La gestione del contenzioso giudiziale.
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La gestione del contenzioso giudiziale. Collana a cura di Andrea Davide Arnaldi e Gianluca Zucco. Area legale di Credit Evolution, Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati. 13 E N 20 IO A IZ AT ED RN IO G AG I saggi sul mondo del credito. La gestione del contenzioso giudiziale. A cura di Andrea Davide Arnaldi. Il Decreto Ingiuntivo La prova Il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo p. 5 La notifica del decreto ingiuntivo p. 6 L’eventuale fase di opposizione p. 10 Il Decreto Ingiuntivo Europeo p. 11 Ambito di intervento p. 14 La fase esecutiva p. 15 L’atto di precetto p. 18 Procedura esecutiva immobiliare p. 22 p. 26 Procedura esecutiva presso terzi p. 23 Procedimento p. 27 p. 9 L’esecutività Il Titolo Esecutivo Europeo p. 12 Competenza giurisdizionale p. 13 Quando l’ingiunzione nazionale p. 16 p. 20 Il Fallimento p. 24 Domanda di insinuazione al passivo ordinaria p. 22 p. 17 Procedura esecutiva mobiliare p. 21 Presupposti soggettivi p. 25 La revocatoria ordinaria Il recupero dell’IVA Presupposti oggettivi p. 8 Il pignoramento p. 19 Il decreto ingiuntivo telematico Il recupero del credito SOMMARIO p. 30 3 Il recupero del credito > Il Decreto Ingiuntivo. > L’Atto di Precetto. > Il Decreto Ingiuntivo Europeo. > Il Pignoramento. > La Fase Esecutiva. > Il Fallimento. Esaurita ogni possibilità di recupero nella fase “pregiudiziale” diventa necessario, ricorrendone i presupposti1, procedere al recupero del credito tramite le necessarie procedure giudiziali. In questa fase sarà altresì necessario procedere ad una attenta valutazione delle eventuali contestazioni così da decidere in che misura il credito vada azionato e quale sia la procedura giudiziaria più idonea. Lo strumento giudiziale più efficace per il recupero del credito è certamente il decreto ingiuntivo. 1 Se il credito è particolarmente contenuto e i solleciti non sono andati a buon fine si può infatti pensare a una immediata messa a perdita della posta conformemente a quanto previsto dalla risoluzione Ministeriale e dalle Circolari della Agenzia dell’Entrata. 4 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo Il Decreto Ingiuntivo > La prova p. 6 > Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo p. 8 > Il decreto ingiuntivo telematico p. 9 > La notifica del decreto ingiuntivo p. 10 > L’eventuale fase di opposizione p. 11 > L’esecutività p. 12 > Il titolo esecutivo Europeo p. 13 5 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo La prova L’azione si introduce presentando un ricorso finalizzato a dimostrare, in via sommaria, l’esistenza del credito ed in conseguenza di tale prova, a chiedere la condanna del debitore al pagamento del dovuto. La prova necessaria ad ottenere l’ingiunzione di pagamento merita un breve approfondimento. Normalmente e salvo l’esistenza di tempestive contestazioni l’avvenuta prova del credito attraverso le predette modalità può già considerarsi “piena”. A titolo meramente esemplificativo possiamo dire che, nel caso di credito sorto in ragione di un contratto di compravendita, i documenti necessari a comprovare il credito sono: 1Il contratto/ordine di acquisto. 2Le fatture. 3I documenti di trasporto Nel caso in cui invece il credito sia relativo a prestazioni di servizi o appalti i documenti da produrre saranno: 1Il Contratto/ordine di esecuzione. 2Le fatture. 3Un documento attestante la corretta esecuzione ed accettazione della prestazione (verbale di accettazione dei lavori o analogo). 6 Di norma per poter ottenere un decreto ingiuntivo è necessario fornire prova scritta di: > contratto sulla base del quale è sorta l’obbligazione che ha generato il credito; > avvenuta somministrazione della controprestazione che ha generato il diritto al pagamento (la fornitura dei servizi o la consegna dei beni); La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo L’art. 634 II comma c.p.c. prevede poi che l’ingiunzione di pagamento possa essere pronunciata anche quando venga prodotto, come prova scritta a sostegno dell’esistenza del credito ed in alternativa ai documenti descritti in precedenza, l’estratto autentico delle scritture contabili del ricorrente. Con tale disposizione il legislatore ha voluto agevolare il recupero del credito da parte delle imprese subordinando l’emissione del decreto ingiuntivo alla prova (presuntiva) del fatto che queste ultime avessero anticipato il pagamento delle imposte registrando correttamente i documenti fiscali relativi al sorgere del credito. Il vantaggio di tale produzione documentale risiede, essenzialmente, nell’opportunità, per l’azienda che procede al recupero del credito e per il legale, di dare corso al procedimento monitorio senza effettuare lunghe e difficili ricerche documentali (di norma più l’azienda è strutturata maggiori sono le difficoltà di reperimento della documentazione relativa al credito); d’altra parte è però necessario precisare che la produzione dell’estratto autentico delle scritture contabili costituisce prova meramente presuntiva del credito con la conseguenza che, in caso di opposizione, il creditore sarà in primo luogo gravato dall’onere di dimostrare il fondamento del proprio credito nel corso del giudizio. Valutata la fondatezza del ricorso e dei documenti depositati il giudice emette il provvedimento intimando al debitore il pagamento del dovuto entro quaranta giorni dalla notifica dell’atto (cinquanta giorni nel caso di debitore che risiede al di fuori del territorio dello stato ma nella comunità Europea e sessanta giorni in caso di debitore che risiede al di fuori della comunità europea) precisando che, nel medesimo termine, è possibile proporre opposizione e che, in difetto, il decreto diventerà valido titolo per procedere ad esecuzione forzata. Una volta emesso il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro sessanta giorni dall’emissione del decreto medesimo. 60 gg. Una volta emesso il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro sessanta giorni dall’emissione del decreto medesimo. 7 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo Nel caso in cui il ricorrente sia in grado di produrre documenti provenienti dal debitore che abbiano valore confessorio circa l’esistenza del credito (riconoscimenti di debito, richieste di dilazione, cambiali o assegni insoluti), l’ingiunzione di pagamento può essere emessa in forma immediatamente esecutiva e costituire pertanto, sin da subito e a prescindere dall’eventuale opposizione, valido titolo per procedere all’esecuzione forzata. In tal caso il titolo potrà essere notificato subito unitamente al precetto (v. oltre). 8 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo Il decreto ingiuntivo telematico Negli ultimi anni questa procedura è stata poi oggetto del primo vero progetto di informatizzazione delle procedure legali. Presso il Tribunale di Milano (prima vera sede in cui il progetto è stato realizzato “a valore legale”) a partire dal 2006 e, in seguito, in tutti i Tribunali della Lombadia e alcuni dei maggiori Tribunali italiani i procedimenti monitori possono essere esperiti in forma esclusivamente telematica. Tale circostanza ha determinato innanzitutto un considerevole abbattimento dei tempi2 di emissione dei provvedimenti e, con il successivo passaggio alla fase “distrettuale”, la possibilità di depositare e verificare l’emissione dei provvedimenti anche fuori distretto: in questo modo i legali possono avvalersi dei domiciliatari (che normalmente costituiscono un costo aggiuntivo assai rilevante) a costi più contenuti3 4. 2 Nei Tribunali più congestionati l’adozione della procedura telematica può abbattere le tempistiche di emissione anche del 75% 3 Nel caso di procedure telematiche infatti il domiciliatario è investito del solo onere di richiedere le copie e procedere alla notifica del decreto 4 Guarda il video descrittivo del procedimento telematico http://www.youtube.com/ watch?v=EcoQvL1BXos&l ist=UUJ7oDrLsncCOF9iITsNVhQ&index=4&feature=plcp 9 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo La notifica del decreto ingiuntivo Una volta emesso il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore affinchè acquisti definitiva esecutività. Il procedimento della notifica è funzionale a dare la prova legale del fatto che il debitore ha avuto conoscenza del provvedimento emesso nei suoi confronti e consiste, in sostanza, nella consegna di una copia autentica del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo provvedimento. All’atto della consegna, o della spedizione di copia del provvedimento al debitore l’ufficiale giudiziario redige in calce ad altra copia del provvedimento una “relazione di notifica” che attesta appunto, l’avvenuta consegna o spedizione del provvedimento medesimo. Tale relazione costituisce la prova legale di avvenuta consegna del provvedimento in questione; nel caso però in cui la spedizione sia effettuata per il tramite della posta la notifica verrà perfezionata dall’ufficiale postale che provvederà a compilare una cartolina verde che attesti l’esito della notifica. 10 60 gg. La notifica deve perfezionarsi entro sessanta giorni dall’emissione del provvedimento. Operativamente è difficile, in detto arco di tempo, esperire più di due tentativi di notifica. Si consiglia pertanto, al fine di non far decadere il provvedimento, di effettuare la notifica sulla base di informazioni aggiornate sulla sede legale e/o operativa del debitore e sulla residenza del legale rappresentante (visure/report). La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo L’eventuale fase di opposizione L’opposizione a decreto ingiuntivo serve, sostanzialmente, al debitore per far valere i fatti estintivi o modificativi del diritto di credito e deve essere proposta nei quaranta giorni successivi alla notifica del decreto. L’opposizione introduce un vera e propria causa di merito finalizzata a valutare se il decreto opposto è stato legittimamente emesso e se il relativo diritto di credito sia effettivamente esistente e quantificato nella misura indicata nella fase monitoria. Poichè l’opposizione è lo strumento finalizzato a mettere in discussione il credito ingiunto la notifica dell’atto di citazione in opposizione sospende, di fatto, il decorso necessario a far divenire il decreto un titolo esecutivo nel caso in cui il decreto non sia immediatamente esecutivo. Solo nel corso della prima udienza di tale procedimento sarà possibile fare istanza affinchè il decreto medesimo acquisti efficacia (provvisoriamente5) esecutiva. Il giudice può concedere la provvisoria esecuzione solo se l’opposizione non è fondata su prova scritta ed è necessario procedere con l’istruzione della causa. Quando il decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa sarà possibile procedere, in forza del titolo così ottenuto, alla fase esecutiva. All’esito del giudizio di opposizione il Giudice confermerà o revocherà il decreto ingiuntivo. 5 Il decreto opposto sarà provvisoriamente esecutivo finchè la sentenza del giudizio di opposizione non lo confermi o lo revochi. In ogni caso il decreto provvisoriamente esecutivo è titolo idoneo a fondare l’esecuzione forzata. 11 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo L’esecutività Qualora il decreto ingiuntivo non venga opposto, dopo quaranta giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo. Perchè lo stesso possa essere usato nell’esecuzione forzata è quindi necessario richiedere presso il Tribunale che ha emesso il provvedimento l’apposizione della formula esecutiva. In sostanza, a seguito del provvedimento di esecutività emesso dal Giudice, il cancelliere del Tribunale appone in calce al ricorso notificato la seguente dicitura “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”. 12 40 gg. Qualora il decreto ingiuntivo non venga opposto, dopo quaranta giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo. La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo Il Titolo Esecutivo Europeo Quando si siano verificati i presupposti per l’esecutività (Reg. 805/2004) del provvedimento e per il caso in cui il debitore sia un soggetto residente nella Comunità Europea è possibile richiedere al giudice della fase monitoria una certificazione avente valore internazionale che attesta in tutto il territorio europeo la definitiva esecutività del provvedimento di ingiunzione. Tale attestazione consente al creditore italiano di inviare il titolo presso lo stato estero in cui risiede il debitore dove un legale incaricato dal creditore medesimo potrà dare corso ad un procedimento esecutivo conforme alle normative dello stato in questione. Sul punto è bene sottolineare come il procedimento resti sotto l’egida del tribunale italiano fino al momento immediatamente precedente all’inizio dell’esecuzione dando quindi la possibilità (ove ne ricorrano i presupposti relativi alla giurisdizione) di contenere i costi del recupero credito. 13 La gestione del contenzioso giudiziale Il Decreto Ingiuntivo Europeo > Ambito di intervento p. 15 > Competenza giurisdizionale p. 16 > Quando l’ingiunzione nazionale p. 17 L’ordinamento consente al creditore di procedere al recupero del credito verso una controparte localizzata nella Comunità Europea mediante il ricorso al decreto ingiuntivo “nazionale” che, qualora non opposto e non contestato, potrà costituire ai sensi del Reg. 805/2004 titolo esecutivo attivabile nello Stato di residenza del debitore estero senza alcuna ulteriore procedura di accertamento (exequatur). In alternativa a tale procedura è dal 2006 riconosciuto al Creditore la possibilità di richiedere, mediante ricorso ad un diverso procedimento, un Decreto Ingiuntivo Europeo (Reg. CE 1986/2006). Di seguito ed in breve, ecco l’ambito di intervento di questo procedimento ed i vantaggi o i punti di debolezza rispetto alla possibilità di notificare alla controparte estera un decreto ingiuntivo “nazionale” secondo quanto previsto dagli artt. 633 e ss. del codice di procedura civile. 14 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo Europeo Ambito di intervento Il decreto ingiuntivo Europeo è una procedura di ingiunzione di pagamento in ambito civile e commerciale nelle controversie transfrontaliere, a prescindere dalla natura della giurisdizione. Per “controversia transfrontaliera” s’intende una controversia nella quale almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro della giurisdizione adita. Come suindicato, le materie sono strettamente delimitate in ambito civile e commerciale con espressa esclusione per le materie fiscali, doganali o amministrative. 6 Il regolamento CE 1986/2006 si applica, pertanto, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca. 15 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo Europeo Competenza giurisdizionale Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, così come espressamente stabilito dal regolamento CE n. 44/2001. Unico foro non derogabile è il foro del consumatore, per cui l’art. 59 del citato regolamento stabilisce che sono sempre competenti i giudici dello stato membro in cui il convenuto consumatore è domiciliato. I VANTAGGI 1 il ricorso per decreto ingiuntivo europeo si deposita mediante la semplice compilazione di particolari moduli (https://e-justice.europa.eu). 2 Non è richiesta un’assistenza tecnica legale. 3L’emissione del Decreto non è subordinata alla produzione di particolari prove ma alla semplice descrizione dei documenti che si ritengono a sostegno del credito. 4Una volta emesso e non opposto il decreto ingiuntivo europeo acquista ex se esecutività, senza necessitare la formula esecutiva europea (exequatur), come altrimenti stabilito dal Regolamento CE n. 44/2001, ovvero di alcuna certificazione come da regolamento CE n. 805/2001. 5Il ricorso compilato mediante i moduli suindicati non necessita di alcuna traduzione, abbassando i costi delle azioni di recupero fuori dai confini nazionali. 6Stante la natura semplice e snella di questo procedimento di ingiunzione, è data la possibilità al creditore procedente, nel caso in cui ci siano opposizioni o contestazioni di sorta, di rinunciare ex ante all’ingiunzione senza dover necessariamente dar vita ad un procedimento ordinario di opposizione. 7Sono stati ridotti i termini di opposizione a 30 gg (ai sensi dell’art. 641 cpc il termine per l’opposizione di un decreto ingiuntivo di diritto interno notificato in un paese membro è di 50 gg). 16 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo Europeo Quando l’ingiunzione nazionale Il decreto ingiuntivo europeo, così come suindicato, ha un ambito di intervento limitato ai casi in cui uno dei due soggetti risieda o sia domiciliato in uno stato membro differente rispetto a quello del giudice adito. In tutti gli altri casi, e cioè per le controversie domestiche ovvero tra soggetti italiani e residenti o domiciliati in stati extra UE, è necessario, quindi, procedere con il ricorso per decreto ingiuntivo cosiddetto di diritto interno. In aggiunta, essendo sottoposto a un controllo più pregnante anche con riferimento alla verifica dei documenti allegati ai fini della prova del credito, il decreto ingiuntivo di diritto interno permette di ottenere, nei casi indicati dalla legge, la provvisoria esecutorietà dello stesso sia ai fini dell’esecuzione forzata, sia ai fini dell’iscrizione ipotecaria. Il decreto ingiuntivo nazionale ha un’estensione di applicabilità molto maggiore, potendo avere ad oggetto i seguenti crediti: >crediti di quantità di cose fungibili e cosa mobile determinata; >crediti condizionali; >crediti di denaro determinabili con calcolo automatico non espressi in cifre; >crediti non espressamente esclusi dalle materie indicate nell’art. 2 del regolamento CE n. 1986/2006 17 La gestione del contenzioso giudiziale La Fase Esecutiva Una volta ottenuto un titolo esecutivo per ottenere il pagamento, o anche solo per creare i presupposti necessari ad ottenere i vantaggi fiscali della perdita su crediti, è necessario agire in via esecutiva per aggredire effettivamente il patrimonio del debitore ed ottenere la soddisfazione del proprio credito dalla somma ricavata dalla vendita dei beni soggetti alla procedura. Nel precedente paragrafo sono state illustrate le fasi per conseguire un Decreto Ingiuntivo, che, qualora non opposto, costituisce uno dei titoli esecutivi in forza dei quali il creditore è autorizzato ad aggredire il patrimonio del debitore con la richiesta di pignoramento. Prima di esaminare i vari tipi di azioni esecutive, preme evidenziare come può costituire valido titolo esecutivo anche uno dei seguenti strumenti la cui acquisizione può realizzarsi anche nella fase pre legale cura del creditore. La legge prevede che, prima di procedere con la vera e propria procedura esecutiva, sia necessario notiziare il debitore, tramite la notifica di un atto di precetto, dell’intenzione di aggredire i suoi beni intimandogli per l’ultima volta il pagamento del dovuto9. 7 Qualora il titolo non potesse essere azionato con il precetto in quanto prescritta l’azione cartolare (cfr. Saggio La Gestione del pre contenzioso giudiziale) costituisce prova idonea per l’emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. 18 In breve i titoli esecutivi per il nostro ordinamento: >Decreto Ingiuntivo non opposto e munito di formula esecutiva. >Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. >Sentenza (provvisoriamente esecutiva per legge ai sensi dell’art. 282 cpc). >I titoli di credito quali le Cambiali o gli Assegni Bancari la cui azione cartolare non sia prescritta)7 >Scrittura privata autenticata (art.474 cpc)8. >Verbale di Conciliazione di un organismo di Mediazione, omologato (D.Lgs 28/2010). 8 9 Il nostro ordinamento riconosce a tale scrittura efficacia esecutiva solo per l’adempimento di obbligazioni di carattere pecuniario. L’atto di precetto contiene, oltre agli elementi espressamente previsti dalla legge, anche la specifica degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi e spese giudiziali maturate dal sorgere del credito al momento in cui viene effettuata la notifica. La gestione del contenzioso giudiziale L’Atto di Precetto Decorso il predetto termine il creditore può richiedere agli ufficiali giudiziari competenti per territorio di procedere con il pignoramento. Il pignoramento consiste nell’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi; in pratica il pignoramento “congela” i beni del debitore che non può più disporre degli stessi. L’ATTO DI PRECETTO DEVE CONTENERE: > l’indicazione del titolo sulla base di cui si procede10; > la quantificazione del dovuto con la specifica delle varie voci; > l’intimazione che, in difetto di spontaneo adempimento in un termine non inferiore a dieci giorni11, si procederà ad esecuzione forzata; 10 L’indicazione del titolo può non essere necessaria quando il titolo medesimo venga notificato unitamente al precetto. Ciò accade principalmente con i decreti immediatamente esecutivi, con le cambiali o gli assegni protestati o la scrittura privata autenticata (art. 474 cpc). 11 In sostanza una volta notificato l’atto di precetto il creditore non può richiedere il pignoramento prima che sia decorso il termine, detto termine dilatorio, di dieci giorni. 19 La gestione del contenzioso giudiziale Il Pignoramento > Procedura esecutiva mobiliare p. 21 > Procedura esecutiva immobiliare p. 22 > Procedura esecutiva presso terzi p. 23 20 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Pignoramento Procedura esecutiva mobiliare Essa è finalizzata ad assoggettare a pignoramento i beni mobili del debitore. Normalmente il pignoramento mobiliare viene effettuato al domicilio delle persone fisiche o alla sede dell’impresa (sia essa quella legale o quella operativa). L’ufficiale giudiziario assoggetta a pignoramento i beni del debitore rinvenuti nel luogo indicato dal creditore effettuando la stima degli stessi secondo il presumibile valore di realizzo. Effettuato il pignoramento il creditore deve richiedere la vendita dei beni pignorati che viene normalmente effettuata, su incarico del Tribunale, da istituti specializzati12. I beni possono essere venduti al dettaglio oppure all’asta e la somma eventualmente ricavata viene assegnata al creditore procedente ed ai creditori eventualmente intervenuti. Tale procedura è, tutto sommato, economica ma comunque caratterizzata da lunghi tempi necessari a vendere i beni; inoltre è piuttosto raro che vengano rinvenuti beni di facile liquidazione salvo che il debitore in questione non eserciti vendita al dettagli di beni nuovi. 12 Si tratta degli Istituti di Vendite Giudiziarie 21 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Pignoramento Procedura esecutiva immobiliare Il pignoramento colpisce i beni immobili di proprietà del debitore sottraendoli alla disponibilità dello stesso. Gli effetti del pignoramento si perfezionano con la trascrizione dello stesso che rende inopponibili al creditore procedente tutti gli eventuali atti dispositivi successivi. Prima di disporre la vendita è necessario depositare nel fascicolo la documentazione attestante la proprietà dell’immobile in capo al debitore13 e periziare l’immobile in modo da verificarne il valore effettivo. Le operazioni di vendita, cui viene dato corso su istanza del creditore, vengono normalmente affidate ad un professionista delegato dal giudice (un notaio, un avvocato o un commercialista) che provvede alla vendita dell’immobile partendo dalla quantificazione effettuata in sede di perizia per determinare la base del prezzo di vendita che può avvenire con o senza incanto. 13 Tale documentazione consiste nei certificati catastali dell’immobile degli ultimi vent’anni corredati delle relative mappe o, in alternativa, da una relazione notarile che copra il medesimo periodo. 22 Procedura Esecutiva immobiliare La procedura esecutiva immobiliare è certamente la procedura esecutiva che assicura la maggior soddisfazione del credito ma è anche caratterizzata da costi fissi altissimi dovuti sia al costo della documentazione necessaria a coltivare la procedura (cfr. nota 11) che allla retribuzione di professionisti coinvolti nella procedura (consulente tecnico d’ufficio che redige la perizia e delegato alla operazioni di vendita). Proprio per questo motivo è necessario, prima di intraprendere una procedura esecutiva, valutare attentamente se l’immobile è utilmente aggredibile o se è gravato da elementi che potrebbero pregiudicare l’esito della procedura (es. ipoteche precedenti, domande giudiziali, pignoramenti). La gestione del contenzioso giudiziale – Il Pignoramento Procedura esecutiva presso terzi Si tratta di una procedura che consente di pignorare i crediti che il debitore vanta nei confronti dei terzi. Il pignoramento viene effettuato tramite notifica dell’atto al debitore ed al terzo cui viene intimato di non disporre delle somme dovute al debitore senza l’ordine del giudice. Di norma la procedura si conclude con una sola udienza nel corso della quale il terzo fa una dichiarazione circa l’esistenza e la quantificazione delle eventuali somme dovute al debitore ed il creditore ne chiede l’assegnazione. Come per la procedura esecutiva mobiliare anche la procedura presso terzi (ovviamente nel caso in cui il credito del terzo nei confronti del debitore sussista) tende ad essere satisfattiva. Si osserva infine che il creditore ha sempre la possibilità di intervenire nelle procedure esecutive eventualmente promosse da altri nei confronti del proprio debitore. Tale opportunità però deve essere valutata alla luce del rapporto tra i crediti per cui si procede ed il compendio pignorato. In via meramente esemplificativa, si tenga presente che i crediti normalmente oggetto di pignoramento presso terzi sono: lo stipendio, il saldo di conto corrente, il canone d’affitto di ramo d’azienda o il corrispettivo dovuto al debitore dai propri clienti. Visita il sito www.cheope.it 23 La gestione del contenzioso giudiziale Il Fallimento > Presupposti soggettivi p. 25 > Presupposti oggettivi p. 26 > Procedimento p. 27 > Domanda di insinuazione al passivo ordinaria ex art. 92 l.f. p. 28 Il fallimento è una procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l’imprenditore commerciale con l’intero patrimonio e i suoi creditori, allo scopo di accertare lo stato di insolvenza dell’imprenditore, dei crediti vantati nei suoi confronti e la loro successiva liquidazione secondo il criterio della par condicio creditorum, tenendo conto delle cause legittime di prelazione. La normativa di riferimento è il regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), con le successive modifiche. Quest’ultimo individua, altresì, dei parametri soggettivi (o quantitativi) ed oggettivi in base ai quali è possibile individuare i soggetti che possano essere sottoposti alla detta procedura. 24 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Fallimento Presupposti soggettivi ART. 1 Il legislatore, fin da subito, ha imposto i primi veri limiti quantitativi, aventi lo scopo di individuare quegli imprenditori che non possono considerarsi “piccoli” e che, quindi, superando i seguenti parametri, possono essere dichiarati falliti: 1 aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000; 2 aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000; 3 avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000. ART. 10 Un ulteriore limite individuato dal legislatore in capo al creditore procedente, è imposto dall’art. 10 della stessa legge, dove è disposta l’impossibilità di proseguire con la dichiarazione di fallimento se il debitore risulta, da più di un anno, cancellato dal registro delle imprese. 25 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Fallimento Presupposti oggettivi ART. 5 Allo scopo di poter procedere alla dichiarazione di fallimento di un imprenditore non “piccolo”, è altresì necessario che quest’ultimo si trovi in stato di insolvenza. Tale condizione deve risultare da qualsiasi adempimento o fattore esterno che dimostri l’impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. ART. 15 Come se non bastasse, il legislatore ha imposto l’ulteriore condizione, prodromica alla dichiarazione di fallimento, che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, così come risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, sia complessivamente superiore a € 30.000,00. 26 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Fallimento Procedimento Una volta verificati i presupposti soggettivi ed oggettivi suindicati, il creditore, in persona dell’avvocato di fiducia, può procedere alla redazione ed al deposito, anche telematicamente (PEC) ove possibile, del ricorso per la declaratoria di fallimento avente lo scopo di dar vita, quindi, al procedimento prefallimentare. Il giudice, fissata l’udienza prefallimentare mediante decreto, verifica la sussistenza di tutti i presupposti del caso ed emette la sentenza di fallimento. 27 La gestione del contenzioso giudiziale – Il Fallimento Domanda di insinuazione al passivo ordinaria ex art. 92 l.f. Con la sentenza di fallimento comincia il vero e proprio procedimento liquidatorio fallimentare. Vengono, pertanto, nominati un giudice delegato ed un curatore. Quest’ultimo, esaminate le scritture dell’imprenditore ed ogni altra comunicazione utile, comunica senza indugio ai creditori, ivi compreso il creditore che aveva proposto l’istanza di fallimento (da oggi depositabile in via telematica), la possibilità di partecipare al concorso depositando, anche telematicamente ove possibile, nella cancelleria del tribunale una domanda ai sensi dell’art. 92 L.F. , unitamente alla data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui le dette domande devono essere presentate (30 gg prima dell’udienza di verifica). Il curatore provvederà quindi a verificare tutte le domande di insinuazione e provvederà alla redazione del progetto di stato passivo che proporrà al giudice delegato. Quest’ultimo verificato il progetto e le domande sottoscriverà lo stato passivo dandone esecutività. 28 Il recupero del’IVA > La revocatoria ordinaria. > Tavola sinottica delle attività di recupero credito giudiziale ed IVA Il recupero IVA rappresenta una fase, ancorchè residuale, di recupero del credito. In caso di non recuperabilità della quota imponibile è possibile valorizzare il credito sotto il profilo fiscale mediante emissione della nota di variazione ai sensi dell’art. 26 DPR 633/72. Sui presupposti e le decadenze per l’esercizio di tale diritto si rinvia alla lettura del saggio “Il recupero IVA ed la deducibilità del credito” La gestione del contenzioso giudiziale – Il recupero dell’IVA La revocatoria ordinaria La revocatoria è un’azione concessa al creditore avente lo scopo di salvaguardare l’integrità patrimoniale del debitore nel presupposto che quest’ultimo, consapevolmente, compia atti con i quali si spoglia di propri beni sottraendoli all’azione esecutiva del creditore medesimo. Tale azione è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale per il creditore: è necessario, infatti, che esista una posizione creditoria fra due soggetti ma anche che esista un atto di disposizione inter vivos tra il debitore ed un terzo. Al fine di poter correttamente esperire tale azione, che ha una prescrizione di 5 anni, il creditore deve provare l’eventus damni e la scientia fraudis del debitore. La riduzione patrimoniale del debitore deve, consapevolmente, comportare, quindi, un danno al diritto di soddisfazione del proprio credito da parte del creditore. Verificatisi tali presupposti, l’azione revocatoria permette di rendere inefficace l’atto inter vivos fra il debitore ed il terzo, sebbene non vengano pregiudicati i diritti a titolo oneroso acquisiti dai terzi in buona fede. 30 La gestione del contenzioso giudiziale – Il recupero dell’IVA Inoltre, una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia, possono essere promosse nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell’atto impugnato. È opportuno precisare che tale azione non permette il reintegro nel patrimonio del debitore del bene alienato, ma priva di effetti tale alienazione nei confronti del debitore che ha agito. Possono individuarsi due tipologie di azioni revocatorie 1 La revocatoria ordinaria che, come si è detto, ha lo scopo di rendere inopponibile un atto ai creditori nei limiti del danno subito. 2 La revocatoria fallimentare che, diversamente, ha lo scopo di far rientrare il bene alienato nel compendio del fallimento al fine di evitare lesione alla par condicio creditorum. 31 La gestione del contenzioso giudiziale – Il recupero dell’IVA Ricorso per decreto ingiuntivo procedura classica Deposito del ricorso per decreto ingiuntivo presso il tribunale competente Emissione decreto (75-100 gg.) 75-100 gg. Durata complessiva 195-240 gg. Ricorso per decreto ingiuntivo Termine per l’opposizione (40 gg.) per il debitore dalla data di notifica In caso di mancata opposizione il decreto ingiuntivo diventa definitivo ed esecutivo 40 gg. Deposito telematico Notifica d.i. (15-20 gg.) 15-20 gg. Formula esecutiva (60-80 gg.) 60-80 gg. Emissione decreto (20-45 gg.) Notifica (15-20 gg.) procedura telematica 75-100 gg. Durata complessiva 135-185 gg. 32 Termine per l’opposizione (40 gg.) per il debitore dalla data di notifica 40 gg. In caso di mancata opposizione il decreto ingiuntivo diventa definitivo ed esecutivo 15-20 gg. Formula esecutiva (60-80 gg.) 60-80 gg. La gestione del contenzioso giudiziale – Il recupero dell’IVA Opposizione a decreto ingiuntivo Durata complessiva 3 anni Atto di precetto Atto di citazione in opposizione depositato e notificato dal convenuto entro 40 gg. dall notifica del decreto ingiuntivo Prima udienza (120 gg.) Fase introduttiva del giudizio Fase istruttoria (testimoni, ecc.) Giudizio Notifica al debitore (15 gg.) Termini di pagamento (10 gg.) Validità (90 gg.) Procedimento ordinario di 1° grado. 120 gg. Durata complessiva 30 gg. Esecuzione forzata 15 gg. 10 gg. 90 gg. Beni personali Beni immobili Crediti (banche - lavoro) Pignoramento negativo Insolvenza del debitore Richiesta di declaratoria di fallimento presso il Tribunale competente Durata complessiva se negativa 30 gg. se positiva 200 gg. (aste di vendita) Fallimento Durata del procedimento di declaratoria: 30 gg. Durata della procedura di fallimento:3 anni o più Istanza di ammissione al passivo nel Fallimento immobili al passivo entro 30 gg. Deposito di istanze di Beni ammissione prima dell’udienza di verifica delle istanze. Monitoraggio Durata complessiva 40 gg. 33 La gestione del contenzioso giudiziale Note I SAGGI DI Titoli pubblicati: • La gestione del contenzioso giudiziale. • L’assicurazione del credito. • Il recupero IVA: condizioni, termini e monitoraggio. • Strumenti per la tutela e il recupero dei crediti verso la Pubblica Amministrazione. • La gestione del pre-contenzioso giudiziale. • Gli strumenti per il rilancio dell’impresa in crisi. 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