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LA QUALITA' NEL NUOVO REGOLAMENTO UE UMBERTO FILIBECK DOCENTE A CONTRATTO UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA Presentazione predisposta sulla base degli approfondimenti e del lavoro compiuto in ambito SSFA dal gruppo di lavoro “GIQAR - GCP Regolamento UE”, composto da Carla Bruzzese , Umberto Filibeck, Marina Filippone, Carla Turriziani 1 A) ASPETTI DI CARATTERE GENERICO CONNESSI CON L’ OBBLIGO DELLE GCP B) ASPETTI SPECIFICI SULLA QUALITA’ 2 A) ASPETTI DI CARATTERE GENERICO CONNESSI CON L’ OBBLIGO DELLE GCP Normativa attuale 3 ENUNCIAZIONI: Direttiva 2001/20 : “Direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano” 4 Direttiva 2005/28 : “Direttiva che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica (.....)”. 5 Direttiva 2001/20 Articolo 1 comma 4: “Tutte le fasi della sperimentazione clinica, inclusi gli studi di biodisponibilità e bioequivalenza, vengono concepite e condotte e i loro esiti comunicati secondo i principi di buona pratica clinica.” 6 Direttiva 2005/28 , art 1, comma 2: stabilisce che: “ In fase di applicazione dei principi, delle linee guida dettagliate e delle disposizioni di cui al paragrafo 1 ( tra cui le GCP), gli Stati membri tengono in considerazione le modalità di applicazione tecnica previste dalla guida dettagliata pubblicata dalla Commissione nelle Norme sui medicinali nell’Unione europea.” 7 Si tratta del testo completo delle GCP- ICH, in EudraLex, approvato dall’EMA. 8 VERIFICHE Direttiva 2001/20 ( art.15, comma 1) “Per verificare l'osservanza delle norme di buona pratica clinica (.....), gli Stati membri designano ispettori ....... 9 Obiettivo principale della attuale legislazione comunitaria: costruire un corpus normativo europeo che aderisca alla GCP-ICH 10 Regolamento UE di prossima applicazione 11 ENUNCIAZIONI Il titolo del Regolamento UE non fa alcun riferimento alla buona pratica clinica. 12 Considerando n. 43, “ In sede di disegno dello studio, conduzione e registrazione di sperimentazioni cliniche nonché di emissione di comunicazioni in materia potrebbero emergere quesiti specifici in merito alle norme di qualità appropriate. In tal caso le linee guida ICH di buona pratica clinica dovrebbero essere prese opportunamente in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento, purché la Commissione non pubblichi altri orientamenti specifici e a condizione che tali linee guida siano compatibili con il presente regolamento.” 13 DEFINIZIONI ( art. 2, punto 30), «buona pratica clinica»: “una serie di precisi requisiti di qualità in campo etico e scientifico da osservare ai fini del disegno, conduzione, esecuzione, registrazione e analisi della sperimentazione clinica nonché delle comunicazioni in materia, atta a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti nonché l'affidabilità e la robustezza dei dati sulla sperimentazione clinica” 14 Art. 47 “Conformità al protocollo e alla buona pratica clinica” : «Il promotore e lo sperimentatore garantiscono che la sperimentazione clinica sia condotta in conformità al protocollo e ai principi della buona pratica clinica».......%..... 15 «Fatta salva qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o le linee guida della Commissione, il promotore e lo sperimentatore, nel redigere il protocollo e nell'applicare il presente regolamento e il protocollo, tengono altresì opportunamente conto degli standard di qualità e delle linee guida ICH di buona pratica clinica». 16 “ La Commissione rende disponibili al pubblico le linee guida internazionali dettagliate ICH di buona pratica clinica 17 Fascicolo di domanda iniziale “, ( punto 17) “ Il protocollo comprenda almeno: - una dichiarazione indicante che la sperimentazione clinica deve essere condotta in conformità (........) ai principi di buona pratica clinica; 18 OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI DI CARATTERE GENERICO CONNESSI CON L’ OBBLIGO DELLE GCP a) le norme attuali portano inequivocabilmente a vincolare gli operatori nel settore delle sperimentazioni al rispetto della GCP dell’ICH 19 b) l’analisi del Regolamento, per questo aspetto, evidenzia che i riferimenti alle GCP, sono sempre accompagnati da delle frasi di carattere limitativo e che pertanto non sembrano portare ad uno stesso livello di obbligatorietà. 20 c) la Commissione europea potrebbe recuperare, con gli atti esecutivi, quanto in tema di GCP il Regolamento stesso non ha voluto o saputo mutuare dalle norme vigenti. 21 B) ASPETTI SPECIFICI DEL REGOLAMENTO RELATIVI ALLA QUALITA’ NELLE SPERIMENTAZIONI 22 PRINCIPI GENERALI A bilanciare quanto sopra il R riporta altri elementi di carattere generale che sanciscono l’obbligo di seguire rigorose procedure di Q nella esecuzione delle sperimentazioni. 23 Art. 3: Principio generale : “Una sperimentazione clinica può essere condotta esclusivamente se (.......) è progettata per generare dati affidabili e robusti”. 24 In maniera complementare Art. 6 (Relazione di valutazione : Aspetti compresi nella parte I) : “1. Lo Stato membro relatore valuta la domanda di autorizzazione con riferimento ai seguenti aspetti: (.........) l'affidabilità e la robustezza dei dati ottenuti dalla sperimentazione clinica.” 25 OSSERVAZIONI Primo esplicito e specifico obbligo che il CT possa essere condotto solo se ab initio con impostazioni atte a garantire la Q della sua esecuzione e quindi a generare dati affidabili. 26 Il R estrapola questo specifico aspetto dai Principi delle GCP; lo connota esplicitamente come un Principio generale del R stesso, richiama promotori e valutatori a presentare ed approvare solo sperimentazioni ad esso conformi. 27 Per la prima volta si differenzia la “affidabilità” dalla “robustezza” dei dati dando maggior enfasi agli aspetti procedurali di qualità nella esecuzione dei CTs, che determinano appunto la “affidabilità” o credibilità dei dati; aspetto diverso dalla “robustezza”, che connota i risultati sperimentali di sicura validità scientifica, metodologica e statistica. 28 Allegato 1 (Predisposizione del Fascicolo di Domanda Iniziale Parte “A”), paragrafo “Introduzione e Principi Generali” si prevede che: a) la firma del promotore sulla domanda confermi che le informazioni fornite siano complete; b) i documenti rappresentino un resoconto preciso delle informazioni disponibili; c) il CT verrà condotto conformemente al protocollo e al R stesso. 29 SPECIFICHE PRESCRIZIONI numerosissime ed analitiche limitiamoci alle seguenti, escludendo quanto il R ha ripreso dalle Direttive vigenti, 30 a) la documentazione di carattere generale a fini autorizzativi ( esclusi i dettagli GMP); b) il protocollo e il monitoraggio; c) qualità in tema di idoneità degli sperimentatori e delle strutture; d) verifiche sulla qualità. 31 Qualità in tema di documentazione generale, di fascicolo di domanda di autorizzazione e di relative valutazioni Articolo 6 (Relazione di valutazione: Aspetti compresi nella parte I ), valutazione a fini autorizzativi di numerosi aspetti nel campo della qualità che le attuali Direttive hanno rinviato a successive indicazioni/linee guida della Commissione. 32 Le garanzie sulla Q richieste dal R tramite l’obbligo per il MS relatore di valutare gli aspetti di Q si estendono anche ai dati e risultati di precedenti indagini a supporto della nuova richiesta (art. 25, Dati presentati nel fascicolo di domanda ) . 33 Articolo 25 ( commi 3, 4, 5 ) a) Le informazioni non cliniche presentate si basino su dati ottenuti in conformità ai principi di GLP; b) dati di precedenti sperimentazioni cliniche, condotte in conformità al R oppure, se prima della sua applicazione, in conformità alla Direttiva 2001/20 cioè ai principi GCP. c) CTs di riferimento fuori dell'UE eseguite secondo principi equivalenti al R, tra i quali quelli su affidabilità dei dati. 34 ( Art 25, comma 7 ) Se non conformi a quanto sopra, non sono presi in considerazione nella valutazione di una domanda di autorizzazione per un CT. Anche tale aspetto non è presente nelle attuali Direttive sui CTs. 35 Allegato relativo al fascicolo di domanda (All. 1, lettera D) completezza di misure in materia di qualità equivalenti, ma con obblighi superiori a quanto nelle: a) “Indicazioni Dettagliate” UE ai sensi della Direttiva 2001/20; b) Cap. sul Protocollo delle GCP prevedendo anche, ulteriori requisiti e descrizione delle relative procedure, ad es.: - tutela dei dati personali [punto 17) s), ak), al)] ; - statuto/carta del comitato di monitoraggio dei dati e della sicurezza ( all. 1 punto 23) 36 Elementi del Protocollo e del Monitoraggio ai fini della Qualità nella conduzione della sperimentazione. Art. 47 “Conformità al protocollo e alla buona pratica clinica “ 37 Il promotore e lo sperimentatore garantiscono che il CT sia condotto in conformità al protocollo e ai principi GCP «Fatte salve qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o le linee guida della Commissione, il promotore e lo sperimentatore, nel redigere il protocollo e nell'applicare il presente regolamento e il protocollo, tengono altresì opportunamente conto degli standard di qualità e delle linee guida ICH di buona pratica.» 38 Un aspetto particolare non trattato nella Direttiva 2001/20, solamente citato nella Direttiva 2005/28 nei Principi GCP dell’UE ( art.4 ), è quello relativo al monitoraggio. 39 Art. 48 : “Al fine di verificare che i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti siano protetti, che i dati comunicati siano affidabili e robusti e che la sperimentazione clinica sia condotta nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, il promotore monitora adeguatamente la conduzione di una sperimentazione clinica”. 40 ....... L'entità e la natura del monitoraggio sono determinate dal promotore sulla base di una valutazione che tenga conto di tutte le caratteristiche della sperimentazione clinica, comprese le seguenti: a) il fatto che si tratti o no di una sperimentazione clinica a basso livello di intervento; b) l'obiettivo e la metodologia della sperimentazione clinica; c) il grado di scostamento dell'intervento dalla normale pratica clinica. 41 Ne derivano 4 considerazioni: 1) il monitoraggio è obbligo in ambito UE per tutte le tipologie di CTs, siano esse profit o no profit; la Direttiva 2005/28,ne consente la deroga per i CTs no profit ( “considerando n.11” ) . 2) l’art. 48 del R mutua dalle GCP ICH quasi completamente sia le finalità (GCP par. 5.18.1 ) sia il concetto di adattamento alle caratteristiche del CT ( GCP par. 5.18.3) e di risk based monitoring. 3) il R attribuisce implicitamente un monitoraggio meno rigoroso alle sperimentazioni “ a basso livello di intervento” (bli) ritenute meno rischiose per la salute dei pazienti( forse perché si tratta di CTs prevalentemente no profit?). 42 Art. 2, comma 3, del Regolamento 536/2014 Definizioni: «sperimentazione clinica a basso livello di intervento» (bli): una sperimentazione clinica che soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) che i medicinali sperimentali, ad esclusione dei placebo, siano autorizzati; 43 b) che in base al protocollo della sperimentazione clinica: i) i medicinali sperimentali siano utilizzati in conformità alle condizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio; oppure ii) l'impiego di medicinali sperimentali è basato su elementi di evidenza scientifica e supportato da pubblicazioni scientifiche sulla sicurezza e l'efficacia di tali medicinali sperimentali in uno qualsiasi degli Stati membri interessati; E 44 Ed anche che c) le procedure diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive pongono solo rischi o oneri aggiuntivi minimi per la sicurezza dei soggetti rispetto alla normale pratica clinica in qualsiasi Stato membro interessato. 45 4° considerazione: minimizza l’importanza dell’affidabilità dei risultati nei CTs a BLI BLI con IMP dotato di AIC spesso di Fase IV, non sempre con rischi contenuti per i pazienti, (se patologie gravi, se IMP con SAE), a volte con complessità di progettazione, procedurale, di protocollo, ecc., tale da presentare rischi per la qualità e da richiedere quindi un monitoraggio di livello non inferiore rispetto alle altre. 46 (Art. 52, comm 1 e 2): Comunicazioni di “gravi violazioni del R o del protocollo da parte del promotore: obbligo di notifica (entro 7 giorni) ai MS interessati; «grave violazione»: una violazione suscettibile di ripercuotersi in misura significativa sulla sicurezza e sui diritti di un soggetto o sull'affidabilità e sulla robustezza dei dati ottenuti dalla sperimentazione clinica” . Nuova misura che determinerà una maggiore attenzione e l’adozione di tempestive misure correttive da parte di quanti intervengono nei diversi aspetti dei CTs, in particolare per quanto riguarda la conformità al protocollo e alle procedure di qualità previste per la sua esecuzione. 47 Qualità in tema di idoneità degli sperimentatori e delle strutture A differenza della Direttiva 2001/20 il R, ( all. 1, par. M punto 67): prevede , tra l’altro, sulla Idoneità delle strutture che: 48 Il direttore del centro clinico, (.....), presenti una dichiarazione scritta: a) debitamente giustificata , relativa all'idoneità dei siti di sperimentazione clinica, b) adattata alla natura e all'uso dei medicinali sperimentali che comprenda una descrizione dell'idoneità delle strutture, delle attrezzature, delle risorse umane c) una descrizione delle competenze. 49 Quindi NON: mera dichiarazione formale di carattere generico, MA: descrizione di conformità sostanziale : attrezzature, spazi, tipologia e turn-over dei pazienti, disponibilità del personale, specifiche competenze, organizzazione, strutture di supporto coinvolte, sistema di qualità, procedure, ecc. TALE DA POTER DIMOSTRARE: l’idoneità dei siti “adattata alla natura e all’uso dei medicinali sperimentali” 50 VERIFICHE sulla Qualità Per il rispetto del R stesso, dei suoi principi e per il rispetto degli aspetti di qualità, seppur senza citare che si tratta di verifiche GCP: a) Vigilanza Nazionale; b) Vigilanza UE c) Vigilanza in ambito extra UE 51 Vigilanza Nazionale: nella definizioni di Ispezioni (Articolo 2 punto 31), come Direttiva 2001/20, che valorizza l’aspetto della verifica della qualità del CT 52 «ispezione»: lo svolgimento da parte di un'autorità competente di un controllo ufficiale dei documenti, delle strutture, delle registrazioni, dei sistemi di garanzia della qualità e di qualsiasi altra risorsa che l'autorità competente ritiene pertinente per la sperimentazione clinica e che può essere effettuata presso il sito della sperimentazione clinica, le strutture del promotore e/o dell'organismo di ricerca a contratto, oppure in altri luoghi che l'autorità competente ritiene opportuno ispezionare” 53 Obiettivo delle ispezioni ( art. 78, comma1): la vigilanza sull’osservanza del R e quindi su tutti i relativi aspetti di qualità 54 b) Vigilanza in ambito UE Comunicazione risultati ispettivi, anche presso Paesi terzi, ai MSs ove si svolgono le stesse sperimentazioni. ( art. 78, comma 3) Per le ispezioni condotte da Stati extra Ue: obbligo (art. 53, comma 2) per lo sponsor di trasmettere i verbali ai MSs interessati. 55 La Commissione può verificare(art. 79 comma 1 lettera c) e art 25,par.5): se i MS vigilano sul rispetto del R c) Vigilanza in ambito extra UE se le norme Paesi extra UE garantiscono CTs conformi a principi equivalenti al R su diritti e sicurezza dei soggetti, affidabilità e robustezza dei dati 56 Misure correttive che gli Stati membri devono adottare (ART. 77 comma 1) Lo Stato membro che ritiene che i requisiti del R, tra cui quelli di Q, siano venuti a mancare, può all'interno del proprio territorio: a) revocare l'autorizzazione; b) sospendere la sperimentazione clinica; c) richiedere al promotore di modificare qualsiasi aspetto. 57 CONCLUSIONI Da quanto esposto, considerando che il R prescrive numerose specifiche misure per garantire la qualità anche delle attività oggi non previste dalle Direttive UE, si ritiene che la nuova normativa fornisca un rilevante contributo alla garanzia della qualità nei CTs, e ci si augura che gli atti di esecuzione da emanare da parte della Commissione , ad es. quello sulle procedure di ispezione ( art. 78,comma 7) possano risolvere anche le limitazioni in tema di GCP . 58