Guida pratica all`adozione

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Guida pratica all`adozione
Guida pratica all’adozione,
conIl informazioni
tecniche,
Centro Adozioni
dell’’ASL di Brescia garantisce a tutte le coppie interessate accoglienza,
indicazioni
di percorso
e consigli
a cura del
informazione
formazione,
accompagnamento
e sostegno nelle diverse fasi dell’iter adottivo.
Centro Adozioni dell’ASL di Brescia
Introduzione
L’ADOZIONE
I principali riferimenti normativi
I pre-requisiti minimi richiesti per adottare
I bambini adottabili in Italia
I bambini adottabili all’estero
Le conseguenze dell’abbandono e del maltrattamento sui minori
Il ruolo dei genitori adottivi
IL PERCORSO ADOTTIVO e il SOSTEGNO
dei SERVIZI
Qual è il primo passo da fare
La dichiarazione di disponibilità all’adozione
L'indagine psicosociale
Il Tribunale per i minorenni e l’adozione nazionale
Il Tribunale per i minorenni e l’adozione internazionale
Il decreto di idoneità
Gli Enti Autorizzati
Le procedure all’estero e i costi
L’ARRIVO del BAMBINO in FAMIGLIA
L’affidamento pre-adottivo
L’affidamento a rischio giuridico
L’adozione nazionale definitiva
L'adozione internazionale definitiva
I diritti dei genitori adottivi
IL CENTRO ADOZIONI e i SERVIZI
Il Call Center
Colloquio orientativo/informativo
Incontro informativo di gruppo
Corsi formativi
Gruppi di sostegno post-adottivi
Consulenza e sostegno
Incontri di sensibilizzazione
Numeri Telefonici e indirizzi utili
Introduzione
Il Centro Adozioni dell’ASL di Brescia garantisce a tutte le coppie
interessate accoglienza, informazione/formazione, accompagnamento
e sostegno nelle diverse fasi dell’iter adottivo. Questa pubblicazione è
dedicata alle coppie che stanno pensando di adottare un bambino; si
inserisce in un progetto più ampio, di promozione di una nuova
cultura dell’adozione e dell’infanzia; verranno presentate le diverse
fasi del lungo cammino che le coppie devono percorrere per
accogliere un bambino dichiarato adottabile dall'autorità competente,
illustrandone gli aspetti essenziali e specificando il ruolo che gli
operatori del Centro Adozioni sono chiamati a svolgere.
Nella lingua hindi la parola adottare coincide con
“accettare” e in India il termine “adozione”
letteralmente significa "tenere qualcuno sulle ginocchia".
Per la legge italiana chi intende adottare un bambino o
una bambina, non presenta al Tribunale per i Minorenni
una “domanda di adozione”, bensì una “dichiarazione di
disponibilità” ad accoglierlo e a prendersene cura per il resto
della propria vita, includendolo nella propria famiglia
al pari di un figlio naturale.
Diventare genitori adottivi è un’esperienza complessa, che comprende
aspetti giuridici, sociali, psicologici e relazionali, di cui è opportuno
acquisire consapevolezza prima di intraprendere l’iter adottivo. La
formula prescelta dal legislatore (“dichiarazione di disponibilità” invece
di” domanda di adozione”) intende sottolineare ed amplificare
l’intenzione di privilegiare i bisogni del bambino rispetto a quelli di chi
lo vorrebbe adottare. Pertanto l’adozione non è un diritto dei coniugi,
che offrono una disponibilità ad accogliere.
Questa guida pratica vuole illustrare le principali informazioni, norme e
prassi che regolano il mondo dell’adozione, nella convinzione che una
maggior conoscenza possa aiutare ad intraprendere il percorso adottivo
con maggior consapevolezza.
Ogni bambino o bambina, in qualsiasi parte del mondo sia nato, ha il
diritto ad essere amato e cresciuto nella propria famiglia. Quando ciò
non è possibile, gli viene riconosciuta la possibilità di appartenere e
vivere in un'altra famiglia.
Anche per questa ragione si è pensato di mettere a disposizione di chi
voglia intraprendere questa strada il sostegno di operatori competenti,
adeguatamente formati, che operano presso il Centro Adozioni o
collaborano con esso.
L’adozione è uno strumento giuridico che esiste da secoli e che si è modificato nel
corso del tempo, insieme alle trasformazioni sociali, storiche e culturali in cui di volta
in volta si inseriva. Nell'antica Roma doveva garantire la trasmissione del patrimonio
a chi non aveva avuto eredi e si attuava soltanto fra adulti. Oggi ha la finalità
principale di garantire una famiglia ad un bambino che ne è privo e/o che dalla
propria famiglia di origine ha subito grave trascuratezza, maltrattamento o abuso
sessuale. La maggior parte delle coppie che decidono di adottare non ha avuto figli
per via naturale. Il legame adottivo perciò si costituisce su base affettiva e relazionale,
sulla reciprocità del bisogno-desiderio di essere ed avere dei genitori anziché, come
di solito avviene, su base biologica.
I principali riferimenti normativi
Il mondo dell’adozione è regolamentato da un quadro legislativo
nazionale e da accordi internazionali. In Italia la legge che disciplina
l’adozione è la n. 184/83, modificata dalla successiva legge n. 149/2001.
Nel 1993 è stata stipulata la Convenzione dell’Aja, un importante
accordo a cui hanno aderito diversi paesi che regolamenta e rende
uniformi i principi e le procedure dell’adozione internazionale, a
maggior protezione e tutela dei diritti dei bambini.
E' stata ratificata in Italia con la legge n. 476/98.
I pre-requisiti minimi richiesti per adottare
Può presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione qualsiasi
coppia che sia sposata da almeno tre anni o che possa dimostrare di
aver convissuto tre anni consecutivi prima del matrimonio. Inoltre la
coppia deve essere affettivamente idonea ad educare e istruire e in
grado di mantenere i minori che intende adottare.
La differenza minima di età tra adottante e adottato è di 18 anni e
quella massima di 45. Significa che una coppia di cinquantenni non
può avere in adozione un bambino che abbia meno di cinque anni.
Esistono casi particolari in cui l’adozione è permessa in deroga a
queste disposizioni:

quando i coniugi hanno altri figli ( naturali o adottivi di cui almeno
uno minorenne)



quando l’adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già
adottato dalla coppia
quando l’adozione riguarda contemporaneamente più fratelli dei
quali almeno uno abbia un’età rientrante nel limite fissato dalla
legge
quando uno dei due coniugi è più vecchio dell’altro di 10 anni e
più, la differenza massima d’età rispetto al bambino è di 55 anni,
da calcolare rispetto all’età del coniuge più vecchio
I limiti d’età posti dalla legge hanno lo scopo di garantire al bambino
adottato genitori idonei a crescerlo fino all’età adulta in una
condizione analoga a quella che di norma si presenta nel caso della
genitorialità biologica. In più, per quanto possibile, vorrebbero cercare
di proteggerlo dal rischio di nuove ulteriori perdite delle persone per
lui significative, dal momento che l'adozione implica di per sé che ne
abbia già subite.
I bambini adottabili in Italia
Ogni bambino ha diritto a crescere nella propria famiglia per la legge
italiana. Solo quando ciò si rivela impossibile e/o danneggia
gravemente il bambino, è possibile ricorrere all’adozione. Due sono i
presupposti fondamentali :


la dichiarazione dello stato di abbandono del bambino
la dichiarazione della sua adottabilità.
Lo stato di abbandono e la conseguente dichiarazione di adottabilità
vengono decretati dal Tribunale per i Minorenni in presenza di una
situazione di abbandono, grave deprivazione, di maltrattamento fisico
e/o psicologico, abuso sessuale o grave trascuratezza che,
protraendosi nel tempo, danneggiano gravemente lo sviluppo
psicofisico e/o l'integrità del minore.
A salvaguardia del legame biologico, la dichiarazione dello stato di
adottabilità di un bambino può avvenire solo dopo che sono stati
messi in atto tutti i possibili interventi di sostegno e di aiuto alla
famiglia d'origine per superare le proprie difficoltà.
Con la dichiarazione di adottabilità cessano i legami giuridici con la
famiglia d’origine e il bambino può così divenire, a tutti gli effetti,
figlio di una coppia diversa da quella che lo ha generato.
I bambini adottabili all’estero
L'adozione internazionale è un fenomeno molto complesso e delicato,
che in Italia si è affermato a partire dagli anni settanta. In Italia e nel
contesto internazionale si considerano adottabili i bambini che siano
dichiarati in stato di abbandono, o perché lasciati dai loro genitori e/o
dai parenti più prossimi, o perché loro sottratti dall'autorità
competente a causa di abuso, maltrattamento o trascuratezza grave.
Il diritto internazionale e la normativa italiana riconoscono ad ogni
bambino il diritto a crescere nella propria famiglia. Quando ciò non è
possibile deve essere verificata la possibilità che il bambino sia
adottato nel proprio paese d’origine. Solo quando anche questa
opportunità non si sia realizzata, il bambino può essere adottato da
una coppia idonea all’adozione internazionale. Tale gradualità ha
l’obiettivo di limitare il più possibile per il bambino i traumi e le
sofferenza connesse alla perdita della propria identità e alla
separazione da persone per lui significative.
Le conseguenze dell’abbandono e del maltrattamento sui minori
L’esperienza dell’abbandono costituisce per i bambini che lo subiscono
una ferita profonda e duratura, un duro colpo alla loro autostima ed
un evento con cui confrontarsi per il resto della vita, a cui devono dare
un significato accettabile e comprensibile per poterlo vivere con
sufficiente serenità. L'abbandono contiene un messaggio importante
rispetto al valore da attribuire a se stessi, che potrà interferire con il
benessere interiore di chi lo ha subito se i suoi esiti non vengono
riconosciuti.
Essere vittima di abusi e/o maltrattamenti, subire traumi fisici ed
emotivi, crescere con adulti incapaci di fornire cure adeguate, mina
alla base nei bambini la capacità di nutrire fiducia nell’altro e nella
possibilità di ricevere aiuto e protezione, deformando la percezione di
sé e del mondo.
Il ruolo dei genitori adottivi
Fino a non molti anni fa l'adozione svolgeva il compito di “rimettere
ordine nel mondo esterno” dei bambini e ciò che veniva richiesto ai
genitori adottivi era sostanzialmente di essere in grado di garantire
loro affetto e cure amorevoli, sostituendosi alla famiglia d’origine.
Oggi sempre di più l'adozione riguarda bambini che hanno subito
traumi anche gravi nelle proprie famiglie d'origine, sperimentando
relazioni distorte al loro interno, per la cura delle quali l'amore e
l'affetto non sono sufficienti. La famiglia adottiva perciò deve essere in
grado di assumere il compito di riparare anche ai danni causati da
esperienze traumatiche precedenti, sia in famiglia che in istituto, che
possono manifestarsi con comportamenti non sempre facilmente
comprensibili.
Compito aggiuntivo e di non poco conto dei genitori adottivi rispetto
a chi genera un figlio per via naturale, può quindi essere quello di
aiutare i propri figli a rielaborare i traumi subiti, lasciando che certi
eventi abbiano il tempo e lo spazio per riemergere, aiutandoli a non
dare un taglio al passato con troppa facilità perché per “poter
rielaborare bisogna prima ricordare e raccontare…”. Spesso tutto ciò
non può risolversi solo con le risorse interne alla famiglia, ma richiede
interventi e competenze specifiche o specializzate, che aiutino i
genitori e i bambini.
In questo senso viene richiesta ai genitori adottivi un'apertura e una
capacità di riflessione e di cura, imparando a confrontarsi
sull’esperienza educativa e adottiva.
Gli operatori del Centro Adozioni dell'ASL, psicologi e assistenti sociali,
possono costituire un punto di riferimento significativo per avere
informazioni sicure, competenti e puntuali. Ad essi è possibile sottoporre i
pensieri, i dubbi e le domande che possono sorgere.
Il rapporto di fiducia con loro può rappresentare un'opportunità preziosa e
un valido aiuto durante tutte le fasi del percorso adottivo.
Qual è il primo passo da fare
La prassi ormai consolidata prevede che la coppia che desidera
adottare prenda contatto con il Centro Adozioni di Brescia o con
l’assistente sociale del consultorio familiare del territorio di residenza.
Nel primo colloquio, chiamato di orientamento, la coppia inizia a
confrontarsi sulla scelta adottiva, chiede informazioni e chiarimenti,
manifesta dubbi, racconta come è giunta all’idea dell’adozione. Questo
potrà essere il primo di altri incontri e colloqui che avverranno se i
coniugi scelgono di proseguire nel percorso adottivo.
Quindi, alla coppia viene proposta la partecipazione ad un incontro
informativo, in gruppo con altre coppie, organizzato a cadenza
mensile. L’incontro serve a precisare l’iter adottivo, il significato delle
procedure e le caratteristiche degli enti coinvolti nell’adozione.
Le coppie che desiderano proseguire partecipano successivamente ad
un corso formativo di 4/5 incontri di gruppo (della durata di due ore e
mezzo ciascuno) condotti da uno psicologo e da un'assistente sociale,
alla presenza di entrambi i coniugi. Gli operatori mettono a
disposizione delle coppie la propria esperienza e competenza
professionale affinché queste possano confrontarsi ed approfondire la
motivazione, i pensieri, i “temi sensibili” dell’esperienza adottiva.
Inoltre sono invitati a condividere emozioni e sentimenti, ad ampliare
la propria consapevolezza rispetto alle implicazioni che questa scelta
comporta.
I conduttori al termine del corso invitano le coppie a riflettere e
decidere il prosieguo dell’esperienza adottiva, con i tempi consoni alle
proprie caratteristiche e scelte. I coniugi possono chiedere di iniziare i
colloqui con gli operatori (psicologo e assistente sociale) e
contemporaneamente predisporre la documentazione per la
presentazione della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i
Minorenni.
La dichiarazione di disponibilità all’adozione
La coppia presenta la propria dichiarazione di disponibilità
all’adozione nazionale e/o internazionale, allegando le certificazioni
richieste. Si tratta di produrre alcuni documenti e/o autocertificazioni:
certificato di nascita dei coniugi, stato di famiglia, dichiarazione di
assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi, in caso di
decesso, il certificato di morte, certificato del Medico di Base, Modello
101 o 740 o busta paga, Certificato del Casellario giudiziale, una
dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi.
Il coinvolgimento dei genitori dei coniugi accerta la loro disponibilità
ad accogliere il nipote adottivo nell’asse ereditario e l’impegno a
considerarlo parte integrante della famiglia; ha quindi l’obiettivo di
tutelare gli interessi e il benessere del bambino.
La coppia può presentare disponibilità all’adozione internazionale
soltanto presso il Tribunale per i Minorenni del proprio territorio di
residenza, mentre può presentare disponibilità all’adozione nazionale
anche in altri Tribunali per i Minorenni del territorio italiano, purché ne
dia comunicazione al Tribunale per i Minorenni di riferimento
territoriale.
La coppia deve sottoporsi anche ad alcuni accertamenti ed esami
clinici volti ad appurare le condizioni di salute di ciascun coniuge.
Anche questi accertamenti hanno lo scopo di tutelare il bambino, per
quanto possibile, dall’eventualità di subire nuove perdite o lutti.
Dopo aver depositato la documentazione presso la Cancelleria del
Tribunale per i Minorenni, viene trasmessa una “ richiesta di indagine”
agli operatori del Centro Adozioni che operano nel territorio di
residenza della coppia.
L’indagine psicosociale
L’indagine psicosociale, condotta da uno psicologo e un'assistente
sociale, ha lo scopo di fornire al Giudice tutti gli elementi “utili per
valutare l'idoneità all'adozione” di un bambino da parte delle coppia.
E' orientata ad individuare le capacità e le risorse personali, familiari,
sociali, fisiche ed emotive presenti nella coppia e la loro compatibilità
con i bisogni di protezione, cura e riparazione dei danni subiti da un
bambino dichiarato adottabile. Nel corso dell’indagine si delineano
luci e ombre, risorse e limiti dei coniugi aspiranti all'adozione. In essa
gli operatori sono chiamati ad esprimere, motivandolo, il proprio
parere riguardo all'opportunità che si realizzi un'adozione.
Al di là della sua funzione più strettamente “valutativa” però, per
quanto questa sia innegabilmente presente nella relazione coppiaoperatori, l'indagine e la qualità del rapporto che si instaura tra la
coppia e gli operatori possono assumere anche una importante
valenza “rielaborativa”.
Infatti un positivo e sereno rapporto tra i coniugi e gli operatori può
costituire per i futuri genitori adottivi un'occasione di crescita e di
acquisizione di maggiore consapevolezza di sé, della propria relazione
di coppia e della motivazione adottiva.
Tutti gli elementi scaturiti ed elaborati nel corso dell’indagine vengono
riportati in una relazione finale, che prima viene discussa con i coniugi
e successivamente inviata sia al Tribunale per i Minorenni sia alla
coppia.
Il Tribunale per i minorenni e l’adozione nazionale
Un Giudice del Tribunale per i Minorenni, che nel frattempo ha
acquisito e letto la relazione psico-sociale, incontra la coppia per
un’udienza. La coppia, con le valutazioni conclusive del Giudice,
viene inserita in un elenco a disposizione per gli abbinamenti. Da
questo momento, quando e se un bambino necessiti di una famiglia
adottiva, la coppia può essere chiamata per un colloquio, durante il
quale riceve le informazioni essenziali che riguardano il bambino e
viene invitata a dichiarare la propria disponibilità all’accoglienza. Il
Giudice sceglie, fra le coppie che ha convocato, quella che ritiene più
idonea per la situazione e le specifiche caratteristiche di quel
particolare bambino. La dichiarazione di disponibilità per l’adozione
nazionale è valida per tre anni e può essere rinnovata con una
successiva domanda. La legge impone questo limite temporale
perché nel tempo la situazione personale e familiare della coppia
può subire cambiamenti (nascite, separazioni, ecc...) che ne
modificano il contesto.
Il Tribunale per i minorenni e l'adozione internazionale
Dopo l’udienza con il Giudice, il Tribunale per i Minorenni emette
un decreto con il quale la coppia viene autorizzata ad adottare
all’estero uno o più bambini. Nel caso in cui non venga ritenuta
idonea, viene emanato un decreto di non idoneità e la coppia
può, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento,
presentare ricorso in Corte d’Appello (sezione per i minorenni). La
Corte d’Appello può confermare il decreto di inidoneità emesso o
riformularlo: in questo caso, ottenuta l’idoneità, la coppia
prosegue l’iter adottivo. La decisione della Corte d’Appello non
può essere ulteriormente impugnata.
Il decreto di idoneità
Entro un anno dalla notifica del provvedimento di idoneità (pena la
sua decadenza), la coppia deve conferire l’incarico ad un Ente
Autorizzato per le adozioni internazionali, iscritto nell’apposito Albo
degli Enti da parte della Commissione Adozioni. L'Ente prescelto
seguirà la procedura di adozione internazionale, fornirà alla coppia
adeguata informazione, formazione e sostegno rispetto al paese di
provenienza del bambino. Si può dare l’incarico ad un solo Ente scelto
fra quelli autorizzati nei paesi stranieri in cui sono accreditati.
L'obbligo di avvalersi di un Ente è stato introdotto dal legislatore con
l'intento di proteggere i bambini e le coppie dal rischio di esporsi a
pratiche e/o traffici illegali.
Gli Enti Autorizzati
Gli Enti Autorizzati sono agenzie legalmente riconosciute, autorizzati al
funzionamento dalla Commissione Adozioni Internazionali e
accreditate dai Paesi stranieri in cui operano. Hanno l’obbligo di
realizzare negli stessi Paesi progetti di sostegno all’infanzia, oltre a
seguire le pratiche per l’adozione internazionale. Questo impegno è
orientato a sostenere la permanenza dei bambini nel proprio paese
d'origine in condizioni di adeguata protezione e benessere, in quanto
l’adozione internazionale è da considerarsi come extrema ratio.
L’Ente Autorizzato, scelto liberamente dalla coppia, ha l’incarico di
curare la procedura necessaria per realizzare l’adozione.
E’ compito dell’Ente Autorizzato infatti assistere i coniugi nello
svolgimento delle pratiche burocratiche all'estero, aiutarli a conoscere
la cultura del Paese in cui è nato il bambino o le condizioni
dell'infanzia di quel determinato Paese e “accompagnarli” verso
l’incontro con il figlio adottivo.
Anche dopo l'ingresso del bambino in Italia, gli Enti mantengono
attraverso i propri professionisti e/o collaboratori un rapporto con il
nuovo nucleo familiare ed inviano periodici aggiornamenti sulle
condizioni di vita del bambino alle Autorità del Paese di provenienza,
quando da queste richiesto. Alcuni Paesi richiedono aggiornamenti
fino al compimento della maggiore età del bambino.
Le procedure all’estero e i costi
L’Ente Autorizzato, in conformità con l’incarico ricevuto, prende
contatto con i propri corrispondenti all’estero, ai quali trasmette
l’intera documentazione relativa agli aspiranti genitori adottivi. Sulla
base delle certificazioni, compresa la relazione psicosociale degli
operatori, le autorità straniere propongono l’abbinamento di un
bambino. Se l’Ente condivide la proposta, ne informa la coppia, la
quale valuterà la situazione del bambino proposto e quindi deciderà
l’accettazione dell’abbinamento.
Con l’abbinamento, solitamente la coppia inizia a sentire quel
bambino, di cui dispone informazioni e una fotografia, come figlio
proprio. Ogni Paese straniero ha una propria legislazione e procedure
particolari. Il viaggio all’estero è sempre necessario perché consente ai
genitori di conoscere il figlio, il suo mondo e la sua storia, oltre a
conoscere il contesto di vita e il luogo d’origine del bambino adottivo.
Alcuni Paesi, prima di completare la procedura di adozione, richiedono
che la coppia compia alcuni viaggi prima di affidarle definitivamente il
bambino. Ciascun viaggio potrà prevedere una permanenza più o
meno lunga, secondo le procedure del Paese in questione. Di solito, si
tratta di più viaggi anche molto brevi oppure di un unico viaggio, a
volte anche piuttosto lungo.
L’adozione internazionale comporta costi determinati dalla procedura
stessa: spese generali, sostegno alle coppie, traduzioni, legalizzazioni
ed onorari professionali all'estero, spese per viaggi e soggiorni nel
Paese .
La Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.), l'organismo
governativo istituito per vigilare sulle adozioni internazionali, ha
individuato, in base ai servizi offerti dagli enti autorizzati ed alle leggi
del paese d’origine del minore, parametri attraverso i quali è possibile
stabilire il minimo ed il massimo dei costi applicabili perché le
adozioni si realizzino in un quadro di assoluto rispetto dei diritti del
minore e di completa trasparenza delle procedure. Sul sito della
Commissione (www.commissioneadozioni.it) si possono trovare i costi
applicati da ogni Ente, per ogni paese in cui opera.
Affido a rischio giuridico
Nell’adozione nazionale frequentemente il bambino viene inserito
nella possibile famiglia adottiva prima che ne sia dichiarato
definitivamente lo stato di adottabilità; si tratta di un collocamento
provvisorio, anche detto “affido a rischio giuridico”, poiché non è
ancora concluso e sancito, senza possibilità di ricorsi, lo stato di
adottabilità del bambino. L’incertezza della situazione richiede alle
coppie che aspirano all’adozione flessibilità ed equilibrio emotivo nel
fornire costanza di cure al bambino e tollerare l’attesa della
conclusione del procedimento. Soprattutto in questi frangenti è
fondamentale un rapporto costante e costruttivo fra la coppia e
l’èquipe.
L’affidamento pre-adottivo
E’ un periodo della durata di un anno che inizia nel momento in cui il
bambino in stato di adottabilità viene affidato alla coppia individuata
dal Tribunale per i Minorenni e termina con la pronuncia dell'adozione
quando il bambino può assumere il cognome del padre adottivo. Ha la
funzione di proteggere il bambino da eventuali “incidenti di percorso”
o imprevisti che rendano impossibile la convivenza. Durante questo
periodo gli operatori vengono incaricati di vigilare sul buon
andamento dell'inserimento e la coppia ha la possibilità di ricevere la
consulenza e il sostegno che si rendano necessari. Ciò anche in
considerazione della particolarità dei bisogni dei bambini dichiarati
adottabili.
L’esperienza mostra infatti come sia importante accompagnare il
costituirsi della nuova famiglia nelle sue prime fasi e individuare
precocemente i segnali di difficoltà che possono insorgere,
sostenendo genitori e figli nella costruzione di un legame di
attaccamento e di appartenenza reciproci.
Al termine dell'affido pre-adottivo, in cui gli operatori seguono la
famiglia attraverso colloqui, visite domiciliari periodiche e incontri di
gruppo, viene inviata una relazione al Tribunale per i Minorenni
sull’esito dell’inserimento.
Adozione nazionale definitiva
Il Tribunale per i Minorenni rende definitiva l’adozione quando, al
termine dell'affidamento pre-adottivo, dispone la sua trascrizione nei
registri dello stato civile del Comune di residenza dei coniugi in
seguito a cui il bambino può assumere il cognome dei genitori
adottivi.
Con questo atto il bambino sul piano giuridico acquisisce la
condizione di figlio a tutti gli effetti; ciò comporta anche l’acquisizione
dei legami di parentela con la famiglia allargata dei due genitori, il
diritto ad ereditarne i beni e la perdita di ogni rapporto con la famiglia
biologica.
Tuttavia, sul piano emotivo, o interno, il processo di costruzione della
reciproca appartenenza e di una relazione sicura non si esaurisce
nell'arco di pochi mesi. L'origine del bambino, la sua storia, i suoi
legami, le sue esperienze e il suo passato continueranno a costituire
parti fondamentali della sua identità, da conoscere, accogliere e
rispettare.
Adozione internazionale definitiva
Nella maggior parte dei Paesi da cui provengono i bambini adottati
all'estero, l'adozione viene perfezionata e si conclude nel Paese stesso,
al momento dell’udienza dell’Autorità straniera e del successivo
affidamento del bambino alla coppia. Il bambino di solito al rientro in
Italia ha già il cognome del padre adottivo. Non è previsto in questi
casi un periodo di affidamento pre-adottivo come invece accade per
l'adozione nazionale. In Italia restano da compiere soltanto alcuni atti
di natura tecnico-formale e la coppia riprende i contatti con gli
operatori di riferimento.
Il Tribunale, dopo aver ricevuto comunicazione dell'ingresso del
bambino in Italia, dispone che l'ufficiale di stato civile trascriva il suo
nominativo nei registri dell'anagrafe in quanto figlio della coppia e
conferisce agli operatori psicosociali il compito di fornire al nucleo
familiare così costituito consulenza e sostegno per almeno un anno. Al
termine di questo periodo deve essere redatta e inviata al Tribunale
per i Minorenni una relazione sull'andamento dell'inserimento del
bambino in famiglia.
Questa prassi, che secondo la normativa è a richiesta della coppia, è
una tutela della famiglia adottiva, per prevenire o ridurre l'instaurarsi
di eventuali problemi e intervenire precocemente su di essi,
usufruendo di tutti gli aiuti necessari per affrontare tempestivamente e
gestire efficacemente eventuali disagi o difficoltà che insorgano nelle
relazioni familiari.
I diritti dei genitori adottivi
I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori biologici in
materia di congedo di maternità e paternità, di congedi parentali e di
congedi per la malattia del figlio, di congedi per riposo giornaliero, di
flessibilità dell’orario di lavoro. Per i riferimenti normativi si rimanda al
T.U. n° 151/2001, alla circolare INPS n° 109/2000 e alla sentenza della
Corte Costituzionale n° 104/2003.
In sintesi sono previsti:




il diritto del lavoratore di fruire di un congedo non retribuito per il periodo di
permanenza all’estero richiesto per l’adozione;
il congedo di maternità-paternità fruibile nei tre mesi successivi all’effettivo
ingresso del bambino in famiglia e che spetta fino al compimento della sua
maggiore età;
per entrambi i genitori la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo
complessivo di dieci mesi (ex astensione facoltativa) nei primi otto anni di vita
del bambino (o entro i primi tre anni dall’ingresso in famiglia);
il diritto per entrambi i genitori adottivi di assentarsi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio
Il Centro Adozioni si configura come il punto di riferimento a cui
rivolgersi per qualsiasi informazione e chiarimento o per eventuali
richieste di aiuto. L'accesso è libero e gratuito e vi si accede per
appuntamento. Ha una sede centrale a Brescia, in via Duca degli Abruzzi
n°13, mentre le sedi operative sono decentrate nei diversi consultori
dell’ASL. Dispone di una serie di servizi rivolti in prevalenza a chi intenda
adottare un bambino, ma anche a quanti siano coinvolti a diverso titolo
nel settore delle adozioni, come ad esempio Associazioni di famiglie,
Scuole, Enti Autorizzati, Tribunale.
Call Center
Vi si accede di persona o per telefono, nei giorni e negli orari sotto
indicati. La linea telefonica 030/3839749 è operativa il martedì
pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 16.00 e il mercoledì mattina
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Il call center è uno spazio di comunicazione e accoglienza aperto a
chiunque voglia avere informazioni e chiarimenti sull’adozione.
Colloquio orientativo
E’ il primo incontro fra l’assistente sociale e la coppia ed avviene nella
sede distrettuale o consultoriale di riferimento territoriale. Si svolge
con l’operatore che accompagnerà la coppia lungo tutto il percorso
successivo. Grazie ad esso si ha la possibilità di iniziare a confrontarsi,
chiedere ed ottenere informazioni o chiarimenti, esprimere dubbi,
raccontare come si è giunti alla scelta adottiva. Ha l’obiettivo di aiutare
la coppia ad acquisire consapevolezza in merito all’iter che intende
intraprendere.
Incontro informativo di gruppo
Gli incontri informativi si rivolgono alle coppie che, dopo i colloqui di
orientamento, desiderano approfondire le informazioni sull’adozione
nazionale e internazionale. Gli incontri si tengono presso la sede del
Centro Adozioni di Brescia il secondo lunedì del mese, nel tardo
pomeriggio. Per partecipare a tali incontri è necessario iscriversi presso il
Centro Adozioni. La partecipazione è gratuita.
Corsi formativi
Gli incontri di formazione vengono proposti alle coppie che hanno
partecipato all’incontro informativo e che intendono approfondire
ulteriormente la scelta e i temi specifici dell’adozione. Hanno l’obiettivo
di aumentare le conoscenze e la consapevolezza dei coniugi e sviluppare
una cultura dell’adozione autenticamente rispettosa dei bisogni dei
bambini. Gli incontri sono condotti da uno psicologo e un'assistente
sociale e possono avvalersi della collaborazione di famiglie adottive che
offrono la loro testimonianza. Ogni percorso formativo, a cui possono
partecipare 8/10 coppie, prevede quattro o cinque incontri, gratuiti. Gli
incontri si svolgono nel corso della settimana in orari pomeridiani o il
sabato mattina, sempre presso la sede del Centro Adozioni. Al termine
del Corso viene rilasciato alla coppia un attestato di partecipazione. Per
informazioni e iscrizioni è necessario rivolgersi al Centro Adozioni.
Gruppi di sostegno post-adottivi
I gruppi di sostegno vengono proposti a tutti coloro che sono
diventati genitori adottivi di un bambino da pochi mesi. Sono un
luogo di incontro, condivisione e confronto rispetto all'esperienza che
la famiglia adottiva sta vivendo, in una fase molto ricca e densa di
emozioni, e a volte anche di dubbi e incertezze. Nel gruppo viene
dedicata particolare attenzione alle storie dei bambini, alla riflessione
rispetto alle esperienze che hanno vissuto prima dell'adozione, ma
anche rispetto a quelle attuali, si condividono pensieri e dubbi, per
comprendere meglio i bisogni emotivi dei bambini e risolvere
incertezze grazie al confronto con altre esperienze, simili e diverse
dalla propria. Lo strumento del gruppo ha il vantaggio di offrire la
possibilità di accrescere le competenze genitoriali giungendo ad una
maggior consapevolezza grazie alle esperienze altrui.
Gli operatori offrono la propria competenza ed esperienza
professionale, garantendo ai partecipanti un ambiente rispettoso della
loro privacy familiare.
Sono previsti un minimo di sei incontri di due ore ciascuno a cadenza
mensile. Vengono svolti nella sede centrale del Centro Adozioni e/o
nelle sedi territoriali, con sei o sette coppie di genitori.
Consulenza e sostegno alla coppia e alla famiglia
Gli operatori del Centro Adozioni svolgono attività di consulenza e
sostegno alla coppia, al bambino e al nucleo familiare adottivo, per
qualsiasi dubbio, difficoltà o conflitto che possa presentarsi nel
contesto familiare, scolastico o sociale. Le loro prestazioni sono
gratuite ed avvengono su richiesta degli interessati.
CONTATTI E SEDI del CENTRO ADOZIONI
Sede
Indirizzo
Numero di telefono
Assistenti Sociali
SEDE DEL
CENTRO ADOZIONI
BRESCIA
VIALE DUCA DEGLI
ABRUZZI 13
030/3839749
Emanuela Montini
Maria Ruggeri
CONSULTORIO
GUSSAGO
VIA RICHIEDEI 8/B
030/2499923
Francesca Quaglia
CONSULTORIO
BORGOSATOLLO
VIA ROMANINO 29
030/2499805
Elisabetta Tiberti
PRESIDIO ASL
BOVEZZO
VIA V. VENETO 15
030/8915204
Rosa Codenotti
030/7007062
Rosanna Fratus
CONSULTORIO
CHIARI
CONSULTORIO
ROVATO
P.ZZA MARTIRI
DELLA LIBERTA' 25
VIA LOMBARDIA 33
Per i paesi afferenti
al Distretto di Iseo
030/7007060
Cristina Marconi
030/7007202
Teresa Lanzini
Sede
Indirizzo
Numero di telefono
Assistenti Sociali
CONSULTORIO
MANERBIO
VIA SOLFERINO
030/9661336
Annarita Dagani
CONSULTORIO
GHEDI
P.ZZA DONATORI
DI SANGUE 3
030/9661345
Nicole Zucca
CONSULTORIO
DESENZANO
VIA ADUA 4
030/9148732
Lia Fiorini
CONSULTORIO
SALO'
VIA FANTONI 93
0363/2966609
Miria Meloni
INDIRIZZI UTILI
C.A.I. Commissione Adozioni Internazionali www.commissioneadozioni.it
Tribunale per i Minorenni di Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 96 tel. 030/4075411
Una donna madre
Una donna che diventa madre
d’un bambino nato da un’altra donna
È come acqua che evapora e si fa nube
Volando in cielo per portare acqua
A un albero nel deserto
Talmud
Progetto a cura
della U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva
Dipartimento ASSI
e del Centro Adozioni
Redazione
U.O. Comunicazione ASL Brescia