CAPITOLO XXVII
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CAPITOLO XXVII
CAP. XXVII - L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA CAPITOLO XXVII L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (di Marzia Minutillo Turtur) SOMMARIO. 1. La prevalenza della causa reale nell’interpetazione del contratto. – 2. Individuazione del regime impositivo, _– 3. Termini di decadenza e prescrizione. – 4. Agevolazioni varie. – 5. Le agevolazioni prima casa. - 5.1. Il requisito della residenza. – 5.2. L’impedimento assoluto all’acquisto della residenza. – 5.3. L’acquisto della residenza in caso di alienazione di immobile entro i cinque anni e riacquisto di nuovo bene entro il termine di diciotto mesi dal primo acquisto al fine del mantenimento dell’agevolazione prima casa. – 6.. Il termine per l’Amministrazione per far valere l’indebito godimento del trattamento agevolato. – 7. L’individuazione dei presupposti di ampiezza per godere della agevolazione. – 8. Il mantenimento dell’agevolazione prima casa: 1) nel caso di alienazione del bene, senza riacquisto di altro immobile nell’anno successivo, al coniuge separato; 2) nel caso di vendita e acquisto di secondo immobile a titolo gratuito; 3) nel caso di vendita e appalto di costruzione di nuova casa su terreno di proprietà del contribuente. 1. La prevalenza della causa reale nell’interpetazione del contratto. La Corte ha affrontato anche nel 2015 il problema della corretta portata e interpretazione dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 con la sentenza Sez. T, n. 16019/2015, Napolitano, Rv. 636100, in cui ha evidenziato che nell’applicare l'imposta secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione si deve tener conto della natura e degli effetti del singolo atto da registrare, sicché le successive rettifiche, ove comportino una diversa destinazione di beni, vengono ad integrare e completare l'atto originario, mentre, sul piano negoziale, costituiscono nuovi atti, separatamente tassabili, in quanto modificativi degli effetti giuridici del primo atto, che conserva piena autonomia. Nel caso concreto cassando con rinvio la decisione di merito si è ritenuta soggetta all'imposta di registro la rettifica notarile di una precedente compravendita, in cui erano stati indicati «per mero errore di scritturazione» due acquirenti in luogo di uno, ricorrendo in sostanza una pluralità e diversità di operazioni negoziali. Sempre in relazione all’art. 20 citato si è chiarito come la disciplina dia rilievo preminente alla causa reale del negozio ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti, anche se mediante più pattuizioni non contestuali, che tuttavia manifestano un evidente collegamento tra loro (così Sez. T, 559 CAP. XXVII - L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA n. 01955/2015, Chindemi, Rv. 634166, che, ha riconosciuto, senza ricorrere alla figura dell’abuso del diritto, un’unitaria cessione di azienda, valutando i beni non nella loro individualità, ma quale organizzazione finalizzata alla produzione, nel caso di distinte ma collegate operazioni di cessioni di magazzino, attribuzione d’indennizzo di spoliazione, formale trasferimento di un dipendente in posizione apicale e distacco di due dipendenti presso la società cessionaria, trasferimento di altro dipendente presso società partecipata dalla cessionaria che di fatto proseguiva l’attività della cessionaria predetta). In applicazione dello stesso principio ed a prescindere da qualsiasi prova dell’intento elusivo (che non grava sull’Amministrazione finanziaria), Sez. 6-T, n. 24594/2015, Cosentino, in corso di massimazione, ha evidenziato che la cessione totalitaria delle quote di un’azienda debba essere intesa come cessione di azienda, con conseguente sottoposizione all’imposta proporzionale di registro nella misura del tre per cento. In questo caso si è infatti evidenziato come la causa reale del contratto sia da individuare nella medesima funzione economica della cessione d’azienda, ovvero il trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell’azienda per intero da un soggetto ad un altro. 2. Individuazione del regime impositivo. Un caso particolare nell’identificazione e portata dell’ambito di applicazione dell’imposta di registro è stato affrontato dalla sentenza Sez. T, n. 23580/2015, Zoso, in corso di massimazione, con la quale la Corte ha evidenziato che con l’usucapione di un terreno l’usucapiente acquisisce per accessione anche le costruzioni realizzate prima che si sia verificata l’usucapione, con la conseguenza che l’imposta di registro conseguente alla pronuncia di sentenza di usucapione si applica solo ai beni già esistenti al momento del perfezionamento dell’acquisto per usucapione, comprese le accessioni avvenute prima di quel momento, ma non a quelle successive, anche se già concluse al momento del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa. La Corte ha dunque confermato il precedente orientamento secondo il quale in tema d’imposta di registro la tassazione del bene usucapito (nel caso di specie un terreno) deve avvenire in base al suo valore al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell’usucapione, restando escluso, però, che ai fini della determinazione del valore possano essere considerati quegli ulteriori beni (nel caso di specie costruzione) sussistenti al momento 560 CAP. XXVII - L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA del passaggio in giudicato di detta sentenza, ma non esistenti al momento di maturazione della usucapione. Ancora in relazione alla liquidazione di imposta di registro a seguito di registrazione di sentenza civile, che aveva accertato l’intervenuto recesso da contratto di appalto da parte dei committenti con condanna al pagamento di somma a titolo di indennizzo e a titolo di risarcimento del danno, la Corte, con la sentenza, Sez. T, n. 23577/2015, Zoso, in corso di massimazione, ha affrontato una questione controversa, ovvero la assoggettabilità ad IVA dell’indennizzo riconosciuto dal tribunale a seguito del recesso dal contratto di appalto. In particolare nella decisione richiamata si è affermato come l’indennizzo ex art. 1671 c.c. abbia natura risarcitoria, con la conseguente esclusione dell’assoggettabilità dello stesso all’IVA, ed applicazione dell’imposta di registro con aliquota proporzionale del tre per cento. Sempre in ambito relativo alla corretta identificazione dell’imposta di registro applicabile, la Corte ha affrontato il caso relativo alla conclusione di un contratto di locazione di un’immobile tra la società proprietaria ed una banca appartenenti allo stesso gruppo, ed ha precisato che tale contratto, esente IVA ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della l. 13 maggio 1999, n. 133, deve scontare l'imposta di registro in misura proporzionale, atteso che l'art. 40, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile ratione temporis, con norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica, prevedeva il pagamento in misura fissa solo per le operazioni esenti IVA ex artt. 7 e 21, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come chiarito dalle modifiche apportate dall'art. 82, comma 14, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 40, comma 1, del citato d.P.R. n. 131 del 1986, laddove è ora espressamente escluso che la locazione in parola possa scontare il pagamento in misura fissa, Sez. T, n. 08345/2015, Bruschetta, Rv. 635571. In applicazione dei principi generali in materia d’imposta di registro, e dunque in considerazione dell’effettiva portata dell’operazione economica realizzata, la Corte ha precisato, con la sentenza Sez. T, n. 09075/2015, Terrusi, Rv. 635944, che in caso di cessione d’azienda o di ramo di essa (nella specie, di un complesso svolgente attività bancaria), la scelta, ai fini della determinazione del valore dell'azienda e, dunque, della base imponibile, tra il metodo patrimoniale semplice - che considera l'azienda come un insieme mero di attività e passività e postula, quindi, l'inesistenza dell'avviamento - e il metodo patrimoniale complesso - che integra il 561 CAP. XXVII - L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA primo, considerando quei fattori (ossia le plusvalenze da beni immateriali, come pure il know-how aziendale, la formazione del personale ed altro) rappresentanti l'avviamento, compreso nel trasferimento e soggetto all'imposta ai sensi dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - costituisce oggetto di un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, trattandosi, in ogni caso, di criteri idonei ad apprezzare il congruo valore economico di scambio. In materia di cessione di azienda si è puntualizzato quale sia l’aliquota applicabile in ordine all’imposta di registro con la sentenza Sez. T, n. 06716/2015, Di Iasi, Rv. 635141, evidenziando che la cessione di azienda è tassata applicando al suo valore complessivo (o al maggior prezzo pattuito) l'aliquota più elevata fra quelle contemplate per i singoli beni che la compongono, giusta il combinato disposto di cui all’art. 23, comma 1, e art. 51, commi 1 e 4, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, facendo salva la separata tassazione dei cespiti nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo distinto. Ne consegue che, ove le parti convengano il corrispettivo in relazione a ciascuno dei diritti congiuntamente trasferiti, l'accertamento dell'Ufficio, il quale ritenga il prezzo incongruo in relazione al suo valore in comune commercio, può essere limitato ad uno solo di tali diritti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 51 citato, che disciplina il caso in cui i beni aziendali siano stati negoziati con autonomi corrispettivi. Quanto alla corretta individuazione della base imponibile ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 43, comma 1, lettera a) e art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, nel caso di contratto traslativo o costitutivo di diritti reali sottoposto a condizione sospensiva, la Corte con Sez. T, n. 24514/2015, Chindemi, in corso di massimazione, ha evidenziato che tale momento - al fine dell’applicazione dell’imposta - debba riferirsi al valore del bene nel momento in cui si producono concretamente gli effetti del contratto e dunque al verificarsi della condizione sospensiva o al momento della sua rinuncia, proprio per evitare un’incidenza aleatoria e non proporzionata al fatto influente per la tassazione. Quanto al profilo dell’eventuale restituzione dell’imposta di registro per la parte eccedente la misura fissa in caso di nullità o annullamento dell’atto per causa non imputabile alle parti, in applicazione del disposto di cui all’art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, Sez. 6-T, n. 00791/2015, Bognanni, Rv. 634211, ha chiarito come tale restituzione si debba intendere limitata, in considerazione 562 CAP. XXVII - L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA della ratio della norma e di una sua interpretazione letterale alle sole ipotesi di nullità o annullamento dell'atto per patologie ascrivibili a vizi esistenti ab origine, con esclusione di quelli sopravvenuti o relativi ad inefficacia contrattuale derivante da altre e diverse ragioni. Nella specie si è quindi escluso il diritto alla restituzione dell'imposta a seguito della retrocessione del bene determinata dalla successiva pattuizione di risoluzione del contratto originario. La Corte ha, inoltre, affrontato con la sentenza Sez. T, n. 16417/2015, Perrino, Rv. 636101, la questione relativa al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore inadempiente per il recupero delle somme pagate al creditore principale e soggette ad IVA, esprimendo un orientamento innovativo, secondo cui è applicabile l'aliquota proporzionale del tre per cento al valore della condanna, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non avendo spazio il principio di alternatività', in quanto l'obbligo azionato con tale pretesa, da un lato, deriva da un rapporto distinto ed autonomo da quello principale e, dall'altro, non si risolve in un corrispettivo o in una prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto. La Corte ha evidenziato, dunque, come la cessione del credito stipulata per finalità di garanzia, con atto cronologicamente successivo ad un contratto di apertura di credito, sconta l'imposta di registro in misura proporzionale, trattandosi di un negozio collegato al precedente finanziamento, caratterizzato da una sua autonoma causa, ed escluso dal campo di applicazione dell'IVA per l'assenza di una prestazione remunerata. Nello stesso senso anche la più recente sentenza Sez. T, n. 200262/2015, Perrino, Rv. 636907. Occorre, tuttavia, evidenziare come tale orientamento non sia unanime e come sia già stata evidenziata la ricorrenza di contrasto anche nella sentenza Sez. T, n. 24997/2015, Chindemi, in corso di massimazione, con la quale si richiama il tradizionale orientamento difforme (sentenza Sez. T, n. 14000/2014, Caracciolo, Rv. 631538), che riconosce invece la ricorrenza di un collegamento negoziale e una successione del fideiussore nella medesima posizione attiva del creditore, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa in applicazione del principio di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986. Quanto ai contratti di finanziamento infruttiferi e alle operazioni sostanzialmente integranti un vero e proprio prestito di denaro Sez. T, n. 24268/2015, Terrusi, in corso di massimazione, ha chiarito che in tema d’imposta di registro, tanto nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (art. 38), che del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 563 CAP. XXVII - L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 131 (art. 40), alla luce del principio dell'alternatività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche teoricamente, perché di fatto esentati, a questa imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo gli artt. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, e 1, lettera b), dell'allegata Tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, fra cui le "prestazioni di servizi", nelle quali la legge sull'IVA (art. 3, comma 2, n. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi "operazioni di finanziamento", tuttavia, essendo in astratto soggetti all'IVA, non devono scontare l'imposta proporzionale di registro. In materia fallimentare, Sez. T, n. 19596/2015, Meloni, Rv. 615217, ha chiarito che il provvedimento di omologazione del concordato preventivo va inquadrato nella previsione di cui alla lettera g) dell’art. 8 della tariffa parte nona, allegata la d.P.R. 131 del 1986, riferibile genericamente agli atti “di omologazione”, sicché ad essa si applica l’imposta di registro in misura fissa. Ancora quanto alla corretta e puntuale identificazione della base imponibile in materia di contratto di cessione di azienda Sez. 6–T, n. 23873/2015, Cosentino, in corso di massimazione, ha evidenziato che deve aversi riguardo alla maggiore somma risultante tra il corrispettivo dichiarato ed il valore accertato, con la conseguenza che nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità convenute dagli stessi contraenti per il pagamento del corrispettivo (nella specie, il corrispettivo per la cessione di un azienda era costituito dall'accollo da parte degli acquirenti dei debiti dell'azienda). 3. Termini di accertamento. La Corte ha ritenuto inapplicabile il termine di decadenza ex art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, nel caso di registrazione a debito di una sentenza, chiarendo che poiché il procedimento di riscossione dell’imposta risulta condizionato all’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all’iniziativa del cancelliere dell’ufficio giudiziario e non dell’Amministrazione, l’unica disciplina applicabile èdel quella del termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 76 del medesimo decreto presidenziale (in questo senso, Sez. T, n. 05966/2016, Napolitano, Rv. 635055). 564 CAP. XXVII - L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA Sempre in materia di decadenza la Corte con la sentenza Sez. T, n. 25001/2015, Chindemi, in corso di massimazione, ha chiarito che nel caso di pluralità di atti non contestuali occorre dare preminenza alla causa reale dell’operazione economica al fine della determinazione dell’imposta di registro, con la conseguenza che ove venga riscontrato un collegamento negoziale tra i vari atti e una unica causa il termine iniziale di decadenza decorrerà dal momento in cui si verifica l’effetto giuridico finale conseguente al collegamento negoziale. Con la sentenza Sez. T, n. 23222/2015, Napolitano, in corso di massimazione, la Corte ha precisato che, in tema di revoca del beneficio fiscale concesso per la prima casa ai fini dell’imposta di registro conseguente al riscontro della natura di bene di lusso dell’immobile oggetto di agevolazione, il termine per la rettifica e liquidazione della maggiore imposta dovuta a decorrere dall’accertamento delle diverse caratteristiche del bene immobile resta soggetto alla sospensione in materia di definizione agevolata degli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro ed è prorogato di due anni ai sensi dell’art. 11 della l. n. 289 del 2002 in ragione della piena assimilazione da parte del legislatore tra le violazioni delle disposizioni agevolative e le disposizioni relative all’enunciazione del valore degli immobili. 4. Agevolazioni varie. Quanto agli atti soggetti ad imposta di registro in misura fissa e alla esenzione dalle imposte catastale ed ipotecaria, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, la Corte ha evidenziato, con Sez. T, n. 14800/2015, Botta, Rv. 636031, che tali agevolazioni si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge n. 865 del 1971, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione. In concreto dunque la Corte ha escluso l'applicabilità di tale disposizione normativa alla concessione di prestiti per l'acquisto di case a cittadini meno abbienti. Sempre in materia di terreni a vocazione edificatoria ed imposta di registro la Corte con la sentenza Sez. T, n. 01991/2015, Sambito, Rv. 634327, ha evidenziato come il concetto di utilizzazione edificatoria ai fini del riconoscimento del beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'uno per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, di cui 565 CAP. XXVII - L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA all'art. 33, comma 3, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, consiste non solo nella realizzazione di nuova costruzione su terreni non edificati, ma anche nella trasformazione radicale di fabbricati già esistenti, che modifichi l'originaria identità funzionale e commerciale del bene in virtù della totale demolizione e ricostruzione del fabbricato, o in conseguenza di un'opera di demolizione così penetrante ed avanzata da ridurre l’iniziale costruzione ad un mero residuo strutturale, privo di autonoma valenza economica. Ancora in ordine all’edificabilità e all’effettiva ricorrenza dei presupposti per potere usufruire delle agevolazioni previste la Corte, con la ordinanza Sez. 6-T, n. 00722/2015, Caracciolo, Rv. 634217, ha precisato che spetta al contribuente che impugni l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro – ipotecaria - catastale, concernente il recupero delle agevolazioni previste dall'art. 33, comma 3, della l. 30 dicembre 2000, n. 388, applicabile ratione temporis, provare di aver realizzato l'intento edificatorio, dichiarato nell'atto di acquisto, nel termine di legge di cinque anni, atteso che tale circostanza è un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione. 5. Agevolazioni prima casa. Nella valutazione della concessione del beneficio fiscale “prima casa” la Corte ha affrontato in diverse pronunce l’insieme dei presupposti e requisiti legittimanti nelle sue diverse declinazioni. 5.1. Il requisito della residenza. In particolare Sez. 6-T, n. 00110/2015, Perrino, Rv. 633995 ha chiarito come, quanto al requisito della residenza, debba ordinariamente prevalere il dato anagrafico sulle risultanze fattuali, e pur tuttavia il beneficio spetta ed è legittimamente concesso a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora al momento dell’acquisto dell’immobile ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso in applicazione del principio dell’unicità del procedimento amministrativo, per cui il dato che appare rilevante è quello della dichiarazione di cambio di residenza, momento dal quale si deve ritenere ricorrente il requisito della residenza nel comune dell’immobile acquistato. Non appare preclusiva dunque alla possibilità di usufruire del beneficio la mancata conclusione della pratica di cambio di residenza. Nello stesso senso si è espressa l’ordinanza Sez. 6-T, n. 18187/2015, Caracciolo, Rv. 636310, così come Sez. 6-T, n. 19684/2015, 566 CAP. XXVII - L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA Caracciolo, Rv. 637218, che ha puntualizzato come la decorrenza della residenza anagrafica vada ancorata alla dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza. 5.2. L’impedimento assoluto all’acquisto della residenza. Sempre in tema di residenza Sez. 6-T, n. 04800/2015, Perrino, Rv. 635067, ha sottolineato come non possano essere ritenute un impedimento assoluto al trasferimento della residenza eventuali lungaggini burocratiche connesse al rilascio delle concessioni edilizie, che non possono rappresentare in alcun modo la forza irresistibile ostativa al trasferimento nel comune dove si trova ad essere ubicato l’immobile oggetto delle agevolazioni. Nello stesso senso Sez. 6-T, n. 05015/2015, Perrino, Rv. 634480, ha precisato come la forza maggiore o il caso fortuito idonei ad impedire la decadenza dell’acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile nel termine di diciotto mesi dall’acquisto - debbano consistere in un evento inevitabile ed imprevedibile, e certamente non possono essere ritenuti tali né la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, né la protrazione di lavori di straordinaria manutenzione. In tutti questi casi il mancato trasferimento della residenza ha comportato l’inevitabile revoca del beneficio concesso in ordine all’acquisto della prima casa, in mancanza appunto di uno degli elementi costitutivi dello stesso, considerata la natura di vero e proprio obbligo che assume in tal senso il contribuente verso il fisco. 5.3. L’acquisto della residenza in caso di alienazione di immobile entro i cinque anni e riacquisto di nuovo bene entro il termine di diciotto mesi dal primo acquisto al fine del mantenimento dell’agevolazione prima casa. L’importanza di tale obbligo, assunto dal contribuente nei confronti del fisco, è stato oggetto di diverse valutazioni da parte della Corte al fine della legittima concessione e del mantenimento dell’agevolazione prima casa. In particolare Sez. 6-T, n. 08847/2015, Iacobellis, Rv. 635532, ha chiarito come in tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, ai sensi della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, il contribuente può mantenere l’agevolazione nel caso di vendita del primo immobile, rispetto al quale aveva richiesto l’agevolazione, e successivo riacquisto di altri due immobili in successione entro il 567 CAP. XXVII - L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA termine di un anno dalla prima alienazione, solo se provi materialmente di aver provveduto a trasferire la propria residenza nei diversi immobili progressivamente acquistati, con ciò effettivamente realizzando la destinazione ad abitazione propria di questi diversi immobili progressivamente acquistati e poi rivenduti. L’ordinanza in questione affronta il tema dei plurimi atti di rivendita e riacquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione a seguito del godimento del beneficio in riferimento ad un acquisto iniziale, nell’ottica della integrazione dei requisiti necessari a conservare la agevolazione originariamente goduta. La Corte ha chiarito come tale beneficio possa essere mantenuto solo nel caso in cui il contribuente effettivamente trasferisca la propria residenza negli immobili via via acquistati nel termine perentorio previsto per legge, senza che possa essere ritenuta sufficiente la mera dichiarazione resa nell’atto di compravendita di voler adibire l’immobile a propria abitazione, e ciò all’evidente fine di evitare intenti speculativi, considerato che i requisiti necessari per godere della agevolazione devono sussistere per ogni acquisto effettuato e non solo al momento del primo acquisto. In conclusione la Corte rileva come sia da ritenere sufficiente tuttavia, in relazione al termine perentorio di diciotto mesi introdotto con l’art. 3 della l. 23 dicembre 2000 n. 388, che il contribuente originariamente in possesso dei requisiti per usufruire dell’agevolazione prima casa fissi la «residenza anagrafica in uno qualunque degli immobili oggetto di riacquisto dopo la rivendita del precedente». Con un’interpretazione che si presenta come una sostanziale evoluzione dell’ordinanza appena citata, Sez. T, n. 20042/2015, Iofrida, Rv. 630660, ha statuito che non incorre in alcun tipo di decadenza il contribuente che nei diciotto mesi dal primo acquisto, pur non avendo stabilito la propria residenza nel comune dell’immobile originariamente acquistato, lo abbia rivenduto e ne abbia acquistato, entro un anno dalla alienazione, un altro, provvedendo a fissare la propria residenza nel comune ove ha acquistato il secondo immobile, come dichiarato nel successivo atto di compravendita. In questo caso per usufruire dell’agevolazione e per il mantenimento della stessa, in caso di rivendita del primo immobile, non è stata ritenuta preclusiva l’assenza di richiesta di residenza nel primo immobile, purchè sia stata effettuata in seguito nel comune del secondo immobile acquistato nel termine di diciotto mesi previsto per legge. 568 CAP. XXVII - L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA È dunque questo termine a rappresentare l’elemento determinante per poter ritenere legittimamente concessa l’agevolazione. Non occorre che sia acquistata la residenza nel primo immobile per il quale era stata formalizzata la dichiarazione di volerlo adibire a propria abitazione nell’atto di compravendita, quando si sia giunti alla vendita di questo e riacquisito di un nuovo immobile entro un anno. Se il contribuente rispetta il termine di diciotto mesi, ed entro tale termine acquista la residenza nel comune del secondo immobile acquistato, potrà usufruire del beneficio fiscale, pur non avendo acquisito la residenza nel comune del primo immobile acquistato. La Corte non ha, tuttavia, un orientamento unanime sul punto. Occorre, difatti, ricordare Sez. 6-T, n. 15266/2015, Conti, Rv. 636050, in cui si è evidenziato come la conservazione dell’agevolazione, in caso di alienazione del primo bene e riacquisto di secondo bene immobile entro un anno dall’alienazione, è subordinata alla presenza di tutti i requisiti per la sua fruizione al momento del primo acquisto, con la conseguenza che l’agevolazione deve essere esclusa nel caso di dichiarazione mendace o di fatti sopravvenuti, quale il mancato trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile originariamente acquistato entro il termine di diciotto mesi. Secondo tale impostazione, dunque, è assolutamente imprescindibile per la conservazione del beneficio l’effettivo trasferimento della residenza nel primo immobile acquistato. La Corte evidenzia, richiamando precedenti orientamenti, come il trasferimento della residenza nel termine di legge, rispetto al primo immobile acquisito, costituisca requisito costitutivo del diritto all’agevolazione, per cui il mancato adempimento dell’obbligo di trasferimento determina il venir meno del diritto all’agevolazione. 6. Il termine per l’Amministrazione per far valere l’indebito godimento del trattamento agevolato. In ordine al termine per la Amministrazione per far valere l’indebito godimento del trattamento agevolato per l’acquisto della prima casa, Sez. 6-T, n. 15960/2015, Cosentino, Rv. 636148, ha chiarito come l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa a carico del compratore dell’immobile è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, termine decorrente dal momento della registrazione dell’atto se il beneficio non poteva essere concesso o in alternativa dal giorno in cui i suoi presupposti 569 CAP. XXVII - L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA sono venuti a mancare o sono divenuti irrealizzabili. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto necessario, cassando con rinvio la sentenza impugnata, un accertamento effettivo del momento in cui fosse stato accertato il superamento dei requisiti di superficie dell’immobile per il godimento del beneficio (domanda di variazione catastale o atto di compravendita per verificare la presenza di un’abitazione di lusso in relazione a locali tavernetta e dispensa della cucina da ritenere o meno idonei a costituire un unico alloggio padronale). 7. L’individuazione dei presupposti di ampiezza per godere della agevolazione. Quanto alla corretta individuazione dei presupposti necessari al fine della agevolazione prima casa, Per stabilire, infine, se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del d.P.R. n. 131 cit., Sez. 6-T, n. 24469/2015, Cosentino, in corso di massimazione, ribadito il principio per cui la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al d.m. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dall'art. 51 della legge 2 febbraio 1985, n. 47, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa. Sez. 6-T, n. 03148/2015, Caracciolo, Rv. 634926, ha, inoltre, puntualizzato come il concetto di pertinenza debba essere fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa a servizio o ornamento di un’altra, senza che si possa ritenere risolutiva la qualificazione catastale che ha esclusivo rilievo formale. Anche nel caso oggetto dell’ordinanza è emersa la valutazione quale casa di lusso di bene immobile per il quale era stata richiesta la agevolazione prima casa, considerato che il terreno circostante alla abitazione doveva essere ritenuto pertinenza della stessa con superamento conseguente dei limiti di superficie previsti. Quindi è stato richiamato il criterio fattuale in relazione alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio di altra. 8. Il mantenimento dell’agevolazione prima casa: 1) nel caso di alienazione del bene, senza riacquisto di altro 570 CAP. XXVII - L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA immobile nell’anno successivo, al coniuge separato; 2) nel caso di vendita e acquisto di secondo immobile a titolo gratuito; 3) nel caso di vendita e appalto di costruzione di nuova casa su terreno di proprietà del contribuente. La Corte affronta nuovamente la questione relativa alla possibilità di mantenere la agevolazione prima casa nel caso in cui il bene per il quale la agevolazione era stata concessa venga alienato al coniuge in sede di separazione consensuale omologata. Sez. T, n. 23225/2015, Napolitano, in corso di massimazione, conferma l’interpretazione già espressa da Sez. 6–T, n. 03753/2014, Cicala, Rv. 629984, con la quale si è evidenziato che in tema di agevolazioni tributarie, l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta "prima casa", bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza. Sempre in ordine alla possibilità di mantenere la agevolazione prima casa Sez. T, n. 23219/2015, Bruschetta, in corso di massimazione, ha chiarito che il beneficio permane a favore dell’originario titolare nel caso in cui venga alienato il primo immobile con riacquisto entro l’anno di secondo immobile, anche se a titolo gratuito (nel caso di specie, per donazione). La Corte evidenzia come nel termine acquisto rientri non solo l’acquisto a titolo oneroso, ma anche l’acquisto a titolo gratuito con piena possibilità, dunque, di mantenere l’agevolazione ottenuta in occasione del primo acquisto, in presenza di una effettiva destinazione ad abitazione dell’immobile ricevuto in donazione. Ancora, Sez. T, n. 24253/2015, Vella, in corso di massimazione, ha confermato la ampiezza del concetto di riacquisto da effettuare nel termine di un anno dal primo acquisto di bene poi rivenduto, affermando come anche l’appalto di costruzione di nuova casa, rispetto alla quale si possa effettivamente ritenere la destinazione abitativa, su terreno già di proprietà del contribuente al momento del primo acquisto, possa integrare i requisiti e presupposti per godere dell’agevolazione, purché entro l’anno venga effettivamente realizzata la costruzione appaltata ed essendo irrilevante che il terreno fosse già di proprietà o meno del contribuente al momento del primo acquisto. 571