Sostituzione della serratura della porta di casa e

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Sostituzione della serratura della porta di casa e
Sostituzione della serratura
della
porta
di
casa
e
sanzione penale
Recentemente, la Suprema Corte (sentenza n. 4137/14), ha
confermato la decisione dei Giudici territoriali che avevano
condannato l’imputato, che aveva lasciato fuori di casa la
moglie, cambiando la serratura della porta d’ingresso, per
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle
cose (art. 392 c.p.).
Nella specie, con sentenza del 12 luglio 2012 la Corte
d’Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di
Catania (del 25.10.2007) con cui l’imputato veniva
riconosciuto colpevole del reato previsto e punto dall’art.
392 c.p. (“chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto,
potendo ricorrere al Giudice, si fa arbitrariamente ragione da
sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela
della persona offesa, con la multa fino a € 516. Agli effetti
della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa
viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la
destinazione…”) per avere sostituito la serratura della porta
d’ingresso della casa familiare, impedendo, di fatto,
l’accesso della moglie nell’abitazione coniugale.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo
violazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B),
in relazione all’art. 392 c.p., in assenza del presupposto
della contesa in merito alla titolarità o all’esercizio del
preteso diritto al momento del fatto-reato, posto che era
stata la moglie a lasciarlo, andandosene di casa e a chiedere
la separazione e che l’uomo, che viveva nell’abitazione, aveva
effettuato la sostituzione
malfunzionante.
della
serratura
in
quanto
La Corte, nonostante dichiara inammissibile il ricorso, in
quanto i motivi “sono genericamente ripropositivi di questioni
di fatto precluse in questa sede di legittimità”, avalla la
decisione della Corte territoriale, che aveva giustificato
l’affermazione di responsabilità del ricorrente, considerando
la sostituzione della serratura della casa familiare, della
quale era comproprietaria la moglie dell’imputato, volta ad
impedire alla donna l’accesso alla abitazione medesima
(accesso che non fu consentito neanche a seguito
dell’intervento delle Forze dell’Ordine chiamate dalla donna),
violazione dell’art. 392 c.p..
Inoltre, rileva (riportandosi alla valutazione della Corte
d’Appello) che la donna ben tre mesi prima del fatto, all’atto
della sua decisione di separarsi dal marito, aveva proposto al
coniuge di lasciare a lei l’uso della casa coniugale, ma
l’uomo si era opposto, costringendola a tornare dai propri
genitori.
Inoltre, la Suprema Corte sottolinea come, del tutto
logicamente, la sentenza di merito escludeva la rilevanza
dell’assunto difensivo secondo il quale la sostituzione de quo
fu operata dall’imputato per un malfunzionamento, osservando
che tale sostituzione non fu comunicata alla moglie, alla
quale non furono mai fornite le chiavi.
Inconferente, continua la Corte, “è la deduzione difensiva
relativa al possesso dell’abitazione da parte dell’imputato,
posto che lo stesso potere di fatto spettava alla donna
comproprietaria dell’immobile, che in alcun modo vi aveva
rinunciato”.
Dichiara, dunque, inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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