Pallanuoto svincolo domanda 4
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Pallanuoto svincolo domanda 4
Domanda 4 Può un’atleta vincolato con una società giocare in un’altra società? Risposta: Si, sostanzialmente in 2 modi attraverso: a. il trasferimento b. il prestito Ecco perché: a. Trasferimento Da Circolare Normativa 2014/2015 (pag.1) Gli Atleti in stato di tesseramento definitivo possono richiedere, anche precedentemente al termine indicato all’articolo 14.71[3] (…gli 8 anni) del Regolamento Organico, il nulla-osta alla Società di appartenenza per il trasferimento ad altra Società affiliata, con le modalità stabilite all’art. 16 del medesimo Regolamento Organico. Da Regolamento Organico (pag.14) 16.1 Precedentemente allo spirare del diritto delle Società di cui al precedente art. 14.52[4] (famosi 8 anni) gli Atleti possono richiedere alla Società il nulla-osta per il tesseramento in favore di Società diversa. 16.2 L’Atleta interessato deve presentare alla Società di appartenenza la richiesta di cui al precedente punto 16.1 utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla Normativa Generale e disponibile anche sul sito della Federazione. 16.3 La richiesta di nulla-osta deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r alla Società di appartenenza e alla Segreteria Generale della Federazione nel periodo indicato dalla Normativa Generale. 1[3] 14.7 La comunicazione di cui al precedente punto 14.6 deve essere inviata dagli Atleti, ai fini della valida manifestazione della volontà contraria, alla Società ed al Comitato Regionale di appartenenza della stessa a mezzo di raccomandata a/r o mezzo equipollente che faccia fede della data di ricezione. 14.6 Il diritto delle Società di cui al precedente punto 14.3 è prorogato per ulteriori periodi di otto stagioni sportive consecutive in assenza di manifestazione di volontà contraria da parte degli Atleti da comunicarsi nella stagione sportiva che precede l’inizio delle ultime due stagioni di vincolo sportivo. 14.3 Il tesseramento degli Atleti in favore della Società ha validità per l’intera stagione sportiva per la quale è intervenuto, durante la quale non può essere oggetto di rinuncia o di annullamento se non in forza di provvedimento del Giudice dei Tesseramenti. 2[4] B) Durata del vincolo: 14.5 La durata del vincolo è stabilita dall’art. 5 comma 9 dello Statuto (8 anni). Per gli Atleti in regime di vincolo la Società ha il diritto di richiedere anche in via unilaterale il rinnovo d’ufficio del tesseramento. 16.4 La Società, entro l’ulteriore termine previsto dalla Normativa Generale, invia a mezzo raccomandata a/r all’atleta interessato e alla Federazione la dichiarazione di concessione o di rifiuto del nulla-osta utilizzando esclusivamente la modulistica di cui al precedente art. 16.2. 16.5 Il mancato inoltro da parte della Società della comunicazione secondo le modalità ed i termini di cui al precedente art. 16.4, equivale ad espressione di silenzio-rifiuto del nulla-osta richiesto. 16.6 La Federazione, decorso il termine assegnato alla Società di cui al precedente punto 16.4, provvede a comunicare all’Atleta interessato, alla Società di appartenenza e al Comitato regionale competente l’esito della richiesta di nulla osta a mezzo di raccomandata a/r o mezzo equipollente che faccia fede della data di ricezione. 16.7 La parte interessata può proporre ricorso, avverso l’intervenuta concessione del nulla-osta o rifiuto del medesimo, al Giudice dei Tesseramenti entro 5 giorni dalla data di notifica della comunicazione di cui al precedente punto 16.6. 16.8 L’ Atleta, se non concesso dalla Società, ha il diritto di richiedere al Giudice dei Tesseramenti il nulla-osta richiesto nel rispetto delle procedure di cui al precedente punto 16.1 e rifiutato dalla Società di appartenenza nei seguenti casi: a. Atleti che risultino componenti od a capo di nucleo familiare che ha variato la propria residenza in Provincia diversa nel corso degli ultimi 12 mesi, variazione da comprovarsi mediante inoltro di certificato anagrafico di residenza; b. Atleti che nel corso degli ultimi 12 mesi, anche in assenza di variazione di residenza, risultino stabilmente trasferiti in Provincia diversa da quella di residenza per motivi di lavoro o studio, trasferimento da comprovarsi mediante inoltro di attestazione del datore di lavoro e/o certificazione di iscrizione e regolare frequenza rilasciata da Istituto di Istruzione anche Universitario; c. Società che abbiano manifestato la volontà di non proseguire l’attività in una o più discipline sportive nel quale gli Atleti richiedenti abbiano svolto attività sportiva nell’ultima stagione sportiva; d. Oggettive rilevanti e reiterate condizioni di incompatibilità ambientale, indipendenti dalla volontà dell’Atleta, che non consentano la normale prosecuzione dell’attività sportiva agonistica nella Società di appartenenza; e. Altre ragioni che l’Atleta ritiene determinino a suo favore il diritto all’ottenimento del nulla-osta rifiutato. 16.9 Il ricorso dell’Atleta al Giudice dei Tesseramenti per le ragioni di cui al precedente punto 16.8 lettere a, b, c è irricevibile qualora l’Atleta non abbia preventivamente esperito la procedura di cui al precedente punto 16.1 mentre non sussistono termini per i ricorsi presentati in riferimento alle motivazioni di cui allo stesso punto 16.8 alle lettere d. ed e. 16.10 Gli Atleti che abbiano attenuto dalla Società il nulla-osta per il trasferimento ad altra Società per uno dei casi sub a) e b) di cui al precedente comma 8 possono tesserarsi esclusivamente per Società diversa con sede nella Provincia di nuova residenza o trasferimento. b. Prestito (possibile solo in caso di accordo con il direttore sportivo) Da Regolamento Organico (pag. 13) 14.22 E’ consentito ad una Società la potestà di autorizzare i propri atleti, purché abbia già provveduto a tesserarli, a condizione che gli stessi non siano già stati utilizzati per attività federale nella medesima stagione, ad effettuare un tesseramento provvisorio per altra società affiliata denominato “PRESTITO”, con le modalità previste dalla Normativa Generale e dai Regolamenti dei singoli Campionati federali. Da Normativa Generale 2014/2015 (pag.27) MODALITA’ PER IL PRESTITO DI ATLETI () Una società può autorizzare i propri atleti, purché abbia già provveduto a tesserarli e sempre che gli stessi non siano stati utilizzati per attività federale nella stagione 2014/2015, ad effettuare un tesseramento provvisorio per altra Società affiliata, con termine al 30 settembre dell'anno agonistico in corso. Tale tesseramento assume la denominazione di "PRESTITO". Sono perviste le seguenti forme di prestito: a) prestito tra Società appartenenti allo stesso Comitato; b) prestito tra Società appartenenti a Comitati diversi. Per il Settore Pallanuoto, le modalità e le scadenze del prestito sono stabilite dal Regolamento Generale della Pallanuoto e dalle Circolari Normative dei rispettivi Campionati. La richiesta di tesseramento per prestito deve essere corredata dalla ricevuta comprovante l’intervenuto versamento della quota federale di euro 100,00. Da Regolamento Generale Pallanuoto 2004/2015 (pag.11) RPN 9.5 – Prestiti La Società può autorizzare i propri atleti, purché abbia già provveduto a tesserarli e gli stessi non siano stati utilizzati in attività ufficiali di Campionato nella corrente stagione agonistica 2014 – 2015, ad effettuare un tesseramento provvisorio per altra Società affiliata, da effettuarsi entro le ore 13:00 del venerdì antecedente l’inizio del girone di andata del Campionato della Società destinataria e con termine al 30 settembre dell’anno agonistico in corso. Tale tesseramento viene denominato Prestito. È anche possibile ricevere dalle Serie superiori o cedere alle Serie inferiori, un atleta in prestito, limitatamente agli atleti nati nel 1995 maschili, 1996 femminili e seguenti pur avendo lo stesso già partecipato ad attività Federali come “Prestito di atleti/e già impiegati/e”. Il trasferimento presso le nuove Società deve avvenire entro e non oltre le ore 13:00 del venerdì antecedente l’inizio del girone di andata del Campionato nel quale partecipa la Società destinataria del prestito. Ogni Società può ricevere per queste due tipologie di Prestito sino ad un massimo di 3 (tre) atleti/e. La Tassa relativa alla concessione del Prestito è di €. 100,00. Per i Campionati maschili di Serie A1, A2, B e C e per i Campionati femminili di Serie A1 e A2 è concesso altresì di effettuare con le indicazioni fornite nella competente Normativa di Campionato il “Prestito alternativo”. Ogni Società può ricevere per questa tipologia di Prestito sino ad un massimo di 4 (quattro) atleti nei campionati maschili, nessun limite è previsto per i campionati femminili. Il costo di tesseramento per il “Prestito alternativo” è di €. 30,00.