di non dover, quindi, iscrivere la Società
all'Inail e nemmeno aprire una posizione assicurativa, siamo obbligati a Istituire il Libro
Unico per registrare i compensi liquidati agli amministratori?
Risposta
Non sono obbligati alla tenuta del libro unico del lavoro tutti quei soggetti che svolgono
tali attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma quali, a titolo
esemplificativo amministratori, sindaci e componenti collegi e commissioni, i cui
compensi sono attratti nei redditi di natura professionale”.
Gli amministratori, dunque, devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro solo se
non sono liberi professionisti e solo con riferimento al mese in cui avviene la eventuale
percezione di compensi o rimborsi spese (Vademecum del 05/12/2008 sezione B, n. 2, 3
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e 4). Ne consegue, tra l’altro, che l’impresa che non occupa dipendenti non è nemmeno
tenuta all’istituzione del LUL per registrare il solo amministratore che non percepisce
compensi.
Pertanto nel caso descritto va elaborato il libro unico del lavoro.
Argomento: Numerazione sequenziale del 02 maggio 2011
Quesito
Con la presente si chiede se all'inizio di ogni nuovo anno, la numerazione del Libro
Unico del Lavoro debba essere azzerata e ripartire dal numero 1 o, al contrario, debba
continuare con la consecuzione numerica.
Qualora un'Azienda avesse ripreso con il nuovo anno la numerazione del LUL dal n.1,
e nel caso questo procedimento non fosse corretto, in quali sanzioni potrebbe incorrere?
Risposta
L’articolo 1 comma 1, del DM9 luglio 2008 stabilisce obbligo, in fase di stampa, di
attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli
deteriorati o annullati”.
Come si comprende dal testo della norma, la preoccupazione del legislatore è quella di
attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale per evitare “buchi” non
giustificati che potrebbero sottintendere comportamenti fraudolenti nella gestione del
personale.
Il Ministero del lavoro nel vademecum sul libro ha affermato nella risposta 6 sezione
A:L’indicazione del mantenimento di un ordine sequenziale è solo finalizzata a
garantire l’unicità documentale del Libro Unico tenuto a numerazione unica dal
soggetto autorizzato, senza lasciare i c.d. “buchi” di numerazione. Pertanto
l’esposizione delle presenze e dei cedolini è libera e può altresì differenziarsi da ditta a
ditta. Esemplificando: definiti A BC i dati retributivi e A1 B1 C1 i dati presenze delle
rispettive ditte, l’esposizione sequenziale nel libro unico unitario potrà essere A,B,C,A1,
B1C1 oppure A,A1,B,B1,C,C1 ma anche A,B,B1,C,C1, A1 – o in qualsiasi altro modo
secondo le necessità operative. Ciò anche elaborando ciascuna ditta in fasi separate: es.
impiegati della ditta A e B, intera ditta C, operai ditte A e B,Inoltre in caso di rettifica o
annullamento di uno o più cedolini, all’interno del periodo di riferimento (entro il 16 del
mese successivo), sarà sufficiente procedere alla specifica annotazione con apposito
indicatore sulla versione finale e corretta di ciascun cedolino che compone il libro
Unico.
Pertanto mantenuta la numerazione sequenziale il datore può scegliere liberamente di
azzerare o meno la numerazione ad ogni fine anno, purché ci sia al fianco della
numerazione anche l'anno di appartenenza.
Argomento: Mancata istituzione del libro unico del lavoro del 09 maggio 2011
Quesito
Argomento: omessa istituzione del Libro Unico del Lavoro ai sensi dell' art. 39 del D.L.
112/08 come modificato dalla Legge n° 133/08 e circolare Ministero del Lavoro n.
20/2008.
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A seguito di un controllo ispettivo da parte della Guardia di Finanza in un negozio che
vende mangime per animali, i Finanzieri hanno trovato due persone intente a lavorare
senza preventiva comunicazione al Ministero del Lavoro per l' instaurazione del
rapporto di lavoro, nel verbale di primo accesso i lavoratori dichiarano che era il primo
giorno di lavoro presso quel negozio. Al ritiro del verbale unico di accertamento e
notificazione si rilevano le seguenti violazioni: a) Art.3, comma 3 D.L. 12/02 e
modificato dall'art. 4 lett.a Legge n. 183/10 (maxisanzione contro il lavoro sommerso)
b) Art. 19, comma 2 del D. Lgs nr. 276/03 (per non aver consegnato ai due lavoratori
copia dell'assunzione)
c) Art. 39, comma 6 punto 1, del D. Lsg. 112/08 e modif dalla legge n. 133/08. (Omessa
istituzione del libro Unico del Lavoro)
Al momento dell'invito presso gli uffici della Guardia di Finanza ho esibito il libro
unico del lavoro contenente i due lavoratori, oltre la comunicazione entro i termini
dell'Uniemens e il relativo F/24 pagato.
Il mio dubbio è la sanzione al punto c, dove l'ar. 39 comma 3 L. 133/2008 recita quanto
segue: il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per
ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. La mia domanda è
questa, tale sanzione si applica anche a quei lavoratori trovati "in nero" in cui è il loro
primo giorno effettivo di lavoro e il libro unico come recita la legge si elabora il mese
successivo? se la risposta è negativa cosa mi consigliate di fare, pagare parzialmente il
verbale e fare ricorso, c'è qualche parere posto al Ministero per questo caso?
Risposta
La sanzione pecuniaria amministrativa oggetto dell’art. 39, comma 6 del Dl n.
112/2008, conv. inL. 133/2008 riguarda la violazione dell’obbligo di istituzione del
libro unico del lavoro.
Più in particolare la condotta illecita specificamente sanzionata riguarda le ipotesi in cui
il datore di lavoro:
- risulti del tutto sprovvisto del libro unico del lavoro;
- abbia messo in uso un libro unico del lavoro senza rispettare uno dei sistemi di tenuta
del previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 4 dello stesso articolo 39.
Occorre pertanto distinguere se l’adempimento è gestito direttamente dall’azienda
oppure affidato ad uno dei soggetti legittimati dalla legge n. 12/79.
Nel caso in cui il datore di lavoro affidi la gestione del libro unico ad uno dei soggetti di
cui alla legge . n. 12/1979. Tenuto conto che il che il professionista è titolare di
un’autorizzazione alla numerazione unitaria, egli deve inoltrare solo una comunicazione
all’INAIL entro 30 giorni della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro
(ovvero, dalla interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro clienti).
In questa ipotesi è possibile individuare il momento dell’istituzione del libro unico del
lavoro nel giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene affidata la gestione del
personale al professionista. In altri termini, nella prima scadenza utile per la stampa del
nuovo libro.
Occorre ricordare che i soggetti di cui alla L 12/1979, devono, peraltro (Circolare n. 20
del 21 agosto 2008) munirsi, preventivamente, di una delega scritta da ciascun datore di
lavoro assistito, la quale potrà risultare anche dalla lettera di incarico o da altro
documento similare (art. 2, comma 1, DM 9 luglio 2008).
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