Contratto di garanzia relativo al progetto Finpiemonte SME
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Contratto di garanzia relativo al progetto Finpiemonte SME
Allegato B al Disciplinare di gara CIG n. 3012971E4F Contratto di garanzia relativo al progetto Regione Piemonte Loan for SMEs TERM SHEET PRELIMINARE/NON VINCOLANTE Le condizioni indicate nel presente Term Sheet sono puramente indicative. Esse non costituiscono un impegno da parte della Banca europea per gli investimenti alla sottoscrizione del contratto di garanzia qui indicato. La sottoscrizione dello stesso contratto di garanzia da parte della Banca europea per gli investimenti è in ogni caso subordinata a due diligence, approvazioni interne e definizione e sottoscrizione della relativa documentazione legale. PARTI OGGETTO OBBLIGAZIONI GARANTITE AMMONTARE - garante: banca con minimum qualifying status pari a A3/A- (“Garante”) - beneficiario: Banca Europea per gli Investimenti (“Banca”). garanzia irrevocabile, incondizionata, autonoma e a prima domanda avente ad oggetto l’impegno del Garante di pagare alla Banca, contro semplice richiesta scritta, senza poter opporre alcuna eccezione, e senza che sia necessaria la preventiva escussione di Finpiemonte, tutte le somme esigibili e dovute da Finpiemonte, in relazione al prestito. pieno e puntuale adempimento delle seguenti obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria che Finpiemonte ha assunto con il Contratto di Prestito e fino alla completa estinzione delle stesse: i) restituzione del capitale erogato; ii) pagamento dei relativi interessi ed accessori (compresi gli eventuali interessi di mora); iii) rimborso delle spese; iv) in genere, qualsiasi altro titolo, anche accessorio, che si riferisca al contratto di prestito. Euro 115.000.000,00 (centoquindicimilioni/00). MASSIMO GARANTITO IMPEGNI DEL GARANTE DURATA/SCADENZA i) per tutto il tempo in cui le Obbligazioni Garantite non saranno pienamente adempiute, non intraprendere o continuare alcuna azione nei confronti di Finpiemonte tendente al rimborso di quanto pagato alla Banca per effetto della garanzia; resta, in ogni caso, inteso che il Garante potrà intraprendere qualsiasi azione necessaria ai fini dell’interruzione della prescrizione e della decadenza dai suoi diritti ad agire nei confronti di Finpiemonte ai fini del rimborso di quanto pagato alla Banca per effetto del contratto di prestito; ii) mantenere il credit rating del proprio debito a medio e lungo termine non garantito e non subordinato da parte di Standard and Poor’s Corporation, Fitch Ratings Ltd. e, Moody's Investors Services Inc.; iii) la Garanzia rimarrà ferma e valida anche qualora la Banca consentisse riduzioni o liberazioni di altre garanzie eventualmente costituite in suo favore relativamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di prestito. Gli obblighi assunti dal Garante rimarranno fermi e validi anche in caso di modifica, novazione, integrazione, proroga, sostituzione dei termini e delle condizioni del contratto di prestito. La Garanzia si estinguerà automaticamente e integralmente nel caso in cui, e per la somma relativamente alla quale, non sia stata presentata domanda di pagamento al Garante entro 90 giorni successivi alla scadenza dell’ultima rata di ammortamento. 1 La Banca, previa richiesta scritta di Finpiemonte, comunicherà annualmente al Garante l’avvenuta ricezione di pagamenti di importi in linea capitale dovuti da Finpiemonte ai sensi del contratto di prestito. A seguito di tale comunicazione, l’ammontare massimo garantito ai sensi della presente Garanzia si intenderà ridotto in misura pari all’importo del pagamento ricevuto, fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo. In deroga a quanto previsto ai precedenti paragrafi, la Garanzia rimarrà comunque ferma e valida, senza scadenza, nell'eventualità in cui le somme incassate dalla Banca in pagamento delle Obbligazioni Garantite dovessero essere restituite a seguito di revocatoria, nullità ed annullamento dei pagamenti stessi fino al compimento di un periodo di tre (3) mesi dalla data in cui la Banca divenga soggetta all’obbligo di restituzione di somme incassate. AUTONOMIA DELLA GARANZIA OBBLIGHI INFORMATIVI DEL GARANTE ONERI E SPESE LEGGE Deroga espressa alle seguenti norme del codice civile in materia di fideiussione di cui agli articoli 1936 e ss e in particolare gli articoli 1939 (Validità della fideiussione), 1941 (Limiti della fideiussione), 1944 (Obbligazione del fideiussore), 1945 (Eccezioni opponibili al fideiussore), 1947 (Beneficio della divisione), 1952 (Divieto di agire contro il debitore principale), 1953 (Rilievo del fideiussore), 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore), e, fermo restando quanto previsto in materia di durata/scadenza della garanzia, 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale) del Codice Civile. (a) fare pervenire ogni anno alla Banca il bilancio; (b) informare immediatamente la Banca qualora si verifichi un fatto od una circostanza tale da obbligarlo a procedere al rimborso anticipato di qualsiasi altro impegno finanziario; (c) comunicare sollecitamente alla Banca ogni modificazione del proprio statuto nonché della ripartizione del suo capitale tra gli azionisti che possa portare ad un cambiamento del controllo sul Garante stesso; (d) comunicare sollecitamente alla Banca ogni provvedimento adottato nei suoi confronti dall'Autorità di vigilanza dello Stato Membro dell'Unione europea di origine nonché ogni ordine di cessazione delle irregolarità gli venisse eventualmente impartito dalla Banca d'Italia; (e) portare immediatamente a conoscenza della Banca ogni provvedimento straordinario adottato dalla Banca d'Italia nei suoi confronti in forza dei poteri ad essa conferiti con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; (f) comunicare immediatamente alla Banca l'approvazione di ogni eventuale progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda da parte degli organi deliberanti del Garante; (g) più generalmente, informare la Banca di ogni disposizione, fatto o circostanza particolarmente rilevante ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. La Garanzia è soggetta al trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n° 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 601. Oneri e spese a carico del Garante. Legge italiana APPLICABILE FORO COMPETENTE Foro di Roma Luglio 2011 2