Gestione della sicurezza nei piccoli cantieri

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Gestione della sicurezza nei piccoli cantieri
Gestione della sicurezza nei piccoli cantieri
Carlo Pozzi - Ingegnere Docente qualificato ISFoP - Coord. GT Costruzioni del CTS AIAS
IL CANTIERE
È il luogo dove si realizza l’opera. Esso può essere: piccolo, medio, grande. Gli elementi essenziali comuni
sono:
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un luogo dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle
lavorazioni;
un luogo in cui operano degli uomini;
l’uso di apprestamenti, attrezzature, infra-strutture e mezzi di protezione collettiva.
Gli obiettivi comuni sono:
realizzare l’opera nel minor tempo possibile;
realizzare l’opera come previsto nel contratto e nel progetto;
realizzare l’opera con il minor costo possibile.
Gli obiettivi che dovrebbero essere comuni sono:
realizzare l’opera prevenendo il manifestarsi di situazioni di pericolo, proteggendo i lavoratori dal
rischio di infortunio e tutelando la loro salute;
il comfort lavorativo.
“Dovrebbero” e non “sono” purtroppo! Non sono perché?
1. Perché non c’è la stessa conoscenza e/o cultura per la sicurezza e il comfort lavorativo.
2. Perché non c’è la stessa convinzione della convenienza tecnica-economica di realizzare l’opera con
criteri di sicurezza e comfort lavorativo. Prendiamo ora in considerazione “la sicurezza nei piccoli
cantieri” e in particolare gli elementi essenziali per una sua valida gestione. Un grande cantiere per
la realizzazione di un’opera può essere considerato composto da più parti dell’opera, per ognuna
delle quali potrebbe dirsi esserci un medio cantiere. Una parte dell’opera si realizza con una o più
operazioni principali, ognuna delle quali è composta da N operazioni elementari. Ciascuna delle
operazioni principali è come un piccolo cantiere.
Possono verificarsi due casi nei piccoli cantieri:
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in un primo caso opera solo un’impresa e/o lavoratori autonomi;
in un secondo caso sono presenti più imprese, anche non contemporanee.
Nel primo caso per attuare una valida gestione della sicurezza riteniamo debbano svolgersi una serie di
azioni ad opera del Committente:
a) Il Committente deve assicurarsi:
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che l’impresa abbia l’idoneità tecnica professionale, intesa quale possesso di capacità organizzative,
nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento al lavoro affidato;
che i lavoratori autonomi abbiano una capacità tecnica e professionale intesa come esperienza di
lavoro, disponibilità di attrezzature e di apprestamenti in relazione al lavoro affidato. Sia
dall’impresa che dai lavoratori autonomi il Committente dovrà pretendere che gli esibiscano
quanto previsto all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.c.
b) Il Committente, prima dell’inizio dei lavori, deve pretendere che gli sia comunicato il nominativo del
rappresentante dell’impresa in cantiere (il preposto o il capo cantiere o il direttore di cantiere). Il
Committente deve includere fra le clausole contrattuali l’obbligo della presenza costante del
rappresentante dell’impresa in cantiere; nel caso di una sua assenza per qualsiasi motivo dovrà essere
obbligatorio nominare prima un suo sostituto.
c) Il Committente deve pretendere che gli sia consegnato dall’impresa, prima dell’inizio dei lavori, il Piano
Operativo di Sicurezza (P.O.S.).
d) Il Committente dovrà conservare con diligenza tutta la documentazione consegnatagli dall’impresa e/o
dai lavoratori autonomi nonché quella da lui stesso discrezionalmente pro-curata per le azioni di cui al
punto a). Nel secondo caso per attuare una valida gestione della sicurezza riteniamo debbano svolgersi le
seguenti azioni.
1 - Per tutte le imprese sia affidatarie (appaltatori) sia esecutrici dei lavori (subappaltatori), nonché per i
lavoratori autonomi, il Committente o il Responsabile dei lavori (art. 89 lett. c) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.c.)
deve svolgere le stesse azioni di cui i punti a), b) e d) del primo caso sopra esposto.
2 - Il Committente e il Responsabile dei lavori contestualmente all’incarico di progettazione deve incaricare
il Coordinatore per la progettazione (C.S.P.) e, prima dell’affidamento dei lavori, il Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori (C.S.E.) (art. 89 lett. e) ed f) rispettivamente, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.c.) assicurandosi
che entrambi abbiano i requisiti professionali per svolgere gli incarichi. I due coordinatori devono
adempiere diligentemente gli obblighi a loro assegnati rispettivamente negli articoli 91 e 92 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.c.
3 - Il Committente o il Responsabile dei lavori deve comunicare per iscritto a tutte le imprese e a tutti i
lavoratori autonomi che partecipano ai lavori di cantiere i nominativi dei coordina-tori di cui il punto B). Tali
nominativi dovranno essere indicati nel cartello di cantiere. Il Committente o il Responsabile dei lavori deve
trasmettere all’ASL e all’Ufficio Provinciale del Lavoro la “notifica preliminare” di cui all’art. 99 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.c. prima dell’inizio dei lavori; deve trasmettere agli stessi gli eventuali aggiornamenti.
4 - Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (C.S.E.) dovrà, in cantiere, tenere i rapporti con il
rappresentante dell’impresa sia essa appaltatore o subappaltatore e dovrà assolutamente evitare rapporti
diretti sia con i lavoratori, sia con i capisquadra, sia con gli assistenti, fatti salvi i casi in cui sono state
comunicate per iscritto deleghe da parte dei datori di lavoro delle imprese. Con i lavoratori autonomi il
C.S.E. avrà rapporti diretti. Il C.S.E. dovrà tenere un giornale dei lavori su cui annotare sia le disposizioni
date all’impresa o ai lavoratori autonomi, sia le richieste dell’impresa e/o dei lavoratori autonomi. Il
giornale dovrà avere tre fogli tutti firmati dal C.S.E. e dal Rappresentante dell’impresa e/o del lavoratore
autonomo. Un foglio rimarrà al C.S.E., uno all’impresa e/o lavoratore autonomo e uno al Committente o
Responsabile dei lavori. Prima che un’impresa inizi i lavori, il C.S.E. dovrà avere un incontro con il
Rappresentante dell’impresa in cantiere, al fine di accertarsi che sia in possesso del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (P.S.C.) e lo abbia letto. Il C.S.E. dovrà richiamare l’attenzione del Rappresentante
dell’impresa sui punti più importanti del P.S.C.; stesso comportamento, il C.S.E., dovrà avere con i lavoratori
autonomi. Il C.S.E. dovrà recarsi e fermarsi in cantiere a sua discrezione, ma dovrà comunque tener
presente delle disposizioni e prescrizioni contenute nel P.S.C.. Un P.S.C. che impone esplicitamente di
rispettare le norme di sicurezza vigenti oppure che entra nei particolari esecutivi e nei dettagli – contenuti
propri del P.O.S. – obbliga a nostro parere il C.S.E. a una presenza in cantiere quasi continuativa. Le leggi
vanno rispettate! Non è opportuno richiamarle nel P.S.C. L’attuazione del P.O.S., che è piano
complementare e di dettaglio del P.S.C., compete ai datori di lavoro delle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi (art. 100 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.c.). È bene che il C.S.E., sempre che il P.S.C. non abbia
stabilito altrimenti ed in modo più gravoso, stabilisca:
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che le imprese e i lavoratori autonomi tengano un incontro, alla sua presenza, almeno ogni
15 giorni per verificare l’attuazione dei P.O.S.
di tenere, ogni 15 giorni almeno e dopo aver ispezionato il cantiere, un suo incontro con le
imprese e i lavoratori autonomi per comuni-care loro le risultanze della sua visita, che
dovranno essere riportate nel giornale dei lavori. Qualora durante i lavori, un’impresa, sia
essa appaltatore e/o subappaltatore nonché un lavoratore autonomo, notasse una
qualunque situazione di pericolo, conseguente ad una interferenza operativa o a una
perdita di validità strutturale o funzionale di un apprestamento o di una attrezzatura,
dovrà, se non è presente il C.S.E. in cantiere, promuovere immediata-mente un incontro
con tutte le imprese e i lavoratori autonomi interessati, al fine di determinare il da farsi per
rimuovere la situazione di pericolo. Di ciò deve essere informato subito il C.S.E.
telefonicamente. Alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi, se hanno il diritto
contrattuale di utilizzare apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione
collettiva approntati dall’appaltatore, è indispensabile vietare di eseguire direttamente su
di essi modifiche in corso d’opera, poiché solo l’appaltatore deve averne facoltà.