Contratto di garanzia relativo al progetto Finpiemonte SME

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Contratto di garanzia relativo al progetto Finpiemonte SME
Allegato B al Disciplinare di gara CIG n. 3012971E4F
Contratto di garanzia relativo al progetto Regione Piemonte Loan for SMEs
TERM SHEET PRELIMINARE/NON VINCOLANTE
Le condizioni indicate nel presente Term Sheet sono puramente indicative. Esse non
costituiscono un impegno da parte della Banca europea per gli investimenti alla sottoscrizione
del contratto di garanzia qui indicato. La sottoscrizione dello stesso contratto di garanzia da
parte della Banca europea per gli investimenti è in ogni caso subordinata a due diligence,
approvazioni interne e definizione e sottoscrizione della relativa documentazione legale.
PARTI
OGGETTO
OBBLIGAZIONI
GARANTITE
AMMONTARE
- garante: banca con minimum qualifying status pari a A3/A- (“Garante”)
- beneficiario: Banca Europea per gli Investimenti (“Banca”).
garanzia irrevocabile, incondizionata, autonoma e a prima domanda
avente ad oggetto l’impegno del Garante di pagare alla Banca, contro
semplice richiesta scritta, senza poter opporre alcuna eccezione, e
senza che sia necessaria la preventiva escussione di Finpiemonte, tutte
le somme esigibili e dovute da Finpiemonte, in relazione al prestito.
pieno e puntuale adempimento delle seguenti obbligazioni di natura
pecuniaria e finanziaria che Finpiemonte ha assunto con il Contratto di
Prestito e fino alla completa estinzione delle stesse:
i) restituzione del capitale erogato;
ii) pagamento dei relativi interessi ed accessori (compresi gli eventuali
interessi di mora);
iii) rimborso delle spese;
iv) in genere, qualsiasi altro titolo, anche accessorio, che si riferisca al
contratto di prestito.
Euro 115.000.000,00 (centoquindicimilioni/00).
MASSIMO
GARANTITO
IMPEGNI DEL
GARANTE
DURATA/SCADENZA
i)
per tutto il tempo in cui le Obbligazioni Garantite non saranno
pienamente adempiute, non intraprendere o continuare alcuna
azione nei confronti di Finpiemonte tendente al rimborso di quanto
pagato alla Banca per effetto della garanzia; resta, in ogni caso,
inteso che il Garante potrà intraprendere qualsiasi azione
necessaria ai fini dell’interruzione della prescrizione e della
decadenza dai suoi diritti ad agire nei confronti di Finpiemonte ai
fini del rimborso di quanto pagato alla Banca per effetto del
contratto di prestito;
ii) mantenere il credit rating del proprio debito a medio e lungo termine
non garantito e non subordinato da parte di Standard and Poor’s
Corporation, Fitch Ratings Ltd. e, Moody's Investors Services Inc.;
iii) la Garanzia rimarrà ferma e valida anche qualora la Banca
consentisse riduzioni o liberazioni di altre garanzie eventualmente
costituite in suo favore relativamente alle obbligazioni derivanti dal
contratto di prestito.
Gli obblighi assunti dal Garante rimarranno fermi e validi anche in caso
di modifica, novazione, integrazione, proroga, sostituzione dei termini e
delle condizioni del contratto di prestito.
La Garanzia si estinguerà automaticamente e integralmente nel caso in
cui, e per la somma relativamente alla quale, non sia stata presentata
domanda di pagamento al Garante entro 90 giorni successivi alla
scadenza dell’ultima rata di ammortamento.
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La Banca, previa richiesta scritta di Finpiemonte, comunicherà
annualmente al Garante l’avvenuta ricezione di pagamenti di importi in
linea capitale dovuti da Finpiemonte ai sensi del contratto di prestito. A
seguito di tale comunicazione, l’ammontare massimo garantito ai sensi
della presente Garanzia si intenderà ridotto in misura pari all’importo del
pagamento ricevuto, fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo.
In deroga a quanto previsto ai precedenti paragrafi, la Garanzia rimarrà
comunque ferma e valida, senza scadenza, nell'eventualità in cui le
somme incassate dalla Banca in pagamento delle Obbligazioni Garantite
dovessero essere restituite a seguito di revocatoria, nullità ed
annullamento dei pagamenti stessi fino al compimento di un periodo di
tre (3) mesi dalla data in cui la Banca divenga soggetta all’obbligo di
restituzione di somme incassate.
AUTONOMIA DELLA
GARANZIA
OBBLIGHI
INFORMATIVI DEL
GARANTE
ONERI E SPESE
LEGGE
Deroga espressa alle seguenti norme del codice civile in materia di
fideiussione di cui agli articoli 1936 e ss e in particolare gli articoli 1939
(Validità della fideiussione), 1941 (Limiti della fideiussione), 1944
(Obbligazione del fideiussore),
1945 (Eccezioni opponibili al
fideiussore), 1947 (Beneficio della divisione), 1952 (Divieto di agire
contro il debitore principale), 1953 (Rilievo del fideiussore), 1955
(Liberazione del fideiussore per fatto del creditore), e, fermo restando
quanto previsto in materia di durata/scadenza della garanzia, 1957
(Scadenza dell’obbligazione principale) del Codice Civile.
(a) fare pervenire ogni anno alla Banca il bilancio;
(b) informare immediatamente la Banca qualora si verifichi un fatto od
una circostanza tale da obbligarlo a procedere al rimborso
anticipato di qualsiasi altro impegno finanziario;
(c) comunicare sollecitamente alla Banca ogni modificazione del
proprio statuto nonché della ripartizione del suo capitale tra gli
azionisti che possa portare ad un cambiamento del controllo sul
Garante stesso;
(d) comunicare sollecitamente alla Banca ogni provvedimento adottato
nei suoi confronti dall'Autorità di vigilanza dello Stato Membro
dell'Unione europea di origine nonché ogni ordine di cessazione
delle irregolarità gli venisse eventualmente impartito dalla Banca
d'Italia;
(e) portare immediatamente a conoscenza della Banca ogni
provvedimento straordinario adottato dalla Banca d'Italia nei suoi
confronti in forza dei poteri ad essa conferiti con il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
(f) comunicare immediatamente alla Banca l'approvazione di ogni
eventuale progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo
d'azienda da parte degli organi deliberanti del Garante;
(g) più generalmente, informare la Banca di ogni disposizione, fatto o
circostanza particolarmente rilevante ai fini dell'esecuzione del
presente Contratto.
La Garanzia è soggetta al trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della
Legge 31 ottobre 1961, n° 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41
del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 601.
Oneri e spese a carico del Garante.
Legge italiana
APPLICABILE
FORO COMPETENTE
Foro di Roma
Luglio 2011
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