Guida pratica all`adozione
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Guida pratica all`adozione
Guida pratica all’adozione, conIl informazioni tecniche, Centro Adozioni dell’’ASL di Brescia garantisce a tutte le coppie interessate accoglienza, indicazioni di percorso e consigli a cura del informazione formazione, accompagnamento e sostegno nelle diverse fasi dell’iter adottivo. Centro Adozioni dell’ASL di Brescia Introduzione L’ADOZIONE I principali riferimenti normativi I pre-requisiti minimi richiesti per adottare I bambini adottabili in Italia I bambini adottabili all’estero Le conseguenze dell’abbandono e del maltrattamento sui minori Il ruolo dei genitori adottivi IL PERCORSO ADOTTIVO e il SOSTEGNO dei SERVIZI Qual è il primo passo da fare La dichiarazione di disponibilità all’adozione L'indagine psicosociale Il Tribunale per i minorenni e l’adozione nazionale Il Tribunale per i minorenni e l’adozione internazionale Il decreto di idoneità Gli Enti Autorizzati Le procedure all’estero e i costi L’ARRIVO del BAMBINO in FAMIGLIA L’affidamento pre-adottivo L’affidamento a rischio giuridico L’adozione nazionale definitiva L'adozione internazionale definitiva I diritti dei genitori adottivi IL CENTRO ADOZIONI e i SERVIZI Il Call Center Colloquio orientativo/informativo Incontro informativo di gruppo Corsi formativi Gruppi di sostegno post-adottivi Consulenza e sostegno Incontri di sensibilizzazione Numeri Telefonici e indirizzi utili Introduzione Il Centro Adozioni dell’ASL di Brescia garantisce a tutte le coppie interessate accoglienza, informazione/formazione, accompagnamento e sostegno nelle diverse fasi dell’iter adottivo. Questa pubblicazione è dedicata alle coppie che stanno pensando di adottare un bambino; si inserisce in un progetto più ampio, di promozione di una nuova cultura dell’adozione e dell’infanzia; verranno presentate le diverse fasi del lungo cammino che le coppie devono percorrere per accogliere un bambino dichiarato adottabile dall'autorità competente, illustrandone gli aspetti essenziali e specificando il ruolo che gli operatori del Centro Adozioni sono chiamati a svolgere. Nella lingua hindi la parola adottare coincide con “accettare” e in India il termine “adozione” letteralmente significa "tenere qualcuno sulle ginocchia". Per la legge italiana chi intende adottare un bambino o una bambina, non presenta al Tribunale per i Minorenni una “domanda di adozione”, bensì una “dichiarazione di disponibilità” ad accoglierlo e a prendersene cura per il resto della propria vita, includendolo nella propria famiglia al pari di un figlio naturale. Diventare genitori adottivi è un’esperienza complessa, che comprende aspetti giuridici, sociali, psicologici e relazionali, di cui è opportuno acquisire consapevolezza prima di intraprendere l’iter adottivo. La formula prescelta dal legislatore (“dichiarazione di disponibilità” invece di” domanda di adozione”) intende sottolineare ed amplificare l’intenzione di privilegiare i bisogni del bambino rispetto a quelli di chi lo vorrebbe adottare. Pertanto l’adozione non è un diritto dei coniugi, che offrono una disponibilità ad accogliere. Questa guida pratica vuole illustrare le principali informazioni, norme e prassi che regolano il mondo dell’adozione, nella convinzione che una maggior conoscenza possa aiutare ad intraprendere il percorso adottivo con maggior consapevolezza. Ogni bambino o bambina, in qualsiasi parte del mondo sia nato, ha il diritto ad essere amato e cresciuto nella propria famiglia. Quando ciò non è possibile, gli viene riconosciuta la possibilità di appartenere e vivere in un'altra famiglia. Anche per questa ragione si è pensato di mettere a disposizione di chi voglia intraprendere questa strada il sostegno di operatori competenti, adeguatamente formati, che operano presso il Centro Adozioni o collaborano con esso. L’adozione è uno strumento giuridico che esiste da secoli e che si è modificato nel corso del tempo, insieme alle trasformazioni sociali, storiche e culturali in cui di volta in volta si inseriva. Nell'antica Roma doveva garantire la trasmissione del patrimonio a chi non aveva avuto eredi e si attuava soltanto fra adulti. Oggi ha la finalità principale di garantire una famiglia ad un bambino che ne è privo e/o che dalla propria famiglia di origine ha subito grave trascuratezza, maltrattamento o abuso sessuale. La maggior parte delle coppie che decidono di adottare non ha avuto figli per via naturale. Il legame adottivo perciò si costituisce su base affettiva e relazionale, sulla reciprocità del bisogno-desiderio di essere ed avere dei genitori anziché, come di solito avviene, su base biologica. I principali riferimenti normativi Il mondo dell’adozione è regolamentato da un quadro legislativo nazionale e da accordi internazionali. In Italia la legge che disciplina l’adozione è la n. 184/83, modificata dalla successiva legge n. 149/2001. Nel 1993 è stata stipulata la Convenzione dell’Aja, un importante accordo a cui hanno aderito diversi paesi che regolamenta e rende uniformi i principi e le procedure dell’adozione internazionale, a maggior protezione e tutela dei diritti dei bambini. E' stata ratificata in Italia con la legge n. 476/98. I pre-requisiti minimi richiesti per adottare Può presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione qualsiasi coppia che sia sposata da almeno tre anni o che possa dimostrare di aver convissuto tre anni consecutivi prima del matrimonio. Inoltre la coppia deve essere affettivamente idonea ad educare e istruire e in grado di mantenere i minori che intende adottare. La differenza minima di età tra adottante e adottato è di 18 anni e quella massima di 45. Significa che una coppia di cinquantenni non può avere in adozione un bambino che abbia meno di cinque anni. Esistono casi particolari in cui l’adozione è permessa in deroga a queste disposizioni: quando i coniugi hanno altri figli ( naturali o adottivi di cui almeno uno minorenne) quando l’adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottato dalla coppia quando l’adozione riguarda contemporaneamente più fratelli dei quali almeno uno abbia un’età rientrante nel limite fissato dalla legge quando uno dei due coniugi è più vecchio dell’altro di 10 anni e più, la differenza massima d’età rispetto al bambino è di 55 anni, da calcolare rispetto all’età del coniuge più vecchio I limiti d’età posti dalla legge hanno lo scopo di garantire al bambino adottato genitori idonei a crescerlo fino all’età adulta in una condizione analoga a quella che di norma si presenta nel caso della genitorialità biologica. In più, per quanto possibile, vorrebbero cercare di proteggerlo dal rischio di nuove ulteriori perdite delle persone per lui significative, dal momento che l'adozione implica di per sé che ne abbia già subite. I bambini adottabili in Italia Ogni bambino ha diritto a crescere nella propria famiglia per la legge italiana. Solo quando ciò si rivela impossibile e/o danneggia gravemente il bambino, è possibile ricorrere all’adozione. Due sono i presupposti fondamentali : la dichiarazione dello stato di abbandono del bambino la dichiarazione della sua adottabilità. Lo stato di abbandono e la conseguente dichiarazione di adottabilità vengono decretati dal Tribunale per i Minorenni in presenza di una situazione di abbandono, grave deprivazione, di maltrattamento fisico e/o psicologico, abuso sessuale o grave trascuratezza che, protraendosi nel tempo, danneggiano gravemente lo sviluppo psicofisico e/o l'integrità del minore. A salvaguardia del legame biologico, la dichiarazione dello stato di adottabilità di un bambino può avvenire solo dopo che sono stati messi in atto tutti i possibili interventi di sostegno e di aiuto alla famiglia d'origine per superare le proprie difficoltà. Con la dichiarazione di adottabilità cessano i legami giuridici con la famiglia d’origine e il bambino può così divenire, a tutti gli effetti, figlio di una coppia diversa da quella che lo ha generato. I bambini adottabili all’estero L'adozione internazionale è un fenomeno molto complesso e delicato, che in Italia si è affermato a partire dagli anni settanta. In Italia e nel contesto internazionale si considerano adottabili i bambini che siano dichiarati in stato di abbandono, o perché lasciati dai loro genitori e/o dai parenti più prossimi, o perché loro sottratti dall'autorità competente a causa di abuso, maltrattamento o trascuratezza grave. Il diritto internazionale e la normativa italiana riconoscono ad ogni bambino il diritto a crescere nella propria famiglia. Quando ciò non è possibile deve essere verificata la possibilità che il bambino sia adottato nel proprio paese d’origine. Solo quando anche questa opportunità non si sia realizzata, il bambino può essere adottato da una coppia idonea all’adozione internazionale. Tale gradualità ha l’obiettivo di limitare il più possibile per il bambino i traumi e le sofferenza connesse alla perdita della propria identità e alla separazione da persone per lui significative. Le conseguenze dell’abbandono e del maltrattamento sui minori L’esperienza dell’abbandono costituisce per i bambini che lo subiscono una ferita profonda e duratura, un duro colpo alla loro autostima ed un evento con cui confrontarsi per il resto della vita, a cui devono dare un significato accettabile e comprensibile per poterlo vivere con sufficiente serenità. L'abbandono contiene un messaggio importante rispetto al valore da attribuire a se stessi, che potrà interferire con il benessere interiore di chi lo ha subito se i suoi esiti non vengono riconosciuti. Essere vittima di abusi e/o maltrattamenti, subire traumi fisici ed emotivi, crescere con adulti incapaci di fornire cure adeguate, mina alla base nei bambini la capacità di nutrire fiducia nell’altro e nella possibilità di ricevere aiuto e protezione, deformando la percezione di sé e del mondo. Il ruolo dei genitori adottivi Fino a non molti anni fa l'adozione svolgeva il compito di “rimettere ordine nel mondo esterno” dei bambini e ciò che veniva richiesto ai genitori adottivi era sostanzialmente di essere in grado di garantire loro affetto e cure amorevoli, sostituendosi alla famiglia d’origine. Oggi sempre di più l'adozione riguarda bambini che hanno subito traumi anche gravi nelle proprie famiglie d'origine, sperimentando relazioni distorte al loro interno, per la cura delle quali l'amore e l'affetto non sono sufficienti. La famiglia adottiva perciò deve essere in grado di assumere il compito di riparare anche ai danni causati da esperienze traumatiche precedenti, sia in famiglia che in istituto, che possono manifestarsi con comportamenti non sempre facilmente comprensibili. Compito aggiuntivo e di non poco conto dei genitori adottivi rispetto a chi genera un figlio per via naturale, può quindi essere quello di aiutare i propri figli a rielaborare i traumi subiti, lasciando che certi eventi abbiano il tempo e lo spazio per riemergere, aiutandoli a non dare un taglio al passato con troppa facilità perché per “poter rielaborare bisogna prima ricordare e raccontare…”. Spesso tutto ciò non può risolversi solo con le risorse interne alla famiglia, ma richiede interventi e competenze specifiche o specializzate, che aiutino i genitori e i bambini. In questo senso viene richiesta ai genitori adottivi un'apertura e una capacità di riflessione e di cura, imparando a confrontarsi sull’esperienza educativa e adottiva. Gli operatori del Centro Adozioni dell'ASL, psicologi e assistenti sociali, possono costituire un punto di riferimento significativo per avere informazioni sicure, competenti e puntuali. Ad essi è possibile sottoporre i pensieri, i dubbi e le domande che possono sorgere. Il rapporto di fiducia con loro può rappresentare un'opportunità preziosa e un valido aiuto durante tutte le fasi del percorso adottivo. Qual è il primo passo da fare La prassi ormai consolidata prevede che la coppia che desidera adottare prenda contatto con il Centro Adozioni di Brescia o con l’assistente sociale del consultorio familiare del territorio di residenza. Nel primo colloquio, chiamato di orientamento, la coppia inizia a confrontarsi sulla scelta adottiva, chiede informazioni e chiarimenti, manifesta dubbi, racconta come è giunta all’idea dell’adozione. Questo potrà essere il primo di altri incontri e colloqui che avverranno se i coniugi scelgono di proseguire nel percorso adottivo. Quindi, alla coppia viene proposta la partecipazione ad un incontro informativo, in gruppo con altre coppie, organizzato a cadenza mensile. L’incontro serve a precisare l’iter adottivo, il significato delle procedure e le caratteristiche degli enti coinvolti nell’adozione. Le coppie che desiderano proseguire partecipano successivamente ad un corso formativo di 4/5 incontri di gruppo (della durata di due ore e mezzo ciascuno) condotti da uno psicologo e da un'assistente sociale, alla presenza di entrambi i coniugi. Gli operatori mettono a disposizione delle coppie la propria esperienza e competenza professionale affinché queste possano confrontarsi ed approfondire la motivazione, i pensieri, i “temi sensibili” dell’esperienza adottiva. Inoltre sono invitati a condividere emozioni e sentimenti, ad ampliare la propria consapevolezza rispetto alle implicazioni che questa scelta comporta. I conduttori al termine del corso invitano le coppie a riflettere e decidere il prosieguo dell’esperienza adottiva, con i tempi consoni alle proprie caratteristiche e scelte. I coniugi possono chiedere di iniziare i colloqui con gli operatori (psicologo e assistente sociale) e contemporaneamente predisporre la documentazione per la presentazione della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni. La dichiarazione di disponibilità all’adozione La coppia presenta la propria dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale e/o internazionale, allegando le certificazioni richieste. Si tratta di produrre alcuni documenti e/o autocertificazioni: certificato di nascita dei coniugi, stato di famiglia, dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi, in caso di decesso, il certificato di morte, certificato del Medico di Base, Modello 101 o 740 o busta paga, Certificato del Casellario giudiziale, una dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi. Il coinvolgimento dei genitori dei coniugi accerta la loro disponibilità ad accogliere il nipote adottivo nell’asse ereditario e l’impegno a considerarlo parte integrante della famiglia; ha quindi l’obiettivo di tutelare gli interessi e il benessere del bambino. La coppia può presentare disponibilità all’adozione internazionale soltanto presso il Tribunale per i Minorenni del proprio territorio di residenza, mentre può presentare disponibilità all’adozione nazionale anche in altri Tribunali per i Minorenni del territorio italiano, purché ne dia comunicazione al Tribunale per i Minorenni di riferimento territoriale. La coppia deve sottoporsi anche ad alcuni accertamenti ed esami clinici volti ad appurare le condizioni di salute di ciascun coniuge. Anche questi accertamenti hanno lo scopo di tutelare il bambino, per quanto possibile, dall’eventualità di subire nuove perdite o lutti. Dopo aver depositato la documentazione presso la Cancelleria del Tribunale per i Minorenni, viene trasmessa una “ richiesta di indagine” agli operatori del Centro Adozioni che operano nel territorio di residenza della coppia. L’indagine psicosociale L’indagine psicosociale, condotta da uno psicologo e un'assistente sociale, ha lo scopo di fornire al Giudice tutti gli elementi “utili per valutare l'idoneità all'adozione” di un bambino da parte delle coppia. E' orientata ad individuare le capacità e le risorse personali, familiari, sociali, fisiche ed emotive presenti nella coppia e la loro compatibilità con i bisogni di protezione, cura e riparazione dei danni subiti da un bambino dichiarato adottabile. Nel corso dell’indagine si delineano luci e ombre, risorse e limiti dei coniugi aspiranti all'adozione. In essa gli operatori sono chiamati ad esprimere, motivandolo, il proprio parere riguardo all'opportunità che si realizzi un'adozione. Al di là della sua funzione più strettamente “valutativa” però, per quanto questa sia innegabilmente presente nella relazione coppiaoperatori, l'indagine e la qualità del rapporto che si instaura tra la coppia e gli operatori possono assumere anche una importante valenza “rielaborativa”. Infatti un positivo e sereno rapporto tra i coniugi e gli operatori può costituire per i futuri genitori adottivi un'occasione di crescita e di acquisizione di maggiore consapevolezza di sé, della propria relazione di coppia e della motivazione adottiva. Tutti gli elementi scaturiti ed elaborati nel corso dell’indagine vengono riportati in una relazione finale, che prima viene discussa con i coniugi e successivamente inviata sia al Tribunale per i Minorenni sia alla coppia. Il Tribunale per i minorenni e l’adozione nazionale Un Giudice del Tribunale per i Minorenni, che nel frattempo ha acquisito e letto la relazione psico-sociale, incontra la coppia per un’udienza. La coppia, con le valutazioni conclusive del Giudice, viene inserita in un elenco a disposizione per gli abbinamenti. Da questo momento, quando e se un bambino necessiti di una famiglia adottiva, la coppia può essere chiamata per un colloquio, durante il quale riceve le informazioni essenziali che riguardano il bambino e viene invitata a dichiarare la propria disponibilità all’accoglienza. Il Giudice sceglie, fra le coppie che ha convocato, quella che ritiene più idonea per la situazione e le specifiche caratteristiche di quel particolare bambino. La dichiarazione di disponibilità per l’adozione nazionale è valida per tre anni e può essere rinnovata con una successiva domanda. La legge impone questo limite temporale perché nel tempo la situazione personale e familiare della coppia può subire cambiamenti (nascite, separazioni, ecc...) che ne modificano il contesto. Il Tribunale per i minorenni e l'adozione internazionale Dopo l’udienza con il Giudice, il Tribunale per i Minorenni emette un decreto con il quale la coppia viene autorizzata ad adottare all’estero uno o più bambini. Nel caso in cui non venga ritenuta idonea, viene emanato un decreto di non idoneità e la coppia può, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, presentare ricorso in Corte d’Appello (sezione per i minorenni). La Corte d’Appello può confermare il decreto di inidoneità emesso o riformularlo: in questo caso, ottenuta l’idoneità, la coppia prosegue l’iter adottivo. La decisione della Corte d’Appello non può essere ulteriormente impugnata. Il decreto di idoneità Entro un anno dalla notifica del provvedimento di idoneità (pena la sua decadenza), la coppia deve conferire l’incarico ad un Ente Autorizzato per le adozioni internazionali, iscritto nell’apposito Albo degli Enti da parte della Commissione Adozioni. L'Ente prescelto seguirà la procedura di adozione internazionale, fornirà alla coppia adeguata informazione, formazione e sostegno rispetto al paese di provenienza del bambino. Si può dare l’incarico ad un solo Ente scelto fra quelli autorizzati nei paesi stranieri in cui sono accreditati. L'obbligo di avvalersi di un Ente è stato introdotto dal legislatore con l'intento di proteggere i bambini e le coppie dal rischio di esporsi a pratiche e/o traffici illegali. Gli Enti Autorizzati Gli Enti Autorizzati sono agenzie legalmente riconosciute, autorizzati al funzionamento dalla Commissione Adozioni Internazionali e accreditate dai Paesi stranieri in cui operano. Hanno l’obbligo di realizzare negli stessi Paesi progetti di sostegno all’infanzia, oltre a seguire le pratiche per l’adozione internazionale. Questo impegno è orientato a sostenere la permanenza dei bambini nel proprio paese d'origine in condizioni di adeguata protezione e benessere, in quanto l’adozione internazionale è da considerarsi come extrema ratio. L’Ente Autorizzato, scelto liberamente dalla coppia, ha l’incarico di curare la procedura necessaria per realizzare l’adozione. E’ compito dell’Ente Autorizzato infatti assistere i coniugi nello svolgimento delle pratiche burocratiche all'estero, aiutarli a conoscere la cultura del Paese in cui è nato il bambino o le condizioni dell'infanzia di quel determinato Paese e “accompagnarli” verso l’incontro con il figlio adottivo. Anche dopo l'ingresso del bambino in Italia, gli Enti mantengono attraverso i propri professionisti e/o collaboratori un rapporto con il nuovo nucleo familiare ed inviano periodici aggiornamenti sulle condizioni di vita del bambino alle Autorità del Paese di provenienza, quando da queste richiesto. Alcuni Paesi richiedono aggiornamenti fino al compimento della maggiore età del bambino. Le procedure all’estero e i costi L’Ente Autorizzato, in conformità con l’incarico ricevuto, prende contatto con i propri corrispondenti all’estero, ai quali trasmette l’intera documentazione relativa agli aspiranti genitori adottivi. Sulla base delle certificazioni, compresa la relazione psicosociale degli operatori, le autorità straniere propongono l’abbinamento di un bambino. Se l’Ente condivide la proposta, ne informa la coppia, la quale valuterà la situazione del bambino proposto e quindi deciderà l’accettazione dell’abbinamento. Con l’abbinamento, solitamente la coppia inizia a sentire quel bambino, di cui dispone informazioni e una fotografia, come figlio proprio. Ogni Paese straniero ha una propria legislazione e procedure particolari. Il viaggio all’estero è sempre necessario perché consente ai genitori di conoscere il figlio, il suo mondo e la sua storia, oltre a conoscere il contesto di vita e il luogo d’origine del bambino adottivo. Alcuni Paesi, prima di completare la procedura di adozione, richiedono che la coppia compia alcuni viaggi prima di affidarle definitivamente il bambino. Ciascun viaggio potrà prevedere una permanenza più o meno lunga, secondo le procedure del Paese in questione. Di solito, si tratta di più viaggi anche molto brevi oppure di un unico viaggio, a volte anche piuttosto lungo. L’adozione internazionale comporta costi determinati dalla procedura stessa: spese generali, sostegno alle coppie, traduzioni, legalizzazioni ed onorari professionali all'estero, spese per viaggi e soggiorni nel Paese . La Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.), l'organismo governativo istituito per vigilare sulle adozioni internazionali, ha individuato, in base ai servizi offerti dagli enti autorizzati ed alle leggi del paese d’origine del minore, parametri attraverso i quali è possibile stabilire il minimo ed il massimo dei costi applicabili perché le adozioni si realizzino in un quadro di assoluto rispetto dei diritti del minore e di completa trasparenza delle procedure. Sul sito della Commissione (www.commissioneadozioni.it) si possono trovare i costi applicati da ogni Ente, per ogni paese in cui opera. Affido a rischio giuridico Nell’adozione nazionale frequentemente il bambino viene inserito nella possibile famiglia adottiva prima che ne sia dichiarato definitivamente lo stato di adottabilità; si tratta di un collocamento provvisorio, anche detto “affido a rischio giuridico”, poiché non è ancora concluso e sancito, senza possibilità di ricorsi, lo stato di adottabilità del bambino. L’incertezza della situazione richiede alle coppie che aspirano all’adozione flessibilità ed equilibrio emotivo nel fornire costanza di cure al bambino e tollerare l’attesa della conclusione del procedimento. Soprattutto in questi frangenti è fondamentale un rapporto costante e costruttivo fra la coppia e l’èquipe. L’affidamento pre-adottivo E’ un periodo della durata di un anno che inizia nel momento in cui il bambino in stato di adottabilità viene affidato alla coppia individuata dal Tribunale per i Minorenni e termina con la pronuncia dell'adozione quando il bambino può assumere il cognome del padre adottivo. Ha la funzione di proteggere il bambino da eventuali “incidenti di percorso” o imprevisti che rendano impossibile la convivenza. Durante questo periodo gli operatori vengono incaricati di vigilare sul buon andamento dell'inserimento e la coppia ha la possibilità di ricevere la consulenza e il sostegno che si rendano necessari. Ciò anche in considerazione della particolarità dei bisogni dei bambini dichiarati adottabili. L’esperienza mostra infatti come sia importante accompagnare il costituirsi della nuova famiglia nelle sue prime fasi e individuare precocemente i segnali di difficoltà che possono insorgere, sostenendo genitori e figli nella costruzione di un legame di attaccamento e di appartenenza reciproci. Al termine dell'affido pre-adottivo, in cui gli operatori seguono la famiglia attraverso colloqui, visite domiciliari periodiche e incontri di gruppo, viene inviata una relazione al Tribunale per i Minorenni sull’esito dell’inserimento. Adozione nazionale definitiva Il Tribunale per i Minorenni rende definitiva l’adozione quando, al termine dell'affidamento pre-adottivo, dispone la sua trascrizione nei registri dello stato civile del Comune di residenza dei coniugi in seguito a cui il bambino può assumere il cognome dei genitori adottivi. Con questo atto il bambino sul piano giuridico acquisisce la condizione di figlio a tutti gli effetti; ciò comporta anche l’acquisizione dei legami di parentela con la famiglia allargata dei due genitori, il diritto ad ereditarne i beni e la perdita di ogni rapporto con la famiglia biologica. Tuttavia, sul piano emotivo, o interno, il processo di costruzione della reciproca appartenenza e di una relazione sicura non si esaurisce nell'arco di pochi mesi. L'origine del bambino, la sua storia, i suoi legami, le sue esperienze e il suo passato continueranno a costituire parti fondamentali della sua identità, da conoscere, accogliere e rispettare. Adozione internazionale definitiva Nella maggior parte dei Paesi da cui provengono i bambini adottati all'estero, l'adozione viene perfezionata e si conclude nel Paese stesso, al momento dell’udienza dell’Autorità straniera e del successivo affidamento del bambino alla coppia. Il bambino di solito al rientro in Italia ha già il cognome del padre adottivo. Non è previsto in questi casi un periodo di affidamento pre-adottivo come invece accade per l'adozione nazionale. In Italia restano da compiere soltanto alcuni atti di natura tecnico-formale e la coppia riprende i contatti con gli operatori di riferimento. Il Tribunale, dopo aver ricevuto comunicazione dell'ingresso del bambino in Italia, dispone che l'ufficiale di stato civile trascriva il suo nominativo nei registri dell'anagrafe in quanto figlio della coppia e conferisce agli operatori psicosociali il compito di fornire al nucleo familiare così costituito consulenza e sostegno per almeno un anno. Al termine di questo periodo deve essere redatta e inviata al Tribunale per i Minorenni una relazione sull'andamento dell'inserimento del bambino in famiglia. Questa prassi, che secondo la normativa è a richiesta della coppia, è una tutela della famiglia adottiva, per prevenire o ridurre l'instaurarsi di eventuali problemi e intervenire precocemente su di essi, usufruendo di tutti gli aiuti necessari per affrontare tempestivamente e gestire efficacemente eventuali disagi o difficoltà che insorgano nelle relazioni familiari. I diritti dei genitori adottivi I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori biologici in materia di congedo di maternità e paternità, di congedi parentali e di congedi per la malattia del figlio, di congedi per riposo giornaliero, di flessibilità dell’orario di lavoro. Per i riferimenti normativi si rimanda al T.U. n° 151/2001, alla circolare INPS n° 109/2000 e alla sentenza della Corte Costituzionale n° 104/2003. In sintesi sono previsti: il diritto del lavoratore di fruire di un congedo non retribuito per il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’adozione; il congedo di maternità-paternità fruibile nei tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino in famiglia e che spetta fino al compimento della sua maggiore età; per entrambi i genitori la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di dieci mesi (ex astensione facoltativa) nei primi otto anni di vita del bambino (o entro i primi tre anni dall’ingresso in famiglia); il diritto per entrambi i genitori adottivi di assentarsi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio Il Centro Adozioni si configura come il punto di riferimento a cui rivolgersi per qualsiasi informazione e chiarimento o per eventuali richieste di aiuto. L'accesso è libero e gratuito e vi si accede per appuntamento. Ha una sede centrale a Brescia, in via Duca degli Abruzzi n°13, mentre le sedi operative sono decentrate nei diversi consultori dell’ASL. Dispone di una serie di servizi rivolti in prevalenza a chi intenda adottare un bambino, ma anche a quanti siano coinvolti a diverso titolo nel settore delle adozioni, come ad esempio Associazioni di famiglie, Scuole, Enti Autorizzati, Tribunale. Call Center Vi si accede di persona o per telefono, nei giorni e negli orari sotto indicati. La linea telefonica 030/3839749 è operativa il martedì pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 16.00 e il mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Il call center è uno spazio di comunicazione e accoglienza aperto a chiunque voglia avere informazioni e chiarimenti sull’adozione. Colloquio orientativo E’ il primo incontro fra l’assistente sociale e la coppia ed avviene nella sede distrettuale o consultoriale di riferimento territoriale. Si svolge con l’operatore che accompagnerà la coppia lungo tutto il percorso successivo. Grazie ad esso si ha la possibilità di iniziare a confrontarsi, chiedere ed ottenere informazioni o chiarimenti, esprimere dubbi, raccontare come si è giunti alla scelta adottiva. Ha l’obiettivo di aiutare la coppia ad acquisire consapevolezza in merito all’iter che intende intraprendere. Incontro informativo di gruppo Gli incontri informativi si rivolgono alle coppie che, dopo i colloqui di orientamento, desiderano approfondire le informazioni sull’adozione nazionale e internazionale. Gli incontri si tengono presso la sede del Centro Adozioni di Brescia il secondo lunedì del mese, nel tardo pomeriggio. Per partecipare a tali incontri è necessario iscriversi presso il Centro Adozioni. La partecipazione è gratuita. Corsi formativi Gli incontri di formazione vengono proposti alle coppie che hanno partecipato all’incontro informativo e che intendono approfondire ulteriormente la scelta e i temi specifici dell’adozione. Hanno l’obiettivo di aumentare le conoscenze e la consapevolezza dei coniugi e sviluppare una cultura dell’adozione autenticamente rispettosa dei bisogni dei bambini. Gli incontri sono condotti da uno psicologo e un'assistente sociale e possono avvalersi della collaborazione di famiglie adottive che offrono la loro testimonianza. Ogni percorso formativo, a cui possono partecipare 8/10 coppie, prevede quattro o cinque incontri, gratuiti. Gli incontri si svolgono nel corso della settimana in orari pomeridiani o il sabato mattina, sempre presso la sede del Centro Adozioni. Al termine del Corso viene rilasciato alla coppia un attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni è necessario rivolgersi al Centro Adozioni. Gruppi di sostegno post-adottivi I gruppi di sostegno vengono proposti a tutti coloro che sono diventati genitori adottivi di un bambino da pochi mesi. Sono un luogo di incontro, condivisione e confronto rispetto all'esperienza che la famiglia adottiva sta vivendo, in una fase molto ricca e densa di emozioni, e a volte anche di dubbi e incertezze. Nel gruppo viene dedicata particolare attenzione alle storie dei bambini, alla riflessione rispetto alle esperienze che hanno vissuto prima dell'adozione, ma anche rispetto a quelle attuali, si condividono pensieri e dubbi, per comprendere meglio i bisogni emotivi dei bambini e risolvere incertezze grazie al confronto con altre esperienze, simili e diverse dalla propria. Lo strumento del gruppo ha il vantaggio di offrire la possibilità di accrescere le competenze genitoriali giungendo ad una maggior consapevolezza grazie alle esperienze altrui. Gli operatori offrono la propria competenza ed esperienza professionale, garantendo ai partecipanti un ambiente rispettoso della loro privacy familiare. Sono previsti un minimo di sei incontri di due ore ciascuno a cadenza mensile. Vengono svolti nella sede centrale del Centro Adozioni e/o nelle sedi territoriali, con sei o sette coppie di genitori. Consulenza e sostegno alla coppia e alla famiglia Gli operatori del Centro Adozioni svolgono attività di consulenza e sostegno alla coppia, al bambino e al nucleo familiare adottivo, per qualsiasi dubbio, difficoltà o conflitto che possa presentarsi nel contesto familiare, scolastico o sociale. Le loro prestazioni sono gratuite ed avvengono su richiesta degli interessati. CONTATTI E SEDI del CENTRO ADOZIONI Sede Indirizzo Numero di telefono Assistenti Sociali SEDE DEL CENTRO ADOZIONI BRESCIA VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 13 030/3839749 Emanuela Montini Maria Ruggeri CONSULTORIO GUSSAGO VIA RICHIEDEI 8/B 030/2499923 Francesca Quaglia CONSULTORIO BORGOSATOLLO VIA ROMANINO 29 030/2499805 Elisabetta Tiberti PRESIDIO ASL BOVEZZO VIA V. VENETO 15 030/8915204 Rosa Codenotti 030/7007062 Rosanna Fratus CONSULTORIO CHIARI CONSULTORIO ROVATO P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 25 VIA LOMBARDIA 33 Per i paesi afferenti al Distretto di Iseo 030/7007060 Cristina Marconi 030/7007202 Teresa Lanzini Sede Indirizzo Numero di telefono Assistenti Sociali CONSULTORIO MANERBIO VIA SOLFERINO 030/9661336 Annarita Dagani CONSULTORIO GHEDI P.ZZA DONATORI DI SANGUE 3 030/9661345 Nicole Zucca CONSULTORIO DESENZANO VIA ADUA 4 030/9148732 Lia Fiorini CONSULTORIO SALO' VIA FANTONI 93 0363/2966609 Miria Meloni INDIRIZZI UTILI C.A.I. Commissione Adozioni Internazionali www.commissioneadozioni.it Tribunale per i Minorenni di Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 96 tel. 030/4075411 Una donna madre Una donna che diventa madre d’un bambino nato da un’altra donna È come acqua che evapora e si fa nube Volando in cielo per portare acqua A un albero nel deserto Talmud Progetto a cura della U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva Dipartimento ASSI e del Centro Adozioni Redazione U.O. Comunicazione ASL Brescia