Anno 2010 - ODCEC di Vasto

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Anno 2010 - ODCEC di Vasto
Anno 2010
N. RF135
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OGGETTO
AUTOTRASPORTO – AGEVOLAZIONE BOLLO AUTO 2010
RIFERIMENTI
ART. 83-BIS DL 112/08 - PROVV. AG. ENTRATE 13/08/2010 – RM 81/2010
CIRCOLARE DEL
31/08/2010
Sintesi: in riferimento al credito d’imposta spettante alle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi a
fronte della tassa automobilistica relativa all’anno 2010 sui veicoli di massa complessiva almeno pari a
7,5 ton., l’Agenzia ha approvato il modello di richiesta.
Come per l’anno scorso, è nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e va inviato
telematicamente al Centro Operativo di Pescara prima del suo utilizzo.
Il credito è utilizzabile in F24 (codice tributo 6829).
La Finanziaria 2010 ha previsto che parte dei fondi rivenienti dal cd. Scudo fiscale siano destinati a
sostegno del settore dell’autotrasporto.
Con DM 16/06/2010 il Ministero ha destinato parte di tali fondi a copertura del credito d’imposta
calcolato sulla tassa di circolazione di determinati automezzi delle imprese di autotrasporto in
conto terzi (di fatto prorogando al 2010 il bonus già riconosciuto per il 2008 e 2009).
DETERMINAZIONE DEL CREDITO SPETTANTE
Il credito d’imposta spetta:
 con riferimento ad una quota parte della tassa automobilistica pagata per il 2010
 per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate
 posseduto e utilizzato per l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi.
CRITERIO DI CASSA: in assenza di chiarimenti dell’Agenzia, la norma porta a considerare i soli
importi “pagati” nel 2010 riferiti alla tassa per l’anno 2010.
In tal senso si deve ritenere che:
 tassa per il 2009 versata tardivamente nel 2010: non determina il credito d’imposta (non dovrebbe
spettare neppure con riferimento all’anno 2009, ancorché si utilizzi il vecchio cod. tributo 6819
“anno 2009” e se ne dia indicazione in Unico2010)
 tassa per il 2010 non pagata: il bilancio per l’esercizio 2010 esporrà il costo “di competenza”, ma il
credito d’imposta non può spettare.
Art. 1 “Il credito d’imposta di cui all’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riconosciuto in misura corrispondente ad una
quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010”
QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA (Provv. Ag. Entrate del 13/08/2010):
confermando le percentuali dell’anno scorso, il credito d’imposta è determinato applicando alla tassa
automobilistica pagata per il 2010 le seguenti percentuali:
Quota % Bollo auto pagata per il 2010 sui veicoli 38,50% massa massima complessiva tra 7,5 e 11,5 ton. 77,00% massa massima complessiva superiore a 11,5 ton. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
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LIMITI DI UTILIZZO
Il credito d’imposta è fruibile:
 senza alcun nulla-osta da parte dell’Agenzia
 ma limiti della regola de minimis (cumulativamente ad altri incentivi)
UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA
Il credito di imposta:
 è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (con qualsiasi tributo e/o contributo)
 non è rimborsabile l’eventuale mancato utilizzo
 non rileva per la determinazione della quota di interessi passivi deducibile (art. 61 Tuir) e dei
componenti negativi (art. 109 c. 5 Tuir).
CODICE TRIBUTO: va utilizzato il codice tributo “6829”, anno ”2010” (RM 81/2010).
Il sig. Mario Rossi, padroncino, possiede i seguenti mezzi:
Mezzo
Esempio
1 autocarro
1 camion
1 camion
Massa
compl.
Bollo annuale
2010 pagato
3,5 ton.
7,5 ton.
12 ton.
%
spettante
182,34 354,82
517,44
38,50%
77,00%
Credito
d'imposta
zero
136,61
398,43
535,03
Previo invio della dichiarazione sostitutiva, in data 16/11/2010 procede ad utilizzarlo in F24:
6033
6829
2010
2010
1.000 00
535,03
1.000 00
535,03
Utilizzo in eccesso – ravvedimento operoso: il credito d’imposta:
- va riversato (colonna “Importi a debito”)
- comprensivo di interessi e sanzione
ASPETTI REDDITUALI
Il credito d’imposta:
 non è tassato Irpef/Ires né Irap
Obblighi dichiarativi: il beneficiario deve indicare il credito a quadro RU dell’UNICO:
 relativo al periodo d’imposta in cui esso matura (Unico2011 nel caso di specie)
 ed in quello in cui viene utilizzato.
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De-minimis nel settore del trasporto su strada: il DPCM 3/06/2009 prevede le seguenti regole speciali:
a) limite: € 500.000 nell’arco di 3 esercizi finanziari
b) autocertificazione: il rispetto del citato limite quantitativo:
 va attestato in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
 da redigere utilizzando l’apposito modello approvato col Provv. dell’Ag. Entrate
 e da inviare per Racc. A/R al Centro operativo di Pescara.
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Non è previsto sia a pena di decadenza (in assenza di indicazione, il credito spetta ma trova
applicazione la sanzione di €. 258 per errata compilazione dell’Unico).
ADEMPIMENTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Prima di procedere alla compensazione in F24:
 va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
 secondo il modello predisposto con il Provv. dell’Agenzia Entrate
 inviata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento al Centro Operativo di Pescara.
Attestazioni della dichiarazione: deve attestare che l’autotrasportatore:
 non versava in condizioni “di difficoltà” al 30/06/2008
 non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e successivamente non restituito aiuti che lo Stato è
tenuto a recuperare a seguito di una decisione della Commissione UE (art. 2 c. 2 DPCM 3/06/2009)
 beneficia del credito d’imposta nel rispetto del limite di € 500.000 nel triennio 1/01/200831/12/2010 (determinato tenendo conto degli “aiuti di importo limitato” ex DPCM 3/06/2009 e degli
aiuti de minimis di cui al Regolamento comunitario n. 1998/2006).
False attestazioni: comportano, oltre alla decadenza dalla agevolazione, il reato di “falso in atto privato”.
ALTRI INCENTIVI
CONTRIBUTO SSN SUI PREMI DI ASSICURAZIONE RC
L’Agenzia ha chiarito (Com. stampa 24/05/2010) che:
 il credito d’imposta sui premi assicurativi RC auto pagati nel 2009
 dei veicoli da trasporto di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 ton.
 nel limite di €. 300 per singolo veicolo
è utilizzabile in compensazione in F24 fino al 31/12/2010.
Codice tributo: 6793 (“anno” 2010)
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né ai fini Irpef/Ires né ai fini
Irap.
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Indicazione del credito maturato (ed eventualmente utilizzato) l’anno scorso (Unico2010): va esporto nella
Sez. XIX (cod. credito 74)
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