Relazione illustrativa ricognitiva
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Relazione illustrativa ricognitiva
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER ATTO RICOGNITIVO DEL P.T.C. INERENTE LA PREVISIONE DI INSEDIAMENTO DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA INSERITO NELLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI MONDOLFO - AI SENSI DELL’ART. 26, c.3, L.R. 34/92 E S.M, COMPARTO PP15 A DESTINAZIONE D'USO N3B TERZIARIO - LOCALITA' MAROTTA. PREMESSA Il Piano Regolatore Generale vigente prevede per l’area in oggetto, la possibilità di realizzare un intervento terziario/commerciale che possa interagire funzionalmente, così come indicato nelle prescrizioni dell’amministrazione provinciale in fase di attuazione del PRG, con l’antistante casello autostradale. La sopra citata previsione prevede un unico comparto di intervento denominato PP15, seppure le NTA del PRG vigente consentano durante la progettazione particolareggiata, l’articolazione e l’integrazione di diverse destinazioni d’uso e funzioni. La relativa scheda di progetto facente parte delle NTA del Piano Regolatore, prevede puntuali indicazioni metriche e lascia alla progettazione particolareggiata attuativa la scelta dei criteri di intervento per le infrastrutture, gli standard e le volumetrie; ponendo particolare attenzione all’attuazione del comparto al fine di ottenere un intervento che si caratterizzi per la qualità espressa, e per limitare l’impatto che avrà sul territorio. I proprietari dell’area hanno proposto all’amministrazione comunale la realizzazione di un intervento avente le caratteristiche sopra menzionate, affidandosi a società di professionisti esperte nello sviluppo di veri e propri outlet commerciali, evidenziando però la necessità di un incremento edificatorio. La specifica destinazione d’uso proposta, ovvero l’”outlet”, si caratterizza per l’ampiezza extra-regionale del bacino di utenza che coinvolge e di conseguenza per la capacità di occupazione e di indotto che genera. Con delibera di Giunta Municipale n. 76/2010, è stato approvato un documento di indirizzo in merito allo sviluppo delle aree di che trattasi, nel quale è stata prevista la possibilità di procedere con un incremento di capacità edificatoria, a parità di Superficie Territoriale, relativamente al piano particolareggiato denominato nel PRG vigente “PP15”, finalizzato alla realizzazione di una struttura denominata “outlet” così come definito dall’art. 10 della Legge Regionale 27 del 10/11/2009 “Testo Unico in materia di Commercio”. Il Servizio urbanistica e Pianificazione Territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di autorità competente, con determina n. 54 del 13/01/2012, ha concluso la verifica di assoggettabilità a V.A.S. escludendo, ai sensi dell’art.12, co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di Mondolfo, relativa al comparto PP15, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto. DESCRIZIONE VARIANTE La variante al Piano di Lottizzazione “Mondolfo Outlet Village” prevede l’incremento della Superficie Utile Lorda Territoriale da 12.825 mq a 36.000 mq e della superficie per Opere di Urbanizzazione (S1 + S2) da 10.260 mq a 28.800 mq. L’area in oggetto risulta essere divisa in due comparti dalla nuova bretella inserita dal piano regolatore, quindi con un’area posta a Nord e a confine con l’area residenziale ed una area posta a sud a confine con l’asse autostradale. Il progetto disegna la sistemazione a verde con quinte alberate dell’area posta a nord, con la realizzazione di parcheggi e percorsi pedonali di collegamento con la parte sud e l’adiacente area residenziale limitrofa consolidata, mentre nella rimanente area servita dalla viabilità di progetto, si prevede la realizzazione di 36.000 mq di SUL e degli standard a verde e parcheggio richiesti dalla normativa e dalla scheda di variante. Il Piano in oggetto prevede l’attuazione di una variante al PRG del Comune di Mondolfo, che considera la realizzazione di un insediamento commerciale ed alberghiero. Il Comparto PP15 ricade in zona N3b, ovvero ZONE PER ATTIVITA’ TERZIARIE. Nell’ambito della progettualità legata alla variante non si assiste ad alcuna modifica relativa alle destinazioni d’uso, ne alla modalità di intervento assoggettata a pianificazione attuativa, quanto più la superficie utile lorda territoriale viene aumentata da 12.825 mq a 36.000. Di seguito si riporta una tabella che sintetizza il confronto tra PRG Vigente e Variante: CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE N3b Attrezzature urbane – Attività Terziarie P.R.G. Vigente Variante S.T. Superficie territoriale S.U.L. Superficie utile lorda territoriale S1 + S2 Superficie per opere di urbanizzazione primaria (*) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (**) 168.020 168.020 12.825 36.000 10.260 28.800 La proposta in esame prevede i seguenti interventi: • la creazione di servizi commerciali, di piazze attrezzate, di parcheggi e verde d’uso pubblico e privato; • la riorganizzazione e razionalizzazione del sistema viabilistico della zona, con la realizzazione di un anello capace di distribuire e riequilibrare i flussi in entrata alla città, alleggerendo la circolazione veicolare insistente sulla direttrici nord-sud e sulla viabilità litoranea; • la creazione di ampi parcheggi pubblici allo scopo di drenare il traffico sgravando l’area dai carichi attuali; • potenziamento indotto del trasporto pubblico. Gli indirizzi di intervento all’interno di questo comparto, sono normati dall’articolo 73 bis delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale, il quale classifica quest’area come “Zone per attività terziarie N3b” che di seguito riportiamo: 1. Le zone N3b sono antistanti il casello autostradale e sono destinate ad ospitare uffici, negozi, alberghi, ristoranti, sale per spettacoli ed incontri; sono escluse la residenza privata ed il commercio all’ingrosso. 2. In tali zone, facenti parte di un comparto unitario, il piano si attua attraverso un PP esteso all’intera area. La scheda contiene altresì le seguenti prescrizioni: Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 23.11.2011, articoli 10 e 13, in merito al deflusso delle acque meteoriche si dovrà garantire l’invarianza idraulica. Prescrizioni del Servizio 4.4 della Provincia OO.PP. e Difesa del Suolo: Per la presenza del Fosso della Bastia al centro del comparto l’utilizzo a scopi edificatori dell’area è subordinato all’adeguamento, manutenzione e messa in sicurezza da potenziale esondazione dello stesso, quest’ultima andrà valutata con opportune verifiche, atte a dimostrare inoltre l’idoneità del fosso allo smaltimento delle portate attuali e di progetto. L’utilizzo dell’area demaniale relativa al Fosso della Bastia, così come ogni eventuale intervento da eseguirsi sullo stesso sono soggetti alla preventiva autorizzazione/concessione ai sensi del R.D. 523/1904. Nella progettazione degli interventi si dovrà mantenere una fascia di rispetto inedificabile dal corso d’acqua e dalla proprietà demaniale, non inferiore a quella prevista nel R.D. di cui sopra. Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n.08/04 del CPT allegato alla DCP n. 18/22.03.04: La variante al piano di lottizzazione “Mondolfo Outlet Village” prevede le superfici riportate nella scheda su esposta, modificando il posizionamento dell’area di galleggiamento all’interno del comparto, come rappresentato negli elaborati grafici allegati, e inserendo alcuni elementi architettonici (torri, merlature, portali) che portano ad avere blocchi di altezze diverse, dove, per alcuni di questi elementi architettonici, si può arrivare ad un’altezza maggiore di quella minima prevista dalla scheda norma. Va comunque specificato che l’altezza interna massima abitabile non supera mai i 10,50 m poiché questi elementi sono solo la rappresentazione di uno stile architettonico e quindi raffigurabile come scatole vuote non utilizzate ai fini del calcolo volumetrico. vista aerea dell’area in progetto stralcio piano regolatore generale ITER DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE - Con deliberazione consiliare n. 48 del 31/05/2012, è stata adottata la variante al comparto attuativo individuato dalle NTA del PRG vigente con la scheda progetto PP15; - Dell’avvenuta adozione e del successivo deposito, presso l’Ufficio Segreteria nei giorni feriali e la sede della Polizia Municipale in quelli festivi, degli atti e documenti tecnico/amministrativi sopraccitati è stata data comunicazione mediante pubblicazione di un apposito avviso all’Albo Pretorio Comunale, nei principali luoghi pubblici a ciò destinati e nei quotidiani, per 60 giorni interi e consecutivi, dal 10.07.2012 al 08.09.2012, per consentire a chiunque di prenderne visione ed, eventualmente, presentare osservazioni ed opposizioni; - Avverso alla suddetta variante al PRG sono pervenute 11 (undici) osservazioni e opposizioni; - Con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 04/03/2013, sono state controdedotte le osservazioni/opposizioni pervenute ed è stata adottata definitivamente la variante di che trattasi; - In data 17/04/2013 prot. 10278, recapitata in data 22/04/2013, copia conforme della suddetta delibera e dei relativi elaborati scritto-grafici, è stata trasmessa al Servizio Urbanistica della Provincia di Pesaro e Urbino, al fine dell’acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i.; - Con nota pervenuta in data 23/09/2013 prot. 23373 il Servizio Urbanistica della Provincia di Pesaro e Urbino ha richiesto chiarimenti e delucidazioni interrompendo i termini istruttori; - Con nota prot. 1104 del 17/01/2014, consegnato in pari data presso il protocollo della Provincia di Pesaro e Urbino, il Settore Urbanistica del Comune di Mondolfo ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa richiesta; - Il Servizio Urbanistica della Provincia di Pesaro e Urbino, attestava la “coerenza con le previsioni e gli indirizzi della Pianificazione sovraordinata ed in particolare con il P.P.A.R., il P.I.T. ed il P.T.C. e relativa normativa vigente”, esprimendo parere di conformità favorevole, con le seguenti prescrizioni: - l’ampliamento dell’area inserito in sede di adozione definitiva dovrà essere stralciato in quanto in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 11 della L.R. 22 del 23.11.2011; - dovrà essere data applicazione alle prescrizioni dettate degli Enti nei propri pareri e riportati nel Paragrafo 3, nonché risolte le problematiche evidenziate nella Determinazione dirigenziale n. 54 del 13/01/2012 del Servizio 4.1 della Provincia di Pesaro e Urbino, relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, con particolare riguardo al controllo delle potenziali problematiche relative all’inquinamento atmosferico ed acustico, dovuto all’incremento del traffico veicolare, idrogeologiche, per l’incremento dell’impermeabilizzazione del suolo, nonché all’adeguamento dei sistemi di approvvigionamento e depurazione dell’acqua per l’incremento del carico urbanistico; - al fine di un contributo utile alla soluzione di tale problematica di inquinamento atmosferico ed acustico, ma anche al fine di un migliore inserimento nel contesto ambientale dell’intervento edificatorio, in sede attuativa si dovrà produrre un apposito progetto per la sistemazione esterna e del verde che, nel rispetto degli indirizzi per la disciplina degli interventi di trasformazione del territorio del P.T.C., ponga particolare attenzione alle costituzione di fasce fortemente piantumate limitrofe al centro abitato di Marotta e ai punti di maggiore generazione di rumore e fonti inquinanti, nonché ai parcheggi; - andrà interpellato il Servizio strade dell’A.P. perché esprima il proprio parere su uno specifico progetto per la disciplina del traffico nel territorio interessato, dove sarà posta particolare attenzione alla viabilità interna al centro abitato di Marotta e al sistema di afflusso al casello autostradale; - Con atto n. 22 del 13/02/2014 la Giunta Provinciale, nonostante il parere tecnico favorevole, non approvava la variante considerato l’esito della votazione: 3 voti a favore e 3 contrari, visto che nelle motivazioni di voto si esprimeva la necessità di effettuare la ricognizione del Piano Territoriale di Coordinamento, di competenza del Consiglio Provinciale. Dove con le votazioni a favore si esprimeva la necessità della ricognizione del PTC prima della costruzione di una "Grande Struttura di Vendita", mentre con le votazioni contrarie si esprimeva la necessità della ricognizione del PTC prima di concedere l'aumento di superficie edificatoria per l'area interessata, previsto nella variante urbanistica; - Successivamente il Consiglio Comunale, conformemente a quanto stabilito dall’art. 26 comma 6, lettera b), della L.R. 34/92 e s.m.i., con deliberazione n. 15 del 23/04/2014, procedeva con la controdeduzione delle motivazioni con cui è stato dato contenuto negativo all’atto deliberativo di G.P. n. 22/2014, accogliendo altresì integralmente le sopra riportate prescrizioni tecniche facenti parte del parere istruttorio favorevole; - In seguito all’accoglimento delle prescrizioni del Servizio Urbanistica della Provincia di Pesaro e Urbino, gli elaborati scritto-grafici sono stati sostituiti ed allegati alla delibera n. 15 del 23/04/2014 come di seguito descritti: Estratto PRG – scala 1:2000 – adeguato alle prescrizioni Servizio Urbanistica provincia PU (vedi allegato); Estratto NTA - Scheda PP15 - adeguato alle prescrizioni Servizio Urbanistica provincia PU (vedi allegato); - Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 168 del 30/07/2014, il medesimo organo accoglieva le controdeduzioni formulate dal Comune di Mondolfo nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2014, e procedeva con l’espressione definitiva di conformità ai sensi dell’art. 26 comma 7 della L.R. 34/92 e s.m.i.; - Nella suddetta deliberazione di G.P. n. 168/2014, oltre a prendere atto dell’accoglimento da parte del Comune di Mondolfo delle prescrizioni tecniche formulate dal Servizio Urbanistica della Provincia di Pesaro e Urbino, si ribadisce altresì quanto segue: “eventuali sviluppi finalizzati all’insediamento di grandi strutture di vendita necessitano di un atto ricognitorio del P.T.C. preventivo alla Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 27 del 10.11.2009.” MOTIVAZIONI INERENTI L’ATTO RICOGNITIVO DEL P.T.C. Il Consiglio Provinciale, chiamato a pronunciarsi in merito al soddisfacimento delle disposizioni di cui all’art. 8 Bis della L.R. 26/1999, con delibera n. 101 del 28.11.2006, ribadisce che il PTC, pur considerando la rete dei “poli” e delle “aree centrali” uno schema di riferimento generale indispensabile per l’assetto funzionale del territorio provinciale, non esclude l’eventuale previsione e localizzazione di altri insediamenti per le grandi strutture di vendita a livello sovraccomunale al di fuori di tali ambiti; tale localizzazione dovrà comunque essere coerente con gli studi sui flussi di traffico contenuti nell’elaborato 3.1 del PTC – Atlante della mobilità e del trasporto pubblico. Il Testo unico in materia di commercio (L.R. 10 novembre 2009, n. 27), approvato dalla Regione Marche, affida (art. 3) alle Province importanti funzioni di localizzazione e di valutazione degli impatti delle grandi strutture di vendita. Mediante il PTC, le Province stabiliscono i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale e in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, nonché in relazione alla rete viaria ed agli accessi. Il PTC individua inoltre le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di concentrazione territoriale di altri esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita. All’art. 11 del Testo Unico, vengono indicati dei criteri e degli indirizzi generali, che il regolamento attuativo dovrà ulteriormente specificare, per lo sviluppo della rete distributiva commerciale; la Provincia dovrà svolgere un ruolo primario nella definizione dei criteri e degli indirizzi del regolamento attuativo. Si evidenzia altresì che con delibera n. 77 del 12.10.2011 il Consiglio Provinciale, avviando le procedure per la redazione del nuovo PTC, ha approvato il documento delle “Linee guida e programma operativo per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e Urbino”. L’amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, in relazione alle politiche di programmazione e di pianificazione delle strutture e delle attività commerciali, nell’ambito della presentazione preliminare dei contenuti del Piano strategico provinciale “Provincia 2020”, ha espresso la volontà di limitare, per quanto possibile, le previsioni urbanistiche di nuove aree commerciali, pur riconoscendo che le strutture commerciali e le strutture turistiche, integrate con un adeguata dotazione di servizi, potranno svolgere un importante funzione strategica per rilanciare e rivitalizzare le aree interne ed i centri storici, ma anche per riqualificare tessuti urbani e quartieri degradati. Il PTC nell’Elaborato n. 3 “Atlante della Matrice insediativo infrastrutturale” e in particolare nella scheda 8D “Strutture Commerciali – Grande Distribuzione”, descrive il tematismo relativo alle grandi strutture commerciali e fornisce gli indirizzi normativi per l’individuazione delle zone idonee affermando che “la programmazione urbanistica di nuove strutture commerciali di rilevanza zonale e/o provinciale dovrà essere effettuata con estrema attenzione e possibilmente in una dimensione di concertazione interistituzionale, date le forti ricadute che esse hanno sul complesso dell’armatura insediativo-territoriale esistente. In generale esse dovranno comunque essere localizzate in aree extraurbane “centrali” rispetto ai contesti insediativi territoriali, in modo da far funzionare tali strutture come strumento di interazione e non come strumento di rottura delle relazioni preesistenti.”; Alla luce delle suddette considerazione si individuano le seguenti motivazioni che hanno portato ad individuare la nuova area centrale per l’ubicazione del OUTLET oggetto di variante: 1- Viabilità di PRG già realizzata e coerente con gli studi sui flussi di traffico; 2- L’area centrale prevista nel P.T.C comporterebbe l’occupazione di ulteriore suolo agricolo in contrasto con l’art. l’art. 11 della L.R. 22 del 23.11.2011; 3- L’individuazione del nuovo polo commerciale concordato a livello di unità minima di riferimento del PTC. 1- Viabilità di PRG già realizzata nell’area oggetto di variante E’ opportuno sottolineare che con Deliberazione n. 77 del 12/10/2011, il Consiglio Provinciale ha approvato le linee guida e il programma operativo per la redazione del nuovo PTC in base alle quali uno degli obiettivi strategici del piano è proprio legato al contenimento delle nuove previsioni urbanistiche commerciali ed a una corretta localizzazione delle grandi strutture di vendita in relazione alla valutazione degli impatti dei flussi di traffico. …” L’ambito d’intervento si trova in un area territoriale delimitata a sud dal tracciato dell’autostrada A14, a Nord da un area residenziale a Est da un area in cui è inserito il casello autostradale ed ad Ovest da un’area destinata a zona di completamento. L’area si trova inoltre in prossimità alle vie di grande comunicazione, al tracciato ferroviario e a quello della viabilità costiera. Il Piano Regolatore Generale prevede per quest’area un ampliamento della viabilità esistente con la realizzazione di bretelle e tre nuove rotatorie disposte intorno al comparto che serviranno ad alleggerire la circolazione veicolare insistente sulla direttrici nord-sud e sulla viabilità litoranea. Attualmente sono già state realizzate La maggior parte delle opere stradali sopra riportate da parte di società Autostrade Nella valutazione della variante era stato richiesto in fase di assoggettabilità a VAS uno studio viabilistico per la valutazione dei flussi di traffico, al fine di sanare la carenza di informazioni riguardante un’aspetto di primaria importanza per la verifica di sostenibilità del progetto dal punto di vista ambientale, ma fondamentale anche per le valutazioni di conformità rispetto al P.T.C. Detto studio infatti era stato più volte richiamato nelle relazioni, ma non era stato prodotto in prima istanza. E’ stato poi trasmesso all’Amministrazione Provinciale in allegato alla relazione esplicativa comunale di cui al prot. 1104 del 15.01.14. Dall’analisi dello stesso emerge un quadro approfondito con indagini e rilievi dei flussi di traffico in data maggio 2011 ed ipotesi di impatto riferite a diverse situazioni evolutive del progetto e della infrastrutturazione del contesto. Nel merito lo studio pare aver inquadrato in modo ottimale il sistema infrastrutturale viario coinvolto dall’evoluzione progettuale. Lo studio infatti identifica l’area al centro del trilatero costituito dalla strada statale Adriatica, dalla ex strada statale 424 - Valcesano e dalla strada provinciale Cesanense. Le quali si incrociano al centro di Marotta, al confine con la Provincia di Ancona e al centro del polo produttivo di Mondolfo ( questo identificato quale area centrale di secondo livello dal PTC). Gli altri elementi strutturali individuati dallo studio sono altrettanto fondamentali per il progetto: - Casello autostradale di Marotta; - Via Sterpettine; - Strade interne al centro abitato di Marotta; - Opere infrastrutturali realizzate dalla Soc. Autostrada per la terza corsia. Lo studio si conclude infine con un giudizio di piena sostenibilità del progetto dal punto di vista infrastrutturale viario. Nel parere tecnico della Provincia si evidenzia che non sussistono, al momento, elementi per confutare tale giudizio, anche perché, dal 2011 ad oggi, alcune opere alla base dello studio sono state effettivamente realizzate o sono in corso di realizzazione; ci si riferisce alle opere infrastrutturali della società Autostrade, quali il sovrappasso a Sud, la riqualificazione di via Sterpettine e la rotatoria sull’intersezione di questa con la ex SS 424 - Valcesano. Si prescrive solo che in fase di progettazione attuativa andrà comunque interpellato il Servizio strade dell’A.P. perché esprima il proprio parere su uno specifico progetto per la disciplina del traffico, dove sarà posta particolare attenzione alla viabilità interna al centro abitato di Marotta e al casello autostradale. Pertanto vista la viabilità che è stata già realizzata in conformità a quanto previsto dalla scheda di PRG per il comparto PP15, considerato che come si evince dallo studio dei flussi di traffico detta viabilità risulta adeguata per sostenere l’insediamento commerciale del “Mondolfo Outlet Village”, si ritiene che anche per non occupare altre zone agricole sia congruo inserire nel PTC questa nuova area centrale in sostituzione di quella prevista a monte in località Centocroci. 2- Area centrale prevista dal P.T.C. comporta l’occupazione di ulteriore suolo agricolo Occorre evidenziare che il P.T.C. prevede un’area centrale di 2° livello dove è possibile ubicare la grande struttura commerciale in argomento in località Centocroci. Detta area posta in corrispondenza ai comparti PP 18 e PP19 manca della viabilità adeguata e risulta ormai saturata dagli interventi industriali e artigianali realizzati, pertanto occorrerebbe occupare ulteriore terreno agricolo ai fini di permettere l’insediamento del polo commerciale con necessità di valutazioni e verifica dell’impatto sui dispositivi tecnici previsti relativamente alla soluzione di problematiche idrologiche, nonché sulla opportunità di verificare e risolvere l’impatto sul contesto paesistico-ambientale di ulteriori estese superfici per la viabilità e di parcheggio, occorre ricordare infine l’art. 11 della L.R. 22 del 23.11.2011. Questa normativa, allo scopo di ridurre il consumo di suolo, prescrive che non possono essere adottate nuove varianti al P.R.G. vigente, le quali prevedano ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato il 75% l’edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d’uso urbanistica. Stante che l’ubicazione della struttura commerciale nel polo previsto dal PTC comporterebbe modifica al PRG e produrrebbe un evidente e non trascurabile consumo di suolo. 3- L’individuazione del nuovo polo commerciale concordato a livello di unità minima di riferimento del PTC. Nella Tavola 9A “Progetto Matrice Insediativo infrastrutturale” e nella relativa scheda 9A: “La Matrice insediativo infrastrutturale di progetto” vengono individuate e definite le cosiddette “aree centrali” che “ .... si articolano anch’esse in diversi livelli in base al ruolo e all’importanza ad esse attribuita nell’ambito provinciale, relativamente all’insieme delle funzioni produttive - commerciali -direzionali. Per “aree centrali” è da intendersi un insieme di luoghi che per la loro particolare posizione assumono un’importanza strategica, per ricondurre ad una “distribuzione razionalmente diffusa” la logica tendenziale della polverizzazione casuale e prevalentemente unidirezionale delle attività produttive e direzionali in generale. Tali aree centrali andranno viste come i luoghi polifunzionali ideali per indirizzare la localizzazione di grandi ed importanti attività imprenditoriali, che nelle loro interazioni creino effetti sinergici positivi, non solo dal punto di vista dell’economia aziendale, ma anche dal punto di vista sociale ed urbanistico-territoriale.”; Rispetto alla suddetta Tavola 9A del PTC il comparto in esame, pur trovandosi in una zona strategica dal punto di vista infrastrutturale, si trova al di fuori della cosiddette “aree centrali”: l’area infatti è ubicata a valle di un’area centrale di 2° livello. Naturalmente lo schema di riferimento proposto dal PTC, costituito da una rete di “poli” e di “aree centrali” non esclude l’eventuale previsione e localizzazione di ulteriori centralità di livello sovracomunale, purché sia verificata la coerenza urbanistica con gli indirizzi e le scelte dello stesso PTC auspicando una concertazione interistituzionale, date le forti ricadute che la previsione può avere sul complesso dell’armatura insediativaterritoriale esistente. Si evidenzia inoltre che il P.T.C. nella scheda 9A – La Matrice insediativi - infrastrutturale di progetto - “precisa anche che il sistema delle – aree centrali- prospettato non vuole e non può esaurire il complesso dell’articolazione dei fabbisogni in modo particolare nel settore delle attività industriali e artigianali; pertanto oltre alle aree produttive industriali ricompresse nelle aree centrali, “i comuni potranno prefigurare scelte per nuove aree produttive purchè siano adeguatamente motivate, di dimensioni appropriate, di facile accessibilità, e interagiscano funzionalmente con il sistema delle - aree centrali- e soprattutto siano coordinate a livello delle - unità minime di riferimento – sancite dal presente P.T.C..” Per quanto riguarda la prevista concertazione interistituzionale e il coordinamento a livello delle unità minime d’intervento, l’A.C. ha provveduto ad integrare la pratica allegando alla relazione esplicativa (prot.1104 del 15.01.14) le risultanze di riunioni con i Sindaci dei Comuni di San Costanzo, Monte Porzio e Mondolfo i cui territori sono compresi nell’unità minima di riferimento prevista dal P.T.C., dalle quali emerge una condivisione delle motivazioni e della valenza strategica del progetto per il territorio di riferimento. Pertanto da quanto sopra riportato emerge che il PTC non esclude l’eventuale previsione e localizzazione di ulteriori centralità di livello sovracomunale al di fuori degli ambiti individuati, e che rispetto a tale determinazione era stato chiamato ad esprimersi il Consiglio Provinciale nell’anno 2006 con deliberazione n. 101/2006. Emerge altresì che l’A.P. più recentemente ha espresso la volontà di limitare, per quanto possibile, le previsioni urbanistiche di nuove aree commerciali, ricordando che una nuova disciplina in materia di commercio è stata approvata è che la sua attuazione è legata alla emanazione di dispositivi regolamentari da parte della Regione. Considerato i contenuti dello studio sui flussi di traffico in rapporto allo sviluppo infrastrutturale del contesto interessato, avvenuto nell’ultimo decennio (casello autostradale e opere compensative della terza corsia) e preso atto che relativamente alla prevista concertazione interistituzionale, l’A.C. ha provveduto ad integrare la pratica allegando alla relazione esplicativa (prot.1104 del 15.01.14) le risultanze di riunioni con i Sindaci dei Comuni di San Costanzo, Monte Porzio e Mondolfo, i cui territori sono compresi nell’unità minima di riferimento prevista dal P.T.C., si può concludere che vi siano tutti gli elementi per poter definire l’iter tecnico-politico finalizzato all’attivazione di una ricognizione del PTC di competenza del Consiglio Provinciale. Pesaro lì 21/03/2015 Arch. Roberto Girelli Individuazione area centrale 2 livello PTC e nuova area d’intervento