Relazione Sergio Ceccotti documenti a supporto

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Relazione Sergio Ceccotti documenti a supporto
Dott. Sergio Ceccotti
ASPETTI CONTRATTUALI DEL LAVORO AUTONOMO
1. Concetto di lavoro autonomo
L’infermiere professionista, nell’ambito del lavoro autonomo, è una delle professioni intellettuali il
cui esercizio è subordinato alla preventiva iscrizione nell’apposito albo professionale ed, in
generale, viene disciplinata dal codice civile dal libro V (lavoro), titolo III (lavoro autonomo), capo
II (professionisti intellettuali).
L’art. 2222 c.c. definisce il lavoro autonomo come contratto d’opera in base al quale “una persona
si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Il contratto risulta quindi caratterizzato dallo svolgimento di una prestazione, per conto di un altro
soggetto, e previo compenso, di un’opera o un servizio, senza vincolo di subordinazione ed in
condizioni di assoluta indipendenza1.
Con riguardo alle prestazioni di contenuto intellettuale, che per la loro stessa natura non richiedono
alcuna organizzazione imprenditoriale, né postulano un’assunzione di rischio a carico del
lavoratore, l’accertamento della natura (autonoma o subordinata) del rapporto va desunta
esclusivamente dalla posizione tecnico-gerarchica in cui si trovi o meno il lavoratore medesimo, in
correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro, che inerisca all’intrinseco svolgimento di
quelle prestazioni.
2. Le professioni intellettuali
Nell’ambito del lavoro autonomo, il legislatore ha voluto inserire una particolare categoria di
professionisti il cui esercizio è subordinato alla preventiva iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti
dalle associazioni professionali (art. 22292), che avviene in base ad esami o concorsi, volti a
certificare la preparazione del professionista: si tratta di quelle professioni in cui assume particolare
rilevanza la capacità personale del professionista. Afferma, infatti, l’art. 2061 del codice civile che
“l’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai
provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali”.
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Cass. 29 maggio 1991, n. 6086
L’art. 2229 del codice civile stabilisce che “la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”.
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3. Caratteristiche delle prestazioni d’opera intellettuale
Lavoro proprio
La prima caratteristica che contraddistingue il lavoratore autonomo è il conferimento del proprio
lavoro per l’esecuzione dell’opera o del servizio che gli sono stati affidati, mettendo in evidenza le
proprie qualità personali e competenze professionali, elementi in grado di discernere un
professionista da un altro. Ciò non toglie la possibilità dell’ausilio di eventuali collaboratori, sotto la
sua guida, responsabilità e coordinazione,
purché risultino solo da supporto, mentre la parte
dell’opera di competenza del professionista deve essere prevalente.
Personalità
La personalità del lavoratore autonomo si concretizza nel fatto che il compimento di un’opera o di
un servizio deve essere portato a termine da parte di una persona fisica, intendendo escludere,
pertanto, qualunque coinvolgimento di soggetti che renderebbero applicabili norme che regolano
l’attività d’impresa. Il prestatore autonomo pertanto fornisce personalmente la prestazione
lavorativa, ma in modo del tutto indipendente rispetto al committente ed alla sfera lavorativa dello
stesso.
Tale caratteristica mette in particolare evidenza la capacità di autodeterminare discrezionalmente la
condotta tecnica da osservare, l’assenza di vincoli di subordinazione, la libertà di scelta tra accettare
e rifiutare incarichi, la facoltà di accettare o meno rischi professionali.
Obbligazione di mezzi
Il contratto, che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale, comporta normalmente per il
professionista un obbligazione di mezzi, nell’adempimento della quale egli è tenuto a mettere a
disposizione la sua professionalità, con una diligenza adeguata alla natura dell’attività esercitata, ai
sensi dell’art. 1176 del codice civile.
Questa tipologia di obbligazione implica lo svolgimento di una determinata attività senza, tuttavia,
garantire il risultato che il committente si attende, trasferendo su quest’ultimo il rischio di mancata
realizzazione del risultato e confermando il perseguimento del criterio della diligenza
nell’adempimento formulato dal codice civile come criterio generale, ma particolarmente valevole
per la presente tipologia di obbligazioni.
In altre parole, nell’eventualità in cui si manifestassero taluni problemi tecnici di particolare
difficoltà di esecuzione o di soluzione, il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o
colpa grave.
Onerosità del contratto d’opera (intellettuale)
Il compenso del contratto d’opera (intellettuale) viene in primo luogo stabilito tra le parti, mentre, in
caso di assenza di tale convenzione, il riferimento dello stesso viene appreso dalle tariffe o dagli usi.
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Nell’eventualità in cui vengano a mancare pure queste ultime, la determinazione è rimessa al
giudice, il quale deve sentire il parere dell’associazione professionale, che peraltro non è vincolante.
L’art. 2233, comma 2, evidenzia che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all’importanza dell’opera ed al decoro della professione”.
Numerose professioni intellettuali sono subordinate, per legge, all’“iscrizione in appositi albi o
elenchi” (art. 2229), per l’esercizio della propria attività. Sono le così dette “professioni protette”, la
cui protezione consiste soprattutto nella interdizione ad esercitare la professione per chiunque non
sia iscritto all’albo o ne sia stato espulso, e si manifesta, inoltre, nella soggezione degli iscritti al
potere disciplinare che gli ordini professionali, considerati per legge quali enti pubblici, esercitino
su di essi “ a salvaguardia della dignità e del decoro della professione”.
La prestazione svolta da un non iscritto, ma rientrante tra quelle presunte per le “professioni
protette” non da diritto al pagamento del compenso (in base alle tariffe professionali), anche se ai
sensi dell’art.2231 c.c vi è diritto al rimborso delle spese sostenute e ad un compenso “adeguato
all’utilità del lavoro svolto”.
Assenza del vincolo di subordinazione ed autonomia
L’assenza del vincolo di subordinazione contraddistingue il lavoratore dipendente dal lavoratore
autonomo, il quale non è vincolato gerarchicamente alle direttive del proprio datore di lavoro,
pattuendo tra le parti solamente le condizioni in termini generali per quanto concerne l’esecuzione
dell’opera, lasciandone libertà nei modi, tempi, tecniche e mezzi.
Carattere intellettuale della prestazione
I professionisti intellettuali forniscono una prestazione soggettiva, per cui la qualità e
conseguentemente gli onorari, sono direttamente imputabili alle capacità in termini di impegno in
intelligenza, cultura e intelletto, che devono essere presenti in misura prevalente nel contratto e
nella sostanza, rispetto a quella manuale o fisica; quest’ultimo è l’elemento distintivo rispetto alla
situazione del prestatore d’opera in generale
Recesso dal contratto
Il professionista non può recedere dal contratto ed il recesso è ammesso solo per giusta causa ex
art. 2119. In caso di recesso egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per
l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile ottenuto dal cliente.
Viceversa il cliente può recedere in ogni momento dal contratto pagando quanto dovuto.
4. Tipologie di lavoro autonomo
L’attività di lavoratore autonomo può essere svolta utilizzando diverse tipologie di contrattuali:
a) Contratto di prestazione professionale
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Attraverso il contratto con il cliente, il lavoratore autonomo si assume l’obbligo di realizzare uno
specifico bene o servizio, ricevendo quale controprestazione un determinato compenso.
Il requisito fondamentale per il lavoratore autonomo è l’abitualità dell’esercizio dell’arte e
professione; non viene invece richiesta l’esclusività, consentendo la possibilità di avere anche
redditi di altra natura3.
b) Prestazione occasionale
L’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 evidenzia che le prestazioni occasionali sono quelle di
durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente,
salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno non sia superiore a 5 mila
euro. Tali limiti mirano ad inquadrare il lavoro occasionale ai fini dell’esclusione dal lavoro a
progetto (non ammesso per le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi professionali), mentre l’elemento fondamentale per accertare la natura
autonoma del rapporto occasionale instaurato tra le parti, è la mancanza del coordinamento e della
continuità con la struttura del committente.
La circolare 1/2004 del Ministero del Lavoro precisa, infatti, precisa che le prestazioni rientranti nei
sopra previsti limiti si distinguano tra:
-
collaborazione coordinata continuativa minima: se la prestazione occasionale soddisfa i
requisiti tipici dei rapporti di collaborazione (continuità e coordinamento con l’attività del
committente);
-
attività di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 e seg.: se la prestazione ha carattere
singolare, episodico, ad esecuzione istantanea, realizzata in assenza di continuità e
coordinamento con la struttura del committente.
Il concetto viene ulteriormente ribadito con la circolare INPS 103/044 e dalla pronuncia del
Ministero delle Finanze5, in cui si ribadisce il carattere episodico, saltuario e non programmato
dell’attività svolta.
Le caratteristiche proprie del lavoro occasionale si possono così sintetizzare:
a) completa autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione;
b) mancanza di un coordinamento con l’attività del committente;
c) carattere episodico dell’attività;
d) mancanza dell’inserimento funzionale del lavoro dell’organizzazione aziendale;
3
Sono redditi da livoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni: Per esercizio di arti e
professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva (art. 53 T.U.)
4
“Il lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell’art. 2222 c.c., chi si obbliga a compiere
un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun
coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti
della professionalità e della prevalenza.
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Serv. III divisione 5° e 6°, prot. n. 5/984/97 e n. 6/607/97
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e) mancanza del vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
c) Associazione tra professionisti
L’associazione tra professionisti risponde alla crescente richiesta di fornire prestazioni professionali
più complete, ottenibili solamente dall’apporto di più persone specializzate in campi professionali
diversi, che si integrano fra di loro nella prestazione del servizio alla clientela.
In tale ipotesi, affinché i relativi redditi appartengano al settore del lavoro autonomo, l’esercizio
associato di attività professionali, deve essere diverso da quello previsto dal titolo V del libro V del
codice civile per le società commerciali. Tali associazioni presentano la prevalenza dell’elemento
personale-professionale nella prestazione del servizio su quello strutturale, diversamente dalle
attività organizzate in forma di impresa, in cui, nei rapporti con i terzi, appare prevalente
l’organizzazione dell’impresa, la sua funzionalità e struttura rispetto alla personalità dei partecipanti
alla stessa.
La deducibilità dei costi per i liberi professionisti
La disciplina generale dell’esercizio delle professioni intellettuali è dettata dai Capi I e
II del Titolo III del Codice Civile e inquadra il lavoro autonomo fra i contratti d’opera
regolati dall’art. 2222, secondo cui “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente”6.
Le disposizioni fiscali dell’esercente di arti e professioni sono invece contenute negli
articoli 53 e 54, D.P.R. n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) per quanto riguarda la
determinazione del reddito e nell’art. 5, D.P.R. n. 633,72 per quanto concerne la disciplina
IVA.
“Sono redditi da lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per
esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva,
di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI , compreso l’esercizio in
forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 (…) ”7.
Sono pertanto considerati redditi da lavoro autonomo i redditi derivanti dall’esercizio di
arti e professioni, anche in forma associata, in modo abituale anche se non esclusivo, purché non
rientranti tra i redditi d’impresa di cui all’art. 55 D.P.R. n. 917/86.
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Art. 2222 cod.civ. “contratto d’opera”
Art. 53, comma 1, D.P.R. n.917/86
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La disciplina relativa alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ha subito alcune
modifiche per effetto della Legge 248/2006, conosciuta anche quale “Manovra Prodi”.
I redditi da lavoratore autonomo possono comunque assumere la natura di redditi
d’impresa nel caso in cui l’attività sia svolta in presenza di un’organizzazione di tipo
imprenditoriale o vengano perse le funzioni di accessorietà e strumentalità dei mezzi organizzativi
rispetto all’opera intellettuale e personale del/dei professionista/i 8.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
"Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra
l’ammontare di compensi in denaro o natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o
della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto
dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li
corrisponde (…)” 9.
Ai sensi dell’art.54, D.P.R. n. 917/86, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni
è il risultato della seguente differenza:
TOTALE
COMPENSI
REDDITO O PERDITA
meno
TOTALE SPESE
uguale
Il presente articolo evidenzia il concetto di “spesa”, nozione che si contrappone nettamente
a quella di “costo”: mentre la deducibilità delle spese è regolata dal cosiddetto “principio di
cassa”, la deducibilità dei costi di acquisto è regolata dal “principio della competenza”, poiché
taluni costi producono effetti non solo nell’esercizio in cui sono sostenuti, ma anche negli esercizi
successivi.
DISTINZIONE TRA PRINCIPIO DI CASSA E PRINCIPIO DI COMPETENZA
Dai principi contabili redatti dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dal
Consiglio nazionale dei Ragionieri si evince che con il principio della competenza l’ “effetto delle
operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale
tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di
numerario (incassi e pagamenti)”, mentre il criterio di cassa presuppone che i “ricavi ed i costi
siano imputati nel periodo in cui sono stati riscossi o sostenuti”.
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Cassazione 6.5.1996, n. 4214
Art. 54, comma 1, D.P.R. n.917/86
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L’art. 54 Tuir evidenzia che il professionista è soggetto (salvo alcune deroghe relative a
taluni costi) al principio di cassa e quindi i compensi e le spese concorrono a formare il reddito
nel periodo d’imposta nel quale avviene il relativo incasso/pagamento; quello che rileva dunque è
il momento dell’incasso o dell’effettivo pagamento della fattura emessa o delle spese sostenute.
PRINCIPIO
GENERALE
DEDUCIBILITA’
PER CASSA
Il criterio di cassa sono subisce le seguenti deroghe:
-
ammortamento: il costo di un bene strumentale avente utilità pluriennale viene suddiviso e
quindi imputato per quote in più esercizi sulla base della residua possibilità di utilizzo (criterio
di competenza), a prescindere dal momento in cui sono avvenuti l’acquisto ed il relativo
pagamento;
-
canoni di locazione finanziaria: quanto sopra si estende anche in caso di beni acquisiti in
locazione finanziaria (leasing);
-
accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza: si deduce la quota maturata
nell’anno anche se non viene effettivamente corrisposta.
DEROGA
DEDUCIBILITA’
PER
COMPETENZA
INDENNITA’ DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA
CRITERI PER LA DEDUCIBILITA’ DEGLI ONERI DAL REDDITO DI LAVORO
AUTONOMO
La deducibilità dei costi e delle spese nell’ambito dell’esercizio delle libere professioni è
soggetta alle seguenti condizioni tratte dall’art. 54 del Tuir:
1. l’effettività;
2. l’inerenza;
3. l’imputabilità al corrispondente periodo d’imposta.
Tali condizioni sono state ribadite affermando che “la deducibilità dei costi e degli oneri in
sede di determinazione dei redditi derivanti dall’esercizio di (…) arti e professioni è soggetta a due
condizioni fondamentali: che si tratti di spese effettive e che queste siano inerenti all’attività
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svolta”10 e “la determinazione del reddito degli esercenti di arti e professioni ha luogo assumendo
esclusivamente i compensi effettivamente percepiti ed i costi ed oneri, inerenti alla produzione del
reddito, effettivamente sostenuti nel periodo d’imposta”11.
Effettività
L’effettività della spesa consiste nella dimostrazione tangibile della sua presenza, tanto
che, secondo la Corte di Cassazione, l’onere posto a carico del contribuente di dimostrare
l’esistenza di costi deducibili deriva dal fatto che il mezzo di prova preposto è la “contabilità di
cui egli dispone”.
Solo in seguito a tale dimostranza si può procedere ad una verifica sulla deducibilità o
meno nell’onere.
Inerenza
In merito all’inerenza, la Corte di Cassazione ha chiarito che “perché un costo possa essere
incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia provata l’esistenza,
ma è altresì necessario che ne sia comprovata l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si
riferisce ad attività da cui derivano ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito”.
Affinché una spesa possa esser considerata inerente, è necessario che siano evidenti le
ragioni del suo sostenimento, considerando anche l’attività dell’impresa, le sue dimensioni e le sue
esigenze 12.
Una volta accertata la deducibilità di un costo in quanto “inerente”, sono altrettanto
deducibili i costi accessori al suo sostenimento13.
Congruità
Accanto ai sopra citati principi, la deducibilità del costo è soggetta anche al requisito della
congruità, che letteralmente significa “conveniente, adeguato, proporzionato a determinati
bisogni”.
10
11
R.M. 8 luglio 1975
R.M. 22 gennaio 1981
12
In merito, secondo la C.M. 19 giugno 2002, n. 54/E il costo di acquisto di un dizionario enciclopedico è
inerente all’esercizio della professione nel caso in cui “l’enciclopedia contenga informazioni e nozioni di carattere
specialistico, specificamente rivolte al settore professionale cui appartiene il contribuente”.
La Commissione Tributaria Centrale, con la sentenza 18 giugno 1986, n. 5384, ha ritenuto non inerenti le
spese per acquisizione di derrate, di bevande, di abiti nonché le spese per il rifacimento ed ampliamento della cantina,
chieste in deduzione da un “giornalista - scrittore esperto in materia enogastronomica (…) proprio perché mancava
quel necessario diretto collegamento che deve sussistere fra attività professionale e spesa per la produzione del
reddito”.
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La differenza tra il principio dell’ ”inerenza” e quello della “congruità” si fonda sul
differente rapporto esistente tra la spesa della quale si chiede la deduzione ed il reddito prodotto,
poiché il primo implica un rapporto “funzionale” tra i due sopraccitati termini, mentre l’altro
presuppone, tra i medesimi, un rapporto anche di tipo “quantitativo”.
La fattispecie della congruità richiama inevitabilmente la disciplina degli studi di settore14 ,
secondo cui la condizione di congruità è soddisfatta nell’ipotesi in cui i compensi dichiarati sono
almeno pari al valore puntuale di riferimento calcolato dal software GE.RI.CO. per la specifica
attività professionale svolta.
CRITERIO MISTO PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Il criterio della tassazione per i lavoratori autonomi può essere considerato misto, poiché il
principio generale del criterio di cassa viene derogato dal principio di competenza delle seguenti
categorie di costo:
1. il criterio dell’ammortamento per i beni strumentali;
2. il criterio della maturazione dei canoni leasing e per le quote TFR relative ai redditi di lavoro
dipendente;
3. il criterio della ripartizione quinquennale per le spese relative all’ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell’esercizio di arti
e professioni;
4. il criterio della rendita catastale per gli immobili strumentali utilizzati anche in base a
contratto di locazione finanziaria.
REGIMI CONTABILI
Il reddito degli esercenti di arti e professioni può essere determinato mediante il sistema di
calcolo normale (o analitico), secondo il quale il reddito è pari alla differenza tra i compensi
percepiti e le spese sostenute nel corso dell’anno (principio di cassa) oppure mediante il sistema
forfetario, secondo il quale il reddito è determinato forfettariamente applicando al volume d’affari
una percentuale (78%) senza tener conto delle spese sostenute.
In linea generale i professionisti adottano il sistema normale, mentre quello forfetario è
previsto obbligatoriamente per coloro che possiedono determinati requisiti richiesti dalla legge,
salvo opzione per il regime normale.
13
14
R.M. 5 ottobre 1985
Art. 62-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 conv. con L. 29 ottobre 1993, n. 427
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Rientrano nella determinazione “normale” o “analitica” quei lavoratori che hanno
adottato:
-
il regime di contabilità ordinaria;
-
il regime di contabilità semplificata;
-
il regime di contabilità supersemplificata;
-
il regime agevolato per le nuove iniziative;
-
il regime agevolato per le attività marginali.
Regime forfetario
Tale regime (introdotto a dicembre 1996 ed in vigore fino al 31.12.2006) può essere
adottato solamente dal professionista che esercita l’attività in forma individuale, escludendo quei
soggetti che, pur rispettandone i requisiti, svolgono l’attività in forma di studio associato.
ATTIVITA’ ESERCITATA IN
FORMA INDIVIDUALE
ESERCENTI ARTI
E PROFESSIONI
ATTIVITA’ ESERCITATA IN
FORMA DI STUDIO
ASSOCIATO
Questa tipologia di regime è quella “naturale” per i soggetti che soddisfano le seguenti
condizioni (il contribuente che ricade nei predetti criteri deve dare comunicazione dell’eventuale
rifiuto del regime forfetario mediante opzione per il regime semplificato o altro regime):
VOLUME D’AFFARI
NON SUPERIORE
AD EURO 10.329,14
BENI STRUMENTALI UTILIZZATI
ANCHE NON IN PROPRIETA’
(ragguaglio ad anno in caso di
acquisizione o dismissione)
NON SUPERIORE AD EURO
10.329,14 (al netto degli
ammortamenti al 31/12
dell’anno precedente)
COMPENSI DIPENDENTI E
COLLABORATORI STABILI
(al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali)
NON SUPERIORE AL 70%
DEL VOLUME D’AFFARI
10
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NON DEVONO ESSERE
EFFETTUATE
ESPORTAZIONI EX ART. 8,
DPR n. 633/72
ESPORTAZIONI
Nel caso in cui una delle suddette condizioni venga meno il regime forfetario cessa e, a
decorrere dall’anno successivo, il reddito dovrà essere determinato con il metodo analitico.
Il regime forfettario prevede che il reddito di lavoro autonomo venga determinato
forfettariamente sulla base della percentuale del 78% applicata al volume d’affari, aumentato dei
corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA, il contributo integrativo
del 2% indicato in fattura concorre alla determinazione del reddito da dichiarare.
Regime normale o analitico
A seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 695/96, il regime naturale degli esercenti
arti e professioni è quello della contabilità semplificata; si può però optare per l’adozione del
regime ordinario, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta
precedente.
La deroga è prevista per i professionisti in possesso dei requisiti per il regime forfetario i
quali, per poter usufruire del regime semplificato, devono effettuare la specifica opzione.
REGIME
NATURALE
CONTABILITA’
ESERCENTE ARTI E
PROFESSIONI
REGIME
OPZIONALE
CONTABILITA’ ORDINARIA
Regime agevolato delle nuove iniziative
L’art 13, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) prevede un regime fiscale
agevolato per quei soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, intraprendono un’attività
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d’impresa o di lavoro autonomo ai sensi degli art. 53 e 55, DPR n. 917/86 (ex 49 e 51) purché
sussistano le seguenti condizioni:
-
il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti un’attività artistica o professionale;
-
l’attività non costituisca una mera prosecuzione di un’altra attività svolta in passato dal
contribuente, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
-
i compensi realizzati dai lavoratori autonomi non siano di ammontare superiore ad euro
30.987,41;
-
gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi siano regolarmente adempiuti.
Il beneficio fiscale prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% del reddito di
lavoro autonomo determinato ai sensi dell’art. 54, TUIR, da corrispondere per il periodo d’imposta
in cui l’attività è iniziata e per i due successivi.
La base imponibile di detta imposta non concorre alla formazione del reddito complessivo
netto ai fini IRPEF e quindi preclude la possibilità di fruire delle detrazioni d’imposta, se non
limitatamente ad altri redditi diversi da quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.
Regime fiscale agevolato per le attività marginali
La stessa Finanziaria 2001 prevede, all’art 14, un regime agevolato facoltativo anche per i
soggetti cosiddetti “marginali”, ovvero persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa o di
lavoro autonomo per le quali risultano applicabili gli studi di settore.
Affinché sia possibile usufruire del regime in questione è necessario che i compensi del
periodo d’imposta precedente siano inferiori al limite stabilito da appositi decreti ministeriali (per
gli infermieri non superiori ad euro 3.615,00) e che le attività svolte rientrino tra quelle soggette
all’applicazione di studio di settore approvato. Tale condizione comporta pertanto l’esclusione dal
regime agevolato di coloro che esercitano attività alle quali non sono applicabili né i parametri né
gli studi di settore, ovvero sono applicabili esclusivamente i parametri.
L’imposta prevista da tale regime risulta essere pari al 15% del reddito di lavoro autonomo
e la base imponibile su cui viene applicata è determinata ai sensi dell’art. 54, DPR n. 917/86
tenendo conto, per i compensi, del risultato derivante dall’applicazione degli studi di settore.
Poiché il reddito di lavoro autonomo viene assoggettato ad imposta sostituiva, non
partecipa alla formazione del reddito imponibile IRPEF e non costituisce base imponibile per
l’applicazione delle addizionali all’imposta sul reddito delle persona fisiche.
SPESE DEDUCIBILI
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Le spese effettivamente pagate e quelle imputabili per competenza sono deducibili se
inerenti e documentate. Generalmente la contemporanea presenza di tali requisiti rende
interamente deducibili le relative spese.
Sono in generale deducibili tutte le spese ordinarie sostenute nell’esercizio dell’attività,
quali quelle concernenti prestazioni di lavoro subordinato o l’utilizzo dei beni strumentali.
Spese per prestazioni di lavoro subordinato
Le spese relative al personale sono interamente deducibili seguendo il criterio di cassa
“allargato”.
Fanno eccezione le quote TFR accantonate per i dipendenti o i premi assicurativi versati a
fronte delle quote maturate durante l’anno, nonché le eventuali quote accantonate per le indennità
di fine rapporto di collaborazione coordinata continuativa contrattualmente pattuite (ai fini della
deducibilità; le quote accantonate devono risultare da apposito prospetto analitico da conservare
ed esibire su richiesta dell’Ufficio tributario) che sono deducibili secondo il criterio della
competenza.
Sono previste particolari condizioni per la deducibilità delle spese per vitto e alloggio
sostenute da lavoratori dipendenti ed assimilati15 in trasferta:
-
se la trasferta è avvenuta nel Comune ove si trova la sede abituale di lavoro, sono
integralmente deducibili;
-
se la trasferta è avvenuta fuori dal suddetto Comune, le spese sono deducibili nella misura
massima giornaliera di 180,76 euro se in Italia e 258,23 euro se all’estero.
Sono integralmente deducibili le spese rimborsate al dipendente se diverse dalla precedenti
(es. spese viaggio).
Spese parzialmente deducibili
Secondo quanto previsto dall’art. 54 TUIR, le spese relative ai beni strumentali ad uso
promiscuo sono deducibili nella misura del 50%, mentre vi sono delle spese per cui è prevista una
percentuale forfetaria di deducibilità:
SPESE
Alberghi e ristoranti
15
LIMITI DI DEDUCIBILITA’
Importo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d’imposta, anche nel caso in cui il professionista riaddebiti in toto le suddette spese al
art. 33 c. 2 DL 41/95
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Dott. Sergio Ceccotti
committente, elencandole in modo esplicito in fattura (1).
1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (es. omaggi alla clientela). Sono
comprese anche le spese sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad
Di rappresentanza
essere ceduti a titolo gratuito, nonché di oggetti d’arte, di antiquariato o collezione,
anche se utilizzati come beni strumentali dell’attività (2).
Convegni, congressi e corsi
di
aggiornamento
professionista
del
50% dell’ammontare, ivi comprese le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute
per la partecipazione
(1) secondo la dottrina prevalente, il limite del 2% non si applica alle spese per conto del cliente e da questi
rimborsate.
(2) Non sono considerate spese di rappresentanza le spese di pubblicità o di propaganda , che sono interamente
deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute
Spese relative a beni mobili strumentali
ƒ
Beni di proprietà
Le quote di ammortamento dei beni strumentali di proprietà del lavoratore autonomo sono
deducibili per competenza, derogando il principio generale di cassa.
La disciplina degli ammortamenti si differenzia rispetto a quanto previsto nel caso di
reddito d’impresa, poiché:
-
è previsto solamente l’ammortamento ordinario, mentre è esclusa la possibilità di applicare
quello accelerato od anticipato;
-
la deduzione delle quote opera anche se il bene non è entrato in funzione;
-
non è previsto l’obbligo della riduzione dell’aliquota di ammortamento alla metà per il primo
anno di utilizzo dei beni;
-
se sono dedotte quote d’ammortamento inferiori a quelle determinate dall’applicazione
dell’aliquota consentita (anche se inferiori al 50% della stessa, c.d. ammortamento ridotto), la
differenza potrà essere dedotta negli esercizi successivi.
Per i beni strumentali di valore inferiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale
del costo nel periodo d’imposta in cui si è verificato l’effettivo pagamento, secondo il principio di
cassa; in pratica è possibile scegliere tra l’ammontare a quote annuali o la deduzione integrale al
costo d’acquisto.
a) Beni ad uso esclusivamente strumentale
14
Dott. Sergio Ceccotti
Per questa tipologia di beni vale quanto sopra esposto, considerando che le spese di
utilizzo, di manutenzione e i canoni di noleggio di tali beni sono interamente deducibili.
b) Beni ad utilizzo promiscuo
In caso di beni ad utilizzo promiscuo, cioè sia nell’esercizio della professione che per uso
personale o familiare, la deducibilità delle quote d’ammortamento è ammessa nella misura del
50%.
ƒ
Beni in leasing
Sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d’imposta secondo il principio
della competenza, a condizione che la durata del contratto di locazione non sia inferiore alla metà
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto
ministeriale. In particolare i canoni di leasing devono essere dedotti rapportando il costo totale del
contratto, al netto del prezzo di riscatto, alla durata dello stesso.
ƒ
Mezzi di trasporto
-
Integralmente deducibili: le quote di ammortamento e le spese relative ai mezzi di
trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta sono integralmente deducibili;
-
Parzialmente deducibili: le quote di ammortamento e le spese relative ai mezzi di
trasporto utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione sono deducibili nella misura
del 50% (si applicano le stesse regole previste per il reddito di impresa). In particolare,
per i lavoratori autonomi la deducibilità parziale è concessa limitatamente ad un solo
veicolo, e, nel caso di esercizio in forma associata, limitatamente ad un veicolo per ogni
socio o associato.
Spese relative a beni immobili strumentali
Si definiscono strumentali gli immobili utilizzati dal lavoratore autonomo per l’esercizio
dell’attività.
Si illustrano nelle tabelle che seguono le regole analitiche per la deducibilità dei costi
afferenti agli immobili.
ƒ
Immobili in proprietà
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Dott. Sergio Ceccotti
Data di acquisto dell’immobile
Tipologia
di costo
Dal 15/06/1990
Entro il 14/06/1990
Quote
di
ammortamento
Sono indeducibili.
Sono deducibili.
N.B. non è deducibile neanche un importo pari
alla rendita catastale. La stessa tuttavia non va
dichiarata tra i redditi fondiari.
N.B. per gli immobili acquistati o edificati
prima del 1° gennaio 1985, sono indeducibili
le quote di ammortamento maturate
anteriormente alla predetta data.
Spese
relative
all’immobile
E’ dubbia la deducibilità dei costi relativi
all’immobile.
Sono deducibili
Poiché la legge prevede per i beni immobili ad
uso promiscuo la deducibilità al 50% di tali
spese, si potrebbe ritenere che le stesse siano
deducibili interamente per i beni ad uso
esclusivo.
ƒ
Immobili in leasing
Tipologia
Data di stipula del contratto di leasing
di costo
Dal 15/06/1990
Canoni di
leasing
Sono indeducibili.
Spese relative
all’immobile
Sono indeducibili
ƒ
Entro il 14/06/1990
E’ deducibile un importo pari alla rendita
catastale.
Sono deducibili per competenza, a
condizione che il contratto di leasing abbia
una durata di almeno 8 anni. Per i contratti
stipulati prima del 2 marzo 1989, i canoni
sono deducibili per cassa e
indipendentemente dalla durata del contratto
Sono deducibili
Immobili in locazione
Sono deducibili i canoni di locazione e le relative spese pagati nel periodo d’imposta.
IL PRINCIPIO DELLA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE AI FINI DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI
16
Dott. Sergio Ceccotti
Fino a questo momento sono state analizzate le condizioni secondo le quali sia possibile la
deduzione dei costi relativamente ai liberi professionisti: l’effettività del sostenimento di una spesa
è comprovato da una documentazione idonea a dimostrare l’uscita finanziaria da essa generata.
A tale proposito la legislazione fiscale chiarisce che la documentazione in possesso del
contribuente sulla quale si fonda il diritto alla deduzione del costo non prescrive particolari forme
(a differenza di quanto avviene per l’IVA16), ma deve rispondere ai due fondamentali requisiti già
analizzati dell’effettività e della inerenza 17.
Documentazione attestante i viaggi (biglietti ferroviari)
Il requisito della necessaria individuazione del professionista ai fini della deducibilità della
spesa trova un’eccezione nell’ambito della documentazione attestante l’effettuazione di alcune
spese come quelle ferroviarie o quelle relative ai pedaggi autostradali.
La C.M. 30 gennaio 1982, n.8/E chiarisce infatti, in merito ai criteri di determinazione dei
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (applicabile anche ai
liberi professionisti), che i documenti attestanti tali categorie di spese “possono ritenersi idonei ai
fini di che trattasi anche in difetto del predetto requisito (indicazione dei dati anagrafici del
lavoratore autonomo), in quanto in modo manifesto correlati (…) all’incarico conferito”.
Requisiti connessi allo scontrino fiscale ed alla ricevuta fiscale
La norma ammette l’utilizzo dello scontrino fiscale, quale strumento idoneo alla deduzione
delle spese “a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura,
la qualità e la quantità dell’operazione e l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente
o committente”18.
Requisiti delle ricevute per l’acquisto di valori bollati e spese postali
Per quanto riguarda la documentazione probante la deducibilità dei costi, attestante
l’acquisto di carte valori postali, la norma impone ai rivenditori autorizzati “che le distinte o
attestazioni rilasciate in relazione agli acquisti di valori eseguiti presso di essi, rechino
chiaramente il timbro di individuazione della rivendita nonché la sottoscrizione del gestore, (…),
con idonea indicazione del soggetto acquirente”19.
Schede carburanti
La scheda carburante utilizzata dai professionisti ha lo scopo di documentare il relativo
costo ai fini reddituali, poiché l’Iva per l’acquisto di carburanti non è mai detraibile.
16
17
R.M. 5.10.1985
R.M. 8.7.1975
18
Art. 3, D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696
19
R.M. 29 ottobre 1976
17
Dott. Sergio Ceccotti
La documentazione relativa è regolata dal D.P.R. 10 novembre 1997, n.444, che all’art. 2
prescrive l’obbligo di istituire una specifica scheda (mensile o trimestrale) per “ciascun veicolo a
motore utilizzato nell’esercizio (…) della professione” individuando specificamente quanto segue:
-
gli estremi di individuazione del veicolo;
-
la ditta;
-
la denominazione o ragione sociale ovvero il cognome e il nome;
-
il numero di partita Iva del soggetto che acquista il carburante;
-
per i soli soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia.
Ai sensi del successivo art. 3 “l’addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda
(…) all’atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo
al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la
denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il cognome e
il nome della persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso”.
Il successivo art. 4 non prevede per i professionisti l’annotazione dei chilometri percorsi in
base al contachilometri (obbligatoria invece per le imprese).
Considerazioni generali sul contenuto della fattura per la deducibilità delle spese
L’art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prescrive, al comma 2, che la fattura deve
contenere “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.
Secondo la Cassazione “le espressioni usate dal legislatore alludono certamente (anche) al
“titolo” determinativo della cessione di beni o della prestazione di servizi” e costituisce un errore
giuridico attribuire “efficacia probatoria della “inerenza” delle spese” documentate nelle fatture
qualora si affermi contestualmente la “genericità della descrizione dell’oggetto delle “operazioni”
fatturate” (Cass. 2 aprile 2001, n. 4857).
Ne consegue, sempre secondo la citata sentenza, che al fine di dimostrare l’inerenza di un
costo, “risulta, comunque, determinante” l’ “indicazione del titolo del corrispettivo fatturato”.
Nella fattispecie, uno studio professionale riceveva da un fornitore un’unica fattura
contenente la generica seguente descrizione: “utilizzo nostri impianti e strutture”, e di fatto
emessa per la concessione in uso di beni specificamente elencati all’interno di apposito contratto
scritto e utilizzazione di locali, di attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività
professionale, di banca dati e di know-how derivanti invece da intese verbali.
La sentenza in argomento chiarisce in linea generale che nel caso in cui il “titolare di
reddito di lavoro autonomo (…) pretenda dedurre dal reddito dichiarato (…), siccome inerenti, le
18
Dott. Sergio Ceccotti
spese sostenute nell’esercizio della professione e riferite a “titoli” distinti, lo stesso è gravato
dall’onere di documentarle specificamente per ciascuno dei distinti titoli allegati”.
Infatti, l’espressa indicazione del “titolo” “è indispensabile per la corretta applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto e per l’esercizio dei relativi controlli previsti dalla legge”.
Requisiti formali dei contratti
Al di fuori degli specifici adempimenti imposti dalla legge, i principi della inerenza e della
effettività impongono al professionista, di volta in volta, di prendere gli opportuni accorgimenti al
fine di disporre di prove certe, oggettive ed inconfutabili circa la deducibilità dei costi sostenuti.
Ne consegue che il contratto verbale, o non registrato, è causa di evidenti difficoltà in
ordine alle suddette prove, seppure questo risulta redatto nel pieno rispetto della legislazione
civilistica.
In merito la Suprema Corte specifica che l’omissione della registrazione di un contratto
verbale non genera necessariamente la “indeducibilità delle prestazioni pecuniarie in esso
previste, ma è anche indubitabile che tale omissione si risolve in un rilevante aggravamento
dell’onere probatorio dello Studio in ordine all’esistenza del contratto stesso”, e chiarisce ancora
“che la registrazione del contratto ne attesta l’esistenza e gli attribuisce data certa di fronte ai
terzi” 20.
L’ “aggravamento dell’onere probatorio” di cui sopra, come ancora precisato nella
medesima sentenza, si realizza altresì “tenuto conto (…) dei limiti generali della prova
testimoniale dei contratti (artt. 2721/2723 cod. civ.) e dello speciale divieto del ricorso a siffatto
mezzo di prova nel processo tributario (art. 7 comma 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992)”.
Ulteriori considerazioni sui contratti: le operazioni elusive
Restando in tema di contratti, occorre però sottolineare che nonostante la loro regolarità
formale nel senso più sopra argomentato, bisogna aver ancora riguardo alla effettiva utilità
economica di questi in capo ai contraenti.
Si verifica l’elusione quando un’attività economica è posta in essere al solo scopo di
ottenere vantaggi fiscali mediante l’aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento
tributario.
L’Amministrazione finanziaria può disconoscere gli effetti economici prodotti dalla
fattispecie operando le rettifiche del reddito professionale dichiarato. Nella pratica tributaria non
è infrequente imbattersi in complesse operazioni di “ingegneria fiscale” realizzate al precipuo
scopo di ottenere risparmi in termini di minori imposte.
20
Artt. 2704 comma 1 cod. civ., 3 e 18 comma 1 del D.P.R. n. 131 del 1986.
19
Dott. Sergio Ceccotti
Ciò avviene mediante la opportunistica creazione di terzi soggetti passivi di favore sui
quali sono accollati determinati contratti che consentono il fittizio riparto di proventi e costi.
Queste fattispecie sono specificamente censurate dall’art. 37, D.P.R. 600/1973.
Il comma 3 recita testualmente. “In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono
imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato,
anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore
per interposta persona”.
Sull’argomento si è espresso il Comitato antielusione il quale, con il parere 10 maggio
2004, n. 14, ha disapprovato il progetto posto in essere da due dentisti e rispettive consorti
consistente nella costituzione di una S.a.s. (della quale i professionisti sono soci accomandanti e le
mogli sono soci accomandatari) che avrebbe messo a disposizione dello studio associato
(costituito dai medesimi due dentisti) l’immobile di sua proprietà, i beni strumentali e tutti i servizi
necessari allo svolgimento dell’attività professionale (ivi compresi la manodopera, le utenze e il
materiale di consumo).
Il progetto medesimo prevede ancora la distinzione, anche sotto il profilo contabile, tra
l’attività professionale e l’organizzazione dei beni di cui la medesima si avvale, nonché l’accordo
per il pagamento di un corrispettivo riconosciuto dallo studio alla società, determinato
genericamente in proporzione ai proventi dell’attività professionale svolta.
Il Comitato, come già in precedenza anticipato, ha dunque disapprovato la fattispecie
ravvisando “l’interposizione di un soggetto fittizio tra l’attività svolta dai professionisti e la
clientela se:
1. le sfere di attività della società e dello studio professionale non risultano definite con chiarezza
sotto il profilo organizzativo ed operativo - contabile;
2. l’operazione si traduce in un comportamento finalizzato esclusivamente a realizzare un
risparmio fiscale non giustificato da una corrispondente realtà economica”.
Il parere negativo espresso dal Comitato, il quale ritiene che la fattispecie “presenta
evidente profili di elusività”, trova fondamento, tra gli altri, dalla possibilità consentita dal
modello contrattuale ipotizzato “di superare le limitazioni alla deduzione previste dall’articolo 54
(…) del Tuir, in relazione a taluni beni immobili e mobili e taluni servizi” nonché di beneficiare “di
una minor aliquota Irpef, anche in ispregio al disposto dell’articolo 54, comma 6 del Tuir che non
ammette in deduzione dal reddito di lavoro autonomo i compensi corrisposti al coniuge”.
In sintesi, il “vantaggio che i soci potrebbero ritrarre dal minore carico fiscale
(conseguente al minor reddito imponibile realizzato dallo studio dentistico) non può rilevare come
20
Dott. Sergio Ceccotti
valida ragione economica della prospettata operazione, ma piuttosto configura una riduzione di
imposta disapprovata dal sistema”.
DEDUCIBILITA’ DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
I soggetti iscritti negli albi professionali degli Infermieri professionali, sono tenuti al
versamento all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica delle
seguenti tipologie di contributi previdenziali:
-
contributo soggettivo;
-
contributo integrativo;
-
contributo di maternità.
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all’Ente è pari al 10%
del reddito professionale netto di lavoro autonomo o, se esercitata l’opzione, può essere
commisurato alla percentuale del 15% sulla base dell’opzione dell’iscritto.
I versamenti aventi funzione assistenziale e previdenziale, versati sia obbligatoriamente in
ottemperanza alla legge che facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria
di appartenenza sono interamente deducibili dal reddito complessivo del soggetto residente che li
ha effettivamente sostenuti, sia nel proprio interesse che nell’interesse delle persone fiscalmente a
proprio carico.
In ogni caso è previsto un contributo minimo pari ad euro 516,46.
Contributo integrativo
Gli iscritti all’ENPAPI devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i
corrispettivi lordi che concorrono a formare
il reddito imponibile dell’attività di libero
professionista.
La maggiorazione, fissata nella misura del 2%, è a carico del cliente e viene riscossa
direttamente dall’iscritto contestualmente alla riscossione dei corrispettivi o proventi.
Deve essere versato all’Ente di previdenza ed in ogni caso è previsto un contributo minimo
pari ad euro 103,30.
Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto ai fini IRPEF e non concorre
alla formazione del reddito imponibile.
Contributo di maternità
Il contributo di maternità è dovuto da tutti gli iscritti all’ENPAPI per la copertura degli
oneri relativi alle indennità di maternità.
21
Dott. Sergio Ceccotti
Il contributo è annuo ed attualmente pari ad € 37,00 da versare in due rate, entro il 30
marzo ed il 30 giugno di ogni anno.
Tale contributo è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF.
Contributo
Versamento
CONTRIBUTO
SUL REDDITO
PROFESSIONALE
IRPEF
SUL VOLUME
D’AFFARI
AI FINI IVA
IN MISURA
FISSA
DEDUCIBILE
INDEDUCIBILE
MANOVRA PRODI
Modifiche riguardanti le attività di lavoro autonomo
Art.
Argomento
2
35
Libere professioni
Conti correnti dei
professionisti
(c. 12 e 12bis)
Novità
Sono abolite le leggi e i regolamenti che prevedono:
• l’applicazione di tariffe minime e il divieto di pattuire
il compenso in base ai risultati raggiunti;
• divieti di pubblicità;
• divieti di prestazioni interdisciplinari da parte di
società di persone o associazioni tra professionisti,
fermo restando che la prestazione deve essere resa
dal socio professionista.
Per i professionisti e artisti (Avvocati, medici,
consulenti) che esercitano l’attività sia individualmente
che in società o associazione, è obbligatorio istituire
un c/c bancario o postale, specificatamente destinato
a contenere le movimentazioni finanziarie della
22
Dott. Sergio Ceccotti
gestione dell’attività professionale.
I compensi dei professionisti possono essere riscossi (e
quindi pagati dal cliente) solo mediate assegno non
trasferibile, bonifico o sistemi di pagamento elettronico,
il limite di importo dal quale non è possibile effettuare il
pagamento in contati è stato così differenziato:
dal 4 luglio al 11 agosto 2006 importi da 100 euro;
dal 12.8.2006 al 30.6.2007 importi da 1.000 euro;
dal 1.7.2007 al 30.6.2008 importi da 500 euro;
dal 1.7.2008 importi da 100 euro.
(vedere anche circ. 28/E punto 7)
36
Durata leasing
autovetture
(cc. 6-bis e 6-ter)
Per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come
beni strumentali nell’attività propria i canoni leasing
sono deducibili a condizione che il relativo
contratto abbia una durata pari al periodo di
ammortamento (in precedenza si prevedeva la
metà) quindi essendo in generale l’aliquota di
ammortamento del 25% la durata del contatto di
leasing deve essere di almeno 4 anni.
Norma in vigore dai contratti stipulati dal 12 agosto
2006.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO
AUTONOMO
Il comma 29 dell’art. 36 del DL. 233 in commento introduce significative novità che incidono sulle
modalità di determinazione del reddito di professionisti e artisti.
Le modifiche interessano l’at. 54 del TUIR creando nuove ipotesi di reddito tassabile.
Plusvalenze e minusvalenze
Come noto finora le plusvalenze e le minusvalenze non concorrevano alla determinazione del
reddito di lavoro autonomo, le nuove disposizioni prevedono invece che, le plusvalenze e
minusvalenze sui beni strumentali concorrono alla determinazione del reddito quando:
•
•
•
sono realizzate mediate cessione a titolo oneroso;
derivano da risarcimento anche assicurativo per la perdita o danneggiamento dei beni;
i beni sono autoconsumati o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’arte o professione.
Circa la possibilità di rateizzare l’eventuale plusvalenza, l’AE. con la circolare 28/E non lo ritiene
possibile.
Restano ancora escluse dalla formazione del reddito le minus o plus valenze relative agli immobili
(il costo è indeducibile) nonché su oggetti d’arte, da collezione e d’antiquariato.
Cessione dello studio
Concorrono al reddito di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti dalla cessione della
clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività professionale o artistica. Questi corrispettivi se
percepiti in unica soluzione, sono soggetti a tassazione separata per effetto dell’introduzione della
lett. “g-ter” nel comma 1 dell’art. 17 del TUIR.
Spese alberghiere e ristoranti
23
Dott. Sergio Ceccotti
Con una integrazione al 1° periodo del comma 5 dell’art. 54 viene prevista la totale deducibilità
delle spese alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (normalmente deducibili nel
limite del 2% dei compensi) nel caso in cui dette spese siano state anticipate dal committente per
conto del professionista e quest’ultimo le abbia riaddebitate in fattura al committente.
La procedura prevista dalla circolare 28/E punto 38 è la seguente:
•
•
•
•
•
la società committente che anticipa le spese riceverà una fattura ad essa intestata e con
riferimento al professionista che ha usufruito del servizio;
la società committente non deduce i costi in parola e invia copia della documentazione di
spesa al professionista, indicando i costi effettivamente sostenuti;
il professionista aumenta la sua parcella dell'importo delle spese pagate dalla società
committente, (assoggettando il tutto a IVA e ritenuta d’acconto);
registrando la parcella del professionista la società committente si deduce le somme anticipate,
in quanto comprese nel compenso professionale;
per il professionista le spese a lui indicate dalla società saranno integralmente deducibili
(riteniamo utilizzando la copia delle stesse);
La circolare non lo precisa ma naturalmente la società corrisponderà al professionista quanto
indicato nella sua parcella al netto delle spese anticipate per suo conto.
Contribuenti minimi in franchigia IVA (c. 15-17)
Dal 2007 è’ istituito un particolare regime per le persone fisiche con volume d’affari fino a 7.000
euro. Il numero delle partite IVA non diminuirà perché questi soggetti ne riceveranno una di
speciale.
Gli obblighi sono minimi (non addebitano l’IVA e non la detraggono in acquisto) ma l’applicazione
del regime non sembra proprio semplice.
Le cose si complicano in caso di passaggio al regime di franchigia in quanto è prevista la rettifica
della detrazione IVA operata in regime ordinario, relativamente a beni e servizi non ancora ceduti o
utilizzati. (vedere anche circ. 28/E punto 52)
37
Titolari di P. IVA e
pagamento di imposte
e contributi
P. IVA
Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori autonomi titolari di
dovranno effettuare i pagamenti di imposte e contributi con
modalità telematiche, anche a mezzo degli intermediari abilitati.
(c. 49)
24
Dott. Sergio Ceccotti
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