IL DIRITTO D`IMPIANTO VIGNETI ESTESO DA CINQUE A OTTO

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IL DIRITTO D`IMPIANTO VIGNETI ESTESO DA CINQUE A OTTO
leggi e provvedimenti
Modificate dalla Giunta le modalità applicative dei regolamenti comunitari in materia
Terra Trentina
IL DIRITTO D’IMPIANTO
VIGNETI ESTESO
DA CINQUE A OTTO ANNI
DALL’ESTIRPAZIONE
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Il diritto d’impianto di vigneti
passa da cinque ad otto campagne successive all’estirpazione del vigneto, con effetto
retroattivo sui diritti non ancora scaduti nonché alle modalità di trasferimento dei diritti d’impianto
Il settore vitivinicolo in Europa è soggetto ad una specifica normativa: il regolamento
(CE) n. 1493/99 del Consiglio
relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed il regolamento
(CE) n. 1227/2000 della Commissione che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99. Lo
Stato, che ha recepito tali norme, ha demandato alle singole regioni e province autonome la fissazione di proprie
procedure e modalità di gestione dei singoli adempimenti. In questo senso la Giunta
provinciale stabilì alcuni anni orsono le modalità per la
gestione del potenziale viticolo (estirpazioni, reimpianti, trasferimento di diritti, nuovi impianti). Tali disposizioni
comunitarie, nazionali e provinciali prevedono che possono essere impiantati vigneti in
virtù del possesso di un diritto di nuovo impianto, di reimpianto o di impianto prelevato dalla riserva provinciale e
che qualsiasi modifica riguardante la superficie vitata deb-
ba essere comunicata al Servizio Vigilanza e Promozione
attività agricola.
Con la delibera, che porta la
firma dell’assessore all’agricoltura Tiziano Mellarini, tali modalità sono state appunto modificate, prevedendo
l’estensione temporale del diritto d’impianto da cinque ad
otto campagne successive all’estirpazione del vigneto con
effetto retroattivo sui diritti
non ancora scaduti, nonché
alle modalità di trasferimento
dei diritti d’impianto.
Ma vediamo, più specificamente, quali sono le modifiche apportate.
Diritti di reimpianto.
Assegnazione
I diritti di reimpianto sono assegnati ai produttori che hanno estirpato una superficie impiantata a vite. Non è concesso
alcun diritto dì reimpianto nel
caso in cui siano estirpate:
– superfici piantate in violazione delle norme e delle
procedure stabilite per gli
impianti di viti;
– superfici destinate alla sperimentazione viticola;
– superfici destinate alla coltura di viti madri per marze;
– superfici i cui prodotti, a seguito della procedura di cui
ai seguenti paragrafi, sono
destinati esclusivamente al
consumo familiare.
Corrado Zanetti
I diritti di reimpianto possono essere:
– esercitati nella medesima
azienda per la quale sono
stati riconosciuti entro otto campagne successive a
quella in cui è stata effettuata l’estirpazione. Gli attestati emessi precedentemente all’entrata in vigore
della presente delibera e
non ancora utilizzati sono
prorogati d’ufficio per le
otto campagne successive
all’estirpazione del vigneto
stesso.
– trasferiti parzialmente o totalmente ad un’altra azienda secondo le modalità di
seguito indicate.
I diritti di reimpianto non utilizzati nei tempi prescritti confluiscono
automaticamente
nella Riserva provinciale.
Termini di presentazione
delle domande. Istruttoria
Il conduttore di una azienda
agricola che intende estirpare, e/o reimpiantare una superficie vitata deve presentare
apposita istanza, avvalendosi eventualmente del modello
predisposto dalla struttura, al
competente Servizio in materia di vigilanza e promozione
dell’attività agricola - Ufficio
tutela delle produzioni agri-
agricola entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione procede al
rilascio del relativo diritto di
reimpianto che ha durata fino
al termine dell’ ottava campagna successiva a quella in cui
ha avuto luogo l’estirpazione.
Il viticoltore deve comunicare l’avvenuto reimpianto entro il 30 giugno di ogni anno
avvalendosi
eventualmente
del modello predisposto dalla struttura.
In mancanza di tale comunicazione e decorse le otto
campagne successive all’estirpazione del vigneto stesso, il
diritto passa automaticamente
nella riserva provinciale senza
ulteriori comunicazioni.
Documentazione utile.
Alla dichiarazione di avvenuta
estirpazione va allegato il consenso scritto del proprietario
del terreno se persona diversa
Terra Trentina
cole entro il 31 dicembre di
ogni anno ed almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori
di estirpazione.
In seguito ad eventi eccezionali (acquisti e affitti di terreno, morie, danneggiamenti) le
istanze di estirpazione vigneto,
debitamente motivate, potranno essere accettate in deroga
alla scadenza del 31 dicembre
entro il 30 aprile ed almeno 30
giorni prima dell’inizio dei lavori di estirpazione con possibilità di procedere al reimpianto nel corso della medesima
campagna viticola.
Quando le fallanze presenti all’interno di un vigneto sono inferiori al 10% delle piante potenzialmente presenti in
quel vigneto, per la sostituzione o il reimpianto delle stesse non è necessario richiedere un diritto di reimpianto, né
dare comunicazione dell’avvenuta estirpazione, purché
non si modifichi la base ampelografica del vigneto.
L’autorizzazione viene rilasciata dal Servizio provinciale
competente previa verifica della superficie da estirpare, sulla base di accertamento diretto
in azienda o sulla base dei dati
validati della dichiarazione delle superfici vitate o di adeguata documentazione fornita dall’azienda o, anche, sulla base
di una documentazione relativa a precedenti accertamenti
giacente presso l’Ufficio tutela
delle produzioni agricole.
Il viticoltore interessato dovrà
presentare entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31
maggio in caso di deroghe
previste dalla presente delibera una dichiarazione di avvenuta estirpazione del vigneto avvalendosi eventualmente
del modello predisposto dalla struttura.
A seguito di ciò il competente
Servizio in materia di vigilanza e promozione dell’attività
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dal conduttore. La documentazione richiesta può essere
sostituita da autocertificazione. La mancata presentazione
della documentazione prevista comporta la non ammissibilità della domanda. Nel caso
di utilizzo di diritti in portafoglio generati da estirpazioni fuori provincia, alla notifica
di avvenuto reimpianto dovrà
essere allegata l’autorizzazione al reimpianto rilasciata dalla Provincia o Regione competente.”
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Trasferimento del diritto di
reimpianto
I diritti di reimpianto possono
essere parzialmente o totalmente trasferiti ad altra azienda solo per la realizzazione di
superfici vitate per la produzione di V.Q.P.R.D. o di vini
da tavola designati mediante indicazione geografica. La
Provincia autonoma di Trento
autorizza il trasferimento di diritti di reimpianto provenienti
dalle riserve di altre Regioni
o Province autonome purché
tali diritti siano destinati alla
produzione di V.Q.P.R.D. o di
vini da tavola designati mediante indicazione geografica.
Viceversa i diritti di reimpianto generati dall’estirpazione di
vigneti ubicati in Trentino potranno essere utilizzati solo in
provincia di Trento.
Il trasferimento avviene mediante scrittura privata con firma autenticata e registrazione
obbligatoria. L’autorizzazione
al reimpianto viene rilasciata
dal Servizio competente previa acquisizione del riscontro
sull’effettiva sussistenza del
diritto di reimpianto.
Al fine di non determinare un
aumento del potenziale produttivo attraverso il trasferimento dei diritti di reimpianto,
qualora sia previsto il trasferimento da superficie non irrigua a superficie irrigua, si
applica un coefficiente di riduzione pari al 20 per cento
della superficie oggetto di trasferimento.
In caso di trasferimento del
diritto da altra Regione o Provincia autonoma la resa indicata va confrontata con la
resa del V.Q.P.R.D. che si intende impiantare: se questa
è superiore alla precedente,
la superficie oggetto di reimpianto è pari alla superficie
estirpata moltiplicata per il
rapporto fra le rese. Tale modalità è applicata in assenza
di strumenti di controllo nazionali che garantiscano il
mantenimento del potenziale
produttivo nazionale.
Procedure di trasferimento
del diritto di reimpianto
La procedura da seguire é la
seguente:
1) la richiesta di efficacia del
diritto acquistato deve essere presentata entro 30
giorni dalla data di registrazione, e comunque entro e non oltre il 31 marzo
per procedere al reimpian-
to nel corso della medesima campagna viticola,
avvalendosi eventualmente del modello predisposto dalla struttura, al Servizio competente in materia
di vigilanza e promozione
dell’attività agricola - Ufficio tutela delle produzioni
agricole, allegando:
a) copia dell’attestato del
diritto di reimpianto;
b) copia conforme all’originale del contratto di
compravendita del diritto
di reimpianto di superficie vitata rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
La mancata presentazione
della documentazione prevista comporta la non ammissibilità della domanda.
Riserva Provinciale
dei diritti
Istituzione della Riserva
A decorrere dal 1. agosto 2000
è istituita presso il competente Servizio in materia di vigilanza e promozione dell’attività agricola - Ufficio tutela
delle produzioni agricole, la
Nella Riserva confluiscono:
– i diritti di nuovo impianto,
i diritti di reimpianto e i diritti di nuovo impianto prelevati dalla riserva e non
utilizzati entro i termini indicati dal Regolamento CE
1493/99;
– i diritti di impianto nuovamente creati;
– la parte eccedente della
superficie dei diritti derivati dall’acquisto da parte di
un produttore di un diritto
di reimpianto;
– i diritti di reimpianto assegnati ai sensi del Reg. CE
822/87 a decorrere dalla campagna 1989/90, non
utilizzati e scaduti il 31 luglio 2000 salvo deroghe.
I diritti di impianto attribuiti
a una riserva possono essere
prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale
sono stati assegnati alla stessa. I diritti di impianto non
concessi entro tale periodo si
estinguono.
I diritti di impianto prelevati dalla riserva devono essere esercitati entro la fine della
seconda campagna successiva a quella in cui sono stati prelevati. Se tali diritti non
vengono esercitati nei termini
previsti, sono automaticamente riassegnati alla Riserva provinciale.
I diritti presenti nella riserva
provinciale possono essere
assegnati annualmente ai viticoltori titolari di dichiarazione
superfici vitate che ne facciano richiesta a condizione che
il richiedente non risulti tra gli
assegnatari di diritti prelevati
dalla riserva negli ultimi 5 anni e non abbia ceduto diritti
negli ultimi cinque anni. I diritti dovranno essere esercitati
su terreni condotti dal richie-
dente. I diritti assegnati dalla
riserva possono essere utilizzati solo per impianti ricadenti nelle zone DOC.
Nel caso di giovani viticoltori di età inferiore ai quarant’anni che si siano insediati in un’azienda vitivinicola in
qualità di capo dell’azienda
da non più di tre anni, iscritti nella sezione prima dell’Archivio provinciale delle
imprese agricole (APIA), tali diritti possono essere concessi gratuitamente nel limite
massimo di 5.000 metri quadrati per azienda.
Nel caso di altri produttori che
intendano far valere tali diritti
per piantare vigneti la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata, possono essere assegnati
diritti fino ad un massimo di
5.000 metri quadrati a fronte
del pagamento di una somma corrispondente ad 1 Euro
al metro quadro, da versare al
Bilancio provinciale tramite il
Tesoriere della Provincia.
I diritti prelevati dalla riserva potranno essere utilizzati esclusivamente nelle zone
collinari o nelle zone di fondovalle per la ricostituzione di
appezzamenti omogenei di vigneto con l’adozione di un sistema di allevamento previsto
dal disciplinare di produzione, utilizzando per l’impianto
esclusivamente le varietà raccomandate ed autorizzate per
la provincia di Trento.
Termini di presentazione
delle domande
La richiesta di acquisto di diritto di impianto prelevato
dalla riserva dovrà essere fatta, avvalendosi eventualmente del modello predisposto
dalla struttura, da presentare
al competente Servizio in materia di Vigilanza e promozione dell’attività agricola - Ufficio tutela delle produzioni
agricole ogni anno entro il 30
giugno.
Documentazione utile
– fotocopia visura catastale
e fotocopia estratto mappa
con evidenziate le particelle oggetto del reimpianto;
– La mancata presentazione
della documentazione prevista comporta la non ammissibilità della domanda.
Iter di approvazione delle
domande
La graduatoria per l’assegnazione dei diritti sarà stilata dal competente Servizio entro il 30 settembre di
ogni anno dando priorità ai
richiedenti con una minore
superficie.
Dal momento del rilascio della autorizzazione, l’impianto
dovrà essere realizzato entro
le due campagne successive solo sulle particelle oggetto della domanda con l’obbligo da parte del viticoltore di
comunicare l’avvenuto reimpianto entro il 30 giugno di
ogni anno avvalendosi eventualmente del modello predisposto dalla struttura.
Controlli
Il controllo amministrativo, in
sede istruttoria, riguarda la totalità delle pratiche. Il controllo successivo da effettuarsi su
un campione pari al 10 per
cento delle pratiche comporta l’accertamento del rispetto
degli impegni assunti, della rispondenza delle dichiarazioni
rese dal richiedente, di ogni
altro obbligo richiesto e sottoscritto all’atto della domanda
e, quindi, assunto dallo stesso
richiedente.
Il mancato rispetto degli impegni e/o della osservanza
della normativa comunitaria e
nazionale di settore comporta l’applicazione delle sanzioni previste..
Terra Trentina
riserva provinciale dei diritti
di impianto di vigneto.
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