La gestione del contenzioso giudiziale.

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La gestione del contenzioso giudiziale.
La gestione
del contenzioso
giudiziale.
Collana a cura di Andrea Davide Arnaldi e Gianluca Zucco.
Area legale di Credit Evolution, Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati.
13
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N 20
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I saggi sul mondo del credito.
La gestione
del
contenzioso
giudiziale.
A cura di Andrea Davide Arnaldi.
Il Decreto
Ingiuntivo
La prova
Il Decreto
Ingiuntivo
immediatamente
esecutivo
p. 5
La notifica
del decreto
ingiuntivo
p. 6
L’eventuale
fase di
opposizione
p. 10
Il Decreto
Ingiuntivo
Europeo
p. 11
Ambito di
intervento
p. 14
La fase
esecutiva
p. 15
L’atto di
precetto
p. 18
Procedura
esecutiva
immobiliare
p. 22
p. 26
Procedura
esecutiva
presso terzi
p. 23
Procedimento
p. 27
p. 9
L’esecutività Il Titolo
Esecutivo
Europeo
p. 12
Competenza
giurisdizionale
p. 13
Quando
l’ingiunzione
nazionale
p. 16
p. 20
Il Fallimento
p. 24
Domanda di
insinuazione
al passivo
ordinaria
p. 22
p. 17
Procedura
esecutiva
mobiliare
p. 21
Presupposti
soggettivi
p. 25
La
revocatoria
ordinaria
Il recupero dell’IVA
Presupposti
oggettivi
p. 8
Il
pignoramento
p. 19
Il decreto
ingiuntivo
telematico
Il recupero del credito
SOMMARIO
p. 30
3
Il recupero
del credito
> Il Decreto Ingiuntivo.
> L’Atto di Precetto.
> Il Decreto Ingiuntivo
Europeo.
> Il Pignoramento.
> La Fase Esecutiva.
> Il Fallimento.
Esaurita ogni possibilità di recupero nella
fase “pregiudiziale” diventa necessario,
ricorrendone i presupposti1, procedere al
recupero del credito tramite le necessarie
procedure giudiziali.
In questa fase sarà altresì necessario procedere ad una attenta valutazione delle
eventuali contestazioni così da decidere in
che misura il credito vada azionato e quale
sia la procedura giudiziaria più idonea.
Lo strumento giudiziale più efficace per il
recupero del credito è certamente il decreto ingiuntivo.
1
Se il credito è particolarmente contenuto e i solleciti
non sono andati a buon fine si può infatti pensare a una
immediata messa a perdita della posta conformemente
a quanto previsto dalla risoluzione Ministeriale e dalle
Circolari della Agenzia dell’Entrata.
4
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo
Il Decreto
Ingiuntivo
> La prova
p. 6
> Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo
p. 8
> Il decreto ingiuntivo telematico
p. 9
> La notifica del decreto ingiuntivo
p. 10
> L’eventuale fase di opposizione
p. 11
> L’esecutività
p. 12
> Il titolo esecutivo Europeo
p. 13
5
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo
La prova
L’azione si introduce presentando un ricorso
finalizzato a dimostrare, in via sommaria, l’esistenza del credito ed in conseguenza di tale
prova, a chiedere la condanna del debitore al
pagamento del dovuto. La prova necessaria ad
ottenere l’ingiunzione di pagamento merita un
breve approfondimento.
Normalmente e salvo l’esistenza di tempestive contestazioni l’avvenuta prova del credito
attraverso le predette modalità può già considerarsi “piena”.
A titolo meramente esemplificativo possiamo dire che, nel caso di credito sorto in
ragione di un contratto di compravendita,
i documenti necessari a comprovare il credito sono:
1Il contratto/ordine di acquisto.
2Le fatture.
3I documenti di trasporto
Nel caso in cui invece il credito sia relativo
a prestazioni di servizi o appalti i documenti da produrre saranno:
1Il Contratto/ordine di esecuzione.
2Le fatture.
3Un documento attestante la corretta
esecuzione ed accettazione della
prestazione (verbale di accettazione
dei lavori o analogo).
6
Di norma per poter
ottenere
un decreto ingiuntivo
è necessario fornire
prova scritta di:
> contratto sulla
base del quale è sorta
l’obbligazione che ha
generato il credito;
> avvenuta somministrazione
della controprestazione che
ha generato il diritto al
pagamento (la fornitura
dei servizi o la consegna
dei beni);
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo
L’art. 634 II comma c.p.c. prevede poi che l’ingiunzione di pagamento possa essere pronunciata anche quando venga prodotto, come
prova scritta a sostegno dell’esistenza del credito ed in alternativa ai documenti descritti in
precedenza, l’estratto autentico delle scritture contabili del ricorrente.
Con tale disposizione il legislatore ha voluto
agevolare il recupero del credito da parte delle
imprese subordinando l’emissione del decreto
ingiuntivo alla prova (presuntiva) del fatto che
queste ultime avessero anticipato il pagamento delle imposte registrando correttamente i
documenti fiscali relativi al sorgere del credito.
Il vantaggio di tale produzione documentale
risiede, essenzialmente, nell’opportunità, per
l’azienda che procede al recupero del credito
e per il legale, di dare corso al procedimento
monitorio senza effettuare lunghe e difficili ricerche documentali (di norma più l’azienda è
strutturata maggiori sono le difficoltà di reperimento della documentazione relativa al credito); d’altra parte è però necessario precisare
che la produzione dell’estratto autentico delle
scritture contabili costituisce prova meramente presuntiva del credito con la conseguenza
che, in caso di opposizione, il creditore sarà in
primo luogo gravato dall’onere di dimostrare il
fondamento del proprio credito nel corso del
giudizio. Valutata la fondatezza del ricorso e
dei documenti depositati il giudice emette il
provvedimento intimando al debitore il pagamento del dovuto entro quaranta giorni dalla
notifica dell’atto (cinquanta giorni nel caso di
debitore che risiede al di fuori del territorio
dello stato ma nella comunità Europea e sessanta giorni in caso di debitore che risiede al di
fuori della comunità europea) precisando che,
nel medesimo termine, è possibile proporre
opposizione e che, in difetto, il decreto diventerà valido titolo per procedere ad esecuzione
forzata. Una volta emesso il decreto ingiuntivo
deve essere notificato entro sessanta giorni
dall’emissione del decreto medesimo.
60 gg.
Una volta emesso il
decreto ingiuntivo
deve essere
notificato entro
sessanta giorni
dall’emissione del
decreto medesimo.
7
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo
Il decreto
ingiuntivo
immediatamente
esecutivo
Nel caso in cui il ricorrente sia in grado di produrre documenti provenienti dal debitore che
abbiano valore confessorio circa l’esistenza del
credito (riconoscimenti di debito, richieste di dilazione, cambiali o assegni insoluti), l’ingiunzione di pagamento può essere emessa in forma
immediatamente esecutiva e costituire pertanto, sin da subito e a prescindere dall’eventuale
opposizione, valido titolo per procedere all’esecuzione forzata.
In tal caso il titolo potrà essere notificato subito
unitamente al precetto (v. oltre).
8
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo
Il decreto
ingiuntivo
telematico
Negli ultimi anni questa procedura è stata poi
oggetto del primo vero progetto di informatizzazione delle procedure legali. Presso il Tribunale di Milano (prima vera sede in cui il progetto
è stato realizzato “a valore legale”) a partire dal
2006 e, in seguito, in tutti i Tribunali della Lombadia e alcuni dei maggiori Tribunali italiani i
procedimenti monitori possono essere esperiti
in forma esclusivamente telematica. Tale circostanza ha determinato innanzitutto un considerevole abbattimento dei tempi2 di emissione dei
provvedimenti e, con il successivo passaggio
alla fase “distrettuale”, la possibilità di depositare e verificare l’emissione dei provvedimenti
anche fuori distretto: in questo modo i legali
possono avvalersi dei domiciliatari (che normalmente costituiscono un costo aggiuntivo assai
rilevante) a costi più contenuti3 4.
2
Nei Tribunali più congestionati
l’adozione della procedura telematica
può abbattere le tempistiche di
emissione anche del 75%
3
Nel caso di procedure telematiche
infatti il domiciliatario è investito del
solo onere di richiedere le copie e
procedere alla notifica del decreto
4
Guarda il video descrittivo
del procedimento telematico
http://www.youtube.com/
watch?v=EcoQvL1BXos&l
ist=UUJ7oDrLsncCOF9iITsNVhQ&index=4&feature=plcp
9
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo
La notifica
del decreto
ingiuntivo
Una volta emesso il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore affinchè acquisti definitiva esecutività.
Il procedimento della notifica è funzionale a
dare la prova legale del fatto che il debitore ha
avuto conoscenza del provvedimento emesso
nei suoi confronti e consiste, in sostanza, nella
consegna di una copia autentica del ricorso per
decreto ingiuntivo e del relativo provvedimento.
All’atto della consegna, o della spedizione di
copia del provvedimento al debitore l’ufficiale giudiziario redige in calce ad altra copia del
provvedimento una “relazione di notifica” che
attesta appunto, l’avvenuta consegna o spedizione del provvedimento medesimo.
Tale relazione costituisce la prova legale di avvenuta consegna del provvedimento in questione;
nel caso però in cui la spedizione sia effettuata
per il tramite della posta la notifica verrà perfezionata dall’ufficiale postale che provvederà a
compilare una cartolina verde che attesti l’esito
della notifica.
10
60 gg.
La notifica deve perfezionarsi entro
sessanta giorni dall’emissione
del provvedimento.
Operativamente è difficile, in
detto arco di tempo, esperire più
di due tentativi di notifica.
Si consiglia pertanto, al
fine di non far decadere il
provvedimento, di effettuare la
notifica sulla base di informazioni
aggiornate sulla sede legale
e/o operativa del debitore
e sulla residenza del legale
rappresentante (visure/report).
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo
L’eventuale fase
di opposizione
L’opposizione a decreto ingiuntivo serve, sostanzialmente, al debitore per far valere i fatti
estintivi o modificativi del diritto di credito e
deve essere proposta nei quaranta giorni successivi alla notifica del decreto. L’opposizione
introduce un vera e propria causa di merito finalizzata a valutare se il decreto opposto è stato
legittimamente emesso e se il relativo diritto di
credito sia effettivamente esistente e quantificato nella misura indicata nella fase monitoria.
Poichè l’opposizione è lo strumento finalizzato a
mettere in discussione il credito ingiunto la notifica dell’atto di citazione in opposizione sospende, di fatto, il decorso necessario a far divenire il
decreto un titolo esecutivo nel caso in cui il decreto non sia immediatamente esecutivo.
Solo nel corso della prima udienza di tale procedimento sarà possibile fare istanza affinchè il
decreto medesimo acquisti efficacia (provvisoriamente5) esecutiva.
Il giudice può concedere la provvisoria esecuzione solo se l’opposizione non è fondata su
prova scritta ed è necessario procedere con l’istruzione della causa.
Quando il decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa sarà possibile
procedere, in forza del titolo così ottenuto, alla
fase esecutiva.
All’esito del giudizio di opposizione il Giudice
confermerà o revocherà il decreto ingiuntivo.
5
Il decreto opposto sarà
provvisoriamente esecutivo finchè la
sentenza del giudizio di opposizione
non lo confermi o lo revochi. In ogni
caso il decreto provvisoriamente
esecutivo è titolo idoneo a fondare
l’esecuzione forzata.
11
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo
L’esecutività
Qualora il decreto ingiuntivo non venga opposto, dopo quaranta giorni dalla notifica, diventa
titolo esecutivo.
Perchè lo stesso possa essere usato nell’esecuzione forzata è quindi necessario richiedere
presso il Tribunale che ha emesso il provvedimento l’apposizione della formula esecutiva.
In sostanza, a seguito del provvedimento di esecutività emesso dal Giudice, il cancelliere del
Tribunale appone in calce al ricorso notificato la
seguente dicitura “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque
spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo,
al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi,
quando ne siano legalmente richiesti”.
12
40 gg.
Qualora il decreto
ingiuntivo non venga
opposto, dopo quaranta
giorni dalla notifica,
diventa titolo esecutivo.
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo
Il Titolo Esecutivo
Europeo
Quando si siano verificati i presupposti per l’esecutività (Reg. 805/2004) del provvedimento
e per il caso in cui il debitore sia un soggetto
residente nella Comunità Europea è possibile
richiedere al giudice della fase monitoria una
certificazione avente valore internazionale che
attesta in tutto il territorio europeo la definitiva
esecutività del provvedimento di ingiunzione.
Tale attestazione consente al creditore italiano
di inviare il titolo presso lo stato estero in cui risiede il debitore dove un legale incaricato dal
creditore medesimo potrà dare corso ad un procedimento esecutivo conforme alle normative
dello stato in questione.
Sul punto è bene sottolineare come il procedimento resti sotto l’egida del tribunale italiano
fino al momento immediatamente precedente
all’inizio dell’esecuzione dando quindi la possibilità (ove ne ricorrano i presupposti relativi alla
giurisdizione) di contenere i costi del recupero
credito.
13
La gestione del contenzioso giudiziale
Il Decreto
Ingiuntivo
Europeo
> Ambito di intervento
p. 15
> Competenza giurisdizionale
p. 16
> Quando l’ingiunzione nazionale
p. 17
L’ordinamento consente al creditore di procedere al recupero del credito
verso una controparte localizzata nella Comunità Europea mediante il ricorso al decreto ingiuntivo “nazionale” che, qualora non opposto e non
contestato, potrà costituire ai sensi del Reg. 805/2004 titolo esecutivo attivabile nello Stato di residenza del debitore estero senza alcuna ulteriore
procedura di accertamento (exequatur).
In alternativa a tale procedura è dal 2006 riconosciuto al Creditore la possibilità di richiedere, mediante ricorso ad un diverso procedimento, un
Decreto Ingiuntivo Europeo (Reg. CE 1986/2006).
Di seguito ed in breve, ecco l’ambito di intervento di questo procedimento ed i vantaggi o i punti di debolezza rispetto alla possibilità di notificare
alla controparte estera un decreto ingiuntivo “nazionale” secondo quanto
previsto dagli artt. 633 e ss. del codice di procedura civile.
14
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo Europeo
Ambito
di intervento
Il decreto ingiuntivo Europeo è una procedura
di ingiunzione di pagamento in ambito civile e
commerciale nelle controversie transfrontaliere,
a prescindere dalla natura della giurisdizione.
Per “controversia transfrontaliera” s’intende una
controversia nella quale almeno una delle parti
abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente
in uno Stato membro diverso dallo Stato membro della giurisdizione adita.
Come suindicato, le materie sono strettamente
delimitate in ambito civile e commerciale con
espressa esclusione per le materie fiscali, doganali o amministrative.
6
Il regolamento CE 1986/2006 si
applica, pertanto, in tutti gli Stati
membri dell’Unione Europea, ad
eccezione della Danimarca.
15
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo Europeo
Competenza
giurisdizionale
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è
determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia,
così come espressamente stabilito dal regolamento CE n. 44/2001. Unico foro non
derogabile è il foro del consumatore, per cui l’art. 59 del citato regolamento stabilisce
che sono sempre competenti i giudici dello stato membro in cui il convenuto consumatore è domiciliato.
I VANTAGGI
1 il ricorso per decreto ingiuntivo europeo si deposita mediante la
semplice compilazione di particolari moduli (https://e-justice.europa.eu).
2 Non è richiesta un’assistenza tecnica legale.
3L’emissione del Decreto non è subordinata alla produzione di particolari
prove ma alla semplice descrizione dei documenti che si ritengono a
sostegno del credito.
4Una volta emesso e non opposto il decreto ingiuntivo europeo acquista
ex se esecutività, senza necessitare la formula esecutiva europea
(exequatur), come altrimenti stabilito dal Regolamento CE n. 44/2001,
ovvero di alcuna certificazione come da regolamento CE n. 805/2001.
5Il ricorso compilato mediante i moduli suindicati non necessita di alcuna
traduzione, abbassando i costi delle azioni di recupero fuori dai confini
nazionali.
6Stante la natura semplice e snella di questo procedimento di ingiunzione,
è data la possibilità al creditore procedente, nel caso in cui ci siano
opposizioni o contestazioni di sorta, di rinunciare ex ante all’ingiunzione
senza dover necessariamente dar vita ad un procedimento ordinario
di opposizione.
7Sono stati ridotti i termini di opposizione a 30 gg (ai sensi dell’art. 641
cpc il termine per l’opposizione di un decreto ingiuntivo di diritto interno
notificato in un paese membro è di 50 gg).
16
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Decreto Ingiuntivo Europeo
Quando
l’ingiunzione
nazionale
Il decreto ingiuntivo europeo, così come suindicato, ha un ambito di intervento limitato
ai casi in cui uno dei due soggetti risieda o
sia domiciliato in uno stato membro differente rispetto a quello del giudice adito.
In tutti gli altri casi, e cioè per le controversie domestiche ovvero tra soggetti italiani e residenti o domiciliati in stati extra UE,
è necessario, quindi, procedere con il ricorso
per decreto ingiuntivo cosiddetto di diritto
interno.
In aggiunta, essendo sottoposto a un controllo
più pregnante anche con riferimento alla verifica
dei documenti allegati ai fini della prova del credito, il decreto ingiuntivo di diritto interno permette di ottenere, nei casi indicati dalla legge,
la provvisoria esecutorietà dello stesso sia ai fini
dell’esecuzione forzata, sia ai fini dell’iscrizione
ipotecaria.
Il decreto ingiuntivo
nazionale ha
un’estensione di
applicabilità molto
maggiore, potendo
avere ad oggetto i
seguenti crediti:
>crediti di quantità di cose
fungibili e cosa mobile determinata;
>crediti condizionali;
>crediti di denaro
determinabili con calcolo
automatico non espressi
in cifre;
>crediti non espressamente
esclusi dalle materie indicate
nell’art. 2 del regolamento
CE n. 1986/2006
17
La gestione del contenzioso giudiziale
La Fase
Esecutiva
Una volta ottenuto un titolo esecutivo per ottenere il pagamento, o anche solo per creare i presupposti necessari ad ottenere i vantaggi fiscali della
perdita su crediti, è necessario agire in via esecutiva per aggredire effettivamente il patrimonio del
debitore ed ottenere la soddisfazione del proprio
credito dalla somma ricavata dalla vendita dei
beni soggetti alla procedura. Nel precedente paragrafo sono state illustrate le fasi per conseguire
un Decreto Ingiuntivo, che, qualora non opposto,
costituisce uno dei titoli esecutivi in forza dei quali
il creditore è autorizzato ad aggredire il patrimonio del debitore con la richiesta di pignoramento.
Prima di esaminare i vari tipi di azioni esecutive,
preme evidenziare come può costituire valido titolo esecutivo anche uno dei seguenti strumenti
la cui acquisizione può realizzarsi anche nella fase
pre legale cura del creditore.
La legge prevede che, prima di procedere con
la vera e propria procedura esecutiva, sia necessario notiziare il debitore, tramite la notifica di un
atto di precetto, dell’intenzione di aggredire i
suoi beni intimandogli per l’ultima volta il pagamento del dovuto9.
7
Qualora il titolo non potesse
essere azionato con il precetto
in quanto prescritta l’azione
cartolare (cfr. Saggio La Gestione
del pre contenzioso giudiziale)
costituisce prova idonea per
l’emissione del decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo.
18
In breve i titoli
esecutivi
per il nostro
ordinamento:
>Decreto Ingiuntivo non
opposto e munito di formula
esecutiva.
>Decreto ingiuntivo
provvisoriamente
esecutivo.
>Sentenza (provvisoriamente
esecutiva per legge ai sensi
dell’art. 282 cpc).
>I titoli di credito quali
le Cambiali o gli Assegni
Bancari la cui azione
cartolare non sia prescritta)7
>Scrittura privata autenticata
(art.474 cpc)8.
>Verbale di Conciliazione di
un organismo di
Mediazione, omologato
(D.Lgs 28/2010).
8
9
Il nostro ordinamento riconosce
a tale scrittura efficacia esecutiva
solo per l’adempimento di
obbligazioni di carattere
pecuniario.
L’atto di precetto contiene, oltre
agli elementi espressamente
previsti dalla legge, anche la
specifica degli importi dovuti a
titolo di capitale, interessi e spese
giudiziali maturate dal sorgere del
credito al momento in cui viene
effettuata la notifica.
La gestione del contenzioso giudiziale
L’Atto
di Precetto
Decorso il predetto termine il creditore può richiedere agli ufficiali giudiziari competenti per
territorio di procedere con il pignoramento.
Il pignoramento consiste nell’ingiunzione che
l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi
da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si
assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi;
in pratica il pignoramento “congela” i beni del
debitore che non può più disporre degli stessi.
L’ATTO DI PRECETTO
DEVE CONTENERE:
> l’indicazione del titolo sulla base di cui
si procede10;
> la quantificazione del dovuto con la
specifica delle varie voci;
> l’intimazione che, in difetto di
spontaneo adempimento in un
termine non inferiore a dieci giorni11,
si procederà ad esecuzione forzata;
10
L’indicazione del titolo può non
essere necessaria quando il
titolo medesimo venga notificato
unitamente al precetto.
Ciò accade principalmente con i
decreti immediatamente esecutivi,
con le cambiali o gli assegni
protestati o la scrittura privata
autenticata (art. 474 cpc).
11
In sostanza una volta notificato l’atto
di precetto il creditore non può
richiedere il pignoramento prima
che sia decorso il termine, detto
termine dilatorio, di dieci giorni.
19
La gestione del contenzioso giudiziale
Il Pignoramento
> Procedura esecutiva mobiliare
p. 21
> Procedura esecutiva immobiliare
p. 22
> Procedura esecutiva presso terzi
p. 23
20
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Pignoramento
Procedura
esecutiva
mobiliare
Essa è finalizzata ad assoggettare a pignoramento i beni mobili del debitore. Normalmente il pignoramento mobiliare viene effettuato al domicilio delle persone fisiche o
alla sede dell’impresa (sia essa quella legale
o quella operativa). L’ufficiale giudiziario assoggetta a pignoramento i beni del debitore rinvenuti nel luogo indicato dal creditore
effettuando la stima degli stessi secondo il
presumibile valore di realizzo.
Effettuato il pignoramento il creditore deve
richiedere la vendita dei beni pignorati che
viene normalmente effettuata, su incarico del
Tribunale, da istituti specializzati12.
I beni possono essere venduti al dettaglio oppure all’asta e la somma eventualmente ricavata viene assegnata al creditore procedente
ed ai creditori eventualmente intervenuti.
Tale procedura è, tutto sommato, economica
ma comunque caratterizzata da lunghi tempi
necessari a vendere i beni; inoltre è piuttosto
raro che vengano rinvenuti beni di facile liquidazione salvo che il debitore in questione
non eserciti vendita al dettagli di beni nuovi.
12
Si tratta degli Istituti di Vendite
Giudiziarie
21
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Pignoramento
Procedura
esecutiva
immobiliare
Il pignoramento colpisce i beni immobili di
proprietà del debitore sottraendoli alla disponibilità dello stesso.
Gli effetti del pignoramento si perfezionano con la trascrizione dello stesso che
rende inopponibili al creditore procedente
tutti gli eventuali atti dispositivi successivi.
Prima di disporre la vendita è necessario
depositare nel fascicolo la documentazione attestante la proprietà dell’immobile in
capo al debitore13 e periziare l’immobile in
modo da verificarne il valore effettivo.
Le operazioni di vendita, cui viene dato
corso su istanza del creditore, vengono
normalmente affidate ad un professionista
delegato dal giudice (un notaio, un avvocato o un commercialista) che provvede
alla vendita dell’immobile partendo dalla
quantificazione effettuata in sede di perizia
per determinare la base del prezzo di vendita che può avvenire con o senza incanto.
13
Tale documentazione consiste nei certificati catastali
dell’immobile degli ultimi vent’anni corredati delle relative
mappe o, in alternativa, da una relazione notarile che copra
il medesimo periodo.
22
Procedura
Esecutiva immobiliare
La procedura esecutiva immobiliare è certamente la procedura esecutiva che assicura
la maggior soddisfazione del
credito ma è anche caratterizzata da costi fissi altissimi
dovuti sia al costo della documentazione necessaria a
coltivare la procedura (cfr.
nota 11) che allla retribuzione di professionisti coinvolti
nella procedura (consulente
tecnico d’ufficio che redige la
perizia e delegato alla operazioni di vendita). Proprio per
questo motivo è necessario,
prima di intraprendere una
procedura esecutiva, valutare
attentamente se l’immobile è
utilmente aggredibile o se è
gravato da elementi che potrebbero pregiudicare l’esito
della procedura (es. ipoteche
precedenti, domande giudiziali, pignoramenti).
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Pignoramento
Procedura
esecutiva
presso terzi
Si tratta di una procedura che consente di
pignorare i crediti che il debitore vanta nei
confronti dei terzi. Il pignoramento viene
effettuato tramite notifica dell’atto al debitore ed al terzo cui viene intimato di non
disporre delle somme dovute al debitore
senza l’ordine del giudice.
Di norma la procedura si conclude con una
sola udienza nel corso della quale il terzo
fa una dichiarazione circa l’esistenza e la
quantificazione delle eventuali somme dovute al debitore ed il creditore ne chiede
l’assegnazione.
Come per la procedura esecutiva mobiliare anche la procedura presso terzi (ovviamente nel caso in cui il credito del terzo
nei confronti del debitore sussista) tende
ad essere satisfattiva.
Si osserva infine che il creditore ha sempre
la possibilità di intervenire nelle procedure
esecutive eventualmente promosse da altri nei confronti del proprio debitore. Tale
opportunità però deve essere valutata alla
luce del rapporto tra i crediti per cui si procede ed il compendio pignorato.
In via meramente
esemplificativa, si tenga
presente che i crediti
normalmente oggetto
di pignoramento presso
terzi sono: lo stipendio,
il saldo di conto corrente,
il canone d’affitto
di ramo d’azienda o
il corrispettivo dovuto
al debitore dai propri
clienti.
Visita il sito www.cheope.it
23
La gestione del contenzioso giudiziale
Il Fallimento
> Presupposti soggettivi
p. 25
> Presupposti oggettivi
p. 26
> Procedimento
p. 27
> Domanda di insinuazione al passivo ordinaria
ex art. 92 l.f.
p. 28
Il fallimento è una procedura concorsuale
liquidatoria, che coinvolge l’imprenditore
commerciale con l’intero patrimonio e i suoi
creditori, allo scopo di accertare lo stato di
insolvenza dell’imprenditore, dei crediti vantati nei suoi confronti e la loro successiva liquidazione secondo il criterio della par condicio creditorum, tenendo conto delle cause
legittime di prelazione.
La normativa di riferimento è il regio decreto
legge 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), con le successive modifiche. Quest’ultimo individua, altresì, dei parametri soggettivi
(o quantitativi) ed oggettivi in base ai quali è
possibile individuare i soggetti che possano
essere sottoposti alla detta procedura.
24
La gestione del contenzioso giudiziale – Il Fallimento
Presupposti
soggettivi
ART. 1
Il legislatore, fin da subito, ha imposto i primi
veri limiti quantitativi, aventi lo scopo di individuare quegli imprenditori che non possono
considerarsi “piccoli” e che, quindi, superando i seguenti parametri, possono essere dichiarati falliti:
1 aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la
data di deposito della istanza di fallimento
o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore,
un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore ad
€ 300.000;
2 aver realizzato, in qualunque modo risulti,
nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio
dell’attività se di durata inferiore, ricavi
lordi per un ammontare complessivo annuo
non superiore ad € 200.000;
3 avere un ammontare di debiti anche non
scaduti non superiore ad € 500.000.
ART. 10
Un ulteriore limite individuato dal legislatore
in capo al creditore procedente, è imposto
dall’art. 10 della stessa legge, dove è disposta l’impossibilità di proseguire con la dichiarazione di fallimento se il debitore risulta, da
più di un anno, cancellato dal registro delle
imprese.
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La gestione del contenzioso giudiziale – Il Fallimento
Presupposti
oggettivi
ART. 5
Allo scopo di poter procedere alla dichiarazione di fallimento di un imprenditore non “piccolo”, è altresì necessario che quest’ultimo
si trovi in stato di insolvenza. Tale condizione deve risultare da qualsiasi adempimento
o fattore esterno che dimostri l’impossibilità
del debitore di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni.
ART. 15
Come se non bastasse, il legislatore ha imposto l’ulteriore condizione, prodromica alla
dichiarazione di fallimento, che l’ammontare
dei debiti scaduti e non pagati, così come
risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, sia complessivamente superiore a
€ 30.000,00.
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La gestione del contenzioso giudiziale – Il Fallimento
Procedimento
Una volta verificati i presupposti soggettivi ed
oggettivi suindicati, il creditore, in persona
dell’avvocato di fiducia, può procedere alla
redazione ed al deposito, anche telematicamente (PEC) ove possibile, del ricorso per la
declaratoria di fallimento avente lo scopo di
dar vita, quindi, al procedimento prefallimentare.
Il giudice, fissata l’udienza prefallimentare
mediante decreto, verifica la sussistenza di
tutti i presupposti del caso ed emette la sentenza di fallimento.
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La gestione del contenzioso giudiziale – Il Fallimento
Domanda
di insinuazione
al passivo ordinaria
ex art. 92 l.f.
Con la sentenza di fallimento comincia il vero
e proprio procedimento liquidatorio fallimentare. Vengono, pertanto, nominati un giudice
delegato ed un curatore. Quest’ultimo, esaminate le scritture dell’imprenditore ed ogni
altra comunicazione utile, comunica senza
indugio ai creditori, ivi compreso il creditore
che aveva proposto l’istanza di fallimento (da
oggi depositabile in via telematica), la possibilità di partecipare al concorso depositando,
anche telematicamente ove possibile, nella
cancelleria del tribunale una domanda ai sensi dell’art. 92 L.F. , unitamente alla data fissata
per l’esame dello stato passivo e quella entro
cui le dette domande devono essere presentate (30 gg prima dell’udienza di verifica).
Il curatore provvederà quindi a verificare tutte
le domande di insinuazione e provvederà alla
redazione del progetto di stato passivo che
proporrà al giudice delegato. Quest’ultimo
verificato il progetto e le domande sottoscriverà lo stato passivo dandone esecutività.
28
Il recupero
del’IVA
> La revocatoria
ordinaria.
> Tavola sinottica
delle attività di
recupero credito
giudiziale ed IVA
Il recupero IVA rappresenta una fase, ancorchè residuale, di recupero del credito.
In caso di non recuperabilità della quota
imponibile è possibile valorizzare il credito
sotto il profilo fiscale mediante emissione
della nota di variazione ai sensi dell’art. 26
DPR 633/72.
Sui presupposti e le decadenze per l’esercizio di tale diritto si rinvia alla lettura del
saggio “Il recupero IVA ed la deducibilità
del credito”
La gestione del contenzioso giudiziale – Il recupero dell’IVA
La revocatoria
ordinaria
La revocatoria è un’azione concessa al creditore avente lo scopo di salvaguardare l’integrità patrimoniale del debitore nel presupposto che quest’ultimo, consapevolmente,
compia atti con i quali si spoglia di propri
beni sottraendoli all’azione esecutiva del creditore medesimo.
Tale azione è un mezzo di conservazione della
garanzia patrimoniale per il creditore: è necessario, infatti, che esista una posizione creditoria fra due soggetti ma anche che esista
un atto di disposizione inter vivos tra il debitore ed un terzo.
Al fine di poter correttamente esperire tale
azione, che ha una prescrizione di 5 anni, il
creditore deve provare l’eventus damni e la
scientia fraudis del debitore. La riduzione
patrimoniale del debitore deve, consapevolmente, comportare, quindi, un danno al diritto di soddisfazione del proprio credito da
parte del creditore.
Verificatisi tali presupposti, l’azione revocatoria permette di rendere inefficace l’atto inter
vivos fra il debitore ed il terzo, sebbene non
vengano pregiudicati i diritti a titolo oneroso
acquisiti dai terzi in buona fede.
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La gestione del contenzioso giudiziale – Il recupero dell’IVA
Inoltre, una volta ottenuta la dichiarazione
di inefficacia, possono essere promosse nei
confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell’atto
impugnato.
È opportuno precisare che tale azione non
permette il reintegro nel patrimonio del debitore del bene alienato, ma priva di effetti tale
alienazione nei confronti del debitore che ha
agito.
Possono individuarsi due tipologie
di azioni revocatorie
1 La revocatoria ordinaria che, come si
è detto, ha lo scopo di rendere
inopponibile un atto ai creditori nei
limiti del danno subito.
2 La revocatoria fallimentare che,
diversamente, ha lo scopo di far
rientrare il bene alienato nel
compendio del fallimento al fine
di evitare lesione alla par condicio creditorum.
31
La gestione del contenzioso giudiziale – Il recupero dell’IVA
Ricorso
per decreto
ingiuntivo
procedura classica
Deposito del
ricorso per
decreto ingiuntivo
presso il tribunale
competente
Emissione decreto
(75-100 gg.)
75-100 gg.
Durata complessiva
195-240 gg.
Ricorso
per decreto
ingiuntivo
Termine per
l’opposizione (40
gg.) per il debitore
dalla data di notifica
In caso di mancata
opposizione il
decreto ingiuntivo
diventa definitivo
ed esecutivo
40 gg.
Deposito
telematico
Notifica d.i.
(15-20 gg.)
15-20 gg.
Formula esecutiva
(60-80 gg.)
60-80 gg.
Emissione decreto
(20-45 gg.)
Notifica
(15-20 gg.)
procedura
telematica
75-100 gg.
Durata complessiva
135-185 gg.
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Termine per
l’opposizione (40
gg.) per il debitore
dalla data di notifica
40 gg.
In caso di mancata
opposizione il
decreto ingiuntivo
diventa definitivo
ed esecutivo
15-20 gg.
Formula esecutiva
(60-80 gg.)
60-80 gg.
La gestione del contenzioso giudiziale – Il recupero dell’IVA
Opposizione
a decreto
ingiuntivo
Durata complessiva
3 anni
Atto di precetto
Atto di citazione
in opposizione
depositato e notificato
dal convenuto entro
40 gg. dall notifica del
decreto ingiuntivo
Prima udienza
(120 gg.)
Fase introduttiva
del giudizio
Fase istruttoria
(testimoni, ecc.)
Giudizio
Notifica al
debitore (15 gg.)
Termini di
pagamento (10 gg.)
Validità (90 gg.)
Procedimento
ordinario di 1°
grado.
120 gg.
Durata complessiva
30 gg.
Esecuzione
forzata
15 gg.
10 gg.
90 gg.
Beni personali
Beni immobili
Crediti
(banche - lavoro)
Pignoramento
negativo
Insolvenza
del debitore
Richiesta di
declaratoria
di fallimento
presso il Tribunale
competente
Durata complessiva
se negativa 30 gg.
se positiva 200 gg.
(aste di vendita)
Fallimento
Durata del
procedimento di
declaratoria: 30 gg.
Durata della
procedura di
fallimento:3 anni o più
Istanza di
ammissione
al passivo nel
Fallimento
immobili al passivo entro 30 gg.
Deposito di istanze di Beni
ammissione
prima dell’udienza di verifica delle istanze.
Monitoraggio
Durata complessiva
40 gg.
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La gestione del contenzioso giudiziale
Note
I SAGGI DI
Titoli pubblicati:
• La gestione del contenzioso giudiziale.
• L’assicurazione del credito.
• Il recupero IVA: condizioni, termini e monitoraggio.
• Strumenti per la tutela e il recupero dei crediti
verso la Pubblica Amministrazione.
• La gestione del pre-contenzioso giudiziale.
• Gli strumenti per il rilancio dell’impresa in crisi.
Realizzati con il contributo di:
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