IL DIRITTO D`IMPIANTO VIGNETI ESTESO DA CINQUE A OTTO
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IL DIRITTO D`IMPIANTO VIGNETI ESTESO DA CINQUE A OTTO
leggi e provvedimenti Modificate dalla Giunta le modalità applicative dei regolamenti comunitari in materia Terra Trentina IL DIRITTO D’IMPIANTO VIGNETI ESTESO DA CINQUE A OTTO ANNI DALL’ESTIRPAZIONE 24 Il diritto d’impianto di vigneti passa da cinque ad otto campagne successive all’estirpazione del vigneto, con effetto retroattivo sui diritti non ancora scaduti nonché alle modalità di trasferimento dei diritti d’impianto Il settore vitivinicolo in Europa è soggetto ad una specifica normativa: il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99. Lo Stato, che ha recepito tali norme, ha demandato alle singole regioni e province autonome la fissazione di proprie procedure e modalità di gestione dei singoli adempimenti. In questo senso la Giunta provinciale stabilì alcuni anni orsono le modalità per la gestione del potenziale viticolo (estirpazioni, reimpianti, trasferimento di diritti, nuovi impianti). Tali disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali prevedono che possono essere impiantati vigneti in virtù del possesso di un diritto di nuovo impianto, di reimpianto o di impianto prelevato dalla riserva provinciale e che qualsiasi modifica riguardante la superficie vitata deb- ba essere comunicata al Servizio Vigilanza e Promozione attività agricola. Con la delibera, che porta la firma dell’assessore all’agricoltura Tiziano Mellarini, tali modalità sono state appunto modificate, prevedendo l’estensione temporale del diritto d’impianto da cinque ad otto campagne successive all’estirpazione del vigneto con effetto retroattivo sui diritti non ancora scaduti, nonché alle modalità di trasferimento dei diritti d’impianto. Ma vediamo, più specificamente, quali sono le modifiche apportate. Diritti di reimpianto. Assegnazione I diritti di reimpianto sono assegnati ai produttori che hanno estirpato una superficie impiantata a vite. Non è concesso alcun diritto dì reimpianto nel caso in cui siano estirpate: – superfici piantate in violazione delle norme e delle procedure stabilite per gli impianti di viti; – superfici destinate alla sperimentazione viticola; – superfici destinate alla coltura di viti madri per marze; – superfici i cui prodotti, a seguito della procedura di cui ai seguenti paragrafi, sono destinati esclusivamente al consumo familiare. Corrado Zanetti I diritti di reimpianto possono essere: – esercitati nella medesima azienda per la quale sono stati riconosciuti entro otto campagne successive a quella in cui è stata effettuata l’estirpazione. Gli attestati emessi precedentemente all’entrata in vigore della presente delibera e non ancora utilizzati sono prorogati d’ufficio per le otto campagne successive all’estirpazione del vigneto stesso. – trasferiti parzialmente o totalmente ad un’altra azienda secondo le modalità di seguito indicate. I diritti di reimpianto non utilizzati nei tempi prescritti confluiscono automaticamente nella Riserva provinciale. Termini di presentazione delle domande. Istruttoria Il conduttore di una azienda agricola che intende estirpare, e/o reimpiantare una superficie vitata deve presentare apposita istanza, avvalendosi eventualmente del modello predisposto dalla struttura, al competente Servizio in materia di vigilanza e promozione dell’attività agricola - Ufficio tutela delle produzioni agri- agricola entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione procede al rilascio del relativo diritto di reimpianto che ha durata fino al termine dell’ ottava campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l’estirpazione. Il viticoltore deve comunicare l’avvenuto reimpianto entro il 30 giugno di ogni anno avvalendosi eventualmente del modello predisposto dalla struttura. In mancanza di tale comunicazione e decorse le otto campagne successive all’estirpazione del vigneto stesso, il diritto passa automaticamente nella riserva provinciale senza ulteriori comunicazioni. Documentazione utile. Alla dichiarazione di avvenuta estirpazione va allegato il consenso scritto del proprietario del terreno se persona diversa Terra Trentina cole entro il 31 dicembre di ogni anno ed almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di estirpazione. In seguito ad eventi eccezionali (acquisti e affitti di terreno, morie, danneggiamenti) le istanze di estirpazione vigneto, debitamente motivate, potranno essere accettate in deroga alla scadenza del 31 dicembre entro il 30 aprile ed almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di estirpazione con possibilità di procedere al reimpianto nel corso della medesima campagna viticola. Quando le fallanze presenti all’interno di un vigneto sono inferiori al 10% delle piante potenzialmente presenti in quel vigneto, per la sostituzione o il reimpianto delle stesse non è necessario richiedere un diritto di reimpianto, né dare comunicazione dell’avvenuta estirpazione, purché non si modifichi la base ampelografica del vigneto. L’autorizzazione viene rilasciata dal Servizio provinciale competente previa verifica della superficie da estirpare, sulla base di accertamento diretto in azienda o sulla base dei dati validati della dichiarazione delle superfici vitate o di adeguata documentazione fornita dall’azienda o, anche, sulla base di una documentazione relativa a precedenti accertamenti giacente presso l’Ufficio tutela delle produzioni agricole. Il viticoltore interessato dovrà presentare entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio in caso di deroghe previste dalla presente delibera una dichiarazione di avvenuta estirpazione del vigneto avvalendosi eventualmente del modello predisposto dalla struttura. A seguito di ciò il competente Servizio in materia di vigilanza e promozione dell’attività 25 leggi e provvedimenti Terra Trentina dal conduttore. La documentazione richiesta può essere sostituita da autocertificazione. La mancata presentazione della documentazione prevista comporta la non ammissibilità della domanda. Nel caso di utilizzo di diritti in portafoglio generati da estirpazioni fuori provincia, alla notifica di avvenuto reimpianto dovrà essere allegata l’autorizzazione al reimpianto rilasciata dalla Provincia o Regione competente.” 26 Trasferimento del diritto di reimpianto I diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad altra azienda solo per la realizzazione di superfici vitate per la produzione di V.Q.P.R.D. o di vini da tavola designati mediante indicazione geografica. La Provincia autonoma di Trento autorizza il trasferimento di diritti di reimpianto provenienti dalle riserve di altre Regioni o Province autonome purché tali diritti siano destinati alla produzione di V.Q.P.R.D. o di vini da tavola designati mediante indicazione geografica. Viceversa i diritti di reimpianto generati dall’estirpazione di vigneti ubicati in Trentino potranno essere utilizzati solo in provincia di Trento. Il trasferimento avviene mediante scrittura privata con firma autenticata e registrazione obbligatoria. L’autorizzazione al reimpianto viene rilasciata dal Servizio competente previa acquisizione del riscontro sull’effettiva sussistenza del diritto di reimpianto. Al fine di non determinare un aumento del potenziale produttivo attraverso il trasferimento dei diritti di reimpianto, qualora sia previsto il trasferimento da superficie non irrigua a superficie irrigua, si applica un coefficiente di riduzione pari al 20 per cento della superficie oggetto di trasferimento. In caso di trasferimento del diritto da altra Regione o Provincia autonoma la resa indicata va confrontata con la resa del V.Q.P.R.D. che si intende impiantare: se questa è superiore alla precedente, la superficie oggetto di reimpianto è pari alla superficie estirpata moltiplicata per il rapporto fra le rese. Tale modalità è applicata in assenza di strumenti di controllo nazionali che garantiscano il mantenimento del potenziale produttivo nazionale. Procedure di trasferimento del diritto di reimpianto La procedura da seguire é la seguente: 1) la richiesta di efficacia del diritto acquistato deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di registrazione, e comunque entro e non oltre il 31 marzo per procedere al reimpian- to nel corso della medesima campagna viticola, avvalendosi eventualmente del modello predisposto dalla struttura, al Servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell’attività agricola - Ufficio tutela delle produzioni agricole, allegando: a) copia dell’attestato del diritto di reimpianto; b) copia conforme all’originale del contratto di compravendita del diritto di reimpianto di superficie vitata rilasciata dall’Agenzia delle entrate. La mancata presentazione della documentazione prevista comporta la non ammissibilità della domanda. Riserva Provinciale dei diritti Istituzione della Riserva A decorrere dal 1. agosto 2000 è istituita presso il competente Servizio in materia di vigilanza e promozione dell’attività agricola - Ufficio tutela delle produzioni agricole, la Nella Riserva confluiscono: – i diritti di nuovo impianto, i diritti di reimpianto e i diritti di nuovo impianto prelevati dalla riserva e non utilizzati entro i termini indicati dal Regolamento CE 1493/99; – i diritti di impianto nuovamente creati; – la parte eccedente della superficie dei diritti derivati dall’acquisto da parte di un produttore di un diritto di reimpianto; – i diritti di reimpianto assegnati ai sensi del Reg. CE 822/87 a decorrere dalla campagna 1989/90, non utilizzati e scaduti il 31 luglio 2000 salvo deroghe. I diritti di impianto attribuiti a una riserva possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla stessa. I diritti di impianto non concessi entro tale periodo si estinguono. I diritti di impianto prelevati dalla riserva devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati prelevati. Se tali diritti non vengono esercitati nei termini previsti, sono automaticamente riassegnati alla Riserva provinciale. I diritti presenti nella riserva provinciale possono essere assegnati annualmente ai viticoltori titolari di dichiarazione superfici vitate che ne facciano richiesta a condizione che il richiedente non risulti tra gli assegnatari di diritti prelevati dalla riserva negli ultimi 5 anni e non abbia ceduto diritti negli ultimi cinque anni. I diritti dovranno essere esercitati su terreni condotti dal richie- dente. I diritti assegnati dalla riserva possono essere utilizzati solo per impianti ricadenti nelle zone DOC. Nel caso di giovani viticoltori di età inferiore ai quarant’anni che si siano insediati in un’azienda vitivinicola in qualità di capo dell’azienda da non più di tre anni, iscritti nella sezione prima dell’Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), tali diritti possono essere concessi gratuitamente nel limite massimo di 5.000 metri quadrati per azienda. Nel caso di altri produttori che intendano far valere tali diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata, possono essere assegnati diritti fino ad un massimo di 5.000 metri quadrati a fronte del pagamento di una somma corrispondente ad 1 Euro al metro quadro, da versare al Bilancio provinciale tramite il Tesoriere della Provincia. I diritti prelevati dalla riserva potranno essere utilizzati esclusivamente nelle zone collinari o nelle zone di fondovalle per la ricostituzione di appezzamenti omogenei di vigneto con l’adozione di un sistema di allevamento previsto dal disciplinare di produzione, utilizzando per l’impianto esclusivamente le varietà raccomandate ed autorizzate per la provincia di Trento. Termini di presentazione delle domande La richiesta di acquisto di diritto di impianto prelevato dalla riserva dovrà essere fatta, avvalendosi eventualmente del modello predisposto dalla struttura, da presentare al competente Servizio in materia di Vigilanza e promozione dell’attività agricola - Ufficio tutela delle produzioni agricole ogni anno entro il 30 giugno. Documentazione utile – fotocopia visura catastale e fotocopia estratto mappa con evidenziate le particelle oggetto del reimpianto; – La mancata presentazione della documentazione prevista comporta la non ammissibilità della domanda. Iter di approvazione delle domande La graduatoria per l’assegnazione dei diritti sarà stilata dal competente Servizio entro il 30 settembre di ogni anno dando priorità ai richiedenti con una minore superficie. Dal momento del rilascio della autorizzazione, l’impianto dovrà essere realizzato entro le due campagne successive solo sulle particelle oggetto della domanda con l’obbligo da parte del viticoltore di comunicare l’avvenuto reimpianto entro il 30 giugno di ogni anno avvalendosi eventualmente del modello predisposto dalla struttura. Controlli Il controllo amministrativo, in sede istruttoria, riguarda la totalità delle pratiche. Il controllo successivo da effettuarsi su un campione pari al 10 per cento delle pratiche comporta l’accertamento del rispetto degli impegni assunti, della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente, di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto all’atto della domanda e, quindi, assunto dallo stesso richiedente. Il mancato rispetto degli impegni e/o della osservanza della normativa comunitaria e nazionale di settore comporta l’applicazione delle sanzioni previste.. Terra Trentina riserva provinciale dei diritti di impianto di vigneto. 27