Collegio dei Geometri - Collegio Provinciale Geometri e Geometri

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Collegio dei Geometri - Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Collegio dei Geometri
Forlì - Cesena
47100 Forlì - Via Merenda, 3 - Tel. 0543 28436 - Telefax 0543 30823
E-mail: [email protected] - http://www.colgeofc.it
CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
CIRCOLARE
INFORMATIVA
GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI
LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 - TEL. 06323861
00196 ROMA
LUGLIO 2002
Roma, 11 giugno 2002
Comitato redazionale:
Ai Collegi Provinciali
e Circondariali dei geometri
geom. Roberto Turroni
Prot. n. 2381/SDG
LORO SEDI
S ommario
3 Sostegno di progetti
professionali
Docup per misura 1.4 sezione A
Oggetto: INFORMATIVA
4 Agenzia del Territorio
Classamento degli uffici postali e
dei centri postali meccanizzati
Si comunica che è in corso di spedizione agli iscritti il Mod. 17/2002
personalizzato, per il quale è stato confermato l’ormai consueto termine di presentazione del 15(*) settembre p.v.
È stata altresì confermata la possibilità di pagamento in due rate della
eccedenza del contributo soggettivo con le stesse scadenze dell’anno
passato; la prima rata deve essere quindi corrisposta entro il termine
(15 settembre) di presentazione del Mod. 17 e la seconda entro il 15 (*)
dicembre, con la maggiorazione dell’1,5%
Si ricorda che il mancato rispetto del termine di pagamento della l a
rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e quindi
l’obbligo del versamento in unica soluzione.
Il modello presenta varie novità che brevemente si illustrano negli
aspetti più importanti.
Per consentire all’iscritto la possibilità di scegliere le modalità di compilazione, analogamente a quanto realizzato dal Ministero delle
Finanze, il modello è stato predisposto in due versioni: in lire di colore verde e in euro di colore azzurro.
È stato anche introdotto un apposito campo per l’indirizzo e-mail che
l’iscritto avrà cura di indicare perché le comunicazioni siano sempre
più rapide ed economiche.
Inoltre il modello contiene in allegato anche il modulo per la dichiarazione delle società di ingegneria affinché venga eventualmente fornito, dall’iscritto che sia anche socio, alla società che non avesse ricevuto quello personalizzato inviato dalla Cassa.
Per la prima volta, quest’anno in calce al modello viene indicata la
situazione dell’iscritto per quanto riguarda la dichiarazione obbligato-
6 Comune di Cervia
Nuova procedura di esame
dei progetti della commissione
edilizia. Comunicazione
7 Collegio dei Geometri
della Provincia di Arezzo
Campionato di tennis
per geometri
8 Gazzetta Ufficiale
Onorari degli ausiliari
dei magistrati
10 Ministero dell’Interno
Circolare 1 marzo 2002, n. 4
Linea guida per la valutazione
della sicurezza antincendio
nei luoghi di lavoro ove
siano presenti persone disabili
MODELLO 17/2002
(*) Quando il terline cade di giorno festivo è differito ex legge al giorno utile successivo
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ria (mod. 17/2001) e la contribuzione 2001. Naturalmente l’iscritto potrà agevolmente collegarsi al sito Internet della Cassa (utilizzando la password trasmessa nella comunicazione allegata al modello) e consultare direttamente il dettaglio di tutta la sua posizione.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento e di presentazione della dichiarazione, come già
noto per gli appositi corsi di aggiornamento tenuti ultimamente presso la Cassa, le novità sono
di grande rilevanza sia per l’iscritto che per l’Ente.
Da quest’anno infatti, oltre che con la carta di credito, è possibile effettuare i pagamenti
anche mediante R.I.D. via Internet, senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla eventuale commissione applicata dalla banca per tale transazione. Il servizio, gratuito e attivo in qualsiasi
giorno e orario, consente di visualizzare immediatamente l’esito della transazione sulla posizione personale.
Inoltre, quando la dichiarazione viene effettuata nel nostro sito Internet direttamente o tramite Collegio, non è più necessario l’invio del modello cartaceo.
In entrambi i casi è necessario utilizzare l’apposito codice identificativo personale (PIN) per
validare la dichiarazione e per autorizzare il R.I.D. on line.
A tal fine al Mod. 17 è allegata l’apposita comunicazione recante i primi otto caratteri del PIN,
mentre i restanti otto dovranno essere generati direttamente dall’interessato collegandosi al
nostro sito Internet. La procedura di comunicazione in due fasi è stata adottata per garantire
la massima segretezza del codice personale di identificazione, al riguardo, si ricorda che la sicurezza della trasmissione dei dati e delle transazioni finanziarie è certificata dal sistema SSL a
128 bit, standard utilizzato normalmente nei circuiti interbancari on line.
Una volta portate a termine le semplici operazioni necessarie al primo collegamento, e superare le incertezze che da sempre accompagnano le grandi innovazioni, saranno certamente
preferiti dalla grande maggioranza degli iscritti i nuovi strumenti di dialogo telematico con la
Cassa, che consentendo rapidità e sicurezza nell’acquisizione dei documenti, facendo risparmiare tempo e risorse economiche sia agli associati che all’ente, sono destinati ad avere in futuro sempre maggior diffusione.
Tuttavia, l’iscritto che preferisse ancora ricorrere al vecchio sistema di invio e pagamento
dovrà aver cura di effettuare i versamenti utilizzando i bollettini di conto corrente personalizzati allegati al modello, poiché gli stessi sono precodificati per consentire l’acquisizione automatizzata del documento cartaceo e la tempestiva rendicontazione da parte del Bancoposta.
Inoltre, per la massima rapidità ed economicità dell’acquisizione automatizzata del modello
cartaceo, l’iscritto dovrà assicurarsi che il codice a barre (introdotto proprio a tal fine da quest’anno) sia visibile attraverso la finestrella della busta di ritorno.
Naturalmente, in considerazione dell’ampliamento delle funzioni riservate ai Collegi nonché
della riorganizzazione del sito Internet, non è più previsto l’invio dei modelli in bianco poiché
gli stessi potranno essere scaricati agevolmente dal sito in caso di mancata ricezione dei
modelli personalizzati; anche se sarebbe comunque preferibile effettuare la dichiarazione on
line previo collegamento per ottenere il proprio codice PIN.
Si conferma infine che tutti i relativi servizi on line saranno disponibili dal 17 p.v.
Confidando, come sempre, nella indispensabile collaborazione del Collegio per la massima diffusione della presente informativa, si inviano distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Renato Presutti
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SOSTEGNO DI PROGETTI PROFESSIONALI
DOCUP PER MISURA 1.4 AZIONE A
LINEA DI INTERVENTO
Docup RER misura 1.4 azione A
FINALITÀ DELLA LEGGE
la misura ha come obiettivo il sostegno di progetti professionali di attività specialistiche di servizio al sistema
produttivo legate all’economia della conoscenza, alla
società dell’informazione ed allo sviluppo sostenibile, in
particolare in aree caratterizzate da carenza di servizi.
BENEFICIARI
Le persone fisiche che siano lavoratori autonomi anche
nella forma associata di “studi professionali formalmente
costituiti”(esclusa la forma di impresa),che esercitano attività professionali di prestazione d’opera intellettuale e di
servizi nell’ambito dei Comuni Obiettivo 2 e dei Comuni
a sostegno transitorio in possesso dei seguenti requisiti:
1. siano iscritti esclusivamente al Fondo separato INPS
di cui alla Legge 335/95 o presso altri fondi equivalenti oppure iscritti esclusivamente, ai sensi dell’art.2229 Codice Civile, a collegi, ordini, albi e relative casse previdenziali;
2. siano residenti in Emilia-Romagna e svolgano l’attività
o siano residenti nell’area inclusa nella programmazione dell’Obiettivo 2 e nell’area a sostegno transitorio di
pianura e dell’area appenninica, della Regione medesima;
3. non siano lavoratori dipendenti, pensionati, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, non
siano comunque titolari d’impresa.
4. abbiano percepito, nel corso del 2000, un reddito
imponibile derivante dall’attività di lavoro autonomo
non superiore ad 52.000,00 (in caso di studi formalmente costituiti varrà la media dei redditi di tutti gli
associati).
I requisiti di cui ai punto 1, 2 e 3, nel caso la domanda
sia presentata da uno “studio professionale formalmente costituito” dovranno essere posseduti da tutti
gli associati allo studio medesimo.
Tutti i requisiti dovranno essere mantenuti fino alla
conclusione del progetto.
Ciascun professionista o “studio professionale formalmente costituito” può presentare esclusivamente
istanza di contributo per un solo progetto.
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
Territorio a Obiettivo 2 della Regione Emilia Romagna
CONTRIBUTO
Il contributo pubblico sarà concesso fino ad un
massimo del 60% delle spese ammesse per i soggetti che operano nei Comuni Obiettivo 2, nell’ambito della regola “de minimis”, mentre sarà
concesso fino ad un massimo del 30% delle
spese ammesse per i soggetti che operano nei
Comuni a sostegno transitorio di pianura e dell’area appenninica, nell’ambito della regola “de
minimis”. La spesa ammissibile non può essere
inferiore a € 2.500,00 mentre la spesa massima
ammissibile non può superare € 25.000,00.
SPESE AMMISSIBILI
L’intervento dovrà concludersi dopo la data di presentazione della domanda.
Per le iniziative previste dal presente provvedimento, il contributo potrà essere concesso per interventi iniziati dopo l’1 gennaio 2001 (ovvero la data
della prima fattura non potrà essere anteriore al
1/1/2001).
Le spese ammissibili, che dovranno essere coerenti e
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici
indicati nel progetto, riguardano:
• beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attività (sono comunque esclusi i beni usati, gli immobili,
i veicoli e i mezzi di trasporto in genere);
• opere edili ed impiantistiche strettamente connesse
all’installazione ed utilizzo dei beni strumentali e delle
tecnologie acquisiti;
• consulenze professionali per lo sviluppo e la qualificazione dell’attività;
• realizzazione di siti web;
• abbonamenti a periodici e banche dati;
• marketing e pubblicità;
• arredi per ufficio, nel limite del 25% della somma
delle altre voci di spesa ammesse.
DOVE PRESENTARE LE DOMANDE
Le domande dovranno essere spedite a: Regione
Emilia-Romagna – Direzione Generale Attività
Produttive, Commercio,Turismo – Servizio Politiche
Industriali – Viale Aldo Moro n. 30 – 40127 Bologna,
esclusivamente a mezzo raccomandata, facendo fede
la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
SCADENZA
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Roma, 21 giugno 2002
Direzione Centrale
Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare
Alle Direzioni Compartimentali
Agli Uffici del Territorio
LORO SEDI
Area Servizi Catastali
Ufficio Metodologie Operative Catastali
Prot. n. C/45841
Oggetto:
e p. c.,
alle Poste Italiane s.p.a.
CLASSAMENTO DEGLI UFFICI POSTALI
E DEI CENTRI POSTALI MECCANIZZATI
Da parte di alcuni Uffici provinciali è stata avanzata una richiesta di chiarimenti in merito al corretto
accertamento catastale degli immobili di pertinenza degli Uffici postali e d in particolare di quelli connessi alle attività di smistamento della corrispondenza e dei colli postali, effettuate presso appositi
Centri meccanizzati.
In proposito si rileva che, nell’ambito del processo continuo di monitoraggio delle caratteristiche socioeconomiche del territorio sottese al classamento degli immobili, è andata emergendo in particolare una
profonda trasformazione riguardante quelli utilizzati nel settore dei servizi pubblici. Si deve infatti tener
conto che si stanno creando nuovi enti pubblici economici, aventi l’obiettivo della fornitura di servizi
di qualità, concorrenziali con quelli svolti da società private, ai minori costi gestionali.
Anche le attività relative ai servizi postali, di indubbio interesse pubblico, sono coinvolte in tale evoluzione; inoltre, sono caratterizzate da una gestione non più in regime monopolistico, ma, al contrario,
aperta alla concorrenza ed alla ricerca dell’utile di impresa.
per di più, l’attività postale oggi presenta connotazioni più complesse rispetto al passato, poiché, oltre
alle ordinarie e classiche operazioni inerenti alla spedizione della corrispondenza, gli uffici postali oggi
propongono alla clientela servizi proprio degli operatori finanziari, in concorrenza diretta al sistema
bancario, ed al quale, pertanto, possono essere paragonati sotto alcuni aspetti.
Alla luce di questo processo di trasformazione, tenuto anche conto dell’evoluzione del sistema fiscale
(con un particolare riferimento all’imposta comunale sugli immobili, che colpisce in modo più incisivo
le attività aventi “scopo di lucro”), si è giunti alla determinazione di dover considerare le categorie E/3
(Costituzioni e fabbricati per esigenze pubbliche) e B/4 (Uffici pubblici) non più attuali come categorie
di riferimento per i fabbricati comunemente individuati come “Uffici postali”, ancorché negli stessi
venga esercitata – come detto – attività di indubbio interesse pubblico.
Per quanto riguarda gli edifici che ospitano i cosidetti “Centri postali meccanizzati”, cioé i centri di raccolta e smistamento della corrispondenza, gestiti sia da concessionari (Poste italiane s.p.a.), sia da operatori privati, è necessario effettuare alcune ulteriori riflessioni.
Questi complessi immobiliari, che possono essere formati da più corpi di fabbrica ed integrati da aree
esterne più o meno ampie, risultano edificati – generalmente – in tempi recenti ed anno lo scopo di
organizzare in modo più produttivo e celere le lavorazioni postali.Tali migliore organizzazione lavorativa permette, in particolare, di raggiungere l’obiettivo – importantissimo – della riduzione dei tempi e
costi di produzione.
Tali fabbricati, inoltre, possono ospitare anche altre attività innovative, quali quelli legati alla gestione
della posta elettronica, e quelli connessi alla stampa, all’imbustamento ed inoltre per rilevanti clienti.
In sostanza, nei centri meccanizzati si svolgono attività che in parte potrebbero rientrare nei cosiddetti
“servizi di pubblico interesse” (attività di smistamento della corrispondenza), ed in parte per quelli dei
servizi innovativi, non soggetti – al contrario della corrispondenza ordinaria – a particolari obblighi di
concessione (con tariffe libere e non fissate dallo Stato).
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È evidente, quindi, l’importanza che il processo estimale recepisca queste diverse peculiarità.
L’Ufficio del Territorio, pertanto, in fase di classamento degli immobili utilizzati nelle attività produttive
di cui trattasi (Uffici postali e Centri postali meccanizzati), dovrà valutare attentamente l’incidenza delle
attività svolte in regime di concessione rispetto alle attività finalizzate esclusivamente all’utile gestionale. In prativa, nel determinare la rendita degli immobili, si dovrà tener conto sia della presenza o meno
della concessione governativa comportante l’obbligo di fornire il “servizio universale postale”, sia del
tipo di attività svolta.
In conclusione, la presenza di una attività gestionale in concessione, come sopra detto, ed una attività di
smistamento dei plichi postali - in genere prevalentemente rispetto alla posta elettronica ed agli altri servizi innovativi – comporterà da parte dell’Ufficio una certa moderazione nella valutazione immobiliare
(soprattutto nell’eventualità che l’acquisizione dell’area si avvenuta attraverso procedure espropriative),
in contrapposizione alla fattispecie in cui l’immobile sia gestito esclusivamente a fine di lucro, come
avviene nella gestione degli operatori privati.
In ogni caso, si ricorda l’importanza dell’adozione di un oculato saggio di fruttuosità.
Fatte queste necessarie premesse, si ritiene utile proporre un promemoria per un corretto classamento
delle attività postali in tutte le loro fattispecie, sia in caso di nuovo accatastamento che di variazione,
non tralasciando, peraltro, di richiamare quanto è riportato nel cosiddetto “Massimario delle categorie”
in merito agli Uffici aperti al pubblico:
“Gli Uffici telefonici, le Ricevitorie postali, i Banchi lotto, le Esattorie delle imposte dirette, gli Uffici
delle imposte di consumo, le biglietterie e le sale d’aspetto delle linee automobilistiche di servizio
pubblici, posti in comuni locali che hanno ingresso diretto da strade pubbliche, si accertano nelle
categorie del gruppo C”.
UFFICI POSTALI E CENTRI MECCANIZZATI DI DISTRIBUZIONE DEI PLICHI POSTALI
categoria C/1 – Vanno inquadrati in questa categoria gli uffici postali siti in locali che ordinariamente
ospitano attività commerciali. È questo il caso delle agenzie postali di zona, frequentemente riscontrabile nelle città. Per la scelta della classe andrà adeguatamente valutata
la presenza di attrezzature particolari (come l’esistenza di eventuali blindature e di
locali di sicurezza, destinati ad accogliere i valori), ovvero le superfici utilizzate.
categorie D/5 – questa categoria – ai fini residuali per carenza di una categoria specifica – è riservata
agli Uffici postali di maggiore consistenza, nei quali – di norma – si svolgono anche
operazioni finanziarie assimilabili ad attività parabancarie, ovvero a quegli edifici progettati specificamente per l’attività postale, e che spesso sono costruiti con moduli prefabbricati. Quest’ultima fattispecie è generalmente diffusa nei comuni medio-piccoli.
categoria D/7 – in questa categoria vanno accertati i Centri meccanizzati di distribuzione della corrispondenza e dei colli postali, che di norma non prevedono locali per l’accesso del pubblico, sia se gestiti da Poste italiane s.p.a che da altri operatori privati. La determinazione della rendita, peraltro, dovrà necessariamente riflettere le diverse tipologie
gestionali.
Per completezza di informazione, si ritiene opportuno evidenziare che con il nuovo quadro delle categorie di cui al D.P.R. 138/98, tali unità dovranno essere accertate come segue:
– nelle categorie T/1 quelle unità attualmente inquadrabili nella categoria C/1
– nella categoria Z/3 quelle inquadrabili nelle categorie D/5 e D/7.
È necessario, infine, ricordare che gli Uffici potranno procedere ad una rivisitazione dei classamenti
effettuati in passato, qualora le parti interessate presentino richieste in tal senso.
Le Direzioni Compartimentali sono pregate di verificare il rispetto dell’applicazione delle presenti disposizioni.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Carlo Cannafoglia
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COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna
Piazza Garibaldi, 1 - Tel. 0544 979111 - C.F./P.IVA 00360090393
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Prot. n. 30007/02
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Cervia, 26 luglio 2002
Collegio dei Geometri di ravenna
Ordine degli Architetti di Ravenna
Ordine degli Ingegneri di Ravenna
Collegio dei Geometri di Forlì Cesena
Ordine degli Architetti di Forlì Cesena
Ordine degli Ingegneri di Forlì Cesena
Oggetto:
NUOVA PROCEDURA DI ESAME DEI PROGETTI DA PARTE
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. COMUNICAZIONE
Visto l’esito favorevole della sperimentazione di invio delle pratiche alla Commissione
Edilizia per il parere di competenza prima dello svolgimento dell’istruttoria da parte del
Servizio Edilizia Privata, si comunica che tale procedura viene adottata come prassi di riferimento.
Di conseguenza la pubblicazione nell’elenco delle pratiche visionate dalla Commissione
Edilizia non presuppone la conformità del progetto alle Norme Tecniche di Attuazione del
PRG né al Regolamento Edilizio, che saranno successivamente verificati dal Servizio
Edilizia Privata.
Si invita a rendere nota tale comunicazione a tutti gli iscritti, al fine di evitare inconvenienti
e disguidi.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti
IL CAPO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Ing. C. Ghedini
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COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Via Verdi, 22 52100 Arezzo tel. 0575/22247 Fax 0575/354147
E-Mail [email protected]
Arezzo, 19/06/2002
Ai Sig.ri Presidenti
Dei Collegi dei Geometri
D’Italia
Pot. n. 1050/2002
LORO SEDI
Oggetto: CAMPIONATO
ITALIANO DI TENNIS PER GEOMETRI
Il Collegio dei Geometri di Arezzo si è assunto l’onere di collaborare con l’Associazione Nazionale GEO
SPORT del Consiglio Nazionale alla organizzazione del campionato italiano di tennis fra i Collegi dei
Geometri per l’anno 2002: tale incombenza nasce non solo dal fatto che questo Collegio ha vinto l’ultima edizione tenutasi a Rimini nel settembre dell’anno scorso, ma anche per soddisfare quei principi che
da qualche tempo a questa parte uniformano quella attività di aggregazione e di promozione della
Categoria.
Appare ormai evidente che tutto quanto può permettere di parlare di questa nostra Categoria costituisce una forma di promozione oltremodo utile, anche in riferimento a quelle che sono le stesse attività
professionali e fornisce l’occasione per porre in evidenza la figura del Geometra.
È questa la razione per cui il Collegio di Arezzo intende affiancare l’attività della Associazione GEO
SPORT che è, per destinazione, la sola demandata alla promozione dell’attività sportiva: noi intendiamo
semplicemente riempire gli spazi tra una gara e l’altra, dare il benvenuto agli ospiti, fargli conoscere la
storia, la cultura, le bellezze artistiche della nostra Città e, nello stesso momento, innestare nel filone dell’attività sportiva una iniziativa di grande interesse culturale e professionale.
È per questa ragione che precediamo l’invio del calendario delle gare che GEO SPORT avrà cura di inoltrare, semplicemente per sollecitare la partecipazione dei Colleghi non solo alla manifestazione sportiva, ma anche a quelle attività da noi organizzate che, sotto il profilo culturale, daranno risalto all’iniziativa medesima.
Il giorno 14/09 p.v., quello stabilito per la competizione finale, sarà tenuto in convegno che riteniamo
di attualità, poiché tramite l’intervento di eminenti personalità di fama nazionale, verrà illustrato e dibattuto l’argomento della responsabilità di ogni soggetto che, comunque, partecipa alla realizzazione di
un’opera: tutto ciò anche in riferimento alle decisioni della Corte Suprema in materia.
L’argomento del Convegno sarà:
“Le molteplici responsabilità civili e penali
del professionista nell’esercizio della sua attività Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della sicurezza Solidarietà con il costruttore nel perimento parziale o totale dell’edificio
nei primi dieci anni di vita”
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Il Convegno sarà preceduto, il giorno 13/09 p.v., dalla Serata di gala alla quale questo Collegio ha il grande piacere di invitare tutti i partecipanti alla competizione e i Presidenti di Collegio: la serata conviviale sarà organizzata in un castello del Casentino, ove, in un ambiente di grande qualità paesistica e con
forti ricordi storici, sarà servita una cena che ricorderà le antiche pietanze, i sapori ormai desueti e che
permetterà di rinverdire le nostre origini culturali.
In quell’occasione vorremmo fare intervenire sia la Banda dei Musici che gli sbandieratori della Giostra
del Saracino, per offrire a tutti i Colleghi una serata indimenticabile tale da annoverarsi fra quelle più
importanti della nostra vita di categoria.
Mi auguro che alla presente lettera i Colleghi diano una forte riscontro e mi rimettano, a breve giro di
posta, una preadesione, così da permettere una puntuale organizzazione logistica.
Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Il Presidente
Geom. Mario Giani
Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale, n. 139 del 15 giugno 2002 - Serie generale
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Parte Prima Roma – Sabato, 15 giugno 2002
n. 126/L
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2002, n. 113.
Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di spese di giustizia. (Testo B).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 114.
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo C).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115.
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Art. 50 (L)
(Misura degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a
tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellèeconomia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle
tariffe professionali esistenti, eventualmente
concernenti materia analoghe, contemperate
con la natura pubblicistica dell’incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente
distinguendo tra la prima e le ore successive, la
percentuale di aumento per l’urgenza, il nume-
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ro massimo di ore giornaliere e l’eventuale
superamento di tale limite per attività alla presenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 51 (L)
(Determinazione degli onorari variabili e
aumento di quelli fissi e variabili)
1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della presentazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere
aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con
decreto motivato.
Art. 52 (L)
(Aumento e riduzione degli onorari)
1. Per le prestazioni di eccezionale importanza,
complessità e difficoltà gli onorari possono
essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili
all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a
tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari
sono ridotti di un quarto.
Art. 53 (L)
(incarichi collegiali)
1. Quando l’incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il complesso globale è determinato
sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri
componenti del collegio,a meno che il magistrato
dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere
personalmente e per intero l’incarico affidatogli.
Art. 54 (L)
(Adeguamento periodico degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a
tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla
variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, verificatasi nel triennio precedente,
con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
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CAPO V
AUSILIARI DEL MAGISTRATO
Art. 275 (R)
(Onorari degli ausiliari del magistrato)
1. Sino all’emanazione del regolamento previsto
dall’articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall’articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come
modificato, per gli importi, dal decreto del
Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997,pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio
1998, n. 37.
CAPO VI
INDENNITÀ DI CUSTODIA
Art. 276 (R)
(Determinazione dell’indennità di custodia)
1. Sino all’emanazione del regolamento previsto
dall’articolo 59, l’indennità è determinata sulla
base delle tariffe esistenti presso la Prefettura,
ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
CAPO VII
DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE
E RIDUZIONE IN PRISTINO DEI LUOGHI
Art. 277 (R)
(Importo da corrispondere alle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa)
1. Sino a che non è emanata la convenzione
organizzativa prevista dall’articolo 62, l’importo
da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
CAPO VIII
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
Art. 278 (R)
(Registrazione degli atti giudiziari
nel processo civile e amministrativo)
1. Fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73, è
effettuata mediante copie autentiche.
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MINISTERO DELL’INTERNO
Ai sigg. prefetti della Repubblica
Al sig. commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al sig. commissario del governo per la
provincia di Bolzano
Al sig. presidente della giunta
regionale della Valle d’Aosta
Al sig. comandante delle scuole
centrali antincendi
Al sig. direttore del Centro studi ed
esperienze antincendi
Ai signori ispettori aeroportuali e
portuali dei servizi antincendi
Ai signori ispettori interregionali e
regionali dei vigili del fuoco
Ai signori comandanti provinciali dei
vigili del fuoco
CIRCOLARE 1 MARZO 2002, N.4
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI
LUOGHI DI LAVORO OVE SIANO PRESENTI PERSONE DISABILI.
Come noto il decreto legislativo n. 626/1994, e le successive modifiche ed integrazioni, impone, tra l’altro, di predisporre un documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In particolare il
decreto ministeriale 10 marzo 1998, emanato ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo n. 626/1994, ha fornito elementi per la valutazione di uno specifico
rischio qual è appunto il rischio di incendio.
Le disposizioni citate richiamano l’attenzione anche sui casi in cui le persone possono essere esposte a
rischi particolari a causa della loro disabilità.
Ciò premesso, al fine di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza, un
ausilio per tenere conto nella valutazione del rischio della presenza di persone con ridotte o impedite
capacità motorie, sensoriali o mentali, sono state elaborate, da questa amministrazione in collaborazione con la Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie, le linee guida allegate alla presente circolare.
In tali linee guida, inoltre, sono forniti a scopo esemplificativo e nell’ambito dei criteri generali stabiliti
dal decreto ministeriale 10 marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale e di intervento aventi lo scopo di migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla valutazione compiuta.
Stante la rilevanza esterna degli argomenti trattati nel documento allegato, si invitano le SS.LL. a curarne la massima diffusione nell’ambito del territorio di competenza, significando che questa amministrazione provvederà, altresì, alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile
Morcone
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile
Consulta nazionale delle persone disabili
e delle loro famiglie
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
NEI LUOGHI DI LAVORO OVE SIANO
PRESENTI PERSONE DISABILI.
1. INTRODUZIONE
1.1. Scopo.
Queste linee guida sono state concepite nell’ambito dei criteri generali stabiliti dal decreto 10
marzo 1998 come ausilio ai datori di lavoro, ai
professionisti ed ai responsabili della sicurezza
per tenere conto nella valutazione del rischio
della presenza (prevista dal decreto stesso), negli
ambienti di lavoro, di persone con limitazioni
permanenti o temporanee alle capacità fisiche,
mentali, sensoriali o motorie. In particolare, le
linee guida, in relazione alla valutazione del
rischio ed alla conseguente scelta delle misure,
sono ispirate ai seguenti principi generali:
– prevedere ove possibile (ad esempio, quando
sono già presenti lavoratori disabili), il coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi del
processo;
– considerare le difficoltà specifiche presenti per
le persone estranee al luogo di lavoro;
– conseguire adeguati standard di sicurezza per
tutti senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori;
– progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano organico, che incrementi la
sicurezza di tutti, e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri lavoratori.
1.2. Articolazione delle linee guida.
Secondo lo schema previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e dal decreto ministeriale 10
marzo 1998, le linee guida forniscono le indicazioni necessarie per svolgere una specifica analisi del rischio di incendio, indicando, a puro titolo
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esemplificativo, alcune delle misure di tipo edilizio o impiantistico che possono essere adottate
per compensare i rischi individuati. In tale ambito sono esposte alcune misure di carattere
gestionale che, integrando e sostituendo quelle
edilizie ed impiantistiche, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza imposti dalla
legge.
Con un successivo documento redatto con le
associazioni aderenti alla Consulta nazionale
delle persone disabili e delle loro famiglie saranno descritti con maggiore dettaglio, tra le altre
cose, i principi da tenere presente nella valutazione, i requisiti delle misure individuate in queste linee guida ed alcuni suggerimenti di intervento da adattare, caso per caso, alla situazione
riscontrata.
2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2.1. L’identificazione delle caratteristiche
ambientali.
Lo scopo della valutazione e della conseguente
scelta delle misure di sicurezza si intende raggiunto se nei luoghi considerati risultano risolte,
anche attraverso i sistemi di gestione, tutte quelle
condizioni che rendono difficile o impossibile
alle persone con limitazioni alle capacità fisiche,
cognitive, sensoriali o motorie il movimento, l’orientamento, la percezione dei segnali di allarme
e la scelta delle azioni da intraprendere al verificarsi di una condizione di emergenza. Il primo
passo da compiere per conseguire tale obiettivo
è quello di individuare le difficoltà di carattere
motorio, sensoriale o cognitivo che l’ambiente
può determinare, verso le quali dovrà essere prestata la massima attenzione e intraprese le necessarie e adatte misure di contenimento e abbattimento del rischio.
Per quanto riguarda i criteri da seguire è possibile elaborare una classificazione che riguarda le
caratteristiche relative:
– alla mobilità;
– all’orientamento;
– alla percezione del pericolo e/o dell’allarme;
– all’individuazione delle azioni da compiere in
caso di emergenza.
Di seguito si specificano alcuni degli elementi di
tipo edilizio, impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini di tali caratteristiche: la relativa elencazione deve essere considerata puramente indicativa e non esaustiva dei
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problemi individuabili nell’ambito del processo
valutativo.
2.1.1. La mobilità in caso di emergenza
Gli elementi che rendono difficile la mobilità in
caso di emergenza possono essere individuati
negli ostacoli di tipo edilizio presenti nell’ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione puo’ comprendere:
– la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi
orizzontali;
– la non linearità dei percorsi;
– la presenza di passaggi di larghezza inadeguata
e/o di elementi sporgenti che possono rendere
tortuoso e pericoloso un percorso;
– la lunghezza eccessiva dei percorsi;
– la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di ambienti posti al
piano diverso da quello dell’uscita.
Insieme agli elementi puramente architettonici,
possono esserne considerati altri di tipo impiantistico o gestionale:
– presenza di porte che richiedono uno sforzo
di apertura eccessivo o che non sono dotate di
ritardo nella chiusura, al fine di consentire un
loro impiego e utilizzo, senza che cio’ determini dei rischi nei confronti di persone che
necessitano di tempi piu’ lunghi per l’attraversamento;
– organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento
degli utenti;
– mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che gestionale) all’esodo autonomo lungo
le scale, nel caso di ambienti posti al piano
diverso da quello dell’uscita.
2.1.2. L’Orientamento in caso di emergenza.
Al verificarsi di una situazione di emergenza la
capacità di orientamento puo’ essere resa difficile dall’inadeguatezza della segnaletica presente in
rapporto all’ambiente o alla conoscenza di questo da parte delle persone. La relativa valutazione
deve essere svolta anche tenendo conto della
capacità individuale di identificare i percorsi (e le
porte) che conducono verso luoghi sicuri e del
fatto che questi devono essere ficilmente fruibili
anche da parte di persone estranee al luogo.
In tale ambito è necessario valutare anche la mancanza di misure alternative (edilizie, impiantisti-
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che o gestionali) rispetto alla cartellonistica, che
è basata esclusivamente sui segnali visivi.
Questa, infatti, viene usualmente utilizzata come
unico strumento di orientamento, ma costituisce
solo una parte della segnaletica di sicurezza, così
come definita nell’art. 1.2.a del decreto legislativo n. 493/1996, che considera la necessità di elaborare modalità di segnalazione che utilizzino
piu’ canali sensoriali.
Infine, i segnali visivi devono poter soddisfare in
pieno l’esigenza di orientamento dei soggetti
(es.: quelli non udenti) che possono avvalersi
solo di questo canale sensoriale.
2.1.3. La percezione dell’allarme e del pericolo.
La percezione dell’allarme o del pericolo può
essere resa difficile dall’inadeguatezza dei relativi
sistemi di segnalazione. In particolare, è frequente
il caso in cui deve rientrare nella valutazione la
mancanza di misure alternative ai segnali acustici.
Inoltre, anche per quanto riguarda i segnali acustici, deve essere valutato il segnale in rapporto al
messaggio da trasmettere: in relazione all’ambiente, ai rischi e alla conoscenza degli ambienti
da parte delle persone, anche il messaggio trasmesso con dispositivi sonori deve essere percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese le
persone estranee al luogo.
È necessario, altresì, che l’allarme e il pericolo
siano segnalati anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione ai soggetti che utilizzano solo tale modalità percettiva.
2.1.4. L’individuazione delle azioni da compiere
in caso di emergenza.
L’individuazione delle azioni da compiere in caso
di emergenza puo’ essere resa difficile dall’inadeguatezza del sistema di comunicazione.
Tale condizione può spesso essere ricondotta
all’eccessiva complessità del messaggio o all’uso
di un solo canale sensoriale (ad esempio solo acustico o solo visivo).
Anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la necessità che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con la cartellonistica,
quindi deve essere oggetto di valutazione da
parte del responsabile alla sicurezza anche l’eventuale mancanza di sistemi alternativi, che permettano la comunicazione in simultanea del messaggio anche attraverso canali sensoriali diversi
da quello visivo.
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Oltretutto, il messaggio visivo deve essere completo e semplificato, in modo da non vanificare il suo
obiettivo, tenuto conto delle limitate capacità di
comprensione del linguaggio scritto da parte di
taluni soggetti (ad es., se sordi segnanti) che, tuttavia, utilizzano solo il canale sensoriale visivo.
3. MISURE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
Le misure di tipo edilizio o impiantistico devono
essere necessariamente coordinate con quelle di
carattere gestionale, tenendo conto che queste
ultime possono, in caso di necessità, integrare o
sostituire le altre.
Le indicazioni fornite nella successiva descrizione sono puramente indicative e non esaustive
delle soluzioni possibili e vanno sommate a quelle prescritte sia dalle specifiche norme in materia
di prevenzione incendi che quelle finalizzate al
superamento delle barriere architettoniche.
3.1 Le misure per facilitare la mobilità
Le misure finalizzate a rendere piu’ agevole l’esodo in caso di emergenza possono riguardare,
anche in questo caso a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti punti:
– adeguamento dei percorsi ai requisiti di complanarità della pavimentazione;
– adeguamento delle scale ai requisiti di comodità d’uso;
– eliminazione di gradini o soglie di difficile superamento, anche attraverso la realizzazione di rampe;
– riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo;
– ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata;
– installazione di corrimano anche nei percorsi
orizzontali;
– realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata
compartimentazione degli ambienti, con l’obiettivo di risolvere i problemi che possono
insorgere in caso di esodo attraverso scale;
– realizzazione di ascensori di evacuazione quando l’esodo è possibile solo attraverso le scale;
– adeguamento degli spazi antistanti e retrostanti
le porte ai requisiti di complanarità della/e pavimentazione/i;
– verifica della complessità nell’utilizzo dei dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza sia
in relazione alla loro ubicazione nel contesto
del serramento, sia dello sforzo da applicare
(ovvero della capacità fisica degli utenti) per
aprirle.
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3.2 Le misure per facilitare l’orientamento
Tale obiettivo si puo’ essenzialmente raggiungere
integrando la cartellonistica di sicurezza con l’adozione di sistemi ad essa complementari e/o
alternativi, secondo il criterio stabilito anche dal
decreto legislativo n. 493 del 1996.
In particolare, dovrà essere verificato che la condizione elaborata sia adeguata alle necessità di lettura
ed alle capacità di comprensione da parte di tutti i
possibili fruitori,ivi comprese le persone estranee al
luogo stesso.
Per quanto i sistemi di comunicazione alternativi ma
non in sostituzione alla cartellonistica,le misure possono essere individuate, ad esempio, tra le seguenti:
– realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;
– realizzazione di superfici in cui sono presenti
riferimenti tattili;
– verifica della presenza di altri particolari indicatori;
– verifica che la segnaletica sul piano di calpestio
abbia un buon contrasto acromatico e, possibilmente, anche cromatico rispetto alla pavimentazione ordinaria. La percezione di tale contrasto
deve essere garantita nelle diverse condizioni di
illuminamento e su piani di calpestio in condizioni asciutte e bagnate;
– segnaletica luminosa e/o lampeggiante.
Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), i piani di emergenza,
devono essere concordati con il coinvolgimento
diretto e propositivo degli interessati.
3.2.1. Le misure per facilitare la percezione dell’allarme e del pericolo.
La percezione dell’allarme puo’ avvenire attraverso segnali acustici, segnali luminosi o vibrazioni.
Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro l’allarme è
trasmesso attraverso segnali acustici privi di specifiche informazioni relative all’evento che sta
accadendo o al tipo di comportamento da adottare. Pertanto, tra le misure atte a facilitare la percezione dell’allarme si possono includere:
– adozione di segnali acustici contenenti informazioni complete sull’oggetto della comunicazione;
– installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici;
– installazione di impianti di segnalazione di allarme a vibrazione (nel caso di persone che dormono o che possono non percepire i segnali
ottici o acustici).
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3.2.2. Le misure per facilitare la determinazione
delle azioni da compiere in caso di emergenza.
L’individuazione delle misure per facilitare le azioni da
intraprendere quando si verifica una situazione di
emergenza richiede una valutazione sulla capacità di
comprendere i messaggi da parte delle persone presenti ivi comprese le persone estranee al luogo stesso.
Risulta difficile, in questo caso, fornire indicazioni generali, poichè i comportamenti da adottare
dipendono dalle singole situazioni ambientali e
individuali, che possono richiedere gradi diversi
di complessità della risposta umana.
A questo proposito, quindi, nella valutazione
del rischio deve essere evidenziata la congruenza tra il livello di complessità del comportamento
richiesto alle persone e la capacità delle persone
stesse, anche in rapporto alla conoscenza dei luoghi e dei rischi con il coinvolgimento del responsabile alla sicurezza.
Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), ogni intervento deve
essere concordato con il coinvolgimento diretto
e propositivo degli interessati.
Infine,come richiamato al punto 2.1.4,occorre che
le istruzioni siano semplificate in maniera da risultare accessibili anche da parte di soggetti con inadeguata conoscenza del linguaggio scritto.
4. MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Il decreto 10 marzo 1998 prevede che,all’esito della
valutazione dei rischi d’incendio e dei provvedimenti intrapresi per eliminarli,ovvero ridurli,il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza del
luogo adotta le necessarie misure organizzative e
gestionali da attuare in caso d’incendio, riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII al decreto stesso.
In tale piano dovranno essere considerate le specifiche misure da porre in atto, a cura di personale
appositamente formato a tale scopo, per assistere le
persone disabili o temporaneamente incapaci a
mettersi in salvo seguendo quanto indicato al punto
8.3 del predetto allegato. La scelta delle misure di
tipo organizzativo e gestionale,quindi,dipende dalla
valutazione compiuta e dalle misure edilizie e
impiantistiche presenti. Per questo motivo, fermo
restando che alcune procedure specifiche saranno
oggetto di trattazione nel documento indicato nel
punto 1.2., è possibile fornire solo alcune indicazioni di carattere generale:
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– ai fini dell’adozione di procedure gestionali e di
emergenza che siano praticabili ed idonee agli
scopi, è opportuna che la loro definizione avvenga,
ove possibile (ad esempio,quando sono già presenti lavoratori disabili), a seguito di una consultazione
dei diretti interessati abitualmente ivi presenti;
– la persona o le persone incaricate di porgere
aiuto devono essere adeguatamente addestrate
ad accompagnare una persona con difficoltà
sensorali ed a trasmettere alla stessa, in modo
chiaro e sintetico, le informazioni utili su cio’
che sta accadendo e sul modo di comportarsi
per facilitare la fuga;
– la persona o le persone incaricate di porgere
aiuto devono essere adeguatamente addestrate
per agevolare i soccorritori e per dare a questi i
riferimenti per meglio trarre in salvo la persona.
5. APPENDICE INFORMATIVA
5.1. Le norme vigenti in materia di
abbattimento di barriere architettoniche.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pivati).
Decreto ministeriale 16 giugno 1989, n. 236
(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione
delle barriere architettoniche).
“Art. 4.6 (Raccordi con la normativa antincendio). Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a garantire
l’accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio
anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.A tal fine dovro’essere preferita,ove tecnicamente possibile e nel rispetto
delle vigenti normative, la suddivisione dell’insieme
edilizio in compartimenti antincendio piuttosto che
l’individuazione di sistemi di via d’uscita costituiti da
scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con
ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione
in compartimenti,che costituiscono“luogo sicuro statico” cosi come definito dal decreto ministeriale 30
novembre 1983, recante “termini definizioni generali
e simboli grafici di prevenzione incendi”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.339 del 12 dicembre 1983,
deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente di tribuiti ed in numero
adeguato,resistenti al fuoco e facilmente raggiungibi-
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li in modo autonomo da parte delle persone disabili,
ove attendere i soccorsi”.
Decreto del Presidete della Repubblica 24 luglio
1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici).
“Art. 18 (Raccordi con la normativa antincendio).
- Per i raccordi con la normativa antincendio,
ferme restando le disposizioni vigenti in materia
di sistemi di via d’uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.
5.2. Termini e definizioni di prevenzione
incendi.
I contenuti del decreto ministeriale 30 novembre
1983 (termini,definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi) vanno integrati con specifiche
definizioni successivameme introdotte da altrettanto
specifiche norme di prevenzione incendi.Di seguito
si richiama la definizione di “spazio calmo”fornita dal
decreto ministeriale 9 aprile 1994 (Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) nel decreto ministeriale 18 marzo
1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi) e nel decreto ministeriale 19 agosto 1996 (Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo).
“Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e
comunicante con una via di esodo verticale od in
essa inserito; tale spazio non deve costituire
intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve
avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità
motorie in attesa di soccorsi”.
5.3 Decreto ministeriale 10 marzo 1998.
Ai fini delle presenti linee guida si riporta in esteso il punto 8.3 del decreto, rimandondolo ad una
sua lettura integrale per quanto concerne altri
aspetti qui considerati.
“8.3.Assistenza alle persone disabili in caso
di incendio.
8.3.1. Generalità.
Il datore di lavoro deve individuare le necessità
particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio
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e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le
persone anziane, le donne in stato di gravidanza,
le persone con arti fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano
di emergenza deve essere predisposto tenendo
conto delle loro invalidità.
8.3.2. Assistenza alle persone che utilizzano sedie
a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta.
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di
lavoro deve prevedere una adeguata assistenza
alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle
ed a quelle con mobilità limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono installate
idonee misure per il superamento di barriere
architettoniche eventualmente presenti oppure
qualora il funzionamento di tali misure non sia
assicurato anche in caso di incendio, occorre che
alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.
8.3.3. Assistenza alle persone con visibilità o
udito menomato o limitato.
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con viasibilità menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell’emergenza occorre
che un lavoratore, appositamente incaricato, assista
le persone con visibilità menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato
esiste la possibilità che non sia percepito il segnale
di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata allerti l’individuo
menomato.
8.3.4 Utilizzo di ascensori.
Persone disabili possono utilizare un ascensore
solo se è un ascensore predisposto per l’evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre
tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo
di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione”.
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