Il modello Unico 2015 - ODCEC Forlì

Transcript

Il modello Unico 2015 - ODCEC Forlì
Il modello Unico 2015
Novità ed esempi di compilazione
Giorgio Gavelli
Aprile 2015
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità della modulistica
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
3
Le novità della modulistica
Frontespizio
Innanzitutto, sono stati eliminati:
i campi relativi alla sede legale
e al domicilio fiscale
della società o ente…
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
4
Le novità della modulistica
Frontespizio
… e quelli relativi all’indirizzo estero
del rappresentante
firmatario della dichiarazione
Art. 19 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
5
Le novità della modulistica
Frontespizio
Nella sezione “Firma della dichiarazione”,
i soggetti che esercitano il controllo contabile appongono la propria firma
nella nuova colonna “Firma per attestazione”
per attestare l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
In Unico SC 2015 …
Novità
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
6
Le novità della modulistica
Frontespizio
… e in IRAP 2015
Novità
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
7
Le novità della modulistica
Frontespizio
Lo spazio per la firma sostituisce
la casella “Attestazione” contenuta nel modello dell’anno scorso.
In Unico SC 2014 …
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
8
Le novità della modulistica
Frontespizio
… e in IRAP 2014
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
9
Le novità della modulistica
Frontespizio
Nella sezione “Visto di conformità”
è stata inserita una nuova casella, da compilare solo in caso di dichiarazione unificata,
per attestare a quale dichiarazione, ricompresa nel modello UNICO,
si riferisce il visto di conformità.
I codici da indicare sono:
1 : se l’attestazione si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi;
2 : se l’attestazione si riferisce alla sola dichiarazione IVA;
3 : se l’attestazione si riferisce a entrambe le dichiarazioni.
Novità
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Focus su
Visto di conformità
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
11
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Circolare del 25.09.2014, n. 28
Il limite di 15.000 euro
Se dalla dichiarazione dei redditi emergono due DIVERSI CREDITI d’imposta
RISPETTIVAMENTE di ammontare INFERIORE a 15.000 euro,
ma COMPLESSIVAMENTE di importo SUPERIORE alla soglia,
quest’ultimi potranno essere utilizzati in compensazione
SENZA apporre il VISTO DI CONFORMITÀ
Il limite di importo di 15.000 euro si riferisce
alle SINGOLE TIPOLOGIE di CREDITO
emergenti dalla dichiarazione
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
12
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Circolare del 25.09.2014, n. 28
Il limite di 15.000 euro
Esempio
Dalla dichiarazione dei redditi emergano DUE CREDITI D’IMPOSTA:
credito
Irpef
euro 20.000
credito da
cedolare secca
euro 4.000
Se il contribuente UTILIZZA IN COMPENSAZIONE:
credito
Irpef
per euro 13.000
credito da
cedolare secca
per euro 3.000
Ogni SINGOLO CREDITO è utilizzato
per un IMPORTO INFERIORE a EURO 15.000
anche se, in totale, l’importo dei crediti utilizzati è pari ad euro 16.000
NON E’ OBBLIGATORIA
VISTO DI CONFORMITA’
STUDIO l’APPOSIZIONE
SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA del
& ASSOCIATI
13
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Circolare del 25.09.2014, n. 28
Il limite di 15.000 euro
Esempio
Dalla dichiarazione dei redditi emergano DUE CREDITI D’IMPOSTA:
credito
Irpef
euro 20.000
credito da
cedolare secca
euro 4.000
Se il contribuente UTILIZZA IN COMPENSAZIONE:
credito
Irpef
per euro 16.000
credito da
cedolare secca
per euro 3.000
Utilizzo in compensazione di un SINGOLO CREDITO
per un IMPORTO SUPERIORE a EURO 15.000
con presenza di altri crediti utilizzati – o meno – di ammontare inferiore a 15.000
E’ OBBLIGATORIA l’APPOSIZIONE del VISTO DI CONFORMITA’ su TUTTA LA
DICHIARZIONE da cui emergono i crediti, anche se ad essere utilizzato in
compensazione oltre soglia
un-G
unico
credito(nel nostro caso, il credito Irpef)
STUDIO è
SIRRI
AVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
14
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Risoluzione del 2.09.2014, n. 82
La compensazione orizzontale
dei crediti da parte del professionista:
l’apposizione del visto di conformità
I professionisti che intendono utilizzare
IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE i crediti relativi alle
imposte sui redditi, alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte,
emergenti dalle proprie dichiarazioni fiscali,
possono AUTONOMAMENTE apporre il visto di conformità sulle stesse,
senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.
Questa affermazione si applica anche
al visto di conformità Iva di cui all’art. 10, comma 7, del D.L. n. 78/2009
Circolare del 25.09.2014, n. 28
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
15
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Stessa cosa per
le imprese/società
di cui all’art. 5 TUIR
L’apposizione del visto di conformità
sui modelli presentati dagli Studi Associati
Gli Studi Associati, previo accordo, possono utilizzare in compensazione
il CREDITO PER RITENUTE «trasmesso» dagli associati
Questo credito «nasce» nella dichiarazione (Unico SP)
dello Studio Associato e vi ritorna,
per dare «copertura» alla compensazione, DOPO essere «transitato»
dalle SINGOLE DICHIARAZIONI PERSONALI degli associati
La circolare n. 28/E/2014 conferma che l’unica dichiarazione che necessità
dell’attestazione è quella dell’Associazione Professionale.
Al rilascio del visto procede l’associato che funge da
intermediario abilitato alla trasmissione, purchè in possesso dell’iscrizione
nell’apposito elenco centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di
conformità sulle dichiarazioni fiscali, tenuto dalla competente DRE.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
16
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Circolare del 25.09.2014, n. 28
Altri casi di “credito utilizzato da terzi”
ovvero, quando il soggetto che utilizza in compensazione
il credito d’imposta sia un soggetto diverso da quello che lo ha generato
CESSIONE DELLE
ECCEDENZE IRES DI GRUPPO
(art. 43-ter, D.P.R. n. 602/1973)
Il cessionario che utilizzi in compensazione,
per un importo superiore ai 15.000 euro, il
credito ricevuto, deve apporre il visto di
conformità sulla dichiarazione dalla quale
tale credito emerge.
Il visto deve essere apposto anche sulla
dichiarazione del soggetto che cede un
credito superiore ai 15.000 euro, posto che,
attraverso la cessione, si produce l’effetto di
un “utilizzo anticipato” del credito,
analogamente a quanto avviene con
l’istituto della compensazione.
CREDITI
TRASFERITI
NEL CONSOLIDATO
La società consolidante è tenuta
all’apposizione del visto di conformità per la
cessione delle eccedenze Ires generate dal
gruppo, di importo superiore a 15.000 euro.
Le società consolidate non sono tenute
all’obbligo di apposizione del visto di
conformità in relazione alla determinazione
unitaria dell’Ires di gruppo posto che le
stesse, per effetto della partecipazione alla
fiscal unit, trasferiscono alla società
consolidante esclusivamente le proprie basi
imponibili, senza liquidare la relativa imposta
VISTO su ENTRAMBE le dichiarazioni:
VISTO sulla SOLA dichiarazione della
CEDENTE E CESSIONARIO
CONSOLIDANTE
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
17
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Documenti riguardanti i controlli da effettuare per il rilascio del visto
Assirevi
Documento di ricerca n. 182
(rivolto principalmente alle società di revisione ed ai revisori)
Approfondimento
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
(rivolto principalmente ai Dottori Commercialisti e Ragionieri)
Circolare del 25.09.2014, n. 28
Agenzia delle entrate
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
18
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Circolare del 25.09.2014, n. 28
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
19
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Circolare del 25.09.2014, n. 28
L’elenco dei controlli riportato nella check list deve essere considerato
ESEMPLIFICATIVO e NON ESAUSTIVO
Pertanto, ove venisse ritenuto necessario, il soggetto che appone il visto
dovrà INTEGRARE L’ELENCO DEI CONTROLLI in base allo specifico caso.
Attenzione!
Per attestare lo svolgimento dei controlli previsti,
il soggetto che appone il visto DEVE CONSERVARE COPIA
della DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
20
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Circolare del 25.09.2014, n. 28
La natura dei controlli
I controlli che devono essere effettuati
per rilasciare il visto di conformità sono in buona parte quelli previsti
dagli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La finalità dei controlli
Evitare errori materiali e di calcolo
nella determinazione di:
imponibili
imposte
ritenute
nel riporto delle eccedenze
risultanti dalle
precedenti dichiarazioni
Il rilascio del visto di conformità implica il RISCONTRO della CORRISPONDENZA
dei dati esposti nella DICHIARAZIONE
con
le DISPOSIZIONI che disciplinano
gli oneri deducibili e detraibili,
le risultanze della
e
le detrazioni e i crediti d'imposta,
RELATIVA
lo scomputo delle ritenute d'acconto,
DOCUMENTAZIONE
i versamenti
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
21
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Circolare del 25.09.2014, n. 28
La natura dei controlli
Nel caso di
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI,
oltre all’effettuazione dei riscontri fin qui evidenziati,
l’attività di controllo per l’apposizione del visto su UNICO, IRAP e 770 richiede:
la verifica della
regolare tenuta e conservazione
delle
SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE
la verifica della
corrispondenza
dei dati esposti nella DICHIARAZIONE
alle
risultanze delle SCRITTURE CONTABILI
e
di queste ultime
alla
relativa DOCUMENTAZIONE
I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il SOLO CONTROLLO FORMALE
dell'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa
e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini di IRES/IRPEF e dell‘IRAP,
nonché
dell’ammontare dei compensi
somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta
STUDIOe Sdelle
IRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
22
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Circolare del 25.09.2014, n. 28
La natura dei controlli
La Circolare n. 7/E/2015
estende queste affermazioni
al periodo 2014
Fermo restando la verifica della liquidazione della dichiarazione
ed il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie,
con riferimento alle dichiarazioni relative
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013,
il controllo può essere limitato agli ELEMENTI da cui SCATURISCE direttamente il CREDITO
che, a titolo esemplificativo, possono riguardare:
duplicazioni di versamento;
errato versamento di ritenute;
crediti d’imposta;
imposte sostitutive;
eccedenze dell’anno precedente relativamente
alla verifica dell’esposizione del credito nella
relativa dichiarazione
Visto di conformità
per utilizzo crediti IVA –
primi chiarimenti
In analogia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 57/E del 23.12.2009 e
limitatamente alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013,
il controllo della documentazione contabile può riguardare
i documenti di IMPORTO SUPERIORE al 10 PER CENTO
dell’AMMONTARE COMPLESSIVO dei COMPONENTI NEGATIVI.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
23
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Assirevi
Documento di ricerca n. 182
Lista di controllo delle verifiche
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
24
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Assirevi
Documento di ricerca n. 182
Lista di controllo delle verifiche
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
25
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Assirevi
Documento di ricerca n. 182
Lista di controllo delle verifiche
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
26
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Assirevi
Documento di ricerca n. 182
Lista di controllo delle verifiche
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
27
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Assirevi
Documento di ricerca n. 182
La sottoscrizione della dichiarazione con visto
da parte del revisore uscente
Nel caso in cui, con l’assemblea di approvazione del bilancio,
vi sia stato un cambio nel soggetto che riveste l’incarico di revisore,
Assirevi ritiene (in analogia con quanto previsto dall’Agenzia
con riferimento all’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 322/1998)
che sia il revisore uscente a rilasciare il visto,
essendo il soggetto che ha sottoscritto la relazione al bilancio e
che sottoscrive ordinariamente la dichiarazione “non vistata”.
NOMINA NUOVO REVISORE
con assemblea di approvazione del bilancio
Chi appone il visto di conformità sulla dichiarazione?
REVISORE USCENTE
che ha svolto la revisione contabile del bilancio
a cui la dichiarazione fiscale, su cui si appone il visto, si riferisce
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
28
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Limiti alla compensazione
L’apposizione del “visto” alla dichiarazione
NON consente di derogare
al limite massimo solare
di 700.000 euro
ATTENZIONE!!!
NON elimina il “blocco”
alla compensazione
dovuto alla presenza di
debiti erariali
iscritti a ruolo scaduti
(e non sospesi) di importo
superiore a 1.500 euro
D.L. n. 78/2014, art. 31 e Decreto MEF del 10.02.2011
È opportuno rammentare che
l’apposizione dell’attestazione all’interno del Modello Unico riguarda
TUTTI I QUADRI presenti all’INTERNO del Modello.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
29
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
Tenuta della contabilità e trasmissione della dichiarazione
Circolare 23.12.2009, n. 57
tenuta da Professionista
La circolare 57/E/2009 ricorda che, ai sensi dell’art. 23 del Decreto n. 164/1999,
i PROFESSIONISTI rilasciano il visto di conformità
se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili
Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute
dal professionista ANCHE QUANDO
sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente
o da una società di servizi
di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale,
A CONDIZIONE che tali attività siano effettuate
sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista
tenuta da Professionista o società di servizi
tenuta da Soggetto che non può apporre il visto
Nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di
conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi ad un professionista abilitato
all’apposizione del visto, che è tenuto a trasmettere la dichiarazione,
anche tramite una società di servizi di cui, anche eventualmente insieme ad altri professionisti,
possiede la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che la trasmissione sia
effettuata sotto il diretto
e la responsabilità
dello stesso professionista.
STUDIOcontrollo
SIRRI-GAVELLI
-ZAVATTA & ASSOCIATI
30
Visto di conformità per crediti da imposte dirette
La polizza assicurativa
La POLIZZA ASSICURATIVA deve riguardare TUTTI i MODELLI DICHIARATIVI
e non deve essere limitata al solo “visto” IVA
Se la polizza è stata rilasciata così come previsto
dalle circolari nn. 21/E/2009 e 57/E/2009,
non dovrebbero esserci problemi.
In ogni caso, è opportuno procedere ad una verifica del testo della polizza
L’Agenzia, inoltre, insiste sulla CONGRUITÀ del MASSIMALE della polizza,
il quale, comunque non inferiore ad euro 1.032.913,80
(importo che il Decreto “semplificazioni” ha incrementato
a 3.000.000 di euro a decorrere dal 2015)
deve “essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei
visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati”,
anche con riferimento allo Studio associato.
Non è chiaro chi debba verificare questa adeguatezza (DRE???) e con quali parametri,
ma l’estensione del visto anche ai crediti riguardanti le imposte dirette e l’IRAP
potrebbe incidere sulla valutazione della congruità del massimale.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Focus su
F24 telematico
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
32
Estensione dell’obbligo del mod. F24 telematico
Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti – art. 11, commi 2 e 3, D.L. 66/2014
Estensione ai privati
dell’obbligo di F24 telematico
Si ricorda che, a decorrere DAL 1° OTTOBRE 2014 che i versamenti delle
imposte/contributi vanno effettuati utilizzando:
Per i c.d. MODELLI F24 A SALDO ZERO
Per i MODELLI F24 che presentano
COMPENSAZIONI e saldo finale
diverso da zero
Esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate (Entratel o Fisconline)
Esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate (Entratel/Fisconline)
o dagli intermediari della
riscossione convenzionati
(home banking, Cbi)
Per i MODELLI F24 che presentano un
SALDO finale a debito
di importo > €S1.000
TUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
33
Estensione dell’obbligo del mod. F24 telematico
Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti – art. 11, commi 2 e 3, D.L. 66/2014
Di seguito, si riporta una tabella esemplificativa che mostra
le corrette modalità di versamento dal 1° ottobre 2014
TRIBUTI,
CONTRIBUTI
MODALITÀ
PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI
Importi
a debito
(€)
Crediti
compensabili
(€)
Saldo
F24
F24
cartaceo
DI PAGAMENTO
Servizi
telematici
di home
banking
TITOLARE DI PARTITA IVA
5.000
4.000
1.000
NO
SI’
12.000
12.000
NO
NO
NON TITOLARE DI PARTITA IVA
1.000
1.000
SI’
SI’
2.000
1.200
800
NO
SI’
700
700
NO
NO
1.500
1.500
NO & ASSOCIATI
SI’
STUDIO S
IRRI-GAVELLI-ZAVATTA
Servizi
telematici
dell’Agenzia
delle Entrate
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
Estensione dell’obbligo del mod. F24 telematico
telematicocrescita”
34
Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti – art. 11, commi 2 e 3, D.L. 66/2014
Prospetto riepilogativo
TIPOLOGIA VERSAMENTO
SOGGETTO
Mod. F24 a saldo zero
Qualsiasi
(titolare di partita IVA/
privato)
Mod. F24 “a debito” con
compensazione
Qualsiasi
(titolare di partita IVA/
privato)
Mod. F24 “a debito” senza
compensazione
Titolare di partita IVA
Mod. F24 “a debito”
senza compensazione
> € 1.000
Privato
Mod. F24 “a debito”
senza compensazione
≤ € 1.000
Privato
MODALITÀ
UTILIZZABILE
Entratel/Fisconline
Entratel/Fisconline
remote/home banking
Entratel/Fisconline
remote/home banking
cartacea
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Altre novità:
società di persone
e periodo d’imposta
non coincidente con l’anno solare
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
36
Società di persone: periodo non coincidente con l’anno solare
In linea generale,
le società di persone hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare;
tuttavia,
il periodo di imposta può non essere coincidente con l’anno solare
quando si verifichino particolari situazioni, quali:
cessazione dell’attività in corso d’anno;
liquidazione;
trasformazione/scissione/fusione.
L’art. 17, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, modificando l’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 322/98,
ha introdotto modifiche significative
sull’utilizzo del MODELLO DI DICHIARAZIONE da parte delle
società di persone con periodo di imposta NON COINCIDENTE con l’anno solare.
Ora la disciplina relativa al modello di dichiarazione utilizzabile
in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare
è identica sia per quanto riguarda le società di capitali,
sia per quanto riguarda le società di persone ed enti equiparati.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
37
Società di persone: periodo non coincidente con l’anno solare
… disciplina in vigore fino al 12 dicembre 2014…
Prima del D.Lgs. n. 175/2014,
le dichiarazioni delle società di persone
con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare
dovevano essere presentate utilizzando i modelli approvati
entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio,
ovvero i nuovi modelli approvati.
I problemi applicativi
Tale previsione risultava però in alcuni casi di difficile applicazione,
soprattutto considerando che ai sensi degli articoli 5 e 5 bis, D.P.R. n. 322/1998,
nei casi di operazioni straordinarie,
ad eccezione del caso di scioglimento senza osservare una procedura formale di liquidazione,
le dichiarazioni dei redditi ed IRAP devono essere presentate
entro nove mesi dalla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento
delle società ai sensi degli artt. 2484 e2485 C.c.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
38
Società di persone: periodo non coincidente con l’anno solare
… disciplina in vigore fino al 12 dicembre 2014…
I problemi applicativi
Poteva accadere che il nuovo modello fosse stato già approvato,
ma che il software necessario per l’invio telematico non fosse stato ancora elaborato.
Di conseguenza, le istruzioni ministeriali alla compilazione di UNICO SP
precisavano che:
in linea generale dovevano essere utilizzati sempre i nuovi modelli (anche nel caso
di non coincidenza del periodo di imposta con l’anno solare);
qualora i nuovi modelli non fossero stati disponibili, andavano utilizzati quelli
dell’annualità precedente.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
39
Società di persone: periodo non coincidente con l’anno solare
… disciplina in vigore dal 12 dicembre 2014…
Per i soggetti (società di capitali ed ora anche società di persone ed enti equiparati)
con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare,
i modelli approvati entro il 31 gennaio devono essere utilizzati
per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione.
Qualora il periodo d’imposta non comprenda il 31 dicembre
si utilizzeranno i modelli vecchi
I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare
utilizzano i modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare
in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento.
PERIODO
D’IMPOSTA
COINCIDENTE
con l’anno solare
Modello di dichiarazione
approvato entro il 31 gennaio
dell’anno successivo
NON COINCIDENTE
con l’anno solare
Modello di dichiarazione
approvato nell’anno solare
in cui si chiude l’esercizio
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
40
Termini di versamento in caso di operazioni straordinarie
Per i termini di versamento connessi alle dichiarazioni dei redditi
è applicabile la disciplina prevista dall’art. 17, D.P.R. n. 435/2001.
In linea generale, quindi, i termini di versamento sono così individuati:
per le persone fisiche,
società di persone e soggetti equiparati,
il 16 giugno dell’anno
in cui è presentata la dichiarazione;
per i soggetti IRES,
il giorno 16 del sesto mese
successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta,
differito al 16 del mese successivo
in caso di approvazione del bilancio
entro il maggior termine di 180 giorni
dalla chiusura dell’esercizio;
È, inoltre, possibile posticipare il versamento entro i 30 giorni successivi,
applicando agli importi dovuti la maggiorazione dello 0,40%.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
41
Termini di versamento in caso di operazioni straordinarie
L’art. 17, D.Lgs. n. 175/2014, ha modificato
l’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001,
con riferimento alle società ed associazioni
di cui all’art. 5, TUIR, oggetto di operazioni straordinarie.
Ora è previsto che, se una società di persone, una società semplice o
un’associazione professionale è oggetto di un’operazione straordinaria,
le imposte sui redditi e l’IRAP vanno versate
entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione,
e non più entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa.
La nuova previsione di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 175/2014:
produce effetti in caso di trasformazione
non produce effetti in caso di trasformazione
da società di capitali a società di persone
da società di persone a società di capitali
o di liquidazione di società di capitali:
o di liquidazione di società di persone:
per il periodo ante trasformazione/liquidazione per il periodo ante trasformazione/liquidazione
si applicano le regole generali di versamento
si applicano infatti le nuove regole
previste per le società di capitali
sopra descritte
La nuova disposizione si applica alle OPERAZIONI STRAORDINARIE poste in essere
a partire DAL 13 DICEMBRE 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Circolare n. 31/E/2014
Altre novità della modulistica
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
43
Le novità della modulistica
QUADRO RF – RIGO RF9
Il rigo RF9
va utilizzato anche
dai soggetti che esercitano le attività di
produzione e cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
oltre i limiti di cui all'art. 22, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
(come modificato dall’art.12 del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192)
che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 1-bis.
A tal fine nel presente rigo detti soggetti devono indicare
il 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta,
con esclusione della quota incentivo.
I costi ed i ricavi dell’attività vanno indicati, con il codice 42 e il codice 10,
rispettivamente, nei righi RF31 e RF55.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
44
Le novità della modulistica
QUADRO RF – RIGO RF55
Nel rigo RF55,
relativo alle variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate,
con il codice 38 va indicato
il 20 per cento dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali,
versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione
(art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre2013, n. 147)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
45
Le novità della modulistica
QUADRO RS – RIGO RS104
È stato aggiunto il prospetto
“Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari”(rigo RS104)
necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica
dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento
(art. 5, comma 1, d.m. 17 giugno 2014)
I codici da indicare sono:
1 : qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità
elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari;
2 : qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità
elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
46
Le novità della modulistica
QUADRO OP
È stato introdotto il quadro OP
per comunicare l’esercizio delle opzioni d’ingresso e rinnovo
nei regimi di
“tonnage tax” (sezione I), consolidato fiscale (sezione II) e trasparenza fiscale (sezione III)
(art. 16, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
47
Le novità della modulistica
QUADRO IS – rigo IS35
A decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014,
le persone fisiche esercenti attività commerciali
ai sensi dell’articolo 55 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria,
e le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate
ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria,
che intendono optare (o che non vogliano più optare)
per la determinazione del valore della produzione
secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali,
ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2,
come modificato dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
devono comunicare l’opzione (o la sua revoca) con la dichiarazione
presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Per comunicare l’opzione (o la revoca) per il periodo d’imposta 2015,
occorre compilare il rigo IS35 del quadro IS di IRAP 2015.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
L’agevolazione Tremonti-quater
ed il quadro RU
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
49
L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU
La società “Beta S.r.l.”, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,
presenta la seguente situazione:
In data 30.11.2014 ha acquistato due cespiti classificabili nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007
e, in particolare, un forno (con coefficiente di ammortamento del 15%)
di costo pari ad euro 100.000,00
e una macchina a controllo numerico (con coefficiente di ammortamento del 20%)
di costo pari ad euro 20.000,00.
L’investimento in beni agevolabili effettuato dalla Società nel periodo 25.06 – 31.12.2014
ammonta a complessivi euro 120.000,00.
La società “Beta S.r.l.”, nel quinquennio 2009-2013,
ha effettuato i seguenti investimenti in beni strumentali nuovi
(di importo superiore ad euro 10.000) compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007:
ANNO 2009: euro 50.000,00
ANNO 2010: euro 150.000,00 (periodo «peggiore» da scartare)
ANNO 2011: euro 70.000,00
ANNO 2012: euro 80.000,00
ANNO 2013: euro 60.000,00
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
50
L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU
Risulta quindi necessario calcolare la media di riferimento
relativa agli investimenti in beni strumentali agevolabili realizzati nel quinquennio 2009-2013,
escludendo dal calcolo il periodo d’imposta nel quale l’investimento è stato maggiore
(nel caso di specie, il 2010)
e dividendo la somma degli investimenti degli altri quattro periodi d’imposta per 4:
Media di riferimento: ((50.000,00 + 70.000,00 + 80.000,00 + 60.0000,00)/4) = 65.000,00 euro
Conseguentemente, il credito d’imposta spettante alla società “Beta S.r.l.”
è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti:
Credito d’imposta spettante = (120.000,00 – 65.000,00) x 15% = 55.000,00 x 15% = 8.250,00 euro
Tale credito d’imposta sarà utilizzabile dalla Società,
in compensazione nel modello F24, a partire dall’1.01.2016 in tre quote annuali di pari importo,
ovvero pari ad euro 2.750,00 (8.250 : 3).
Nonostante il credito venga utilizzato a partire dall’1.01.2016,
lo stesso dovrà essere contabilizzato nel bilancio dell’esercizio
in cui vengono realizzati gli investimenti, ossia, nel caso di specie, nel 2014.
Ai fini della rilevazione contabile del credito d’imposta nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014,
la dottrina contabile
suggerisce
tre distinte
modalità,
di seguito illustrate.
STUDIO
SIRRI-GAVELLI
-ZAVATTA
& ASSOCIATI
51
L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU
1
La Società potrà iscrivere in contropartita al credito d’imposta
un CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI
da riscontare in proporzione alla durata degli ammortamenti relativi ai cespiti agevolati.
In questa ipotesi, sostenuta ad esempio da Confindustria in un documento datato febbraio 2015,
sorge il problema di come correlare l’importo del credito d’imposta
ad ogni singolo investimento effettuato.
Un metodo che ci sembra condivisibile consiste nel
calcolare la percentuale che indica
l’incidenza del credito d’imposta sul valore complessivo degli investimenti,
al fine di individuare la quota di credito riferita ai singoli cespiti
che presentano coefficienti di ammortamento diversi.
Credito d’imposta/Valore complessivo degli investimenti = (8.250,00/120.000,00) x 100 = 6,875%
Tale credito d’imposta è riferito
al cespite “forno” per l’importo di euro 6.875,00 (100.000 x 6.875%),
mentre è relativo al cespite “macchina a controllo numerico”
per l’importo di euro 1.375,00 (20.000,00 x 6,875%).
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
52
L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU
Nel 2014 i due cespiti presentano le seguenti quote di ammortamento
(viene utilizzato il coefficiente d’ammortamento ridotto alla metà):
FORNO: euro 7.500,00 (100.000 x 7,5%)
MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO: euro 2.000,00 (20.000,00 x 10%)
Di conseguenza, il contributo in conto impianti di competenza del 2014
verrà calcolato applicando l’aliquota di ammortamento dei due cespiti
all’importo del contributo ad essi attribuibile:
cespite FORNO: euro 6.875,00 x 7,5% = 515,63
cespite MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO: euro 1.375,00 x 10% = 137,50
CONTRIBUTO DI COMPETENZA DEL 2014 = 515,63 + 137,50 = 653,13 euro
La differenza fra il contributo complessivo (euro 8.250,00)
e il contributo di competenza dell’esercizio 2014 (euro 653,13), pari ad euro 7.596,87,
rappresenta il risconto passivo,
ovvero l’importo del contributo che dovrà confluire nei bilanci degli esercizi successivi
in proporzione all’ammortamento dei cespiti.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
53
L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU
Di seguito si riportano le scritture contabili effettuate da “Beta S.r.l.” al 31.12.2014:
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
54
L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU
2
Secondo una diversa metodologia suggerita dalla dottrina contabile,
la Società potrà iscrivere in contropartita al credito d’imposta
un importo di IMPOSTE ATTIVE nella voce 22 del conto economico.
3
Infine, è stato anche sostenuto che
la Società può iscrivere in contropartita al credito d’imposta
un CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO senza calcolare alcun risconto.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
55
L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU
I tre metodi di contabilizzazione appena illustrati portano a risultati civilistici differenti
ma dal punto di vista fiscale risultano identici (almeno in prima battuta),
in quanto il provento iscritto a conto economico
non concorre a formare la base imponibile IRAP e IRES,
dovendosi operare – in caso di contabilizzazione alla voce A.5 del Conto Economico –
una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi (rigo RF55).
Va, comunque, notato che la scelta dell’uno o dell’altro metodo di contabilizzazione
suggerito dalla dottrina non è indifferente sotto l’aspetto fiscale.
Infatti, rilevando diversamente a livello di conto economico,
si influisce sul ROL
(grandezza rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali,
ai sensi dell’articolo 96 TUIR)
e sul MOL
(grandezza rilevante, ad esempio,
per le cause di disapplicazione delle società di comodo in perdita sistematica).
Inoltre, riscontare o meno il provento derivante dal credito d’imposta
determina un differente risultato di bilancio,
e, quindi, un differente impatto a livello di patrimonio netto.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
56
L’agevolazione Tremonti-quater ed il quadro RU
Infine, “Beta S.r.l.” dovrà indicare il credito d’imposta nel modello UNICO/2015 SC
e, in particolare,
dovrà inserire nel rigo RU1, colonna 1, il codice A9
e nel rigo RU5, colonna 3, dovrà indicare l’importo complessivo del credito, pari ad euro 8.250,00.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
57
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
Credito d’imposta per acquisto beni
strumentali nuovi
Viene introdotto un credito d’imposta per i titolari di reddito d’impresa
(indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato)
che effettuano investimenti (anche in locazione finanziaria)
in BENI STRUMENTALI NUOVI, di importo unitario almeno pari a € 10.000 e
compresi nella DIVISIONE 28 DELLA TABELLA ATECO,
di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007,
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
Ambito temporale di riferimento
Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30
giugno 2015 (regole di competenza ex art. 109 TUIR)
DAL
25 GIUGNO
2014
AL
30 GIUGNO
2015
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
58
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
Beni agevolabili
La disposizione dell’art. 18, D.L. n. 91/2014, introduce un’agevolazione che, data la
grande somiglianza con le precedenti agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali
(c.d.“Tremonti”), può essere anche definita “Tremonti-quater”
In particolare, l’individuazione dei beni agevolabili è stata recepita
dalla c.d. “Tremonti-ter” (art. 5, D.L. n. 78/2009), anche se nel caso dell’agevolazione
in esame i beni acquistati dall’impresa devono
necessariamente essere STRUMENTALI all’attività
(la precedente agevolazione riguardava anche i beni non strumentali).
Tuttavia, diversamente dalla “Tremonti-ter”, le nuove disposizioni prevedono una
modalità di calcolo “incrementale” dell’investimento (eccedenza rispetto alla
media), già utilizzato per la “Tremonti-bis” (L. n. 383/2001)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
59
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
Beni agevolabili
La circolare n. 90/E/2001, emanata dall’Agenzia delle entrate in occasione
dell’introduzione della c.d. “Tremonti-bis”, ha precisato che:
per l’individuazione dei beni aventi il requisito della strumentalità, va fatto
riferimento all’art. 102 TUIR, ossia ai beni suscettibili di ammortamento;
sono agevolabili anche i beni concessi a terzi in comodato d’uso, purché
strumentali all’attività d’impresa del comodante (soggetto beneficiario
dell’agevolazione)
Circ. n. 90/E/2001
Circ. n. 5/E/2015
Nella circolare n. 5/E/2015 si ribadisce che,
se alla realizzazione del bene hanno concorso anche beni usati,
il requisito della ‟novità” sussiste in relazione all’intero bene
purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente
rispetto al costo complessivo sostenuto (attestazione del cedente)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
60
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
I BENI STRUMENTALI NUOVI,
compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, possono essere così ricavati:
NON ASSUME
RILEVANZA
IL CODICE
ATTIVITÀ IVA
DEL FORNITORE
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
61
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
62
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
I beni strumentali nuovi NON AGEVOLABILI
possono essere ricavati per esclusione e vengono riepilogati nella tabella che segue:
BENI NON AGEVOLABILI
Apparecchiature elettromedicali/elettroterapeutiche
Apparecchiature GPS
Autoveicoli trasporto merci
Autoveicoli trasporto persone e motocicli
Bilance di precisione
Computer
Lettori cd/dvd/bluray/mp3
Macchine fotografiche
Mobili ufficio e non
Modem
Monitor
Multifunzione (se svolgono due o più delle seguenti funzioni: stampa.
scansione, copia, fax)
Palmari
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
63
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
BENI NON AGEVOLABILI (SEGUE)
Periferiche computer in generale
Radiatori
Rimorchi e semirimorchi
Server
Silos, cisterne, serbatoi
Sistemi antifurto/antincendio
Telefoni/fax//cellulari
Televisori
Trattori stradali
Utensili a mano
Videocamere
Documenti utili
Sito Agenzia
Entrate
«Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione»
Sito Istat
«Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche»
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
64
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
Beni agevolabili – parti componenti
Nell’ambito dei chiarimenti forniti in occasione delle precedenti agevolazioni
“Tremonti”, l’Agenzia delle entrate ha affermato che
“Nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi,
qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti
indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella
divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far
funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione.”.
Circ. n. 44/E/2009 e
Circ. n. 5/E/2015
Successivamente, l’Agenzia ha contribuito ulteriormente alla delimitazione della
categoria dei beni accessori a quelli ricompresi nella divisione 28,
precisando quanto segue:
“… si osserva che l’estensione dell’agevolazione anche ai c.d. “beni indispensabili”
deve intendersi limitata a quei beni assolutamente necessari al funzionamento del
bene della divisione 28 che ne costituiscono, al contempo normale dotazione.”.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Circ. n. 91/E/2010
65
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
Beni agevolabili – parti componenti
Nella Circolare n. 12/E del 12.03.2010, in risposta ai quesiti posti dalla stampa
specializzata, l’Agenzia ha chiarito che:
“Nell’ipotesi di investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella
divisione 28 della tabella ATECO, costituito anche da nuovi macchinari e nuove
apparecchiature compresi nella divisione 28, l’agevolazione spetta limitatamente al
costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente individuabili.”.
Circ. n. 12/E/2010 e
Circ. n. 5/E/2015
!
Pertanto, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia negli anni
precedenti, risulta di fondamentale importanza verificare:
in presenza di componenti non ricomprese nella divisione 28 della tabella
ATECO 2007, la loro indispensabilità al funzionamento
dell’investimento principale (ricompreso, invece, nella divisione 28) del
quale devono costituire normale dotazione;
nel caso di beni complessi (non compresi nella divisione 28), il costo
riferibile ai macchinari e apparecchiature agevolabili, ossia compresi
divisione
28.& ASSOCIATI
STUDIO SIRRInella
-GAVELLI
-ZAVATTA
66
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
Ammontare del credito spettante
Il credito riconosciuto ammonta al 15% delle spese sostenute
in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali
compresi nella divisione 28 della tabella ATECO(calcolata in modo omogeneo),
realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti
(2009-2013 per il calcolo del bonus relativo agli acquisti effettuati tra il 25.6 e il
31.12.2014, 2010-2014 per il calcolo del bonus relativo agli acquisti effettuati nel 2015),
con facoltà di escludere dal calcolo della media
il periodo in cui l’investimento è stato maggiore
N.B.
Anche le imprese in attività da meno di 5 anni sono ammesse all’agevolazione
Imprese iniziate da meno di 5 anni
In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi (compresi nella
divisione 28 della tabella ATECO) da considerare è quella risultante dagli
investimenti realizzati in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello in corso
alla data di entrata in vigore (25 giugno), o a quello successivo, con facoltà di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
67
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
NECESSARIO
CONSERVARE
UN PROSPETTO DI CALCOLO!
Modalità di calcolo (1)
Per le imprese con più di 5 anni di attività alla data del 25.06.2014, nonché per le
imprese già in attività al 25.06.2014 ma da meno di 5 anni, le modalità di calcolo
dell’agevolazione possono essere esemplificate nello schema seguente:
Credito
d’imposta
spettante
per acquisti
2014
Investimenti in
beni strumentali (1)
nuovi effettuati nel
periodo 25.631.12.2014
(NO RAGGUAGLI)
Media (2)
investimenti beni
strumentali (1)
nuovi agevolabili
2009-2013 (o
minor periodo se
attività < 5 anni)
15%
NOTE:
(1)
I beni strumentali nuovi devono essere ricompresi nella divisione 28, tabella ATECO
2007, ed essere di costo unitario non inferiore a € 10.000 (da intendersi «in relazione
a ciascun progetto d’investimento unitariamente considerato» e «non ai singoli beni
che lo compongono»
Circ. n. 5/E/2015
(2)
Con facoltà di escludere dal calcolo il periodo in cui l’investimento è stato maggiore
PerSilIRRI
2015
la media
si modifica!
STUDIO
-GAVELLI
-ZAVATTA
& ASSOCIATI
68
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
Imprese iniziate dopo il 25 giugno 2014
Per le imprese costituite successivamente al 25.06.2014, il credito d’imposta è
comunque riconosciuto e si applica con riguardo al valore complessivo degli
investimenti in beni strumentali realizzati in ciascun periodo d’imposta
Modalità di calcolo (2)
Per tali imprese, le modalità di calcolo del credito d’imposta sono le seguenti:
Credito
d’imposta
spettante
per acquisti
2014
Investimenti in beni
strumentali (1) nuovi
effettuati dalla
costituzione dell’attività
(si ipotizza, avvenuta nel
corso del 2014) al
31.12.2014
15%
NOTE:
(1)
I beni strumentali nuovi devono essere ricompresi nella divisione 28, tabella ATECO
2007, ed essere di costo unitario non inferiore a € 10.000
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
69
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
Investimento minimo
È previsto un limite minimo per la rilevanza, ai fini dell’agevolazione, degli
investimenti in beni strumentali nuovi, pari all’importo UNITARIO di € 10.000
Tempistica dell’utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta va ripartito ed utilizzato in 3 quote annuali di pari importo
e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato
(Quadro RU di UNICO)
Il credito d’imposta NON CONCORRE
alla formazione del REDDITO né della base imponibile IRAP e
NON RILEVA ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, TUIR
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
!
70
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE
nel modello F24 e non è soggetto al limite
di cui al c. 53 dell’art. 1, L. n. 244/2007 (€ 250.000).
Non è altresì soggetto al limite di € 700.000 per le compensazioni,
di cui all’art. 34, L. n. 388/2000 (Circolare n. 5/E/2015)
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, la prima quota annuale è fruibile
a decorrere dal 1° gennaio del SECONDO PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO
a quello in cui è stato effettuato l’investimento
ESEMPIO
Per il bonus maturato in relazione agli investimenti effettuati nel 2014,
il credito d’imposta sarà fruibile (utilizzabile in compensazione)
a decorrere dal 1° gennaio 2016 (secondo periodo d’imposta successivo
a quello in cui è stato effettuato l’investimento)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
71
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
Rilevazione contabile
1
TESI CONFINDUSTRIA
«Trattamento alla stregua di contributo per investimento»
Credito d’imposta D.L. n. 91/2014
(C.II.4-bis di S.P.)
Altri ricavi e proventi
(A.5 di CE)
a
da riscontare per la durata dell’investimento
2
ALTRA TESI
«Trattamento come credito d’imposta non correlato all’investimento»
Credito d’imposta D.L. n. 91/2014
(C.II.4-bis di S.P.)
a
Imposte sul reddito
(voce 22) di CE)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
72
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
Decadenza dall’agevolazione
L’impresa decade dall’agevolazione nelle seguenti due ipotesi:
A
Se i beni oggetto degli investimenti sono
trasferiti in strutture produttive situate
al di fuori dello Stato, anche appartenenti
al soggetto beneficiario dell’agevolazione
Entro il termine di
cui all’art. 43, c. 1,
D.P.R. n. 600/73
(termine per
l’accertamento)
B
Qualora l’imprenditore ceda a terzi o
destini i beni oggetto degli investimenti a
finalità estranee all’esercizio d’impresa
Prima del secondo
periodo d’imposta
successivo
all’acquisto
ESEMPIO
Vale a dire, per il bonus maturato in relazione agli acquisti effettuati nel 2014, se i
beni strumentali vengono ceduti entro il 2015
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
73
Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi
Art. 18, D.L. n 91/2014
Permanenza nel regime agevolativo
Per quanto riguarda l’ipotesi sub. B, si specifica, a titolo esemplificativo,
che NON COMPORTANO la revoca dell’incentivo le seguenti ipotesi:
cessione del bene con stipula di un contratto di lease-back;
furto del bene, comprovato da denuncia alle autorità competenti;
trasferimento per effetto di fusioni, scissioni, trasformazioni,
donazioni e successioni d’azienda (purché non comportino l’uscita
del bene dal regime d’impresa),
conferimenti e cessioni d’azienda (o rami di essa), a condizione che
venga inserita nell’atto di cessione o di conferimento la dichiarazione
del cedente/conferente attestante l’intervenuta agevolazione e
l’impegno del cessionario/conferitario a non ricadere nelle ipotesi di
revoca.
Non si decade in
queste ipotesi!
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
74
Sabatini bis
Art. 18, comma 9-bis, D.L. n 91/2014
Modifiche alle norme che
regolano la Sabatini bis
In sede di conversione in legge del D.L. n. 91/2014, viene previsto che
i finanziamenti relativi alla c.d. Sabatini bis (art. 2, D.L. n. 69/2013)
possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI
di cui all’art. 2, c. 100. lett. a), della L. n. 662/1996,
nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.
Ai fini dell’accesso alla garanzia,
la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell’impresa
è demandata al soggetto richiedente,
nel rispetto dei limiti massimi di rischiosità dell’impresa finanziata,
misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto
N.B.
Entro i limiti dell’intensità massima di aiuto prevista dai Regolamenti comunitari (in
particolare Regolamento n. 800/2008) non c’è incompatibilità tra credito d’imposta
del 15% sugli investimenti in beni strumentali e agevolazione Sabatini bis
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI