LR n36-1999 agg-ta 2012 Disciplina impiego

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LR n36-1999 agg-ta 2012 Disciplina impiego
2i Agricolt u r a e forest e
Leg g e Re g i o n a l e 10 lugl i o 19 9 9 , n. 36
Disc i p l i n a per l’im p i e g o dei dis e r b a n t i e
ge o d i s i n f e s t a n t i nei se t t o r i non agri c o l i e
proc e d u r e per l’imp i e g o dei dis e r b a n t i e
ge o d i s i n f e s t a n t i in agri c o l t u r a .
(Bollettino Ufficiale n. 20, par t e prim a, del
09.07.1 9 9 9)
Art. 01 - Ambito di applicazion e e finalità ........1
Art. 02 - Definizioni ....................................................1
Art. 03 - Requisiti per l’utilizzo ............................. 1
Art. 4 - Utilizzazion e dei prodot ti fitosa ni t a r i
(8) ....................................................................................... 1
Art. 05 - Tutela della risors a idrica .....................1
Art. 06 - Impieg hi in ambito non agricolo di
prodot ti fitosa ni t a ri ad azione dise r b a n t e e
geodisinf e s t a n t e .......................................................... 2
Art. 07 - Macc hi n e irror a t ri ci (3) .........................2
Art. 08 - Corr e t t o uso dei prodot ti fitosani t a ri
ad azione dise r b a n t e e geodisinfe s t a n t e ...........2
Art. 09 - Divieti di impiego ......................................2
Art. 10 - Vigilanz a .......................................................2
Art. 11 - Sanzioni am mi ni st r a t iv e (6) ................. 3
Art. 12 - Nor m a finanzia ri a .....................................3
Allegati 1 - 2 - 3 - 4 ...................................................... 3
Allegat o - 5 ......................................................................4
Art. 01 - Ambit o di applicazion e e finalità
1. La pres e n t e legge disciplina l’impiego dei
prodotti fitosanit a ri ad azione diser b a n t e e/o
geodisinfes t a n t e per scopi non agricoli ai sensi dell’
art. 5, com m a 22 del Decre to Legislativo 17 marzo
1995, n. 194 "Attuazion e della direttiva 91/414/CE E
in mate ri a di immission e in comm e r cio di prodot ti
fitosani t a ri".
2. Disciplina altresì le proce d u r e per l’impiego dei
diser b a n t i e geodisinfes t a n ti in agricolt u r a al fine di
assicu r a r e il controllo mirato, nell’am bito delle
rispet tive comp e t e n z e , da part e delle Aziend e USL
e dell’ ARPAT sul corre t t o impiego di tali prodot ti
secon d o le indicazioni e presc rizioni conte n u t e
nell’etich e t t a e nel rispet t o delle buon e pratich e di
utilizzo ai sensi dell’ art. 3 del DLgs 194/9 5 .
Art. 02 - Definizioni
1. Ai fini della pres e n t e legge vengon o definiti
come:
a) diser b a n t i i prodot ti fitosani t a ri che
comb a t t o n o le piant e indesid e r a t e o
impe dis co n o la ger mi n a zion e dei semi
indesid e r a t i, comp r e si i prodotti ad azione
dissecc a n t e ;
b) geodisinfe st a n ti i prodotti fitosa nit a ri che
esplica n o nel terr e n o un’azion e specifica cont ro
orga nis mi nocivi alle piant e coltivat e;
c) trat t a m e n t i gli impieg hi agricoli ed extr a
agricoli dei prodot ti fitosa nit a ri elenc a ti ai
prec e d e n ti punti a) e b);
d) impiego in ambito agricolo quello su
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 36/19 9 9
1
terr e ni destin a ti alla coltivazion e e loro
pertin e n z e o diret t a m e n t e su coltur e agricole e
forest ali.
Art. 03 - Requi siti per l’utilizzo
1. I prodotti fitosanit a ri di cui all’art. 2 devono
esse r e specifica m e n t e autorizzati dal Ministe r o
della Sanit à e posson o esse r e utilizzati a condizion e
che siano rispe t t a t e tutte le presc rizioni conte n u t e
all’ art. 3 del DLgs 194/95 ;
2. L’impiego è conse n ti to solo nel rispe t to di tutte
le indicazioni e presc rizioni riport a t e sull’etich e t t a
apposit a m e n t e
approv a t a ,
con
decr e t o
di
regist r a zion e del Ministe r o della Sanità, per ogni
prep a r a t o com m e r ci al e.
Art. 4 - Utilizzazio n e dei prodot ti fitosani tari
(8)
1. Al fine di conse n tir e alle azien d e USL di
effett u a r e un monitora g gio sul territorio, relativo ai
prodotti fitosanitari, chiun q u e impieg hi per sé o per
conto terzi prodot ti fitosanitari conte n e n ti sostan z e
ad azione diserba n t e e geodisinf e s t a n t e , destinati
all'utilizzo in agricoltura, deve effett u a r n e la
registra zion e, entro trenta giorni dall’impie go, nel
registro dei tratta m e n ti di cui al decreto del
Preside n t e della Repu b blica 23 aprile 2001, n. 290
(Regola m e n t o di sem plificazio n e dei procedi m e n t i
di autorizza zion e alla produ zion e, alla immissio n e
in com m e r cio e alla vendita di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuva n ti “n. 46, allegato 1, L. n.
59/19 9 7”)
o in altri
registri
aziendali
dei
tratta m e n t i, deten u ti per l’ade m pi m e n t o di impe g ni
com u nitari o regionali purch é com ple ti delle
infor m a zio ni previst e dal registro di cui al d.p.r.
290/20 0 1.
2. Al fine del monitora g gio di cui al com m a 1 le
registra zioni restano a disposizion e delle azien d e
USL pres so i sogge t ti utilizzatori di cui al com m a 1
così com e previsto dal d.p.r. 290/20 0 1 per la durata
di cinqu e anni.
Art. 05 - Tut ela della risorsa idrica
1. Possono esse r e inter e s s a t e dai tratt a m e n t i
esclusiva m e n t e le aree site a non meno di 10 met ri
dalla spond a di fiumi, stag ni e lagun e, salvo nel
caso
di
utilizzo
di
prodot ti
specifica m e n t e
auto rizza ti per i quali in etich e t t a è espr e s s a m e n t e
conse n ti to l’impiego nelle are e di cui sopra e
distrib uiti con macc hin e irror a t ri ci dotat e di
dispositivi per cadut a, per conta t t o o altri con
effetto deriva della stess a gra n d e zz a.
2. Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia
a quanto disciplinato dal decret o legislativo 2
febbraio 2001, n. 31 (Attuazion e della diret tiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acqu e destinat e
al consu m o uman o), dalla legge region ale 27 luglio
2004, n. 38 (Nor m e per la disciplina della ricerca,
della coltivazion e e dell'utilizza zio n e delle acque
minerali, di sorge n t e e ter m ali) nonch é dagli
articoli 93 e 94 del decre to legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Nor m e in mat eria ambie n t al e). (1)
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 7 / 1 9 9 9
2i Agricolt u r a e forest e
l.r. 36/199 9
Art. 06 - Impi e g hi in ambito non agricolo di
prodot ti fitosanit ari ad azione diserba n t e e
geodisinf e s t a n t e
1. Per scopi non agricoli è conse n tito il solo
impiego di prodotti non apparte n e n ti alle classi
molto tossici, tossici e nocivi di cui al decre to
legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attua zio n e della
direttiva 1999/4 5/CE e della direttiva 2001/6 0/C E
relative
alla classificazion e,
all'imballaggio
e
all'etich e t t a t u r a dei preparati pericolosi) e che non
rientrino fra le sostan z e di cui all'allegato 2 della
prese n t e legge. (2)
2.
I
prodotti
impieg a ti
devono
aver e
car at t e ri s tic h e di minim a persist e n z a ambie n t al e
acce r t a t a con la regist r a zio n e del prodo tt o e non
devono riport a t e in etiche t t a indicazioni di tossicit à
per la faun a terr e s t r e e acqu a tic a, nonch é per la
microflor a e la microfa u n a .
3. Chiun q u e per sé o per conto terzi, impieg a
prodot ti fitosa ni cont e n e n ti sost an z e ad azione
diser b a n t e e geodisinfes t a n t e , destin a ti all’utilizzo
per scopi non agricoli deve richie d e r e ed otten e r e il
nulla- osta di cara t t e r e sanit a rio del Diparti m e n t o di
Preve nzio n e dell’Aziend a USL comp e t e n t e per
territo rio. La richiest a di nulla- osta di cara t t e r e
sanit ario deve esse r e effettu a t a con apposito
modulo approv a t o come alleg at o 3 della pres e n t e
legge. L’Aziend a USL deve rilascia r e tale nulla- osta
nel ter min e pere n t o rio di 20 giorni.
4. L’are a tratt a t a deve esse r e delimita t a e
segn al a t a
da part e dell’oper a t o r e
add et t o al
trat t a m e n t o con cartelli di pericolo e di divieto di
acce ss o alle perso n e non autorizzat e, che abbian o
le carat t e ri s tic h e di cui all’alleg a t o 4, sia dur a n t e il
trat t a m e n t o che per tutto l’interv allo di agibilità,
stabilito in almen o 48 ore, salvo divers a indicazion e
app rov a t a con Decre to del Ministe r o della Sanit à e
precisa t a in etiche t t a .
5. Il Sindaco, qualor a sussist a n o motivi di
pericolo per la salute pubblica, vieta con prop ria
Ordina nz a, anch e su indicazion e dell’Aziend a USL
comp e t e n t e per territo rio, l’access o nelle aree
intere s s a t e dal tratt a m e n t o per un intervallo di
agibilità correl a to al prodot to impieg a t o.
6. Le are e inter e s s a t e dai tratt a m e n t i devono
trovar si a non meno di 10 metri dalle abitazioni e
dai ricove ri degli animali.
7. Le are e inter e s s a t e dai tratt a m e n t i devono
altresì trova r si a non meno di 10 metri dalle stra d e
di pubblico pass a g gio.
8. È possibile dero g a r e dalle dista nz e di cui ai
com mi 6 e 7 del pres e n t e articolo qua n d o sulle
stes s e are e venga n o effett u a ti tratt a m e n t i con
prodot ti fitosanit a ri apposit a m e n t e regist r a ti pres so
il Ministe r o della Sanit à per tali scopi e distrib uiti
con macchin e irrora t ri ci dotat e di dispositivi per
cadu t a , per conta t t o o altri con effetto deriva della
stes s a gran d e z z a .
Art. 07 - Macc hi n e irroratrici
(3)
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
2
1. Le macc hi n e irroratrici per la distribu zio n e dei
diser ba n ti, dett e barre, sono sottopos t e a controllo
diagnos tico e taratura, al fine di garantire il
conte ni m e n t o
dell'effe t t o
deriva,
la
mini ma
disper sion e dei prodot ti impiega ti e la corret ta
distribu zio n e dei principi attivi.
2. Il controllo diagnos tico e la taratura sono
effett u a t e da officine abilitate aventi i requisiti
definiti dal regola m e n t o di attuazion e del pres e n t e
articolo.
3. L'abilitazion e alle officine che effett u a n o il
controllo diagno s tico delle macchin e irroratrici di
cui al com m a 1 è rilasciata dalla com p e t e n t e
strutt ur a della Giunta regionale. (9)
4. Con il regola m e n t o di cui al com m a 2 sono
definiti:
a) le tipologie delle macc hi n e irroratrici
sogge t t e al controllo di cui al com m a 1;
b) i te m pi e le modalità per l' effett u a zio n e del
controllo di cui al com m a 1;
c) le modalità per il rilascio dell' abilitazion e e
per il controllo delle officine abilitate.
Art. 08 - Corret t o uso dei prodot ti fitosanitari
ad azione diserba n t e e geodisi nf e s t a n t e
1. La Giunt a region ale con apposito atto, entro
180 giorni dall’ent r a t a in vigore della pres e n t e
legge, formula crite ri per il corre t t o uso dei prodotti
fitosani t a ri con particola r e rigua r d o alla tutela della
risors a
idrica e dell’ope r a t o r e
nelle fasi di
prep a r a zio n e e distrib uzion e delle miscele.
Art. 09 - Divieti di impie go
1. Fatta salva l'applicazion e delle nor m e a tutela
della salute dei lavoratori, è vietato far distribuire
diser ba n ti e geodisinfe s t a n ti a minori di anni
diciotto, ai sensi della legge 17 ottobr e 1967, n. 977
(Tutela del lavoro dei bam bi ni e degli adolesc e n ti),
alle donn e in stato di gravidan z a e di allatta m e n t o ,
ai sensi del decre to legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
mat eria di tutela e sosteg n o della mat er nit à e della
paternità, a norm a dell'articolo 15 della l . 8 marzo
2000, n. 53). (4)
Art. 10 - Vigilanza
1. I com p e t e n ti servizi dei diparti m e n t i di
prev e n zio n e
delle
azien d e
USL,
dell'Age n zia
regionale per la prote zion e ambie n t al e della
Toscana (ARPAT), la comp e t e n t e strutt u ra della
Giunta
regionale
(1 0 )
e
gli
altri
organi
istitu zional m e n t e prepos ti sono incaricati di vigilare
sul rispett o della pres e n t e legge in base a piani
coordinati plurien n ali di controllo. (5)
2. I Dipar tim e n t i di Preve nzion e delle Aziend e
USL e l’ ARPAT conco r d a n o l’effett u a zion e dei
prelievi nelle zone inter e s s a t e dai tratt a m e n t i ed in
prossi mit à delle risors e da tutela r e di cui all’art. 5
comm a 1, su campio ni di acqu e destin a t e al
consu m o uman o da inviar e ai labora t o ri per
acce r t a r e la rispon d e n z a ai para m e t r i previsti dal
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2i Agricolt u r a e forest e
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DPR 236/88 .
3. I risult a ti analitici dovra n n o esse r e inviati ai
Diparti m e n t i di Preve nzion e delle Aziend e USL ai
quali spett a la valutazion e e l’event u al e propos t a al
Sindaco di adozion e di provve dim e n t i a tutela della
salut e pubblica.
Art. 11 - Sanzio ni am mi ni st ra ti v e
1. La violazion e
articolo 4 com por t a
am mi nis trativa del
mini m a di euro 52,00
(6)
alle disposizioni di cui all'
l'applicazion e della sanzion e
paga m e n t o di una som m a
e massi m a di euro 310,0 0.
2. La violazion e alle disposizioni di cui all'
articolo 5 , com m a 1 e all' articolo 6 com mi 1, 2, 3,
4, 6 e 7 comp ort a l'applicazion e della sanzion e
am mi nis trativa del paga m e n t o di una som m a
mini m a di euro 516,00 e massi m a di euro 3.098, 0 0.
3. La violazion e alle disposizioni di cui all'
articolo 7 com por t a l'applicazion e della sanzion e
am mi nis trativa del paga m e n t o di una som m a
mini m a di euro 200,00 e massi m a di euro 1.200, 0 0.
4. È fatta salva l'applicazion e delle sanzioni
previst e dal d.lgs 31/20 0 1 e dal decre to legislativo
17 marzo 1995, n. 194 (Attuazion e della diret tiva
91/414/CE E in materia di im mis sio n e in com m e r cio
di prodot ti fitosanitari).
Art. 12 - Nor m a finanziaria
1. Agli oneri derivan ti dall’applicazion e della
pres e n t e legge, decor r e n ti dall’anno 2000, si
provved e con legge annu al e di bilancio.
Allegati 1 - 2 - 3 - 4
ALLEGATO 1
Comunic azion e preve n tiva ex art. 4 com m a 1
della L.R. n. 36 del 1.7.99 "Impiego di diser b a n ti,
dissecc a n ti e geodisinfe s t a n t i in agricoltu r a " Tratt a m e n t i AGRICOLI.
ALLEGATO 2
1. Non posson o esse r e
utilizzati i prodot ti
fitosani t a ri classificati come sosta nz e cance r o g e n e
di cate go ri a 1, 2 e 3 ai sensi della
Direttiva
Comunit a ri a 67- 548, a cui sono stat e attrib uit e
le frasi di rischio
R40
Possibilità di effetti irreve r sibili
R45
Può provoca r e il cancr o
R49
Può provoca r e il cancr o per inalazion e
2. Non
posso no esse r e
utilizzati i prodot ti
fitosani t a ri classificati come sosta nz e mut a g e n e di
cate go ri a
1, 2 e 3 ai sensi
della
Direttiva
Comunit a ri a 67- 548 a cui sono stat e attrib uit e le
frasi di rischio
R40
Possibilità di effetti irreve r sibili
R46
Può provoca r e alter azioni gen etic h e
3. Non
posso no esse r e
utilizzati i prodot ti
fitosani t a ri classificati
come
sosta n z e
tossich e
per la ripro d uzion e di categ o ri a 1, 2 e 3 ai sensi
della Direttiva Comunit a ri a 67- 548, a cui sono stat e
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
3
att rib uit e le frasi di rischio
R60
Può diminuir e la fertilità
R61
Può dann e g g i a r e i bam bini non ancor a
nati
R62
Possibile rischio di riduzion e della
fertilità
R63
Possibile rischio di danno ai bam bini
non ancor a nati
R64
Possibile rischio per i bam bi ni allatt a ti
al seno
4. Non
possono esse r e
utilizzati i prodot ti
fitosa nit a ri
classificati
dalla
Commis sion e
Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN) come
sosta n z e canc e r o g e n e di cate go ri a 1, 2, 3 (3a, 3b) o
mut a g e n e di categ o ri a 1, 2, 3 o tossico ripro d u t tive
di categ o ri a 1, 2, 3
5. Non
possono esse r e
utilizzati i prodot ti
fitosa nit a ri classificati dall’Agenzia Inter n a zio n al e
per
la
Ricerc a
sul Canc ro (IARC) di Lione
dell’Orga nizz azion e Mondiale della Sanit à (WHO)
come sosta nz e cance r o g e n e nel grup p o 1, 2 (2a,
2b).
ALLEGATO 3
Richies t a nulla- osta di cara t t e r e sanita rio ex art.
6 comm a 3 della
L.R.
n. 36
del 1.7.99
"Impiego di
diser b a n ti e geodisinfes t a n ti nei
setto ri extr a g ric oli" - Tratt a m e n t i extra g ric oli
ALLEGATO 4
CARTELLI
SEGNALETICI
Carat t e ri s tic h e
intrins e c h e I pittog r a m m i devono esse r e il più
possibile semplici, con omission e dei particola ri di
difficile comp r e n s io n e .
I cart elli devono esse r e costituiti di mate ri ale
il più possibile
resiste n t e
agli
urti,
alle
intem p e ri e
ed
alle aggr e s sio ni dei fattori
ambie n t ali.
Le dimen sio ni e le prop rie t à colorim e t ric h e e
fotom e t ric h e dei cart elli devono
esse r tali da
gar a n ti r n e una buon a visibilità e comp r e n s io n e .
Per le dime n sioni si racco m a n d a di osse rv a r e la
segu e n t e formula:
A>L2- 2000
Ove A
rapp r e s e n t a la supe rficie del cart ello
espr e s s a in m2 ed L è la dista nz a, misur a t a in
met ri,
alla quale il cartello deve esse r e ancor a
riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una
dista nz a di circa 50 metri.
Per le carat t e ri s tic h e crom a tic h e e fotome t ric h e
dei mate ri ali si rinvia alla norm a tiv a di buon a
tecnica dell’UNI.
Condizioni d’impie go
I cartelli
vanno siste m a t i
tene n d o conto di
event u ali ostacoli, ad un’altezz a e in una posizione
app ro p ri a t a
rispet t o
all’angolo
di
visuale,
all’ingr e s s o della zona inter e s s a t a .
Il cartello va rimosso qua n to non sussist e più la
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l.r. 36/199 9
4
situazion e che ne giustifica la pres e n z a
Cart elli da utilizzar e
Cart ello di divieto
Carat t e ri s tic h e intrins e c h e :
- forma rotond a
- pittog r a m m a nero sul fondo bianco; bordo e
ban d a (verso il
basso da
sinistr a a
destr a
lungo il simbolo, con una
inclinazion e di 45)
rossi (il rosso deve coprir e alme no il 35% della
superficie del cartello).
Cart ello di avver tim e n t o
Carat t e ri s tic h e intrins e c h e :
- forma trian gol a r e
- pittog r a m m a nero su fondo giallo, bordo nero
(il giallo deve
coprir e almen o il 50% della supe rficie del
cart ello)
Allegat o - 5
Abrogato. (7)
Not e
1. Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n.
41 , art. 1.
2. Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n.
41 , art. 2.
3. Articolo così sostituito con l.r. 1 agos to 2006, n.
41 , art. 3.
4. Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n.
41, art. 4.
5. Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n.
41, art. 5.
6. Articolo così sostituito con l.r. 1 agos to 2006, n.
41 , art. 6.
7. Allegato abro g a t o con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 ,
art. 7.
8. Articolo così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n.
40, art. 64.
9. Parole così sostituit e con l.r. 18 giugno 2012, n.
29, art. 56.
10. Parole così sostituit e con l.r. 18 giugno 2012,
n. 29, art. 57.
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 7 / 1 9 9 9