Ordinanza sulle tasse per le licenze di caccia (OTLC)
Transcript
Ordinanza sulle tasse per le licenze di caccia (OTLC)
740.060 Ordinanza sulle tasse per le licenze di caccia (OTLC) del 27 marzo 2007 (stato 1 giugno 2011) emanata dal Governo il 27 marzo 2007 visti gli art. 21c e 38 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989 1) Art. 1 * Tasse di licenza per cacciatori non domiciliati nel Cantone 1 La tassa per le licenze di caccia alta e bassa per i cacciatori non domiciliati nel Cantone ammonta: a) per i cittadini svizzeri e gli stranieri con permesso di domicilio che non sono domiciliati nel Cantone, che però sono stati domiciliati in passato per almeno dieci anni nel Cantone dei Grigioni a: 1. caccia alta fr. 1341.– 2. caccia bassa fr 515.– b) per altri cittadini svizzeri e per stranieri con permesso di domicilio che non sono domiciliati nel Cantone a: 1. caccia alta fr. 2579.– 2. caccia bassa fr. 1032.– c) per stranieri con dimora nel Cantone a: 1. caccia alta fr. 5550.– 2. caccia bassa fr. 2222.– d) per altri stranieri a: 1. caccia alta fr. 13 410.– 2. caccia bassa fr. 6939.– Art. 2 Tassa di licenza per l'esercizio della caccia d'agguato e con le trappole 1 Per l'esercizio della caccia d'agguato e con le trappole il cacciatore deve versare una tassa di licenza di 30 franchi, qualora egli non abbia acquistato nell'anno in questione una licenza di caccia alta, allo stambecco o di caccia bassa. 1) CSC 740.000 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo 1 740.060 Art. 3 Rimborso di tasse di licenza 1 Le tasse di licenza che sono state versate in base alla legislazione cantonale sulla caccia vengono rimborsate su domanda, se prima dell'inizio della rispettiva caccia un cacciatore non può partecipare alla stessa causa forza maggiore. 2 L'Ufficio per la caccia e la pesca decide in merito alle relative domande. Art. 4 Tasse di cancelleria 1 Per tutte le operazioni d'ufficio connesse al rilascio di una licenza di caccia o di un'autorizzazione all'esercizio della caccia viene riscossa una tassa di cancelleria di 20 franchi. 2 Per il rilascio della licenza onoraria non vengono riscosse tasse. 3 La tassa per il controllo di un'arma da caccia ammonta a 20 franchi. Art. 5 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2007. 2 740.060 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione 27.03.2007 03.05.2011 Entrata in vigore 01.06.2007 01.06.2011 Elemento atto normativo Art. 1 Cambiamento prima versione revisione totale Rimando AGS - 3 740.060 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento atto normativo Art. 1 4 Decisione 27.03.2007 03.05.2011 Entrata in vigore 01.06.2007 01.06.2011 Cambiamento prima versione revisione totale Rimando AGS -