Manuale per altre strutture ricettive in formato PDF
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Manuale per altre strutture ricettive in formato PDF
Per variazione del titolare della struttura ricettiva: - nel caso di conferma dei requisiti preesistenti alla data del subentro, il nuovo titolare presenta alla Provincia i modelli di classificazione e contestualmente procede alla presentazione della s.c.i.a. (segnalazione certificata di inizio attività) al Comune territorialmente competente. In questo caso si consiglia al subentrante di richiedere alla Provincia il modello di dichiarazione dei requisiti precompilato dalla Provincia sulla base dei dati riferiti alla classificazione precedente; - nel caso ci siano ulteriori modifiche da apportare alla classificazione precedentemente attribuita (livello di classificazione, modifica della capacità ricettiva, ecc.), il subentrante è tenuto a presentare domanda per l’attribuzione di una nuova classificazione. INFORMAZIONI I Modelli di classificazione sono scaricabili dal sito istituzionale della Provincia della Spezia seguendo il percorso: www.provincia.sp.it Servizi Turismo Strutture Ricettive UFFICIO STRUTTURE RICETTIVE ORARIO DI RICEVIMENTO: MARTEDI’ E GIOVEDI’ ORE 9,00-11,30 PROVINCIA DELLA SPEZIA SERVIZIO TURISMO Ufficio Classificazione Strutture Ricettive MANUALE PER L’UTENTE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE Norme di riferimento: • Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 2, “Testo Unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari” • Regolamento Regionale 13 marzo 2009, n. 3, “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere” • Regolamento Regionale 23 febbraio 2010, n. 3, “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive” TIPOLOGIE Sono altre strutture ricettive: a) affittacamere; b) bed & breakfast c) case e appartamenti per vacanze; d) appartamenti ammobiliati per uso turistico; e) case per ferie; f) ostelli per la gioventù; g) rifugi alpini ed escursionistici; h) aree di sosta; i) mini aree di sosta; j) agriturismi. Sono AFFITTACAMERE le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei camere, sprovviste di cucina o posto-cottura, ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione, ammobiliate, poste in uno stesso stabile o in stabili adiacenti. Gli esercizi di affittacamere possono anche essere condotti, in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, da coloro che gestiscono fino a tre camere con apertura annuale massima di 210 giorni. Sono BED & BREAKFAST le strutture ricettive a conduzione familiare atte a fornire alloggio e prima colazione in non più di tre camere, sprovviste di cucina o posto-cottura, utilizzando parte dell’unità abitativa dimora stabile del titolare nei periodi di apertura della struttura. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare. L’essenza di questa forma di ospitalità è rappresentata dalla compresenza dell’ospitante e dell’ospite all’interno della struttura ricettiva nelle fasce orarie serali e mattutine concordate con l’ospite. Ciò consente di distinguere la tipologia del bed & breakfast da quella dell’affittacamere condotta in forma non imprenditoriale con carattere occasionale o saltuario. Sono CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (CAV) le unità immobiliari di civile abitazione, ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l’affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, per non più di dodici mesi consecutivi. Assumono la denominazione di Residence le strutture ricettive di Case e Appartamenti per Vacanze costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, 3. documentazione fotografica debitamente localizzata nel suddetto rilievo planimetrico 4 documentazione attestante il valido titolo di possesso dell’immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare (quali atto di proprietà, contratto di affitto, comodato d’uso, ecc.) 5 dichiarazione delle caratteristiche di qualità (modello Q) 6 bozzetto dell’insegna Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve aver già presentato al Comune competente la comunicazione di fine lavori e aver provveduto al completamento delle operazioni di installazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi necessari all'esercizio dell'attività. Gli Appartamenti Ammobiliati per Uso Turistico (AAUT) non sono soggetti a classificazione. Per apertura di una nuova struttura il proprietario o usufruttuario deve presentare alla Provincia e al Comune competente il Modello di Comunicazione di Locazione CO-AAUT, scaricabile dal sito internet della Provincia, debitamente compilato e sottoscritto e corredato dagli allegati indicati nel Modello stesso. 2) VARIAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURA ESISTENTE Il titolare di struttura ricettiva esistente e classificata comunica alla Provincia ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione entro trenta giorni dall’avvenuta variazione. Per modifiche che comportino la variazione del livello di classificazione o del numero di unità abitative e/o relativi posti letto, il titolare è tenuto a presentare domanda per l’attribuzione di una nuova classificazione. CLASSIFICAZIONE RICETTIVE ALTRE STRUTTURE La classificazione viene attribuita dalla Provincia, sulla base dei requisiti minimi posseduti, nei seguenti livelli: • • Affittacamere, Case e Appartamenti per Vacanze (CAV), Bed & Breakfast: da uno a tre soli Case per ferie, Ostelli per la Gioventù, Rifugi Alpini ed Escursionistici, Aree di Sosta, Mini Aree di Sosta: livello unico Si ricorda che l'ottenimento della obbligatorio e costituisce condizione l'esercizio dell'attività ricettiva. ciascuna arredata e dotata di servizi igienici e cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati. Sono APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO (AAUT) le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre, date in affitto ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti di locazione aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi e sempre che l’attività non sia organizzata in forma di impresa. Gli appartamenti possono essere locati a) dal proprietario o dagli usufruttuari; b) dalle agenzie immobiliari quali mandatarie classificazione è pregiudiziale per Per ottenere la classificazione è necessario presentare domanda alla Provincia, utilizzando gli appositi Modelli. I Modelli di classificazione sono scaricabili dal sito istituzionale della Provincia della Spezia: www.provincia.sp.it La Provincia rilascia la classificazione nei seguenti casi: 1) APERTURA NUOVA STRUTTURA I soggetti titolari di struttura ricettiva di nuova apertura richiedono alla Provincia la CLASSIFICAZIONE, condizione pregiudiziale per la presentazione della s.c.i.a. (“segnalazione certificata di inizio attività”) al Comune territorialmente competente. Il titolare presenta alla Provincia domanda di classificazione corredata dalla seguente documentazione prevista dai Regolamenti Regionali: 1. dichiarazione dei requisiti (modello CL) recante l’indicazione delle caratteristiche della struttura ricettiva 2. rilievo planimetrico in scala 1:100 della struttura ricettiva, quotato (misure lineari utili al calcolo delle superfici) e comprensivo delle altezze, nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di vani e locali, le dotazioni igienico sanitarie e le attrezzature Sono CASE PER FERIE le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni ed enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da aziende ed enti per soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari, ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva. Il soggiorno è limitato ai: a) soci o assistiti delle associazioni o enti gestori; b) dipendenti e familiari delle aziende o degli enti gestori; c) dipendenti e familiari di altre aziende che siano convenzionate con quella che gestisce la struttura ricettiva. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le stesse finalità, assumono in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di pensionati universitari, casa della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, case per esercizi spirituali, centri di vacanze per anziani, centri di vacanze per minori e simili. Le case per ferie possono essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore. Possono, inoltre, essere dotati di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore. Sono OSTELLI PER LA GIOVENTU’ le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani, dei gruppi di giovani e dei loro accompagnatori gestite, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore. Sono AREE DI SOSTA le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. I Comuni individuano il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta, e definiscono le modalità per la loro realizzazione, privilegiando nell’ordine: a) la realizzazione e la gestione diretta b) la possibilità di reperire piazzole nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta, anche mediante ampliamenti delle stesse. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora ciò non sia realizzabile; nelle strutture ricettive all’aria aperta su richiesta dei Comuni è possibile realizzare piazzole destinate ad aree di sosta. Sono RIFUGI ALPINI le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell’anno limitati, con strade carrozzabili. Sono RIFUGI ESCURSIONISTICI le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell’alpinismo o dell’escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva. Sono MINI-AREE DI SOSTA le aree, allestite dagli enti locali, aventi un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico effettuato esclusivamente mediante l’utilizzo di tende. Gli AGRITURISMI sono disciplinati da apposita Regionale (L.R. n. 37/2007 e R.R. n. 4/2008). Normativa