Capitolato Speciale d`Appalto per l`esecuzione di analisi di
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Capitolato Speciale d`Appalto per l`esecuzione di analisi di
Capitolato Speciale d’Appalto per l’esecuzione di analisi di laboratorio per gli utenti delle U.O.M.T.S. di Muggiò, Giussano e Usmate e per la lettura dei FOBT per il programma di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto. Lotto 1 CIG 62015110C6 Lotto 2 CIG 620151326C R.U.P. Arch. Leonardo Sferrazza Papa 1 ART. 1 – Oggetto del servizio Oggetto del servizio è l’esecuzione di analisi di biologia molecolare, di biochimica, di citofluorometria, ematochimici e citoistologici per assistititi dell’U.O.M.T.S., come di seguito sintetizzato (Lotto 1), i cui quantitativi sono dettagliatamente riportati nell’allegato n. 1 al presente Capitolato Speciale d’Appalto, e la lettura dei FOBT per il programma di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto (Lotto 2), i cui quantitativi sono di seguito riportati: Lotto 1: - Esami biologia molecolare - vedasi dettaglio riportato nell’Allegato n. 1 - gli esami di cui trattasi sinteticamente comprendono: HBV DNA, HCVRNA Genotipo, HCV RNA Qualit, HCV RNA Quant, HIV RNA, Resistenze Virali HIV, Chamydia, e Virapap); - Esami di citofluorimetria - vedasi dettaglio riportato nell’Allegato n. 1 - gli esami di cui trattasi sinteticamente comprendono: Sottopopolazioni Linfocitarie – Linfociti CD3/CD4/CD8); - Esami ematochimici - vedasi dettaglio riportato nell’Allegato n. 1 - gli esami ematochimici di cui trattasi sinteticamente comprendono: Ab HIV (Elisa IV generazione e western blot), diagnostica di laboratorio, tamponi tonsillari, uretrali e cervico-vaginali per malattie a trasmissione sessuale, CMV Ag precoce, ricerca micobatteri nel sangue. Lotto 2: - lettura dei FOBT del programma di screening per la prevenzione del tumore del colon retto: n. 50.000 determinazioni in ragione di anno, (n. 150.000 nel triennio); Gli esami da eseguire sono indicativi e potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione in relazione alle reali e contingenti necessità senza che da parte dell’aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi genere. Qualora nel periodo di vigenza del contratto si dovessero individuare nuove metodologie diagnostiche sperimentali, non presenti nel tariffario e da inserire tra gli esami abitualmente richiesti, dovranno essere concordate separate modalità di valorizzazione e pagamento tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria. ART. 2 - Luogo di esecuzione dei prelievi e modalità di espletamento del servizio La Ditta aggiudicataria del servizio relativo al Lotto 1 si farà carico della fornitura di: 2 - - - materiale per la raccolta dei campioni (es. provette, tamponi, etichette), e quant’altro possa occorrere per l’esecuzione dell’esame, (es. moduli per stampa referto) tenuto conto della propria organizzazione; del servizio di ritiro degli esami dai punti di prelievo, individuati utilizzando mezzi di trasporto ed attrezzature idonee al trasferimento del materiale organico (es. catena del freddo); del servizio di consegna dei referti, presso i punti di prelievo; della trasmissione trimestrale dei rapporti documentanti il numero degli esami effettuati suddivisi per centro di prelievo. Il personale della Ditta aggiudicataria garantirà nella fase iniziale la formazione del personale incaricato dall’ASL così come l’eventuale assistenza tecnica operativa nel corso di validità del servizio al fine di garantire un ottimale coordinamento. La Ditta aggiudicataria del servizio relativo al Lotto 2 si impegna a: - fornire a proprio onere il materiale comprendente la strumentazione, le provette per raccolta dei campioni, comprensivi dei contenitori primari, ed i materiali diagnostici (reagenti) per l’esecuzione degli esami; - garantire i parametri di qualità del primo livello diagnostico, come da normativa specifica, in particolare: o il test di screening deve essere un test immunologico, per la facilità di esecuzione, per l’elevata specificità nei confronti dell’emoglobina umana integra, della buona sensibilità e della facile applicabilità perché non richiede restrizione alimentare; o la strumentazione deve garantire la massima automazione, essere dedicata esclusivamente all’attività di screening oncologico ed idonea ad effettuare l’analisi qualitativa e la determinazione quantitativa dell’emoglobina fecale attraverso la costruzione di curve a più punti di taratura; o i flaconi di raccolta delle feci devono essere dotati di appositi strumenti di prelievo di facile uso ed in grado di standardizzare la quantità fecale da analizzare; devono contenere soluzioni stabilizzanti per garantire la conservazione del campione; devono inoltre possedere caratteristiche tali da facilitare l’identificazione del campione e la sua associazione con i dati anagrafici tramite l’utilizzo di codice a barre per l’appaiamento certo del relativo esito analitico; le caratteristiche dei flaconi devono altresì poter facilitare l’eventuale apposizione di dati personali aggiuntivi (età, sesso, nome e cognome, data di esecuzione del prelievo fecale); - garantire la continuità delle prestazioni di primo livello diagnostico senza interruzioni per la corretta chiamata dei residenti eleggibili nell’ambito del round organizzativo del programma di screening; - garantire la partecipazione dei Referenti individuati alle riunioni del gruppo tecnico – operativo, convocato con cadenza almeno trimestrale, ed alle riunioni dei Referenti delle 3 Farmacie e dei Distributori Farmaceutici, per la condivisione delle modalità operative e delle procedure; Di seguito sono indicate le sedi operative e la frequenza dei ritiri per gli esami componenti il Lotto 1: - Muggiò c/o Distretto – Via Dante 2 gg. 4 (alla settimana) - Giussano c/o Distretto – Via Milano, angolo Via Fermi 1 gg. 2 (alla settimana) - Usmate c/o Centro Polivalente – Via Roma 85 gg. 2 (alla settimana) Il ritiro dei campioni del Lotto 2 avverrà presso le Farmacie diffuse sul territorio di Monza e della Provincia di Monza e Brianza a carico della rete dei Distributori Intermedi Associati ADF che provvederà quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 14.00, da lunedì a venerdì, alla consegna presso il laboratorio aggiudicatario. L’aggiudicatario dovrà garantire la presenza di un proprio operatore che ritirerà i campioni, rifiutando e restituendo contestualmente al vettore i campioni pervenuti in contenitori non attribuibili all’Asl della Provincia di Monza e Brianza; contestualmente ai campioni, dovranno essere ritirati anche i consensi informati all’esecuzione dell’esame, provenienti dalle farmacie e contenuti nelle apposite buste fornite dall’Asl della Provincia di Monza e Brianza a garanzia della riservatezza. Le buste con i consensi saranno ritirati con cadenza settimanale da operatori dell’Asl della Provincia di Monza e Brianza. ART. 3 – Consegna dei referti Lotto 1: La consegna dei referti, su scheda e modulistica fornita dalla Ditta aggiudicataria dovrà avvenire mediante referto scritto entro una settimana dal ritiro del campione per esami di biologia molecolare, di biochimica, di citofluorometria e di istocitologia. La Ditta aggiudicataria dovrà altresì prevedere la visualizzazione dei referti on-line attraverso accesso internet dedicato. Lotto 2: L’aggiudicatario deve prevedere l’integrazione con il sistema di lettura dei codici a barre che identificano, nell’ambito del programma di screening, i soggetti, i campioni e le farmacie. Tale sistema deve essere altresì integrato con il software gestionale Dedalus. I tempi di lettura e comunicazione esito per via informatica devono essere quanto più brevi possibile e comunque, non oltre i 7 giorni dalla data di esecuzione del campione. 4 ART. 4 - Aggiudicazione Il servizio previsto dal presente capitolato speciale d’appalto verrà aggiudicato, alla migliore offerta economica (prezzo più basso), per singolo lotto, in applicazione del disposto normativo di cui all’art. 82 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, per singolo lotto, purché valida. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere ad aggiudicazione alcuna, quando nessuna delle offerte presentate soddisfi le prescrizioni poste, o non sia ritenuta economica, così come nel caso in cui vengono a cadere e/o modificarsi le condizioni di necessità che hanno generato il presente provvedimento. L’offerta dovrà essere così formulata: Lotto 1: L’importo posto a base d’asta di € 319.089,98 (IVA esente), è stato determinato applicando i prezzi unitari, previsti nel Nomenclatore Tariffario Regionale vigente, decurtati del 25%. Il concorrente dovrà applicare la percentuale unica di sconto all’importo posto a base d’asta, calcolato come sopra specificato. Tale percentuale unica di ribasso deriverà dal rapporto tra l’importo netto complessivo offerto, derivante dall’applicazione dei Prezzi Unitari netti offerti per ciascun esame da effettuare da applicare alle quantità riportate nell’Allegato n. 1 al capitolato speciale d’appalto, ed il prezzo complessivo lordo posto a base di gara. Lotto 2: indicazione di uno sconto percentuale unico da applicare all’importo a base d’asta di € 600.000,00 (IVA esente). Il prezzo unitario netto da applicare a ciascun esame deriverà dal rapporto tra il prezzo complessivo netto offerto ed il numero complessivo degli esami previsti in gara, che per il triennio sono stati stimati in n. 150.000. ART. 5 – Durata del contratto e Revisione Prezzi Il presente contratto avrà una durata triennale. Si applica l’art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., in ordine alla variazione dei prezzi, trattandosi di erogazione di servizi ad esecuzione periodica di durata triennale. E’ facoltà dell’ASL protrarre la durata del servizio alle medesime condizioni economiche per un periodo di 180 giorni, dandone preventivo avviso al fornitore, il quale sarà pertanto tenuto a continuare il servizio per tutto il periodo di proroga senza interruzione di sorta e senza nulla pretendere quale indennizzo per la maggiore durata del contratto. 5 ART. 6 – Fatturazione, liquidazione e pagamento Lotto 1: La Ditta aggiudicataria mensilmente presenterà la fattura relativa alle prestazioni erogate e in aggiunta il dettaglio degli esami effettuati suddiviso per punti prelievo, nonché i dati sugli esami eseguiti su supporto informatico contenenti codice utente, codice esame, tariffa, centro di prelievo. Lotto 2: L’aggiudicatario rendiconterà le prestazioni eseguite obbligatoriamente nel flusso della Circ. 28/SAN secondo le seguenti specifiche: - posizione ticket 90 - identificativo prestazione S - importo aggiudicato unitario. L’ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore. Il pagamento avverrà a 30 giorni dall’accertamento da parte del direttore dell’esecuzione delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni previste dal presente capitolato. Il direttore dell’esecuzione per l’accertamento dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’ASL di regolare fattura. Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 di attuazione della Direttiva 2000/35/CE, la scadenza di pagamento delle fatture emesse in adempimento al presente contratto è da calcolarsi con riferimento alla data di ricevimento della fattura da parte del’ASL. In riferimento all’obbligo di fatturazione elettronica l’impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D.MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014. A tal fine si indica il codice IPA dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza: UFG504. ART. 7 – Deposito cauzionale Deposito cauzionale provvisorio L’offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% del valore complessivo a base d’asta del singolo lotto per cui si è presentata offerta, sotto forma di cauzione o fidejussione (bancaria o assicurativa), come di seguito specificato: Lotto n. 1 importo cauzione provvisoria € 6.381,79; Lotto n. 2 importo cauzione provvisoria € 12.000,00. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l’operatività medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Deve, inoltre, avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Verrà svincolata contestualmente e, comunque, non oltre 30 giorni alle ditte non aggiudicatarie. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda al testo integrale dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, al cui contenuto deve essere conforme la cauzione provvisoria di cui trattasi. Ai sensi del comma 8 dell’art. 75 del D.Lgs sopra citato, l’offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs citato, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Deposito cauzionale definitivo Ai sensi dell’art. 113 comma 1 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006 a ss.mm.ii., l’aggiudicatario del servizio è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo netto di aggiudicazione definitiva ed è prestato a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza a detti obblighi nonché il rimborso delle somme che l’ASL dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienza del fornitore. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, la ditta aggiudicataria del lotto dovrà prestare, la cauzionale definitivo, in conformità a quanto previsto nell’art. 113 del D.Lgs sopra citato corrispondente al 10% (dieci percento) dell’importo del valore dei singoli lotti aggiudicati. Il deposito cauzionale deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché l’operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ASL. La mancata costituzione dell’eventuale garanzia richiesta, determina la revoca dell’affidamento da parte dell’ASL, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale ed alla definizione di eventuali pendenze derivanti dalla stessa e verrà restituita su richiesta scritta previo accertamento di tutti gli obblighi contrattuali e salvo che sia stata promossa contestazione giudiziale. ART. 8 – Penali In caso di palese imperfetta esecuzione del servizio, l’ASL, previa contestazione scritta, procederà all’applicazione della penale pari all’uno per mille (1%0) dell’importo contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per ogni disservizio causato, imputando altresì alla ditta il maggior costo sostenuto per eliminare il disservizio. In caso di ritardo nella consegna dei referti, rispetto ai termini concordati, l’ASL potrà applicare la penale sopra definita per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell’importo netto di 7 contratto come previsto dal comma 3 del citato art. 145, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni provocati. L’importo di detta penale sarà recuperato all’atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture. ART. 9 – Risoluzione del contratto Fermo restando quanto precisato in altre parti del presente capitolato, l’ASL potrà procedere ex art. 1456 del Codice Civile alla risoluzione del contratto ed assicurare, a spese del fornitore inadempiente la continuità della fornitura nei seguenti casi: 1. interruzione del servizio; 2. gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità della fornitura; 3. mancata reintegrazione della eventuale cauzione dovuta entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ASL; 4. frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 5. dopo n. 2 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del fornitore, l’ASL potrà procedere di diritto ex art. 1456 alla risoluzione del contratto e affiderà il servizio ad altro Ente e/o Società, seguendo la graduatoria delle Ditte offerenti, con riserva di addebito alla Ditta inadempiente del maggior costo sostenuto 6. violazione del Codice Etico Aziendale, del Codice di Comportamento dei Dipendenti e dei Fornitori e del piano anticorruzione dell’ASL (pubblicato sul sito internet aziendale), del Patto di Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR. n. 62/2014. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall’Asl come previsto negli articoli precedenti. Ai sensi dell’art. 9 –bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti, oltre all’incameramento della eventuale garanzia fideiussoria. Gli eventuali maggiori oneri che l’ASL dovesse sostenere per garantire la regolare fornitura dei beni aggiudicati alla ditta inadempiente, nei limiti di vigenza del contratto, verrà addebitato alla medesima ditta inadempiente, trattenendo quanto dovuto sui pagamenti che risultassero ancora da effettuare, oltre all’incameramento della eventuale garanzia fideiussoria. 8 Nel caso in cui le inadempienze da parte della ditta comportassero evidenti disservizi, si procederà comunque all’incameramento di tutta l’eventuale garanzia fideiussoria, a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno ulteriore. In quest’ultimo caso e nel caso in cui l’eventuale garanzia fideiussoria od eventuali altri crediti non fossero sufficienti al rimborso dell’intero danno, l’ASL inoltrerà a mezzo raccomandata A/R, nota per quanto dovuto dalla ditta inadempiente, che dovrà provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla notifica dell’addebito. ART. 10 – Recesso L’ASL ha diritto di recesso dal contratto nei seguenti casi: • giusta causa; • mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; • disposizioni nazionali o regionali in materia di competenza delle Azienda Sanitarie Locali che dovessero riflettersi sulla fornitura oggetto del presente capitolato; • attivazione convenzioni da parte di centrali di Committenza (Consip – ARCA) aventi ad oggetto le medesime forniture; • di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta con lettera raccomandata A/R. Il fornitore dovrà comunque, se richiesto dall’ASL, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa. In caso di recesso dell’ASL, la ditta ha diritto al pagamento delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ASL ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo. In tale ipotesi, il fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.. Non è consentito il recesso da parte della ditta aggiudicataria. ART. 11 – Patto di Integrità 9 Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con D.G.R. Lombardia n. X/1299 del 30.01.2014, che prevede la formale obbligazione da parte del committente, dei concorrenti e dell’aggiudicatario, di improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L’accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara e ha efficacia fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento. La violazione dello stesso comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale o la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere. ART. 12 – Sub-appalto E’ possibile procedere al subappalto del servizio di cui trattasi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. ART. 13 – Contribuzione da versare all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici In ossequio a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266 per l’anno 2007”, i concorrenti che intendono partecipare alla procedura aperta sono tenuti al pagamento della seguente contribuzione, quale condizione di ammissibilità alle procedure di scelta del contraente. Lotto 1: Codice Identificativo Gara n. 62015110C6 - Tassa sulla gara € 35,00 Lotto 2: Codice Identificativo Gara n. 620151326C - Tassa sulla gara € 70,00 La stazione appaltante, pena l’esclusione dalla gara del partecipante, procederà al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del C.I.G. riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. ART. 14 – Spese, imposte e tasse Ai sensi dell’art. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012, a partire dal 1 gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. Tali oneri devono essere versati alla stazione appaltante, su richiesta della stessa, entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto a 10 titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti rispettivamente dal secondo periodo del comma 7, dell’art. 66 e secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Saranno poste a carico dell’aggiudicatario, inoltre, tutte le spese per bolli, per la sottoscrizione e registrazione del contratto di appalto. ART. 15 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010 In materia di tracciabilità dei flussi finanziari si richiama quanto previsto dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; in particolare la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito dovrà, a pena di nullità del contratto, ai fini del pagamento delle fatture: 1. indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN; 2. indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. La ditta aggiudicataria provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. ART. 16 – Tutela dei dati personali e sensibili Nell’ambito dell’espletamento del servizio il fornitore è designato ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 quale responsabile per il trattamento dei dati personali e sensibili, messi a disposizione o raccolti direttamente, per perseguire le funzioni attribuite dalla ASL. Il fornitore si impegna ad effettuare qualsiasi trattamento in conformità alla Legge sopraccitata e ad ogni sua modificazione o integrazione. Per le modalità di “informativa e consenso” sul trattamento dei dati riguardanti lo stato di salute degli utenti, le stesse dovranno essere definite e concordate tra le parti, sempre nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. In caso di cessazione del servizio, a qualsiasi titolo, il fornitore è tenuto a trasmettere i dati personali e sensibili detenuti alla ASL. ART. 17 – Esecuzione del contratto – Foro competente In caso di controversia derivante dall’espletamento del presente contratto è eletto Foro Giudiziario esclusivo quello di Monza, escludendo espressamente la competenza di altri Fori. 11 ART. 18 – Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore, in quanto applicabili. Il presente capitolato speciale d’appalto si compone di n. 12 pagine contenenti n. 18 articoli. ALLEGATI: Allegato 1 - Dettaglio esami lotto 1 12