E` stato cambiato l`articolo della convenzione tra Italia e
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E` stato cambiato l`articolo della convenzione tra Italia e
LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI COL LUSSEMBURGO: VERSO L'INIZIO DELLA “FINE” DEL SEGRETO a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi L’art. 27 integrato prevede la possibilità, per i Introduzione Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale disciplina, con riferimento alle fonti internazionali, nell’art. 26 del Modello di Convenzione dell’Ocse. due stati, di chiedere informazioni detenute da banche o altre istituzioni finanziarie. La convenzione tra l’Italia e il Lussemburgo L’art. 27 (scambio di informazioni) della Convenzione tra l’Italia e il Il citato articolo disciplina le modalità con le quali gli stati E' stato cambiato contraenti possono scambiarsi le informazioni per assicurare l'articolo della la corretta applicazione delle convenzione tra Italia e disposizioni convenzionali e di Lussemburgo relativa quelle interne relative ad ogni imposta applicata in ciascuno degli ordinamenti coinvolti. Le Convenzioni contro allo scambio di informazioni anche per le gli intermediari finanziari. doppie imposizioni si ispirano al Modello OCSE. l’art. 26 del Modello OCSE, analizzeremo la modifica all’art. 27 (scambio di informazioni) Convenzione Lussemburgo. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti imposte relative previste alle dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione. Lo Nel presente intervento, dopo aver esaminato della Lussemburgo stabilisce che “1. tra l’Italia e il scambio di informazioni non viene limitato dall'art. 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od Autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od Autorità utilizzeranno tali dicembre informazioni soltanto per questi fini. Esse reciproca delle autorità competenti degli Stati potranno servirsi di queste informazioni nel corso membri nel settore delle imposte dirette. di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi. 1977 concernente l’assistenza Come si dirà successivamente, la citata 2. Le disposizioni del paragrafo 1. non possono in direttiva è stata abrogata e sostituita dalla nessun caso essere interpretate nel senso di Direttiva n. 16 del 2011. imporre ad uno Stato contraente l’obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi Il protocollo modificativo in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o al quelle Il 21 giugno 2012 il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Granducato del dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero Lussemburgo hanno firmato il testo di un essere ottenute in base alla propria protocollo modificativo della convenzione legislazione o nel quadro della propria contro le doppie imposizioni tra Repubblica normale prassi amministrativa o di quelle italiana e Granducato del Lussemburgo che dell’altro Stato contraente; prevede il recepimento, nel testo della c) di fornire informazioni che potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.” Come detto, le convenzioni contro le doppie imposizioni si ispirano al Modello OCSE. L’art. 27 della Convenzione in oggetto ripropone, in sostanza, i primi tre paragrafi dell’art. 26 del Modello OCSE. Il Protocollo alla Convenzione precisa inoltre che le disposizioni dell’art. 27 non recano pregiudizio all’esecuzione di obbligazioni estere che potrebbero derivare dalle misure adottate in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 19 convenzione, del paragrafo 5 dell’art. 26 del modello OCSE. In sostanza, l’operatività dello scambio di informazioni a domanda non può trovar ostacoli nei segreti bancario e professionale previsti dalle legislazioni interne dei due Stati. Il protocollo, che entrerà in vigore una volta completate le formalità di notifica delle rispettive ratifiche interne, non rappresenta un’isolata apertura del Lussemburgo verso l’Italia. I protocolli modificativi delle rispettive In sostanza, la modifica in oggetto è di convenzioni sono già operativi con Paesi rilevante importanza poiché consente, come come1: detto, agli stati contraenti di scambiarsi le informazioni detenute da istituti finanziari. gli Stati Uniti; l'Olanda; Si riporta la seguente tabella che confronta la Francia; l’art. 27 ante e post modifica. la Danimarca; la Finlandia; il Regno Unito; l’Austria; la Norvegia; il Belgio; la Svizzera; l’Islanda; la Germania; Tabella n. 1: L’art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni La Convenzione prima La Convenzione dopo del l’entrata in vigore del protocollo modificativo protocollo modificativo2 1. Le Autorità 1. Le autorità competenti degli Stati competenti degli Stati contraenti si contraenti si la Spagna; scambieranno le scambieranno le e, infine, Bahrein, Armenia, Qatar, informazioni necessarie informazioni Principato di Monaco, Liechtenstein, per prevedibilmente Turchia e Messico. disposizioni applicare le della pertinenti per L’art. 4 del protocollo prevede espressamente presente Convenzione l'esecuzione delle un effetto parzialmente retroattivo, avuto o disposizioni della riguardo all’anno d’imposta che inizia il 1° gennaio 2012. quelle della legislazione interna presente Convenzione degli Stati contraenti o per l’amministrazione relative o l’applicazione delle alle imposte Secondo il testo del protocollo, è vietata la previste dalla leggi retroattività dello scambio di informazioni in Convenzione, nella concernente le imposte la di ogni genere degli essa stati contraenti o delle deroga ai segreti bancario e professionale per gli esercizi anteriori rispetto all’anno fiscale 2012. 1 “ITALIA - LUSSEMBURGO: SCAMBIO DI INFORMAZIONI A DOMANDA IN DEROGA AL SEGRETO BANCARIO E PROFESSIONALE” di Cavallaro Vincenzo José in "Corriere tributario" n. 41 del 2012. misura in tassazione cui che nazionali prevede non è contraria loro alla Convenzione. politiche Lo scambio di informazioni non viene suddivisioni o amministrative o locali nella misura in cui Si propone una traduzione non ufficiale del testo del protocollo modificativo. 2 limitato dall'art. 1. Le l’imposizione che essa possono in nessun caso persone o autorità informazioni prevede non è contraria essere interpretate nel utilizzeranno tali alla Convenzione. senso di imporre ad informazioni soltanto uno per ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. 2. Le informazioni ricevute a norma del Autorità paragrafo 1 da uno i tribunali e gli organi Stato amministrativi) saranno tenute segrete incaricate nello stesso modo delle dell'accertamento o contraente informazioni ottenute della riscossione delle in base alla legislazione imposte previste dalla interna di detto Stato e Convenzione, saranno delle procedure o dei procedimenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi i concernenti per tali tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle od imposte utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi. di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per o 2. Le disposizioni del controllo di paragrafo sopra esposto. Queste non per tali imposte 1. a) di adottare amministrativi in deroga alla propria il quanto fini. Essi legislazione alla informazioni una durante procedura giudiziaria pubblica o in sentenze. 3. Le disposizioni del e propria paragrafo 1 non possono in nessun caso prassi essere interpretate nel amministrativa senso di imporre ad o uno Stato contraente al quelle dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa procedimenti tali possono rivelare queste essere ottenute imposte. Dette persone Autorità l’obbligo: provvedimenti soltanto alle persone od (compresi Stato contraente o di quelle dell’altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rilevare un l’obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione alla e propria prassi amministrativa o al quelle dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o segreto nel quadro limiti non commerciale, della propria essere interpretati industriale, normale prassi modo da costituire il professionale o amministrativa presupposto per negare un o la processo di quelle devono fornitura in di commerciale dell’altro Stato informazioni quando le oppure contraente; leggi o la prassi di uno informazioni la di fornire informazioni Stato cui che potrebbero rilevare requisito dell’interesse comunicazione un fiscale nazionale. sarebbe commerciale, contraria industriale, all’ordine professionale pubblico. processo segreto o Stato contraente si può un rifiutare commerciale Stato Se fornire all’altro contraente soltanto contraria perché informazioni all’ordine pubblico. 4. di informazioni comunicazione sarebbe il 5. In nessun caso uno oppure informazioni la cui prevedono le sono custodite da una banca l’informazione o da altra istituzione richiesta da uno stato è finanziaria, da un conforme a mandatario o da articolo, gli questo stati persone che agiscono in devono qualità di agenti ovvero utilizzare le misure di fiduciari o in relazione raccolta ai diritti di proprietà di contraenti delle informazioni ottenere le per una persona. richieste anche se anche se ciò fosse richiesto soltanto La direttiva UE n.16 del 2011 “Cooperazione per amministrativa nel settore fiscale” fornire informazioni Stato all’altro contraente. L’esigenza di fornire gli Stati membri L’obbligo contemplato dell’Unione europea di uniformi strumenti in nel è materia di scambio di informazione per soggetto ai limiti del contrastare le evasioni fiscali internazionali è paragrafo 4 paragrafo 3 ma tali alla base dell’emanazione della direttiva del E’ chiaro il rinvio al disposto del Modello Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio 20113. OCSE. La direttiva europea, che dovrà essere Rispetto recepita dai vari stati membri entro il 2013 modello OCSE, in cui non è previsto un rappresenta un ulteriore strumento degli stati termine massimo per il completamento della contraenti per lo scambio di informazioni. procedura di scambio di informazioni, la Nella citata direttiva è prevista una procedura di scambio di informazioni a alle convenzioni conformi al direttiva prevede un termine massimo di 6 mesi. domanda che recepisce le best practices L’art. 5 prevede, infatti, che “l’autorità OCSE un interpellata comunica le informazioni di cui di all'art. 5 al più presto e comunque entro 6 mesi informazioni (art. 8 della direttiva) che avrà dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, ad oggetto, in una fase iniziale, solo alcune se categorie di redditi, per estendersi, a regime, dell'autorità interpellata, queste sono trasmesse anche ai redditi da capitale ed ai capital entro due mesi da tale data”. (art. 5 della direttiva) meccanismo di scambio ed automatico gains. le informazioni sono già in possesso La vera novità della direttiva è rappresentata Quanto allo scambio di informazioni a dal meccanismo di scambio automatico di domanda, informazioni previsto dagli artt. 8 e 9: a la direttiva precisa che le informazioni che possono formare oggetto di partire scambio competente sono quelle “prevedibilmente dal 1° gennaio 2014 l’autorità di ciascuno Stato membro pertinenti” per l’accertamento di una norma comunica all’autorità competente di qualsiasi tributaria interna. altro Stato membro le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1° Inoltre, tra le premesse, si afferma (punto n. 20) che “uno Stato membro non dovrebbe gennaio 2014 riguardanti residenti di tali altri Stati sulle seguenti categorie di reddito4: rifiutare di trasmettere le informazioni... perché tali informazioni sono detenute da una banca, da a) redditi di lavoro; un altro istituto finanziario, da una persona b) compensi per dirigenti; designata o che agisce in qualità di agente o c) redditi assicurazione fiduciario”. La citata direttiva abroga la precedente direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri. da sulla prodotti vita di non “ITALIA - LUSSEMBURGO: SCAMBIO DI INFORMAZIONI A DOMANDA IN DEROGA AL SEGRETO BANCARIO E PROFESSIONALE” di Cavallaro Vincenzo José in "Corriere tributario" n. 41 del 2012. 4 3 derivanti contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe; prevede un percorso durante il quale le informazioni sono state rese disponibili. evince come le modifiche alla convenzione e) proprietà e redditi immobiliari. direttiva membro Alla luce delle considerazioni proposte si d) pensioni; La Stato di ampliamento delle categorie di redditi che potranno formare l’oggetto dello scambio automatico di informazioni a partire dal 1° gennaio 2017; in particolare si fa riferimento ai dividendi alle plusvalenze e alle royalties. La comunicazione di informazioni ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Lussemburgo - Italia rappresentano dunque, non la rinuncia unilaterale da parte del Granducato del Lussemburgo al segreto bancario interno ma il semplice adeguamento ad un trend mondiale ed europeo.