La tolleranza costruttiva, le varianti in corso d

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La tolleranza costruttiva, le varianti in corso d
La tolleranza costruttiva, le varianti in corso d'opera e le varianti essenziali - ing. Fulvio Bartoli
La tolleranza costruttiva, le varianti
in corso d'opera e le varianti essenziali
ing. Fulvio Bartoli
Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente del Comune di Imola
Le tolleranze
La tolleranza: è il massimo scarto
dimensionale ammissibile tra la
dimensione massima e la minima
consentita.
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Le tolleranze
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (delibera CC n. 72 del
1/4/2004)
Art. 35 – Tolleranze verificatesi in sede di costruzione
Sono da considerarsi nell’ambito di tolleranza e non
costituiscono pertanto né variante, né abusivismo le difformità
verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non
eccedano, per ogni U.I., il 2% delle misure lineari prescritte.
Le tolleranze non sono applicabili relativamente alle distanze
minime fra fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente
normativa.
Per i livelli prestazionali dei requisiti del RE sono ammesse
tolleranze se esplicitamente indicate.
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Le tolleranze
LEGGE REGIONALE 23/2004 “vigilanza e controllo dell’attività
edilizia”
Art. 19 bis “tolleranza” (aggiunto con la LR 6/09)
Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura,
della superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione
delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia
se contenuto entro il limite del due per cento delle misure
previste nel titolo abilitativo.
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Le tolleranze
DECRETO LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Entrato in vigore il 14/05/2011 e convertito con modificazioni
dalla L. 106 del 12 luglio 2011 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).
Art. 5, comma 2, lettera a)
5) all'articolo 34 (interventi eseguiti in parziale difformità dal P. di C.), dopo il
comma 2-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente:
"2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha
parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di
altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non
eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle
misure progettuali.";
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Esempi di applicazione delle tolleranze in fase esecutiva:
nuovo edificio in adiacenza a fabbricato esistente
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Esempi di applicazione delle tolleranze
in fase esecutiva
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Esempi di applicazione delle tolleranze
in fase esecutiva
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Le tolleranze
Rispetto al R.E. la tolleranza si applica anche alle quote minime.
Le quote di progetto devono rispettare i minimi previsti dalla
legge: è consentito (tollerato) realizzare quote inferiori a quelle di
progetto nel limite del 2% per ogni U.I.
Attenzione al conflitto con specifiche norme di settore:
• antisismiche;
• relative agli impianti sportivi (con particolare riferimento alle
dimensioni degli impianti: piscina olimpionica, campi da tennis,
basket, ecc.);
• prevenzione incendi e sicurezza (es. altezza parapetti, ecc.);
• superamento barriere architettoniche.
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Le variazioni essenziali
Art. 23 L.R. 31/02
1.Sono variazioni essenziali rispetto al P. di C. o alla D.I.A. (S.C.I.A.):
a) il mutamento della destinazione d’uso che comporta una variazione del
carico urbanistico nei casi di cui al comma 1 dell’art. 28;
b) gli scostamenti di entità superiore al 10 % rispetto alla superficie
coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all’altezza dei fabbricati,
alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a
diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato
sull’area di pertinenza;
c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 % e comunque
superiori a 300 mc, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le
cubature accessorie e i volumi tecnici (…);
d) gli aumenti della sup. utile superiori a 100 mq;
e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia antisismica;
f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su
immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili
sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche,
archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali,
ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.
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Ipotesi di costruzione nuovo edificio
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Ipotesi di costruzione nuovo edificio
Edificio di 5,00 x 10,00 = 50,00 mq
Modifiche al sedime > 10 %
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Le varianti in corso d’opera
LEGGE REGIONALE 31/02 “disciplina generale dell’edilizia”
Art. 19 “variazioni minori in corso d’opera”
Sono soggette a DIA (SCIA), se conformi agli strumenti di
pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia, le
variazioni (…) apportate in corso d’opera qualora comportino
mutamento della destinazione d’uso senza aumento del carico
urbanistico, ovvero scostamenti e aumenti di cubatura e di
superficie fino ai limiti stabiliti dall’art. 23, comma 1, lettere b), c)
e d).
La DIA (SCIA) può essere presentata anche successivamente
alla realizzazione delle opere ma prima della fine lavori.
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Art. 18 “modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo
abilitativo”
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 31/02 le modifiche in corso
d’opera, a lavori iniziati, che riguardino anche una
sola variazione tra quelle definite all’art. 23, comma 1,
lettere a), b), c), d), ed f), ovvero modifichino in modo
sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla
struttura, sono soggette a nuovo P. di C. o S.C.I.A.
I titoli abilitativi vanno presentati o richiesti prima
della realizzazione delle opere.
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Ipotesi di costruzione nuovo edificio
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Schema riepilogativo
Manufatto eseguito con modifiche delle misure
progettuali entro il 2% (per singola U.I.) → si applica la
tolleranza, il titolo è conforme.
Manufatto in esecuzione (entro i termini di validità del
titolo) con modifiche delle misure progettuali entro il 10%
(lettere b, c, d art. 23 L.R. 31/02) → SCIA in corso d’opera.
Manufatto eseguito (concluso) con modifiche delle
misure progettuali oltre il 2% → si applica la L.R. 23/04
(se le modifiche eccedono il 10 % dei parametri di cui
all’art. 23 comma 1 LR 31/02 si ha variazione essenziale).
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