Ecoreati, nuove pene e sanzioni

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Ecoreati, nuove pene e sanzioni
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UNIPERSONALE
[email protected] www.ekom.me
Tel. 345 7963 267 [email protected]
Circolare n.004/2015 del 23.05.2015
20143 MILANO Via Filippo Argelati, 10
REA MI-2065183 CF-P.Iva 09045620961
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Disastro e inquinamento ambientale, traffico e
abbandono materiali radioattivi, impedimento
controllo, omessa bonifica .
Nel nuovo Codice PENALE cinque nuovi Ecoreati
con pene fino a 15 anni
Inquinamento ambientale punito con reclusione da due a
sei anni e multe fino a 100mila euro, mentre per il
disastro ambientale pene da cinque a 15 anni di carcere:
sono alcune delle disposizioni della nuova legge sugli
Ecoreati approvata in via definitiva dal Senato martedì 19
maggio con 170 sì, 20 no e 21 astensioni.
La norma introduce nel codice penale italiano cinque
nuovi reati contro l’ambiente (disastro e inquinamento
ambientale, traffico e abbandono materiale ad alta
radioattività, impedimento dei controlli, omessa bonifica),
alcuni dei quali come visto considerati di particolare
gravità, inasprendo la lotta alle ecomafie e in generale
segnando un cambiamento di passo rispetto ai reati
contro l’ambiente. Reazioni soddisfatte da governo e
istituzioni. Vediamo i punti fondamentali.
ECOREATI : PENE E SANZIONI DELLA NUOVA LEGGE
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Disastro e inquinamento ambientale
Disastro ambientale è un reato previsto con un nuovo articolo del codice
penale, il 452quater. «Chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».
Costituiscono disastro ambientale:
l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per
l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero
delle persone offese o esposte a pericolo .
L’inquinamento ambientale è invece introdotto con l’articolo 452bis del
codice penale, e punisce con la reclusione da due a sei anni e multe da 10mila
a 100mila euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un
deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, di porzioni estese
o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità,
anche agraria, della flora o della fauna.
In entrambi gli ecoreati sopra esposti (disastro ambientale o inquinamento
ambientale), le pene sono aumentate nel caso in cui il danno sia provocato in
un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,
storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie
animali o vegetali protette.
Se da un reato di inquinamento ambientale deriva, come conseguenza non
voluta, una lesione personale, reclusione da due anni e sei mesi a sette anni
(unica eccezione: se la malattia dura meno di 20 giorni).
Se la lesione è grave, la pena della reclusione va da tre a otto anni, se la
lesione è gravissima, pena da quattro a nove anni.
In caso di decesso, reclusione da cinque a dieci anni. Ancora:
se l’inquinamento provoca la morte di più persone, lesioni di più persone,
morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, fino a un
massimo di 20 anni di reclusione.
Se gli ecoreati di inquinamento ambientale o di disastro ambientale sono
colposi, le pene sono diminuite da uno a due terzi, mentre se i fatti
determinano (sempre in via colposa) il rischio di inquinamento o disastro
ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
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Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Il reato colpisce chiunque «abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta,
importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa
illegittimamente di materiale ad alta radioattività», ed è punito con reclusione
da due a sei anni e multe da 10mila a 50mila euro.
Le pene sono aumentate se dai fatti deriva il pericolo di compromissione o
deterioramento di acque, aria, porzioni estese o significative del suolo o del
sottosuolo, ecosistema, biodiversità, anche agraria, flora o fauna. Pena
aumentata fino al raddoppio se dai fatti deriva pericolo di vita o rischio
incolumità delle persone.
Impedimento del controllo
Reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque negando l’accesso,
predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi,
impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di
sicurezza e igiene del lavoro, oppure ne compromette gli esiti.
Omessa bonifica
Reclusione da uno a otto anni e multa da 20mila a 80mila euro per chi non
provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi pur
essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice, o di un’autorità pubblica.
Le aggravanti per Ecomafie
In tutte le ipotesi in cui i reati contro l’ambiente derivano da associazioni a
delinquere (tecnicamente, quando rientrano nell’articolo 416 del codice
penale), le pene previste dallo stesso articolo 416 sono aumentate.
Stesso discorso, nel caso in cui l’associazione sia di tipo mafioso (articolo
416 bis). Sono poi previste altre aggravanti, con relative pene.
Pene diminuite dalla metà a due terzi per chi, avendo partecipato a un reato
ambientale aggravato da associazione, «si adopera per evitare che l’attività
delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori», oppure prima dell’apertura
del processo di primo grado «provvede concretamente alla messa in sicurezza,
alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi».
Pene diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che, sempre dopo
aver partecipato ai reati aggravati da associazione, «aiuta concretamente
l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto,
nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti».
In caso di condanna per i reati ambientale, è prevista la confisca dei beni che
rappresentano il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il
reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
ECOREATI : PENE E SANZIONI DELLA NUOVA LEGGE