Il modello Unico 2015 - ODCEC Forlì
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Il modello Unico 2015 - ODCEC Forlì
Il modello Unico 2015 Novità ed esempi di compilazione Giorgio Gavelli Aprile 2015 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità della modulistica STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 3 Le novità della modulistica Frontespizio Innanzitutto, sono stati eliminati: i campi relativi alla sede legale e al domicilio fiscale della società o ente… STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 4 Le novità della modulistica Frontespizio … e quelli relativi all’indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione Art. 19 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 5 Le novità della modulistica Frontespizio Nella sezione “Firma della dichiarazione”, i soggetti che esercitano il controllo contabile appongono la propria firma nella nuova colonna “Firma per attestazione” per attestare l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In Unico SC 2015 … Novità STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 6 Le novità della modulistica Frontespizio … e in IRAP 2015 Novità STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 7 Le novità della modulistica Frontespizio Lo spazio per la firma sostituisce la casella “Attestazione” contenuta nel modello dell’anno scorso. In Unico SC 2014 … STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 8 Le novità della modulistica Frontespizio … e in IRAP 2014 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 9 Le novità della modulistica Frontespizio Nella sezione “Visto di conformità” è stata inserita una nuova casella, da compilare solo in caso di dichiarazione unificata, per attestare a quale dichiarazione, ricompresa nel modello UNICO, si riferisce il visto di conformità. I codici da indicare sono: 1 : se l’attestazione si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi; 2 : se l’attestazione si riferisce alla sola dichiarazione IVA; 3 : se l’attestazione si riferisce a entrambe le dichiarazioni. Novità STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Focus su Visto di conformità STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 11 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Circolare del 25.09.2014, n. 28 Il limite di 15.000 euro Se dalla dichiarazione dei redditi emergono due DIVERSI CREDITI d’imposta RISPETTIVAMENTE di ammontare INFERIORE a 15.000 euro, ma COMPLESSIVAMENTE di importo SUPERIORE alla soglia, quest’ultimi potranno essere utilizzati in compensazione SENZA apporre il VISTO DI CONFORMITÀ Il limite di importo di 15.000 euro si riferisce alle SINGOLE TIPOLOGIE di CREDITO emergenti dalla dichiarazione STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 12 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Circolare del 25.09.2014, n. 28 Il limite di 15.000 euro Esempio Dalla dichiarazione dei redditi emergano DUE CREDITI D’IMPOSTA: credito Irpef euro 20.000 credito da cedolare secca euro 4.000 Se il contribuente UTILIZZA IN COMPENSAZIONE: credito Irpef per euro 13.000 credito da cedolare secca per euro 3.000 Ogni SINGOLO CREDITO è utilizzato per un IMPORTO INFERIORE a EURO 15.000 anche se, in totale, l’importo dei crediti utilizzati è pari ad euro 16.000 NON E’ OBBLIGATORIA VISTO DI CONFORMITA’ STUDIO l’APPOSIZIONE SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA del & ASSOCIATI 13 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Circolare del 25.09.2014, n. 28 Il limite di 15.000 euro Esempio Dalla dichiarazione dei redditi emergano DUE CREDITI D’IMPOSTA: credito Irpef euro 20.000 credito da cedolare secca euro 4.000 Se il contribuente UTILIZZA IN COMPENSAZIONE: credito Irpef per euro 16.000 credito da cedolare secca per euro 3.000 Utilizzo in compensazione di un SINGOLO CREDITO per un IMPORTO SUPERIORE a EURO 15.000 con presenza di altri crediti utilizzati – o meno – di ammontare inferiore a 15.000 E’ OBBLIGATORIA l’APPOSIZIONE del VISTO DI CONFORMITA’ su TUTTA LA DICHIARZIONE da cui emergono i crediti, anche se ad essere utilizzato in compensazione oltre soglia un-G unico credito(nel nostro caso, il credito Irpef) STUDIO è SIRRI AVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 14 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Risoluzione del 2.09.2014, n. 82 La compensazione orizzontale dei crediti da parte del professionista: l’apposizione del visto di conformità I professionisti che intendono utilizzare IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalle proprie dichiarazioni fiscali, possono AUTONOMAMENTE apporre il visto di conformità sulle stesse, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Questa affermazione si applica anche al visto di conformità Iva di cui all’art. 10, comma 7, del D.L. n. 78/2009 Circolare del 25.09.2014, n. 28 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 15 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Stessa cosa per le imprese/società di cui all’art. 5 TUIR L’apposizione del visto di conformità sui modelli presentati dagli Studi Associati Gli Studi Associati, previo accordo, possono utilizzare in compensazione il CREDITO PER RITENUTE «trasmesso» dagli associati Questo credito «nasce» nella dichiarazione (Unico SP) dello Studio Associato e vi ritorna, per dare «copertura» alla compensazione, DOPO essere «transitato» dalle SINGOLE DICHIARAZIONI PERSONALI degli associati La circolare n. 28/E/2014 conferma che l’unica dichiarazione che necessità dell’attestazione è quella dell’Associazione Professionale. Al rilascio del visto procede l’associato che funge da intermediario abilitato alla trasmissione, purchè in possesso dell’iscrizione nell’apposito elenco centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, tenuto dalla competente DRE. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 16 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Circolare del 25.09.2014, n. 28 Altri casi di “credito utilizzato da terzi” ovvero, quando il soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta sia un soggetto diverso da quello che lo ha generato CESSIONE DELLE ECCEDENZE IRES DI GRUPPO (art. 43-ter, D.P.R. n. 602/1973) Il cessionario che utilizzi in compensazione, per un importo superiore ai 15.000 euro, il credito ricevuto, deve apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale tale credito emerge. Il visto deve essere apposto anche sulla dichiarazione del soggetto che cede un credito superiore ai 15.000 euro, posto che, attraverso la cessione, si produce l’effetto di un “utilizzo anticipato” del credito, analogamente a quanto avviene con l’istituto della compensazione. CREDITI TRASFERITI NEL CONSOLIDATO La società consolidante è tenuta all’apposizione del visto di conformità per la cessione delle eccedenze Ires generate dal gruppo, di importo superiore a 15.000 euro. Le società consolidate non sono tenute all’obbligo di apposizione del visto di conformità in relazione alla determinazione unitaria dell’Ires di gruppo posto che le stesse, per effetto della partecipazione alla fiscal unit, trasferiscono alla società consolidante esclusivamente le proprie basi imponibili, senza liquidare la relativa imposta VISTO su ENTRAMBE le dichiarazioni: VISTO sulla SOLA dichiarazione della CEDENTE E CESSIONARIO CONSOLIDANTE STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 17 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Documenti riguardanti i controlli da effettuare per il rilascio del visto Assirevi Documento di ricerca n. 182 (rivolto principalmente alle società di revisione ed ai revisori) Approfondimento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (rivolto principalmente ai Dottori Commercialisti e Ragionieri) Circolare del 25.09.2014, n. 28 Agenzia delle entrate STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 18 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Circolare del 25.09.2014, n. 28 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 19 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Circolare del 25.09.2014, n. 28 L’elenco dei controlli riportato nella check list deve essere considerato ESEMPLIFICATIVO e NON ESAUSTIVO Pertanto, ove venisse ritenuto necessario, il soggetto che appone il visto dovrà INTEGRARE L’ELENCO DEI CONTROLLI in base allo specifico caso. Attenzione! Per attestare lo svolgimento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto DEVE CONSERVARE COPIA della DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 20 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Circolare del 25.09.2014, n. 28 La natura dei controlli I controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità sono in buona parte quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 La finalità dei controlli Evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione di: imponibili imposte ritenute nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni Il rilascio del visto di conformità implica il RISCONTRO della CORRISPONDENZA dei dati esposti nella DICHIARAZIONE con le DISPOSIZIONI che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le risultanze della e le detrazioni e i crediti d'imposta, RELATIVA lo scomputo delle ritenute d'acconto, DOCUMENTAZIONE i versamenti STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 21 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Circolare del 25.09.2014, n. 28 La natura dei controlli Nel caso di SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI, oltre all’effettuazione dei riscontri fin qui evidenziati, l’attività di controllo per l’apposizione del visto su UNICO, IRAP e 770 richiede: la verifica della regolare tenuta e conservazione delle SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella DICHIARAZIONE alle risultanze delle SCRITTURE CONTABILI e di queste ultime alla relativa DOCUMENTAZIONE I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il SOLO CONTROLLO FORMALE dell'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini di IRES/IRPEF e dell‘IRAP, nonché dell’ammontare dei compensi somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta STUDIOe Sdelle IRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 22 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Circolare del 25.09.2014, n. 28 La natura dei controlli La Circolare n. 7/E/2015 estende queste affermazioni al periodo 2014 Fermo restando la verifica della liquidazione della dichiarazione ed il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, il controllo può essere limitato agli ELEMENTI da cui SCATURISCE direttamente il CREDITO che, a titolo esemplificativo, possono riguardare: duplicazioni di versamento; errato versamento di ritenute; crediti d’imposta; imposte sostitutive; eccedenze dell’anno precedente relativamente alla verifica dell’esposizione del credito nella relativa dichiarazione Visto di conformità per utilizzo crediti IVA – primi chiarimenti In analogia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 57/E del 23.12.2009 e limitatamente alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, il controllo della documentazione contabile può riguardare i documenti di IMPORTO SUPERIORE al 10 PER CENTO dell’AMMONTARE COMPLESSIVO dei COMPONENTI NEGATIVI. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 23 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Assirevi Documento di ricerca n. 182 Lista di controllo delle verifiche STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 24 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Assirevi Documento di ricerca n. 182 Lista di controllo delle verifiche STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 25 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Assirevi Documento di ricerca n. 182 Lista di controllo delle verifiche STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 26 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Assirevi Documento di ricerca n. 182 Lista di controllo delle verifiche STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 27 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Assirevi Documento di ricerca n. 182 La sottoscrizione della dichiarazione con visto da parte del revisore uscente Nel caso in cui, con l’assemblea di approvazione del bilancio, vi sia stato un cambio nel soggetto che riveste l’incarico di revisore, Assirevi ritiene (in analogia con quanto previsto dall’Agenzia con riferimento all’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 322/1998) che sia il revisore uscente a rilasciare il visto, essendo il soggetto che ha sottoscritto la relazione al bilancio e che sottoscrive ordinariamente la dichiarazione “non vistata”. NOMINA NUOVO REVISORE con assemblea di approvazione del bilancio Chi appone il visto di conformità sulla dichiarazione? REVISORE USCENTE che ha svolto la revisione contabile del bilancio a cui la dichiarazione fiscale, su cui si appone il visto, si riferisce STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 28 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Limiti alla compensazione L’apposizione del “visto” alla dichiarazione NON consente di derogare al limite massimo solare di 700.000 euro ATTENZIONE!!! NON elimina il “blocco” alla compensazione dovuto alla presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti (e non sospesi) di importo superiore a 1.500 euro D.L. n. 78/2014, art. 31 e Decreto MEF del 10.02.2011 È opportuno rammentare che l’apposizione dell’attestazione all’interno del Modello Unico riguarda TUTTI I QUADRI presenti all’INTERNO del Modello. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 29 Visto di conformità per crediti da imposte dirette Tenuta della contabilità e trasmissione della dichiarazione Circolare 23.12.2009, n. 57 tenuta da Professionista La circolare 57/E/2009 ricorda che, ai sensi dell’art. 23 del Decreto n. 164/1999, i PROFESSIONISTI rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista ANCHE QUANDO sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, A CONDIZIONE che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista tenuta da Professionista o società di servizi tenuta da Soggetto che non può apporre il visto Nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi ad un professionista abilitato all’apposizione del visto, che è tenuto a trasmettere la dichiarazione, anche tramite una società di servizi di cui, anche eventualmente insieme ad altri professionisti, possiede la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che la trasmissione sia effettuata sotto il diretto e la responsabilità dello stesso professionista. STUDIOcontrollo SIRRI-GAVELLI -ZAVATTA & ASSOCIATI 30 Visto di conformità per crediti da imposte dirette La polizza assicurativa La POLIZZA ASSICURATIVA deve riguardare TUTTI i MODELLI DICHIARATIVI e non deve essere limitata al solo “visto” IVA Se la polizza è stata rilasciata così come previsto dalle circolari nn. 21/E/2009 e 57/E/2009, non dovrebbero esserci problemi. In ogni caso, è opportuno procedere ad una verifica del testo della polizza L’Agenzia, inoltre, insiste sulla CONGRUITÀ del MASSIMALE della polizza, il quale, comunque non inferiore ad euro 1.032.913,80 (importo che il Decreto “semplificazioni” ha incrementato a 3.000.000 di euro a decorrere dal 2015) deve “essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati”, anche con riferimento allo Studio associato. Non è chiaro chi debba verificare questa adeguatezza (DRE???) e con quali parametri, ma l’estensione del visto anche ai crediti riguardanti le imposte dirette e l’IRAP potrebbe incidere sulla valutazione della congruità del massimale. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Focus su F24 telematico STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 32 Estensione dell’obbligo del mod. F24 telematico Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti – art. 11, commi 2 e 3, D.L. 66/2014 Estensione ai privati dell’obbligo di F24 telematico Si ricorda che, a decorrere DAL 1° OTTOBRE 2014 che i versamenti delle imposte/contributi vanno effettuati utilizzando: Per i c.d. MODELLI F24 A SALDO ZERO Per i MODELLI F24 che presentano COMPENSAZIONI e saldo finale diverso da zero Esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) Esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) o dagli intermediari della riscossione convenzionati (home banking, Cbi) Per i MODELLI F24 che presentano un SALDO finale a debito di importo > €S1.000 TUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 33 Estensione dell’obbligo del mod. F24 telematico Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti – art. 11, commi 2 e 3, D.L. 66/2014 Di seguito, si riporta una tabella esemplificativa che mostra le corrette modalità di versamento dal 1° ottobre 2014 TRIBUTI, CONTRIBUTI MODALITÀ PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI Importi a debito (€) Crediti compensabili (€) Saldo F24 F24 cartaceo DI PAGAMENTO Servizi telematici di home banking TITOLARE DI PARTITA IVA 5.000 4.000 1.000 NO SI’ 12.000 12.000 NO NO NON TITOLARE DI PARTITA IVA 1.000 1.000 SI’ SI’ 2.000 1.200 800 NO SI’ 700 700 NO NO 1.500 1.500 NO & ASSOCIATI SI’ STUDIO S IRRI-GAVELLI-ZAVATTA Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ Estensione dell’obbligo del mod. F24 telematico telematicocrescita” 34 Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti – art. 11, commi 2 e 3, D.L. 66/2014 Prospetto riepilogativo TIPOLOGIA VERSAMENTO SOGGETTO Mod. F24 a saldo zero Qualsiasi (titolare di partita IVA/ privato) Mod. F24 “a debito” con compensazione Qualsiasi (titolare di partita IVA/ privato) Mod. F24 “a debito” senza compensazione Titolare di partita IVA Mod. F24 “a debito” senza compensazione > € 1.000 Privato Mod. F24 “a debito” senza compensazione ≤ € 1.000 Privato MODALITÀ UTILIZZABILE Entratel/Fisconline Entratel/Fisconline remote/home banking Entratel/Fisconline remote/home banking cartacea STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Altre novità: società di persone e periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 36 Società di persone: periodo non coincidente con l’anno solare In linea generale, le società di persone hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare; tuttavia, il periodo di imposta può non essere coincidente con l’anno solare quando si verifichino particolari situazioni, quali: cessazione dell’attività in corso d’anno; liquidazione; trasformazione/scissione/fusione. L’art. 17, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, modificando l’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 322/98, ha introdotto modifiche significative sull’utilizzo del MODELLO DI DICHIARAZIONE da parte delle società di persone con periodo di imposta NON COINCIDENTE con l’anno solare. Ora la disciplina relativa al modello di dichiarazione utilizzabile in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare è identica sia per quanto riguarda le società di capitali, sia per quanto riguarda le società di persone ed enti equiparati. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 37 Società di persone: periodo non coincidente con l’anno solare … disciplina in vigore fino al 12 dicembre 2014… Prima del D.Lgs. n. 175/2014, le dichiarazioni delle società di persone con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare dovevano essere presentate utilizzando i modelli approvati entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio, ovvero i nuovi modelli approvati. I problemi applicativi Tale previsione risultava però in alcuni casi di difficile applicazione, soprattutto considerando che ai sensi degli articoli 5 e 5 bis, D.P.R. n. 322/1998, nei casi di operazioni straordinarie, ad eccezione del caso di scioglimento senza osservare una procedura formale di liquidazione, le dichiarazioni dei redditi ed IRAP devono essere presentate entro nove mesi dalla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento delle società ai sensi degli artt. 2484 e2485 C.c. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 38 Società di persone: periodo non coincidente con l’anno solare … disciplina in vigore fino al 12 dicembre 2014… I problemi applicativi Poteva accadere che il nuovo modello fosse stato già approvato, ma che il software necessario per l’invio telematico non fosse stato ancora elaborato. Di conseguenza, le istruzioni ministeriali alla compilazione di UNICO SP precisavano che: in linea generale dovevano essere utilizzati sempre i nuovi modelli (anche nel caso di non coincidenza del periodo di imposta con l’anno solare); qualora i nuovi modelli non fossero stati disponibili, andavano utilizzati quelli dell’annualità precedente. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 39 Società di persone: periodo non coincidente con l’anno solare … disciplina in vigore dal 12 dicembre 2014… Per i soggetti (società di capitali ed ora anche società di persone ed enti equiparati) con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, i modelli approvati entro il 31 gennaio devono essere utilizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione. Qualora il periodo d’imposta non comprenda il 31 dicembre si utilizzeranno i modelli vecchi I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare utilizzano i modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento. PERIODO D’IMPOSTA COINCIDENTE con l’anno solare Modello di dichiarazione approvato entro il 31 gennaio dell’anno successivo NON COINCIDENTE con l’anno solare Modello di dichiarazione approvato nell’anno solare in cui si chiude l’esercizio STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 40 Termini di versamento in caso di operazioni straordinarie Per i termini di versamento connessi alle dichiarazioni dei redditi è applicabile la disciplina prevista dall’art. 17, D.P.R. n. 435/2001. In linea generale, quindi, i termini di versamento sono così individuati: per le persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, il 16 giugno dell’anno in cui è presentata la dichiarazione; per i soggetti IRES, il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, differito al 16 del mese successivo in caso di approvazione del bilancio entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; È, inoltre, possibile posticipare il versamento entro i 30 giorni successivi, applicando agli importi dovuti la maggiorazione dello 0,40%. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 41 Termini di versamento in caso di operazioni straordinarie L’art. 17, D.Lgs. n. 175/2014, ha modificato l’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, con riferimento alle società ed associazioni di cui all’art. 5, TUIR, oggetto di operazioni straordinarie. Ora è previsto che, se una società di persone, una società semplice o un’associazione professionale è oggetto di un’operazione straordinaria, le imposte sui redditi e l’IRAP vanno versate entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, e non più entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. La nuova previsione di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 175/2014: produce effetti in caso di trasformazione non produce effetti in caso di trasformazione da società di capitali a società di persone da società di persone a società di capitali o di liquidazione di società di capitali: o di liquidazione di società di persone: per il periodo ante trasformazione/liquidazione per il periodo ante trasformazione/liquidazione si applicano le regole generali di versamento si applicano infatti le nuove regole previste per le società di capitali sopra descritte La nuova disposizione si applica alle OPERAZIONI STRAORDINARIE poste in essere a partire DAL 13 DICEMBRE 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Circolare n. 31/E/2014 Altre novità della modulistica STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 43 Le novità della modulistica QUADRO RF – RIGO RF9 Il rigo RF9 va utilizzato anche dai soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 22, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, (come modificato dall’art.12 del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192) che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 1-bis. A tal fine nel presente rigo detti soggetti devono indicare il 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. I costi ed i ricavi dell’attività vanno indicati, con il codice 42 e il codice 10, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 44 Le novità della modulistica QUADRO RF – RIGO RF55 Nel rigo RF55, relativo alle variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, con il codice 38 va indicato il 20 per cento dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre2013, n. 147) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 45 Le novità della modulistica QUADRO RS – RIGO RS104 È stato aggiunto il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari”(rigo RS104) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento (art. 5, comma 1, d.m. 17 giugno 2014) I codici da indicare sono: 1 : qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari; 2 : qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014). STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 46 Le novità della modulistica QUADRO OP È stato introdotto il quadro OP per comunicare l’esercizio delle opzioni d’ingresso e rinnovo nei regimi di “tonnage tax” (sezione I), consolidato fiscale (sezione II) e trasparenza fiscale (sezione III) (art. 16, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 47 Le novità della modulistica QUADRO IS – rigo IS35 A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, e le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, che intendono optare (o che non vogliano più optare) per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, come modificato dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, devono comunicare l’opzione (o la sua revoca) con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Per comunicare l’opzione (o la revoca) per il periodo d’imposta 2015, occorre compilare il rigo IS35 del quadro IS di IRAP 2015. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 49 L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU La società “Beta S.r.l.”, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, presenta la seguente situazione: In data 30.11.2014 ha acquistato due cespiti classificabili nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 e, in particolare, un forno (con coefficiente di ammortamento del 15%) di costo pari ad euro 100.000,00 e una macchina a controllo numerico (con coefficiente di ammortamento del 20%) di costo pari ad euro 20.000,00. L’investimento in beni agevolabili effettuato dalla Società nel periodo 25.06 – 31.12.2014 ammonta a complessivi euro 120.000,00. La società “Beta S.r.l.”, nel quinquennio 2009-2013, ha effettuato i seguenti investimenti in beni strumentali nuovi (di importo superiore ad euro 10.000) compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007: ANNO 2009: euro 50.000,00 ANNO 2010: euro 150.000,00 (periodo «peggiore» da scartare) ANNO 2011: euro 70.000,00 ANNO 2012: euro 80.000,00 ANNO 2013: euro 60.000,00 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 50 L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU Risulta quindi necessario calcolare la media di riferimento relativa agli investimenti in beni strumentali agevolabili realizzati nel quinquennio 2009-2013, escludendo dal calcolo il periodo d’imposta nel quale l’investimento è stato maggiore (nel caso di specie, il 2010) e dividendo la somma degli investimenti degli altri quattro periodi d’imposta per 4: Media di riferimento: ((50.000,00 + 70.000,00 + 80.000,00 + 60.0000,00)/4) = 65.000,00 euro Conseguentemente, il credito d’imposta spettante alla società “Beta S.r.l.” è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti: Credito d’imposta spettante = (120.000,00 – 65.000,00) x 15% = 55.000,00 x 15% = 8.250,00 euro Tale credito d’imposta sarà utilizzabile dalla Società, in compensazione nel modello F24, a partire dall’1.01.2016 in tre quote annuali di pari importo, ovvero pari ad euro 2.750,00 (8.250 : 3). Nonostante il credito venga utilizzato a partire dall’1.01.2016, lo stesso dovrà essere contabilizzato nel bilancio dell’esercizio in cui vengono realizzati gli investimenti, ossia, nel caso di specie, nel 2014. Ai fini della rilevazione contabile del credito d’imposta nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014, la dottrina contabile suggerisce tre distinte modalità, di seguito illustrate. STUDIO SIRRI-GAVELLI -ZAVATTA & ASSOCIATI 51 L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU 1 La Società potrà iscrivere in contropartita al credito d’imposta un CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI da riscontare in proporzione alla durata degli ammortamenti relativi ai cespiti agevolati. In questa ipotesi, sostenuta ad esempio da Confindustria in un documento datato febbraio 2015, sorge il problema di come correlare l’importo del credito d’imposta ad ogni singolo investimento effettuato. Un metodo che ci sembra condivisibile consiste nel calcolare la percentuale che indica l’incidenza del credito d’imposta sul valore complessivo degli investimenti, al fine di individuare la quota di credito riferita ai singoli cespiti che presentano coefficienti di ammortamento diversi. Credito d’imposta/Valore complessivo degli investimenti = (8.250,00/120.000,00) x 100 = 6,875% Tale credito d’imposta è riferito al cespite “forno” per l’importo di euro 6.875,00 (100.000 x 6.875%), mentre è relativo al cespite “macchina a controllo numerico” per l’importo di euro 1.375,00 (20.000,00 x 6,875%). STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 52 L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU Nel 2014 i due cespiti presentano le seguenti quote di ammortamento (viene utilizzato il coefficiente d’ammortamento ridotto alla metà): FORNO: euro 7.500,00 (100.000 x 7,5%) MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO: euro 2.000,00 (20.000,00 x 10%) Di conseguenza, il contributo in conto impianti di competenza del 2014 verrà calcolato applicando l’aliquota di ammortamento dei due cespiti all’importo del contributo ad essi attribuibile: cespite FORNO: euro 6.875,00 x 7,5% = 515,63 cespite MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO: euro 1.375,00 x 10% = 137,50 CONTRIBUTO DI COMPETENZA DEL 2014 = 515,63 + 137,50 = 653,13 euro La differenza fra il contributo complessivo (euro 8.250,00) e il contributo di competenza dell’esercizio 2014 (euro 653,13), pari ad euro 7.596,87, rappresenta il risconto passivo, ovvero l’importo del contributo che dovrà confluire nei bilanci degli esercizi successivi in proporzione all’ammortamento dei cespiti. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 53 L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU Di seguito si riportano le scritture contabili effettuate da “Beta S.r.l.” al 31.12.2014: STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 54 L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU 2 Secondo una diversa metodologia suggerita dalla dottrina contabile, la Società potrà iscrivere in contropartita al credito d’imposta un importo di IMPOSTE ATTIVE nella voce 22 del conto economico. 3 Infine, è stato anche sostenuto che la Società può iscrivere in contropartita al credito d’imposta un CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO senza calcolare alcun risconto. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 55 L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU I tre metodi di contabilizzazione appena illustrati portano a risultati civilistici differenti ma dal punto di vista fiscale risultano identici (almeno in prima battuta), in quanto il provento iscritto a conto economico non concorre a formare la base imponibile IRAP e IRES, dovendosi operare – in caso di contabilizzazione alla voce A.5 del Conto Economico – una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi (rigo RF55). Va, comunque, notato che la scelta dell’uno o dell’altro metodo di contabilizzazione suggerito dalla dottrina non è indifferente sotto l’aspetto fiscale. Infatti, rilevando diversamente a livello di conto economico, si influisce sul ROL (grandezza rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali, ai sensi dell’articolo 96 TUIR) e sul MOL (grandezza rilevante, ad esempio, per le cause di disapplicazione delle società di comodo in perdita sistematica). Inoltre, riscontare o meno il provento derivante dal credito d’imposta determina un differente risultato di bilancio, e, quindi, un differente impatto a livello di patrimonio netto. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 56 L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU Infine, “Beta S.r.l.” dovrà indicare il credito d’imposta nel modello UNICO/2015 SC e, in particolare, dovrà inserire nel rigo RU1, colonna 1, il codice A9 e nel rigo RU5, colonna 3, dovrà indicare l’importo complessivo del credito, pari ad euro 8.250,00. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 57 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 Credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi Viene introdotto un credito d’imposta per i titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato) che effettuano investimenti (anche in locazione finanziaria) in BENI STRUMENTALI NUOVI, di importo unitario almeno pari a € 10.000 e compresi nella DIVISIONE 28 DELLA TABELLA ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato Ambito temporale di riferimento Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015 (regole di competenza ex art. 109 TUIR) DAL 25 GIUGNO 2014 AL 30 GIUGNO 2015 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 58 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 Beni agevolabili La disposizione dell’art. 18, D.L. n. 91/2014, introduce un’agevolazione che, data la grande somiglianza con le precedenti agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali (c.d.“Tremonti”), può essere anche definita “Tremonti-quater” In particolare, l’individuazione dei beni agevolabili è stata recepita dalla c.d. “Tremonti-ter” (art. 5, D.L. n. 78/2009), anche se nel caso dell’agevolazione in esame i beni acquistati dall’impresa devono necessariamente essere STRUMENTALI all’attività (la precedente agevolazione riguardava anche i beni non strumentali). Tuttavia, diversamente dalla “Tremonti-ter”, le nuove disposizioni prevedono una modalità di calcolo “incrementale” dell’investimento (eccedenza rispetto alla media), già utilizzato per la “Tremonti-bis” (L. n. 383/2001) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 59 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 Beni agevolabili La circolare n. 90/E/2001, emanata dall’Agenzia delle entrate in occasione dell’introduzione della c.d. “Tremonti-bis”, ha precisato che: per l’individuazione dei beni aventi il requisito della strumentalità, va fatto riferimento all’art. 102 TUIR, ossia ai beni suscettibili di ammortamento; sono agevolabili anche i beni concessi a terzi in comodato d’uso, purché strumentali all’attività d’impresa del comodante (soggetto beneficiario dell’agevolazione) Circ. n. 90/E/2001 Circ. n. 5/E/2015 Nella circolare n. 5/E/2015 si ribadisce che, se alla realizzazione del bene hanno concorso anche beni usati, il requisito della ‟novità” sussiste in relazione all’intero bene purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivo sostenuto (attestazione del cedente) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 60 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 I BENI STRUMENTALI NUOVI, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, possono essere così ricavati: NON ASSUME RILEVANZA IL CODICE ATTIVITÀ IVA DEL FORNITORE STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 61 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 62 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 I beni strumentali nuovi NON AGEVOLABILI possono essere ricavati per esclusione e vengono riepilogati nella tabella che segue: BENI NON AGEVOLABILI Apparecchiature elettromedicali/elettroterapeutiche Apparecchiature GPS Autoveicoli trasporto merci Autoveicoli trasporto persone e motocicli Bilance di precisione Computer Lettori cd/dvd/bluray/mp3 Macchine fotografiche Mobili ufficio e non Modem Monitor Multifunzione (se svolgono due o più delle seguenti funzioni: stampa. scansione, copia, fax) Palmari STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 63 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 BENI NON AGEVOLABILI (SEGUE) Periferiche computer in generale Radiatori Rimorchi e semirimorchi Server Silos, cisterne, serbatoi Sistemi antifurto/antincendio Telefoni/fax//cellulari Televisori Trattori stradali Utensili a mano Videocamere Documenti utili Sito Agenzia Entrate «Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione» Sito Istat «Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche» STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 64 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 Beni agevolabili – parti componenti Nell’ambito dei chiarimenti forniti in occasione delle precedenti agevolazioni “Tremonti”, l’Agenzia delle entrate ha affermato che “Nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione.”. Circ. n. 44/E/2009 e Circ. n. 5/E/2015 Successivamente, l’Agenzia ha contribuito ulteriormente alla delimitazione della categoria dei beni accessori a quelli ricompresi nella divisione 28, precisando quanto segue: “… si osserva che l’estensione dell’agevolazione anche ai c.d. “beni indispensabili” deve intendersi limitata a quei beni assolutamente necessari al funzionamento del bene della divisione 28 che ne costituiscono, al contempo normale dotazione.”. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Circ. n. 91/E/2010 65 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 Beni agevolabili – parti componenti Nella Circolare n. 12/E del 12.03.2010, in risposta ai quesiti posti dalla stampa specializzata, l’Agenzia ha chiarito che: “Nell’ipotesi di investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28 della tabella ATECO, costituito anche da nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28, l’agevolazione spetta limitatamente al costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente individuabili.”. Circ. n. 12/E/2010 e Circ. n. 5/E/2015 ! Pertanto, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia negli anni precedenti, risulta di fondamentale importanza verificare: in presenza di componenti non ricomprese nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, la loro indispensabilità al funzionamento dell’investimento principale (ricompreso, invece, nella divisione 28) del quale devono costituire normale dotazione; nel caso di beni complessi (non compresi nella divisione 28), il costo riferibile ai macchinari e apparecchiature agevolabili, ossia compresi divisione 28.& ASSOCIATI STUDIO SIRRInella -GAVELLI -ZAVATTA 66 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 Ammontare del credito spettante Il credito riconosciuto ammonta al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO(calcolata in modo omogeneo), realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti (2009-2013 per il calcolo del bonus relativo agli acquisti effettuati tra il 25.6 e il 31.12.2014, 2010-2014 per il calcolo del bonus relativo agli acquisti effettuati nel 2015), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore N.B. Anche le imprese in attività da meno di 5 anni sono ammesse all’agevolazione Imprese iniziate da meno di 5 anni In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi (compresi nella divisione 28 della tabella ATECO) da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore (25 giugno), o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 67 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 NECESSARIO CONSERVARE UN PROSPETTO DI CALCOLO! Modalità di calcolo (1) Per le imprese con più di 5 anni di attività alla data del 25.06.2014, nonché per le imprese già in attività al 25.06.2014 ma da meno di 5 anni, le modalità di calcolo dell’agevolazione possono essere esemplificate nello schema seguente: Credito d’imposta spettante per acquisti 2014 Investimenti in beni strumentali (1) nuovi effettuati nel periodo 25.631.12.2014 (NO RAGGUAGLI) Media (2) investimenti beni strumentali (1) nuovi agevolabili 2009-2013 (o minor periodo se attività < 5 anni) 15% NOTE: (1) I beni strumentali nuovi devono essere ricompresi nella divisione 28, tabella ATECO 2007, ed essere di costo unitario non inferiore a € 10.000 (da intendersi «in relazione a ciascun progetto d’investimento unitariamente considerato» e «non ai singoli beni che lo compongono» Circ. n. 5/E/2015 (2) Con facoltà di escludere dal calcolo il periodo in cui l’investimento è stato maggiore PerSilIRRI 2015 la media si modifica! STUDIO -GAVELLI -ZAVATTA & ASSOCIATI 68 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 Imprese iniziate dopo il 25 giugno 2014 Per le imprese costituite successivamente al 25.06.2014, il credito d’imposta è comunque riconosciuto e si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti in beni strumentali realizzati in ciascun periodo d’imposta Modalità di calcolo (2) Per tali imprese, le modalità di calcolo del credito d’imposta sono le seguenti: Credito d’imposta spettante per acquisti 2014 Investimenti in beni strumentali (1) nuovi effettuati dalla costituzione dell’attività (si ipotizza, avvenuta nel corso del 2014) al 31.12.2014 15% NOTE: (1) I beni strumentali nuovi devono essere ricompresi nella divisione 28, tabella ATECO 2007, ed essere di costo unitario non inferiore a € 10.000 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 69 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 Investimento minimo È previsto un limite minimo per la rilevanza, ai fini dell’agevolazione, degli investimenti in beni strumentali nuovi, pari all’importo UNITARIO di € 10.000 Tempistica dell’utilizzo del credito d’imposta Il credito d’imposta va ripartito ed utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato (Quadro RU di UNICO) Il credito d’imposta NON CONCORRE alla formazione del REDDITO né della base imponibile IRAP e NON RILEVA ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, TUIR STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI ! 70 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 Modalità di utilizzo del credito d’imposta Il credito d’imposta è utilizzabile ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE nel modello F24 e non è soggetto al limite di cui al c. 53 dell’art. 1, L. n. 244/2007 (€ 250.000). Non è altresì soggetto al limite di € 700.000 per le compensazioni, di cui all’art. 34, L. n. 388/2000 (Circolare n. 5/E/2015) Ai fini dell’utilizzo in compensazione, la prima quota annuale è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del SECONDO PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO a quello in cui è stato effettuato l’investimento ESEMPIO Per il bonus maturato in relazione agli investimenti effettuati nel 2014, il credito d’imposta sarà fruibile (utilizzabile in compensazione) a decorrere dal 1° gennaio 2016 (secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 71 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 Rilevazione contabile 1 TESI CONFINDUSTRIA «Trattamento alla stregua di contributo per investimento» Credito d’imposta D.L. n. 91/2014 (C.II.4-bis di S.P.) Altri ricavi e proventi (A.5 di CE) a da riscontare per la durata dell’investimento 2 ALTRA TESI «Trattamento come credito d’imposta non correlato all’investimento» Credito d’imposta D.L. n. 91/2014 (C.II.4-bis di S.P.) a Imposte sul reddito (voce 22) di CE) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 72 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 Decadenza dall’agevolazione L’impresa decade dall’agevolazione nelle seguenti due ipotesi: A Se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione Entro il termine di cui all’art. 43, c. 1, D.P.R. n. 600/73 (termine per l’accertamento) B Qualora l’imprenditore ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio d’impresa Prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto ESEMPIO Vale a dire, per il bonus maturato in relazione agli acquisti effettuati nel 2014, se i beni strumentali vengono ceduti entro il 2015 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 73 Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, D.L. n 91/2014 Permanenza nel regime agevolativo Per quanto riguarda l’ipotesi sub. B, si specifica, a titolo esemplificativo, che NON COMPORTANO la revoca dell’incentivo le seguenti ipotesi: cessione del bene con stipula di un contratto di lease-back; furto del bene, comprovato da denuncia alle autorità competenti; trasferimento per effetto di fusioni, scissioni, trasformazioni, donazioni e successioni d’azienda (purché non comportino l’uscita del bene dal regime d’impresa), conferimenti e cessioni d’azienda (o rami di essa), a condizione che venga inserita nell’atto di cessione o di conferimento la dichiarazione del cedente/conferente attestante l’intervenuta agevolazione e l’impegno del cessionario/conferitario a non ricadere nelle ipotesi di revoca. Non si decade in queste ipotesi! STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 74 Sabatini bis Art. 18, comma 9-bis, D.L. n 91/2014 Modifiche alle norme che regolano la Sabatini bis In sede di conversione in legge del D.L. n. 91/2014, viene previsto che i finanziamenti relativi alla c.d. Sabatini bis (art. 2, D.L. n. 69/2013) possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’art. 2, c. 100. lett. a), della L. n. 662/1996, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento. Ai fini dell’accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell’impresa è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto dei limiti massimi di rischiosità dell’impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto N.B. Entro i limiti dell’intensità massima di aiuto prevista dai Regolamenti comunitari (in particolare Regolamento n. 800/2008) non c’è incompatibilità tra credito d’imposta del 15% sugli investimenti in beni strumentali e agevolazione Sabatini bis STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI