Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei
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Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 37 D.lgs. n°81/08 e smi ASR 21/11/2011 Parte Generale Lavoratori Bibbia (Deuteronomio 22-8) “Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno alla tua terrazza, per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue, qualora uno cada di là” 2 Definizione di salute (OMS 1948) “ Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità.” Dichiarazione di Alma Ata (1978) Riafferma che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non semplicemente assenza di malattia o infermità. La salute è un diritto fondamentale della società. 3 Carta di Ottawa (1986) Trae spunto dalla Dichiarazione di Alma Ata e identifica una strategia per il raggiungimento della salute fisica, mentale e sociale. La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute. 4 LAVORATORE (D.Lgs. 81/08 art.2 c.1 lett. A) Persona che, indipendentemente dalla forma di contratto, svolge un’attività lavorativa per un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche ai fini dell’apprendimento. OGNI ATTIVITA’ CHE ESPONE I LAVORATORI A PERICOLI E A RISCHI LA NATURA DEI PERICOLI E DEI RISCHI VARIA IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 5 PERICOLO (D.Lgs. 81/08 art.2 c.1 lett. R): Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore, (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) avente la potenzialità di causare danni. (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro); Fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà, all’ambiente di lavoro, all’ambiente circostante o una combinazione di questi. (OHSAS 18001, 3.4) 6 RISCHIO (D.Lgs. 81/08 art.2 c.1 lett. S): Insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi. (UNI (UNI 11230 – Gestione del rischio) Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno. (UNI (UNI EN ISO 12100--1) 12100 Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno. (Orientamenti (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro) Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento pericoloso. (OHSAS 18001, 3.4) 7 L’art. 2 D.Lgs. 81/08 definisce IL RISCHIO come LA PROBABABILITA’ DI RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE AD UN DETERMINATO FATTORE O AGENTE OPPURE ALLA LORO COMBINAZIONE I RISCHI POSSONO ESSERE, DI NATURA: INFORTUNISTICA (SICUREZZA SUL LAVORO) IGIENICO AMBIENTALE (SALUTE DEI LAVORATORI) 8 IL RISCHIO I RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA sono quelli responsabili del possibile verificarsi di INCIDENTI O INFORTUNI: DURANTE UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER CONTATTO CON IMPIANTI ELETTRICI PER LA PRESENZA Di SOSTANZE PERICOLOSE PER INCENDI ED ESPLOSIONI ECC… 9 IL RISCHIO I RISCHI DI NATURA IGIENICO – AMBIENTALE SONO QUELLI CHE RIGUARDANO LA SALUTE DEI LAVORATORI, OVVERO: • IL RISCHIO FISICO CHE DERIVA DALL’ESPOSIZIONE AL RUMORE, ALLE VIBRAZIONI O ALLE RADIAZIONI • IL RISCHIO CHIMICO CHIMICO,, CHE DERIVA DALL’ESPOSIZIONE A SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI E ALLE POLVERI; POLVERI; • IL RISCHIO CANCEROGENO, CANCEROGENO, CHE DERIVA DALL’ESPOSIZIONE AD UNA SOSTANZA , UNA RADIAZIONE O A UN AGENTE CHE PUO’ PROVOCARE IL CANCRO O FAVORIRNE LA PROPAGAZIONE • IL RISCHIO BIOLOGICO, BIOLOGICO, CHE DERIVA DALLA CONTAMINAZIONE DA MATERIALE ORGANICO POTENZIALMENTE INFETTO O DALL’ESPOSIZIONE A IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ECC… ECC… 10 In sintesi: il pericolo e’ potenziale il rischio e’ concreto 11 DANNO Il Danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il pericolo e il rischio. Pericolo (potenziale): potrebbe succedere Rischio (quanto potrebbe succedere): Condizioni d’uso, esposizione, ecc. Danno (è successo) 12 IL DANNO IL DANNO E’ L’EFFETTO NEGATIVO PRODOTTO DA UN EVENTO DETERMINATOSI A SEGUITO DELL’ESPOSIZIONE A UN PERICOLO CHE SI E’ TRADOTTO NELLA LESIONE PSICOFISICA DI UNO O PIU’ LAVORATORI I DANNI POSSIBILI PER I LAVORATORI SONO LE LESIONI FISICHE DOVUTE A CAUSE VIOLENTE O ALL’ESPOSIZIONE PROLUNGATA A SOSTANZE PERICOLOSE. NEL PRIMO CASO SI PARLA DI INFORTUNI SUL LAVORO NEL SECONDO CASO SI PARLA Di MALATTIE PROFESSIONALI 13 1. 2. 3. INFORTUNI SUL LAVORO SONO EVENTI CHE POSSONO PROVOCARE LA MORTE O UN’INABILITA’, TEMPORANEA O PERMANENTE, OVVERO LA RIDUZIONE PARZIALE O TOTALE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA , A SEGUITO Di UNA CAUSA VIOLENTA CHE SI VERIFICA IN O SUL LAVORO (O SVOLGENDO ATTIVITA’ CONNESSE AL LAVORO OCCASIONE Di LAVORO) . LA MALATTIA PROFESSIONALE E’ UN DANNO ALLA SALUTE CHE SI SVILUPPA NEL TEMPO A CAUSA DELL’ESPOSIZIONE PROLUNGATA A SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE E AD AGENTI FISICI DURANTE IL LAVORO LE MALATTIE PROFESSIONALI PIÙ DENUNCIATE DANNI ALL’APPARATO UDITIVO DANNI Di NATURA OSTEO -ARTICOLARE E MUSCOLO TENDINEA AFFEZIONI DEI DISCHI INTERVERTEBRALI E TENDINITI 14 COME MISURARE IL RISCHIO? Stima del rischio: definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento UNI EN ISO 1210012100-1 R = f (P, D) R = rischio P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze D = magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori) Spesso si usa la relazione R=PxD Uno dei metodi per esprimere P e D utilizza scale di probabilità ed una analisi matriciale 15 16 QUADRO NORMATIVO COSTITUZIONE ⇒Art. 1 “L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro”. ⇒Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…”. ⇒Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme …”. ⇒Art. 38 “La Repubblica tutela il lavoratore colpito da infortunio”. ⇒ Art. 41 “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. 17 CODICE CIVILE Art. 2043 “Risarcimento per fatto illecito” Art. 2087 ”L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Nel nostro ordinamento vige il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile . Il Datore di Lavoro deve adottare gli accorgimenti tecnici più avanzati. 18 CODICE PENALE DELITTO (arresto e ammenda) REATO CONTRAVVENZIONI (reclusione e multa) 19 CODICE PENALE Art. 437 “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”. Art. 451 “Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro”. Art. 589 “Omicidio colposo” (aggravanti …). Art. 590 “Lesioni personali colpose” (aggravanti …). 20 Evoluzione normativa Il complesso delle norme attualmente vigenti è stato emanato in periodi storici diversi. - Il primo gruppo di norme a carattere specifico fu emanato alla metà degli anni 50. ( es. D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56, …) - La prima norma di carattere generale è stata il D.Lgs. 626/94, emanata in recepimento della direttiva quadro C.e.e. N. 391 del 1989, e di una serie di direttive particolari che avevano lo scopo di uniformare i principi della disciplina relativa alla sicurezza sul lavoro in tutti i paesi comunitari - Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 81/08 (Cd.“Testo Unico”) 21 PRINCIPALI NORME ABROGATE - - D.P.R. 547/55; - D.P.R. 164/56; D.P.R. 303/56 (tranne art. 64); - D.Lgs. 277/91; - D.Lgs. 626/94; - D.Lgs. 493/96; -D.Lgs. 494/96; “ Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal D.Lgs. incompatibile con lo stesso” 22 D.Lgs.n°81/08 e s.m.i. (Normativa generale di riferimento) CAMPO DI APPLICAZIONE: TUTTE LE ATTIVITÀ PRIVATE E PUBBLICHE - INDIVIDUA NUMEROSE FIGURE ( D.DI L., DIRIGENTE, PREPOSTO, LAVORATORE, …) PREVEDENDO: - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, - RESPONSABILE DEL SPP, - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, - MEDICO COMPETENTE. 23 VALUTAZIONE DEI RISCHI COMPLESSO DELLE VALUTAZIONI ANALITICHE RICHIESTE PER INDIVIDUARE I RISCHI E LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA RISCHI PER LA SICUREZZA (INFORTUNISTICI) PER LA SALUTE (ES. MALATTIE PROF.) TRASVERSALI (ORG. DEL LAV., FATTORI PSICOLOGICI, ERGONOMICI,…) 24 PREVENZIONE Il D.Lgs. n°81/08 esplicita il principio della prevenzione “Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,l’esperienza e la tecnica per evitare o diminuire i rischi professionali… (art 2 c.1 lett. n)” La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso Più semplicemente intendiamo per “prevenzione” tutte quelle azioni finalizzate ad impedire o a ridurre la probabilità che si verifichi un evento dannoso o non desiderato. 25 INTEGRAZIONE NELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEI FATTORI LEGATI: • alla produzione • all’organizzazione del lavoro e dei fattori peculiari per l’ambiente di lavoro Esiste un legame evidente tra: •Prevenzione tecnica •Prevenzione organizzativa 26 Protezione La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità (le conseguenze) associata a un determinato evento dannoso Una maschera è un intervento di protezione per il rischio chimico. Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore - La prevenzione ha priorità rispetto alla protezione - Le misure collettive (cappe,schermi) di protezione hanno priorita’ sulle misure individuali di protezione. 27 TUTTE LE FIGURE INDIVIDUATE DAL D.Lgs. n° 81/08 PARTECIPANO AL PROCESSO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LINEA OPERATIVA LINEA CONSULTIVA D.L. e suoi collaboratori SPP RLS MEDICO COMPETENTE VALUTAZIONE DEL RISCHIO 28 IL PROCESSO DELLA SICUREZZA La salute e la sicurezza dei lavoratori deve essere assicurata da un SISTEMA di azioni e persone e non da un insieme di “cose” slegate l’una dall’altra. 29 Organizzazione aziendale Le responsabilità a cui sono chiamate tutte le figure di garanzia in azienda sono i desumibili solo a seguito di un attenta valutazione dell’organizzazione aziendale Occorre valutare quali compiti organizzativi sono attribuiti alle singole figure dirigenziali e quali compiti di vigilanza e sovrintendenza sono realmente attribuite dall’organizzazione aziendale ai preposti – da qui scaturiscono direttamente gli obblighi giuridici attinenti alla salute e sicurezza in capo ai vari soggetti 30 RSPP PREPOSTI ADDETTI EMERGENZE ASPP DL ADDETTI PRIMO SOCCORSO LAVORATORI RLS MEDICO COMPETENTE 31 LE FIGURE DELLA SICUREZZA (D.Lgs. N°81/08) Datore di lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori Medico Competente SPP (RSPP – ASPP) Addetti all’emergenza Addetti al primo soccorso RLS 32 IL DATORE DI LAVORO (DL) D.Lgs. 81/08 art. 2 c.1 lett. B È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi del T.U., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. 33 OBBLIGHI PRINCIPALI DEL DATORE DI LAVORO D.Lgs. 81/08 art. 17-18 Redazione del Documento Valutazione Rischi Istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Nomina del medico competente Designazione degli addetti all’emergenza Formazione e informazione dei dipendenti 34 Obblighi non delegabili Il datore di lavoro non può delegare: Art. 17 D.lgs. N°81/08 • la valutazione dei rischi • l’elaborazione del Documento di Valutazione • la designazione del RSPP 35 RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO Responsabilità Civili e Penali Titolarità potere di spesa Responsabilità civile art. 2087 C.C. CULPA IN ELIGENDO Potere di gestione Responsabilità civile art. 2087 C.C. CULPA IN VIGILANDO Responsabilità penale COLPA, IMPRUDENZA ed IMPERIZIA Art.li 41,113,589 C.P. 36 I DIRIGENTI D.Lgs. 81/08 art. 2 c.1 lett. D Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; 37 Delega di funzioni Oltre agli obblighi di carattere generale a carico del datore di lavoro, non delegabili , come previsto dall’art. 17 , comma 1 a), b), esiste un nucleo di obblighi che il datore di lavoro può delegare , attraverso lo strumento della delega di funzioni. La delega deve essere redatta in forma scritta e avere data certa, attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione , gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento di tali funzioni. La delega deve essere accettata dal delegato e adeguatamente resa pubblica. Il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate. In caso contrario, resta in capo al datore di lavoro una responsabilità per colpa in eligendo. eligendo. Permane in capo al datore di lavoro anche un obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni che gli sono state trasferite. 38 La delega di cui all’articolo 16 del citato D.Lgs è quindi a corollario di una definizione dei ruoli aziendali, una gestione suppletiva ad un ruolo già delineato nel funzionigramma aziendale dove, in aggiunta alle normali funzioni, le funzioni suppletive attribuiscono al soggetto delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica funzione delegata delegata.. Di fondamentale importanza è l’autonomia del potere di spesa necessaria nello svolgimento delle funzioni delegate. delegate. 39 L’autonomia di spesa in organizzazioni aziendali complesse è uno dei principali ostacoli all’efficace funzionamento delle funzioni attribuite delegate e non. Al fine di superare questo aspetto critico anche per l’attribuzione della responsabilità personale delle figure di garanzia in caso di evento avverso è necessario : Una volta definito per il dirigente l’aspetto organizzativo porsi il problema della sua reale attuazione sotto il profilo economico Quantificando un tetto massimo di spesa che sia dimensionato alle funzioni attribuite al dirigente Assicurando la disposizione “certa” dei fondi attribuiti per la funzione svolta 40 Inoltre è necessario verificare se : È stato affrontato il problema di individuare i soggetti a cui va notificata l’istanza della spesa e sono definiti tempi di risposta certi da parte degli attori tenuti e coinvolti nel processo di spesa. La valutazione delle scelte economiche messe in campo è effettivamente insindacabile se pure nel rispetto delle leggi contabili in particolare negli enti pubblici. Esiste ed è resa nota agli onerati la metodica di rendicondazione della spesa in ossequio alle norme contabili aziendali e/o pubbliche. È stato definito in modo inequivocabile il ruolo partecipativo delle strutture di supporto che “obbligatoriamente” devono prestare assistenza tecnica anche di natura amministrativa contabile? E in tal caso anche qui’ sono formalizzate le tempistiche di risposta agli imput e le responsabilità di coloro che disattendono la risposta. 41 Il Regolamento dell’Azienda ASL di Rieti Il regolamento aziendale della ASL di Rieti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoratoro indirizza prevalentemente gli obblighi di sicurezza sui Dirigenti di struttura definiti secondo l’organigramma aziendale seguendo i precetti dell’art.18 del D.lgs n°81/08 e smi e attribuendo (per effetto di delega) ad essi gli obblighi del datore di lavoro afferenti : Il contributo alla valutazione tecnica dei rischi in caso di modifiche organizzative La gestione dei percorsi formativi in sinergia con i specifici ruoli deputati dall’organizzazione aziendale L’attuazione degli adempimenti in ambito sanitario attinenti ai doveri del datore di lavoro. Il controllo sull’attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite in relazione agli esiti della valutazione dei rischi La gestione delle Emrgenze Emrgenze.. 42 IL PREPOSTO D.Lgs. 81/08 art. 2 c.1 lett. E Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; L’ART. 299 D.Lgs 81 /08, pur partendo dal presupposto che il preposto è , in primo luogo il soggetto formalmente incaricato dal datore di lavoro, puntualizza che il preposto è anche il soggetto che lo è “di fatto”. Si riconosce in tal modo, in linea con la giurisprudenza, che un qualsiasi soggetto , pur privo di formale investitura, in quanto eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al preposto, è destinatario iure proprio del “debito di sicurezza” e assume le relative responsabilità. 44 Lavoratore art. 20 E’ la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato, anche “speciale”. IL RAPPORTO CON I LAVORATORI Il D. Lgs. 81/08 tende a sottolineare la partecipazione attiva dei lavoratori alla realizzazione di una più efficace tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 45 OBBLIGHI DEI LAVORATORI - osservare le disposizioni aziendali in materia di SSLL -utilizzare correttamente le macchine e attrezzature e non manometterle -segnalare i difetti di funzionamento di macchine impianti e attrezzature -usare correttamente i DPC e DPI -segnalare i rischi, nei limiti delle proprie competenze -sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria -frequentare corsi di formazione in materia di SSLL 46 DIRITTI-DOVERI DEL LAVORATORE Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20 comma 1) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2) 47 RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(RSPP) D.Lgs. 81/08 art. 2 c.1 lett. F Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 48 ART. 33 Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 49 IL MEDICO COMPETENTE (MC) D.Lgs. 81/08 art. 2 c.1 lett. H Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs.81/08; 50