Ordinanza sulle tasse per le licenze di caccia (OTLC)

Transcript

Ordinanza sulle tasse per le licenze di caccia (OTLC)
740.060
Ordinanza sulle tasse per le licenze di caccia (OTLC)
del 27 marzo 2007 (stato 1 giugno 2011)
emanata dal Governo il 27 marzo 2007
visti gli art. 21c e 38 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989 1)
Art. 1 *
Tasse di licenza per cacciatori non domiciliati nel Cantone
1
La tassa per le licenze di caccia alta e bassa per i cacciatori non domiciliati nel
Cantone ammonta:
a)
per i cittadini svizzeri e gli stranieri con permesso di domicilio che non sono
domiciliati nel Cantone, che però sono stati domiciliati in passato per almeno
dieci anni nel Cantone dei Grigioni a:
1.
caccia alta
fr. 1341.–
2.
caccia bassa
fr 515.–
b)
per altri cittadini svizzeri e per stranieri con permesso di domicilio che non
sono domiciliati nel Cantone a:
1.
caccia alta
fr. 2579.–
2.
caccia bassa
fr. 1032.–
c)
per stranieri con dimora nel Cantone a:
1.
caccia alta
fr. 5550.–
2.
caccia bassa
fr. 2222.–
d)
per altri stranieri a:
1.
caccia alta
fr. 13 410.–
2.
caccia bassa
fr. 6939.–
Art. 2
Tassa di licenza per l'esercizio della caccia d'agguato e con le trappole
1
Per l'esercizio della caccia d'agguato e con le trappole il cacciatore deve versare
una tassa di licenza di 30 franchi, qualora egli non abbia acquistato nell'anno in questione una licenza di caccia alta, allo stambecco o di caccia bassa.
1)
CSC 740.000
* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
1
740.060
Art. 3
Rimborso di tasse di licenza
1
Le tasse di licenza che sono state versate in base alla legislazione cantonale sulla
caccia vengono rimborsate su domanda, se prima dell'inizio della rispettiva caccia
un cacciatore non può partecipare alla stessa causa forza maggiore.
2
L'Ufficio per la caccia e la pesca decide in merito alle relative domande.
Art. 4
Tasse di cancelleria
1
Per tutte le operazioni d'ufficio connesse al rilascio di una licenza di caccia o di
un'autorizzazione all'esercizio della caccia viene riscossa una tassa di cancelleria di
20 franchi.
2
Per il rilascio della licenza onoraria non vengono riscosse tasse.
3
La tassa per il controllo di un'arma da caccia ammonta a 20 franchi.
Art. 5
Entrata in vigore
1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2007.
2
740.060
Tabella modifiche - Secondo decisione
Decisione
27.03.2007
03.05.2011
Entrata in vigore
01.06.2007
01.06.2011
Elemento
atto normativo
Art. 1
Cambiamento
prima versione
revisione totale
Rimando AGS
-
3
740.060
Tabella modifiche - Secondo articolo
Elemento
atto normativo
Art. 1
4
Decisione
27.03.2007
03.05.2011
Entrata in vigore
01.06.2007
01.06.2011
Cambiamento
prima versione
revisione totale
Rimando AGS
-