stragiudiziale di recupero crediti e infortunistica stradale di
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stragiudiziale di recupero crediti e infortunistica stradale di
Proposta di mozione proveniente dagli elettori dei delegati schierati con il Sindacato Avvocati Calabria - Ordine degli avvocati di Cosenza 1. ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI E INFORTUNISTICA STRADALE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI AVVOCATI Il XXXIII Congresso nazionale forense, riunito a Rimini dal 6 all’8 ottobre 2016, rilevato - che la L. 247 del 2012, al comma VI dell’art. 2 stabilisce espressamente quanto segue: “Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati”; - che in seguito alla entrata in vigore del codice delle assicurazioni private (v. artt. 143 e segg) la c.d. denuncia di sinistro, da redigere secondo criteri e schemi indicati dalla stessa legge, è 'condizione di procedibilità' della successiva ed eventuale azione risarcitoria' (art. 145 c. ass.); - che l’attività svolta in tal senso, in quanto connessa alla conseguente attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo (art. 2 comma VI L. 247/12) è sicuramente di competenza esclusiva degli avvocati; atteso - che per assenza di controlli, e per l'inerzia degli organi forensi, questa attività viene praticamente svolta da chiunque ed in particolare dai gestori delle agenzie infortunistiche che, senza alcun tipo di competenza ed in seguito al solo rilascio di un'autorizzazione TULPS come agenzia di affari, trattano stragiudizialmente ed in modo prevalente e continuativo, affari milionari, pubblicizzandosi su reti nazionali e di fatto ‘istigando’ i cittadini ad avviare un contenzioso con le compagnie assicurative; - che di solito l’attività viene svolta in franchising e quindi l’esercizio dell’agenzia di affari avviene in seguito al pagamento di un canone di ingresso e non dopo il completamento di un iter professionale sancito dalla legge (laurea, pratica, esami di stato, iscrizione all’albo, esercizio effettivo della professione, formazione continua, ecc); - che in seguito ad una insufficiente e ridicola attività formativa (v. ad es. www.infortunistica.it – 4 ore in aula), comunque non paragonabile alla formazione richiesta agli avvocati, i gestori dei punti in franchising si definiscono addirittura 'specialisti nel risarcimento', sostituendosi ai ‘tecnici del diritto’; considerato - che l’avvocato, invece, per svolgere la stessa attività è costretto, oltre agli obblighi di iscrizione e formativi, a fornire assicurazioni professionali, rimanendo vincolato, nella operatività, dal codice deontologico (con conseguente divieto di pubblicità, divieto di accaparramento della clientela, divieto di stipulare accordi con gli altri soggetti della ‘filiera’ come carrozzieri, medici, ecc); - che l’avvocato, ancora, può definirsi specialista solo dopo il superamento di altri ostacoli formativi; - che l’attività delle agenzie infortunistiche è, quindi, in concorrenza sleale con quella parallelamente svolta dagli avvocati; - che, inoltre, non essendo soggetta a regolamentazione né a vincoli ordinistici, sovente l’attività delle agenzie lede i diritti dei consumatori, costretti a sottoscrivere contratti farciti da vessatorie, per poi sottostare, in caso di mancata chiusura transattiva della pratica, all’obbligo di pagare tutti i professionisti della filiera con esborsi personali (medici, fisioterapia, auto sostitutiva, onorari agenzia, ecc.); - che una concorrenza sleale dello stesso tipo si ravvisa nell’esercizio delle attività stragiudiziali di recupero del credito; tutto ciò premesso ed esposto, propone di rilevare ogni violazione dell’art. 2 comma VI della L. 247 e, pertanto, di impegnarsi a chiedere ed ottenere dalla Stato una regolamentazione delle Agenzie d'affari e delle società di recupero crediti, in modo da eliminare la concorrenza sleale attualmente esistente con la professione forense, ed imponendo che, nel frattempo, a questi soggetti sia inibito l’esercizio di ogni tipo di attività stragiudiziale. manda al Consiglio nazionale forense di dare attuazione alle modifiche proposte. Firmatari Proposta di mozione proveniente dagli elettori dei delegati schierati con il Sindacato Avvocati Calabria - Ordine degli avvocati di Cosenza 2. ESTENSIONE DEI POTERI DI AUTENTICAZIONE DEGLI AVVOCATI: possibilità per privati di stipulare, dinanzi all'avvocato, atti di trasferimento immobiliare. 3. ESTENSIONE POTERI AUTENTICAZIONE AVVOCATI: possibilità di apporre la formula esecutiva su atti di transazione stipulati dalle parti con l'assistenza obbligatoria degli avvocati, e registrate presso il CDO, limitatamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute. Il XXXIII Congresso nazionale forense, riunito a Rimini dal 6 all’8 ottobre 2016, rilevato - che secondo la legge 99/09 dovranno essere rimossi ostacoli e freni, normativi e non, ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi, a fini di liberalizzazione; - che al fine di svecchiare il mercato immobiliare, l’art. 28 del DDL liberalizzazioni del 2015, aveva esteso agli avvocati il potere tipicamente notarile di stipula di alcuni atti a titolo gratuito ed oneroso, con la fissazione di un limite di valore (100.000 euro); - che l’art. 28 veniva, poi, eliminato sia per le rimostranze del notariato che in quanto contrario al principio costituzionale della ragionevolezza (il valore degli immobili, sia pur limitato, non può rappresentare il parametro sul quale graduare il livello di certezza giuridica); - che, invece, pare opportuno, anche in ossequio alle indicazioni CE, scardinare un vecchio sistema monopolistico, delegittimando, gradualmente, i notai, dai poteri assolutistici di cui da secoli sono dotati, da attribuire, però, a soggetti in grado di assicurare la stessa preparazione e la medesima terzietà dei notai; - che, per superare la precedente bocciatura, al limite del valore, considerato non applicabile (nonostante l’esistenza del sistema della trascrizione immobiliare che ne garantirebbe, sempre, la certezza), dovrebbe far posto quello della materia (es. donazioni, trasferimenti di pertinenze, autentica firme e costituzioni società); - che la liberalizzazione gioverebbe sia ai consumatori che potrebbero stipulare atti a prezzi inferiori, che al mercato immobiliare in generale, la cui paralisi è anche provocata dall’eccessivo costo degli atti di trasferimento; - che, anche quale strumento deflattivo del contenzioso giudiziario, appare opportuno attribuire agli avvocati taluni poteri certificativi, come, ad esempio, quello di costituire titoli esecutivi, limitatamente alle transazioni da questi condotte, con la presenza di altre parti, tutte regolarmente assistite, con verbali depositati presso i COA; - che, con la modifica dell’art. 474 cpc comma II n. 2 o con l’introduzione di un’autonoma previsione per le transazioni concluse dagli avvocati (474 comma II n. 3 bis), anche fuori dai casi di cui alla c.d. negoziazione assistita, sarebbe possibile introdurre un nuovo strumento in grado di dare definitiva certezza agli accordi consacrati tra avvocati (in grado di evitare ogni successivo contenzioso); tutto ciò premesso ed esposto, propone che si presti impegno solenne ad estendere agli avvocati, i poteri certificativi dei notai, limitatamente ad alcune tipologie di atti; che si chieda l’introduzione, nell’art. 474 cpc, dell’ipotesi di esecutività su titoli generati dall’avvocato, ed in particolar modo su atti di transazione stipulati tra parti regolarmente assistite, e depositati presso i COA, limitatamente alle obbligazioni di danaro ivi contenute. manda al Consiglio nazionale forense di dare attuazione alle modifiche proposte.