FAQ 4 - Città metropolitana di Roma Capitale

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FAQ 4 - Città metropolitana di Roma Capitale
Città metropolitana
di Roma Capitale
Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano ,
Soggetto Aggregatore
FAQ 4
LOTTO 1: Servizi di Sviluppo, Gestione applicativa, Manutenzione (Correttiva, Adeguativa ed
Evolutiva) e di Supporto per il Sistema Informativo del Personale in ambiente ERP-SAP di Roma
Capitale per un importo complessivo pari ad € 5.900.400,00 al netto dell’IVA, di cui € 5.900.000,00 soggetti a
ribasso ed € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
LOTTO 2: Servizi di Sviluppo, Gestione applicativa, Manutenzione (Correttiva, Adeguativa ed
Evolutiva) e di Supporto per il Sistema Informativo Contabile in ambiente ERP-SAP di Roma
Capitale per un importo complessivo pari ad € 2.700.400,00 al netto dell’IVA, di cui € 2.700.000,00
soggetti a ribasso ed € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Relativamente ai seguenti quesiti pervenuti in merito alla gara in oggetto, si precisa che:
QUESITO N.1
a) Si chiede di confermare che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e attesa la specializzazione
necessaria per l'esecuzione dei servizi, l'indicazione della terna di subappaltatori richiesta al punto o)
altri requisiti pag. 7 di 34 del Disciplinare di gara sia facoltativa e che ai fini della corretta riserva di
subappalto sia sufficiente indicare solo le attività che potrebbero essere oggetto di subappalto senza
l'indicazione in fase di offerta dei possibili subappaltatori.
b) In caso contrario, fermo restando il rispetto del limite del 30% e delle parti dei servizi dal
subappaltare già indicate in sede di offerta, si chiede di confermare:- per un verso, che il fornitore non
sia obbligato a subappaltare i servizi alla terna di subappaltatori indicati in sede di offerta, ma ha la
facoltà di subappaltare anche ad uno solo di essi; - e, per altro verso, che oltre alla terna dei
subappaltatori indicati in gara il Fornitore potrà, in corso di esecuzione dell’appalto, chiedere
l’autorizzazione per ulteriori subappaltatori, anche per soddisfare specifiche esigenze tecniche che
dovessero sorgere durante l’esecuzione del contratto.
RISPOSTA
a) Ai sensi dell’art. 2, comma 2-ter, lett. o) del Disciplinare di gara il concorrente deve indicare la
terna degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art.105, comma 6, del D.Lgs. 50/16 e la quota
di appalto che intenda, eventualmente, subappaltare, dimostrando l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (art. 105, comma 4 lett.c) nel
momento in cui richiede l’autorizzazione al subappalto.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/16, ultimo
periodo, ha comunque facoltà di prescrivere l’indicazione della terna di subappaltatori
dandone esplicita indicazione nel bando di gara.
b)
il fornitore non è obbligato a subappaltare i servizi a tutti e 3 i subappaltatori indicati nella
terna indicata in sede di offerta, ma ha la facoltà di subappaltare anche ad uno solo di essi;
 oltre alla terna dei subappaltatori indicati nella domanda di partecipazione alla gara
l’aggiudicatario NON potrà, in corso di esecuzione dell’appalto, chiedere l’autorizzazione
per ulteriori subappaltatori.

Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
P.O. Dott.ssa Nunzia Ciuffreda
Tel. 06/67663665-3682-3601 Fax 06/67663481
E-mail: gare. [email protected]
[email protected]
Città metropolitana
di Roma Capitale
Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano ,
Soggetto Aggregatore
Si precisa che il concorrente:
-in caso di mancata indicazione della quota di appalto che intende subappaltare non potrà
successivamente ricorrere al subappalto;
-in caso di mancata indicazione della terna dei subappaltatori, sempre che si sia riservato di
subappaltare una quota di appalto, dovrà procedere, su richiesta della stazione appaltante, ad
integrazione non onerosa dell’istanza, nel termine indicato dalla stazione appaltante; in caso contrario
non potrà ricorrere al subappalto.
Il subappaltatore indicato nella terna potrà:
- partecipare autonomamente alla gara, anche quale
componente di un raggruppamento,
- figurare nella terna indicata da più concorrenti.
QUESITO N.2
-
Per una migliore leggibilità del documento, si chiede di confermare la possibilità di scrivere il
contenuto delle tabella in ARIAL 9 e interlinea singola.
-
In relazione alla prescrizione ‘relazione tecnica, redatta in carattere “arial” 10, interlinea 1,5’ si
chiede conferma che è possibile derogare da tale prescrizione all’interno di tabelle, grafici,
testata e piè di pagina salvaguardando comunque la leggibilità dei testi.
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Disciplinare di gara: L’offerta tecnica, per ciascun lotto, redatta in forma
cartacea in lingua italiana, datata e sottoscritta, dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore
generale o speciale dell’operatore economico concorrente, rilegata in un unico documento, dovrà contenere i
seguenti documenti (no opuscoli pubblicitari):
a) una relazione tecnica, redatta in carattere “arial” 10, interlinea 1,5, che non dovrà superare
le 80 pagine complessive, come meglio dettagliata al successivo comma 5;
b) curricula del team dedicato, redatti nel formato europeo Europass, sottoscritti dal diretto
interessato e riportante il consenso di quest’ultimo al trattamento dei propri dati personali ai sensi
del D. Lgs. n. 196/2003, fermo restando le responsabilità civili, penali e amministrative in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ovvero di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità;
c) allegato alla relazione tecnica, redatta in carattere “arial” 10, interlinea 1,5, che non dovrà
superare le 30 pagine complessive, contenente le modalità di Presa in carico, di rilascio intermedio
e di rilascio finale: devono essere indicate le soluzioni metodologiche e organizzative, gli strumenti
proposti e la pianificazione delle attività per il trasferimento del know how e l’addestramento su
tematiche funzionali e tecniche tra tutti i soggetti coinvolti, garantendo la continuità operativa
Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
P.O. Dott.ssa Nunzia Ciuffreda
Tel. 06/67663665-3682-3601 Fax 06/67663481
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nell’erogazione dei servizi.
QUESITO N.3 “Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o
consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 lettera d) ed e) e 48 comma 8 del D.
Lgs.50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori
economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3.” Si chiede di confermare
che il suddetto rinvio normativo sia da considerarsi un refuso, atteso che il comma 3 dell’articolo 48
del D. Lgs. 50/2016 si riferisce esplicitamente al settore “lavori” e non fornisce alcuna indicazione
circa il cumulo dei requisiti economici e finanziari in caso di raggruppamento temporaneo di imprese.
RISPOSTA
Il comma 3 a cui si fa riferimento è il comma 3 dell’art.2 del Disciplinare di gara, che per un refuso,
come reso noto nei Chiarimenti 1 pubblicati, è stato indicato con il numero 1.
QUESITO N.4
“Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti fermo restando che la mandataria in
ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, specificazione delle parti in termini
percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore
economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario
di concorrenti dovrà detenere- a pena di esclusione – una quota di qualificazione
corrispondente alla quota di esecuzione del servizio.”
Ai fini del cumulo dei requisiti e dell’obbligo di corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di
esecuzione servizi, si chiede di chiarire come debba essere calcolata la “quota di qualificazione” per
ciascun operatore economico costituente il raggruppamento rispetto alla capacità economicofinanziaria e tecnica di cui all’Art. 2 lettere h), i) e j).
RISPOSTA
L’operatore economico costituente il raggruppamento dovrà essere qualificato (dovrà quindi
possedere i requisiti di cui all’art. 2, commi h), i) j) del Disciplinare di gara) nella misura
corrispondente alla quota di esecuzione del servizio.
QUESITO N.5
Si chiede di confermare che, a fronte della eventuale dichiarazione concernente la terna dei
subappaltatori, le dichiarazioni ex art. 80 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 rese da questi ultimi
dovranno essere prodotte al momento del deposito del contratto di subappalto.
RISPOSTA
Si conferma che a fronte della dichiarazione concernente la terna dei subappaltatori le dichiarazioni ex
art. 80 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 rese da questi ultimi dovranno essere prodotte nel momento
in cui richiede l’autorizzazione al subappalto.
IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Berno)
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P.O. Dott.ssa Nunzia Ciuffreda
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