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FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 )
SERVIZIO DI CUSTODIA – Cassette di Sicurezza
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: VENETO BANCA S.p.A.
Sede legale e sociale: Piazza G.B. Dall’Armi, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
Sito Internet: www.venetobanca.it E-mail: [email protected] Tel: 0423 2831 Fax: 0423 283700
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA: 00208740266
Numero di iscrizione all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia: 4700 - Codice ABI n. 5035.1 - C.C.I.A.A. di Treviso n. 88163
Gruppo bancario di appartenenza e relativo codice di iscrizione all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia: Gruppo Bancario Veneto
Banca, cod. gruppo 5035.1
Capogruppo del Gruppo Bancario VENETO BANCA - Iscritto all’Albo dei gruppi bancari in data 08.06.1992 cod. n. 5035.1
RISERVATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE
Soggetto che entra in contatto con il cliente
Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Con questo servizio, la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d. “cassetta di sicurezza”), del quale la banca garantisce
l’integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato
e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri
o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente può tenere informata la
banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta.
RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Rischi legati al prodotto/servizio:
- la banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.);
- in caso di furto nei locali della banca, la copertura assicurativa potrebbe risultare insufficiente a coprire l’effettivo valore dei beni lasciati in
custodia;
- nel caso di decesso del titolare, l’utilizzo della cassetta di sicurezza viene obbligatoriamente sospeso e la successiva apertura potrebbe
essere notevolmente ritardata in quanto dovrà essere effettuata solo in presenza di tutti gli eredi e di un funzionario dell’intendenza di finanza.
Inoltre, nel caso in cui non si trovino le chiavi della cassetta, potrebbe essere necessario sostenere delle spese aggiuntine (vedi sotto);
- nel caso di smarrimento della chiave della cassetta, i costi per la forzatura della cassetta e successiva sostituzione delle serrature, potrebbero
essere alquanto elevati.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
Canone da corrispondere all’apertura del rapporto
(1)
annuo; anticipato
Canone minimo
€ 0,00
Quota per decimetro cubo
€ 4,00
Diritto annuo (o frazione d’anno) per ogni intestatario oltre il primo e per ogni delegato/curatore:
€ 6,00
Copertura assicurativa compresa nel canone:
per cassetta collocata nel caveau (2)
€ 26.000,00
per cassetta collocata nell’armadio blindato (3)
€ 26.000,00
Quota per assicurazione aggiuntiva (per ogni € 500,00 di capitale assicurato o frazione) (4)
Periodo di rinnovo (in mesi)
€ 2,60
12
Scadenze di rinnovo periodico
30/06 ; 31/12
Diritto per l’apertura forzata della cassetta, oltre alle spese effettivamente sostenute dalla ditta incaricata dalla
(5)
Direzione Generale
Diritto per la sostituzione della chiave e/o del tesserino smarrito dall’utente
Spese effettivamente reclamate dalla Ditta incaricata per l’intervento di apertura e/o modifica della cassetta
Commissione per il pagamento del canone allo sportello (oltre ai recuperi spese per invio avvisi, solleciti, ecc.)
€ 77,47
€ 77,47
direttamente fatturate
€ 10,33
Oltre alle condizioni economiche sopra elencate, va considerata l’imposta di bollo obbligatoria applicata nella misura stabilita per legge
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FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 )
NOTE:
(1)
Ai fini del calcolo del canone, viene considerata la cubatura lorda (ingombro esterno) della cassetta. Il canone qui indicato è relativo ai mesi di effettiva fruizione del
servizio in relazione all’anno solare in corso; nelle annualità successive sarà addebitato, in via anticipata all’inizio di ciascun anno solare, l’intero costo del canone
come determinato dalla voce “quota per decimetro cubo” moltiplicata per il “numero di decimetri cubi”, oltre al costo degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal
Cliente. In caso di chiusura anticipata ad iniziativa del Cliente, la Banca non rimborsa la quota-parte di canone relativa ai mesi non utilizzati.
(2)
Per le Dipendenze le cui cassette sono custodite nei locali del caveau;
(3)
Per le Dipendenze le cui cassette sono custodite in casseforti poste in locali separati dal caveau;
(4)
L'eventuale aumento del limite assicurativo oltre il massimale previsto dovrà essere concordato a parte con la Direzione Affari Societari;
(5)
Compresi i casi di verifica del contenuto per esigenze di sicurezza o smarrimento del tesserino.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dai rapporti
La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato.
Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto
immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo
determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.
Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente
per l’erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo
scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.
Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese, Il cliente ha facoltà di
recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone
comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il
recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.
Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l’eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato
per l’utilizzo dei servizi e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o
addebitate.
Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi successivamente al recesso
della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di
utilizzazione.
Tempi Massimi di Chiusura del Rapporto Contrattuale
Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l’ordinato regolamento e conclusione dei
rapporti eventualmente pendenti.
Reclami / Composizione Stragiudiziale delle Controversie
Reclami
1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall’intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla
Banca. Si definisce “reclamo” ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo.
2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti
ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall’art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al
comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del
3.5.2016, n. 46).
L’appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all’oggetto dei reclami, con termini di risposta
differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall’Ufficio Reclami.
3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l’indicazione dei
rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.
4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:
- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a
Ufficio Reclami Gruppo Veneto Banca – via Feltrina Sud 250 – 31044 Montebelluna (TV)”;
- posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected]
- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo e-mail [email protected] .
- fax da inviare al numero 0423/283755;
- consegna diretta del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.
5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.
Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari
1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di
ogni anno.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per
sapere come rivolgersi all'Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le
Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’Autorità
Giudiziaria ordinaria.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all’Autorità
Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente:
all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie “ADR” (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli
altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui Il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al
comma precedente presso l’ABF.
Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca e la Banca deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1°
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al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. Se il cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito può rivolgersi all’Ombudsman-Giurì Bancario. Per
sapere come rivolgersi all'Ombudsman Giurì Bancario e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it,
oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
3. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 di
esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di
preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere: all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal “Conciliatore Bancario
Finanziario” - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR - (www.conciliatorebancario.it, dove è
consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria,
iscritto nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. Per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti
contrattuali, il Cliente – esclusi i clienti professionali di cui all’art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. n. 58/98 - potrà anche attivare la
procedura di conciliazione avanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (www.camera-consob.it).
5. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il ricorso a detto Organismo assolve alla condizione di
procedibilità di cui al precedente comma 4.
Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell’intermediario nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa:
1.La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
2.Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la
documentazione relativa al reclamo presentato all’intermediario) all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21
00187 Roma – Italia
Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul
sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".
3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE
Si rende necessaria nel caso in cui non sia possibile l’apertura per la via normale. Più precisamente, come
conseguenza di:
- smarrimento/danneggiamento della/e chiave/i o tessera;
Apertura forzata della cassetta di
- irreperibilità del titolare in caso di trasferimento delle cassette in altri locali o come conseguenza di
sicurezza
una disposizione di apertura di autorità competente;
- apertura alla presenza degli aventi diritto/autorità competenti a seguito di decesso del titolare e
irreperibilità delle chiavi.
Lo smarrimento anche di una sola delle chiavi (pur nell’eventuale presenza di altre copie di quest’ultima)
Smarrimento della chiave
obbliga comunque la banca alla sostituzione, per ragioni di sicurezza, della serratura della cassetta
medesima.
Valgono in linea di massima le considerazioni sulla sicurezza di cui sopra, per cui la banca si vede
Smarrimento del tesserino
obbligata alla sostituzione della serratura della cassetta di sicurezza.
Locale blindato dotato, o meno, di allarme, aperture a tempo o altri sistemi di sicurezza anti effrazione.
Caveau
Cassetta di sicurezza situata in
locali diversi dal caveau
In alcune dipendenze dalla banca, le cassette di sicurezza potrebbero trovarsi in una cassaforte all’esterno
dei locali del caveau. Risulta evidente che questa sistemazione garantisce un livello di sicurezza inferiore.
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