LR n36-1999 agg-ta 2012 Disciplina impiego
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LR n36-1999 agg-ta 2012 Disciplina impiego
2i Agricolt u r a e forest e Leg g e Re g i o n a l e 10 lugl i o 19 9 9 , n. 36 Disc i p l i n a per l’im p i e g o dei dis e r b a n t i e ge o d i s i n f e s t a n t i nei se t t o r i non agri c o l i e proc e d u r e per l’imp i e g o dei dis e r b a n t i e ge o d i s i n f e s t a n t i in agri c o l t u r a . (Bollettino Ufficiale n. 20, par t e prim a, del 09.07.1 9 9 9) Art. 01 - Ambito di applicazion e e finalità ........1 Art. 02 - Definizioni ....................................................1 Art. 03 - Requisiti per l’utilizzo ............................. 1 Art. 4 - Utilizzazion e dei prodot ti fitosa ni t a r i (8) ....................................................................................... 1 Art. 05 - Tutela della risors a idrica .....................1 Art. 06 - Impieg hi in ambito non agricolo di prodot ti fitosa ni t a ri ad azione dise r b a n t e e geodisinf e s t a n t e .......................................................... 2 Art. 07 - Macc hi n e irror a t ri ci (3) .........................2 Art. 08 - Corr e t t o uso dei prodot ti fitosani t a ri ad azione dise r b a n t e e geodisinfe s t a n t e ...........2 Art. 09 - Divieti di impiego ......................................2 Art. 10 - Vigilanz a .......................................................2 Art. 11 - Sanzioni am mi ni st r a t iv e (6) ................. 3 Art. 12 - Nor m a finanzia ri a .....................................3 Allegati 1 - 2 - 3 - 4 ...................................................... 3 Allegat o - 5 ......................................................................4 Art. 01 - Ambit o di applicazion e e finalità 1. La pres e n t e legge disciplina l’impiego dei prodotti fitosanit a ri ad azione diser b a n t e e/o geodisinfes t a n t e per scopi non agricoli ai sensi dell’ art. 5, com m a 22 del Decre to Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazion e della direttiva 91/414/CE E in mate ri a di immission e in comm e r cio di prodot ti fitosani t a ri". 2. Disciplina altresì le proce d u r e per l’impiego dei diser b a n t i e geodisinfes t a n ti in agricolt u r a al fine di assicu r a r e il controllo mirato, nell’am bito delle rispet tive comp e t e n z e , da part e delle Aziend e USL e dell’ ARPAT sul corre t t o impiego di tali prodot ti secon d o le indicazioni e presc rizioni conte n u t e nell’etich e t t a e nel rispet t o delle buon e pratich e di utilizzo ai sensi dell’ art. 3 del DLgs 194/9 5 . Art. 02 - Definizioni 1. Ai fini della pres e n t e legge vengon o definiti come: a) diser b a n t i i prodot ti fitosani t a ri che comb a t t o n o le piant e indesid e r a t e o impe dis co n o la ger mi n a zion e dei semi indesid e r a t i, comp r e si i prodotti ad azione dissecc a n t e ; b) geodisinfe st a n ti i prodotti fitosa nit a ri che esplica n o nel terr e n o un’azion e specifica cont ro orga nis mi nocivi alle piant e coltivat e; c) trat t a m e n t i gli impieg hi agricoli ed extr a agricoli dei prodot ti fitosa nit a ri elenc a ti ai prec e d e n ti punti a) e b); d) impiego in ambito agricolo quello su Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 36/19 9 9 1 terr e ni destin a ti alla coltivazion e e loro pertin e n z e o diret t a m e n t e su coltur e agricole e forest ali. Art. 03 - Requi siti per l’utilizzo 1. I prodotti fitosanit a ri di cui all’art. 2 devono esse r e specifica m e n t e autorizzati dal Ministe r o della Sanit à e posson o esse r e utilizzati a condizion e che siano rispe t t a t e tutte le presc rizioni conte n u t e all’ art. 3 del DLgs 194/95 ; 2. L’impiego è conse n ti to solo nel rispe t to di tutte le indicazioni e presc rizioni riport a t e sull’etich e t t a apposit a m e n t e approv a t a , con decr e t o di regist r a zion e del Ministe r o della Sanità, per ogni prep a r a t o com m e r ci al e. Art. 4 - Utilizzazio n e dei prodot ti fitosani tari (8) 1. Al fine di conse n tir e alle azien d e USL di effett u a r e un monitora g gio sul territorio, relativo ai prodotti fitosanitari, chiun q u e impieg hi per sé o per conto terzi prodot ti fitosanitari conte n e n ti sostan z e ad azione diserba n t e e geodisinf e s t a n t e , destinati all'utilizzo in agricoltura, deve effett u a r n e la registra zion e, entro trenta giorni dall’impie go, nel registro dei tratta m e n ti di cui al decreto del Preside n t e della Repu b blica 23 aprile 2001, n. 290 (Regola m e n t o di sem plificazio n e dei procedi m e n t i di autorizza zion e alla produ zion e, alla immissio n e in com m e r cio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuva n ti “n. 46, allegato 1, L. n. 59/19 9 7”) o in altri registri aziendali dei tratta m e n t i, deten u ti per l’ade m pi m e n t o di impe g ni com u nitari o regionali purch é com ple ti delle infor m a zio ni previst e dal registro di cui al d.p.r. 290/20 0 1. 2. Al fine del monitora g gio di cui al com m a 1 le registra zioni restano a disposizion e delle azien d e USL pres so i sogge t ti utilizzatori di cui al com m a 1 così com e previsto dal d.p.r. 290/20 0 1 per la durata di cinqu e anni. Art. 05 - Tut ela della risorsa idrica 1. Possono esse r e inter e s s a t e dai tratt a m e n t i esclusiva m e n t e le aree site a non meno di 10 met ri dalla spond a di fiumi, stag ni e lagun e, salvo nel caso di utilizzo di prodot ti specifica m e n t e auto rizza ti per i quali in etich e t t a è espr e s s a m e n t e conse n ti to l’impiego nelle are e di cui sopra e distrib uiti con macc hin e irror a t ri ci dotat e di dispositivi per cadut a, per conta t t o o altri con effetto deriva della stess a gra n d e zz a. 2. Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia a quanto disciplinato dal decret o legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazion e della diret tiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acqu e destinat e al consu m o uman o), dalla legge region ale 27 luglio 2004, n. 38 (Nor m e per la disciplina della ricerca, della coltivazion e e dell'utilizza zio n e delle acque minerali, di sorge n t e e ter m ali) nonch é dagli articoli 93 e 94 del decre to legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Nor m e in mat eria ambie n t al e). (1) Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 7 / 1 9 9 9 2i Agricolt u r a e forest e l.r. 36/199 9 Art. 06 - Impi e g hi in ambito non agricolo di prodot ti fitosanit ari ad azione diserba n t e e geodisinf e s t a n t e 1. Per scopi non agricoli è conse n tito il solo impiego di prodotti non apparte n e n ti alle classi molto tossici, tossici e nocivi di cui al decre to legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attua zio n e della direttiva 1999/4 5/CE e della direttiva 2001/6 0/C E relative alla classificazion e, all'imballaggio e all'etich e t t a t u r a dei preparati pericolosi) e che non rientrino fra le sostan z e di cui all'allegato 2 della prese n t e legge. (2) 2. I prodotti impieg a ti devono aver e car at t e ri s tic h e di minim a persist e n z a ambie n t al e acce r t a t a con la regist r a zio n e del prodo tt o e non devono riport a t e in etiche t t a indicazioni di tossicit à per la faun a terr e s t r e e acqu a tic a, nonch é per la microflor a e la microfa u n a . 3. Chiun q u e per sé o per conto terzi, impieg a prodot ti fitosa ni cont e n e n ti sost an z e ad azione diser b a n t e e geodisinfes t a n t e , destin a ti all’utilizzo per scopi non agricoli deve richie d e r e ed otten e r e il nulla- osta di cara t t e r e sanit a rio del Diparti m e n t o di Preve nzio n e dell’Aziend a USL comp e t e n t e per territo rio. La richiest a di nulla- osta di cara t t e r e sanit ario deve esse r e effettu a t a con apposito modulo approv a t o come alleg at o 3 della pres e n t e legge. L’Aziend a USL deve rilascia r e tale nulla- osta nel ter min e pere n t o rio di 20 giorni. 4. L’are a tratt a t a deve esse r e delimita t a e segn al a t a da part e dell’oper a t o r e add et t o al trat t a m e n t o con cartelli di pericolo e di divieto di acce ss o alle perso n e non autorizzat e, che abbian o le carat t e ri s tic h e di cui all’alleg a t o 4, sia dur a n t e il trat t a m e n t o che per tutto l’interv allo di agibilità, stabilito in almen o 48 ore, salvo divers a indicazion e app rov a t a con Decre to del Ministe r o della Sanit à e precisa t a in etiche t t a . 5. Il Sindaco, qualor a sussist a n o motivi di pericolo per la salute pubblica, vieta con prop ria Ordina nz a, anch e su indicazion e dell’Aziend a USL comp e t e n t e per territo rio, l’access o nelle aree intere s s a t e dal tratt a m e n t o per un intervallo di agibilità correl a to al prodot to impieg a t o. 6. Le are e inter e s s a t e dai tratt a m e n t i devono trovar si a non meno di 10 metri dalle abitazioni e dai ricove ri degli animali. 7. Le are e inter e s s a t e dai tratt a m e n t i devono altresì trova r si a non meno di 10 metri dalle stra d e di pubblico pass a g gio. 8. È possibile dero g a r e dalle dista nz e di cui ai com mi 6 e 7 del pres e n t e articolo qua n d o sulle stes s e are e venga n o effett u a ti tratt a m e n t i con prodot ti fitosanit a ri apposit a m e n t e regist r a ti pres so il Ministe r o della Sanit à per tali scopi e distrib uiti con macchin e irrora t ri ci dotat e di dispositivi per cadu t a , per conta t t o o altri con effetto deriva della stes s a gran d e z z a . Art. 07 - Macc hi n e irroratrici (3) Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 2 1. Le macc hi n e irroratrici per la distribu zio n e dei diser ba n ti, dett e barre, sono sottopos t e a controllo diagnos tico e taratura, al fine di garantire il conte ni m e n t o dell'effe t t o deriva, la mini ma disper sion e dei prodot ti impiega ti e la corret ta distribu zio n e dei principi attivi. 2. Il controllo diagnos tico e la taratura sono effett u a t e da officine abilitate aventi i requisiti definiti dal regola m e n t o di attuazion e del pres e n t e articolo. 3. L'abilitazion e alle officine che effett u a n o il controllo diagno s tico delle macchin e irroratrici di cui al com m a 1 è rilasciata dalla com p e t e n t e strutt ur a della Giunta regionale. (9) 4. Con il regola m e n t o di cui al com m a 2 sono definiti: a) le tipologie delle macc hi n e irroratrici sogge t t e al controllo di cui al com m a 1; b) i te m pi e le modalità per l' effett u a zio n e del controllo di cui al com m a 1; c) le modalità per il rilascio dell' abilitazion e e per il controllo delle officine abilitate. Art. 08 - Corret t o uso dei prodot ti fitosanitari ad azione diserba n t e e geodisi nf e s t a n t e 1. La Giunt a region ale con apposito atto, entro 180 giorni dall’ent r a t a in vigore della pres e n t e legge, formula crite ri per il corre t t o uso dei prodotti fitosani t a ri con particola r e rigua r d o alla tutela della risors a idrica e dell’ope r a t o r e nelle fasi di prep a r a zio n e e distrib uzion e delle miscele. Art. 09 - Divieti di impie go 1. Fatta salva l'applicazion e delle nor m e a tutela della salute dei lavoratori, è vietato far distribuire diser ba n ti e geodisinfe s t a n ti a minori di anni diciotto, ai sensi della legge 17 ottobr e 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bam bi ni e degli adolesc e n ti), alle donn e in stato di gravidan z a e di allatta m e n t o , ai sensi del decre to legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in mat eria di tutela e sosteg n o della mat er nit à e della paternità, a norm a dell'articolo 15 della l . 8 marzo 2000, n. 53). (4) Art. 10 - Vigilanza 1. I com p e t e n ti servizi dei diparti m e n t i di prev e n zio n e delle azien d e USL, dell'Age n zia regionale per la prote zion e ambie n t al e della Toscana (ARPAT), la comp e t e n t e strutt u ra della Giunta regionale (1 0 ) e gli altri organi istitu zional m e n t e prepos ti sono incaricati di vigilare sul rispett o della pres e n t e legge in base a piani coordinati plurien n ali di controllo. (5) 2. I Dipar tim e n t i di Preve nzion e delle Aziend e USL e l’ ARPAT conco r d a n o l’effett u a zion e dei prelievi nelle zone inter e s s a t e dai tratt a m e n t i ed in prossi mit à delle risors e da tutela r e di cui all’art. 5 comm a 1, su campio ni di acqu e destin a t e al consu m o uman o da inviar e ai labora t o ri per acce r t a r e la rispon d e n z a ai para m e t r i previsti dal Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 7 / 1 9 9 9 2i Agricolt u r a e forest e l.r. 36/19 9 9 DPR 236/88 . 3. I risult a ti analitici dovra n n o esse r e inviati ai Diparti m e n t i di Preve nzion e delle Aziend e USL ai quali spett a la valutazion e e l’event u al e propos t a al Sindaco di adozion e di provve dim e n t i a tutela della salut e pubblica. Art. 11 - Sanzio ni am mi ni st ra ti v e 1. La violazion e articolo 4 com por t a am mi nis trativa del mini m a di euro 52,00 (6) alle disposizioni di cui all' l'applicazion e della sanzion e paga m e n t o di una som m a e massi m a di euro 310,0 0. 2. La violazion e alle disposizioni di cui all' articolo 5 , com m a 1 e all' articolo 6 com mi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 comp ort a l'applicazion e della sanzion e am mi nis trativa del paga m e n t o di una som m a mini m a di euro 516,00 e massi m a di euro 3.098, 0 0. 3. La violazion e alle disposizioni di cui all' articolo 7 com por t a l'applicazion e della sanzion e am mi nis trativa del paga m e n t o di una som m a mini m a di euro 200,00 e massi m a di euro 1.200, 0 0. 4. È fatta salva l'applicazion e delle sanzioni previst e dal d.lgs 31/20 0 1 e dal decre to legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazion e della diret tiva 91/414/CE E in materia di im mis sio n e in com m e r cio di prodot ti fitosanitari). Art. 12 - Nor m a finanziaria 1. Agli oneri derivan ti dall’applicazion e della pres e n t e legge, decor r e n ti dall’anno 2000, si provved e con legge annu al e di bilancio. Allegati 1 - 2 - 3 - 4 ALLEGATO 1 Comunic azion e preve n tiva ex art. 4 com m a 1 della L.R. n. 36 del 1.7.99 "Impiego di diser b a n ti, dissecc a n ti e geodisinfe s t a n t i in agricoltu r a " Tratt a m e n t i AGRICOLI. ALLEGATO 2 1. Non posson o esse r e utilizzati i prodot ti fitosani t a ri classificati come sosta nz e cance r o g e n e di cate go ri a 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva Comunit a ri a 67- 548, a cui sono stat e attrib uit e le frasi di rischio R40 Possibilità di effetti irreve r sibili R45 Può provoca r e il cancr o R49 Può provoca r e il cancr o per inalazion e 2. Non posso no esse r e utilizzati i prodot ti fitosani t a ri classificati come sosta nz e mut a g e n e di cate go ri a 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva Comunit a ri a 67- 548 a cui sono stat e attrib uit e le frasi di rischio R40 Possibilità di effetti irreve r sibili R46 Può provoca r e alter azioni gen etic h e 3. Non posso no esse r e utilizzati i prodot ti fitosani t a ri classificati come sosta n z e tossich e per la ripro d uzion e di categ o ri a 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva Comunit a ri a 67- 548, a cui sono stat e Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 3 att rib uit e le frasi di rischio R60 Può diminuir e la fertilità R61 Può dann e g g i a r e i bam bini non ancor a nati R62 Possibile rischio di riduzion e della fertilità R63 Possibile rischio di danno ai bam bini non ancor a nati R64 Possibile rischio per i bam bi ni allatt a ti al seno 4. Non possono esse r e utilizzati i prodot ti fitosa nit a ri classificati dalla Commis sion e Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN) come sosta n z e canc e r o g e n e di cate go ri a 1, 2, 3 (3a, 3b) o mut a g e n e di categ o ri a 1, 2, 3 o tossico ripro d u t tive di categ o ri a 1, 2, 3 5. Non possono esse r e utilizzati i prodot ti fitosa nit a ri classificati dall’Agenzia Inter n a zio n al e per la Ricerc a sul Canc ro (IARC) di Lione dell’Orga nizz azion e Mondiale della Sanit à (WHO) come sosta nz e cance r o g e n e nel grup p o 1, 2 (2a, 2b). ALLEGATO 3 Richies t a nulla- osta di cara t t e r e sanita rio ex art. 6 comm a 3 della L.R. n. 36 del 1.7.99 "Impiego di diser b a n ti e geodisinfes t a n ti nei setto ri extr a g ric oli" - Tratt a m e n t i extra g ric oli ALLEGATO 4 CARTELLI SEGNALETICI Carat t e ri s tic h e intrins e c h e I pittog r a m m i devono esse r e il più possibile semplici, con omission e dei particola ri di difficile comp r e n s io n e . I cart elli devono esse r e costituiti di mate ri ale il più possibile resiste n t e agli urti, alle intem p e ri e ed alle aggr e s sio ni dei fattori ambie n t ali. Le dimen sio ni e le prop rie t à colorim e t ric h e e fotom e t ric h e dei cart elli devono esse r tali da gar a n ti r n e una buon a visibilità e comp r e n s io n e . Per le dime n sioni si racco m a n d a di osse rv a r e la segu e n t e formula: A>L2- 2000 Ove A rapp r e s e n t a la supe rficie del cart ello espr e s s a in m2 ed L è la dista nz a, misur a t a in met ri, alla quale il cartello deve esse r e ancor a riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una dista nz a di circa 50 metri. Per le carat t e ri s tic h e crom a tic h e e fotome t ric h e dei mate ri ali si rinvia alla norm a tiv a di buon a tecnica dell’UNI. Condizioni d’impie go I cartelli vanno siste m a t i tene n d o conto di event u ali ostacoli, ad un’altezz a e in una posizione app ro p ri a t a rispet t o all’angolo di visuale, all’ingr e s s o della zona inter e s s a t a . Il cartello va rimosso qua n to non sussist e più la Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 7 / 1 9 9 9 2i Agricolt u r a e forest e l.r. 36/199 9 4 situazion e che ne giustifica la pres e n z a Cart elli da utilizzar e Cart ello di divieto Carat t e ri s tic h e intrins e c h e : - forma rotond a - pittog r a m m a nero sul fondo bianco; bordo e ban d a (verso il basso da sinistr a a destr a lungo il simbolo, con una inclinazion e di 45) rossi (il rosso deve coprir e alme no il 35% della superficie del cartello). Cart ello di avver tim e n t o Carat t e ri s tic h e intrins e c h e : - forma trian gol a r e - pittog r a m m a nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprir e almen o il 50% della supe rficie del cart ello) Allegat o - 5 Abrogato. (7) Not e 1. Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 1. 2. Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 2. 3. Articolo così sostituito con l.r. 1 agos to 2006, n. 41 , art. 3. 4. Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41, art. 4. 5. Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41, art. 5. 6. Articolo così sostituito con l.r. 1 agos to 2006, n. 41 , art. 6. 7. Allegato abro g a t o con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 7. 8. Articolo così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 64. 9. Parole così sostituit e con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 56. 10. Parole così sostituit e con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 57. Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 7 / 1 9 9 9