Manuale per altre strutture ricettive in formato PDF

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Manuale per altre strutture ricettive in formato PDF
Per variazione del titolare della struttura ricettiva:
- nel caso di conferma dei requisiti preesistenti alla data del
subentro, il nuovo titolare presenta alla Provincia i modelli
di classificazione e contestualmente procede alla
presentazione della s.c.i.a. (segnalazione certificata di inizio
attività) al Comune territorialmente competente. In questo
caso si consiglia al subentrante di richiedere alla
Provincia il modello di dichiarazione dei requisiti
precompilato dalla Provincia sulla base dei dati
riferiti alla classificazione precedente;
- nel caso ci siano ulteriori modifiche da apportare alla
classificazione precedentemente attribuita (livello di
classificazione, modifica della capacità ricettiva, ecc.), il
subentrante è tenuto a presentare domanda per
l’attribuzione di una nuova classificazione.
INFORMAZIONI
I Modelli di classificazione sono scaricabili dal
sito istituzionale della Provincia della Spezia
seguendo il percorso:
www.provincia.sp.it
Servizi Turismo
Strutture Ricettive
UFFICIO STRUTTURE RICETTIVE
ORARIO DI RICEVIMENTO:
MARTEDI’ E GIOVEDI’ ORE 9,00-11,30
PROVINCIA DELLA SPEZIA
SERVIZIO TURISMO
Ufficio Classificazione Strutture Ricettive
MANUALE PER L’UTENTE
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
Norme di riferimento:
• Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 2, “Testo Unico in
materia di strutture turistico-ricettive e balneari”
• Regolamento Regionale 13 marzo 2009, n. 3, “Disposizioni
di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del
tipo affittacamere”
• Regolamento Regionale 23 febbraio 2010, n. 3,
“Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre
strutture ricettive”
TIPOLOGIE
Sono altre strutture ricettive:
a) affittacamere;
b) bed & breakfast
c) case e appartamenti per vacanze;
d) appartamenti ammobiliati per uso turistico;
e) case per ferie;
f) ostelli per la gioventù;
g) rifugi alpini ed escursionistici;
h) aree di sosta;
i) mini aree di sosta;
j) agriturismi.
Sono AFFITTACAMERE le strutture ricettive atte a fornire alloggio
ed
eventuali
servizi
complementari,
ivi
compresa
la
somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei camere,
sprovviste di cucina o posto-cottura, ubicate in una o due unità
immobiliari di civile abitazione, ammobiliate, poste in uno stesso
stabile o in stabili adiacenti.
Gli esercizi di affittacamere possono anche essere condotti, in
forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario,
da coloro che gestiscono fino a tre camere con apertura annuale
massima di 210 giorni.
Sono BED & BREAKFAST le strutture ricettive a conduzione
familiare atte a fornire alloggio e prima colazione in non più di tre
camere, sprovviste di cucina o posto-cottura, utilizzando parte
dell’unità abitativa dimora stabile del titolare nei periodi di
apertura della struttura. Nei bed & breakfast deve essere presente
una camera ad uso esclusivo del titolare.
L’essenza di questa forma di ospitalità è rappresentata dalla
compresenza dell’ospitante e dell’ospite all’interno della struttura
ricettiva nelle fasce orarie serali e mattutine concordate con
l’ospite. Ciò consente di distinguere la tipologia del bed & breakfast
da quella dell’affittacamere condotta in forma non imprenditoriale
con carattere occasionale o saltuario.
Sono CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (CAV) le unità
immobiliari di civile abitazione, ubicate in immobili esistenti,
composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi
igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma
imprenditoriale, per l’affitto a turisti, nel corso di una o più
stagioni, per non più di dodici mesi consecutivi.
Assumono la denominazione di Residence le strutture ricettive di
Case e Appartamenti per Vacanze costituite da almeno sette unità
immobiliari di civile abitazione, aventi i requisiti igienico-edilizi
previsti per le case di civile abitazione,
3. documentazione fotografica debitamente localizzata nel
suddetto rilievo planimetrico
4 documentazione attestante il valido titolo di possesso
dell’immobile o degli immobili costituenti la struttura
ricettiva in capo al titolare (quali atto di proprietà, contratto
di affitto, comodato d’uso, ecc.)
5 dichiarazione delle caratteristiche di qualità (modello Q)
6 bozzetto dell’insegna
Al momento della presentazione della domanda, il
richiedente deve aver già presentato al Comune competente
la comunicazione di fine lavori e aver provveduto al
completamento delle operazioni di installazione degli
impianti, delle attrezzature e degli arredi necessari
all'esercizio dell'attività.
Gli Appartamenti Ammobiliati per Uso Turistico (AAUT) non
sono soggetti a classificazione. Per apertura di una nuova
struttura il proprietario o usufruttuario deve presentare alla
Provincia e al Comune competente il Modello di Comunicazione di
Locazione CO-AAUT, scaricabile dal sito internet della Provincia,
debitamente compilato e sottoscritto e corredato dagli allegati
indicati nel Modello stesso.
2) VARIAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURA
ESISTENTE
Il titolare di struttura ricettiva esistente e classificata comunica alla
Provincia ogni variazione dei dati contenuti nel modello di
classificazione entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.
Per modifiche che comportino la variazione del livello di
classificazione o del numero di unità abitative e/o relativi
posti letto, il titolare è tenuto a presentare domanda per
l’attribuzione di una nuova classificazione.
CLASSIFICAZIONE
RICETTIVE
ALTRE
STRUTTURE
La classificazione viene attribuita dalla Provincia, sulla base dei
requisiti minimi posseduti, nei seguenti livelli:
•
•
Affittacamere, Case e Appartamenti per Vacanze
(CAV), Bed & Breakfast: da uno a tre soli
Case per ferie, Ostelli per la Gioventù, Rifugi Alpini ed
Escursionistici, Aree di Sosta, Mini Aree di Sosta: livello
unico
Si ricorda che l'ottenimento della
obbligatorio e costituisce condizione
l'esercizio dell'attività ricettiva.
ciascuna arredata e dotata di servizi igienici e cucina, gestite
unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.
Sono APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO
(AAUT) le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non
superiore a tre, date in affitto ai turisti, nel corso di una o più
stagioni, con contratti di locazione aventi validità non superiore a
dodici mesi consecutivi e sempre che l’attività non sia organizzata
in forma di impresa.
Gli appartamenti possono essere locati
a) dal proprietario o dagli usufruttuari;
b) dalle agenzie immobiliari quali mandatarie
classificazione è
pregiudiziale per
Per ottenere la classificazione è necessario presentare
domanda alla Provincia, utilizzando gli appositi Modelli.
I Modelli di classificazione sono scaricabili dal sito
istituzionale della Provincia della Spezia:
www.provincia.sp.it
La Provincia rilascia la classificazione nei seguenti casi:
1) APERTURA NUOVA STRUTTURA
I soggetti titolari di struttura ricettiva di nuova apertura richiedono
alla Provincia la CLASSIFICAZIONE, condizione pregiudiziale
per la presentazione della s.c.i.a. (“segnalazione certificata di
inizio attività”) al Comune territorialmente competente.
Il titolare presenta alla Provincia domanda di classificazione
corredata dalla seguente documentazione prevista dai Regolamenti
Regionali:
1. dichiarazione dei requisiti (modello CL) recante l’indicazione
delle caratteristiche della struttura ricettiva
2. rilievo planimetrico in scala 1:100 della struttura ricettiva,
quotato (misure lineari utili al calcolo delle superfici) e
comprensivo delle altezze, nel quale siano indicate le specifiche
utilizzazioni e destinazioni di vani e locali, le dotazioni igienico
sanitarie e le attrezzature
Sono CASE PER FERIE le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di
fuori dei normali canali commerciali.
Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni ed enti
operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità
sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da
aziende ed enti per soggiorno dei propri dipendenti e dei loro
familiari, ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione
col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità
d’uso della struttura ricettiva.
Il soggiorno è limitato ai:
a) soci o assistiti delle associazioni o enti gestori;
b) dipendenti e familiari delle aziende o degli enti gestori;
c) dipendenti e familiari di altre aziende che siano
convenzionate con quella che gestisce la struttura ricettiva.
La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi
ricettivi che, gestiti per le stesse finalità, assumono in relazione
alla particolare funzione svolta, la denominazione di pensionati
universitari, casa della giovane, case religiose di ospitalità,
foresterie, case per esercizi spirituali, centri di vacanze per
anziani, centri di vacanze per minori e simili.
Le case per ferie possono essere dotate di particolari attrezzature
che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo
autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o
punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.
Possono, inoltre, essere dotati di particolari attrezzature che
consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome
modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti
autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.
Sono OSTELLI PER LA GIOVENTU’ le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani, dei
gruppi di giovani e dei loro accompagnatori gestite, in forma
diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o
religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo
del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità
sociali e culturali, nonché da privati previa stipula di apposita
convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca
le finalità d’uso della struttura ricettiva.
Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di particolari
attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti
secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di
cucina o punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del
gestore.
Sono AREE DI SOSTA le aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. I Comuni
individuano il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta,
e definiscono le modalità per la loro realizzazione, privilegiando
nell’ordine:
a) la realizzazione e la gestione diretta
b) la possibilità di reperire piazzole nell’ambito delle strutture
ricettive all’aria aperta, anche mediante ampliamenti delle
stesse.
La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati
sono consentite solo qualora ciò non sia realizzabile; nelle strutture
ricettive all’aria aperta su richiesta dei Comuni è possibile
realizzare piazzole destinate ad aree di sosta.
Sono RIFUGI ALPINI le strutture ricettive idonee a offrire
ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di
montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in
periodi dell’anno limitati, con strade carrozzabili.
Sono RIFUGI ESCURSIONISTICI le strutture ricettive idonee ad
offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone
montane, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse
nazionale o regionale.
I rifugi alpini e i rifugi escursionistici possono essere gestiti da
enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel
settore dell’alpinismo o dell’escursionismo, nonché da privati
previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per
territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva.
Sono MINI-AREE DI SOSTA le aree, allestite dagli enti locali,
aventi un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole
destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico
effettuato esclusivamente mediante l’utilizzo di tende.
Gli AGRITURISMI sono disciplinati da apposita
Regionale (L.R. n. 37/2007 e R.R. n. 4/2008).
Normativa