stragiudiziale di recupero crediti e infortunistica stradale di

Transcript

stragiudiziale di recupero crediti e infortunistica stradale di
Proposta di mozione proveniente dagli elettori dei delegati schierati con il Sindacato
Avvocati Calabria - Ordine degli avvocati di Cosenza
1. ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI E INFORTUNISTICA STRADALE DI
COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI AVVOCATI
Il XXXIII Congresso nazionale forense, riunito a Rimini dal 6 all’8 ottobre 2016,
rilevato
- che la L. 247 del 2012, al comma VI dell’art. 2 stabilisce espressamente quanto segue: “Fuori dei casi
in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono
previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza
legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo
continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati”;
- che in seguito alla entrata in vigore del codice delle assicurazioni private (v. artt. 143 e segg) la c.d.
denuncia di sinistro, da redigere secondo criteri e schemi indicati dalla stessa legge, è 'condizione di
procedibilità' della successiva ed eventuale azione risarcitoria' (art. 145 c. ass.);
- che l’attività svolta in tal senso, in quanto connessa alla conseguente attività giurisdizionale, se svolta
in modo continuativo (art. 2 comma VI L. 247/12) è sicuramente di competenza esclusiva degli avvocati;
atteso
- che per assenza di controlli, e per l'inerzia degli organi forensi, questa attività viene praticamente svolta
da chiunque ed in particolare dai gestori delle agenzie infortunistiche che, senza alcun tipo di competenza
ed in seguito al solo rilascio di un'autorizzazione TULPS come agenzia di affari, trattano
stragiudizialmente ed in modo prevalente e continuativo, affari milionari, pubblicizzandosi su reti nazionali
e di fatto ‘istigando’ i cittadini ad avviare un contenzioso con le compagnie assicurative;
- che di solito l’attività viene svolta in franchising e quindi l’esercizio dell’agenzia di affari avviene in
seguito al pagamento di un canone di ingresso e non dopo il completamento di un iter professionale
sancito dalla legge (laurea, pratica, esami di stato, iscrizione all’albo, esercizio effettivo della professione,
formazione continua, ecc);
- che in seguito ad una insufficiente e ridicola attività formativa (v. ad es. www.infortunistica.it – 4 ore in
aula), comunque non paragonabile alla formazione richiesta agli avvocati, i gestori dei punti in franchising
si definiscono addirittura 'specialisti nel risarcimento', sostituendosi ai ‘tecnici del diritto’;
considerato
- che l’avvocato, invece, per svolgere la stessa attività è costretto, oltre agli obblighi di iscrizione e
formativi, a fornire assicurazioni professionali, rimanendo vincolato, nella operatività, dal codice
deontologico (con conseguente divieto di pubblicità, divieto di accaparramento della clientela, divieto di
stipulare accordi con gli altri soggetti della ‘filiera’ come carrozzieri, medici, ecc);
- che l’avvocato, ancora, può definirsi specialista solo dopo il superamento di altri ostacoli formativi;
- che l’attività delle agenzie infortunistiche è, quindi, in concorrenza sleale con quella parallelamente
svolta dagli avvocati;
- che, inoltre, non essendo soggetta a regolamentazione né a vincoli ordinistici, sovente l’attività delle
agenzie lede i diritti dei consumatori, costretti a sottoscrivere contratti farciti da vessatorie, per poi
sottostare, in caso di mancata chiusura transattiva della pratica, all’obbligo di pagare tutti i professionisti
della filiera con esborsi personali (medici, fisioterapia, auto sostitutiva, onorari agenzia, ecc.);
- che una concorrenza sleale dello stesso tipo si ravvisa nell’esercizio delle attività stragiudiziali di
recupero del credito;
tutto ciò premesso ed esposto, propone
di rilevare ogni violazione dell’art. 2 comma VI della L. 247 e, pertanto, di impegnarsi a chiedere ed
ottenere dalla Stato una regolamentazione delle Agenzie d'affari e delle società di recupero crediti, in
modo da eliminare la concorrenza sleale attualmente esistente con la professione forense, ed imponendo
che, nel frattempo, a questi soggetti sia inibito l’esercizio di ogni tipo di attività stragiudiziale.
manda
al Consiglio nazionale forense di dare attuazione alle modifiche proposte.
Firmatari
Proposta di mozione proveniente dagli elettori dei delegati schierati con il Sindacato
Avvocati Calabria - Ordine degli avvocati di Cosenza
2. ESTENSIONE DEI POTERI DI AUTENTICAZIONE DEGLI AVVOCATI: possibilità per privati di
stipulare, dinanzi all'avvocato, atti di trasferimento immobiliare.
3. ESTENSIONE POTERI AUTENTICAZIONE AVVOCATI: possibilità di apporre la formula
esecutiva su atti di transazione stipulati dalle parti con l'assistenza obbligatoria degli avvocati, e
registrate presso il CDO, limitatamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute.
Il XXXIII Congresso nazionale forense, riunito a Rimini dal 6 all’8 ottobre 2016,
rilevato
- che secondo la legge 99/09 dovranno essere rimossi ostacoli e freni, normativi e non, ancora
presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi, a fini di liberalizzazione;
- che al fine di svecchiare il mercato immobiliare, l’art. 28 del DDL liberalizzazioni del 2015, aveva
esteso agli avvocati il potere tipicamente notarile di stipula di alcuni atti a titolo gratuito ed oneroso,
con la fissazione di un limite di valore (100.000 euro);
- che l’art. 28 veniva, poi, eliminato sia per le rimostranze del notariato che in quanto contrario al
principio costituzionale della ragionevolezza (il valore degli immobili, sia pur limitato, non può
rappresentare il parametro sul quale graduare il livello di certezza giuridica);
- che, invece, pare opportuno, anche in ossequio alle indicazioni CE, scardinare un vecchio sistema
monopolistico, delegittimando, gradualmente, i notai, dai poteri assolutistici di cui da secoli sono
dotati, da attribuire, però, a soggetti in grado di assicurare la stessa preparazione e la medesima
terzietà dei notai;
- che, per superare la precedente bocciatura, al limite del valore, considerato non applicabile
(nonostante l’esistenza del sistema della trascrizione immobiliare che ne garantirebbe, sempre, la
certezza), dovrebbe far posto quello della materia (es. donazioni, trasferimenti di pertinenze,
autentica firme e costituzioni società);
- che la liberalizzazione gioverebbe sia ai consumatori che potrebbero stipulare atti a prezzi inferiori,
che al mercato immobiliare in generale, la cui paralisi è anche provocata dall’eccessivo costo degli
atti di trasferimento;
- che, anche quale strumento deflattivo del contenzioso giudiziario, appare opportuno attribuire agli
avvocati taluni poteri certificativi, come, ad esempio, quello di costituire titoli esecutivi, limitatamente
alle transazioni da questi condotte, con la presenza di altre parti, tutte regolarmente assistite, con
verbali depositati presso i COA;
- che, con la modifica dell’art. 474 cpc comma II n. 2 o con l’introduzione di un’autonoma previsione
per le transazioni concluse dagli avvocati (474 comma II n. 3 bis), anche fuori dai casi di cui alla c.d.
negoziazione assistita, sarebbe possibile introdurre un nuovo strumento in grado di dare definitiva
certezza agli accordi consacrati tra avvocati (in grado di evitare ogni successivo contenzioso);
tutto ciò premesso ed esposto, propone
che si presti impegno solenne ad estendere agli avvocati, i poteri certificativi dei notai, limitatamente
ad alcune tipologie di atti;
che si chieda l’introduzione, nell’art. 474 cpc, dell’ipotesi di esecutività su titoli generati dall’avvocato,
ed in particolar modo su atti di transazione stipulati tra parti regolarmente assistite, e depositati
presso i COA, limitatamente alle obbligazioni di danaro ivi contenute.
manda
al Consiglio nazionale forense di dare attuazione alle modifiche proposte.