FAQ 4 - Città metropolitana di Roma Capitale
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FAQ 4 - Città metropolitana di Roma Capitale
Città metropolitana di Roma Capitale Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano , Soggetto Aggregatore FAQ 4 LOTTO 1: Servizi di Sviluppo, Gestione applicativa, Manutenzione (Correttiva, Adeguativa ed Evolutiva) e di Supporto per il Sistema Informativo del Personale in ambiente ERP-SAP di Roma Capitale per un importo complessivo pari ad € 5.900.400,00 al netto dell’IVA, di cui € 5.900.000,00 soggetti a ribasso ed € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. LOTTO 2: Servizi di Sviluppo, Gestione applicativa, Manutenzione (Correttiva, Adeguativa ed Evolutiva) e di Supporto per il Sistema Informativo Contabile in ambiente ERP-SAP di Roma Capitale per un importo complessivo pari ad € 2.700.400,00 al netto dell’IVA, di cui € 2.700.000,00 soggetti a ribasso ed € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Relativamente ai seguenti quesiti pervenuti in merito alla gara in oggetto, si precisa che: QUESITO N.1 a) Si chiede di confermare che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e attesa la specializzazione necessaria per l'esecuzione dei servizi, l'indicazione della terna di subappaltatori richiesta al punto o) altri requisiti pag. 7 di 34 del Disciplinare di gara sia facoltativa e che ai fini della corretta riserva di subappalto sia sufficiente indicare solo le attività che potrebbero essere oggetto di subappalto senza l'indicazione in fase di offerta dei possibili subappaltatori. b) In caso contrario, fermo restando il rispetto del limite del 30% e delle parti dei servizi dal subappaltare già indicate in sede di offerta, si chiede di confermare:- per un verso, che il fornitore non sia obbligato a subappaltare i servizi alla terna di subappaltatori indicati in sede di offerta, ma ha la facoltà di subappaltare anche ad uno solo di essi; - e, per altro verso, che oltre alla terna dei subappaltatori indicati in gara il Fornitore potrà, in corso di esecuzione dell’appalto, chiedere l’autorizzazione per ulteriori subappaltatori, anche per soddisfare specifiche esigenze tecniche che dovessero sorgere durante l’esecuzione del contratto. RISPOSTA a) Ai sensi dell’art. 2, comma 2-ter, lett. o) del Disciplinare di gara il concorrente deve indicare la terna degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art.105, comma 6, del D.Lgs. 50/16 e la quota di appalto che intenda, eventualmente, subappaltare, dimostrando l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (art. 105, comma 4 lett.c) nel momento in cui richiede l’autorizzazione al subappalto. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/16, ultimo periodo, ha comunque facoltà di prescrivere l’indicazione della terna di subappaltatori dandone esplicita indicazione nel bando di gara. b) il fornitore non è obbligato a subappaltare i servizi a tutti e 3 i subappaltatori indicati nella terna indicata in sede di offerta, ma ha la facoltà di subappaltare anche ad uno solo di essi; oltre alla terna dei subappaltatori indicati nella domanda di partecipazione alla gara l’aggiudicatario NON potrà, in corso di esecuzione dell’appalto, chiedere l’autorizzazione per ulteriori subappaltatori. Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma P.O. Dott.ssa Nunzia Ciuffreda Tel. 06/67663665-3682-3601 Fax 06/67663481 E-mail: gare. [email protected] [email protected] Città metropolitana di Roma Capitale Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano , Soggetto Aggregatore Si precisa che il concorrente: -in caso di mancata indicazione della quota di appalto che intende subappaltare non potrà successivamente ricorrere al subappalto; -in caso di mancata indicazione della terna dei subappaltatori, sempre che si sia riservato di subappaltare una quota di appalto, dovrà procedere, su richiesta della stazione appaltante, ad integrazione non onerosa dell’istanza, nel termine indicato dalla stazione appaltante; in caso contrario non potrà ricorrere al subappalto. Il subappaltatore indicato nella terna potrà: - partecipare autonomamente alla gara, anche quale componente di un raggruppamento, - figurare nella terna indicata da più concorrenti. QUESITO N.2 - Per una migliore leggibilità del documento, si chiede di confermare la possibilità di scrivere il contenuto delle tabella in ARIAL 9 e interlinea singola. - In relazione alla prescrizione ‘relazione tecnica, redatta in carattere “arial” 10, interlinea 1,5’ si chiede conferma che è possibile derogare da tale prescrizione all’interno di tabelle, grafici, testata e piè di pagina salvaguardando comunque la leggibilità dei testi. RISPOSTA Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Disciplinare di gara: L’offerta tecnica, per ciascun lotto, redatta in forma cartacea in lingua italiana, datata e sottoscritta, dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente, rilegata in un unico documento, dovrà contenere i seguenti documenti (no opuscoli pubblicitari): a) una relazione tecnica, redatta in carattere “arial” 10, interlinea 1,5, che non dovrà superare le 80 pagine complessive, come meglio dettagliata al successivo comma 5; b) curricula del team dedicato, redatti nel formato europeo Europass, sottoscritti dal diretto interessato e riportante il consenso di quest’ultimo al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, fermo restando le responsabilità civili, penali e amministrative in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ovvero di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; c) allegato alla relazione tecnica, redatta in carattere “arial” 10, interlinea 1,5, che non dovrà superare le 30 pagine complessive, contenente le modalità di Presa in carico, di rilascio intermedio e di rilascio finale: devono essere indicate le soluzioni metodologiche e organizzative, gli strumenti proposti e la pianificazione delle attività per il trasferimento del know how e l’addestramento su tematiche funzionali e tecniche tra tutti i soggetti coinvolti, garantendo la continuità operativa Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma P.O. Dott.ssa Nunzia Ciuffreda Tel. 06/67663665-3682-3601 Fax 06/67663481 E-mail: gare. [email protected] [email protected] Città metropolitana di Roma Capitale Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano , Soggetto Aggregatore nell’erogazione dei servizi. QUESITO N.3 “Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 lettera d) ed e) e 48 comma 8 del D. Lgs.50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3.” Si chiede di confermare che il suddetto rinvio normativo sia da considerarsi un refuso, atteso che il comma 3 dell’articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 si riferisce esplicitamente al settore “lavori” e non fornisce alcuna indicazione circa il cumulo dei requisiti economici e finanziari in caso di raggruppamento temporaneo di imprese. RISPOSTA Il comma 3 a cui si fa riferimento è il comma 3 dell’art.2 del Disciplinare di gara, che per un refuso, come reso noto nei Chiarimenti 1 pubblicati, è stato indicato con il numero 1. QUESITO N.4 “Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere- a pena di esclusione – una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio.” Ai fini del cumulo dei requisiti e dell’obbligo di corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione servizi, si chiede di chiarire come debba essere calcolata la “quota di qualificazione” per ciascun operatore economico costituente il raggruppamento rispetto alla capacità economicofinanziaria e tecnica di cui all’Art. 2 lettere h), i) e j). RISPOSTA L’operatore economico costituente il raggruppamento dovrà essere qualificato (dovrà quindi possedere i requisiti di cui all’art. 2, commi h), i) j) del Disciplinare di gara) nella misura corrispondente alla quota di esecuzione del servizio. QUESITO N.5 Si chiede di confermare che, a fronte della eventuale dichiarazione concernente la terna dei subappaltatori, le dichiarazioni ex art. 80 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 rese da questi ultimi dovranno essere prodotte al momento del deposito del contratto di subappalto. RISPOSTA Si conferma che a fronte della dichiarazione concernente la terna dei subappaltatori le dichiarazioni ex art. 80 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 rese da questi ultimi dovranno essere prodotte nel momento in cui richiede l’autorizzazione al subappalto. IL DIRETTORE (Dott. Paolo Berno) Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma P.O. Dott.ssa Nunzia Ciuffreda Tel. 06/67663665-3682-3601 Fax 06/67663481 E-mail: gare. [email protected] [email protected]