Altalex - Consulenza Legale On line

Transcript

Altalex - Consulenza Legale On line
Mantenimento dei figli: la contrazione di un mutuo fa presumere redditi ...
1 di 3
http://www.altalex.com/index.php?idnot=50629
Quotidiano d'informazione giuridica - n.3014 del 14.10.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali Pubblicità - Aiuto
Mantenimento dei figli: la contrazione di un mutuo fa presumere redditi in nero
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 23.09.2010 n° 34336 (Manuela Rinaldi)
Commenta |
Stampa |
Segnala | Condividi
Non può essere sollevato dall’obbligo del mantenimento il genitore non affidatario che contrae un mutuo
per l’acquisto di una casa pur godendo di uno stipendio modesto, in quando ciò fa presumere redditi in
nero.
Così i giudici della Suprema Corte hanno deciso con la pronuncia 23 settembre 2010, n. 34336 con cui la
Corte ha, appunto, confermato la condanna penale nei confronti di un uomo accusato di non aver
provveduto al mantenimento della ex e dei figli.
L’uomo aveva basato la propria difesa puntando sul fatto che l’acquisto di un immobile non indica
necessariamente una fonte di reddito in nero, sottolineando, altresì, che pur non versando regolarmente
l’assegno di mantenimento come stabilito nella separazione, aveva sempre versato alla moglie del denaro
in contanti.
Le giustificazioni addotte dall’uomo non avevano, però, convinto i giudici, che, infatti l’avevano
condannato sia in primo che in secondo grado.
La questione, quindi, si spostava dinanzi l’attenzione della Corte di Cassazione, dove, però, il risultato non
cambiava; in quanto i giudici della sesta sezione penale, confermando le decisioni dei colleghi,
sottolineavano, altresì, che “la capacità economica dell’obbligato che, all’epoca dei fatti, svolgeva
regolare attività lavorativa retribuita ed aveva inoltre contratto un mutuo per l’acquisto di un
immobile, circostanza questa sintomatica di tale capacità, poteva verosimilmente provenire anche da
altre fonti di reddito in nero”.
(Altalex, 14 ottobre 2010. Nota di Manuela Rinaldi)
| assistenza morale | assistenza materiale | mutuo | obbligo di mantenimento | presunzione di reddito
| Manuela Rinaldi |
MASTER NUOVI PROFILI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
PADOVA, dal 22 ottobre - 10 dicembre 2010
- 24 crediti formativi avvocati -
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 9 aprile - 23 settembre 2010, n. 34336
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 - Il Tribunale di Firenze, con sentenza 23/5/2007, dichiarava B.A. colpevole del reato di cui all'art. 570
14/10/10 21.25
Mantenimento dei figli: la contrazione di un mutuo fa presumere redditi ...
2 di 3
http://www.altalex.com/index.php?idnot=50629
c.p., comma 1 - 2, n. 2 - per essere venuto meno ai suoi obblighi di assistenza morale verso i figli minori F.
e A. e per avere fatto mancare a costoro e alla moglie separata, S.A., i mezzi di sussistenza dal **** - e lo
condannava alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 900,00 di multa, nonchè al risarcimento dei
danni in favore della costituita parte civile.
2 - A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 23/6/2009, riformando
in parte la decisione di primo grado, che confermava nel resto, concedeva all'imputato i benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Riteneva il Giudice distrettuale che la prova a carico dell'imputato era integrata dalle precise e attendibili
testimonianze della S. e dei suoi parenti (S.E., S. P. e R.S.), non smentite da quelle a discarico:
nel lungo periodo oggetto di contestazione, il B. non aveva assicurato alla moglie separata e ai figli minori
a questa affidati i mezzi economici necessari per fronteggiare le primarie esigenze di vita, essendosi
limitato solo a sporadici versamenti di somme modeste di denaro, tanto che la moglie aveva dovuto fare
ricorso all'aiuto dei propri genitori; non erano emersi elementi per dubitare della capacità reddituale
dell'obbligato, che, pur godendo formalmente di uno stipendio mensile d'importo contenuto, certamente
aveva potuto fare affidamento su altre fonti di reddito in nero, tanto da avere contratto un mutuo per
l'acquisto di un immobile.
3 - Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo la violazione
della legge penale, con riferimento all'art. 570 c.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione
sotto più aspetti: a) non erano state trattate le tematiche relative allo stato di bisogno degli aventi diritto e
alla capacità di adempiere dell'obbligato; b) contraddittoriamente, per un verso, si era affermato che
l'imputato certamente aveva versato periodicamente, in adempimento del proprio obbligo, denaro
contante alla moglie e, per altro verso, si era allegata attendibilità al racconto di costei; c) si era ritenuto,
in modo del tutto congetturale, che l'imputato disponeva, al di là del modesto stipendio, anche di altre
fonti di reddito; d) in ogni caso, anche a volere ritenere il mancato versamento dell'assegno mensile nella
misura fissata in sede di separazione dei coniugi, ciò non integrava automaticamente il reato di cui all'art.
570 c.p., ma un mero inadempimento civile.
4 - La difesa della parte civile ha depositato in data 7/4/2010 memoria con la quale ha sollecitato
l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
5 – il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
La sentenza impugnata, che si integra con quella di primo grado, fa buon governo della legge penale,
riposa su un apparato argomentativo che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che
giustificano la conclusione alla quale perviene e resiste alle censure mossele.
Preliminarmente, devesi rilevare che il ricorrente non censura la sentenza di merito nella parte in cui gli
addebita la violazione degli obblighi di assistenza familiare anche sotto il profilo del totale disinteresse per
la salute e per l'educazione dei figli, con i quali non aveva avuto alcun rapporto significativo per lunghi
periodi di tempo, durante i quali si era reso irreperibile.
Le doglianze del ricorrente hanno ad oggetto soltanto l'addebito di avere fatto mancare alla moglie
separata e ai figli minori i necessari mezzi di sussistenza.
Tale ipotesi di reato, prevista dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 pacificamene si realizza solo nel caso in cui
sussistano, da una parte, lo stato di bisogno degli aventi diritto a un adeguato contributo economico per
soddisfare le primarie esigenze di vita e, dall'altra, la concreta capacità economica dell'obbligato a versare
tale contributo. Quanto al primo presupposto, la Corte territoriale ne accerta implicitamente la sussistenza,
evidenziando in punto di fatto, sulla base delle emergenze istruttorie acquisite, che S.A. era stata costretta
a fare ricorso all'aiuto economico dei propri genitori, per fronteggiare le primarie esigenze di vita del
nucleo familiare affidato alla sua responsabilità, al di là della considerazione che lo stato di bisogno dei
figli minori, in quanto privi di capacità lavorativa o di una qualche rendita di posizione, non è
14/10/10 21.25
Mantenimento dei figli: la contrazione di un mutuo fa presumere redditi ...
3 di 3
http://www.altalex.com/index.php?idnot=50629
oggettivamente contestabile. L'intervento surrogatorio di terzi non esclude lo stato di bisogno degli aventi
diritto ai mezzi di sussistenza e, quindi, la configurabilità del reato in esame, a nulla rilevando l'eventuale
convincimento contrario del soggetto inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione,
all'assolvimento del suo primario dovere, traducendosi lo stesso convincimento in errore sulla legge
penale, non determinato da ignoranza scusabile (art. 5 c.p.) di una norma, che corrisponde - tra l'altro - ad
un'esigenza morale universalmente avvertita.
Anche il secondo presupposto è ritenuto sussistente dalla Corte di merito, che, con motivazione immune
da vizi logici, sottolinea la capacità economica dell'obbligato, che - all'epoca dei fatti - svolgeva regolare
attività lavorativa retribuita ed aveva, inoltre, contratto un mutuo per l'acquisto di un immobile,
circostanza quest'ultima sintomatica di tale capacita, riveniente verosimilmente anche da altre fonti di
reddito in nero.
Il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, nella sua lucida articolazione, non evidenzia,
come si sostiene in ricorso, passaggi di manifesta illogicità: i giudici di merito sostanzialmente, pur dando
atto che l'imputato aveva effettuato alcuni versamenti di denaro in favore della moglie, peraltro da costei
mai contestati, ritengono tali versamenti assolutamente inidonei, per la loro sporadicità e per la loro
modesta entità, ad assicurare agli aventi diritto i mezzi di sussistenza, conclusione questa che da ragione,
altresì, della infondatezza della tesi, pure prospettata dal ricorrente, del mero inadempimento di natura
civile.
6 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè
alla rifusione in favore della parte civile, S.A., delle spese sostenute in questo grado e liquidate nella
misura in dispositivo indicata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a rifondere alla
parte civile S.A. le spese del grado, che liquida in Euro 2.500,00 oltre spese generali, iva e cpa.
infedelta coniugale www.agatachristie.it
Partner Infedele? Dubbi? Risultati Garantiti Tel.
02-344223
Corso per Conciliatori www.mediatoriconciliatori.it
Diventa esperto nella risoluzione delle
controversie. Info ora!
Francesca Maria Zanasi www.elearning.giuffre.it/zanasi
L'avv. Zanasi affronta il corso "Separazione
personale dei coniugi"
Commenta |
Stampa |
Segnala | Condividi
| (Torna su)
Contatti | Staff e Comitato scientifico
| Pubblicità | Servizi Free | Note legali | Aiuto
Altalex
Copyright © 2000-2010 - Tutti i diritti riservati
PI 01676450479
14/10/10 21.25